Regole specifiche per vertical farm e coltivazioni idroponiche nel testo bollinato del decreto legislativo in materia di Irpef e Ires, attuativo della legge delega per la riforma fiscale (legge 111/2023). L’obiettivo del legislatore è quello di ridurre la distanza tra la normativa e la normativa fiscale. In particolare, è prevista l’introduzione di una normativa specifica per vertical farm, skyfarming e colture idroponiche, cioè per quei moderni sistemi di coltivazione verticale in grado di ridurre i consumi di acqua, di rendere più̀ salubri i prodotti vegetali, di arginare gli effetti distruttivi dei cambiamenti climatici nonché di consentire lo sfruttamento di ambienti diversi da quelli tipici (fabbricati industriali, artigianali e commerciali in luogo dei terreni e dei fabbricati agricoli).
Attualmente, in assenza di una norma specifica, per individuare la parte di attività produttiva di reddito agrario si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 32 del Tuir relativo alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili; questa norma considera produttiva di reddito agrario la superficie adibita alla produzione che non eccede il doppio della superficie su cui insiste la produzione; in altre parole, la produzione è tassata in base al reddito agrario fino al “secondo piano”. La parte di produzione eccedente concorre alla formazione del reddito d’impresa, determinato ai sensi dell’articolo 56-bis, comma 1, del Tuir.
Con il nuovo decreto, il legislatore interviene sull’articolo 32 del Tuir introducendo la lettera b-bis) includendo espressamente tra le attività produttive di reddito agrario quelle dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10 ed entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con un apposito decreto interministeriale. Fino all’emanazione del decreto interministeriale, è previsto che i redditi dominicale e agrario delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, siano determinati mediante l’applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400% e comunque in misura non inferiore alla rendita catastale dell’immobile.
Per le attività di coltivazione verticale viene, quindi, previsto un meccanismo di tassazione simile a quello attualmente utilizzato e “preso in prestito” dalle coltivazioni di vegetali tramite strutture ma con l’ulteriore previsione di poter svolgere questa attività, dichiarando reddito fondiario, anche all’interno di fabbricati non agricoli.
Si ricorda, infine, che la riforma dei redditi agricoli prevede anche la regolamentazione delle attività di cessione di beni immateriali quali, ad esempio, i crediti di carbonio e l’estensione dei criteri di tassazione forfettizzati previsti dall’articolo 56-bis del Tuir (fino ad ora riservati a persone fisiche e società semplici) anche ai soggetti che esercitano l’opzione per la tassazione su base catastale di cui al comma 1093 della legge 296/2006 (snc, sas, srl e cooperative che rivestono la qualifica di società agricola).
