CONFAGRICOLTURA FORLÌ-CESENA E RIMINI: STRATEGIA, RICERCA
E RISORSE PER COMBATTERE LA FLAVESCENZA DORATA NELLE VITI
(Forlì, 25 febbraio 2023) Da due anni a questa parte la Flavescenza dorata è diventata sempre di più una seria minaccia per l’Emilia-Romagna. Questa fitoplasmosi, che rappresenta una delle malattie epidemiche più gravi che interessano il comparto vitivinicolo, ha colpito anche diverse aziende agricole nei territori di Forlì, Cesena e Rimini e deve essere affrontata in maniera netta per scongiurare danni ancor più gravi a un settore già alle prese con il problema della siccità e gli aumenti dei costi delle materie prime.
“Come Confagricoltura chiediamo interventi coordinati a livello nazionale, investimenti in ricerca scientifica e risorse economiche in aiuto delle imprese vitivinicole già colpite dalla Flavescenza – commenta Carlo Carli, presidente di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini – Ci associamo alle richieste già presentate dall’assessore regionale Alessio Mammi, che vogliamo ringraziare anche per il supporto che sta dando a tutte le realtà territoriali. Quella che deve essere messa a punto è però una strategia nazionale, declinata poi sul territorio in base ai singoli casi”.
Al momento infatti il fondo istituto dal Ministero dell’Agricoltura nella legge di Bilancio 2023 prevede una dotazione di 1,5 milioni di euro per il 2023 e altri 2 milioni per il prossimo anno. Un intervento troppo debole per cercare di arginare al più presto questa difficile situazione.
“Al momento le imprese colpite dalla Flavescenza dorata non sono coperte da nessun tipo di sostegno – spiega Carli. Inoltre non possono utilizzare nessun tipo di compensazioni per i mancati ricavi. Bisogna trovare le risorse economiche necessarie sia per finanziare gli interventi di selezione delle piante sintomatiche sia per ristorare i viticoltori che stanno affrontando alti costi per l’estirpazione dei vigneti compromessi dalla malattia. Auspichiamo un pronto intervento da parte del Governo e del ministro dell’Agricoltura e Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida”.
IVA: Il rimborso del credito IVA 2022
Come noto, i soggetti che presentano il mod. IVA 2023 a credito possono:
- utilizzarlo in detrazione nelle liquidazioni periodiche del 2023;
- utilizzarlo in compensazione nel mod. F24, a partire dall’1.1.2023, per il pagamento di tributi, contributi o premi (il mod. F24 va presentato utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate Entratel / Fisconline).
Si rammenta che:
- la compensazione nel mod. F24, per importi fino a € 5.000, annui può essere effettuata a partire dall’1.1.2023;
- la compensazione nel mod. F24, per importi superiori a € 5.000 annui, richiede la presentazione della dichiarazione annuale e può essere effettuata dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della stessa;
- l’utilizzo del credito IVA per importi superiori a € 5.000 annui richiede il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (salvo l’esonero per i soggetti ISA che hanno conseguito un punteggio di affidabilità almeno pari a 8 per il 2021 / 8,5 quale media per il 2020 – 2021 per un importo fino a € 50.000);
- richiederlo a rimborso, al sussistere di determinati requisiti e comunque in caso di cessazione dell’attività.
Le predette alternative possono coesistere. Il credito può, infatti, essere:
- in parte destinato alla compensazione (o detrazione);
- in parte richiesto a rimborso.
Nel mod. IVA 2023, relativo al 2022, la richiesta di rimborso del credito va effettuato mediante la compilazione del quadro VX.
Requisiti per la richiesta di rimborso
Il rimborso del credito IVA annuale:
- spetta in presenza di almeno 1 dei seguenti requisiti di cui all’art. 30, comma 3, DPR n. 633/72:
- a) aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti;
- b) operazioni non imponibili superiori al 25% del totale delle operazioni effettuate;
- c) acquisti di beni ammortizzabili e spese per studi e ricerche;
- d) prevalenza di operazioni non soggette ad IVA;
- e) soggetti non residenti.
II credito IVA deve essere superiore a € 2.582,28. Il rimborso può essere richiesto anche solo per una parte del credito, ancorché inferiore al predetto importo minimo;
- può essere richiesto, ai sensi dei commi 2 e 4 del citato art. 30, a prescindere dal sussistere dei predetti requisiti in caso di cessazione dell’attività ovvero per il minor importo risultante dalle dichiarazioni annuali del triennio.
L’iva teorica dei produttori agricoli
L’art. 34, comma 9, DPR n. 633/72 prevede a favore dei produttori agricoli che hanno effettuato esportazioni ed altre operazioni non imponibili (cessioni a viaggiatori extraUE ex art. 38-quater, cessioni UE ex art. 41, ecc.) di prodotti agricoli di cui alla Tabella A, Parte I, DPR n. 633/72, la possibilità di richiedere il rimborso:
- per l’importo corrispondente all’IVA “teorica” relativa alle operazioni non imponibili effettuate, calcolato applicando le relative percentuali di compensazione;
- se l’importo del credito è superiore a € 2.582,28.
Il rimborso può essere richiesto anche solo per una parte del credito (anche inferiore a € 2.582,28).
Richiesta rimborso fino a € 30.000
Il rimborso di importo fino a € 30.000 è erogato senza prestazione di alcuna garanzia e non richiede il visto di conformità.
Nella Circolare 30.12.2014, n. 32/E, l’Agenzia ha precisato che il predetto limite va calcolato considerando la somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero anno e non la singola richiesta.
Il versamento della tassa libri sociali 2023
Soggetti obbligati
La tassa annuale è dovuta da spa, srl e sapa. Il Ministero delle Finanze nella Circolare 3.5.96, n. 108/E ha chiarito che, sono obbligate al versamento anche le società:
- in liquidazione ordinaria;
- sottoposte a procedure concorsuali, sempreché permanga l’obbligo della tenuta dei libri da vidimare nei modi previsti dal Codice civile.
In caso di trasferimento della sede sociale nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro Ufficio dell’Agenzia delle Entrate dopo aver versato la tassa annuale, la società non è tenuta ad un ulteriore versamento in quanto non è necessaria una nuova vidimazione dei libri.
Relativamente ad una società costituita a fine 2022 (ad esempio, 18.11.2022) con chiusura del primo esercizio al 31.12.2023, si ritiene che la tassa sia dovuta per anno e non per periodo d’imposta. Di conseguenza, la società:
- in sede di costituzione ha versato la tassa (dovuta) per il 2022;
- entro il 16.3.2023 verserà quanto dovuto per il 2023.
Soggetti esonerati
Non sono tenuti al pagamento della tassa in esame:
- le società cooperative e di mutua assicurazione. A tal proposito occorre ricordare che in sede di vidimazione dei libri / registri da parte di una cooperativa / mutua assicuratrice è dovuta la tassa di concessione governativa pari a € 67 per ogni 500 pagine (o frazioni di 500 pagine). Ciò è richiesto anche in caso di vidimazione (eventuale) di un libro sociale (ad esempio, libro decisioni soci) da parte di una società di persone;
- i consorzi che non assumono la forma di società consortili (RM 10.11.90, n. 411461);
- le società di capitali dichiarate fallite (ordinanza Tribunale di Torino 19.2.96), in quanto il curatore è obbligato alla tenuta delle scritture previste dalla Legge Fallimentare, che devono essere vidimate dal Giudice Delegato “senza spese”;
- le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva a condizione che il relativo atto costitutivo sia conforme a quanto prescritto dalla Legge n. 289/2002.
L’esonero dovrebbe essere collegato al fatto che l’art. 13-bis, comma 1, DPR n. 641/72 prevede che
“gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative”.
Pertanto, se tali soggetti non devono assolvere la tassa di CC.GG. in sede di vidimazione, gli stessi non sono neppure tenuti al versamento (forfetario) annuale.
Ammontare dovuto
La tassa annuale sostituisce la tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali (libro assemblee soci, libro decisioni Consiglio di amministrazione, ecc.);
- è deducibile ai fini IRES / IRAP;
- è dovuta in misura forfetaria (indipendentemente dal numero di libri / pagine utilizzati nell’anno).
L’importo da versare è differenziato in base all’ammontare del capitale sociale / fondo di dotazione della società risultante all’1.1 dell’anno per il quale si effettua il versamento.
Per il versamento relativo al 2023 va fatto riferimento al capitale sociale / fondo di dotazione all’1.1.2023.
Capitale sociale / fondo di dotazione all’1.1.2023 |
Tassa annuale dovuta |
inferiore o pari a € 516.456,90 |
€ 309,87 |
superiore a € 516.456,90 |
€ 516,46 |
Il versamento va effettuato tramite il mod. F24, riportando nella Sezione “Erario” il codice tributo “7085” e “Anno di riferimento “2023” e può essere compensato con eventuali crediti disponibili.
Per l’omesso / ritardato versamento della tassa annuale, non è più prevista una specifica sanzione. Ciò ha portato a ritenere che la sanzione applicabile per la violazione in esame dovesse essere riconducibile alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 471/97, anche in considerazione del fatto che il Ministero delle Finanze nella Circolare 25.1.99, n. 23/E ha precisato che “il Titolo II del d.lgs. n. 471, costituito dagli articoli 13, 14 e 15, disciplina unitariamente le violazioni in materia di riscossione dei tributi, precedentemente contemplate nelle singole leggi d’imposta”.
Sulla base di tale interpretazione, all’omesso / ritardato versamento della tassa annuale risulta applicabile la regola generale in materia di omesso versamento dei tributi ex art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 471/97, ossia è applicabile la sanzione pari al:
- 30% dell’importo dovuto;
- 15% se il versamento è eseguito con ritardo non superiore a 90 giorni;
- 1% per ogni giorno di ritardo se il versamento è eseguito con ritardo non superiore a 15 giorni.
L’omesso / tardivo versamento della tassa in esame può essere regolarizzato tramite il meccanismo del ravvedimento.
BANDO ISI INAIL 2022: incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Si rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2023 è stato pubblicato l’avviso per il Bando ISI per l’anno 2022, con il quale l’INAIL mette a disposizione 333 milioni di euro in finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Come di consueto, le risorse finanziarie destinate ai progetti sono ripartite per assi di finanziamento e per regione/provincia autonoma. Gli Avvisi pubblici regionali e provinciali sono consultabili sul sito internet dell’Inail accedendo all’Area “prevenzione e sicurezza” e alla voce “incentivi alle imprese”.
Si propone di seguito qualche informazione in merito ai principali elementi del provvedimento ISI 2022.
Gli importi per singoli assi di finanziamento sono così ripartiti:
Asse 1.1: € 156.856.189 per i progetti di investimento;
Asse 1.2: € 5.000.000 per i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (c.d. compliance);
Asse 2: € 40.000.000 per i progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi;
Asse 3: € 86.509.000 per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
Asse 4: € 10.000.000 per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (Ristorazione);
Asse 5: € 35.000.000 per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, così suddivisi:
5.1: € 25.000.000 per la generalità delle imprese agricole;
5.2: € 10.000.000 per giovani agricoltori organizzati anche in forma societaria.
Pertanto, rispetto al Bando ISI 2021, gli importi dei singoli assi di finanziamento si sono mantenuti costanti o in leggero aumento.
Si evidenzia, da subito, che i finanziamenti di cui agli assi 1, 2, 3 e 4 sono erogati in regime “de minimis” nel rispetto dei regolamenti (UE)1407/2013, 1408/2013, come modificati dal Regolamento (UE) 2019/316 e 717/2014.
Per quanto riguarda l’Asse 5, la delibera del CdA INAIL n. 313 del 06/12/2022 – che approva i “criteri generali del bando ISI” – precisa che, pur entrando in vigore il 1°gennaio 2023 un nuovo regolamento sugli aiuti al settore agricolo e forestale (regolamento (UE) 2472/2022 della Commissione) che sostituisce la normativa precedente (regolamento (UE) 702/2014 in vigore fino al 31/12/2022), dovrebbe comunque essere confermato, in analogia a quanto avvenuto negli scorsi anni, il regime di esenzione dal “de minimis” agricolo per investimenti che hanno come obiettivo – tra gli altri – il miglioramento delle condizioni agro climatiche-ambientali oltre che l’ottimizzazione del rendimento e della sostenibilità globali dell’azienda agricola, sia mediante riduzione dei costi di produzione che attraverso l’efficientamento e la riconversione della produzione. Ciò in virtù del fatto che tale nuovo regolamento (2472/2022) replica sostanzialmente le previsioni del disposto normativo precedente (702/2014), consentendo in particolare all’Italia (per il tramite del MASAF) la notifica alla Commissione dell’aiuto previsto dal bando ISI per le imprese del settore primario (Asse 5). Su questo punto, che viene espressamente trattato dalla citata delibera del CdA INAIL di approvazione del Bando, si resta in attesa di verifica dell’avvenuta comunicazione sopra indicata alla Commissione.
Inoltre, si precisa che i finanziamenti di cui all’Asse 5 (sub. 5.1 e sub 5.2), concedibili ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472, possono essere cumulati con altri aiuti di Stato:
- a) purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto pari al:
- 40% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
- 50% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).
In altre parole, i finanziamenti di cui all’ASSE 5 non sono cumulabili con aiuti de minimis relativi alle stesse spese ammissibili che cumulate portano ad un’intensità di aiuto superiore alle percentuali sopra indicate.
Destinatari dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (per l’Asse 2 di finanziamento anche gli Enti del terzo settore).
Non possono accedere agli assi 1 e 2 le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; di contro potranno accedervi le imprese agricole con più di 50 dipendenti o che operino nel settore della silvicoltura o forestale.
Si segnala che quest’anno possono partecipare all’Asse 4 (€ 10.000.000) anche le micro e piccole imprese agricole per l’attività di ristorazione connessa (agriturismi), con codice ATECO 56.10.12.
L’importo massimo erogabile è di 130.000 euro per i progetti appartenenti agli assi 1- 2- 3, di 50.000 euro per i progetti appartenenti all’asse 4 e di 60.000 euro per i progetti appartenenti all’asse 5.
Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda, per un solo asse di finanziamento e per una sola tipologia di progetto.
Inoltre possono partecipare agli Assi 1-2-3 e 4 solo coloro che non siano stati destinatari di finanziamenti a valere sui bandi ISI 2018, 2020 e 2021; mentre per i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui all’Asse 5 è ostativo il riconoscimento di finanziamenti sui Bandi ISI 2018, 2019/2020 e 2021.
Infine, per tutte le imprese, ad eccezione delle micro e piccole imprese, vale la condizione di esclusione generale dal finanziamento per progetti che hanno già ottenuto altri e diversi finanziamenti, ad eccezione di eventuali benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito.
Si ricorda che l’Asse 5, destinato alle micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, prevede che l’impresa debba essere iscritta nella sezione speciale (Imprenditori agricoli, Coltivatori diretti, Imprese agricole) del registro delle imprese o dell’Albo delle società cooperative di lavoro agricolo, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 c.c. e titolare di partita IVA in campo agricolo (qualificate come: Imprese Individuali; Società agricole; Società cooperative).
Le imprese destinatarie del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori) devono avere al loro interno la presenza di giovani agricoltori (età non superiore ai 40 anni di età) alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande. In particolare, in caso di:
Impresa individuale, il titolare deve avere la qualifica di imprenditore agricolo ed un’età non superiore ai 40 anni di età;
Società semplice, in nome collettivo e cooperative, almeno i due terzi dei soci devo avere la qualifica di imprenditore agricolo ed un’età non superiore ai 40 anni di età;
Società in accomandita semplice, la qualifica di imprenditore agricolo ed un’età non superiore ai 40 anni di età può essere posseduta anche dal solo socio accomandatario; nel caso in cui i soci accomandatario siano due o anche più si applica il criterio dei due terzi.
Società di capitali, i conferimenti dei giovani agricoltori devono costituire oltre il 50% del capitale sociale e gli organi di amministrazione delle società devono essere costituiti in maggioranza da giovani agricoltori.
LAVORATORI EXTRACOMUNITARI STAGIONALI E NON STAGIONALI: quote per l’anno 2022.
Informiamo che il DPCM del 29 dicembre 2022 che autorizza l’ingresso in Italia per motivi di lavoro di 82.705 cittadini extracomunitari, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 dello scorso 26 gennaio.
Informiamo inoltre che è stata pubblicata la circolare congiunta n. 648 del 30 gennaio 2023, con cui i Ministeri dell’Interno, del Lavoro e delle Politiche Agricole forniscono indicazioni operative per la presentazione delle relative istanze.
Il citato DPCM riconosce 44.000 quote per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero (di cui 1.500 unità per nullaosta pluriennale) riservate esclusivamente a cittadini provenienti da Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica Di Corea), Costa D’avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica Di Macedonia Del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
Le quote di lavoro stagionale saranno ripartire dal Ministero del Lavoro tra i vari territori sulla base del fabbisogno emerso nelle consultazioni effettuate a livello locale e delle istanze di nulla osta pervenute. Dopo 120 giorni dalla pubblicazione del DPCM in Gazzetta Ufficiale, il Ministero del lavoro potrà ulteriormente ripartire quote eventualmente non utilizzate.
Sono inoltre autorizzate 4.400 quote per conversioni dei permessi di soggiorno stagionali in permessi di lavoro subordinato.
Anche quest’anno (dopo la sperimentazione avvenuta nel 2020 e nel 2021), nell’ambito delle 44.000 unità per motivi di lavoro stagionale, è riservata una specifica quota – pari a 22.000 unità (lo scorso anno: 14.000) – alle istanze presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle organizzazioni professionali (oltre a Confagricoltura, anche Cia, Coldiretti, Copagri, Alleanza delle cooperative).
Come precisato dalla circolare ministeriale congiunta (Interno, Lavoro, Agricoltura), le istanze che perverranno dalle Associazioni datoriali, per conto ed in nome dei datori di lavoro, saranno identificate sul sistema informatico e valutate prioritariamente dallo Sportello Unico per il rilascio del nulla osta.
Per quanto riguarda i termini di presentazione di tutte le tipologie di domande di nulla osta per lavoro non stagionale, autonomo e stagionale (comprese le conversioni) potranno essere inviate a partire dalle ore 9:00 del 27 marzo 2023 (sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citato DPCM) e fino al 31 dicembre 2023. Si ricorda che le quote saranno assegnate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione (cd. Click day).
Piano di Sviluppo Rurale, insediamento di giovani agricoltori: a breve sarà approvato l’ultimo bando relativo alla precedente programmazione
Informiamo che la Regione Emilia-Romagna sta per approvare un bando relativo all’insediamento dei giovani agricoltori. Questo bando, che avrà i contenuti dei precedenti, sarà l’ultimo della vecchia programmazione, con poche risorse disponibili ma potrebbe essere interessante per giovani già insediati che devono ancora fare domanda oppure per giovani che stanno per compiere i 41 anni di età, tetto limite previsto dalla normativa comunitaria.
Il bando, ancora da approvare, dovrebbe prevedere una scadenza al prossimo 28 aprile per la presentazione delle domande.
Per il nuovo bando giovani, sulla programmazione PAC 2023/2027 bisognerà invece attendere la fine del 2023.
Gli uffici tecnici sono disposizione su appuntamento per valutare eventuali ingressi di giovani in agricoltura.
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Linee guida per le piante di interesse apistico (ECO schema 5)
Il Ministero dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (MASAF) ha pubblicato le linee guida per la scelta delle piante di interesse apistico. Tale opportunità, facoltativa si manifesterà con l’adesione all’ECO Schema 5 previsto nella nuova PAC.
Il MASAF ha pubblicato le linee guida nel sito della Rete Rurale Nazionale, a seguire riportiamo il link per scaricare il documento.
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24482
Approvati i Disciplinari di Produzione Integrata per il 2023
La regione Emilia-Romagna ha emanato la Determina n. 3945/2023 con la quale sono state approvate le modifiche alle Norme generali e di coltura della fase di coltivazione dei Disciplinari produzione integrata 2023, alle Disposizioni applicative degli Impegni Aggiuntivi Facoltativi, le Disposizioni applicative dei sotto impegni della Azione 3 SRA19 ed il Piano regionale di controllo del SQNPI.
L’atto contiene le modifiche apportate alla edizione 2022.
L’aggiornamento ha ricevuto il parere di conformità alle Linee guida nazionali di produzione integrata da parte dei Gruppi tecnici competenti del SQNPI.
Tutti i testi integrali 2023 delle norme generali e quelli delle singole colture e l’archivio storico sono scaricabili dal sito E-R Agricoltura e pesca all’indirizzo:
Sviluppo rurale, approvati i primi bandi per interventi agro climatico ambientali
La regione Emilia-Romagna con la Delibera di Giunta regionale n. 2375 del 27 dicembre 2022 ha approvato i primi bandi relativi alla nuova programmazione.
Gli interventi attivati sono i seguenti:
SRA001-ACA 1 – Produzione integrata
SRA003-ACA 3 – Tecniche lavorazione ridotta dei suoli
SRA004-ACA 4 – Apporto di sostanza organica nei suoli
SRA007-ACA 7 – Conversione seminativi a prati e pascoli
SRA008-ACA 8 – Gestione prati e pascoli permanenti
SRA013-ACA 13 – Impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola
SRA014-ACA 14 – Allevatori custodi dell’agrobiodiversità
SRA015-ACA 15 – Agricoltori custodi dell’agrobiodiversità
SRA019-ACA 19 – Riduzione dell’impatto dell’uso di prodotti fitosanitari
SRA026-ACA 26 – Ritiro seminativi dalla produzione
SRA029 – Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
Le domande di sostegno sono da pochi giorni disponibili sul modulo dedicato sul portale SIAG di Agrea.
Il termine per la presentazione delle domande di sostegno, ad oggi, è fissato al 15 marzo 2023.
Link diretto a sito dedicato: Sviluppo rurale 2023-2027 — Agricoltura, caccia e pesca (regione.emilia-romagna.it)
Tutte le aziende interessate ad aderire ai bandi o comunque che vogliono prendere informazioni possono rivolgersi su appuntamento agli uffici tecnici di Forlì, Cesena e di Rimini
Vitivinicolo: a breve sarà possibile presentare le domande di autorizzazione per nuovi impianti viticoli
Informiamo che Agea dovrebbe rendere disponibile nei prossimi giorni l’applicativo su SIAN per presentare le domande per l’anno 2023, con le stesse regole dello scorso anno.
La data per la presentazione delle domande rimane fissata con scadenza ultima al prossimo 31 marzo.
Gli uffici tecnici sono a disposizione per chiarimenti e per la predisposizione delle pratiche.
Ristrutturazione e riconversione vigneti, aperto il bando
Informiamo che con Delibera 131 dello scorso 30 gennaio la regione ha approvato il bando relativo alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, relativamente alla campagna 2023/2024.
Il bando è rivolto alle imprese agricole emiliano-romagnole che vogliono ristrutturare o riconvertire i propri vigneti, adatti alla produzione di vini a Denominazione di Origine e Indicazione geografica, valorizzando i vini di qualità legati al territorio.
Gli obiettivi che persegue sono quelli di rafforzare l’identità delle produzioni, incentivare il ricorso alla meccanizzazione delle coltivazioni per abbassare i costi di produzione delle aziende viticole e aumentare la competitività delle stesse sui mercati.
Possono accedere al bando gli imprenditori agricoli singoli o associati, conduttori di superfici vitate o che possiedono un’autorizzazione al reimpianto.
Sono previsti diversi tipi di interventi:
- la riconversione varietale: il reimpianto (o il sovrainnesto su vigneti esistenti) di una varietà di uva da vino di maggior pregio enologico o commerciale;
- la ristrutturazione dei vigneti: la ricollocazione del vigneto in una posizione più favorevole o il reimpianto sulla stessa superficie ma con modifiche al tipo di allevamento o al sesto di impianto;
- il reimpianto di vigneti a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie come la Flavescenza dorata;
- il passaggio a tecniche di gestione più efficaci, quali ad esempio l’installazione o il miglioramento del sistema irriguo fisso (o subirriguo) di soccorso. L’ammissibilità di questo intervento resta subordinata all’espressione di un apposito parere da parte della Commissione Europea.
Tutti gli interventi per i quali è richiesto il contributo possono iniziare solo in data successiva alla presentazione della domanda di aiuto.
La domanda può essere presentata entro le ore 13.00 di venerdì 31 marzo 2023 avvalendosi del sistema informativo messo a disposizione da AGREA definito SIAG.
Il bando 2023 prevede:
- una superficie minima di intervento di 0,5 ha;
- che il sovrainnesto possa essere effettuato solo su vigneti aventi meno di 25 anni alla scadenza del bando (vigneti piantati in data successiva al 30 marzo 1998);
- Risorse assegnate pari a 15.248.928,00 euro;
- le domande di aiuto collegate a comunicazioni di intenzione all’estirpazione, intenzione di riconversione varietale e/o di intenzione di variazione del sistema di allevamento, che le operazioni di estirpazione e/o di riconversione varietale e/o di variazione del sistema di allevamento degli impianti vitati devono essere effettuate a partire dal giorno venerdì 1° settembre 2023, pena l’esclusione della relativa superficie oggetto d’intervento;
- un contributo ai vigneti riconosciuti come storici o eroici che necessitano di ammodernamento;
- la non ammissibilità degli interventi su filari singoli;
- la non ammissibilità di modifiche delle strutture di supporto che non variano la forma di allevamento;
- Le fatture elettroniche relative agli interventi oggetto di finanziamento dovranno riportare nella causale la seguente dicitura: “Reg. (UE) n. 1308/2013 – Ristrutturazione vigneti, Campagna 2023/2024” oppure il numero CUP rilasciato in fase di concessione.
Entro il mese di ottobre 2023 verrà deciso se le domande in possesso dei requisiti, saranno anche finanziabili.
I viticoltori richiedenti potranno scegliere se presentare un progetto:
- annuale terminando i lavori entro il 10 giugno 2024 e presentando entro il medesimo termine la domanda di pagamento a saldo finale;
- biennale terminando i lavori entro il 10 giugno 2025 e presentando:
- Una domanda di pagamento anticipato allegando una fidejussione entro il 10 giugno 2024 per ottenere l’80% del contributo concesso;
- Una domanda di pagamento a saldo finale entro il 10 giugno 2025 per ottenere il restante 20% del contributo concesso.
L’aiuto che si può richiedere varia dagli 8.000 €/ha (a Nord della Via Emilia) agli 8.500 €/ha (a Sud della Via Emilia), cui è possibile aggiungere:
- 700 €/ha per la realizzazione di impianti irrigui, elevati a 1.200 €/ha per i subirrigui;
- 900 €/ha per coloro che estirpano anche un vecchio vigneto;
- 3.000 €/ha per il cd. Mancato reddito.
I vigneti finanziati dovranno essere mantenuti tali per almeno 5 anni decorrenti dalla data di erogazione del contributo da parte di AGREA.
Gli uffici tecnici sono a disposizione per ogni informazione e per la predisposizione delle domande.
Le aziende interessate sono inviate a prendere appuntamento specifico per la preparazione della domanda.
Potatura dell’olivo in campo: programma giornate dimostrative.
A.R.P.O., Associazione Regionale Produttori Olivicoli della Regione Emilia-Romagna ha organizzato un serie di incontri in azienda per vedere sul campo la potatura dell’olivo.
Le giornate sono previste come da elenco sottostante:
Martedì 14/03/2023 14,30 VALSANTERNO SOC. AGR. A.R.L. VIA DI NOLA 4
IMOLA (BO)
https://goo.gl/maps/ajxtYvN4nhDfLZUTA
Sabato 18/03/2023 9,00 SOC. AGR. E AGRITURISTICA “LA GRAZIOSA” VIA IL COLLE 78 –
LOC. OSPEDALETTO DI CORIANO CORIANO(RN)
https://goo.gl/maps/9eWucAoxN87TMkgd6
Giovedì 23/03/2023 14,30 AZ. AGR. SIAR – TENUTA PENNITA VIA PIANELLO 34 –
LOC. TERRA DEL SOLE CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE (FC)
https://goo.gl/maps/b456p7PKWthFixtk7
Sabato 25/03/2023 9,00 AZ. AGR. PERRINA GERARDO
VIA DEL POGGIO 10 RIMINI (RN)
https://goo.gl/maps/7gFJyHezXnZpfHhS8
Si invitano gli interessati a segnalare la propria presenza contattando A.R.P.O. al 0541/741762 o al 3755844620, oppure tramite mail a info@arpoemiliaromagna.it comunicando il nome della/e persone che parteciperanno e un recapito telefonico.
La Condizionalità è una delle maggiori novità introdotte dalla Politica Agricola Comune (PAC) approvata nel 2003. Rappresenta l’insieme delle norme e delle regole che le aziende agricole devono rispettare per poter accedere al regime del pagamento unico.
La tua azienda rispetta le normative della Condizionalità?
Qui sotto troverete alcuni esempi delle pratiche che tutte o quasi le aziende devono effettuare:
- Quaderno di Campagna con relative fatture acquisto prodotti;
- Patentino dei fitofarmaci in regola
- Taratura dell’atomizzatore
- Contratto firmato per smaltimento rifiuti;
- Registri delle concimazioni (più eventuale PUA se soggetto);
- Concessione Demanio Idrico per attingimento acque (es: pozzi) e/o aree del demanio in regola.
Per le aziende che lo richiedono si effettuano anche visite presso la sede dell’azienda per valutare gli aspetti operativi che la Condizionalità considera, come per esempio la corretta tenuta dell’armadietto dei fitofarmaci, corretta gestione dei rifiuti in azienda, omologazione delle cisterne o botti del gasolio.
Per le aziende zootecniche inoltre si prega di verificare:
- Registri di stalla e dei farmaci adeguatamente compilati;
- Comunicazione gestione effluenti
- Caricamenti corretti della BDN
- PUA (Piano di Utilizzazione Agronomica)
- AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) o AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)
- Platee e vasche a norma;
- Adempimento del benessere degli animali in base alla vigente normativa.
Si ricorda che in seguito a eventuale controllo effettuato dalla pubblica amministrazione, qualora l’azienda risultasse inadempiente sulla normativa vigente, verrà applicata la sanzione minima del 3% sul premio ricevuto, mentre per infrazioni più gravi, la ditta avrà l’obbligo di presentare tutte le domande di contributo e quindi sarà soggetta nuovamente a controllo, ma non riceverà alcun premio per un’annualità.
Attenzione, l’elenco sopra indicato non è esaustivo. Poiché gli adempimenti ambientali e sulla sicurezza possono essere molto diversi a seconda della realtà aziendale si invita a prendere appuntamento con il Tecnico Ambientale Alberto Bendandi tramite email: alberto.bendandi@confagricoltura.com o telefono: 0543 33466. Per appuntamenti negli uffici preposti i giorni disponibili sono: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì in sede a Forlì – il giovedì in sede a Rimini. Cesena su appuntamento
Novità Pac 2023-2027 – CONDIZIONALITA’ RAFFORZATA
La nuova Pac 2023-2027 prevede una condizionalità rafforzata ciò implica che gli agricoltori dovranno rispettare impegni più ampi e stringenti, a conferma della matrice verde e sostenibile della nuova PAC.
La Condizionalità ambientale che racchiude il quadro degli obblighi già vigenti nella passata programmazione, integrati da nuovi impegni.
Sinteticamente le nuove e aggiuntive norme prevedono:
Bcaa 7
Rotazione delle colture nei seminativi ad eccezione delle colture sommerse e delle deroghe attualmente previste dalla diversificazione.
La rotazione consiste in un cambio di coltura almeno una volta all’anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo). Tale cambio di coltura interessa anche le eventuali colture secondarie, adeguatamente gestite, completandone cioè il ciclo produttivo.
La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro) è considerata come mono-successione dello stesso cereale.
In altre parole, la successione di due colture (mais-mais o grano duro-grano duro) non rispetta la condizionalità.
Tuttavia una coltura secondaria, che completa il ciclo produttivo (es. una coltura intercalare, non da sovescio) consente di interrompere la successione; ad esempio, loietto-mais nello stesso anno a cui segue loietto-mais, rispetta la condizionalità.
sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
– con una superficie di seminativi fino a 10 ettari;
– certificate in conformità al Reg. (Ue) n. 848/2018, relativo alla produzione biologica e le coltivazioni sommerse.
Bcaa 8:
Obbligo di destinare non meno del 4% della superficie aziendale a seminativi a usi non produttivi (siepi, boschetti, terreni lasciati a riposo, terrazzamenti) attraverso:
– il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio;
– il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.
La percentuale minima al 4% dei seminativi deve essere destinata ad aree ed elementi non produttivi, raggiungibile anche mediante il mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio. Quindi sono escluse le colture azotofissatrici per soddisfare la Bcaa.
La loro esclusione rende complesso il rispetto della Bcaa 8. Gli agricoltori possono soltanto utilizzare gli elementi caratteristici del paesaggio (siepi, fasce tampone, ecc.) e il set aside ecologico.
Bcaa 9:
Divieto di conversione e aratura dei prati permanenti nei siti Natura 2000:
- Divieto di conversione della superficie a prato permanente ad altri usi all’interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, salvo diverse prescrizioni della competente autorità di gestione.
- Divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o rovini la copertura erbosa, fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.
Ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti e che non sono conformi, è applicata una sanzione amministrativa che può andare dall’1%, in caso di inosservanza non intenzionale, fino al 100% nei casi più gravi.
Ai fini del calcolo delle percentuali di riduzioni del sostegno, è tenuto conto della gravità, portata, durata o ripetizione nonché dell’intenzionalità dell’inosservanza constatata.
CONCESSIONI DEMANIALI: scadenza pagamento canoni annuali
I pagamenti relativi alle concessioni rilasciate da ARPAE, quali prelievo di acqua sotterranea da pozzo/i, prelievo di acqua sotterranea da sorgente, attingimento acqua superficiale da fiume/rio/lago e concessione di aree demaniali devono essere effettuati annualmente.
La scadenza annuale per il pagamento è il 31 Marzo; se il pagamento non viene effettuato entro tale data si dovrà pagare la rata con i tassi d’interesse.
Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio tecnico – Area ambiente
Obbligo di conservazione del PUA provvisorio
Dalla fine del mese di marzo sarà obbligatorio conservare, presso la propria azienda, la versione provvisoria del P.U.A. (piano di utilizzazione agronomica).
Deve essere presentato da (aziende che ricadono in zone vulnerabili ai nitrati ed assimilate): aziende con allevamento (>3000 kg azoto/annuo), aziende IPPC, aziende di bovini con oltre 500 UBA, impianti di biogas (>3000 kg azoto/anno), aziende che utilizzano > 3000 kg/anno di azoto da correttivi da materiali biologici o da compost, aziende senza allevamento che usa effluenti/digestato come DETENTORE (>3000 kg azoto/anno).
Nota: non sono tenuti ad elaborare il PUA le aziende IPPC e gli allevamenti di bovini con oltre 500 UBA che cedono totalmente a terzi effluenti di allevamento o digestato e gli impianti di digestione anaerobica che utilizzano meno di 3000 kg di azoto/anno.
Deve essere presentato da (aziende che ricadono in zona ordinaria): aziende IPPC, aziende di bovini/altre specie con oltre 500 UBA, impianti di biogas >6000 kg azoto/anno, aziende che usano digestato >6000 kg azoto/anno, aziende che utilizzano >12000 kg/anno di azoto da correttivi da materiali biologici o da compost.
Nota: il PUA è richiesto (unitamente alla tenuta del registro) anche qualora si superi il limite di 340 kg per ettaro per anno di azoto al campo di origine zootecnica.
BENESSERE ANIMALE E ANTIMICROBICO RESISTENZA: sviluppi normativi a livello europeo ed esperienze innovative in Emilia-Romagna
Il webinar sulla strategia europea Farm to Fork promosso da Europass si terrà mercoledì 8 marzo.
Il webinar “Benessere animale e antimicrobico resistenza – sviluppi normativi a livello europeo ed esperienze innovative in Emilia-Romagna” è il terzo di un ciclo dedicato ai temi della Strategia europea Farm to Fork di maggiore rilevanza per la sostenibilità del sistema agro-alimentare dell’Emilia-Romagna. L’iniziativa è promossa dall’ufficio Europass, la struttura regionale di raccordo con l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), in collaborazione con l’Università degli Studi di Parma e gli altri Atenei della Regione. Obiettivo di questo webinar: fare il punto, grazie ad interventi della Commissione Europea e di EFSA, sulla revisione della legislazione europea per il benessere animale attualmente in corso e presentare la situazione e le esperienze innovative sviluppate nel territorio regionale, anche con riferimento all’antimicrobico resistenza.
Link per registrarsi all’evento:
Per maggiori informazioni:
Visita il nostro Sito Web e la nostra pagina Facebook
https://www.facebook.com/PatronatoEnapaForli
News
NASPI (Messaggio Inps n.790 del 23 febbraio 2023)
- Disoccupati percettori di NASpI
- Obbligo di comunicazione del reddito annuo presunto per il 2023
Com’è noto la normativa NASpI (D.lgs. 22/2015) prevede le ipotesi di compatibilità della prestazione con:
- il rapporto di lavoro subordinato(art. 9).
- lo svolgimento di lavoro autonomoo di impresa individuale (art. 10).
In questi casi di nuova occupazione nel corso di fruizione della NASpI, il beneficiario è tenuto a comunicare all’Inps l’importo del reddito annuo (ved. Circolare Enapa n 29/2015).
Con il messaggio in oggetto l’Inps evidenzia – per quanti si trovassero nelle situazioni sopra rappresentate – l’urgenza della comunicazione per poter riemettere in pagamento le prestazioni NASpI la cui erogazione è stata “sospesa”, in assenza al 31 gennaio 2023 della predetta comunicazione.
La comunicazione deve essere effettuata attraverso il seguente percorso nel portale Inps dei patronati: Servizi – Supporto al reddito – Disoccupazione – Lavoratori subordinati – Naspi – Comunicazione Naspi.
DISOCCUPAZIONE AGRICOLA 2023: REQUISITI E MODALITÀ DI ACCESSO A DOMANDA
L’indennità di disoccupazione agricola è una prestazione economica a cui hanno diritto i lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate. La prestazione spetta a:
- operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;
- operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso dell’anno civile, dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
- piccoli coloni;
- compartecipanti familiari;
- piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.
Non hanno diritto all’indennità:
- i lavoratori che presentano la domanda oltre il termine previsto;
- i lavoratori iscritti in una delle gestioni autonome o nella Gestione Separata per l’intero anno, o per parte dell’anno ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente;
- i lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell’anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento durante l’anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione;
- i lavoratori che hanno svolto prevalentemente, nell’anno o nel biennio antecedente la domanda, attività di lavoro dipendente non agricolo;
- i lavoratori che si dimettono volontariamente, escluse le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri) e coloro che si dimettono per giusta causa;
- i lavoratori cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
L’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle quali si dovranno detrarre:
- le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
- le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo;
- le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc.;
- quelle non indennizzabili, quali, per esempio, quelle successive all’espatrio definitivo.
L’indennità spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall’importo spettante viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera di disoccupazione a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un massimo di 150 giorni.
Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.
L’indennità viene pagata direttamente dall’INPS in un’unica soluzione.
Il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola determina automaticamente l’accredito di contribuzione figurativa, calcolata detraendo dal parametro 270 (pari all’anno intero ai fini pensionistici), le giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo. Le giornate accreditate figurativamente sono utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti e solo della misura della pensione anticipata.
Per coloro che, nell’anno di competenza della prestazione, sono iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate o abbiano svolto attività lavorativa dipendente agricola ed eventualmente non agricola per più di 150 giorni, le prime 90 giornate di accredito figurativo sono valide anche ai fini del diritto alla pensione anticipata.
L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che:
- siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l’anno cui si riferisce la domanda o che abbiano un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato solo per una parte dell’anno di competenza della prestazione dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
- abbiano almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l’iscrizione negli elenchi agricoli, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI per almeno due anni civili antecedenti la domanda o, in alternativa, con l’iscrizione negli elenchi, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI, per l’anno di competenza della prestazione e l’accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
- abbiano almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento). Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale, compresi nel biennio utile.
Nel caso di lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (300 giorni prima della data presunta del parto, dalla data di gestazione e fino al compimento del 1° anno di età del bambino) o di padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino, in presenza degli altri requisiti, le dimissioni non precludono il diritto all’indennità di disoccupazione.
Per quanto concerne i lavoratori che si dimettono per giusta causa, l’INPS ha accolto l’orientamento indicato nella sentenza della Corte Costituzionale 24 giugno 2002, n. 269 che prevede il pagamento dell’indennità ordinaria di disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni “per giusta causa” nei casi di:
- mancato pagamento della retribuzione;
- molestie sessuali sui luoghi di lavoro;
- modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- mobbing, crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
- notevoli variazioni delle condizioni di lavoro, a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda;
- spostamento del lavoratore da una sede a un’altra, senza che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
- comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
L’indennità di disoccupazione può essere riconosciuta, inoltre, ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari poiché tale cessazione dal servizio non può essere intesa quale evento da cui derivi disoccupazione volontaria in quanto la misura sanzionatoria del licenziamento non risulta conseguenza automatica dell’illecito disciplinare ma è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro, costituendone esercizio del potere discrezionale.
La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata tra il 1° gennaio ed entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. Se tale data coincide con la domenica o con un giorno festivo la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di decesso dell’assicurato, la domanda può essere inoltrata dagli eredi entro la stessa data (31 marzo dell’anno successivo).
