MATERNITA’ E PATERNITA’: le nuove tutele e indicazioni

L’INPS, con il messaggio 4 agosto 2022, n. 3066, illustra le novità introdotte dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n.
105 in materia di maternità, paternità e congedo parentale e fornisce le prime indicazioni utili per il riconoscimento
delle relative indennità, che entreranno in vigore dal 13 agosto 2022.
Le nuove disposizioni normative promuovono un miglioramento della conciliazione tra vita lavorativa e vita
familiare per tutti i lavoratori che svolgono ruoli di cura come genitori o prestatori di assistenza, puntando anche al
raggiungimento di una effettiva parità di genere sia sul lavoro che in famiglia.
Tra le novità principali, è previsto il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni fruibile dal padre lavoratore
dipendente tra i due mesi precedenti e i cinque successivi al parto, anche in caso di nascita o morte perinatale del
bambino. I giorni di congedo sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e
sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità cosiddetto “alternativo”.
Per le lavoratrici autonome il diritto all’indennità giornaliera è ora riconosciuto anche nei periodi antecedenti i due
mesi prima del parto, in caso di “gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume
possano essere aggravate dallo stato di gravidanza”, accertate dalla ASL.
Per quanto riguarda il congedo parentale, il diritto all’indennità viene esteso fino ai 12 anni d’età del bambino,
rispetto ai sei anni precedentemente previsti, con una diversa ripartizione dei periodi indennizzabili che
complessivamente possono arrivare fino a un massimo di nove mesi e non più sei. In merito l’Istituto fornirà ulteriori
istruzioni in una circolare che sarà pubblicata successivamente.

INAIL: precisazione prestazioni economiche

Sulla base del principio dell’;automaticità delle prestazioni, l’;Inail tutela i lavoratori che subiscono un infortunio sul
lavoro o contraggono una malattia professionale mediante l’erogazione di prestazioni economiche, sanitarie e
integrative, anche se il datore di lavoro non ha versato regolarmente il premio assicurativo.
Al principio dell’automaticità delle prestazioni fanno eccezione:
 alcune tipologie di lavoratori autonomi (quali ad esempio gli artigiani e coltivatori diretti) che, in caso di
infortunio o malattia professionale non sono in regola con il versamento del premio assicurativo, non
riceveranno le prestazioni (economiche) fino all'assolvimento dell’obbligo contributivo
 le/i casalinghe/i che subiscono un infortunio in ambito domestico ma, al momento dell’;evento lesivo non
sono iscritte/i all'assicurazione, non hanno diritto alle prestazioni.
Le prestazioni economiche prevedono l’acquisizione della Certificazione unica dei redditi dell’anno precedente, con la sola eccezione per i rimborsi spese.

Assistenza dai patronati

Nel caso in cui i lavoratori abbiano necessità, possono richiedere per lo svolgimento delle pratiche l'assistenza dei

patronati che, per legge, tutelano i diritti dei lavoratori infortunati in forma gratuita.

BONUS 200 EURO COLF E BADANTI: la scadenza per fare domanda è il 30 settembre 2022

Per ottenere il Bonus 200 euro per Colf e Badanti è necessario fare la domanda, non verrà erogato d’ufficio. La
domanda per ottenere il Bonus 200 euro per Colf e Badanti dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2022.
Il Bonus 200 euro per Colf e Badanti sarà pagato direttamente dall’INPS, dal mese di luglio. La Famiglia, in qualità di
datore di lavoro, non deve anticipare o pagare il Bonus 200 euro per Colf e Badanti nel cedolino paga.
Il Bonus 200 euro per Colf e Badanti è personale, possono percepire l’indennità di 200 euro anche altri familiari del
lavoratore domestico se rientrano tra le categorie previste dalla norma.
La procedura online dell’INPS per la richiesta Bonus 200 euro per Colf e Badanti è stata aperta. Come Patronato
Enapa stiamo già tramettendo le domande online per la richiesta del Bonus 200 euro per Colf e Badanti.
Il Bonus 200 euro per Colf e Badanti viene erogato se alla data del 18 maggio 2022 è attivo almeno un rapporto di
lavoro domestico regolare o in via di regolarizzazione, a condizione che il richiedente non abbia percepito, per
l’anno 2021, un reddito superiore a 35.000 mila euro, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali.
Il Bonus 200 euro per Colf e Badanti non è legato ad una durata minima settimanale del rapporto di lavoro è
necessario solo che ci sia un contratto regolare attivo.
Il Bonus 200 euro per Colf e Badanti può essere riconosciuto una sola volta, indipendentemente dal numero di
rapporti di lavoro regolari attivi alla data del 18 maggio 2022.
Il Bonus 200 euro per Colf e Badanti viene erogato dall’INPS oltre che su IBAN anche direttamente allo sportello
tramite ufficio postale. Pertanto, è possibile chiedere il ‘bonifico domiciliato’ con invio di denaro tramite poste da
ritirare in contanti. Il codice IBAN del conto corrente deve essere intestato direttamente al collaboratore
domestico che sta richiedendo il Bonus 200 euro per Colf e Badanti.

Recati presso i nostri uffici per saperne di più!

CREDITO D’IMPOSTA GASOLIO AGRICOLO: Esteso al 3° trimestre il credito per l’acquisto di carburanti per
l’agricoltura
Il Decreto Legge 9 agosto 2022, n.185, Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e
industriali, c.d. DECRETO AIUTI BIS, prevede la proroga al terzo trimestre 2022 delle agevolazioni introdotte dalle
disposizioni di cui all’articolo 18 del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21, al fine di mitigare gli effetti economici
derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante per
l’esercizio dell’attività agricola e della pesca.
Il beneficio consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta, per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività
agricola e della pesca, pari al 20% della spesa sostenuta nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, comprovato
mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
Si segnala che il medesimo beneficio, per il secondo trimestre 2022, era stato previsto solo per le imprese della pesca.
Il credito d’imposta, come sopra determinato, è utilizzabile in compensazione, entro la data del 31 dicembre 2022, in
alternativa può essere ceduto, per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari e
in tal caso sarà necessario far apporre, da un soggetto abilitato, il visto di conformità sulla documentazione
comprovante il diritto al credito.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa e alla determinazione della base imponibile
dell’imposta regionale sulle attività produttive. Esso è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i
medesimi costi, a condizione che tale cumulo, non porti al superamento del costo sostenuto.
Per l’utilizzo in compensazione, le imprese interessate dovranno identificare l’agevolazione nel modello di pagamento
F24, da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Per il credito d’imposta relativo al primo trimestre 2022, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.23/E del 30
maggio 2022, ha istituito il codice tributo 6965, da riportare nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza
della colonna “Importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento
dell’agevolazione, nella colonna “Importi a debito versati”, mentre nel campo “Anno di riferimento” va indicato l’anno
di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
Per l’utilizzo del credito d’imposta relativo al terzo trimestre 2022 occorrerà attendere un analogo provvedimento
dell’agenzia delle entrate con il quale sarà definito il nuovo codice tributo da utilizzare per la compensazione del
credito d’imposta relativo agli acquisti di carburante effettuati dal 1° luglio 2022 al 30 settembre 2022.
I nostri Uffici Fiscali rimangono a disposizione per eventuali approfondimenti.

FATTURE SAN MARINO: obblighi di fatturazione elettronica ed esterometro

Come noto, il DM 21.6.2021 disciplina le modalità operative riguardanti le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei
rapporti di scambio tra Italia e San Marino e prevede che dall’1.7.2022, terminato il periodo transitorio (1.10.2021 –
30.6.2022) durante il quale la fattura poteva essere emessa e ricevuta in formato elettronico o in formato cartaceo,
scatta l’obbligo di emettere e accettare la fattura in formato elettronico, fatte salve le ipotesi in cui l’emissione della
fattura elettronica non è obbligatoria per legge.
Il citato Decreto regola gli scambi di beni con San Marino distinguendo tra:
• cessioni di beni verso San Marino;
• acquisti di beni da San Marino, con addebito dell’imposta e senza addebito dell’imposta.
Si rammenta che a decorrere dall’1.7.2022, a seguito della soppressione dell’esonero dalla fatturazione elettronica ad
opera dell’art. 18, comma 2, DL n. 36/2022, c.d. “Decreto PNRR 2”, devono adottare la fatturazione elettronica per le
cessioni di beni con San Marino anche:
• i contribuenti minimi / forfetari;
• i soggetti passivi che adottano il regime forfetario ex Legge n. 398/91;
con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000.
Rimangono esclusi quindi i predetti soggetti con ricavi 2021 pari o inferiori a € 25.000 i quali possono continuare ad
emettere fatture in formato cartaceo.
Esterometro
A decorrere dall’1.7.2022, l’emissione della fattura in formato elettronico (codice natura N3.3) comporta il venir meno
dell’esterometro nei rapporti con San Marino.
Analogamente per gli acquisti da San Marino senza IVA con integrazione elettronica da parte dell’acquirente italiano.
Preme rammentare che l’art. 12, DL n. 73/2022, c.d. “Decreto Semplificazioni”, ha ampliato il novero delle operazioni
escluse dall’esterometro, prevedendo che l’invio all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni in esame non
è richiesto per gli acquisti di beni / servizi territorialmente non rilevanti ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-
octies, DPR n. 633/72 di importo non superiore a € 5.000 per singola operazione.
Pertanto, i predetti acquisti di beni / servizi fuori campo IVA ex art. 7-bis o 7-quater, DPR n. 633/72, quali ad esempio,
il rifornimento di carburante, il pernottamento in albergo o la consumazione di un pranzo all’estero, vanno
comunicate con l’esterometro solo se di importo superiore a € 5.000.
Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, in base all’art. 20, DM 21.6.2021, come confermato dall’Agenzia delle
Entrate, per le prestazioni di servizi, rese nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il proprio
numero di identificazione, la fattura di cui all’art. 21, può essere emessa in formato elettronico tramite SdI, che la
trasmette all’Ufficio Tributario di San Marino per il successivo inoltro al committente.
La possibilità di continuare ad emettere / ricevere fatture in formato cartaceo si riflette sulla necessità di presentare
l'esterometro.
In particolare, come desumibile dalle Specifiche tecniche predisposte dall'Agenzia delle Entrate (ver.1.7), per i servizi
ricevuti da operatori sammarinesi il committente italiano deve utilizzare il Tipo documento TD17.

LAVORO AGILE: nuove modalità di comunicazione al Ministero del Lavoro

Facciamo seguito alle nostre ultime comunicazioni sull’argomento in oggetto, per ricordare che con il decreto del 22
agosto 2022 il Ministro del Lavoro – in attuazione di una previsione del “decreto semplificazioni” – ha definito le
modalità di trasmissione telematica della comunicazione semplificata di smart working.
Ed infatti l’art. 41 bis del decreto-legge n. 73/2022, introdotto dalla legge di conversione n. 122/2022, ha modificato
l’art. 23 della legge sul lavoro agile (legge n. 81/2017) concernente gli “Obblighi di comunicazione e assicurazione
obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, prevedendo che il datore di lavoro comunichi in via
telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione
delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali.
Il citato decreto, dunque, fissa le nuove modalità di comunicazione degli accordi di lavoro agile, adottando in via
definitiva le modalità semplificate che erano state sperimentate nel periodo pandemico. Il decreto infatti definisce un
modulo, allegato al provvedimento, che contiene solo alcune informazioni relative all’accordo di lavoro agile: tipologia
(a termine o a tempo indeterminato), data di sottoscrizione, data di inizio della prestazione agile e data di cessazione.
Non sarà dunque più necessario allegare alla comunicazione la copia dell’accordo individuale che, comunque, dovrà
essere sottoscritto tra le parti e conservato dal datore di lavoro per 5 anni.
Il modulo per la comunicazione deve essere trasmesso attraverso il portale dei servizi on-line del Ministero del Lavoro
(https://servizi.lavoro.gov.it.), accessibile tramite autenticazione SPID e CIE, in analogia con quanto avvenuto nel
periodo emergenziale. Le nuove modalità di adempimento sono entrate in vigore, per espressa previsione normativa,
dal 1° settembre 2022. Si segnala però che il Ministero del Lavoro – in data 26 agosto 2022 – ha pubblicato sul proprio
sito un’informativa con la quale precisa che in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l'obbligo della
comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022, per consentire l’adeguamento dei sistemi informatici
di invio delle comunicazioni. Si ricorda che la comunicazione deve essere effettuata solo in caso di nuovi accordi di
lavoro agile o qualora si intenda procedere a modifiche (ivi comprese le proroghe) di precedenti accordi.  Restano
infatti valide, per espressa previsione del DM, le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina
previgente. Si sottolinea inoltre che la citata comunicazione ministeriale del 26 agosto chiarisce la portata di una
ulteriore importante novità che si ricava dalle modifiche apportate dal “decreto semplificazioni”. Ed infatti, con
riguardo al termine entro cui effettuare l’adempimento, viene precisato che “nella logica di favorire la semplificazione
degli obblighi per i datori di lavoro, la relativa comunicazione andrà effettuata entro il termine di cinque giorni”. In
sostanza, mentre in precedenza la comunicazione della modalità di lavoro agile era espressamente assimilata alla
comunicazione di assunzione e doveva dunque essere effettuata prima dell’inizio dell’attività lavorativa, a seguito
dell’entrata in vigore del “decreto semplificazioni” essa viene considerata una comunicazione che riguarda “una mera
trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”, da effettuarsi entro 5 giorni, come
ordinariamente previsto per le comunicazioni relative a modifiche del rapporto di lavoro. Da ultimo, si ricorda che il 31
agosto è cessata l’efficacia della speciale normativa emergenziale che consentiva l’utilizzo dello smart working anche
in deroga delle previsioni della legge n. 81/2017 (ed in particolare all’obbligo di stipula di un accordo individuale).
Pertanto, dal 1° settembre 2022 è necessario stipulare veri e propri accordi individuali con i lavoratori che debbono
definire termini e condizioni dello svolgimento in modalità agile della prestazione.

Il regolamento Europeo sulla Privacy, noto anche come GDPR, con la sua entrata in vigore ha influenzato anche il tema
della videosorveglianza, con diversi studi e approfondimenti specifici ad opera dei garanti europei i quali, in
particolare, hanno predisposto le linee guida 3/2019, pubblicate il 29 gennaio 2020 sul trattamento dei dati personali
attraverso dispositivi video.
Molto importanti sono i chiarimenti resi circa la non applicazione del Regolamento europeo e quindi delle disposizioni
collegate alla normativa sul trattamento dei dati personali, quando una persona non è in alcun modo individuabile e,
pertanto: «nell’ipotesi di telecamere finte (o che comunque non registrano video o immagini), in quanto non vengono
elaborati dati personali (ma su questo punto devono essere approfonditi i possibili risvolti penali)».
Questo aspetto è stato affrontato anche da Il Sole24 Ore che ha pubblicato un articolo sul tema qualche giorno fa, poi
ripreso anche da Federprivacy, a testimonianza dell’importanza dell’argomento.
La questione è stata anche ripresa nelle Faq 16 del garante Privacy, nelle quali si pone il seguente quesito:
«Ci sono dei casi di videosorveglianza nei quali non si applica la normativa sul trattamento dei dati personali?»
Il Garante risponde precisando che la normativa sulla protezione dei dati: «non si applica, nel caso di fotocamere false
o spente perché non c’è nessun trattamento di dati personali (fermi restando tutti gli obblighi comunque imposti
dall’articolo 4 Statuto dei lavoratori)».
A questo punto è necessario domandarci se questo comporti la liceità dell’installazione di telecamere finte in ambito
condominiale.
Sul punto occorre considerare che, secondo il Garante, che si è espresso con provvedimento generale 29 aprile 2004
(documento web 1003484), per ciò che concerne l’installazione di telecamere finte o non funzionanti, «l'installazione
meramente dimostrativa o artefatta, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di
condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere
legittimamente oggetto di contestazione».
Quindi, seppur non vietate dal Gdpr, le telecamere finte o non funzionanti sono comunque illegittime, e a dircelo è lo
stesso Garante privacy. Le stesse potrebbero generare un affidamento incolpevole da parte di chi si trova nelle aree
apparentemente videosorvegliate, con possibili conseguenze di responsabilità in capo al soggetto che abbia deciso di
installarle.
Il medesimo discorso vale laddove il condominio ritenesse di installare telecamere finte (o di non farlo) ma apponesse
cartelli per indicare che si tratta di area videosorvegliata.
In tale ultimo caso, il rischio di azione risarcitoria per falso affidamento è ancor più probabile, in quanto risulterebbe
più semplice dimostrare la non rispondenza tra quanto addirittura scritto e quanto invece risulta.
E’ importante, quindi che vi sia consapevolezza di quali possano essere le conseguenze dell’installazione di questo tipo
di telecamere, valutare quindi l’opportunità di installare telecamere realmente funzionanti, seguendo ovviamente le
regole che sottendono all’utilizzo di queste ultime, piuttosto che avventurarsi nell’utilizza di telecamere finte che
potrebbero portare a conseguenti procedure penali che si sa quando cominciano ma non si può immaginare la loro
durata e conclusione, e soprattutto la portata delle conseguenze sanzionatorie.

CREDITO D’IMPOSTA GASOLIO AGRICOLO: Esteso al 3° trimestre il credito per l’acquisto di carburanti per
l’agricoltura
Il Decreto Legge 9 agosto 2022, n.185, Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e
industriali, c.d. DECRETO AIUTI BIS, prevede la proroga al terzo trimestre 2022 delle agevolazioni introdotte dalle
disposizioni di cui all’articolo 18 del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21, al fine di mitigare gli effetti economici
derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante per
l’esercizio dell’attività agricola e della pesca.
Il beneficio consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta, per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività
agricola e della pesca, pari al 20% della spesa sostenuta nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, comprovato
mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
Si segnala che il medesimo beneficio, per il secondo trimestre 2022, era stato previsto solo per le imprese della pesca.
Il credito d’imposta, come sopra determinato, è utilizzabile in compensazione, entro la data del 31 dicembre 2022, in
alternativa può essere ceduto, per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari e
in tal caso sarà necessario far apporre, da un soggetto abilitato, il visto di conformità sulla documentazione
comprovante il diritto al credito.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa e alla determinazione della base imponibile
dell’imposta regionale sulle attività produttive. Esso è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i
medesimi costi, a condizione che tale cumulo, non porti al superamento del costo sostenuto.
Per l’utilizzo in compensazione, le imprese interessate dovranno identificare l’agevolazione nel modello di pagamento
F24, da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Per il credito d’imposta relativo al primo trimestre 2022, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.23/E del 30
maggio 2022, ha istituito il codice tributo 6965, da riportare nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza
della colonna “Importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento
dell’agevolazione, nella colonna “Importi a debito versati”, mentre nel campo “Anno di riferimento” va indicato l’anno
di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
Per l’utilizzo del credito d’imposta relativo al terzo trimestre 2022 occorrerà attendere un analogo provvedimento
dell’agenzia delle entrate con il quale sarà definito il nuovo codice tributo da utilizzare per la compensazione del
credito d’imposta relativo agli acquisti di carburante effettuati dal 1° luglio 2022 al 30 settembre 2022.
I nostri Uffici Fiscali rimangono a disposizione per eventuali approfondimenti.

FATTURE SAN MARINO: obblighi di fatturazione elettronica ed esterometro

Come noto, il DM 21.6.2021 disciplina le modalità operative riguardanti le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei
rapporti di scambio tra Italia e San Marino e prevede che dall’1.7.2022, terminato il periodo transitorio (1.10.2021 –
30.6.2022) durante il quale la fattura poteva essere emessa e ricevuta in formato elettronico o in formato cartaceo,
scatta l’obbligo di emettere e accettare la fattura in formato elettronico, fatte salve le ipotesi in cui l’emissione della
fattura elettronica non è obbligatoria per legge.
Il citato Decreto regola gli scambi di beni con San Marino distinguendo tra:
• cessioni di beni verso San Marino;
• acquisti di beni da San Marino, con addebito dell’imposta e senza addebito dell’imposta.
Si rammenta che a decorrere dall’1.7.2022, a seguito della soppressione dell’esonero dalla fatturazione elettronica ad
opera dell’art. 18, comma 2, DL n. 36/2022, c.d. “Decreto PNRR 2”, devono adottare la fatturazione elettronica per le
cessioni di beni con San Marino anche:
• i contribuenti minimi / forfetari;
• i soggetti passivi che adottano il regime forfetario ex Legge n. 398/91;
con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000.
Rimangono esclusi quindi i predetti soggetti con ricavi 2021 pari o inferiori a € 25.000 i quali possono continuare ad
emettere fatture in formato cartaceo.
Esterometro
A decorrere dall’1.7.2022, l’emissione della fattura in formato elettronico (codice natura N3.3) comporta il venir meno
dell’esterometro nei rapporti con San Marino.
Analogamente per gli acquisti da San Marino senza IVA con integrazione elettronica da parte dell’acquirente italiano.
Preme rammentare che l’art. 12, DL n. 73/2022, c.d. “Decreto Semplificazioni”, ha ampliato il novero delle operazioni
escluse dall’esterometro, prevedendo che l’invio all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni in esame non
è richiesto per gli acquisti di beni / servizi territorialmente non rilevanti ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-
octies, DPR n. 633/72 di importo non superiore a € 5.000 per singola operazione.
Pertanto, i predetti acquisti di beni / servizi fuori campo IVA ex art. 7-bis o 7-quater, DPR n. 633/72, quali ad esempio,
il rifornimento di carburante, il pernottamento in albergo o la consumazione di un pranzo all’estero, vanno
comunicate con l’esterometro solo se di importo superiore a € 5.000.
Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, in base all’art. 20, DM 21.6.2021, come confermato dall’Agenzia delle
Entrate, per le prestazioni di servizi, rese nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il proprio
numero di identificazione, la fattura di cui all’art. 21, può essere emessa in formato elettronico tramite SdI, che la
trasmette all’Ufficio Tributario di San Marino per il successivo inoltro al committente.
La possibilità di continuare ad emettere / ricevere fatture in formato cartaceo si riflette sulla necessità di presentare
l'esterometro.
In particolare, come desumibile dalle Specifiche tecniche predisposte dall'Agenzia delle Entrate (ver.1.7), per i servizi
ricevuti da operatori sammarinesi il committente italiano deve utilizzare il Tipo documento TD17.

Area  lavoro

LAVORO AGILE: nuove modalità di comunicazione al Ministero del Lavoro

Facciamo seguito alle nostre ultime comunicazioni sull’argomento in oggetto, per ricordare che con il decreto del 22
agosto 2022 il Ministro del Lavoro – in attuazione di una previsione del “decreto semplificazioni” – ha definito le
modalità di trasmissione telematica della comunicazione semplificata di smart working.
Ed infatti l’art. 41 bis del decreto-legge n. 73/2022, introdotto dalla legge di conversione n. 122/2022, ha modificato
l’art. 23 della legge sul lavoro agile (legge n. 81/2017) concernente gli “Obblighi di comunicazione e assicurazione
obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, prevedendo che il datore di lavoro comunichi in via
telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione
delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali.
Il citato decreto, dunque, fissa le nuove modalità di comunicazione degli accordi di lavoro agile, adottando in via
definitiva le modalità semplificate che erano state sperimentate nel periodo pandemico. Il decreto infatti definisce un
modulo, allegato al provvedimento, che contiene solo alcune informazioni relative all’accordo di lavoro agile: tipologia
(a termine o a tempo indeterminato), data di sottoscrizione, data di inizio della prestazione agile e data di cessazione.
Non sarà dunque più necessario allegare alla comunicazione la copia dell’accordo individuale che, comunque, dovrà
essere sottoscritto tra le parti e conservato dal datore di lavoro per 5 anni.
Il modulo per la comunicazione deve essere trasmesso attraverso il portale dei servizi on-line del Ministero del Lavoro
(https://servizi.lavoro.gov.it.), accessibile tramite autenticazione SPID e CIE, in analogia con quanto avvenuto nel
periodo emergenziale. Le nuove modalità di adempimento sono entrate in vigore, per espressa previsione normativa,
dal 1° settembre 2022. Si segnala però che il Ministero del Lavoro – in data 26 agosto 2022 – ha pubblicato sul proprio
sito un’informativa con la quale precisa che in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l'obbligo della
comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022, per consentire l’adeguamento dei sistemi informatici
di invio delle comunicazioni. Si ricorda che la comunicazione deve essere effettuata solo in caso di nuovi accordi di
lavoro agile o qualora si intenda procedere a modifiche (ivi comprese le proroghe) di precedenti accordi.  Restano
infatti valide, per espressa previsione del DM, le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina
previgente. Si sottolinea inoltre che la citata comunicazione ministeriale del 26 agosto chiarisce la portata di una
ulteriore importante novità che si ricava dalle modifiche apportate dal “decreto semplificazioni”. Ed infatti, con
riguardo al termine entro cui effettuare l’adempimento, viene precisato che “nella logica di favorire la semplificazione
degli obblighi per i datori di lavoro, la relativa comunicazione andrà effettuata entro il termine di cinque giorni”. In
sostanza, mentre in precedenza la comunicazione della modalità di lavoro agile era espressamente assimilata alla
comunicazione di assunzione e doveva dunque essere effettuata prima dell’inizio dell’attività lavorativa, a seguito
dell’entrata in vigore del “decreto semplificazioni” essa viene considerata una comunicazione che riguarda “una mera
trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”, da effettuarsi entro 5 giorni, come
ordinariamente previsto per le comunicazioni relative a modifiche del rapporto di lavoro. Da ultimo, si ricorda che il 31
agosto è cessata l’efficacia della speciale normativa emergenziale che consentiva l’utilizzo dello smart working anche
in deroga delle previsioni della legge n. 81/2017 (ed in particolare all’obbligo di stipula di un accordo individuale).
Pertanto, dal 1° settembre 2022 è necessario stipulare veri e propri accordi individuali con i lavoratori che debbono
definire termini e condizioni dello svolgimento in modalità agile della prestazione.