Sono tanti i punti di forza dello schema di Dlgs Irpef-Ires in tema di riporto delle perdite, che sarà applicabile alle operazioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Nel dettaglio, concentrandoci sulla disciplina in tema di riporto delle perdite in caso di cambio di attività ed azionista, si osserva che lo schema lascia inalterato il principio secondo cui non sono riportabili le perdite di una società, qualora ne venga trasferita la maggioranza e modificata, nel periodo d’imposta del trasferimento ovvero nei due antecedenti e successivi, l’attività esercitata nei periodi d’imposta in cui le perdite sono state realizzate.

Una prima modifica semplificatoria precisa che le perdite non riportabili sono quelle che risultano al termine del periodo di imposta precedente al trasferimento delle partecipazioni oppure, qualora il trasferimento intervenga dopo sei mesi dalla chiusura di tale periodo, quelle che risultano al termine del periodo di imposta in corso alla data del trasferimento.

Una seconda novità, che in verità è un ritorno al passato, è costituita dal ripristino dell’esimente, abrogata nel 2006, secondo cui le limitazioni al riporto perdite previste in caso di cambio attività non si applicano in caso di trasferimento infragruppo della società.

Ove il trasferimento non sia infragruppo, la possibilità di utilizzare i tax assets è subordinata al «test di vitalità», da cui viene però eliminato quello consistente nel fatto che la società con perdite avesse un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità.

Infine, nel caso di trasferimento non infragruppo di una società che soddisfa il requisito di vitalità, si potrà utilizzare il valore economico periziato del patrimonio netto della società, ove sia superiore al valore contabile ridotto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori.