Venerdì 15 novembre 2024 è stato siglato, presso la sede di Confagricoltura, l’accordo di rinnovo del Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti delle province di Forlì-Cesena e di Rimini, scaduto il 31 dicembre 2023.
“Il nuovo accordo, frutto di una lunga negoziazione, grazie all’impegno della nostra organizzazione tiene conto delle difficoltà che sta vivendo il settore primario, ma allo stesso tempo fornisce risposte concrete, sia sul tema economico che su quello del welfare, ai lavoratori del comparto”, spiega Luca Gasparini, direttore di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini.
I sindacati avevano inizialmente chiesto un incremento totale delle tabelle salariali del 10,5%, suddiviso in un incremento, nostro malgrado, non trattabile del 3,5% per il recupero del differenziale inflattivo per il biennio 2022/2023 alla luce dell’accordo di rinnovo sottoscritto a livello nazionale e, in aggiunta, la richiesta di incremento economico per il biennio 2024/2025 del 7%. I sindacati dei lavoratori hanno riposto grandi aspettative nel confronto con le associazioni datoriali, anche per la necessità di dimostrare – in questo particolare momento storico, ove aleggia anche lo spettro del salario minimo – di essere in grado di far recuperare ai dipendenti il potere d’acquisto perso a causa dell’inflazione galoppante degli ultimi due anni. Il nostro risultato è stato importante: l’incremento totale delle tabelle salariali è stato limitato a un mero 6,1% rispetto al 10,5%; quindi, con un incremento economico per il biennio 2024/2025 di solo il 2,6% sul 7% richiesto. L’incremento ha decorrenza dal mese di Novembre 2024 e non è previsto il pagamento di arretrati. L’intesa è arrivata al termine di un negoziato serrato, caratterizzato da un clima di incertezze legato principalmente agli eventi calamitosi che hanno colpito il nostro territorio negli ultimi periodi e che si è inevitabilmente riflesso sulle performance delle aziende agricole.
Riservandoci di pubblicare copia dell’Accordo firmato, evidenziamo qui di seguito i punti salienti dell’intesa raggiunta.
Art. 6bis – Contrasto al lavoro irregolare
Si definisce di procedere con la costituzione presso la sede INPS provinciale – CISOA la cabina di regia per il lavoro agricolo di qualità;
Art 17 – Orario di lavoro
Inserire tempi di vestizione per gli addetti ai macelli avicunicoli nell’ordine di 5 minuti giornalieri in vigore dall’01/01/2025;
Art. 25 – Conciliazione tempi vita e lavoro
Prevedere, in occasione della nascita del figlio, una giornata di permesso retribuito a favore del padre-lavoratore, fruibile anche in caso di adozione o affido, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente e da CCNL di settore all’art 38.
Permessi per l’assistenza ai figli
Ad integrazione di quanto previsto dalla legge e dal CCNL vigente, agli OTD vengono riconosciute 8 ore di permessi retribuiti annue per i figli fino al 12° anno di età, frazionabili anche in ore. Il lavoratore è tenuto a comunicare l’utilizzo di tali permessi con un anticipo di almeno 24 ore rispetto all’inizio del turno di lavoro.
Permessi per assistenza genitori anziani
Vengono riconosciute al personale OTD ulteriori 8 ore di permessi retribuiti, frazionabili anche in ore, per l’assistenza ai genitori anziani di età superiore a 70 anni.
Art. 31- Indennità di Capo
Giusto quanto prescritto dal C.C.N.L. ai lavoratori specializzati o non, ai quali il datore di lavoro conferisca l’incarico di capo, verrà riconosciuta la corresponsione di una maggiorazione. Per quanto riguarda l’attribuzione di una nuova qualifica le parti convengono di esaminare nella Commissione intersindacale i casi che verranno prospettati. Per le figure contemplate nel presente articolo verrà riconosciuto un aumento del 20% di paga base, ferme restando le condizioni di miglior favore.
Art. 32 – Mansionario
Sostituzione integrale del Mansionario con suddivisione in settori sulla base della tipologia di attività
Aziendale.
Art. 68 – Premio di Rendimento O.T.D.
Eliminazione della Nota a Verbale, individuazione dei “gruppi imprenditoriali” come segue: il lavoratore agricolo, che nel corso dell’anno solare, abbia lavorato in aziende diverse che conferiscono il prodotto avicunicolo ad un centro di lavorazione che faccia capo allo stesso gruppo imprenditoriale e che facciano riferimento all’ufficio paghe del gruppo imprenditoriale stesso avrà diritto all’applicazione dell’art. 68.
Nuovo articolo – Reperibilità
Per tutte quelle figure che non sono domiciliate presso la sede aziendale e a cui venga straordinariamente richiesta la presenza presso la sede aziendale (FUORI DALL’ORARIO DI LAVORO), per motivi di benessere animale o controllo tecnologico, si riconosce, oltre alle retribuzioni contrattualmente previste e relative maggiorazioni, l’istituzione di un’indennità di reperibilità pari a 10€ per ogni eventuale chiamata.
Incremento Salariale
Incremento delle tabelle salariali del 6,1 % con decorrenza Novembre 2024, non è previsto il pagamento di arretrati.
Cliccando qui potete scaricare le nuove tabelle salariali
