In vista della scadenza del saldo IMU 2023 (18 dicembre 2023)  siamo a riepilogare i principali aspetti relativi all’ambito di applicazione e determinazione dell’imposta dovuta.

Nella regione Friuli-Venezia-Giulia dal 2023 è introdotta ILIA una nuova imposta locale in luogo dell’IMU, pertanto, per questa regione saranno utilizzati appositi codici tributi.

APPLICAZIONE E DETERMINAZIONE DELL’IMU

L’IMU è dovuta per i titolari della proprietà dell’immobile, compresi i diritti reali quali: usufrutto, uso abitazione, enfiteusi e superficie, assegnatari di case-famiglia, concessionari di aree demaniali, locatari nell’ipotesi di leasing.

Nell’ipotesi di più soggetti passivi, per il medesimo immobile, saranno da considerarsi tutti coobbligati.

L’IMU si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale.

Esaurita l’emergenza Covid dal 2023 non si opera più l’esenzione a favore soggetti passivi IMU e gestori dell’attività degli immobili di categoria catastale D/3

Per gli italiani NON RESIDENTI non è più prevista l’assimilazione all’abitazione principale per l’unità immobiliare posseduta:

  • non è più applicabile la riduzione del 37.5%;
    • per i SOGGETTI NON RESIDENTI titolari di pensione è applicabile la riduzione del 50% dell’imposta dovuta;

Gli impianti fotovoltaici sono da considerare beni immobili (fabbricati) da assoggettare ad IMU se per gli stessi si verifica l’obbligo di accatastamento, a prescindere dalla categoria catastale attribuita all’unità immobiliare di cui fanno parte.

ESENZIONI IMU

  • L’abitazione principale con relative pertinenze gode dell’esenzione totale dall’IMU. Da questa esenzione restano escluse le categorie A/1, A/8 e A/9 classificate come abitazioni di lusso sulle quale si applica uno sgravio di 200 euro con l’annessa applicazione dell’aliquota ridotta dello 0.5%.

Nello specifico si intende abitazione principale l’immobile dove il proprietario e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Su questo punto occorre un doveroso chiarimento, a seguito della sentenza dove la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della normativa IMU nella parte in cui dispone che, se i familiari risiedono e dimorano abitualmente in immobili diversi, gli stessi devono scegliere per quale immobile fruire dell’esenzione IMU. Ne consegue che, con la suddetta sentenza, ciascun coniuge proprietario e soggetto passivo IMU, per l’immobile in cui risiede anagraficamente e dimora abitualmente, può fruire dell’esenzione IMU.

  • La residenza presso struttura protetta consente l’esenzione IMU per l’anziano che risiede in istituti di ricovero a seguito di un ricovero permanente, a condizione che la stessa dimora non risulti locata;
  • Per i terreni agricoliè confermata l’esenzione IMU:
    • per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole, indipendentemente dall’ubicazione. A tal fine si rammenta che sono considerati coltivatori diretti / IAP anche i pensionati che continuando a svolgere attività in agricoltura e mantengono l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola;
    • per terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori e ricadenti in aree montane o di collina;

CATEGORIE DI IMMOBILE CHE GODONO DELL’ESENZIONE IMU:

  • Immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale, destinate a studenti universitari soci assegnatari.
  • Immobile non di lusso posseduto e non concesso in locazione appartenente categorie a forze armate, quali milizia, polizia, vigili del fuoco, personale appartenente alla carriera prefettizia, a prescindere dal fatto che possano utilizzarlo quale dimora abituale o residenza anagrafica;
  • Fabbricati appartenenti alle categorie da E1 a E/9;
  • Fabbricati a uso culturale, musei biblioteche archivi;
  • Fabbricati destinati esclusivamente esercizio del culto;
  • Fabbricati di proprietà della Santa Sede;
  • Immobili di Stato, Regioni, Comuni;
  • Immobili in uso a enti non commerciali destinati allo svolgimento di attività non commerciali, in presenza di uso promiscuo;
  • Immobili dell’Accademia nazionale dei Lincei.
  • Immobili occupati abusivamente, con denuncia dell’Autorità giudiziaria;
  • Gli immobili bene merce usufruiscono dell’esenzione totale, sia per i fabbricati abitativi che strumentali con esclusione delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, gli immobili devono mantenere la destinazione di bene destinato alla vendita e non devono essere locati.
  • Per l’abitazione assegnata al genitore affidatario dei figli continua a permanere l’esclusione dall’IMU, della casa familiare assegnata con Provvedimento del Giudice, in quanto assimilata all’abitazione principale.
  • Gli immobili considerati inagibili o distrutti sono esenti IMU a seguito degli aventi del 2009 in Abruzzo, 2017 Ischia, 2012 Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.
  • Per i fabbricati destinati ad alloggi sociali, adibiti ad abitazione principale, è prevista l’esenzione dall’IMU. A tal fine l’alloggio sociale deve presentare alcune caratteristiche ed essere adibito ad abitazione principale. Nei casi in cui l’immobile posseduto dagli Istituti in esame non presenti i citati requisiti previsti per essere considerati alloggi sociali, si applica la detrazione di € 200.

REGIME SANZIONATORIO

In caso di tardivo o omesso versamento dell’IMU è prevista l’applicazione di sanzioni, fermo restando che il Comune ha la possibilità di prevedere circostanze attenuanti per le quali è possibile beneficiare della riduzione delle sanzioni in applicazione del ravvedimento con la possibilità di ravvedimento oltre l’anno.