Differimento termini sottoscrizione polizze assicurative e coperture mutualistiche a copertura dei rischi sulle colture permanenti.
Vi informiamo che con Decreto Direttoriale dello scorso 30 maggio è stato modificato il PGRA 2024 introducendo il differimento al 7 giugno 2024 del termine di sottoscrizione delle polizze di cui all’art. 8, comma 1, lett. b) del decreto 22 marzo 2024, n. 138401.
Pertanto, l’art. 8 del succitato PGRA 2024 deve intendersi così riformulato.
1.Ai fini dell’ammissibilità a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le date, ricadenti nell’anno a cui si riferisce la campagna assicurativa, di seguito indicate:
a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio;
b) per le colture permanenti entro il 7 giugno;
c) per le colture a ciclo primaverile, e olivicoltura, entro il 30 giugno;
d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto, piante di viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle entro il 15 luglio;
e) per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche (ad eccezione di quelle già indicate alla lett. d del presente articolo), strutture aziendali e allevamenti entro il 31 ottobre;
f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.
Il differimento del termine al 7 giugno si applica anche alle coperture mutualistiche per i Fondi di mutualizzazione ai sensi dell’articolo 13 del decreto 22 marzo 2024, n. 138401.
