Si informa che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con due diverse Note, ha fornito indicazioni per la corretta applicazione del nuovo regime sanzionatorio penale in materia di somministrazione, appalto e distacco illecito introdotto dal cd. “decreto PNRR” (art. 29 del D.L. n. 19/2024, convertito dalla L. n. 56/2024).
Tale norma ha, infatti, reintrodotto il regime sanzionatorio penale nei casi di esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione e di somministrazione di lavoratori, anche fraudolenta, nonché di appalto e distacco irregolare (la normativa era stata oggetto precedentemente di depenalizzazione).
Di seguito le principali indicazioni fornite attraverso la Nota n.1091 del 18/06/2024 e la Nota n. 1133 del 24 giugno 2024 dall’ Ispettorato:
Importo delle ammende (maggiorazioni e recidiva)
Con la prima Nota l’INL si sofferma in particolare sulla determinazione dell’importo delle ammende introdotte dal “decreto PNRR”.
I chiarimenti erano necessari al fine di poter disporre un’interpretazione sistematica tra le novità e quanto già previsto da norme preesistenti, ed in particolare dall’art. 1, c. 445, della legge n. 145/2018. Tale norma, infatti, già prevedeva la maggiorazione del 20% per la violazione delle disposizioni dell’art. 18 del d.lgs. n. 276/2003 (modificato, da ultimo, dal “decreto PNRR”), nonché il raddoppio della medesima maggiorazione in caso di reiterazione della condotta.
A tal proposito, l’INL ritiene che la maggiorazione del 20% (già prevista dall’art. 1, c. 445, lettera d, n. 1, della legge n. 145/2018) si applichi anche alle nuove sanzioni in materia di somministrazione, appalto e distacco illecito disciplinate proprio dall’art. 18 del d.lgs. n. 276/2003, come novellato dal “decreto PNRR”.
L’INL chiarisce inoltre che in caso di reiterazione delle condotte di somministrazione, appalto e distacco illecito, la recidiva sarà punita con una sommatoria di sanzioni. Ed infatti, il “decreto PNRR” ha introdotto una nuova tipologia di recidiva (cd. “specifica”), prevedendo l’aumento del 20% ove nei tre anni precedenti il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti. Ma tale previsione, secondo l’INL, non fa venire meno quanto già previsto dall’art. 1, c.445, lettera e) della legge n. 145/2018 il quale, come detto, stabiliva già il raddoppio della maggiorazione se nei tre anni precedenti il datore di lavoro è stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti (cd. “recidiva semplice”).
Infine, l’INL, ricorda che la quantificazione finale della sanzione non può essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro, secondo quanto previsto dal nuovo c. 5-quinques dell’art. 18 del D.lgs. n. 276/2003, novellato dal “decreto PNRR”.
Ambito temporale di applicazione delle sanzioni penali
Con la seconda Nota, invece, l’INL affronta l’argomento del regime intertemporale di applicazione delle nuove sanzioni introdotte dal “decreto PNRR”.
Tali sanzioni penali, precisa l’INL, trovano applicazione in relazione alle condotte poste in essere a decorrere dal 2 marzo 2024 (data dell’entrata in vigore del D.L. n. 19/2024).
Per le condotte iniziate ed anche concluse prima di tale data continua, dunque, ad applicarsi il precedente regime sanzionatorio di natura amministrativa, depenalizzato (art. 1 del D.lgs. n. 8/2016).
Tuttavia, per l’INL, le ipotesi di somministrazione non autorizzata e fraudolenta, nonché i casi di appalto e distacco privi dei requisiti di legge, iniziate prima del 2 marzo u.s. e proseguite oltre tale data, saranno soggette alle sanzioni penali stabilite dal nuovo art. 18 D.lgs. n. 276/2003, come modificato dal “decreto PNRR”.
