Azienda a misura di donna: le imprenditrici della Fungar
premiate dal Comune di Rimini.
Il plauso di Confagricoltura: “Modello di welfare aziendale virtuoso”
(Rimini, 8 marzo 2023) Loredana Alberti e Maddalena Zortea, socie dell’Azienda Agricola Fungar di Rimini, aderente a Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini, sono state premiate questa mattina dal Comune di Rimini come “Imprenditrici di successo” in occasione dell’evento dell’8 marzo per la “Giornata Internazionale per i diritti della donna”. Alla base del riconoscimento il fatto di “aver favorito, attraverso la propria impresa, le pari opportunità ed il superamento del divario di genere nel mondo del lavoro”.
“Siamo molto grate per aver ricevuto questo riconoscimento che valorizza le scelte e la filosofia della nostra azienda – commentano Alberti e Zortea, due dei tre soci alla guida della Fungar, importante realtà che coltiva e distribuisce funghi freschi in tutta Italia e all’estero – Mano a mano che sono nati i bisogni, abbiamo cercato le migliori risposte, ponendo grande attenzione nei confronti delle donne che rappresentano circa due terzi della forza lavoro dell’azienda. Abbiamo preso delle decisioni importanti riguardo al tema della maternità e genitorialità, strutturando gli orari di lavoro in base alle necessità delle mamme e al benessere dei bambini. Non forziamo, ad esempio, i tempi di rientro al lavoro delle mamme, permettendo loro di assentarsi anche per periodi più lunghi rispetto a quelli previsti per legge senza rischiare di perdere il posto, e cerchiamo di supportarle in ogni piccola cosa. Per Fungar è importante che tutti i dipendenti si sentano come in una grande famiglia. Solo così potranno esprimersi al meglio”.
Costituita nel luglio del 1978, Fungar è stata poi rilevata nel 1980 da Loredana Alberti e dal marito Tommaso Simoni, titolari di un’azienda fornitrice della stessa Fungar. Successivamente si sono aggiunti Massimo Magnani e la moglie Maddalena Zortea. La crescita, arrivata seguendo sempre i criteri della sostenibilità economica e ambientale, di cui l’azienda è certificata, è stata a dir poco notevole. Attualmente Fungar presenta 10.000 mq di serre a tunnel e produce 3.000 tonnellate di funghi all’anno. Il fatturato supera i 6 milioni di euro.
“Per noi è un grande piacere vedere premiata una realtà così importante come Fungar, che ha fatto del welfare aziendale, caratterizzato da inclusione, dialogo, confronto e disponibilità, uno dei suoi punti di forza – dichiara Nicola Pelliccioni, presidente della Circoscrizione di Rimini di Confagricoltura – Il clima che si respira al suo interno è infatti qualcosa di unico e tutto questo si riflette positivamente sul campo. I risultati sono notevoli. Si tratta di un modello di impresa di successo che deve essere preso sempre più da esempio da tutte le aziende”.
CREDITO 4.0: Controlli Credito Imposta Agricoltura 4.0
Recentemente, sono state eseguite da parte della Guardia di Finanza, controlli per quello che riguarda contributi e aiuti legati agli interventi del Credito d’Imposta 4.0.
In particolare, è stata controllata l’effettiva funzionalità dei sistemi e l’effettivo scarico dei dati dalle macchine e/o impianti attraverso le loro interfacce.
La mancata interconnessione dei sistemi e il mancato scarico dei dati ha provocato la contestazione di finanziamenti.
Si invitano, pertanto, le aziende che si sono avvalse di questo strumento a provvedere di rinnovare gli abbonamenti ai servizi digitali o, nel caso dei trattori, tenere traccia dello scambio dati e di come sono stati utilizzati, è necessario dimostrare in qualche modo di aver colto l’utilità del sistema.
I controlli sono già iniziati e, se si viene trovati inadempienti, la sanzione prevede la restituzione del vantaggio, illecitamente goduto, più gli interessi di mora.
I nostri uffici rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.
AdE: Comunicazioni “di anomalia” fatture elettroniche / corrispettivi telematici trasmessi oltre i termini
Nell’ambito del rapporto collaborativo e trasparente tra Fisco-contribuente, l’Agenzia delle Entrate, in attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) invia specifiche comunicazioni delle anomalie riscontrate al fine di consentire al contribuente di correggere (eventualmente) la propria posizione tramite il ravvedimento usufruendo della riduzione delle sanzioni.
A tal fine l’Agenzia ha predisposto ed inviato periodicamente (dal 2015) una serie di comunicazioni aventi ad oggetto anomalie riscontrate dalla stessa.
Recentemente la stessa Agenzia con il Provvedimento 6.3.2023, ha individuato “le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza … le informazioni relative alle fatture elettroniche emesse oltre i termini previsti dal comma 4, articolo 21, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633 e ai corrispettivi telematici giornalieri trasmessi oltre i termini di cui al comma 6-ter, articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127″.
Al contribuente sono rese disponibili le informazioni al fine di poter valutare la correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia e fornire “elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia”.
Le comunicazioni di anomalia sono inviate a seguito del riscontro:
- di fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti / identificati in Italia ai sensi dell’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015 e verso Pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 1, commi da 209 a 214, Legge n. 244/2007;
- di corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015;
trasmessi oltre i termini previsti:
- ossia 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione in caso di fattura immediata / giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione in caso di fattura differita;
- ossia 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
La comunicazione relativa alle anomalie in esame contiene le seguenti informazioni:
- codice fiscale, denominazione / cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo della comunicazione e periodo d’imposta;
- codice atto (da riportare nel mod. F24 in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata);
- modalità di consultazione degli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata.
Le comunicazioni in esame sono inviate al domicilio digitale (PEC) del contribuente ed inoltre, le informazioni sono consultabili dal contribuente nel proprio Cassetto fiscale e nel portale “Fatture e Corrispettivi”.
Attività del contribuente destinatario della comunicazione
Nel Provvedimento in esame sono indicate le modalità con cui il contribuente, anche tramite un intermediario abilitato, può richiedere all’Agenzia informazioni ovvero comunicare eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti da quest’ultima, indicando eventualmente anche di rientrare in “casistiche particolari”, quali ad esempio, quelle di cui all’art. 73, DPR n. 633/72, che prevedono modalità e termini speciali di emissione della fattura (ad esempio, in caso di cessioni di beni il cui prezzo è commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione dell’operazione).
I dati e le informazioni oggetto della comunicazione sono resi disponibili alla Guardia di Finanza mediante strumenti informatici.
Va considerato che l’invio da parte dell’Agenzia delle comunicazioni in esame è finalizzato a “sollecitare” i contribuenti alla regolarizzazione, da effettuare entro il prossimo 31.3, tramite gli specifici istituti previsti dalla “tregua fiscale” contenuta nella Legge Finanziaria 2023. In assenza di tali comunicazioni il contribuente difficilmente potrebbe rilevare le violazioni commesse.
In particolare, come evidenziato nelle Motivazioni del citato Provvedimento, con riferimento alle violazioni:
- formali commesse entro il 31.10.2022, il contribuente può regolarizzare le stesse tramite la relativa rimozione entro il 31.3.2024 e il versamento della sanzione pari a € 200 per ciascun periodo d’imposta cui le violazioni si riferiscono, da effettuare in 2 rate di pari importo entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024.
Come specificato dall’Agenzia nella Circolare 27.1.2023, n. 2/E, nell’ambito delle violazioni formali rientrano gli obblighi di fatturazione e registrazione, qualora gli stessi non abbiano inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
- prodromiche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e a periodi d’imposta precedenti, il contribuente può avvalersi del c.d. “ravvedimento speciale” con applicazione della sanzione ridotta a 1/18 del minimo, rimuovendo la violazione e versando quanto dovuto (unica soluzione) / prima rata trimestrale di otto entro il 31.3.2023.
Decorso il termine del 31.3.2023, resta ferma la possibilità per il destinatario della comunicazione di regolarizzare gli errori / violazioni tramite il ravvedimento ordinario ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, “beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse”.
CITTADINI UCRAINI: proroga al 31 dicembre 2023 della validità dei permessi di soggiorno per protezione temporanea
Informiamo che il Consiglio dei Ministri ha prolungato, fino al 31 dicembre 2023, lo stato di emergenza finalizzato ad assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.
A seguito di tale decisione, con apposito decreto-legge (n. 16 del 2 marzo 2023), viene altresì prorogata fino al 31 dicembre 2023 la validità dei permessi di soggiorno rilasciati agli aventi diritto.
Si ricorda a tal proposito che il DPCM 28 marzo 2022 aveva riconosciuto il regime emergenziale di protezione temporanea per tre categorie di soggetti:
1) cittadini ucraini e loro familiari residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
2) cittadini di altri paesi e loro familiari che beneficiavano prima del 24 febbraio 2022 di protezione internazionale o nazionale equivalente in Ucraina;
3) cittadini di altri paesi che dimostravano di soggiornare in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 con permesso di soggiorno permanente valido.
Si rammenta che il permesso di soggiorno, sulla base della normativa emergenziale, si ottiene con la richiesta da presentare in Questura, e che la ricevuta, in attesa del permesso, è sufficiente per l’esercizio dei relativi diritti (compreso quello di accesso al mercato del lavoro).
Il DPCM in questione riconosceva la validità dei permessi di soggiorno per motivi di protezione internazionale fino al 4 marzo 2023; con la pubblicazione del citato decreto-legge 2 marzo 2023, n.16 tale termine è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023.
BANDO ISI INAIL 2022: incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Si rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2023 è stato pubblicato l’avviso per il Bando ISI per l’anno 2022, con il quale l’INAIL mette a disposizione 333 milioni di euro in finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Come di consueto, le risorse finanziarie destinate ai progetti sono ripartite per assi di finanziamento e per regione/provincia autonoma. Gli Avvisi pubblici regionali e provinciali sono consultabili sul sito internet dell’Inail accedendo all’Area “prevenzione e sicurezza” e alla voce “incentivi alle imprese”.
Si propone di seguito qualche informazione in merito ai principali elementi del provvedimento ISI 2022.
Gli importi per singoli assi di finanziamento sono così ripartiti:
Asse 1.1: € 156.856.189 per i progetti di investimento;
Asse 1.2: € 5.000.000 per i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (c.d. compliance);
Asse 2: € 40.000.000 per i progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi;
Asse 3: € 86.509.000 per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
Asse 4: € 10.000.000 per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (Ristorazione);
Asse 5: € 35.000.000 per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, così suddivisi:
5.1: € 25.000.000 per la generalità delle imprese agricole;
5.2: € 10.000.000 per giovani agricoltori organizzati anche in forma societaria.
Pertanto, rispetto al Bando ISI 2021, gli importi dei singoli assi di finanziamento si sono mantenuti costanti o in leggero aumento.
Si evidenzia, da subito, che i finanziamenti di cui agli assi 1, 2, 3 e 4 sono erogati in regime “de minimis” nel rispetto dei regolamenti (UE)1407/2013, 1408/2013, come modificati dal Regolamento (UE) 2019/316 e 717/2014.
Per quanto riguarda l’Asse 5, la delibera del CdA INAIL n. 313 del 06/12/2022 – che approva i “criteri generali del bando ISI” – precisa che, pur entrando in vigore il 1°gennaio 2023 un nuovo regolamento sugli aiuti al settore agricolo e forestale (regolamento (UE) 2472/2022 della Commissione) che sostituisce la normativa precedente (regolamento (UE) 702/2014 in vigore fino al 31/12/2022), dovrebbe comunque essere confermato, in analogia a quanto avvenuto negli scorsi anni, il regime di esenzione dal “de minimis” agricolo per investimenti che hanno come obiettivo – tra gli altri – il miglioramento delle condizioni agro climatiche-ambientali oltre che l’ottimizzazione del rendimento e della sostenibilità globali dell’azienda agricola, sia mediante riduzione dei costi di produzione che attraverso l’efficientamento e la riconversione della produzione. Ciò in virtù del fatto che tale nuovo regolamento (2472/2022) replica sostanzialmente le previsioni del disposto normativo precedente (702/2014), consentendo in particolare all’Italia (per il tramite del MASAF) la notifica alla Commissione dell’aiuto previsto dal bando ISI per le imprese del settore primario (Asse 5). Su questo punto, che viene espressamente trattato dalla citata delibera del CdA INAIL di approvazione del Bando, si resta in attesa di verifica dell’avvenuta comunicazione sopra indicata alla Commissione.
Inoltre, si precisa che i finanziamenti di cui all’Asse 5 (sub. 5.1 e sub 5.2), concedibili ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472, possono essere cumulati con altri aiuti di Stato:
- a) purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto pari al:
- 40% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
- 50% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).
In altre parole, i finanziamenti di cui all’ASSE 5 non sono cumulabili con aiuti de minimis relativi alle stesse spese ammissibili che cumulate portano ad un’intensità di aiuto superiore alle percentuali sopra indicate.
Destinatari dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (per l’Asse 2 di finanziamento anche gli Enti del terzo settore).
Non possono accedere agli assi 1 e 2 le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; di contro potranno accedervi le imprese agricole con più di 50 dipendenti o che operino nel settore della silvicoltura o forestale.
Si segnala che quest’anno possono partecipare all’Asse 4 (€ 10.000.000) anche le micro e piccole imprese agricole per l’attività di ristorazione connessa (agriturismi), con codice ATECO 56.10.12.
L’importo massimo erogabile è di 130.000 euro per i progetti appartenenti agli assi 1- 2- 3, di 50.000 euro per i progetti appartenenti all’asse 4 e di 60.000 euro per i progetti appartenenti all’asse 5.
Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda, per un solo asse di finanziamento e per una sola tipologia di progetto.
Inoltre possono partecipare agli Assi 1-2-3 e 4 solo coloro che non siano stati destinatari di finanziamenti a valere sui bandi ISI 2018, 2020 e 2021; mentre per i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui all’Asse 5 è ostativo il riconoscimento di finanziamenti sui Bandi ISI 2018, 2019/2020 e 2021.
Infine, per tutte le imprese, ad eccezione delle micro e piccole imprese, vale la condizione di esclusione generale dal finanziamento per progetti che hanno già ottenuto altri e diversi finanziamenti, ad eccezione di eventuali benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito.
Si ricorda che l’Asse 5, destinato alle micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, prevede che l’impresa debba essere iscritta nella sezione speciale (Imprenditori agricoli, Coltivatori diretti, Imprese agricole) del registro delle imprese o dell’Albo delle società cooperative di lavoro agricolo, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 c.c. e titolare di partita IVA in campo agricolo (qualificate come: Imprese Individuali; Società agricole; Società cooperative).
Le imprese destinatarie del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori) devono avere al loro interno la presenza di giovani agricoltori (età non superiore ai 40 anni di età) alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande. In particolare, in caso di:
Impresa individuale, il titolare deve avere la qualifica di imprenditore agricolo ed un’età non superiore ai 40 anni di età;
Società semplice, in nome collettivo e cooperative, almeno i due terzi dei soci devo avere la qualifica di imprenditore agricolo ed un’età non superiore ai 40 anni di età;
Società in accomandita semplice, la qualifica di imprenditore agricolo ed un’età non superiore ai 40 anni di età può essere posseduta anche dal solo socio accomandatario; nel caso in cui i soci accomandatario siano due o anche più si applica il criterio dei due terzi.
Società di capitali, i conferimenti dei giovani agricoltori devono costituire oltre il 50% del capitale sociale e gli organi di amministrazione delle società devono essere costituiti in maggioranza da giovani agricoltori.
Interventi agro climatico ambientali e agricoltura biologica, proroghe in corso di approvazione.
A seguito della nota inviata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) il 15/2/2023 (prot. 0105065), si comunica, in relazione al bando SRA 29 (Agricoltura biologica), approvato con Dgr. 2375/2022, che è in fase di predisposizione l’atto di approvazione della deroga al termine di notifica di nuove superfici al sistema di certificazione della agricoltura biologica (attraverso sistema Agribio) per adesione a SRA29 (Agricoltura biologica) dal 31/12/2022 al 14 marzo 2023 (ore 24); l’ammissibilità di questa deroga, richiesta per la sola annualità 2023, è condizionata alla approvazione della richiesta presentata da Masaf ai sensi dell’articolo 119 del regolamento 2021/2115, della modifica del Piano strategico della Pac 2023-2027 da parte della Commissione Ue.
La nota del Masaf sopracitata prevede anche le seguenti disposizioni correlate:
– l’impegno SRA29 del 2023 resta su base “anno solare” con decorrenza “1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023”;
– la conversione delle nuove superfici non ha comunque inizio prima della data in cui l’agricoltore abbia notificato l’attività come previsto dall’articolo10 del Reg. (Ue) 848/2010;
– le superfici a valere del nuovo impegno devono rientrare nelle disponibilità dell’azienda dal 1° gennaio 2023;
– l’azienda, con apposita documentazione, dovrà fornire evidenze all’Organismo di controllo e certificazione del mancato utilizzo di prodotti non ammessi in agricoltura biologica o, al contrario, dell’utilizzo dei soli prodotti ammessi nel periodo che va dal 1° gennaio 2023 fino alla presentazione della notifica.
Inoltre, a seguito delle richieste pervenute dalle organizzazioni e associazioni interessate, si comunica, in riferimento a tutti i bandi approvati con Dgr 2375/2022(Interventi ag ro-climatico-ambientali e agricoltura biologica), che è in fase di predisposizione anche l’atto di approvazione della proroga dei termini per la presentazione delle domande di sostegno per la adesione agli interventi agro-clima- ambientali e per agricoltura biologica dal 15 marzo 2023 al 7 aprile 2023 (ore 13).
Piano di Sviluppo Rurale, insediamento di giovani agricoltori: a breve sarà approvato l’ultimo bando relativo alla precedente programmazione.
Informiamo che la Regione Emilia-Romagna sta per approvare un bando relativo all’insediamento dei giovani agricoltori. Questo bando, che avrà i contenuti dei precedenti, sarà l’ultimo della vecchia programmazione, con poche risorse disponibili ma potrebbe essere interessante per giovani già insediati che devono ancora fare domanda oppure per giovani che stanno per compiere i 41 anni di età, tetto limite previsto dalla normativa comunitaria.
Il bando, ancora da approvare, dovrebbe prevedere una scadenza al prossimo 28 aprile per la presentazione delle domande.
Per il nuovo bando giovani, sulla programmazione PAC 2023/2027 bisognerà invece attendere la fine del 2023.
Gli uffici tecnici sono disposizione su appuntamento per valutare eventuali ingressi di giovani in agricoltura.
Approvati i Disciplinari di Produzione Integrata per il 2023
La regione Emilia-Romagna ha emanato la Determina n. 3945/2023 con la quale sono state approvate le modifiche alle Norme generali e di coltura della fase di coltivazione dei Disciplinari produzione integrata 2023, alle Disposizioni applicative degli Impegni Aggiuntivi Facoltativi, le Disposizioni applicative dei sotto impegni della Azione 3 SRA19 ed il Piano regionale di controllo del SQNPI.
L’atto contiene le modifiche apportate alla edizione 2022.
L’aggiornamento ha ricevuto il parere di conformità alle Linee guida nazionali di produzione integrata da parte dei Gruppi tecnici competenti del SQNPI.
Tutti i testi integrali 2023 delle norme generali e quelli delle singole colture e l’archivio storico sono scaricabili dal sito E-R Agricoltura e pesca all’indirizzo:
Vitivinicolo: a breve sarà possibile presentare le domande di autorizzazione per nuovi impianti viticoli
Informiamo che Agea dovrebbe rendere disponibile nei prossimi giorni l’applicativo su SIAN per presentare le domande per l’anno 2023, con le stesse regole dello scorso anno.
La data per la presentazione delle domande rimane fissata con scadenza ultima al prossimo 31 marzo.
Gli uffici tecnici sono a disposizione per chiarimenti e per la predisposizione delle pratiche.
Ristrutturazione e riconversione vigneti, aperto il bando
Informiamo che con Delibera 131 dello scorso 30 gennaio la regione ha approvato il bando relativo alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, relativamente alla campagna 2023/2024.
Il bando è rivolto alle imprese agricole emiliano-romagnole che vogliono ristrutturare o riconvertire i propri vigneti, adatti alla produzione di vini a Denominazione di Origine e Indicazione geografica, valorizzando i vini di qualità legati al territorio.
Gli obiettivi che persegue sono quelli di rafforzare l’identità delle produzioni, incentivare il ricorso alla meccanizzazione delle coltivazioni per abbassare i costi di produzione delle aziende viticole e aumentare la competitività delle stesse sui mercati.
Possono accedere al bando gli imprenditori agricoli singoli o associati, conduttori di superfici vitate o che possiedono un’autorizzazione al reimpianto.
Sono previsti diversi tipi di interventi:
- la riconversione varietale: il reimpianto (o il sovrainnesto su vigneti esistenti) di una varietà di uva da vino di maggior pregio enologico o commerciale;
- la ristrutturazione dei vigneti: la ricollocazione del vigneto in una posizione più favorevole o il reimpianto sulla stessa superficie ma con modifiche al tipo di allevamento o al sesto di impianto;
- il reimpianto di vigneti a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie come la Flavescenza dorata;
- il passaggio a tecniche di gestione più efficaci, quali ad esempio l’installazione o il miglioramento del sistema irriguo fisso (o subirriguo) di soccorso. L’ammissibilità di questo intervento resta subordinata all’espressione di un apposito parere da parte della Commissione Europea.
Tutti gli interventi per i quali è richiesto il contributo possono iniziare solo in data successiva alla presentazione della domanda di aiuto.
La domanda può essere presentata entro le ore 13.00 di venerdì 31 marzo 2023 avvalendosi del sistema informativo messo a disposizione da AGREA definito SIAG.
Il bando 2023 prevede:
- una superficie minima di intervento di 0,5 ha;
- che il sovrainnesto possa essere effettuato solo su vigneti aventi meno di 25 anni alla scadenza del bando (vigneti piantati in data successiva al 30 marzo 1998);
- Risorse assegnate pari a 15.248.928,00 euro;
- le domande di aiuto collegate a comunicazioni di intenzione all’estirpazione, intenzione di riconversione varietale e/o di intenzione di variazione del sistema di allevamento, che le operazioni di estirpazione e/o di riconversione varietale e/o di variazione del sistema di allevamento degli impianti vitati devono essere effettuate a partire dal giorno venerdì 1° settembre 2023, pena l’esclusione della relativa superficie oggetto d’intervento;
- un contributo ai vigneti riconosciuti come storici o eroici che necessitano di ammodernamento;
- la non ammissibilità degli interventi su filari singoli;
- la non ammissibilità di modifiche delle strutture di supporto che non variano la forma di allevamento;
- Le fatture elettroniche relative agli interventi oggetto di finanziamento dovranno riportare nella causale la seguente dicitura: “Reg. (UE) n. 1308/2013 – Ristrutturazione vigneti, Campagna 2023/2024” oppure il numero CUP rilasciato in fase di concessione.
Entro il mese di ottobre 2023 verrà deciso se le domande in possesso dei requisiti, saranno anche finanziabili.
I viticoltori richiedenti potranno scegliere se presentare un progetto:
- annuale terminando i lavori entro il 10 giugno 2024 e presentando entro il medesimo termine la domanda di pagamento a saldo finale;
- biennale terminando i lavori entro il 10 giugno 2025 e presentando:
- Una domanda di pagamento anticipato allegando una fidejussione entro il 10 giugno 2024 per ottenere l’80% del contributo concesso;
- Una domanda di pagamento a saldo finale entro il 10 giugno 2025 per ottenere il restante 20% del contributo concesso.
L’aiuto che si può richiedere varia dagli 8.000 €/ha (a Nord della Via Emilia) agli 8.500 €/ha (a Sud della Via Emilia), cui è possibile aggiungere:
- 700 €/ha per la realizzazione di impianti irrigui, elevati a 1.200 €/ha per i subirrigui;
- 900 €/ha per coloro che estirpano anche un vecchio vigneto;
- 3.000 €/ha per il cd. Mancato reddito.
I vigneti finanziati dovranno essere mantenuti tali per almeno 5 anni decorrenti dalla data di erogazione del contributo da parte di AGREA.
Gli uffici tecnici sono a disposizione per ogni informazione e per la predisposizione delle domande.
Le aziende interessate sono inviate a prendere appuntamento specifico per la preparazione della domanda.
Credito, Agrifidi al via l’operatività per il 2023
In data 23 gennaio 2023 la Regione Emilia Romagna ha deliberato il nuovo “Programma Operativo 2023 per migliorare le condizioni di accesso al Credito di Conduzione con la concessione, attraverso gli Organismi di garanzia, di un Aiuto De Minimis sotto forma di concorso interessi.
Il bando propone due linee di credito: “prestito di conduzione max. 12 mesi” e “Prestito di conduzione medio periodo fino ad un massimo di 60 mesi con contributo per i primi 36 mesi” con il solo regime di aiuto in de minimis.
Per il breve termine l’abbattimento è fissato nella misura del 2%. (Importo minimo 6.000,00 euro e max. 150.000,00)
Per il medio termine l’abbattimento è fissato nella misura del 2,50%.(Importo minimo 12.000,00 euro e max.500.000,00)
Ribadisco anche in questa occasione che è un contributo molto importante, perché l’aiuto previsto (2,5% annuo), viene calcolato per 3 anni ed attualizzato all’anno in cui viene presentata la domanda, per essere poi liquidato all’azienda in 3 rate annuali, uguali e costanti. Questo aiuto corrisponde all’incirca ad un 4,4% netto: quindi, per semplificare, una domanda dell’importo di euro 100 mila riceverà un contributo di Euro 4.400,00 pagato in 3 rate uguali di Euro 1.466,00 per i primi 3 anni di durata del prestito.
Le Priorità sono state cambiate:
- imprese agricole condotte da giovani imprenditori, con età inferiore ai 41 anni (che non abbiano ancora compiuto i 41 anni alla data di presentazione della domanda);
- imprese agricole ricadenti nelle zone svantaggiate individuate dalla versione 11.1 del Programma di Sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna;
- altre imprese agricole del territorio regionale.
La dotazione finanziaria complessivamente ammonta ad euro 900 mila, così ripartiti: euro 600 mila per le domande a breve termine ed Euro 300 mila per quelle a medio periodo.
Abbiamo avuto rassicurazione dall’Assessore all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna che, in sede di assestamento di Bilancio, la Regione si farà carico di tutte le richieste pervenute per riuscire a soddisfarle.
La grossa novità è costituita dal fatto che la Regione Emilia-Romagna, su precisa richiesta, ha modificato, alzandoli, i parametri Ettaro / Coltura della modulistica in maniera tale da potere avere importi più elevati all’atto della presentazione della domanda. Questo consente alle aziende, in accordo con la Banca di potere aumentare la cifra che prima era limitata da questi parametri che non erano più stati ritoccati da anni.
La data di scadenza di presentazione delle domande è fissata al 28 aprile 2023.
Ricordo che le aziende devono essere in Regola con il DURC anche al momento della presentazione della domanda.
Gli uffici tecnici sono a disposizione per ogni chiarimento e per la compilazione delle domande.
CONCESSIONI DEMANIALI: scadenza pagamento canoni annuali
I pagamenti relativi alle concessioni rilasciate da ARPAE, quali prelievo di acqua sotterranea da pozzo/i, prelievo di acqua sotterranea da sorgente, attingimento acqua superficiale da fiume/rio/lago e concessione di aree demaniali devono essere effettuati annualmente.
La scadenza annuale per il pagamento è il 31 Marzo; se il pagamento non viene effettuato entro tale data si dovrà pagare la rata con i tassi d’interesse.
Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio tecnico – Area ambiente
PUA PROVVISORIO: scatta l’obbligo di conservazione
Dalla fine del mese di marzo sarà obbligatorio conservare, presso la propria azienda, la versione provvisoria del P.U.A. (piano di utilizzazione agronomica).
Deve essere presentato da (aziende che ricadono in zone vulnerabili ai nitrati ed assimilate): aziende con allevamento (>3000 kg azoto/annuo), aziende IPPC, aziende di bovini con oltre 500 UBA, impianti di biogas (>3000 kg azoto/anno), aziende che utilizzano > 3000 kg/anno di azoto da correttivi da materiali biologici o da compost, aziende senza allevamento che usa effluenti/digestato come DETENTORE (>3000 kg azoto/anno).
Nota: non sono tenuti ad elaborare il PUA le aziende IPPC e gli allevamenti di bovini con oltre 500 UBA che cedono totalmente a terzi effluenti di allevamento o digestato e gli impianti di digestione anaerobica che utilizzano meno di 3000 kg di azoto/anno.
Deve essere presentato da (aziende che ricadono in zona ordinaria): aziende IPPC, aziende di bovini/altre specie con oltre 500 UBA, impianti di biogas >6000 kg azoto/anno, aziende che usano digestato >6000 kg azoto/anno, aziende che utilizzano >12000 kg/anno di azoto da correttivi da materiali biologici o da compost.
Nota: il PUA è richiesto (unitamente alla tenuta del registro) anche qualora si superi il limite di 340 kg per ettaro per anno di azoto al campo di origine zootecnica.
GELATE TARDIVE: riprende il servizio di previsioni Arpae
Dal 1° marzo disponibili le previsioni di temperatura per la notte e la mattina successiva utili a preservare le colture.
Con l’approssimarsi della primavera, e il risveglio vegetativo delle colture, è necessario tenere monitorato il rischio di forti raffreddamenti notturni. Arpae fornisce da diversi anni un servizio di previsione a brevissimo termine delle temperature notturne attraverso l’utilizzo di un modello previsionale opportunamente calibrato su alcuni siti rappresentativi della frutticoltura regionale: Vignola (MO), Granarolo Faentino (RA), Martorano (FC), Sasso Morelli (BO), Copparo (FE). L’apertura delle gemme porta a fasi di sviluppo particolarmente sensibili al freddo. Con inverni miti, che conducono a un risveglio anticipato, e ritorni di freddo primaverili ancora frequenti nei mesi di marzo e aprile, il rischio di compromettere la produzione agricola, soprattutto quella frutticola, rimane elevato. Se l’anno scorso non si sono verificati episodi rilevanti, nel 2021 le gelate di metà marzo e inizio aprile hanno provocato ingenti danni alle colture frutticole, amplificati dall’inverno mite e dalle elevatissime temperature massime verificatesi tra i due eventi; nel 2020 le gelate di fine marzo e inizio aprile hanno provocato danni stimati in 400 milioni di euro.
Gli effetti delle gelate di tipo radiativo, come la maggior parte di quelle che si verificano nel nostro territorio, possono essere contrastati con opportuni sistemi di difesa (es. irrigazione sottochioma). L’attivazione di questi sistemi richiede di conoscere a breve termine (la sera prima) l’entità del raffreddamento notturno previsto.
Per visionare il servizio di previsione, visitare il seguente link:
BOSCHI: nuove tecniche di gestione per una nuova filiera del legno; più sostenibile da un punto di vista ambientale ed economico
Presentati a Bologna i risultati del progetto Life CO2 PES &PEF. Lori: “Il ruolo fondamentale delle foreste per contrastare il cambiamento climatico. Il nostro impegno per la transizione ecologica”.
Una filiera del legno “made in Emilia-Romagna” più sostenibile sia da un punto di vista ambientale, che economico. In grado cioè di incrementare l’assorbimento di anidride carbonica e di rendere i boschi più resilienti alle avversità climatiche, ma anche di promuovere occasioni di crescita e sviluppo in particolare nelle aree periferiche e montane. Guarda anche alle oltre 3mila imprese che tra Rimini e Piacenza sono attive nel settore del legno e della forestazione e che danno lavoro a oltre 10.200 persone, il progetto Life CO2 PES &PEF, i cui risultati sono stati presentati a Bologna alle Unioni montane di Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia e che il prossimo 24 marzo saranno al centro di un’iniziativa a Milano – promossa anche questa dalla Regione – che vedrà la partecipazione del Ministero della Sovranità alimentare e delle foreste, delle Regioni del Centro Nord e del C.R.E.A., il Consiglio nazionale per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria. “Le foreste hanno un ruolo fondamentale nel contrasto ai cambiamenti climatici fornendo servizi ecosistemici primari come la regolazione dell’acqua e dell’aria e mettendo a disposizione legno e altri prodotti– commenta Barbara Lori, assessora a Forestazione, parchi, programmazione territoriale e paesaggistica -. Come Regione riteniamo necessario sostenere un processo che coinvolga tutte le componenti della società, a partire dalle imprese, dai cittadini e dalle istituzioni. L’obiettivo è quello di alimentare un circuito virtuoso condiviso attraverso innovazioni, nuove forme di investimenti e nuovi sistemi di monitoraggio. Un percorso che deve agevolare la mobilitazione di risorse private in cooperazione con la finanza pubblica, consentendo di affrontare la transizione ambientale in modo sostenibile e strategico”.
Per maggiori informazioni, visitare il seguente link: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/notizie/primo-piano/boschi-nuove-tecniche-di-gestione-per-una-nuova-filiera-del-legno-piu-sostenibile-da-un-punto-di-vista-ambientale-ed-economico
CIMICE ASIATICA: la strategia regionale per combattere il parassita sta dando buoni risultati
Grazie ad un mix di ricerca, strumenti di difesa passiva ed indennizzi. Disponibili la registrazione dei lavori e le relazioni presentate al convegno di divulgazione dei risultati conclusivi di alcuni progetti Goi.
La strategia regionale per combattere la cimice asiatica sta dando buoni risultati in Emilia-Romagna grazie ad un mix di azioni che comprendono finanziamenti alla ricerca (oltre 1 milione di euro per progetti innovativi di lotta alla diffusione del parassita attraverso i Gruppi operativi per l’innovazione), cofinanziamento di strumenti di difesa passiva delle coltivazioni (il Psr 2014-2022 ha liquidato oltre 2,6 milioni per le reti anti insetto) e indennizzi diretti agli agricoltori per le produzioni danneggiate (nel 2022 ammontavano a 63 milioni di euro). Se ne è parlato al convegno “Cimice asiatica, strategie per la difesa sostenibile” tenutosi il 6 marzo 2023 a Bologna nel quale sono stati presentati i risultati conclusivi di alcuni Gruppi operativi per l’innovazione (Vindicta, Contr-Halys e Biovitamina) e si è fatto il punto su tutte le attività strategiche regionali che sono state messe in campo per combattere questo pericoloso fitofago, in attesa di un riequilibrio delle popolazioni di cimice asiatica con il programma di lotta biologica. Attualmente la vespa samurai, utilizzata appunto per la lotta biologica, ha superato la stagione invernale e si è insediata nel territorio agricolo della regione, per riprendere l’attività anche l’anno successivo ‘colonizzando’ circa il 37% delle uova di cimice. L’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi, aprendo il convegno, ha sottolineato come la Regione “continui a investire nella ricerca per trovare nuove soluzioni contro le fitopatie e i parassiti che attaccano le piante da frutto. E i progetti che sono stati avviati mostrano che questa è la strada giusta. Poi gli indennizzi, che sono un sostegno concreto ottenuto per tutto il comparto colpito da questo dannoso parassita, un aiuto fondamentale che si aggiunge all’impegno regionale col piano di lotta biologica”.
Per maggiori informazioni visitare il seguente link: https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/progetti-innovazione/notizie/2023/strategia-regionale-per-combattere-la-cimice-asiatica-sta-dando-buoni-risultati#i-risultati-dei-progetti-goi
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News
ANNULLAMENTO CARTELLE FINO A 1.000 EURO LAVORATORI AUTONOMI AGRICOLI
Riflessi sulla posizione assicurativa individuale
Come noto, l’articolo 1, commi 222-230, della Legge di bilancio per l’anno 2023 (legge n. 197/2022) ha previsto l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro (cd. rottamazione quater). Il termine del 31 marzo è stato successivamente spostato dalla legge di conversione del cd. decreto milleproroghe (legge n. 14/2023) al 30 aprile 2023.
La norma ha previsto inoltre che
- fino al 30 aprile 2023 (già 31 marzo) è sospesa la riscossione dei debiti ricompresi nell’ambito applicativo dello “stralcio”;
- restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.
Poiché l’annullamento automatico dei debiti iscritti a ruolo riguarda, come detto, anche quelli vantati dagli enti previdenziali, si ritiene utile fornire alcune indicazioni riguardo ai riflessi che tale operazione potrebbe determinare sulla posizione contributiva dei lavoratori autonomi agricoli (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali), ai quali non si applica il criterio dell’automaticità della prestazione.
Sussiste quindi il rischio che, in caso di annullamento d’ufficio della cartella, questi lavoratori rimangano privi di copertura assicurativa per i relativi periodi.
Al fine di scongiurare questo rischio è possibile, entro il 30 aprile 2023, effettuare validamente il versamento dei debiti in argomento, secondo quanto appreso informalmente dalla Direzione Generale dell’INPS.
OPZIONE DONNA (Circolare INPS 25 del 6 marzo 2023)
art. 1, comma 292 L. 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023)
La legge di Bilancio 2023 (L.197/2022 – Bilancio di previs ione della Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 – 2025) all’art. 1, comma 292, ha riproposto – limitando l’ammissione a tre specifiche condizioni – la possibilità di accedere alla pensione anticipata c.d. OPZIONE DONNA alle lavoratrici – dipendenti ed autonome – che abbiano raggiunto entro il 31 dicembre 2022:
- una anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni,
ATTENZIONE – IMPORTANTE · Nell’ipotesi della lett. a) e b) l’età anagrafica si riduce di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni; · Nell’ipotesi della lett. c) la riduzione dell’età anagrafica (da 60 a 58 anni) si applica a prescindere dal numero dei figli.
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- un’età anagrafica di almeno 60 anni.
Le tre particolari condizioni per richiedere l’Opzione donna sono:
- assistere, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge (o l’unito civilmente) o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge (o l’unito civilmente) della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
- essere lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le lavoratrici di cui alla presente lettera la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni si applica a prescindere dal numero di figli”.
In relazione alle particolari ipotesi previste nella lett. a) e c) la Circolare Inps fornisce dettagliati chiarimenti da tenere ben presenti nella nostra attività di consulenza e che in sintesi si evidenziano.
LETT. A) – LAVORATRICE CHE ASSISTONO UNA PERSONA CON HANDICAP.
Requisito della convivenza
Come già previsto (Mess. Inps n. 6512/2010) la convivenza è riconosciuta anche quando ci sia residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento).
Requisito dei 6 mesi di assistenza a persona con disabilità grave (art.3, comma 3, l.104/92)
I 6 mesi di assistenza alla persona con handicap devono intendersi continuativi. A tal fine assume rilievo la data del riconoscimento della disabilità grave, che può risultare:
- dal verbale,
- dall’omologa conseguente ad accertamento tecnico,
- da sentenza (salvo casi che lo status sia riconosciuto da una data anteriore)
Assistenza a parente o affine entro il secondo grado
Tale ipotesi prevede un’ulteriore condizione, per la lavoratrice che intende andare in pensione con Opzione Donna, che: i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità non possano prestarle assistenza avendo compiuto 70 anni di età oppure essere affetti da patologie invalidanti oppure essere deceduti o mancanti.
In merito:
- alle c.d. patologie invalidanti si deve fare riferimento alle patologie a carattere permanente indicate dall’articolo 2, comma 1, lettera d), n. 1, n. 2 e n. 3, del decreto 21 luglio 2000, n. 278,
- all’espressione mancanti si comprendono sia i casi di assenza naturale e giuridica (celibato/nubilato o stato di figlio naturale non riconosciuto), sia anche ogni altra condizione a essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’Autorità giudiziaria o da altra pubblica Autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono di minori, dichiarazione di assenza o di morte presunta dello scomparso (cfr. la circolare n. 155/2010).
Domanda di pensione – Documentazione
In sede di presentazione della domanda di pensione anticipata di Opzione Donna si deve:
- allegare un’autodichiarazione in cui afferma di assistere e di convivere da almeno sei mesi con un soggetto affetto da handicap grave,
- riportare i dati anagrafici della persona assistita,
- Indicare gli estremi del verbale rilasciato ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/1992 dalla Commissione medica che ha riconosciuto l’handicap grave, nonché allegarne il relativo documento, ove non in possesso dell’Istituto,
- In caso di riconoscimento dell’handicap grave con decreto di omologa o sentenza, occorre segnalare tale circostanza nel campo “note” all’interno della domanda. L’interessata dovrà quindi allegare il dispositivo del decreto di omologa o della sentenza che ha accertato l’handicap.
- In caso di accertamento provvisorio o di certificato provvisorio dello stato di handicap è possibile l’accesso al pensionamento, a condizione che il verbale definitivo confermi il giudizio (provvisorio) di handicap grave. Ne consegue che il verbale definitivo che non confermi il giudizio di handicap grave dell’accertamento/certificato provvisorio preclude il riconoscimento del diritto, ovvero la revoca della pensione.
- In caso di assistenza a parente o affine entro il secondo grado la lavoratrice deve dichiarare le ragioni dell’impossibilità dei genitori, coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap a prestare assistenza e allegare la specifica documentazione sanitaria.
LETT. B) – LAVORATRICE CON UNA RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA, ACCERTATA DALLE COMPETENTI COMMISSIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELL’INVALIDITÀ CIVILE, SUPERIORE O UGUALE AL 74 PER CENTO
Domanda di pensione – Documentazione
Nella domanda di pensione la lavoratrice deve riportare gli estremi del verbale (decreto di omologa o di sentenza) rilasciato dalle commissioni sanitarie competenti in materia di accertamento dell’invalidità civile, nonché allegarne il relativo documento, ove non in possesso dell’Istituto.
LETT. C) – LAVORATRICE LICENZIATE O DIPENDENTI DA IMPRESE PER LE QUALI È ATTIVO UN TAVOLO DI CONFRONTO PER LA GESTIONE DELLA CRISI AZIENDALE PRESSO LA STRUTTURA PER LA CRISI D’IMPRESA DI CUI (ART. 1, COMMA 852, L. 296/2006.
Lavoratrici interessate
La disposizione fa riferimento a Lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali risulti attivo alla data del 1° gennaio 2023, ovvero risulti attivato in data successiva, un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.
In caso di:
- lavoratrici dipendenti è necessario che il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale risulti attivo al momento della presentazione della domanda di pensione;
- lavoratrici licenziate occorre che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo e che le stesse non abbiano ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente al licenziamento.
In entrambe le ipotesi sarà cura dell’Inps verificare presso il M. del Lavoro i dati relativi all’impresa nonché le date di apertura e chiusura del tavolo relativo alla gestione della crisi aziendale, al fine di accertare il diritto al trattamento pensionistico.
DECORRENZA OPZIONE DONNA 2023
Come nel passato la decorrenza della pensione anticipata e soggetta alle cd. Finestre mobili che sono pari a:
- 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per le lavoratrici dipendenti;
- 18 mesi dalla maturazione dei requisiti per le lavoratrici autonome.
ATTENZIONE – IMPORTANTE CRISTALIZZAZZIONE Il trattamento pensionistico in esame può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile, fermo restando la maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo entro il 31 dicembre 2022 e la sussistenza delle condizioni illustrate nei precedenti paragrafi alla data di presentazione della domanda.
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Da ultimo, per:
- Le lavoratrici del comparto scuola – che hanno già presentato domanda entro il 28 febbraio 2023 – la decorrenza del trattamento pensionistico è fissata al 1° settembre 2023;
- le lavoratrici AFAM (Accademie di Arte e Conservatori) la decorrenza del trattamento pensionistico è fissata al 1° novembre 2023.
BONUS ASILO NIDO (Messaggio INPS n.889 del 2 marzo 2023)
Presentazione domande 2023
Con il messaggio in oggetto l’INPS rende noto che per il 2023 è stata rilasciata la procedura per la presentazione delle domande di agevolazione a sostegno delle famiglie, previste dall’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Anche per il 2023 si possono richiedere:
- contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati dagli Enti locali;
- contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.
In maniera molto dettagliata il messaggio Inps fornisce l’elenco dei soggetti – comprendente anche i titolari di permesso di lavoro subordinato o stagionale con durata almeno semestrale – aventi diritto a presentare le domande in oggetto.
La domanda può essere presentata anche dal genitore di un minore nato o adottato o in affido temporaneo e, tenuto conto della direttiva 2011/98/UE, in possesso dei seguenti requisiti: Ø stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251, e art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale); Ø titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati” (art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il D.lgs 28 giugno 2012, n. 108); Ø lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei; Ø lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del D.lgs 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per i quali l’inclusione tra i potenziali beneficiari è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.
In aggiunta ai titoli di soggiorno sopra indicati sono da ritenersi utili, inoltre, i seguenti permessi di cui al D.lgs n. 286/1998 e alle altre fonti che regolano la condizione giuridica dello straniero: § lavoro subordinato (artt. 5, 5-bis, 21 e 22 del D.lgs n. 286/1998, e successive modificazioni; artt. 9, 13 e 14 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni) di durata almeno semestrale; § lavoro stagionale (art. 24 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale; § assistenza minori (art. 31, comma 3, del D.lgs n. 286/1998, rilasciato ai familiari per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano); § protezione speciale (art. 19 del D.lgs n. 286/1998, come modificato, da ultimo, dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, rilasciato laddove sussistano pericoli di persecuzione o tortura in caso di rientro nel Paese di origine); · casi speciali (artt. 18 e 18 bis del D.lgs n. 286/1998, rilasciato a soggetti nei cui confronti siano state accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento) |
Nel rinviare a quanto riportato nel messaggio, si evidenziano qui di seguito alcuni aspetti di rilievo da tenere presente nella nostra attività di consulenza.
- DOMANDA PER PAGAMENTO DELLE RETTE DELL’ASILO NIDO
- La domanda deve essere presentata dal genitore o dal soggetto affidatario del minore stesso che ne sostiene l’onere,
- In domanda vanno indicate le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2023, fino a un massimo di 11 mensilità, per le quali si intende ottenere il beneficio.
- La prestazione spetta per ciascun figlio di età compresa tra 0 e 36 mesi, se il minore per il quale si vuole presentare la domanda compie i tre anni d’età nel corso del 2023, sarà possibile richiedere soltanto le mensilità comprese tra gennaio e agosto,
- E’ necessario presentare la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette riguardanti la spesa effettivamente sostenuta e rimasta a carico dell’utente (sono esclusi dal contributo gli eventuali servizi integrativi come, ad esempio, ludoteche, spazi gioco, prescuola, ecc.)
- Le ricevute relative ai pagamenti delle rette non presentate all’atto della domanda potranno essere allegate in procedura inderogabilmente entro il 31 luglio 2024.
CHIARIMENTO INPS Al fine di accelerare le istruttorie e di velocizzare i pagamenti, per ogni mensilità prenotata, in fase di allegazione del giustificativo di pagamento, l’utente potrà autocertificare l’importo richiesto in appositi campi della procedura informatica messa a disposizione dall’INPS. Il valore da inserire deve includere l’importo della retta mensile, l’eventuale quota di spesa sostenuta per la fornitura dei pasti – sempre relativi alla mensilità selezionata – nonché l’importo relativo all’imposta di bollo pari a 2 euro. La quota inserita non dovrà, invece, comprendere la somma versata a titolo di iscrizione, il pre e post scuola, l’importo a titolo di imposta sul valore aggiunto (IVA); ciò in considerazione dell’esclusione delle spese scolastiche stabilita dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con l’eccezione degli asili nido gestiti da cooperative sociali per i quali l’IVA può essere rimborsata in quanto dovuta dalla cooperativa a titolo forfettario.
A ogni modo, si fa presente che l’importo dichiarato dall’utente non impegna l’INPS all’erogazione del rimborso, fermo restando la possibilità di eseguire i controlli previsti in materia di autocertificazioni dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. |
- DOMANDA DI CONTRIBUTO PER L’INTRODUZIONE DI FORME DI SUPPORTO DOMICILIARE
- La domanda deve essere presentata dal genitore o dal soggetto affidatario del minore, convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione, e deve essere accompagnata da un’attestazione, rilasciata da un pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido, in ragione di una grave patologia cronica.
CHIARIMENTO INPS coloro che hanno chiesto e ottenuto il rimborso di almeno una mensilità del c.d. bonus asilo nido non possono presentare anche domanda per il supporto domiciliare. |
- ISEE E IMPORTI DEL CONTRIBUTO
L’importo del contributo asilo nido è calcolato in base all’indicatore della situazione economica equivalente del minore presente in domanda (ISEE minorenni) in corso di validità.
Gli importi sono pari a:
- un massimo di 3.000 euro (dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro), nell’ipotesi di ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000 euro;
- un massimo di 2.500 euro (dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro;
- un massimo di 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) nelle seguenti ipotesi:
- ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro,
- assenza di ISEE minorenni,
- ISEE con omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati,
- ISEE discordante.
- MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento della prestazione avviene nella modalità richiesta in sede di domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN, conto corrente estero Area SEPA).
In caso di pagamento su IBAN estero deve essere allegato un documento di identità del beneficiario della prestazione e il modulo di identificazione finanziaria (modulo “MV70”, reperibile sul sito dell’INPS) timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera oppure corredato di un estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili) o da una dichiarazione della banca emittente dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente.
Se il richiedente risulta irreperibile negli archivi dell’INPS, la disposizione di pagamento non viene emessa e la rata eventualmente spettante viene messa in stato “contestata”. Tale situazione è comunicata tramite e-mail e SMS al cittadino.
DISOCCUPAZIONE AGRICOLA 2023: REQUISITI E MODALITÀ DI ACCESSO A DOMANDA
L’indennità di disoccupazione agricola è una prestazione economica a cui hanno diritto i lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate. La prestazione spetta a:
- operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;
- operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso dell’anno civile, dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
- piccoli coloni;
- compartecipanti familiari;
- piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.
Non hanno diritto all’indennità:
- i lavoratori che presentano la domanda oltre il termine previsto;
- i lavoratori iscritti in una delle gestioni autonome o nella Gestione Separata per l’intero anno, o per parte dell’anno ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente;
- i lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell’anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento durante l’anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione;
- i lavoratori che hanno svolto prevalentemente, nell’anno o nel biennio antecedente la domanda, attività di lavoro dipendente non agricolo;
- i lavoratori che si dimettono volontariamente, escluse le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri) e coloro che si dimettono per giusta causa;
- i lavoratori cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
L’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle quali si dovranno detrarre:
- le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
- le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo;
- le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc.;
- quelle non indennizzabili, quali, per esempio, quelle successive all’espatrio definitivo.
L’indennità spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall’importo spettante viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera di disoccupazione a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un massimo di 150 giorni.
Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.
L’indennità viene pagata direttamente dall’INPS in un’unica soluzione.
Il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola determina automaticamente l’accredito di contribuzione figurativa, calcolata detraendo dal parametro 270 (pari all’anno intero ai fini pensionistici), le giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo. Le giornate accreditate figurativamente sono utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti e solo della misura della pensione anticipata.
Per coloro che, nell’anno di competenza della prestazione, sono iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate o abbiano svolto attività lavorativa dipendente agricola ed eventualmente non agricola per più di 150 giorni, le prime 90 giornate di accredito figurativo sono valide anche ai fini del diritto alla pensione anticipata.
L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che:
- siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l’anno cui si riferisce la domanda o che abbiano un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato solo per una parte dell’anno di competenza della prestazione dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
- abbiano almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l’iscrizione negli elenchi agricoli, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI per almeno due anni civili antecedenti la domanda o, in alternativa, con l’iscrizione negli elenchi, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI, per l’anno di competenza della prestazione e l’accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
- abbiano almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento). Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale, compresi nel biennio utile.
Nel caso di lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (300 giorni prima della data presunta del parto, dalla data di gestazione e fino al compimento del 1° anno di età del bambino) o di padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino, in presenza degli altri requisiti, le dimissioni non precludono il diritto all’indennità di disoccupazione.
Per quanto concerne i lavoratori che si dimettono per giusta causa, l’INPS ha accolto l’orientamento indicato nella sentenza della Corte Costituzionale 24 giugno 2002, n. 269 che prevede il pagamento dell’indennità ordinaria di disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni “per giusta causa” nei casi di:
- mancato pagamento della retribuzione;
- molestie sessuali sui luoghi di lavoro;
- modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- mobbing, crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
- notevoli variazioni delle condizioni di lavoro, a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda;
- spostamento del lavoratore da una sede a un’altra, senza che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
- comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
L’indennità di disoccupazione può essere riconosciuta, inoltre, ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari poiché tale cessazione dal servizio non può essere intesa quale evento da cui derivi disoccupazione volontaria in quanto la misura sanzionatoria del licenziamento non risulta conseguenza automatica dell’illecito disciplinare ma è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro, costituendone esercizio del potere discrezionale.
La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata tra il 1° gennaio ed entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. Se tale data coincide con la domenica o con un giorno festivo la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di decesso dell’assicurato, la domanda può essere inoltrata dagli eredi entro la stessa data (31 marzo dell’anno successivo).
