VIGNETI, RINNOVARLI COSTA IL TRIPLO, MA DALLA REGIONE

LE RISORSE SONO SEMPRE LE STESSE. 

CONFAGRICOLTURA:“SEGNALE POSITIVO, MA AIUTO

ECONOMICO NON ALL’ALTEZZA DELLA SITUAZIONE ATTUALE”  

(Rimini, 21 febbraio 2023) La vitivinicoltura ha bisogno di essere rinnovata, ma mettere mano a un vigneto oggi è molto più oneroso che solo due anni fa: così anche i bandi pubblici hanno un impatto più debole e le aziende agricole – davanti all’aumento dei costi delle materie prime – avrebbero bisogno di un supporto diverso. 

“Apprezziamo il nuovo bando della Regione Emilia Romagna per il rinnovo dei vigneti, ma riteniamo che si potesse fare qualcosa di più dal punto di vista del contributo economico. Il valore dell’aiuto minimo – che varia da 8 mila a 8 mila e 500 euro all’ettaro –  è sicuramente una base discreta da cui partire, ma che non ha visto adeguamenti negli ultimi anni nonostante il forte innalzamento dei prezzi delle materie prime che condiziona a livello economico la vita dell’agricoltore. Sicuramente è positivo il segnale di aiuto, ma forse si poteva fare qualcosa di più”. 

Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini, per voce del presidente della Sezione Vitivinicola Carlo Alberto Favoni Miccoli, esprime un gradimento a metà per la nuova edizione del bando volto ad aiutare le imprese nell’effettuare investimenti per avere produzioni di qualità, principalmente per le varietà Doc e Igt, e mantenere così elevata la competitività delle aziende vitivinicole dell’Emilia Romagna.  

Nello specifico questo bando, il cui finanziamento è di oltre 15 milioni di euro e che è compreso nell’ambito del Piano Strategico della Pac 2023–2027 dell’Unione Europea, concede contributi per l’estirpazione e il reimpianto di nuove varietà di uva da vino e incentiva tecniche produttive innovative, basate sulla meccanizzazione colturale e sull’installazione di impianti irrigui di ultima generazione. Alla cifra iniziale di 8.000 euro a ettaro, possono essere sommati un contributo extra di 900 euro l’ettaro per l’estirpazione del vecchio vigneto e ulteriori 3mila euro, sempre per ettaro, per il mancato reddito durante il fermo produttivo per i lavori di rinnovo di vigneti. La superficie minima dell’intervento è fissata in 5mila metri quadrati, ottenuti anche sommando le superfici relative a più interventi. Le domande vanno presentate online entro le ore 13 del 31 marzo 2023. 

“Quello che la Regione manda è sicuramente un bel segnale verso la ricerca di tecniche e strumentazioni sempre più all’avanguardia per cercare di combattere, ad esempio, i gravi problemi legati al cambiamento climatico. Problemi che possiamo toccare con mano anche durante questo inverno, vista l’assenza di pioggia prolungata. Proprio per questo, però, considerate le difficoltà dell’intero comparto era auspicabile un aiuto economico più rilevante, in modo tale da spingere il maggior numero di imprese a procedere con il rinnovamento varietale e degli impianti”, spiega Favoni Miccoli

Se infatti fino a qualche anno fa per estirpare e ristrutturare un vigneto bastavano quasi 20.000 euro ad ettaro, la situazione è totalmente cambiata nell’ultimo periodo, per via dell’innalzamento del costo delle materie prime che si è trasferito sui materiali necessari alla realizzazione del vigneto. 

“Lo scenario si è totalmente ribaltato e i prezzi sono triplicati, in alcuni casi anche quadruplicati” commenta Fabrizio Prudente, capo servizio dell’Area Tecnica di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini. “Oggigiorno, ad esempio, il costo dell’acquisto delle barbatelle, dei pali – principalmente in ferro – e dei fili è notevolmente aumentato e non si avvicina lontanamente al supporto economico fornito al bando della Regione. Se poi si aggiungono gli altri elevati costi delle materie prime per la produzione del vino – come le stesse bottiglie di vetro o le scatole di cartone che le contengono – i margini di guadagno per le imprese si sono ridotti enormemente – conclude Prudente – L’auspicio per il futuro è che la Regione riesca ad aumentare l’aiuto economico presente in questo importante bando riservato al settore vitivinicolo, da sempre fiore all’occhiello e motivo di vanto nel nostro Paese e anche a livello europeo”. 

DEFINIZIONE AGEVOLATA: Il ravvedimento speciale introdotto dalla finanziaria 2023

Nell’ambito della c.d. “tregua fiscale” introdotta dalla Finanziaria 2023 è previsto, il c.d. “ravvedimento speciale” per la regolarizzazione delle violazioni tributarie con il versamento, entro il 31.3.2023 (unica soluzione / prima rata), della sanzione ridotta a 1/18 del minimo, oltre all’imposta e agli interessi.

In merito a tale regolarizzazione agevolata, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare “omnibus” 27.1.2023, n. 2/E ha fornito alcuni chiarimenti e con la Risoluzione 14.2.2023, n. 6/E ha istituito gli specifici codici tributo utilizzabili nel mod. F24 per il versamento della sanzione ridotta, nonché indicato i codici tributo per il versamento degli interessi dovuti.

Ancorché il citato comma 178 demandi all’Agenzia l’individuazione delle modalità attuative delle disposizioni in materia di ravvedimento speciale, nella citata Circolare n. 2/E è precisato che “tenuto conto che la disciplina della regolarizzazione … non necessita di ulteriori disposizioni di attuazione, non si ritiene necessario l’emanazione di tale provvedimento”.

Violazioni regolarizzabili 

sono regolarizzabili tramite il ravvedimento speciale le violazioni:

  • riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate;
  • non ancora contestate, alla data di versamento di quanto dovuto / prima rata, con atto di liquidazione, accertamento o recupero, di contestazione / irrogazione delle sanzioni, compresi gli avvisi bonari ex art. 36-ter, DPR n. 600/73. Come evidenziato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 2/E, la notifica di un PVC non ostacola il ravvedimento speciale;
  • riferite alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 (in generale, 2021) e periodi d’imposta precedenti.

Le violazioni definibili riguardano esclusivamente le “dichiarazioni validamente presentate” e pertanto la regolarizzazione è consentita, come confermato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 2/E, per le dichiarazioni riferite a periodi d’imposta ancora accertabili, anche se presentate entro 90 giorni dal termine di presentazione. Di fatto la regolarizzazione:

  • è consentita in presenza di una dichiarazione tardiva, ossia presentata entro 90 giorni dal termine;
  • non è possibile in caso di dichiarazione omessa, ossia non presentata / presentata oltre 90 giorni dal termine.

La regolarizzazione in esame interessa, in particolare:

  • le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173 del citato art. 1, ossia:

– diverse dalle violazioni oggetto della definizione agevolata degli avvisi bonari, relative alle dichiarazioni del 2019, 2020 e 2021 per le quali all’1.1.2023 non è ancora scaduto il termine di pagamento o per le quali l’avviso bonario è stato notificato successivamente alla predetta data. Si rammenta che tale definizione interessa anche gli avvisi bonari il cui pagamento rateale è ancora in corso all’1.1.2023.

In merito nella citata Circolare n. 2/E l’Agenzia precisa che il ravvedimento speciale non è applicabile alle violazioni “rilevabili” ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 (ossia relative alle fattispecie che rientrano nell’attività di liquidazione delle dichiarazioni).

Tale interpretazione restringe maggiormente l’ambito applicativo del ravvedimento speciale in quanto sembra non consentire la fruizione anche per le violazioni per le quali l’avviso bonario non è ancora stato ricevuto, in quanto comunque “rilevabili” ai sensi dei citati artt. 36-bis e 54-bis.

Per effetto della già menzionata lettura restrittiva sono, tra l’altro, esclusi dalla sanatoria in esame gli omessi versamenti delle imposte;

– diverse dalle violazioni formali commesse fino al 31.10.2022.

Alla luce di quanto sopra, stante il riferimento alle violazioni riferite alle dichiarazioni relative “al periodo d’imposta”, non rientrano nel ravvedimento speciale le violazioni relative all’imposta di registro e all’imposta sulle successioni e donazioni.

Il ravvedimento speciale, come evidenziato nella citata Circolare n. 2/E, riguarda:

  • le violazioni “sostanziali” dichiarative (ossia, violazioni per infedele dichiarazione);
  • le violazioni prodromiche alla presentazione della dichiarazione in quanto non “assorbite” nella regolarizzazione della dichiarazione (ad esempio, omessa fatturazione). È espressamente previsto che resta ferma la validità dei ravvedimenti ordinari già effettuati all’1.1.2023 e pertanto quanto versato a tal fine non può essere richiesto a rimborso.

Violazioni non regolarizzabili

Violazioni definibili / rilevabili ai sensi dell’art. 1, commi da 153 a 159, Legge n. 197/2022 ossia relative a avvisi bonari ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni 2019, 2020 e 2021 per i quali il termine di pagamento è in corso all’1.1.2023 ovvero per le quali l’avviso bonario è stato recapitato successivamente a tale data (*)

 

Per tali violazioni è prevista

la definizione agevolata con il

pagamento della sanzione ridotta

nella misura del 3%

violazioni definibili / rilevabili ai sensi dell’art. 1, commi da 166 a 173, Legge n. 197/2022

 

Per tali violazioni è prevista la definizione agevolata con il pagamento della sanzione pari a € 200 per ogni periodo d’imposta

violazioni relative alle dichiarazioni riferite al 2022

Il ravvedimento speciale interessa le violazioni riferite alla dichiarazione 2021 e periodi d’imposta precedenti

violazioni relative a dichiarazioni omesse (presentate oltre 90 giorni dal termine)

 

Il ravvedimento speciale riguarda le dichiarazioni validamente presentate

 

violazioni già constatate alla data di versamento (unica soluzione / prima rata) con:

-atto di liquidazione;

-atto di accertamento / recupero;

-atto di contestazione / irrogazione delle sanzioni (compresi avvisi bonari ex art. 36-ter, DPR n. 600/73)

 

Il ravvedimento speciale, analogamente a quello ordinario, è utilizzabile soltanto se la violazione non è stata constatata

violazioni relative all’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite / detenute all’estero (quadro RW del mod. REDDITI)

Per tali violazioni è possibile soltanto la regolarizzazione tramite il ravvedimento ordinario

In base all’interpretazione dell’Agenzia rientrano in tale fattispecie anche le violazioni relative agli omessi versamenti.

Versamento delle somme dovute per la regolarizzazione

Al fine del perfezionamento del ravvedimento speciale, entro il 31.3.2023 è necessario:

  • rimuovere l’irregolarità / omissione;
  • versare l’importo dovuto (unica soluzione) / prima rata.

In particolare, è richiesto il versamento della sanzione ridotta a 1/18 del minimo, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Il versamento va effettuato:

– in unica soluzione;

– in 8 rate trimestrali di pari importo

 

 

Versamento Termine
unica soluzione 31.03.2023

8 rate di pari importo

(sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2%)

1 rata 31.03.2023
2 rata 30.06.2023
3 rata 02.10.2023 (il 30.9 cade di sabato)
4 rata 20.12.2023
5 rata 01.04.2024 (il 31.3 cade di domenica)
6 rata 01.07.2024 (il 30.6 cade di domenica)
7 rata 30.09.2024
8 rata 20.12.2024

 

Nella Circolare n. 2/E l’Agenzia precisa che, analogamente a quanto previsto per il ravvedimento ordinario, qualora la regolarizzazione tramite il ravvedimento speciale richieda la presentazione di una dichiarazione integrativa, trova applicazione l’art. 1, comma 640, Legge n. 190/2014 con conseguente slittamento dei termini di decadenza dell’accertamento ex artt. 43, DPR n. 600/73 e 57, DPR n. 633/72 che decorrono, limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione, dalla presentazione di tale dichiarazione.

Ravvedimento speciale e inapplicabilità cumulo giuridico

Come sopra accennato, anche per il ravvedimento speciale non opera il cumulo giuridico ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97 e pertanto è necessario regolarizzare ogni singola violazione. A tal proposito va evidenziato che, ancorché la notifica di un PVC entro il 31.3.2023 non sia ostativa alla regolarizzazione in esame, per il contribuente potrebbe risultare maggiormente conveniente proporre all’Ufficio l’accertamento con adesione ovvero attendere il relativo invito dell’Ufficio avvalendosi poi della definizione agevolata degli atti dell’accertamento con adesione ex art. 1, commi da 179 a 185, Legge n. 197/2022, con il pagamento della sanzione che, anche per tale fattispecie, è dovuta nella misura ridotta a 1/18 del minimo. In tal caso, infatti, risulta applicabile il cumulo giuridico.

Nell’effettuare tale valutazione va comunque considerato che la definizione agevolata deve riguardare l’intero contenuto del PVC, mentre il ravvedimento speciale può avere ad oggetto anche una sola delle violazioni contestate.

Inadempimento pagamenti

In caso di inadempimento nei pagamenti rateali l’agenzia, nella citata circolare n. 2/e, ha chiarito Che non trova applicazione quanto previsto dall’art. 15-ter, dpr n. 602/73 e pertanto si determina La decadenza dalla rateazione:

  • in caso di mancato pagamento (anche parziale) di una rata, diversa dalla prima, entro il Termine della successiva con conseguente iscrizione a ruolo dell’importo residuo e applicazione, Su tale importo, della sanzione del 30% ex art. 13, d.lgs. N. 471/97 nonché degli interessi di cui All’art. 20, dpr n. 602/73 (nella misura del 4%) a decorrere dal 31.3.2023. La cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31.12 del terzo anno successivo A quello di decadenza dalla rateazione;
  • anche in caso di “lieve inadempimento” (insufficiente versamento della rata per una frazione Non superiore al 3% e, in ogni caso, a € 10.000 nonché di tardivo versamento della prima rata, Non superiore a 7 giorni).

 

 

 

CREDITI ENERGIA: Pronto il modello per comunicare i crediti d’imposta energetici maturati nel 2022

Gli artt. 2, comma 5, DL n. 144/2022 c.d. “Decreto Aiuti-ter” e 1, comma 6, DL n. 176/2022, c.d. “Decreto Aiuti-quater”, prevedono che entro il 16.3.2023 i beneficiari dei crediti d’imposta di seguito elencati devono inviare all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dalla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione contenente l’importo del credito maturato nel 2022:

  • crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica / gas naturale, relativi al terzo trimestre 2022;
  • crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica / gas naturale, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022;
  • crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica / gas naturale, relativi al mese di dicembre 2022;
  • crediti d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola / agro meccanica / della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre 2022.

Recentemente con il Provvedimento 16.2.2023 l’Agenzia ha approvato il modello utilizzabile per

la comunicazione dei già menzionati crediti d’imposta.

Utilizzo dei crediti d’imposta in compensazione

I crediti d’imposta in esame devono essere utilizzati in compensazione entro i seguenti termini.

Termini utilizzo compensazione crediti d’imposta

Crediti d’imposta acquisto energia elettrica / gas

naturale, relativi:

·         al 3 trimestre 2022;

·         ai mesi di ottobre e novembre 2022;                                               entro il 30.9.2023

al mese di dicembre 2022.

 

Crediti d’imposta a favore delle imprese esercenti

attività agricola / agromeccanica / della pesca, acquisto                                     entro il 30.6.2023

carburante 4 trimestre 2022.

Il mancato invio della comunicazione entro il 16.3.2023, comporta l’impossibilità di utilizzare il credito residuo in compensazione nel mod. F24 a decorrere dal17.3.2023.

Credito d’imposta non ancora

fruito (utilizzato) al 16.3.2023

Invio comunicazione all’Agenzia

delle Entrate entro il 16.3.2023

importo credito maturato (spettante)

Mancata comunicazione

entro il 16.3.2023

credito maturato (spettante)

 

Decadenza utilizzo credito residuo

dal 17.3.2023

 

 

 

 

 

Così, ipotizzando un credito energetico relativo al terzo trimestre 2022 pari a € 3.450, nel caso in cui alla data di presentazione della comunicazione in esame (entro il 16.3.2023) sia stato utilizzato in compensazione per € 1.800 è necessario presentare la stessa comunicando il credito maturato (€ 3.450) pena la decadenza dall’utilizzo dell’ammontare residuo (€ 1.650) dal 17.3.2023.

Contenuto della comunicazione

Il modello è composto dal Frontespizio, dal quadro A (comunicazione dei crediti maturati) e dal quadro B (dichiarazione sostitutiva di atto notorio).

In particolare, nel Frontespizio sono richiesti i seguenti dati:

  • codice fiscale del soggetto beneficiario (persona fisica / soggetto diverso da persona fisica, adesempio, società di persone, società di capitali), titolare di partiva IVA, che comunica l’ammontare dei crediti maturati. Per i/il crediti/o di cui ai codici:

– 6968 / 6983 / 6993, il codice fiscale del beneficiario deve essere presente nell’elenco delle imprese energivore per il 2022 ex art. 6, comma 1, Decreto MISE 21.12.2017;

– 6969 / 6984 / 6994, il codice attività del beneficiario deve essere compreso in una delle classi (4 cifre) indicate nell’Allegato 1 al Decreto del Ministero Transizione Ecologica n. 541/2021;

– 6987, il codice attività del beneficiario deve essere compreso nella Sezione “A” (Agricoltura, silvicoltura e pesca) della Tabella ATECO 2007;

  • codice fiscale della persona fisica che ha la rappresentanza legale e che firma la comunicazione (se il richiedente è un soggetto diverso da persona fisica), riportando il codice “1” nella casella “Codice carica” o dell’eventuale rappresentante legale di minore / interdetto (se il richiedente è una persona fisica), riportando il codice “2”.

Quadro A

“Codice credito” Codice identificativo credito maturato (corrispondente al relativo codice tributo, desumibile dalla Tabella di seguito riportata) e la relativa descrizione. Va indicato anche l’importo della spesa agevolata (“Importo di riferimento”) e l’ammontare del credito maturato.

 

 

Quadro B

“Dichiarazione sostitutiva di atto notorio” Il soggetto beneficiario del credito o il suo rappresentante / firmatario sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista per la tipologia di credito, barrando la relativa casella.

Termini e modalità di presentazione della comunicazione

La comunicazione va presentata entro 16.3.2023 dal beneficiario del credito d’imposta (direttamente oppure tramite un soggetto abilitato) in via telematica mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia. Per i crediti d’imposta spettanti, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’ammontare già utilizzato in compensazione nel mod. F24 fino alla data della comunicazione stessa. Per poter rettificare una comunicazione inviata è necessario richiedere l’annullamento e procedere all’invio della nuova comunicazione entro il 16.3.2023.

Soggetti esonerati dalla comunicazione

La comunicazione non deve / non può essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia:

  • interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite il mod. F24. Così, ad esempio, si ipotizzi di avere a disposizione i crediti energetici per il terzo trimestre 2022 e per i mesi di ottobre / novembre / dicembre 2022. Il primo, pari a € 2.200, è stato interamente utilizzato nel mese di novembre 2022, quello di ottobre / novembre, pari a € 1.800, è stato interamente utilizzato nel mese di gennaio 2023 e quello di dicembre, pari a € 900, è stato utilizzato per € 300 nel mese di febbraio 2023.

La comunicazione all’Agenzia va effettuata soltanto per il credito relativo a dicembre 2022, sempreché alla data di invio della stessa non sia stato utilizzato il residuo importo di € 600;

  • già comunicato all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito, fatto salvo che:

– la comunicazione della cessione sia stata annullata;

– il cessionario abbia rifiutato il credito.

Come precisato nelle Motivazioni del Provvedimento 16.2.2023 l’invio della comunicazione non preclude la possibilità di procedere successivamente con la cessione del credito.

Novità conversione “decreto milleproroghe”

In sede di conversione del DL n. 198/2022, c.d. “Decreto Milleproroghe” è stato differito dal 31.3 al 30.6.2023 il termine di utilizzo in compensazione del credito d’imposta a favore delle imprese agricole / della pesca relativamente all’acquisto di carburante del terzo trimestre 2022. Contestualmente è stato introdotto anche per il predetto credito l’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate, pena la decadenza della fruizione del credito residuo al 16.3.2023. Tale novità dovrà essere recepita dall’Agenzia previo aggiornamento del modello sopra illustrato.

 

 

TRIANGOLARI INTRAUE: è sostanziale la Dicitura “inversione contabile”

Nel caso in cui la fattura emessa dall’acquirente intermedio (c.d. “promotore”) nei confronti del secondo acquirente (c.d. “destinatario finale”) non contenga la dicitura “inversione contabile”, l’acquirente finale non è stato validamente designato come debitore dell’imposta e, quindi, l’IVA sull’acquisto è dovuta nello Stato dell’operatore intermedio. L’omissione di tale espressa dicitura assume valore “sostanziale” e non “formale” e non può essere successivamente rettificata. Questo l’importante principio stabilito dalla Corte di Giustizia UE, nella sentenza 8.12.2022 relativa alla causa C-247/21, avente ad oggetto una serie di operazioni triangolari tra 3 soggetti identificati in Stati UE diversi.

La disciplina nazionale

In Italia, le triangolazioni intraUE “semplificate” hanno l’obiettivo di non assoggettare ad IVA l’acquisto intraUE nello Stato del promotore della triangolazione elidendo, così, l’obbligo per quest’ultimo di identificarsi nello Stato di arrivo, a condizione che il promotore designi, in sua vece, il proprio cliente destinatario finale all’assolvimento dell’imposta. Anche se nessuna norma nazionale impone espressamente la predetta specifica dicitura, facendo riferimento soltanto alla “designazione del destinatario come debitore di imposta”, come sancito dalla sentenza in commento, le condizioni previste dagli artt. 42, 141, lett. e), e 226, punto 11 bis, Direttiva n. 2006/112/CE non possono variare da uno Stato UE all’altro. I Giudici e gli operatori nazionali hanno quindi l’obbligo di interpretare la normativa conformemente al diritto dell’UE pena la non applicabilità della disposizione di favore prevista per le triangolazioni “semplificate”.

 

BANDO ISI INAIL 2022: incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Si rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2023 è stato pubblicato l’avviso per il Bando ISI per l’anno 2022, con il quale l’INAIL mette a disposizione 333 milioni di euro in finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Come di consueto, le risorse finanziarie destinate ai progetti sono ripartite per assi di finanziamento e per regione/provincia autonoma. Gli Avvisi pubblici regionali e provinciali sono consultabili sul sito internet dell’Inail accedendo all’Area “prevenzione e sicurezza” e alla voce “incentivi alle imprese”.

Si propone di seguito qualche informazione in merito ai principali elementi del provvedimento ISI 2022.

Gli importi per singoli assi di finanziamento sono così ripartiti:

Asse 1.1: € 156.856.189 per i progetti di investimento;

Asse 1.2: € 5.000.000 per i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (c.d. compliance);

Asse 2: € 40.000.000 per i progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi;

Asse 3: € 86.509.000 per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;

Asse 4: € 10.000.000 per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (Ristorazione);

Asse 5: € 35.000.000 per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, così suddivisi:

5.1: € 25.000.000 per la generalità delle imprese agricole;

5.2: € 10.000.000 per giovani agricoltori organizzati anche in forma societaria. 

Pertanto, rispetto al Bando ISI 2021, gli importi dei singoli assi di finanziamento si sono mantenuti costanti o in leggero aumento. 

Si evidenzia, da subito, che i finanziamenti di cui agli assi 1, 2, 3 e 4 sono erogati in regime “de minimis” nel rispetto dei regolamenti (UE)1407/2013, 1408/2013, come modificati dal Regolamento (UE) 2019/316 e 717/2014.

Per quanto riguarda l’Asse 5, la delibera del CdA INAIL n. 313 del 06/12/2022 – che  approva i “criteri generali del bando ISI” – precisa che, pur entrando in vigore il 1°gennaio 2023 un nuovo regolamento sugli aiuti al settore agricolo e forestale (regolamento  (UE) 2472/2022 della Commissione) che sostituisce la normativa precedente (regolamento (UE) 702/2014 in vigore fino al 31/12/2022), dovrebbe comunque essere confermato, in analogia a quanto avvenuto negli scorsi anni, il regime di esenzione dal “de minimis” agricolo per investimenti che hanno come obiettivo – tra gli altri – il miglioramento delle condizioni agro climatiche-ambientali oltre che l’ottimizzazione del rendimento e della sostenibilità globali dell’azienda agricola, sia mediante riduzione dei costi di produzione che attraverso l’efficientamento e la riconversione della produzione. Ciò in virtù del fatto che tale nuovo regolamento (2472/2022) replica sostanzialmente le previsioni del disposto normativo precedente (702/2014), consentendo in particolare all’Italia (per il tramite del MASAF) la notifica alla Commissione dell’aiuto previsto dal bando ISI per le imprese del settore primario (Asse 5). Su questo punto, che viene espressamente trattato dalla citata delibera del CdA INAIL di approvazione del Bando, si resta in attesa di verifica dell’avvenuta comunicazione sopra indicata alla Commissione.

Inoltre, si precisa che i finanziamenti di cui all’Asse 5 (sub. 5.1 e sub 5.2), concedibili ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472, possono essere cumulati con altri aiuti di Stato:

  1. a) purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
  2. b) in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto pari al:
  • 40% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
  • 50% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).

 

In altre parole, i finanziamenti di cui all’ASSE 5 non sono cumulabili con aiuti de minimis relativi alle stesse spese ammissibili che cumulate portano ad un’intensità di aiuto superiore alle percentuali sopra indicate.

Destinatari dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (per l’Asse 2 di finanziamento anche gli Enti del terzo settore).

Non possono accedere agli assi 1 e 2 le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; di contro potranno accedervi le imprese agricole con più di 50 dipendenti o che operino nel settore della silvicoltura o forestale.

Si segnala che quest’anno possono partecipare all’Asse 4 (€ 10.000.000) anche le micro e piccole imprese agricole per l’attività di ristorazione connessa (agriturismi), con codice ATECO 56.10.12.

L’importo massimo erogabile è di 130.000 euro per i progetti appartenenti agli assi 1- 2- 3, di 50.000 euro per i progetti appartenenti all’asse 4 e di 60.000 euro per i progetti appartenenti all’asse 5.

 Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda, per un solo asse di finanziamento e per una sola tipologia di progetto.

Inoltre possono partecipare agli Assi 1-2-3 e 4 solo coloro che non siano stati destinatari di finanziamenti a valere sui bandi ISI 2018, 2020 e 2021; mentre per i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui all’Asse 5 è ostativo il riconoscimento di finanziamenti sui Bandi ISI 2018, 2019/2020 e 2021.

Infine, per tutte le imprese, ad eccezione delle micro e piccole imprese, vale la condizione di esclusione generale dal finanziamento per progetti che hanno già ottenuto altri e diversi finanziamenti, ad eccezione di eventuali benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito.

Si ricorda che l’Asse 5, destinato alle micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, prevede che l’impresa debba essere iscritta nella sezione speciale (Imprenditori agricoli, Coltivatori diretti, Imprese agricole) del registro delle imprese o dell’Albo delle società cooperative di lavoro agricolo, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 c.c. e titolare di partita IVA in campo agricolo (qualificate come: Imprese Individuali; Società agricole; Società cooperative).

Le imprese destinatarie del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori) devono avere al loro interno la presenza di giovani agricoltori (età non superiore ai 40 anni di età) alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande. In particolare, in caso di:

Impresa individuale, il titolare deve avere la qualifica di imprenditore agricolo ed un’età non superiore ai 40 anni di età;

Società semplice, in nome collettivo e cooperative, almeno i due terzi dei soci devo avere la qualifica di imprenditore agricolo ed un’età non superiore ai 40 anni di età;

Società in accomandita semplice, la qualifica di imprenditore agricolo ed un’età non superiore ai 40 anni di età può essere posseduta anche dal solo socio accomandatario; nel caso in cui i soci accomandatario siano due o anche più si applica il criterio dei due terzi.

Società di capitali, i conferimenti dei giovani agricoltori devono costituire oltre il 50% del capitale sociale e gli organi di amministrazione delle società devono essere costituiti in maggioranza da giovani agricoltori.

 

Vitivinicolo: a breve sarà possibile presentare le domande di autorizzazione per nuovi impianti viticoli.

Informiamo che Agea dovrebbe rendere disponibile nei prossimi giorni l’applicativo su SIAN per presentare le domande per l’anno 2023, con le stesse regole dello scorso anno.

La data per la presentazione delle domande rimane fissata con scadenza ultima al prossimo 31 marzo.

Gli uffici tecnici sono a disposizione per chiarimenti e per la predisposizione delle pratiche.

 

 

Ristrutturazione e riconversione vigneti, aperto il bando. 

Informiamo che con Delibera 131 dello scorso 30 gennaio la regione ha approvato il bando relativo alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, relativamente alla campagna 2023/2024.

Il bando è rivolto alle imprese agricole emiliano-romagnole che vogliono ristrutturare o riconvertire i propri vigneti, adatti alla produzione di vini a Denominazione di Origine e Indicazione geografica, valorizzando i vini di qualità legati al territorio.

Gli obiettivi che persegue sono quelli di rafforzare l’identità delle produzioni, incentivare il ricorso alla meccanizzazione delle coltivazioni per abbassare i costi di produzione delle aziende viticole e aumentare la competitività delle stesse sui mercati.

Possono accedere al bando gli imprenditori agricoli singoli o associati, conduttori di superfici vitate o che possiedono un’autorizzazione al reimpianto.

Sono previsti diversi tipi di interventi:

  1. la riconversione varietale: il reimpianto (o il sovrainnesto su vigneti esistenti) di una varietà di uva da vino di maggior pregio enologico o commerciale;
  2. la ristrutturazione dei vigneti: la ricollocazione del vigneto in una posizione più favorevole o il reimpianto sulla stessa superficie ma con modifiche al tipo di allevamento o al sesto di impianto;
  3. il reimpianto di vigneti a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie come la Flavescenza dorata;
  4. il passaggio a tecniche di gestione più efficaci, quali ad esempio l’installazione o il miglioramento del sistema irriguo fisso (o subirriguo) di soccorso. L’ammissibilità di questo intervento resta subordinata all’espressione di un apposito parere da parte della Commissione Europea.

Tutti gli interventi per i quali è richiesto il contributo possono iniziare solo in data successiva alla presentazione della domanda di aiuto.

La domanda può essere presentata entro le ore 13.00 di venerdì 31 marzo 2023 avvalendosi del sistema informativo messo a disposizione da AGREA definito SIAG.

Il bando 2023 prevede:

  1. una superficie minima di intervento di 0,5 ha;
  2. che il sovrainnesto possa essere effettuato solo su vigneti aventi meno di 25 anni alla scadenza del bando (vigneti piantati in data successiva al 30 marzo 1998);
  3. Risorse assegnate pari a 15.248.928,00 euro;
  4. le domande di aiuto collegate a comunicazioni di intenzione all’estirpazione, intenzione di riconversione varietale e/o di intenzione di variazione del sistema di allevamento, che le operazioni di estirpazione e/o di riconversione varietale e/o di variazione del sistema di allevamento degli impianti vitati devono essere effettuate a partire dal giorno venerdì 1° settembre 2023, pena l’esclusione della relativa superficie oggetto d’intervento;
  5. un contributo ai vigneti riconosciuti come storici o eroici che necessitano di ammodernamento;
  6. la non ammissibilità degli interventi su filari singoli;
  7. la non ammissibilità di modifiche delle strutture di supporto che non variano la forma di allevamento;
  8. Le fatture elettroniche relative agli interventi oggetto di finanziamento dovranno riportare nella causale la seguente dicitura: “Reg. (UE) n. 1308/2013 – Ristrutturazione vigneti, Campagna 2023/2024” oppure il numero CUP rilasciato in fase di concessione.

Entro il mese di ottobre 2023 verrà deciso se le domande in possesso dei requisiti, saranno anche finanziabili.

I viticoltori richiedenti potranno scegliere se presentare un progetto:

  1. annuale terminando i lavori entro il 10 giugno 2024 e presentando entro il medesimo termine la domanda di pagamento a saldo finale;
  2. biennale terminando i lavori entro il 10 giugno 2025 e presentando:
    1. Una domanda di pagamento anticipato allegando una fidejussione entro il 10 giugno 2024 per ottenere l’80% del contributo concesso;
    2. Una domanda di pagamento a saldo finale entro il 10 giugno 2025 per ottenere il restante 20% del contributo concesso.

L’aiuto che si può richiedere varia dagli 8.000 €/ha (a Nord della Via Emilia) agli 8.500 €/ha (a Sud della Via Emilia), cui è possibile aggiungere:

  • 700 €/ha per la realizzazione di impianti irrigui, elevati a 1.200 €/ha per i subirrigui;
  • 900 €/ha per coloro che estirpano anche un vecchio vigneto;
  • 3.000 €/ha per il cd. Mancato reddito. 

I vigneti finanziati dovranno essere mantenuti tali per almeno 5 anni decorrenti dalla data di erogazione del contributo da parte di AGREA.

Gli uffici tecnici sono a disposizione per ogni informazione e per la predisposizione delle domande.

Le aziende interessate sono inviate a prendere appuntamento specifico per la preparazione della domanda.

 

Sviluppo rurale, approvati i primi bandi per interventi agro climatico ambientali.

La regione Emilia-Romagna con la Delibera di Giunta regionale n. 2375 del 27 dicembre 2022 ha approvato i primi bandi relativi alla nuova programmazione.

Gli interventi attivati sono i seguenti:

SRA001-ACA 1 – Produzione integrata

SRA003-ACA 3 – Tecniche lavorazione ridotta dei suoli

SRA004-ACA 4 – Apporto di sostanza organica nei suoli

SRA007-ACA 7 – Conversione seminativi a prati e pascoli

SRA008-ACA 8 – Gestione prati e pascoli permanenti

SRA013-ACA 13 – Impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola

SRA014-ACA 14 – Allevatori custodi dell’agrobiodiversità

SRA015-ACA 15 – Agricoltori custodi dell’agrobiodiversità

SRA019-ACA 19 – Riduzione dell’impatto dell’uso di prodotti fitosanitari

SRA026-ACA 26 – Ritiro seminativi dalla produzione

SRA029 – Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica 

Le domande di sostegno sono da pochi giorni disponibili sul modulo dedicato sul portale SIAG di Agrea.

Il termine per la presentazione delle domande di sostegno, ad oggi, è fissato al 15 marzo 2023.

Link diretto a sito dedicato:

Sviluppo rurale 2023-2027 — Agricoltura, caccia e pesca (regione.emilia-romagna.it)

Tutte le aziende interessate ad aderire ai bandi o comunque che vogliono prendere informazioni possono rivolgersi su appuntamento agli uffici tecnici di Forlì, Cesena e di Rimini

 

Credito, Agrifidi al via l’operatività per il 2023. 

In data 23 gennaio 2023 la Regione Emilia Romagna ha deliberato il nuovo “Programma Operativo 2023 per migliorare le condizioni di accesso al Credito di Conduzione con la concessione, attraverso gli Organismi di garanzia, di un Aiuto De Minimis sotto forma di concorso interessi. 

Il bando propone due linee di credito: “prestito di conduzione max. 12 mesi” e “Prestito di conduzione medio periodo fino ad un massimo di 60 mesi con contributo per i primi 36 mesi” con il solo regime di aiuto in de minimis.

Per il breve termine l’abbattimento è fissato nella misura del 2%. (Importo minimo 6.000,00 euro e max. 150.000,00)

Per il medio termine l’abbattimento è fissato nella misura del 2,50%.(Importo minimo 12.000,00 euro e max.500.000,00)

Ribadisco anche in questa occasione che è un contributo molto importante, perché l’aiuto previsto (2,5% annuo), viene calcolato per 3 anni ed attualizzato all’anno in cui viene presentata la domanda, per essere poi liquidato all’azienda in 3 rate annuali, uguali e costanti. Questo aiuto corrisponde all’incirca ad un 4,4% netto: quindi, per semplificare, una domanda dell’importo di euro 100 mila riceverà un contributo di Euro 4.400,00 pagato in 3 rate uguali di Euro 1.466,00 per i primi 3 anni di durata del prestito. 

Le Priorità sono state cambiate:

  • imprese agricole condotte da giovani imprenditori, con età inferiore ai 41 anni (che non abbiano ancora compiuto i 41 anni alla data di presentazione della domanda);
  • imprese agricole ricadenti nelle zone svantaggiate individuate dalla versione 11.1 del Programma di Sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna;
  • altre imprese agricole del territorio regionale. 

La dotazione finanziaria complessivamente ammonta ad euro 900 mila, così ripartiti: euro 600 mila per le domande a breve termine ed Euro 300 mila per quelle a medio periodo.

Abbiamo avuto rassicurazione dall’Assessore all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna che, in sede di assestamento di Bilancio, la Regione si farà carico di tutte le richieste pervenute per riuscire a soddisfarle. 

La grossa novità è costituita dal fatto che la Regione Emilia-Romagna, su precisa richiesta, ha modificato, alzandoli, i parametri Ettaro / Coltura della modulistica in maniera tale da potere avere importi più elevati all’atto della presentazione della domanda. Questo consente alle aziende, in accordo con la Banca di potere aumentare la cifra che prima era limitata da questi parametri che non erano più stati ritoccati da anni. 

La data di scadenza di presentazione delle domande è fissata al 28 aprile 2023. 

Ricordo che le aziende devono essere in Regola con il DURC anche al momento della presentazione della domanda. 

Gli uffici tecnici sono a disposizione per ogni chiarimento e per la compilazione delle domande. 

 

la Condizionalità è una delle maggiori novità introdotte dalla Politica Agricola Comune (PAC) approvata nel 2003. Rappresenta l’insieme delle norme e delle regole che le aziende agricole devono rispettare per poter accedere al regime del pagamento unico.

La tua azienda rispetta le normative della Condizionalità?

Qui sotto troverete alcuni esempi delle pratiche che tutte o quasi le aziende devono effettuare:

  • Quaderno di Campagna con relative fatture acquisto prodotti;
  • Patentino dei fitofarmaci in regola
  • Taratura dell’atomizzatore
  • Contratto firmato per smaltimento rifiuti;
  • Registri delle concimazioni (più eventuale PUA se soggetto);
  • Concessione Demanio Idrico per attingimento acque (es: pozzi) e/o aree del demanio in regola.

Per le aziende che lo richiedono si effettuano anche visite presso la sede dell’azienda per valutare gli aspetti operativi che la Condizionalità considera, come per esempio la corretta tenuta dell’armadietto dei fitofarmaci, corretta gestione dei rifiuti in azienda, omologazione delle cisterne o botti del gasolio.

Per le aziende zootecniche inoltre si prega di verificare:

  • Registri di stalla e dei farmaci adeguatamente compilati;
  • Comunicazione gestione effluenti
  • Caricamenti corretti della BDN
  • PUA (Piano di Utilizzazione Agronomica)
  • AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) o AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)
  • Platee e vasche a norma;
  • Adempimento del benessere degli animali in base alla vigente normativa.

Si ricorda che in seguito a eventuale controllo effettuato dalla pubblica amministrazione, qualora l’azienda risultasse inadempiente sulla normativa vigente, verrà applicata la sanzione minima del 3% sul premio ricevuto, mentre per infrazioni più gravi, la ditta avrà l’obbligo di presentare tutte le domande di contributo e quindi sarà soggetta nuovamente a controllo, ma non riceverà alcun premio per un’annualità.

Attenzione, l’elenco sopra indicato non è esaustivo. Poiché gli adempimenti ambientali e sulla sicurezza possono essere molto diversi a seconda della realtà aziendale si invita a prendere appuntamento con il Tecnico Ambientale Alberto Bendandi tramite email: alberto.bendandi@confagricoltura.com o telefono: 0543 33466. Per appuntamenti negli uffici preposti i giorni disponibili sono: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì in sede a Forlì – il giovedì in sede a Rimini. Cesena su appuntamento. 

 

ENERGIE RINNOVABILI: la Regione Emilia-Romagna punta sempre più sul fotovoltaico

L’obiettivo è garantire la massima diffusione degli impianti tutelando suoli agricoli e valore paesaggistico e ambientale del territorio.

La Regione Emilia-Romagna punta sempre più sul fotovoltaico e la Giunta propone al vaglio dell’Assemblea legislativa un atto specifico sul tema.
Obiettivo, l’aggiornamento dei criteri che orientano i soggetti, pubblici e privati, nella corretta localizzazione degli impianti, tutelando al tempo stesso i terreni coltivati, il paesaggio e l’ambiente circostante.
Tutto questo alla luce della più recente legislazione statale che, con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo più ampio e rapido di questi sistemi di produzione energetica, ha ampliato i casi di aree idonee, creando tuttavia dubbi interpretativi a causa della numerosa stratificazione normativa introdotta.
Da qui la necessità di un intervento chiarificatore e di indirizzo della Regione, richiesto dagli stessi operatori.
L’obiettivo è armonizzare i criteri per la localizzazione degli impianti fotovoltaici, definiti dalla normativa statale, con le caratteristiche dei luoghi e, in particolare, con le tutele ambientali, paesaggistiche e delle coltivazioni certificate da salvaguardare. Resta ferma l’esigenza di promuovere un maggior sviluppo di questi impianti nel territorio dell’Emilia-Romagna: scopo delle politiche regionali, in questo campo, è il contenimento delle emissioni e la riduzione del fabbisogno energetico, per consentire una reale transizione ecologica dell’intero sistema produttivo.
Al tempo stesso aumentare il fotovoltaico consentirà di contrastare e ridurre l’impatto dei costi dell’energia su imprese e lavoratori. L’obiettivo, in sintesi: dare impulso allo sviluppo degli impianti mantenendo ferma la tutela di agricoltura e paesaggio.

Per tutelare le eccellenze agricole che caratterizzano l’Emilia-Romagna, il testo della Giunta stabilisce che, laddove le aree siano interessate da coltivazioni certificate, vengono ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici. Si è deciso di dare un impulso maggiore allo sviluppo al fotovoltaico prevedendo la possibilità di inserire gli impianti nelle cave dismesse, o recuperate, salvaguardando anche in questo caso i corridoi ecologici e le produzioni di pregio. Nelle aree che hanno come destinazione finale l’invaso o il bacino è consentita l’istallazione di impianti fotovoltaici flottanti, che potranno d’ora in poi coprire il 70% della superficie (in precedenza potevano interessare solo il 50% dello specchio d’acqua) e avere una distanza minima di 10 metri dalla sponda (in precedenza la distanza minima era di 20 metri).

Per maggiori informazioni visitare il seguente link:

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/energie-rinnovabili-la-regione-emilia-romagna-punta-sempre-piu-sul-fotovoltaico

 

 

 

 

CIMICE ASIATICA: Strategie per una difesa sostenibile

Il 6 marzo a Bologna un convegno di presentazione dei risultati di alcuni Gruppi operativi per l’innovazione (Biovitamina, Contr-Halys, Vindicta).

Cimice asiatica, strategia per la difesa sostenibile” è il titolo del convegno conclusivo di presentazione dei risultati di alcuni Gruppi operativi per l’innovazione (Biovitamina, Contr-Halys, Vindicta) che si terrà a Bologna il 6 marzo dalle ore 9.30 alle 13.00 in Viale della Fiera, 8, presso la “Sala 20 maggio 2012”. Il convegno, organizzato dall’Area Innovazione della Direzione Generale Agricoltura della Regione Emilia-Romagna, sarà anche l’occasione per fare il punto sull’avanzamento delle attività e sui risultati ottenuti dai progetti Goi sviluppati proprio con l’obiettivo di contribuire al contrasto, contenimento e resilienza agli effetti dovuti alla presenza della cimice asiatica e sulle applicazioni pratiche di tali risultati, come la recente stesura da parte del Settore fitosanitario e difesa delle produzioni di “linee guida” operative per la gestione in campo del pericoloso fitofago. Aprirà i lavori l’Assessore all’Agricoltura e agroalimentare della Regione Emilia-Romagna, Alessio Mammi. Seguiranno gli interventi di Patrizia Alberti, Responsabile Area Innovazione, formazione e consulenza Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione Regione Emilia-Romagna, Massimo Bariselli, Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni Regione Emilia-Romagna, e dei tecnici referenti dei progetti Goi coinvolti. Il convegno potrà essere seguito anche da remoto; per ragioni organizzative è gradita l’iscrizione a questo link (al momento dell’iscrizione sarà possibile indicare se la partecipazione sarà in presenza oppure online).

Per maggiori informazioni, visitare il seguente link:

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/progetti-innovazione/notizie/2023/strategie-per-una-difesa-sostenibile-contro-la-cimice-asiatica

 

ALBO GESTORI AMBIENTALI: Modalità di dimostrazione dell’iscrizione

In alternativa all’esibizione del provvedimento d’iscrizione, con le modalità indicate nel primo periodo degli allegati da “A” ad “N” della deliberazione n. 3 del 07 febbraio 2022, le imprese e gli enti possono a scelta dimostrare la loro iscrizione e rendere disponibili i contenuti della propria autorizzazione all’Albo nazionale gestori ambientali esibendo l’apposito attestato – QR code (in formato digitale o cartaceo) leggibile tramite applicazione per dispositivi mobili messa a disposizione per le pubbliche amministrazioni e gli organi di controllo come disciplinato dall’allegato “A” alla presente deliberazione.

La presente deliberazione entra in vigore il 15 giugno 2023.

Per maggiori informazioni e per visionaregli allegati, visitare il seguente link:

https://www.albonazionalegestoriambientali.it/download/it/deliberecomitatonazionale/122-Del1_13.02.2023.pdf

 

 

REGOLAMENTO VERDE COMUNE FORLI’: le buone prassi tecnico amministrative per la gestione delle potature e gli abbattimenti in ambito privato”

Il giorno 9 marzo 2023, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, presso la sala Comunale di Forlì, si terrà il convegno relativo alle buone prassi tecnico amministrative per la gestione delle potature e gli abbattimenti in ambito privato.

Di seguito il programma del convegno:

Ore 15.00 : Accoglienza e registrazione partecipanti

Ore 15.30 : Saluti Istituzionali

Giuseppe Petetta Assessore Comune Forlì con delega al Verde;

Ore 15.45 : “L’importanza degli alberi in ambiente Urbano ”

Arch.Cristian Ferrarini Dirigente Servizio Infrastrutture Mobilità Verde

Ore 16.00: “Abbattimenti pubblici e privati e danneggiamenti rimborso danni”

Dott.Agr. Carmelo Pellerone Tecnico Unità Manutenzione Verde

Ore 16.30: “Codice Civile e Penale e allegati Regolamento Verde Comunale”

PO Gian Luca Laghi Responsabile Unità Manutenzione Verde

Ore 17.00: “ Attività di tutela del patrimonio botanico”

Comandante Gabriele Guidi – Gruppo Carabinieri Forestale di Forlì-Cesena

Ore17.15: “Prassi tecnico pratiche per la corretta manutenzione degli alberi privati”

Dott.Luciano Palotti

Ore 18.00: Conclusione e Domande

Segreteria Organizzativa: Unità Manutenzione Verde

Dott. Lorenzo Gualterotti 333.2618611

Dott.ssa Silvia Colaluca 0543.712886

 

 

 

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Disoccupazione agricola 2023: requisiti e modalità di accesso a domanda

L’indennità di disoccupazione agricola è una prestazione economica a cui hanno diritto i lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate. La prestazione spetta a:

  • operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;
  • operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso dell’anno civile, dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
  • piccoli coloni;
  • compartecipanti familiari;
  • piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.

Non hanno diritto all’indennità:

  • i lavoratori che presentano la domanda oltre il termine previsto;
  • i lavoratori iscritti in una delle gestioni autonome o nella Gestione Separata per l’intero anno, o per parte dell’anno ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente;
  • i lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell’anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento durante l’anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione;
  • i lavoratori che hanno svolto prevalentemente, nell’anno o nel biennio antecedente la domanda, attività di lavoro dipendente non agricolo;
  • i lavoratori che si dimettono volontariamente, escluse le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri) e coloro che si dimettono per giusta causa;
  • i lavoratori cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

L’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle quali si dovranno detrarre:

  • le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
  • le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo;
  • le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc.;
  • quelle non indennizzabili, quali, per esempio, quelle successive all’espatrio definitivo.

L’indennità spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall’importo spettante viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera di disoccupazione a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un massimo di 150 giorni.

Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.

L’indennità viene pagata direttamente dall’INPS in un’unica soluzione.

Il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola determina automaticamente l’accredito di contribuzione figurativa, calcolata detraendo dal parametro 270 (pari all’anno intero ai fini pensionistici), le giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo. Le giornate accreditate figurativamente sono utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti e solo della misura della pensione anticipata.

Per coloro che, nell’anno di competenza della prestazione, sono iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate o abbiano svolto attività lavorativa dipendente agricola ed eventualmente non agricola per più di 150 giorni, le prime 90 giornate di accredito figurativo sono valide anche ai fini del diritto alla pensione anticipata.

L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che: 

  • siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l’anno cui si riferisce la domanda o che abbiano un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato solo per una parte dell’anno di competenza della prestazione dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
  • abbiano almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l’iscrizione negli elenchi agricoli, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI per almeno due anni civili antecedenti la domanda o, in alternativa, con l’iscrizione negli elenchi, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI, per l’anno di competenza della prestazione e l’accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
  • abbiano almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento). Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale, compresi nel biennio utile.

Nel caso di lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (300 giorni prima della data presunta del parto, dalla data di gestazione e fino al compimento del 1° anno di età del bambino) o di padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino, in presenza degli altri requisiti, le dimissioni non precludono il diritto all’indennità di disoccupazione.

Per quanto concerne i lavoratori che si dimettono per giusta causa, l’INPS ha accolto l’orientamento indicato nella sentenza della Corte Costituzionale 24 giugno 2002, n. 269 che prevede il pagamento dell’indennità ordinaria di disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni “per giusta causa” nei casi di:

  • mancato pagamento della retribuzione;
  • molestie sessuali sui luoghi di lavoro;
  • modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
  • mobbing, crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
  • notevoli variazioni delle condizioni di lavoro, a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda;
  • spostamento del lavoratore da una sede a un’altra, senza che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
  • comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

L’indennità di disoccupazione può essere riconosciuta, inoltre, ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari poiché tale cessazione dal servizio non può essere intesa quale evento da cui derivi disoccupazione volontaria in quanto la misura sanzionatoria del licenziamento non risulta conseguenza automatica dell’illecito disciplinare ma è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro, costituendone esercizio del potere discrezionale.

La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata tra il 1° gennaio ed entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. Se tale data coincide con la domenica o con un giorno festivo la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.

In caso di decesso dell’assicurato, la domanda può essere inoltrata dagli eredi entro la stessa data (31 marzo dell’anno successivo).

 

 

 

NASPI : nuove ipotesi di riconoscimento dell’indennità e Dimissioni per giusta causa derivanti da crisi d’impresa

(Circolare Inps n.21 del 10 febbraio 2023)

Com’è noto, l’indennità NASpI – oltre che nei casi di cessazione del rapporto di lavoro subordinato perso involontariamente dal lavoratore – può essere altresì richiesta anche nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni del lavoratore per giusta causa (art. 3,comma 2, D.lgs. 22/2015  – ved. Circ. Enapa n. 29/2015). Con la circolare in esame l’Inps – in ragione di quanto introdotto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e succ. modifiche) – qualifica come dimissioni per giusta causa la perdita del rapporto di lavoro derivante dalla liquidazione giudiziale (fallimento) dell’impresa.

In particolare, sono considerate dimissioni del lavoratore per giusta causa quelle che:

  1. Vengono esercitate nel periodo tra la data di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e fino a quando il curatore nominato non ufficializza ai lavoratori l’assunzione dell’incarico o il recesso.

 

In tale periodo il rapporto di lavoro è sospeso (art.189, comma 5, D.lgs. 14/2019).

Chiarimento INPS

In questa caso le dimissioni per giusta causa rassegnate dal lavoratore hanno decorrenza con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, quindi, con decorrenza retroattiva rispetto alla data in cui le stesse vengono rassegnate.

In via ordinaria, l’articolo 6 del D.lgs n. 22 del 2015 prevede che la domanda di NASpI deve essere presentata nel termine di decadenza di 68 giorni decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso in esame, tuttavia, al fine di dare attuazione alle richiamate disposizioni di cui agli articoli 189 e 190 del D.lgs n. 14 del 2019 e consentire al lavoratore che si dimette nel periodo di sospensione di poter presentare utilmente domanda di NASpI, si precisa che il termine di 68 giorni legislativamente previsto, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e non dalla data della cessazione del rapporto di lavoro.

 

  1. Vengono esercitate per recesso del curatore e risoluzione di diritto (art.189, commi 2 e 3, D.lgs. 14/2019).

Attenzione Importante

Anche in questo caso le dimissioni per giusta causa rassegnate dal lavoratore hanno decorrenza con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, quindi, con decorrenza retroattiva rispetto alla data in cui le stesse vengono rassegnate.

Chiarimento INPS

il termine di decadenza di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI decorre:

nell’ipotesi del recesso da parte del curatore, dalla data in cui la comunicazione effettuata dal curatore medesimo è pervenuta a conoscenza del lavoratore,

 nell’ipotesi della risoluzione di diritto, dalla data in cui il rapporto si intende risolto di diritto. Con riferimento alla ipotesi della risoluzione di diritto, si precisa che la stessa interviene decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, fatta salva l’eventuale proroga del predetto termine di cui al successivo comma 4 dell’articolo 189.

 

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In merito alla decorrenza della NASpI la circolare chiarisce che:

  • Per le cessazioni per dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro intercorse tra la data del 15 luglio 2022 e la data di pubblicazione della presente circolare (10 febbraio 2023), il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla data di pubblicazione della presente circolare.

In questi casi la prestazione, in presenza di tutti i requisiti legislativamente previsti, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori interessati, verrà corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro.

 

  • Per gli eventi intervenuti successivamente alla data di pubblicazione della presente circolare, la prestazione e il termine di 68 giorni decorrono:
    1. dall’ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
    2. dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la medesima sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno.

 

Da ultimo, si fa presente che l’assicurato, in sede di presentazione della domanda di NASpI, dovrà corredare la stessa con la relativa lettera di dimissioni/licenziamento; sarà cura degli operatori delle Strutture territoriali verificare, attraverso la consultazione degli archivi del Registro delle imprese, che l’azienda è in liquidazione giudiziale.

 

 

 

PERSONALE SCUOLA: Legge n.29 dicembre 2022, n. 197 (L. di Bilancio 2023)

Quota 103 – Op. Donna – Ape Sociale

Presentazione domande entro il 28 febbraio 2023

(Nota MIUR 4814 del 30 gennaio 2023)

 

Si trasmette la Nota del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerche – condivisa con INPS – con la quale vengono fornite le indicazioni operative per presentare le specifiche istanze, tramite il sistema Polis, in materia di:

  • Pensione Anticipata Flessibile – Quota 103 (art.1 comma 283);
  • Opzione donna (art.1, comma 292);
  • Ape Sociale (art.1 comma 288),

 

Per quanto concerne P. Quota 103 e Op. donna l’istanza può essere presentata dal 1° al 28 febbraio 2023 e gli interessati – chiarisce la Nota MIUR – devono anche esprimere la volontà di interrompere/non interrompere il rapporto d’impiego, nel caso in cui venga accertata la mancata maturazione dei requisiti.

Per quanto concerne l’Ape Sociale e in particolare per il personale femminile che ha presentato domanda di cessazione Polis per opzione donna con esito positivo circa la verifica del diritto a pensione, e che presenteranno esclusivamente entro e non oltre il 31 marzo 2023 (cosiddetto 1° scrutinio 2023) anche la domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale, in quanto rientranti nell’elenco delle professioni c.d. gravose, profilo: Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate (codice Istat 2.6.4) potranno – dopo aver ricevuto la comunicazione dall’Inps dell’esito positivo dell’istruttoria a seguito dell’espletamento delle attività di monitoraggio della Conferenza di servizi per l’Ape sociale indetta da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – comunicare tempestivamente alla competente struttura territoriale dell’Inps la rinuncia alla domanda di pensionamento opzione donna eventualmente già presentata.