È stata resa nota la Circolare prot. n. 0074215, emanata dal Coordinamento di Agea in data odierna, avente ad oggetto “VITIVINICOLO – Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2024/2025 – Istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni.”

L’allegata Circolare specifica che alla luce del quadro normativo unionale e della normativa nazionale di riferimento, non risulta mutato l’ambito di applicazione della Circolare Agea n. 70934 del 27 settembre 2023 riferita alle istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto e, pertanto, vengono confermate le istruzioni fornite con la Circolare del 2023 anche per le dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e produzione riferite alla campagna 2024/2025.

Si riportano pertanto le medesime indicazioni operative.

Le dichiarazioni di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto sono previste dagli artt. 31 e 33 del regolamento delegato UE 2018/273 e dagli artt. 22 e 24 del regolamento di esecuzione UE 2018/274 della Commissione; altresì, l’art. 37 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 e l’art. 8 del D.M. n. 7701 del 18 luglio 2019 stabiliscono che la rivendicazione delle produzioni DO e IG, sulla base dei dati dello schedario viticolo, siano presentate contestualmente a tali dichiarazioni.

In applicazione delle suddette norme regolamentari, e in applicazione dell’art. 22 del regolamento di esecuzione i produttori di uve, destinate alla vinificazione, nonché i produttori di mosto e di vino, dichiarano ogni anno i quantitativi, espressi rispettivamente in chilogrammi ed in litri, dei prodotti dell’ultima campagna vendemmiale, con riferimento alla data del 30 novembre per i prodotti della vinificazione.

Come già avvenuto nelle scorse campagne, è data facoltà, per i viticoltori che intendono avvalersene, di precompilare la Dichiarazione di produzione vini e mosti a partire dai dati del registro dematerializzato di carico e scarico, alla data del 30 Novembre. Pertanto, l’azienda può scegliere di predisporre la dichiarazione di produzione a partire dai dati presenti nel registro telematico oppure continuare ad utilizzare le ordinarie modalità di compilazione.

L’allegata Circolare precisa che, sebbene l’articolo 20, comma 4, del regolamento di esecuzione 273/2018 preveda un termine di 30 giorni per inserire nei registri meccanizzati le operazioni effettuate in cantina, le operazioni che incidono sulla produzione e quindi sulla dichiarazione di produzione, andranno necessariamente inserite nel registro entro il 30 novembre.

Anche per la campagna 2023/2024, sono previsti due specifici adempimenti: uno riferito alla compilazione dei quadri di dichiarazione relativi alla raccolta entro il 15 novembre, ed uno successivo riferito alla compilazione degli altri quadri relativi alle produzioni di vini e mosti, da presentarsi entro il 15 dicembre.

Le dichiarazioni omesse o presentate in ritardo ovvero incomplete e/o inesatte saranno sottoposte alle sanzioni dettate dall’art. 48 del Regolamento delegato (UE) 2018/273. Resta, in ogni caso, valida la sanzione prevista dall’art. 78 della Legge n. 238 del 12 dicembre 2016.

Le aziende interessate possono rivolgersi, per ulteriori informazioni, presso gli uffici tecnici.