In sede di conversione del c.d. “Decreto Omnibus” è stato approvato dalle Commissioni Senato uno specifico emendamento finalizzato a consentire ai soggetti ISA l’accoppiata CPB 2024 – 2025 con la sanatoria delle annualità dal 2018 al 2022, con graduale determinazione (in base al punteggio ISA) non solo del maggior imponibile ma anche dell’imposta richiesta per la definizione, con un contestuale allungamento dei termini di decadenza dell’accertamento (anche nei confronti dei soggetti che non utilizzano la sanatoria).

Con il D.Lgs. n. 13/2024, contenente disposizioni “in materia di accertamento tributario” il Legislatore ha introdotto, a decorrere dal 2024, il concordato preventivo biennale (CPB) riservato ai soggetti ISA ed ai contribuenti forfetari (per questi ultimi l’applicazione è limitata al 2024).

Con il D.Lgs. n. 108/2024, c.d. “Decreto correttivo” sono state introdotte una serie di novità finalizzate a rendere “più appetibile” l’adesione alla proposta da parte dei contribuenti.

Ora, con l’intento di aumentare l’appetibilità di adesione al CPB, in sede di conversione del DL n. 113/2024, c.d. “Decreto Omnibus”, è stato approvato uno specifico emendamento che consente (soltanto) ai soggetti ISA l’accoppiata CPB 2024 – 2025 e sanatoria annualità 2018 – 2022.

La sanatoria, o meglio, il “regime di ravvedimento”, delle predette annualità prevede la graduale determinazione del maggior imponibile e dell’imposta richiesta per la definizione, in base al punteggio ISA, con un contestuale allungamento dei termini di decadenza dell’accertamento (anche nei confronti dei soggetti che non utilizzano la sanatoria).

Sanatoria 2018 – 2022 soggetti ISA che aderiscono al CPB 2024 – 2025

I soggetti ISA che aderiscono, entro il 31.10.2024, al CPB 2024 – 2025 possono applicare il “regime di ravvedimento”, versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nonchè dell’IRAP.

Per il 2020 e 2021, in considerazione dell’emergenza COVID-19, l’imposta sostitutiva è diminuita del 30%.

L’imposta sostitutiva da versare per ciascuna annualità non può essere inferiore a € 1.000.

Per il 2020 e 2021, in considerazione dell’emergenza COVID-19, l’imposta sostitutiva è diminuita del 30%.

Dovendo considerare il punteggio ottenuto dall’applicazione degli ISA non dovrebbe essere possibile effettuare la sanatoria per le annualità per le quali il contribuente ha dichiarato una causa di esclusione.

In mancanza di un espresso riferimento normativo, è opportuno che si chiarito l’eventuale riflesso ai fini previdenziali (IVS, Gestione separata, Casse professionali) dei maggiori imponibili determinati come sopra.

Il versamento delle imposte sostitutive va effettuato:

  • in un’unica soluzione, entro il 31.3.2025

oppure,

  • ratealmente, in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31.3.2025.

In caso di pagamento rateale, la sanatoria, per ciascuna annualità, si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una rata, diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

La sanatoria non si perfeziona se il pagamento (unica soluzione / prima rata) è successivo alla notifica di un pvc / schema di atto di accertamento ex art. 6-bis, Legge n. 212/2000, ovvero di un atto di recupero di crediti inesistenti.

Per il 2018, la sanatoria non si perfeziona se sono stati notificati pvc / schemi di atto di accertamento di cui al citato art. 6-bis, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del DL in esame.

Benefici della sanatoria

Effettuato il versamento dell’unica rata / regolare pagamento delle rate, per il 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022, le rettifiche del reddito d’impresa / lavoro autonomo, non possono essere effettuate, ad eccezione dei seguenti casi:

a) decadenza dal CPB ex art. 22, D.Lgs. n. 13/2024;

b) applicazione di una misura cautelare, personale / reale, ovvero notifica di un Provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, commessi dal 2018 al 2022;

c) mancato perfezionamento della sanatoria per decadenza dalla rateazione.

Nei casi previsti dalla citata lett. b) ed in caso di mancato pagamento di una rata, la decadenza riguarda esclusivamente l’annualità di riferimento.

Restano validi gli effetti del “ravvedimento ordinario” di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/97 e del “ravvedimento speciale” di cui all’art. 1, comma 174, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023), già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL in esame.

Differimento termini decadenza accertamento

Per i soggetti ISA che aderiscono al CPB 2024 – 2025 e che utilizzano, per una o più annualità dal 2018 al 2021 la sanatoria in esame, i termini di decadenza per l’accertamento ex artt. 43, DPR n. 600/73 e 57, DPR n. 633/72, relativi alle annualità definite, sono prorogati al 31.12.2027.

In ogni caso, per i soggetti ISA che aderiscono al CPB 2024 – 2025, i predetti termini di decadenza dell’accertamento in scadenza al 31.12.2024 sono prorogati al 31.12.2025.

È demandata all’Agenzia delle Entrate la definizione dei termini / modalità di comunicazione della sanatoria in esame.

In ogni caso è esclusa la possibilità di Concordato Preventivo Biennale nel caso di trasformazione societaria.