Ricordiamo che l’articolo 9, comma 6, della Legge n. 68/1999 prevede un preciso obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati che a livello nazionale occupano almeno 15 dipendenti, ovvero gli stessi sono tenuti ad inviare telematicamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, un prospetto informativo sulla loro situazione occupazionale ai fini degli adempimenti richiesti dalla normativa sul lavoro dei disabili.

Sono quindi soggetti a tale obbligo i datori di lavoro per i quali siano intervenuti, con fotografia al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di invio del prospetto, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva. Ricordiamo, più in generale, che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della L. 68/1999 nella seguente misura:

  • Sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
  • Due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
  • Un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti;

I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione dei lavoratori disabili.

Il mancato invio del Prospetto informativo disabili alla scadenza del 31 gennaio, prevede una sanzione amministrativa è pari a 702,43 euro.

Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni in materia, per informare che, a seguito delle novità introdotte con il DL 167/2024, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 22/E ha illustrato il rinnovato perimetro dell’agevolazione “Bonus Natale”.  A seguito dei cambiamenti introdotti, i datori di lavoro potranno riconoscere il bonus ai lavoratori con almeno un figlio a carico a prescindere dal fatto che siano coniugati, separati, divorziati, monogenitori o conviventi (ai sensi della legge n. 76 del 2016). La norma prevede, tuttavia, che il bonus non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.

Ricordiamo che, prima delle novità introdotte dal Dl 167, una delle condizioni per accedere al beneficio era avere sia il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, sia almeno un figlio fiscalmente a carico o, in alternativa, far parte di un nucleo familiare cosiddetto monogenitoriale (es: figlio riconosciuto o adottato da un solo genitore). Adesso, invece, il “requisito familiare” si considera soddisfatto con la semplice presenza di un figlio a carico. Si precisa che sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo fino a 4mila euro al lordo degli oneri deducibili (i figli con più di 24 anni, invece, si considerano fiscalmente a carico se hanno un reddito non superiore a 2.840,51 euro). Un chiarimento importante riguarda l’impossibilità di cumulare il bonus: se entrambi i coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, o entrambi i conviventi (ai sensi della legge n. 76 del 2016) sono lavoratori dipendenti, nel rispetto degli altri requisiti, solo uno di essi avrà diritto al contributo. Restano fermi, gli altri due requisiti: avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28mila euro e avere un’imposta lorda di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente. Per ottenere il bonus, il dipendente è tenuto a comunicare – tramite autocertificazione – di possedere i requisiti di reddito e familiari previsti dalla norma e a dichiarare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente, non sia beneficiario della stessa indennità. Ricordiamo che si potrà comunque richiedere il bonus in questione con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentare nel 2025.

Concludiamo segnalando che permangono le perplessità in merito all’applicazione del bonus in questione agli operai agricoli a tempo determinato, per una pluralità di ragioni, tra le quali il fatto che gli stessi percepiscono la tredicesima mensilità attraverso il cd. “III elemento”, ai sensi dell’art. 50 del vigente CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti.  Per tali lavoratori, inoltre, si presentano difficoltà ulteriori nella determinazione dell’ammontare del bonus – che, come detto, deve essere ri-quantificato in relazione al tempo effettivo di lavoro. A ciò si aggiunga che alcuni OTD potrebbero non avere in corso un rapporto di lavoro nell’ultimo mese dell’anno. Ricordiamo, quindi, che resterebbe possibile, in tali casi, il godimento del bonus al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.