L’Agenzia delle Entrate, nel corso di Speciale Telefisco amplia l’applicazione dei chiarimenti forniti in merito agli agriturismi

L’avvio di una attività agricola in corso d’anno può essere causa di esclusione dall’applicazione degli Isa. L’agenzia delle Entrate, in occasione di Speciale Telefisco, ha esteso anche ad altre attività agricole i chiarimenti resi per gli agriturismi con la circolare 15/E/2024.

Per l’applicazione degli Isa in agricoltura, occorre ricordare anzitutto che restano fuori dall’applicazione le attività produttive solo di reddito agrario e, in secondo luogo che restano fuori anche quelle produttive di reddito di impresa che però viene determinato forfettariamente (ipotesi molto frequente nel settore agricolo). Alle attività agricole possono poi, in quanto compatibili, essere applicate altre cause di esclusione previste per la generalità dei contribuenti.

Nella circolare 15/E l’Agenzia aveva chiarito il funzionamento della causa di esclusione prevista per i contribuenti che si trovano nel primo anno di attività nel caso di agriturismo, tenendo conto che l’inizio dell’esercizio di questa attività è sempre successivo a quello dell’attività agricola, in quanto subordinato allo svolgimento, in via principale, di un’attività agricola e non richiede l’apertura di un’autonoma partita Iva.

Tale situazione, tuttavia, può verificarsi anche per altre attività agricole connesse che, per loro natura, sono sempre subordinate all’esercizio di un’attività agricola principale. Si ricorda, infatti, che le attività agricole “connesse” (manipolazione, trasformazione, valorizzazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli, fornitura di servizi, attività di ricezione e ospitalità) sono attività che hanno natura commerciale e assumono natura agricola solo se svolte in connessione con un’attività agricola principale.

Nelle risposte fornite, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che quanto accade per l’agriturismo è applicabile anche per tutte quelle altre attività per le quali si verifica una situazione analoga. Pertanto, i casi possibili sono due:

  • i contribuenti che svolgono un’attività agricola principale produttiva di reddito agrario (esclusa dal campo di applicazione degli Isa), quando avviano un’attività connessa possono sempre contare sull’esclusione dagli indici perché tale anno configura quello di inizio dell’attività che produce reddito d’impresa (soggetta all’applicazione degli indici);
  • i contribuenti che, invece, svolgono una attività agricola principale dichiarando reddito di impresa (società diverse dalla società semplice) non possono contare sulla causa di esclusione prevista per l’anno di avvio dell’attività perché, di fatto, l’attività connessa si aggiunge a quella prevalente già esercitata (attività agricola) e già soggetta agli Isa. In questo caso, tuttavia, se l’attività connessa dovesse essere soggetta al regime di determinazione forfettaria del reddito si potrebbe comunque essere esclusi dall’applicazione degli indici.