Operazioni straordinarie in agricoltura con particolare attenzione agli aspetti fiscali.

Sono definite «straordinarie» tutte quelle operazioni dirette a riconfigurare la struttura organizzativa dell’impresa al fine di adeguarla alle mutate esigenze. Il Testo unico delle imposte sui redditi prevede delle specifiche norme che definiscono il trattamento fiscale di queste operazioni e, in molti casi, è previsto un regime di neutralità; vale a dire che dall’operazione non emergono né plusvalenze da assoggettare ad imposizione, né minusvalenze deducibili.

Quando l’operazione straordinaria interessa società che operano in agricoltura e, in particolare, le società semplici, occorre prestare particolare attenzione perché le disposizioni ordinarie incontrano delle eccezioni.

Trasformazione

Si pensi al caso della trasformazione societaria che consiste in una modifica della forma giuridica di una società, mentre gli aspetti sostanziali restano invariati.

L’articolo 170 del Tuir dispone che la trasformazione della società non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze e minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore dell’avviamento. Tuttavia, sono plusvalenti le operazioni per effetto delle quali i beni del soggetto che si trasforma smettono di essere trattati fiscalmente come «beni d’impresa».

Pertanto, le plusvalenze emergenti in sede di trasformazione di una società commerciale in società semplice sono imponibili ex articolo 86, comma l, lettera c), del Tuir, rientrando nell’ipotesi di destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

Nel caso di società che hanno esercitato l’opzione per la determinazione catastale del reddito, le plusvalenze realizzate su beni mobili (strumentali), acquisiti nel vigore dell’opzione, non concorrono alla formazione del reddito determinato catastalmente, diversamente da quelle realizzate su beni immobili che concorrono sempre alla formazione del reddito.

Fusione e scissione

Altro caso riguarda le operazioni di fusione e scissione, vale a dire quelle operazioni di aggregazione o disgregazione del patrimonio societario. Per queste fattispecie, gli articoli 172 e 173 del Tuir prevedono la neutralità fiscale.

L’agenzia delle Entrate ritiene che queste disposizioni trovino però applicazione solo nei confronti di società che svolgono attività commerciale, il cui esercizio è vietato alle società semplici (risoluzione n. 102/2009). Ma la stessa Agenzia delle Entrate con le risposte a interpello 91 del 2018 e 309 del 2021 ha affermato che il trasferimento di beni, che avviene da un soggetto all’altro con una operazione di fusione o di scissione non dà origine a un reddito di capitale e non è neanche disciplinato dall’articolo 67 del Tuir tra i redditi diversi. Pertanto, il trasferimento non è una fattispecie realizzativa espressamente disciplinata dall’ordinamento ed è, quindi, irrilevante ai fini delle imposte sui redditi.

Conferimento o cessione

Infine, si pensi al caso del conferimento o cessione d’azienda che è una operazione realizzativa, genera cioè una plusvalenza da assoggettare a tassazione: se il conferimento o la cessione riguardano una società semplice o una ditta individuale che svolge attività ricompresa nell’articolo 32 del Tuir, l’eventuale plusvalenza che si genera dalla operazione è attratta al reddito agrario e, quindi, non assoggettata ad imposizione autonomamente.