Il decreto delegato contiene nuove regole per la determinazione dei redditi agricoli e, in particolare, introduce una normativa specifica per i moderni sistemi di coltivazione verticale in grado di ridurre i consumi di acqua, di arginare gli effetti distruttivi dei cambiamenti climatici e di consentire lo sfruttamento di ambienti diversi da quelli tipici quali, ad esempio, i fabbricati industriali, artigianali e commerciali.
Oggi, questa attività è considerata produttiva di reddito agrario se la superficie adibita alla produzione non eccede «il doppio della superficie su cui insiste la produzione»; significa, cioè, che la produzione è tassata in base al reddito agrario fino al «secondo piano». La parte di produzione eccedente è, invece, determinata mediante criteri forfettari ed è produttiva di reddito di impresa.
Il decreto delegato prevede ora l’introduzione di criteri specifici per determinare i redditi dominicali e agrari per le nuove classi e qualità di coltura; tuttavia, tali criteri saranno definiti con un ulteriore decreto da emanarsi. In via transitoria, i redditi degli immobili delle suddette attività sono determinati applicando alla superficie dello stesso la tariffa d’estimo più alta aumentata del 400%.
Il decreto prevede regole nuove anche per un’altra fattispecie; viene, infatti, inclusa tra le attività agricole quelle di cessione di prodotti che derivano dallo svolgimento delle attività agricole e che producono benefici sull’ambiente. Si tratta dei cosiddetti «crediti di carbonio». Funzionerà così: le imprese che inquinano acquistano i certificati dalle imprese che sono in grado di produrli. I proventi della cessione sono produttivi di reddito agrario nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni derivanti dall’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile (coltivazione, allevamento, silvicoltura e attività connesse); per parte eccedente, le attività di cessione di questi crediti sono produttive di reddito di impresa determinato in modo forfetario con l’applicazione del coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi di vendita.
Per la decorrenza delle nuove regole sarà necessario attendere la data di entrata in vigore del decreto (presumibilmente entro la fine del 2024); la nuova disciplina si applica ai redditi prodotti a partire da questo periodo d’imposta.
