Il credito IVA annuale può essere utilizzato in tre modi:

  • riportati all’anno successivo;
  • utilizzato in compensazione;
  • richiederne il rimborso.

La compensazione può essere:

  1. Verticale: il credito compensa un debito IVA della stessa imposta (es. saldo IVA gennaio 2025 compensato con credito IVA 2024). Non ci sono limitazioni per la compensazione verticale.
  2. Orizzontale: il credito compensa debiti relativi ad altre imposte o contributi, ma ci sono limitazioni, come un limite massimo di € 2 milioni (previsto dalla Legge n. 388/2000). Inoltre, il credito può essere utilizzato in compensazione orizzontale solo tramite il modello F24.

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA 2024

A seconda dell’ammontare del credito IVA 2024 possono verificarsi le seguenti fattispecie.

Utilizzo credito IVAAdempimenti
Fino a € 5.000Non è prevista alcuna limitazione alla compensazione;devono essere comunque rispettate le ordinarie regole previste per la compensazione dei crediti tributari / previdenziali;non è necessario presentare preventivamente la dichiarazione annuale.
Superiore a € 5.000La compensazione orizzontale, nel mod. F24, può essere effettuata dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale;la dichiarazione annuale va presentata munita del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (Salvo l’esonero (fino a € 50.000 / 70.000) a favore dei soggetti ISA che usufruiscono dei benefici premiali);il mod. F24 va inviato all’Agenzia almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione.

Non concorre al raggiungimento dei predetti limiti l’utilizzo in compensazione, tramite il mod. F24, del credito IVA 2024 (codice tributo 6099, anno di riferimento 2024) per il pagamento del saldo annuale relativo al 2025 (codice tributo 6099, anno di riferimento 2025).

LIMITAZIONI ALLA COMPENSAZIONE

Va evidenziato che la Finanziaria 2024 aveva previsto l’esclusione della possibilità di compensazione nel mod. F24 dei crediti tributari / contributivi in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000 per i quali:

  • i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti;

ovvero

  • non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui non sia applicabile il divieto di compensazione, restano comunque ferme le disposizioni dell’art. 31, DL n. 78/2010, che sancisce il divieto di compensazione dei crediti per imposte erariali fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori superiore a € 1.500 e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

esonero visto conformità SOGGETTI ISA

La possibilità di usufruire dei predetti benefici premiali (esonero visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA per un importo fino a € 50.000 / 70.000 annui) va evidenziato nel mod. IVA barrando l’apposita casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità“ presente nel riquadro “FIRMA DELLA DICHIARAZIONE”.