CARBURANTI E PATENTINI, BUONE NOTIZIE PER GLI AGRICOLTORI

CONFAGRICOLTURA: “NEL MILLEPROROGHE MISURE A SOSTEGNO

DEL SETTORE PRIMARIO. SEGNALE IMPORTANTE”

 

(Rimini, 13 febbraio 2023) Anche gli agricoltori di Rimini possono tirare un piccolo sospiro di sollievo: nel Decreto Milleproroghe, che sarà discusso in Parlamento il prossimo 14 febbraio, c’è l’emendamento che proroga al 30 giugno 2023, anziché al 31 marzo, la possibilità di utilizzare il credito d’imposta per l’acquisto dei carburanti agricoli.

“Il caro carburante nel 2022 ha messo sotto pressione le aziende agricole e anche in questi primi mesi dell’anno il costo del gasolio per i mezzi agricoli resta uno scoglio – dichiara Carlo Carli, presidente di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini – Questa è una delle misure fortemente sostenute dalla nostra Confederazione e dopo gli emendamenti a favore del settore primario votati dalle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio del Senato, possiamo dirci soddisfatti: sono arrivate una serie di misure volte ad aiutare, soprattutto a livello fiscale, il settore agro-alimentare da sempre uno dei cardini dell’economia italiana e romagnola”.

“Da parte del Governo abbiamo registrato delle importanti aperture verso quelle che erano le nostre richieste e il Milleproroghe dà i primi segnali – aggiunge Carli – Si tratta di una risposta parziale ma altresì importante per affrontare un nodo complesso come l’aumento dei costi energetici per le aziende agricole, di cui i carburanti sono una parte”.

Tra gli altri emendamenti votati sono presenti le proroghe agli incentivi per gli investimenti in colture arboree pluriennali, come oliveti, vigneti e frutteti. “Trattandosi di colture caratterizzate da rese che richiedono almeno tre anni di tempo dalla messa a dimora, Confagricoltura aveva sollecitato che gli incentivi in favore delle imprese agricole soggette alla determinazione del reddito d’impresa venissero rinnovati anche per il prossimo triennio – conclude Carli –  Apprezziamo particolarmente questa proroga che permette all’agricoltore di poter programmare al meglio la propria attività”.

Prorogata anche la validità dei patentini per l’acquisto e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari fino al 30 giugno 2023, in questo modo si può garantire al sistema della formazione il tempo necessario a smaltire il grande numero di autorizzazioni in attesa di rinnovo.

 

ORTOFRUTTA, I SEGNALI DA COGLIERE  

Al ritorno da Fruit Logistica l’analisi di Confagricoltura.

Matteo Brunelli: “Consumi in calo, crescono i discount, ma bisogna generare valore” 

(Rimini, 16 febbraio 2023) È la fiera di riferimento per l’ortofrutta di tutto il mondo e anche per la Romagna, terra da sempre vocata a frutta e verdura, Fruit Logistica rappresenta un importante momento di business. Confagricoltura era presente alla fiera di Berlino con un proprio stand e ha organizzato un confronto tra istituzioni e player internazionali all’Ambasciata d’Italia nella capitale tedesca, durante il quale si è parlato di misure per aiutare il settore ad affrontare le complessità dell’attuale contesto economico. 

“Un contesto purtroppo caratterizzato da consumi in calo, sia sul mercato interno che sul fronte dell’export, e dai costi produttivi che continuano a rimanere elevati: tutto questo pesa sulle marginalità delle aziende, messe a dura prova da crisi”, analizza la situazione al rientro da Fruit Logistica Matteo Brunelli, presidente della Circoscrizione di Cesena di Confagricoltura e vicepresidente di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini, nonché amministratore delegato dell’omonimo gruppo specializzato nella produzione, commercializzazione e trasformazione di prodotti ortofrutticoli freschi. “Dopo un anno davvero complicato ci sono segnali da cogliere: l’inflazione ha rallentato la sua corsa, i costi dell’energia sono leggermente diminuiti, ma i segni lasciati sul mercato nel 2022 sono pesanti. A livello nazionale si sono perse quote importanti, gli italiani hanno acquistato l’8% di ortofrutta in meno e una contrazione del genere è difficile da recuperare, anche perché nel frattempo stanno cambiando le abitudini di acquisto degli italiani, che si stanno orientando verso il discount. La sfida è quella di generare valore, farlo percepire e noi produttori siamo decisi a perseguire questa strada: ma perché il 2023 sia l’anno della riscossa, come ha ricordato il nostro presidente Massimiliano Giansanti, serve creare le giuste condizioni. E’ quindi necessaria la collaborazione istituzionale e della distribuzione. Dopo la pandemia, la guerra, gli effetti dei cambiamenti climatici in campagna, i rincari delle bollette e l’inflazione galoppante, gli agricoltori non possono farcela da soli: chiediamo che il settore primario sia riconosciuto come comparto energivoro e possa avere delle tariffe dedicate; inoltre dobbiamo aprire un tavolo di confronto con il governo per ragionare su come gestire meglio il tema dei flussi e reperire lavoratori stranieri, l’emergenza manodopera rappresenta un problema rilevante. Apprezziamo l’annuncio del sottosegretario Patrizio La Pietra di voler convocare a stretto giro un tavolo tecnico sull’ortofrutta: il comparto vale un quarto della produzione agricola nazionale e merita uno spazio di confronto a livello ministeriale. Da Fruit Logistica – conclude Brunelli – sono arrivati tanti stimoli e indicazioni: i produttori, pur davanti a molte difficoltà, sono pronti a fare la loro parte”.  

“Fiere come Fruit Logistica sono sempre importanti per incontrare clienti e fornitori, oltre che per sviluppare nuovi contatti in chiave export – aggiunge Massimiliano Ceccarini, general manager della Sipo di Bellaria Igea Marina – Credo che nel medio-lungo periodo proprio l’export possa dare delle garanzie sulla crescita del Made in Italy: se il mercato interno sta guardando sempre più il prodotto da prezzo, all’estero cresce l’interesse verso i prodotti di nicchia che coltiviamo in Romagna, dal porro alla carota, fino ai nostri funghi. Crediamo nell’export e da quando abbiamo aperto il nostro ufficio di Londra stiamo spingendo parecchio per portare sulle tavole dei consumatori europei l’eccellenza dei prodotti italiani: il fiore di zucca, il cuore di porre… Tutte referenze dove si creare valore aggiunto e dove anche la narrazione viene premiata. A Fruit Logistica – conclude Ceccarini – abbiamo riscontrato interesse per nuove collaborazioni in Svizzera, Francia, Germania e Olanda”.

IVA: Il versamento del saldo IVA 2022

Entro il 16.3.2023 va effettuato il versamento del saldo IVA 2022. É possibile differire il versamento del saldo IVA al termine fissato per il saldo delle imposte sui redditi.

Il versamento del saldo IVA 2022 (di importo superiore a € 10) va effettuato entro il 16.3.2023:

  • in unica soluzione;

ovvero

  • in forma rateale. In tal caso:
    • quanto dovuto va suddiviso in rate di pari importoe dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile (la seconda rata va quindi maggiorata dello 0,33%, la terza dello 0,66%, la quarta dello 0,99% e così via);
    • le rate devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mesedi scadenza, a partire dal 16.3.2023, data entro la quale va versata la prima rata.

Considerato che la rateizzazione deve concludersi entro il mese di novembre, il numero massimo di rate è pari a 9.

 

È consentito differire il versamento del saldo IVA al termine previsto per il saldo IRPEF / IRES, compreso l’ulteriore differimento fissato dal comma 2 dell’art. 17, DPR n. 435/2001 (30° giorno successivo).

Considerato che:

  • il versamento del saldo IRPEF scade il 30.6 e quello del saldo IRES scade l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (30.6 per le società con esercizio coincidente con l’anno solare);
  • è possibile effettuare i predetti versamenti entro il 30° giorno successivo con la maggiorazione dello 0,40%;

il saldo IVA 2022 può essere differito al 30.6.2023 con la maggiorazione (al netto delle compensazioni) dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3 e pertanto può essere versato:

  • in unica soluzione entro il 30.6 maggiorando quanto dovuto dell’1,60%(0,40% x 4);
  • in forma rateale dal 30.6, maggiorando quanto dovuto dell’1,60%e suddividendo l’importo così determinato nel numero di rate scelte, per un massimo di 6 (la rateizzazione deve infatti concludersi entro il mese di novembre). Dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.

È possibile usufruire dell’ulteriore differimento al 31.7.2022 (il 30.7 cade di domenica) applicando alla somma dovuta al 30.6 (al netto delle compensazioni) un’ulteriore maggiorazione dello 0,40%.

In tal caso il saldo IVA 2022 può quindi essere versato:

  • in unica soluzione applicando quanto dovuto al 30.6.2023 l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%;
  • in forma ratealeapplicando a quanto dovuto al 30.6 l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% e suddividendo l’importo così determinato nel numero di rate scelte, per un massimo di 5Dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.

Va infine considerato che, nelle istruzioni al mod. IVA 2023, l’Agenzia delle Entrate specifica che“anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell’IVA versando l’imposta entro il 30 giugno a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi”.

 

 

CREDITI ENERGIA: Pronti i codici tributo dei crediti energetici / “bonus carburanti” relativi al 1 trimestre 2023

La Finanziaria 2023, ripropone per il primo trimestre 2023 le agevolazioni, sotto forma di credito d’imposta, a favore:

  • delle imprese energivore (credito d’imposta pari al 45% spesa sostenuta) / non energivore (credito d’imposta pari al 35% spesa sostenuta) e gasivore (credito d’imposta pari al 45% spesa sostenuta) / non gasivore (credito d’imposta pari al 45% spesa sostenuta) relativamente alle spese per il consumo di energia elettrica / gas naturale;
  • delle imprese esercenti attività agricola / agromeccanica / della pesca (credito d’imposta pari al 20% spesa sostenuta) relativamente alle spese per l’acquisto di carburante per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle predette attività;
  • delle imprese esercenti attività agricola / della pesca (credito d’imposta pari al 20% spesa sostenuta) relativamente alle spese per l’acquisto di gasolio / benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.

Utilizzo in compensazione nel mod. F24 del credito d’imposta

7010

Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

7011

Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

7012

Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

7013

Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

7014

Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 45 e c. 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

L’agevolazione in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il mod. F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) entro il 31.12.2023.

Al fine dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, nel mod. F24 vanno riportati i seguenti codici tributo, istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

Va evidenziato che nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno a cui si riferisce il credito (2023).

Si rammenta che i crediti d’imposta in esame:

  • non sono tassatiai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rilevanoai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
  • spettano nel rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato (limitatamente al credito d’imposta per l’acquisto di carburante per le imprese esercenti attività agricola / agromeccanica / della pesca);
  • sono cedibili entro il 31.12.2023,solo per interoad altri soggetti, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

Le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione, ad un soggetto abilitato (ad esempio, dottore commercialista, consulente del lavoro) o ad un responsabile CAF imprese.

Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe utilizzato dal cedente (compensazione tramite mod. F24) e comunque entro il 31.12.2023.

 

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI STAGIONALI E NON STAGIONALI: quote per l’anno 2022.

 

Informiamo che il DPCM del 29 dicembre 2022 che autorizza l’ingresso in Italia per motivi di lavoro di 82.705 cittadini extracomunitari, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 dello scorso 26 gennaio

Informiamo inoltre che è stata pubblicata la circolare congiunta n. 648 del 30 gennaio 2023, con cui i Ministeri dell’Interno, del Lavoro e delle Politiche Agricole forniscono indicazioni operative per la presentazione delle relative istanze.

Il citato DPCM riconosce 44.000 quote per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero (di cui  1.500 unità per  nullaosta  pluriennale) riservate esclusivamente a cittadini  provenienti da Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica Di Corea), Costa D’avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica Di Macedonia Del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

Le quote di lavoro stagionale saranno ripartire dal Ministero del Lavoro tra i vari territori sulla base del fabbisogno emerso nelle consultazioni effettuate a livello locale e delle istanze di nulla osta pervenute. Dopo 120 giorni dalla pubblicazione del DPCM in Gazzetta Ufficiale, il Ministero del lavoro potrà ulteriormente ripartire quote eventualmente non utilizzate.

Sono inoltre autorizzate 4.400 quote per conversioni dei permessi di soggiorno stagionali in permessi di lavoro subordinato.

Anche quest’anno (dopo la sperimentazione avvenuta nel 2020 e nel 2021), nell’ambito delle 44.000 unità per motivi di lavoro stagionale, è riservata una specifica quota – pari a 22.000 unità (lo scorso anno: 14.000) – alle istanze presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle organizzazioni professionali (oltre a Confagricoltura, anche Cia, Coldiretti, Copagri, Alleanza delle cooperative).

Come precisato dalla circolare ministeriale congiunta (Interno, Lavoro, Agricoltura), le istanze che perverranno dalle Associazioni datoriali, per conto ed in nome dei datori di lavoro, saranno identificate sul sistema informatico e valutate prioritariamente dallo Sportello Unico per il rilascio del nulla osta.

Per quanto riguarda i termini di presentazione di tutte le tipologie di domande di nulla osta per lavoro non stagionale, autonomo e stagionale (comprese le conversioni) potranno essere inviate a partire dalle ore 9:00 del 27 marzo 2023 (sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citato DPCM) e fino al 31 dicembre 2023. Si ricorda che le quote saranno assegnate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione (cd. Click day). 

Raccolta dati piano colturale per l’anno 2023 

Gli uffici tecnici di Forlì, Cesena e Rimini sono pronti per la raccolta del piano colturale relativo all’anno 2023.

Ricordiamo allo scopo che occorre avere quanto prima la definizione completa dei terreni che saranno in conduzione per il prossimo anno; quindi, invitiamo a definire velocemente la situazione relativa ai terreni presi in affitto.

Il quadro finito del piano colturale servirà in prima battuta per la richiesta di carburante agevolato.

Infine, con la definizione del piano colturale si potrà aderire alle misure nuove relative alla PAC, pagamenti diretti e misure agroambientali.

Gli uffici tecnici sono a disposizione per ogni chiarimento.

 

Ristrutturazione e riconversione vigneti, aperto il bando 

Informiamo che con Delibera 131 dello scorso 30 gennaio la regione ha approvato il bando relativo alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, relativamente alla campagna 2023/2024.

Il bando è rivolto alle imprese agricole emiliano-romagnole che vogliono ristrutturare o riconvertire i propri vigneti, adatti alla produzione di vini a Denominazione di Origine e Indicazione geografica, valorizzando i vini di qualità legati al territorio.

Gli obiettivi che persegue sono quelli di rafforzare l’identità delle produzioni, incentivare il ricorso alla meccanizzazione delle coltivazioni per abbassare i costi di produzione delle aziende viticole e aumentare la competitività delle stesse sui mercati.

Possono accedere al bando gli imprenditori agricoli singoli o associati, conduttori di superfici vitate o che possiedono un’autorizzazione al reimpianto.

Sono previsti diversi tipi di interventi:

  1. la riconversione varietale: il reimpianto (o il sovrainnesto su vigneti esistenti) di una varietà di uva da vino di maggior pregio enologico o commerciale;
  2. la ristrutturazione dei vigneti: la ricollocazione del vigneto in una posizione più favorevole o il reimpianto sulla stessa superficie ma con modifiche al tipo di allevamento o al sesto di impianto;
  3. il reimpianto di vigneti a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie come la Flavescenza dorata;
  4. il passaggio a tecniche di gestione più efficaci, quali ad esempio l’installazione o il miglioramento del sistema irriguo fisso (o subirriguo) di soccorso. L’ammissibilità di questo intervento resta subordinata all’espressione di un apposito parere da parte della Commissione Europea.

Tutti gli interventi per i quali è richiesto il contributo possono iniziare solo in data successiva alla presentazione della domanda di aiuto.

La domanda può essere presentata entro le ore 13.00 di venerdì 31 marzo 2023 avvalendosi del sistema informativo messo a disposizione da AGREA definito SIAG.

Il bando 2023 prevede:

  1. una superficie minima di intervento di 0,5 ha;
  2. che il sovrainnesto possa essere effettuato solo su vigneti aventi meno di 25 anni alla scadenza del bando (vigneti piantati in data successiva al 30 marzo 1998);
  3. Risorse assegnate pari a 15.248.928,00 euro;
  4. le domande di aiuto collegate a comunicazioni di intenzione all’estirpazione, intenzione di riconversione varietale e/o di intenzione di variazione del sistema di allevamento, che le operazioni di estirpazione e/o di riconversione varietale e/o di variazione del sistema di allevamento degli impianti vitati devono essere effettuate a partire dal giorno venerdì 1° settembre 2023, pena l’esclusione della relativa superficie oggetto d’intervento;
  5. un contributo ai vigneti riconosciuti come storici o eroici che necessitano di ammodernamento;
  6. la non ammissibilità degli interventi su filari singoli;
  7. la non ammissibilità di modifiche delle strutture di supporto che non variano la forma di allevamento;
  8. Le fatture elettroniche relative agli interventi oggetto di finanziamento dovranno riportare nella causale la seguente dicitura: “Reg. (UE) n. 1308/2013 – Ristrutturazione vigneti, Campagna 2023/2024” oppure il numero CUP rilasciato in fase di concessione.

Entro il mese di ottobre 2023 verrà deciso se le domande in possesso dei requisiti, saranno anche finanziabili.

I viticoltori richiedenti potranno scegliere se presentare un progetto:

  1. annuale terminando i lavori entro il 10 giugno 2024 e presentando entro il medesimo termine la domanda di pagamento a saldo finale;
  2. biennale terminando i lavori entro il 10 giugno 2025 e presentando:
    1. Una domanda di pagamento anticipato allegando una fidejussione entro il 10 giugno 2024 per ottenere l’80% del contributo concesso;
    2. Una domanda di pagamento a saldo finale entro il 10 giugno 2025 per ottenere il restante 20% del contributo concesso.

L’aiuto che si può richiedere varia dagli 8.000 €/ha (a Nord della Via Emilia) agli 8.500 €/ha (a Sud della Via Emilia), cui è possibile aggiungere:

  • 700 €/ha per la realizzazione di impianti irrigui, elevati a 1.200 €/ha per i subirrigui;
  • 900 €/ha per coloro che estirpano anche un vecchio vigneto;
  • 3.000 €/ha per il cd. Mancato reddito. 

I vigneti finanziati dovranno essere mantenuti tali per almeno 5 anni decorrenti dalla data di erogazione del contributo da parte di AGREA.

Gli uffici tecnici sono a disposizione per ogni informazione e per la predisposizione delle domande.

 

Sviluppo rurale, approvati i primi bandi per interventi agro climatico ambientali 

La regione Emilia-Romagna con la Delibera di Giunta regionale n. 2375 del 27 dicembre 2022 ha approvato i primi bandi relativi alla nuova programmazione.

Gli interventi attivati sono i seguenti:

SRA001-ACA 1 – Produzione integrata

SRA003-ACA 3 – Tecniche lavorazione ridotta dei suoli

SRA004-ACA 4 – Apporto di sostanza organica nei suoli

SRA007-ACA 7 – Conversione seminativi a prati e pascoli

SRA008-ACA 8 – Gestione prati e pascoli permanenti

SRA013-ACA 13 – Impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola

SRA014-ACA 14 – Allevatori custodi dell’agrobiodiversità

SRA015-ACA 15 – Agricoltori custodi dell’agrobiodiversità

SRA019-ACA 19 – Riduzione dell’impatto dell’uso di prodotti fitosanitari

SRA026-ACA 26 – Ritiro seminativi dalla produzione

SRA029 – Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica 

Le domande di sostegno saranno compilabili su SIAG appena il PC 2023 verrà reso disponibile, probabilmente verso la fine di gennaio, a seguito dell’aggiornamento catastale AGEA e della pubblicazione e recepimento della nuova matrice prodotti/interventi.

Il termine per la presentazione delle domande di sostegno, ad oggi, è fissato al 15 marzo 2023.

Link diretto a sito dedicato: Sviluppo rurale 2023-2027 — Agricoltura, caccia e pesca (regione.emilia-romagna.it)

Tutte le aziende interessate ad aderire ai bandi o comunque che vogliono prendere informazioni possono rivolgersi su appuntamento agli uffici tecnici di Forlì, Cesena e di Rimini

 

GAL Altra Romagna: aperto il bando per aziende agrituristiche e fattorie didattiche 

Il GAL ha aperto il bando sull’azione Sviluppo di agriturismi, seconda edizione, previsto nella vecchia programmazione dello sviluppo rurale.

Le domande si possono presentare fino al prossimo 3 aprile, la dotazione finanziaria è pari a € 361.000, con un contributo variabile a seconda della zona dal 40% al 50%.

Il bando è scaricabile al seguente link:

https://www.altraromagna.it/it/bando-azione-6-4-01-creazione-e-sviluppo-di-agriturismi-e-fattorie-didattiche-seconda-edizione/

Le aziende interessate possono prendere appuntamento con gli uffici tecnici per ulteriori informazioni e per la presentazione dell’eventuale domanda di sostegno.

I

legge n. 157/92 art.19 modificato dalla legge n. 197/2022. nuovo percorso formativo dei proprietari o conduttori dei terreni che intendono effettuare sui propri fondi piani di controllo della fauna selvatica 

A seguito delle modifiche governative all’art.19 della legge 157/92, nel gennaio scorso, abbiamo dovuto richiedere alla Regione Emilia Romagna adeguamenti normativi indispensabili per riattivare la possibilità per gli Agricoltori di effettuare sui propri fondi i piani di controllo della fauna selvatica, la cosiddetta “autodifesa”. Accogliendo la nostra richiesta, la Regione Emilia-Romagna, con la delibera n° 164 del 06/02/2023, ha provveduto ad adeguare la propria normativa onde consentire la continuazione di tale attività.

In buona sostanza, il provvedimento governativo prevede inderogabilmente, che tutti coloro partecipano alle attività di controllo faunistico, Agricoltori compresi, devono risultare in possesso di una specifica abilitazione ottenuta frequentando appositi corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale, pertanto da ora in poi, chiunque opera in piano di controllo dovrà essere “abilitato”.

Nella nostra Regione, già da anni, era prevista la possibilità per gli Agricoltori di effettuare sui propri fondi i piani di controllo della fauna selvatica, la cosiddetta “autodifesa”, anche senza specifica abilitazione, purchè muniti di licenza di caccia in corso di validità, ove vi fosse l’uso di armi da fuoco. Pertanto, con l’entrata in vigore della modifica dell’art.19 si rende necessaria anche per loro l’acquisizione della specifica abilitazione.

Di fatto, dai primi giorni del gennaio scorso, le Polizie Provinciali avevano bloccato tutte le autorizzazioni operative a coloro che non avevano l’abilitazione e la licenza di caccia in corso di validità, venendosi così a creare gravissimi problemi per il controllo nutria e per altre attività di controllo faunistico.

Con il suddetto provvedimento Regionale, si vengono così a chiarire e ripristinare alcune situazioni bloccate dall’entrata in vigore del provvedimento governativo, come ad esempio il controllo della Nutria con uso di gabbie di cattura da parte degli agricoltori non muniti di licenza di caccia. 

Dalla lettura del provvedimento e da chiarimenti interpretativi richiesti dalla scrivente si evincono i seguenti passaggi fondamentali:

Viene ripristinata la possibilità di agire in piano di controllo ai proprietari o conduttori dei terreni che, ancorché sprovvisti dell’abilitazione venatoria in corso di validità, effettuano attività di controllo che prevedano la cattura e la successiva soppressione con metodi diversi dallo sparo con arma da fuoco. È il caso di cattura con gabbie trappola per nutria e corvidi.

  • Esclusivamente per i proprietari e/o conduttori dei terreni privi di abilitazione formativa viene prevista la possibilità di “abilitarsi cumulativamente per Piccione, Cormorano, Corvidi, Storno, Volpe e Nutria”, partecipando ad un corso di 3 ore. Tale corso, può essere frequentato sia in presenza, con un numero massimo di 30 partecipanti, che da remoto senza limite di partecipanti. Al termine del percorso formativo il soggetto attuatore rilascia ad ogni partecipante un attestato di frequenza e trasmette alla Polizia provinciale  e al Settore competente per territorio l’elenco dei partecipanti. Il possesso dell’attestato di frequenza ad un corso è valido per l’attuazione del controllo nei terreni in conduzione o in proprietà ricadenti sull’intero territorio regionale.
  • Per l’attuazione del piano controllo della specie cinghiale in autodifesa è richiesta l’abilitazione all’esercizio venatorio della specie stessa,  così come previsto nella delibera regionale n° 1973 del 22/11/2022 Piano controllo del cinghiale in Emilia Romagna, “fatta eccezione per coloro che sono stati autorizzati ad operare dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bologna in virtù di precedenti Piani di controllo”, così come indicato nella delibera n° 2093 del 06/12/2022 Integrazione al Piano controllo del cinghiale in Emilia Romagna. In buona sostanza, per coloro che operavano prima del novembre 2021.

Sarà nostra cura, mantenervi aggiornati sullo sviluppo delle attività formative e di ogni altra notizia nel merito collegata.

 

CONCESSIONI DEMANIALI: scadenza pagamento canoni annuali

I pagamenti relativi alle concessioni rilasciate da ARPAE, quali prelievo di acqua sotterranea da pozzo/i, prelievo di acqua sotterranea da sorgente, attingimento acqua superficiale da fiume/rio/lago e concessione di aree demaniali devono essere effettuati annualmente.

La scadenza annuale per il pagamento è il 31 Marzo; se il pagamento non viene effettuato entro tale data si dovrà pagare la rata con i tassi d’interesse.

Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio tecnico – Area ambiente

 

 

CLASSYFARM: iscrizione obbligatoria per aderire all’eco-schema 1

Per poter aderire all’eco-schema 1 – pagamento per il benessere animale e la riduzione dell’antimicrobico resistenza – è obbligatorio iscriversi al sistema Classyfarm. Si specifica che si fa riferimento ad entrambi i livelli dell’eco-schema 1.

Classyfarm è il sistema informativo del Ministero della Salute, gestito dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER) ed integrato alla rete Vetinfo. Definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio e permette di monitorare, analizzare ed indirizzare gli interventi in funzione delle problematiche dell’allevamento. Classyfarm raccoglie e registra dati relativi al controllo ufficiale (autorità competente: medici veterinari ufficiali) e all’autocontrollo (operatore/allevatore, veterinario aziendale) sul benessere animale, inoltre, ha come base dati anche il sistema informativo per la farmacosorveglianza. Le elaborazioni consentono di misurare l’effettivo consumo di farmaco, tenendo conto dei principi attivi utilizzati, del numero di animali trattati per ciascun allevamento o possono essere analizzate in forma aggregata per consentire di studiare i fenomeni di utilizzo del farmaco su scala più ampia. Tutti i dati sono convertiti in coefficienti validati e inseriti in un logaritmo di calcolo che definisce un punteggio di rischio all’allevamento permettendo la categorizzazione dello stesso.

 

BANDO PER LA BIOSICUREZZA NEGLI ALLEVAMENTI SUINI CONTRO LA PESTE AFRICANA: proroga al 28/02

La regione Emilia-Romagna ha finanziato con 1 milione di euro il Programma regionale per la concessione di contributi ad imprese agricole per interventi di biosicurezza sotto forma di contributi in conto capitale pari all’80% della spesa ammissibile. Il Programma è finalizzato a prevenire i rischi di contagio connessi alla diffusione della Peste suina africana da parte della fauna selvatica negli allevamenti di suini. L’azione si concretizza nell’erogazione di incentivi a fronte di investimenti in sistemi di biosicurezza ed antintrusione (recinzioni) degli stabilimenti di suini domestici (stabulati) nei confronti dei suini selvatici (cinghiali).

È in corso di elaborazione l’atto che decreterà la proroga al 28/02.

 

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Disoccupazione agricola 2023: requisiti e modalità di accesso a domanda

L’indennità di disoccupazione agricola è una prestazione economica a cui hanno diritto i lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate. La prestazione spetta a:

  • operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;
  • operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso dell’anno civile, dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
  • piccoli coloni;
  • compartecipanti familiari;
  • piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.

Non hanno diritto all’indennità:

  • i lavoratori che presentano la domanda oltre il termine previsto;
  • i lavoratori iscritti in una delle gestioni autonome o nella Gestione Separata per l’intero anno, o per parte dell’anno ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente;
  • i lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell’anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento durante l’anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione;
  • i lavoratori che hanno svolto prevalentemente, nell’anno o nel biennio antecedente la domanda, attività di lavoro dipendente non agricolo;
  • i lavoratori che si dimettono volontariamente, escluse le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri) e coloro che si dimettono per giusta causa;
  • i lavoratori cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

L’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle quali si dovranno detrarre:

  • le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
  • le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo;
  • le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc.;
  • quelle non indennizzabili, quali, per esempio, quelle successive all’espatrio definitivo.

L’indennità spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall’importo spettante viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera di disoccupazione a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un massimo di 150 giorni.

Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.

L’indennità viene pagata direttamente dall’INPS in un’unica soluzione.

Il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola determina automaticamente l’accredito di contribuzione figurativa, calcolata detraendo dal parametro 270 (pari all’anno intero ai fini pensionistici), le giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo. Le giornate accreditate figurativamente sono utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti e solo della misura della pensione anticipata.

Per coloro che, nell’anno di competenza della prestazione, sono iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate o abbiano svolto attività lavorativa dipendente agricola ed eventualmente non agricola per più di 150 giorni, le prime 90 giornate di accredito figurativo sono valide anche ai fini del diritto alla pensione anticipata.

L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che: 

  • siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l’anno cui si riferisce la domanda o che abbiano un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato solo per una parte dell’anno di competenza della prestazione dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
  • abbiano almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l’iscrizione negli elenchi agricoli, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI per almeno due anni civili antecedenti la domanda o, in alternativa, con l’iscrizione negli elenchi, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI, per l’anno di competenza della prestazione e l’accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
  • abbiano almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento). Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale, compresi nel biennio utile.

Nel caso di lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (300 giorni prima della data presunta del parto, dalla data di gestazione e fino al compimento del 1° anno di età del bambino) o di padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino, in presenza degli altri requisiti, le dimissioni non precludono il diritto all’indennità di disoccupazione.

Per quanto concerne i lavoratori che si dimettono per giusta causa, l’INPS ha accolto l’orientamento indicato nella sentenza della Corte Costituzionale 24 giugno 2002, n. 269 che prevede il pagamento dell’indennità ordinaria di disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni “per giusta causa” nei casi di:

  • mancato pagamento della retribuzione;
  • molestie sessuali sui luoghi di lavoro;
  • modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
  • mobbing, crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
  • notevoli variazioni delle condizioni di lavoro, a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda;
  • spostamento del lavoratore da una sede a un’altra, senza che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
  • comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

L’indennità di disoccupazione può essere riconosciuta, inoltre, ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari poiché tale cessazione dal servizio non può essere intesa quale evento da cui derivi disoccupazione volontaria in quanto la misura sanzionatoria del licenziamento non risulta conseguenza automatica dell’illecito disciplinare ma è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro, costituendone esercizio del potere discrezionale.

La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata tra il 1° gennaio ed entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. Se tale data coincide con la domenica o con un giorno festivo la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.

In caso di decesso dell’assicurato, la domanda può essere inoltrata dagli eredi entro la stessa data (31 marzo dell’anno successivo).

 

Pensione anticipata flessibile – Quota 103

 

Con la nuova legge di Bilancio è previsto che in via sperimentale per il 2023 si possa accedere alla PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE – QUOTA 103.

 

Soggetti interessati: iscritti AGO e forme Esclusive e Sostitutive gestite dall’Inps, Iscritti alla Gestione Separata (no ai già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni; no iscritti alle Casse Professionali; no personale Forze armate, Forze di polizia e di polizia penitenziaria, personale operativo Vigili del Fuoco e Guardia di finanza).

 

Requisiti: sono richiesti 62 anni di età e 41 anni di contribuzione.

 

Decorrenza – Finestra: per chi matura i requisiti dal 1° gennaio 2023 l’accesso a QUOTA 103 è altresì subordinato alle cosiddette finestre mobili che sono pari a:

 

  • 3 mesi per settore privato;
  • 6 mesi settore pubblico e comunque non prima del 1° agosto 2023.

 

Per chi è del settore privato e ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2022 la decorrenza della Pensione QUOTA 103 è dal 1° aprile 2023.

 

Per chi è del settore pubblico e ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2022 la decorrenza della Pensione QUOTA 103 è dal 1° agosto 2023; in questi casi si ricorda che la domanda di collocamento a riposo  deve  essere  presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi.

 

Importo Massimo: Il trattamento di Pensione anticipata flessibile QUOTA 103 è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il Trattamento minimo (2.818,70 euro). L’eventuale quota eccedente è riconosciuta al compimento del requisito anagrafico per la Pensione di Vecchiaia.

 

Cumulo dei Contributi: Come già previsto per Quota 100 e Quota 102, anche per Quota 103 è prevista la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle gestioni ammesse alla Pensione Anticipata Flessibile QUOTA 103.

 

Incumulabilità della Pensione Quota 103 con Redditi da lavoro: chi richiede la Pensione anticipata flessibile

QUOTA 103 non può cumulare il trattamento pensionistico con redditi da lavoro dipendente o autonomo dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Fanno eccezione i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

 

Personale Scuola e AFAM: per il personale del comparto scuola e AFAM con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è consentito presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023 con effetti dall’inizio, rispettivamente, dell’anno scolastico o accademico.

 

Cristallizzazione dei requisiti: chi ha maturato i requisiti nel 2023 conserva la possibilità di andare in Pensione anticipata flessibile QUOTA 103 anche negli anni successivi.

 

Rinuncia a Pensione QUOTA 103: i lavoratori dipendenti – privati e pubblici – in possesso dei requisiti per la pensione anticipata flessibile QUOTA 103 hanno la facoltà di rinunciare e proseguire il rapporto di lavoro e di conseguenza potranno percepire in busta paga la quota dei contributi IVS a proprio carico.

 

L’esercizio della rinuncia alla P. QUOTA 103 da parte del lavoratore – le cui modalità dovranno essere definite con specifico D.M. entro 30gg. dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio – fa sì che la quota di contributi a carico del lavoratore (9,19%) viene corrisposta dal datore di lavoro non più alla Gestione previdenziale, bensì al lavoratore in busta paga.

 

Dalla lettura della norma non appare chiaro se la quota di contributi a carico del datore (23,8%) venga analogamente corrisposta al lavoratore o comunque versata alla Gestione previdenziale.

 

 

Ape Sociale

 

La Legge di Bilancio proroga l’applicazione sperimentale dell’APE SOCIALE a tutto il 2023.

Com’è noto l’Ape Sociale è una misura assistenziale che si rivolge ad una platea di soggetti in determinate e specifiche condizioni di legge.

L’Ape Sociale può essere riconosciuta con:

 

  • 63 anni di età e 30 anni di contributi ai:

 

  • lavoratori in stato di disoccupazione;
  • invalidi con grado superiore o uguale al 74%;
  • soggetti che assistono da almeno sei mesi un convivente affetto da handicap.

 

  • 63 anni di età e 32 anni di contributi ai:

 

  • lavoratori rientranti nelle 32 figure professionali cosiddette gravose.

 

 

 

Opzione donna

 

Fortemente modificata e ristretta la platea delle lavoratrici che nel 2023 potranno accedere al pensionamento anticipato con OPZIONE DONNA.

 

Requisiti: la normativa si rivolge alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 siano in possesso di un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, con età anagrafica di almeno 60 anni (età che si riduce di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) e siano in una delle seguenti condizioni:

  1. assistano da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (Caregiver familiari);
  2. abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile);
  3. siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In questo caso, la riduzione di due anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli. 

 

Decorrenza – Finestra: viene confermato quanto previsto nella previgente normativa con il conseguimento al diritto al trattamento pensionistico trascorsi:

 

  • 18 mesi dalla maturazione dei requisiti per le lavoratrici autonome,
  • 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per le lavoratrici dipendenti.

 

Sistema di Calcolo: viene confermato il sistema di calcolo contributivo.

 

Personale Scuola e AFAM: le lavoratrici del comparto scuola dovranno presentare domanda di collocamento a riposo entro il 28 febbraio 2023, per vedersi erogato il primo assegno dalla data di inizio del nuovo anno scolastico o accademico.

 

 

 

Perequazione pensioni 2023 e 2024

 

In base alla disciplina generale, gli incrementi a titolo di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici – ivi compresi i trattamenti di natura assistenziale – si basano sulla variazione dell’indice del costo della vita e decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. Nel 2022 la variazione misurata in termini percentuali si attesta al 7,3%. 

Per gli anni 2023 – 2024 viene introdotta una disciplina speciale che prevede in via transitoria termini più restrittivi per i soggetti che percepiscono trattamenti superiori a quattro volte il trattamento minimo (525,38 euro). È previsto infatti che: 

 

  • per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia pari o inferiore a quattro volte il trattamento minimo (T.M.) INPS, la perequazione è riconosciuta nella misura del 100 per cento della variazione dell’indice del costo della vita pari al 7,3 %;
  • per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia superiore a 4 volte il T.M. la perequazione è riconosciuta in misura variabile da 85 a 32 punti percentuali in relazione a 5 classi di importo dei trattamenti.

 

  • Dell’85% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il T.M. e pari o inferiori a 5 volte il T.M.
  • Dell’53% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il T.M. e pari o inferiori a 6 volte il T.M
  • Dell’47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il T.M. e pari o inferiori a 8 volte il T.M.
  • Dell’37% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il T.M. e pari o inferiori a 10 volte il T.M.
  • Dell’32% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 10 volte il T.M.

 

 

Incremento pensioni minime

 

Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione, è previsto in via eccezionale per il 2023 e il 2024 l’incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al T.M., ivi compresa la tredicesima mensilità.

L’incremento è pari a:

 

  • 1,5 punti percentuali per l’anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni;
  • 2,7 punti percentuali per l’anno 2024.

 

L’incremento non rileva ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. Ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell’incremento transitorio.

 

 

Riforma Reddito di Cittadinanza

 

Nelle more di una più ampia riforma delle misure di sostegno alla povertà e inclusione lavorativa, la Legge di bilancio prevede alcune modifiche alla disciplina del reddito di cittadinanza, in vista della sua soppressione dal 1° gennaio 2024.

 

Le economie così realizzate confluiranno nel “Fondo per il sostegno alla povertà e all’inclusione attiva” istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Durata RdC: dal 1° gennaio 2023 è previsto che il reddito di cittadinanza sia riconosciuto per un massimo di sette mensilità, a fronte dei diciotto mesi attuali.

 

La riduzione non si applica ai nuclei familiari al cui interno siano presenti:

 

  • componenti con disabilità come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,
  • minorenni o persone con almeno sessant’anni di età. 

 

Obbligo di Formazione: sempre dal 1° gennaio, per i beneficiari tenuti all’adesione ad un percorso di accompagnamento all’inserimento lavorativo, è disposto l’obbligo di frequentare corsi di formazione e/o riqualificazione professionale di durata semestrale, pena la decadenza dal beneficio per l’intero nucleo.

 

In caso di mancata frequenza del programma assegnato, il nucleo familiare del beneficiario del reddito di  cittadinanza  decade  dal diritto alla  prestazione.

 

Le Regioni sono tenute a trasmettere all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro gli elenchi dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza.

 

Obbligo scolastico: sulla stessa linea l’intervento che condiziona l’erogazione del reddito di cittadinanza ai beneficiari di età compresa tra i 18 e i 29 anni che non abbiano adempiuto all’obbligo scolastico di cui all’art. 1, comma 622, della legge 296/2006 (ovvero un titolo di studi di scuola secondaria superiore o di qualifica professionale di durata almeno triennale), alla frequenza di  percorsi  di  istruzione  degli adulti di primo livello, previsti dall’articolo 4, comma  1,  lettera a del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque  funzionali  all’adempimento  del predetto obbligo di istruzione.

 

Decadenza RdC: con le nuove regole la decadenza dalla misura di sostegno è prevista già dalla prima offerta di lavoro senza parametri di congruità

Viene così meno il concetto di “offerta congrua” definito sulla base di criteri che tengono conto della coerenza con le esperienze e le competenze maturate dall’utente, della distanza della sede di lavoro dalla propria abitazione e di altri parametri retributivi e contrattuali.

Con questa modifica viene dunque rivisto il regime della decadenza dalla prestazione. In precedenza, la decadenza interveniva se non veniva accettata la seconda offerta congrua nei primi diciotto mesi di fruizione o la prima dopo il rinnovo del beneficio.

 

Canone di Locazione: la componente di reddito pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, corrisposta ad integrazione del reddito dei nuclei familiari, sarà erogata direttamente al locatore che la imputa al pagamento parziale o totale del canone. A tale fine il beneficiario comunica all’ente erogatore i dati del locatore.

 

Percezione reddito da lavoro: è inoltre previsto che i redditi da lavoro stagionale o intermittente non concorrano alla determinazione del beneficio economico entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Devono essere comunicati all’INPS esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo.

 

 

 

 

 

Misure di semplificazione in materia di Isee

 

La Legge di bilancio prevede un intervento legislativo volto a favorire la presentazione della DSU in modalità precompilata. A tal fine è previsto che fino al 31 dicembre 2023 permanga la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata, ma che, a decorrere dal 1° luglio 2023, la presentazione della DSU avvenga prioritariamente in modalità precompilata.

 

Ad un successivo decreto è demandata l’individuazione delle ulteriori semplificazioni e le modalità operative per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall’INPS. 

 

L’erogazione di molti servizi e prestazioni sociali è effettuata in base alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente ponderata attraverso l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), calcolato sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) caratterizzata, nella versione precompilata, dalla coesistenza di dati auto dichiarati da parte del cittadino con dati forniti direttamente dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS. 

 

 

 

 

Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali

 

Significative modifiche vengono introdotte in materia di contratto di prestazioni occasionali (cosiddetti voucher). La novità principale è l’eliminazione per il settore agricolo della possibilità di utilizzare il contratto di prestazione occasionale disciplinato dall’art. 54 del decreto-legge n. 50/2017, che rimane invece in vigore per gli altri settori produttivi con un ampliamento della possibilità di utilizzo rispetto alla previgente normativa.

 

Importo erogabile: viene aumentato da 5.000 a 10.000 euro il limite massimo di compensi che, nel corso di un anno, possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore (datore di lavoro) in riferimento alla totalità dei prestatori.

Resta, invece, fermo a 5.000 euro il compenso massimo annuale che può essere percepito da ciascun prestatore (lavoratore). 

 

Aziende utilizzatrici: la platea dei datori di lavoro che possono acquisire le prestazioni di lavoro occasionale viene ampliata. In base alla nuova previsione, potranno stipulare contratti di prestazione di lavoro occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (invece di 5, come previsto dalla disciplina previgente). L’innalzamento fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato vale anche per le aziende alberghiere e strutture che operano nel settore turismo.

 

Come detto, il settore agricolo viene escluso dalla disciplina dei voucher. In sostituzione, è prevista l’introduzione di una disciplina sperimentale, valida per il biennio 2023-2024, che consente il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese agricole per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore.

Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale.

 

Tale disciplina prevede che le prestazioni di lavoro occasionale possono riguardare solo specifiche categorie di lavoratori:

 

  1. persone disoccupate nonché percettori di Naspi e Dis-Coll e percettori di ammortizzatori sociali o del Reddito di cittadinanza;
  2. pensionati di vecchiaia o di anzianità;
  3. studenti fino a 25 anni;
  4. detenuti o internati ammessi al lavoro all’esterno o in semilibertà, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

 

Da sottolineare che in nessun caso possono essere assunti con questa particolare tipologia contrattuale, anche se appartenenti alle predette categorie, coloro che abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti, salvo che non si tratti di pensionati.

 

Prevista inoltre una durata massima di 12 mesi, con limite di 45 giorni di effettivo lavoro, e la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in contratto a tempo indeterminato come sanzione per il superamento del limite dei 45 giorni. 

 

Prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione ed è obbligato ad effettuare la comunicazione di assunzione al competente Centro per l’Impiego. 

 

Le violazioni degli obblighi di comunicazione, o l’utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono erogare le prestazioni occasionali, comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione da parte dell’impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore. 

 

L’instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato resta preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

 

L’iscrizione dei lavoratori che erogano prestazioni occasionali di lavoro agricolo nel libro unico del lavoro può avvenire in un’unica soluzione, tenuto conto della scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile. In ogni caso il compenso erogato per prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

 

Il compenso spettante deve essere corrisposto direttamente dal datore di lavoro mediante bonifici o altre modalità tracciabili (e non utilizzando voucher), sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro.

 

Il compenso è invece assoggettato alla contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva di quella contrattuale (cioè CAC nazionale e provinciale, EBAN, EBAT, etc.), nella misura prevista per le zone agricole svantaggiate (art. 1, c. 45, della legge n. 220/2010).

 

La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno.

 

 

Assegno Unico Universale

 

Con decorrenza dal 1° gennaio 2023, la Legge di bilancio revisiona i criteri di calcolo degli importi dell’assegno unico universale per supportare maggiormente le famiglie numerose e i nuclei familiari che accolgono al proprio interno figli disabili. Nello specifico: 

 

  • viene introdotto un incremento della misura dell’assegno pari al 50% per ciascun figlio di età inferiore a un anno, o di età inferiore a 3 anni con un ISEE del nucleo familiare inferiore o pari a 40.000 euro a condizione che nel nucleo medesimo vi siano almeno 3 figli
  • la maggiorazione forfettaria dell’assegno, prevista per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico a prescindere dalla loro età anagrafica, passa dagli attuali 100 euro a 150 euro mensili.

 

È confermato infine l’incremento di 120 euro al mese della maggiorazione transitoria riconosciuta, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 230/2021, ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità:

 

  • qualora sia stato effettivamente percepito, nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare (ANF) in presenza di figli minori,
  • il valore dell’ISEE del nucleo familiare non sia superiore a 25.000 euro.

 

 

Congedo parentale

 

All’art.34, comma 1 del D.lgs. 151/2001 (T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) relativo al congedo parentale la disposizione in commento prevede la possibilità, in alternativa per la madre lavoratrice o il padre lavoratore, di beneficiare di una indennità dell’80% (anziché del 30%) per un solo mese dei previsti sei mesi disponibili, entro il sesto anno di vita del bambino.

 

La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2022. 

 

 

Indennità di maternità per le lavoratrici autonome

 

Con il Decreto Legislativo n. 105/2022 è stata recepita la Direttiva dell’Unione Europea 2019/1158 sulla conciliazione tra vita e lavoro che punta a migliorare la vita di genitori e di tutori di disabili o persone malate, introducendo alcune novità in materia di maternità, paternità e congedo parentale.

Tra le varie novità introdotte, si riporta di seguito la modifica apportata all’art. 68 del D.lgs. 151/2001 con l’aggiunta del comma 2-ter, con il quale si riconosce – dal 13 agosto 2022 – anche a favore delle lavoratrici autonome il diritto all’indennità di maternità per gli eventuali periodi di astensione anticipata per gravidanza a rischio, cioè i periodi antecedenti ai due mesi prima del parto.

Art. 68.  Misura dell’indennità (legge 29 dicembre 1987, n. 546, articoli 3, 4 e 5):

  1. Alle coltivatrici dirette, colone e mezzadre e alle imprenditrici agricole è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa, una indennità giornaliera pari all’80 per cento della retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, come prevista dall’articolo 14, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all’anno precedente il parto.
  2. Alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, una indennità giornaliere pari all’80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall’articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.

2-bis.  Alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto una indennità giornaliera pari all’80 per cento della massima giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne dall’articolo 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250, come successivamente adeguato in base alle disposizioni vigenti. 

2-ter.  Nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all’articolo 17, comma 3, alle lavoratrici di cui al presente articolo, l’indennità giornaliera è corrisposta anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto

  1. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 456 della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, su certificazione medica rilasciata dall’azienda sanitaria locale competente per territorio, è corrisposta una indennità giornaliera calcolata ai sensi dei commi 1 e 2 per un periodo di trenta giorni.

Per richiedere l’indennizzo dei “periodi antecedenti di maternità”:

  • È necessaria la sussistenza della regolarità contributiva del periodo stesso, così come previsto per i consueti periodi indennizzabili di maternità;
  • È necessario che la lavoratrice comunichi all’Inps quanto accertato dal medico della ASL che individua il periodo indennizzabile per i casi di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza. (Sono escluse le casistiche di indennità per mansioni di cui alle lettere b) – condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli – e c) non possibilità di spostamento ad altre mansioni – dell’art. 17, 2° comma, D.lgs. n. 151/2001) –
  • Durante tali “periodi antecedenti di maternità” non è necessaria l’astensione dall’attività lavorativa e la relativa indennità è calcolata ed erogata con le stesse modalità previste per i consueti periodi di tutela della maternità delle lavoratrici autonome.
  • Possono essere indennizzati solo i periodi successivi all’entrata in vigore del D.lgs. n. 105/2022, ossia dal 13 agosto 2022.

 

Con il Messaggio n. 572 del 7 febbraio 2022, l’Inps chiarisce i dettagli della procedura telematica per acquisire le domande di indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome.

Chiarimento INPS: Per accedere al servizio “Congedo parentale, maternità e paternità – Domanda”, selezionare la voce di menu “Acquisizione domanda” > “Congedo di maternità/paternità” > “Autonomi” e spuntare, nella pagina “Dichiaro”, l’opzione “di voler richiedere l’indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio.

Diversamente, per acquisire le domande di indennità di maternità ordinaria sarà necessario spuntare l’opzione “di voler richiedere l’indennità di maternità ordinaria”.

 

In merito ai dati che la procedura Inps richiede si evidenzia quanto segue:

  • è richiesto l’inserimento della data presunta del parto ed eventualmente la data di interruzione di gravidanza.
  • non è richiesta la trasmissione telematica del certificato di gravidanza di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 151/2001, che viene trasmesso telematicamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. Pertanto, nel caso in cui il certificato telematico sia stato trasmesso dal medico certificatore all’INPS, la procedura consentirà di importare i dati contenuti nel certificato stesso;
  • in caso di assenza di certificazione, è sufficiente indicare in domanda la data presunta del parto individuata dal proprio medico. La procedura consentirà di acquisire tali tipologie di domande per periodi a partire dal 13 agosto 2022.
  •  A seguito di conferma, a cura dell’interessato, dei dati inseriti e proposti in nota riepilogativa, il sistema produce la ricevuta di presentazione completa di protocollo e il riepilogo dei dati acquisiti.
  • Le domande di indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome potranno essere consultate e annullate, insieme a tutte le altre tipologie di domande del servizio “Congedo parentale, maternità e paternità – Domanda”, accedendo rispettivamente alle voci di menu “Consultazione domande” e “Annullamento domande”.