L’IMU è dovuta dai possessori di immobili, con possessori si intende proprietari o titolare diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie. Fra i soggetti passivi si rammentano: il genitore assegnatario della casa familiare; il concessionario, in caso di concessione di aree demaniali; il locatario per gli immobili in leasing.

In presenza di più soggetti passivi ognuno è titolare di una autonoma obbligazione tenendo conto delle relative condizioni soggettive e oggettive.

L’abitazione principale, cioè l’immobile in cui il proprietario e i componenti dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente se non di lusso è esente con le relative pertinenze, mentre di lusso, ossia rientrante nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9, sconta l’IMU con aliquota ridotta (0,5%) e detrazione di € 200;

Particolarità:

  • se il nucleo familiare ha la dimora abituale e la residenza in immobili diversi, nello stesso Comune o in Comuni diversi, il trattamento IMU previsto per l’abitazione principale e relative pertinenze è applicabile a un solo immobile “scelto dai componenti del nucleo familiare”.
  • se i coniugi che risiedono e dimorano abitualmente in immobili diversi, di cui ciascuno è proprietario, la Corte Costituzionale con la sentenza 13.10.2022, n. 209 ha sancito l’illegittimità della normativa IMU quindi ciascun coniuge proprietario, soggetto passivo IMU dell’immobile in cui risiede e dimora abitualmente può fruire dell’esenzione / agevolazione IMU per la propria abitazione principale, a prescindere dalla residenza e dimora abituale degli altri componenti del nucleo familiare.

È confermata l’esenzione per i terreni agricoli nei seguenti casi:

  • posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole, indipendentemente dall’ubicazione. A tal fine si rammenta che sono considerati coltivatori diretti / IAP anche i pensionati che continuando a svolgere attività in agricoltura e mantengono l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola;
  • ubicati nei Comuni delle isole minori.
  • a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
  • ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15, Legge n. 984/77.

Si rammenta inoltre che:

  • l’IMU si applica anche ai fabbricati rurali ad uso strumentale.
    per il riconoscimento della ruralità del fabbricato strumentale rileva la categoria catastale dello stesso (A/6, D/10,) e non è necessaria né la qualifica di coltivatore diretto IAP né l’attestazione di svolgimento dell’attività agricola in capo al soggetto passivo IMU / utilizzatore dell’immobile;
  • dal 2022, per i “beni merce” invenduti e non locati è prevista l’esenzione.
  • non è più prevista l’assimilazione all’abitazione principale per l’unità immobiliare posseduta da “italiani non residenti“, iscritti all’AIRE e pensionati.

Per tali soggetti è riconosciuta la riduzione del 50% dell’IMU dovuta, a condizione che l’unità immobiliare sia non locata / data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà / usufrutto da soggetti non residenti, titolari di pensione maturata in regime di Convenzione internazionale con l’Italia.

I fabbricati collabenti trattandosi di fabbricati privi di rendita, pur essendo iscritti in Catasto, di fatto non sono imponibili IMU.

DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA DOVUTA sono confermate le riduzioni per:

  • gli immobili “vincolati” in quanto di interesse storico o artistico (riduzione del 50%);
  • i fabbricati dichiarati inagibili / inabitabili e di fatto non utilizzati (riduzione del 50%);
  • gli immobili concessi in comodato a genitori / figli riduzione del 50% a condizione che l’immobile sia “non di lusso”.
  • gli immobili concessi in locazione a canone concordato (riduzione del 25%);
  • per le aree fabbricabili rileva il valore venale all’1.1 dell’anno di imposizione;
  • per i terreni agricoli che non rientrano nei casi di esenzione, il reddito dominicale rivalutato del 25% va moltiplicato per 135;
  • per i fabbricati di categoria D privi di rendita e distintamente contabilizzati si utilizzano i valori contabili con i coefficienti annualmente aggiornati con apposito Decreto del MEF che per il 2024 non risulta ancora pubblicato sulla G.U..

TERMINI DI VERSAMENTO

Il versamento dell’IMU va effettuato in 2 rate, la prima entro il 17/06/2024 e la seconda (a saldo) entro il 16/12/2024. L’importo minimo per il quale il contribuente non è tenuto a effettuare il versamento è di euro 12 anche se rientra nella facoltà del singolo Comune individuare un importo minimo al di sotto del quale il versamento dell’IMU non va effettuato.