BONUS PSICOLOGO – GRADUATORIE

Si comunica che, all’esito dell’attività istruttoria delle domande per l’anno 2024 relative allo stanziamento dei fondi per l’anno 2023, per l’erogazione del contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (c.d. Bonus psicologo), sono state elaborate le graduatorie distinte per Regioni e Province autonome di residenza.

I beneficiari sono stati individuati tenendo conto del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) più basso e, a parità del valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti dell’ammontare delle risorse indicate.

Dalla home page del portale dell’Istituto (www.inps.it) è possibile accedere alla pagina dedicata alla prestazione, digitando nel campo di ricerca testuale le parole “bonus psicologo” e selezionando poi il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”. In tale pagina sono disponibili: la scheda informativa della misura, i tutorial per il cittadino e per il professionista aderente all’iniziativa e il link di accesso al servizio (“Utilizza il servizio”), per il quale è richiesta l’autenticazione con la propria identità digitale, SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS); una volta autenticati, i soggetti richiedenti possono visionare l’esito della richiesta e, in caso di esito positivo, l’importo del contributo riconosciuto e il codice univoco assegnato per usufruire delle sedute di psicoterapia.

Si ricorda che il beneficiario ha 270 giorni di tempo dalla data di pubblicazione del presente messaggio per usufruire del contributo per sostenere le sessioni di psicoterapia; decorso tale termine il codice univoco assegnato è automaticamente annullato d’ufficio.

Il bonus in argomento è riconosciuto per un importo massimo di 50 euro per ogni seduta di psicoterapia.

Si evidenzia che le domande con ISEE recante omissioni e/o difformità non sanate nei termini indicati nel messaggio n. 2133 del 5 giugno 2024, sono state considerate improcedibili e, pertanto, non rilevate ai fini della redazione delle graduatorie.

SUPPLEMENTO DI PENSIONE

Se dopo essere andato in pensione hai continuato a lavorare, puoi ottenere il supplemento e aumentare l’importo della tua pensione. 

Questa domanda di supplemento ti permette di valorizzare l’importo mensile della pensione che stai percependo chiedendo che venga ricalcolata considerando i contributi versati dopo il pensionamento. 

QUANDO FARE DOMANDA DI SUPPLEMENTO 

Puoi farne richiesta la prima volta in un periodo compreso tra i 2 e i 5 anni dalla data del pensionamento in relazione alla tua età e al beneficio che si va a determinare nel tempo. 

Per richiedere il supplemento di pensione non è previsto un periodo minimo o massimo di lavoro dopo la pensione. 

LA VALIDITÀ DELLA DOMANDA DI SUPPLEMENTO 

L’aumento sulla pensione sarà accreditato dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, il supplemento non prevede il pagamento di importi arretrati anche se il diritto era stato maturato prima dell’invio della domanda. 

PENSIONI QUOTA 100 (102 e 103)

Si rende nota la risposta/chiarimento fornita dalla D.C. Pensioni dell’Inps, in merito al quesito posto da una sede regionale, concernente il regime di incumulabilità della pensione quota 100 con i compensi percepiti in qualità di presidente di seggio elettorale.

In riscontro al quesito concernente il regime di incumulabilità della pensione quota 100 con i compensi percepiti in qualità di presidente di seggio elettorale si chiarisce che gli onorari dei componenti degli uffici elettorali sono qualificati dall’articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53 come rimborso spese, peraltro non assoggettabile ad Irpef.

Pertanto, gli importi in questione non sono configurabili come reddito da lavoro e conseguentemente non rilevano ai fini dell’incumulabilità con la pensione quota 100.

Per completezza espositiva si chiarisce, ancorché non richiesto, che i suddetti criteri sono applicabili anche al segretario e allo scrutatore di seggio per tutte le consultazioni elettorali.

Di conseguenza, si può concludere che tutti i componenti del seggio elettorale, Presidente, Segretario e Scrutatori, possono cumulare l’indennità percepita per lo svolgimento delle elezioni con la pensione quota 100.

La risposta fornita dalla D.C. Pensioni trova applicazione anche nei casi di P. Quota 102/103