Dal 1° settembre 2024 le violazioni commesse a partire da questa data applicheranno nuove percentuali:

• 25% per ritardi oltre i 90 giorni dall’ordinaria scadenza (fino al 1° settembre 30%);

• 12,5% per ritardi non superiori a 90 giorni (fino al 1° settembre 15%);

• 0,834 % per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno (fino al 1° settembre 1% per ogni giorno).

Analogamente l’indebito utilizzo di crediti non spettanti sono al 25% e al 70% per gli inesistenti. Nello specifico il credito inesistente, attuato in modo fraudolento, con documenti falsi, simulazioni o artifici, prevede che la sanzione sia aumentata dalla metà al doppio e quindi varierà dal 105% al 140%.

IL RAVVEDIMENTO PARZIALE prevede il versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dalle diverse riduzioni. Nel caso in cui l’imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all’integrale tardivo versamento. Gli interessi sono dovuti per l’intero periodo del ritardo e la riduzione va riscontrata rispetto al momento del perfezionamento dello stesso.

Nel caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui è regolarizzata.

IL RAVVEDIMENTO CON CUMULO in questa ipotesi, la percentuale di riduzione è determinata in relazione alla prima violazione.

RILEVANZA PENALE DELL’OMESSO VERSAMENTO per IVA e RITENUTE, per ammontare superiore 250mila euro per l’Iva e 150mila euro per le ritenute, il versamento diviene penalmente rilevante se le somme dovute non sono versate entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione annuale. La norma non ha modificato le soglie, ma solo i termini ai fini Iva il termine era la scadenza per il versamento dell’acconto (di regola 27 dicembre) e per le ritenute il termine di invio della relativa dichiarazione, dal 29 giugno, l’omesso versamento oltre soglia rileva solo se il debito rimane tale al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione a quello di presentazione della dichiarazione annuale sempre che non sia in corso una rateazione.