SABATINI: Rivista dal 2023 la domanda per la “sabatini-ter”

L’agevolazione c.d. “Sabatini-ter”, riconosciuta alle micro / piccole / medie imprese (PMI), consistente nell’erogazione di un contributo, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento contratto per l’acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi, finalizzato all’ammodernamento ed al rafforzamento degli apparati produttivi è stata oggetto di una serie di interventi legislativi nel corso del tempo, tra i quali si rammenta:

  • la maggiorazione del 30% del contributo massimo erogabile a favore delle PMI per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica finalizzati a realizzare investimenti in tecnologie, ad opera dell’art. 1, commi da 52 a 57, Legge n. 232/2016, Finanziaria 2017;
  • l’attribuzione di una quota pari al 25% delle predette risorse, da destinarsi in favore delle micro, piccole e medie imprese a fronte dell’acquisto, anche mediante leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi orientati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi, a condizione che la rispondenza degli interventi agevolabili rispetto alla predette finalità, nonché la quantificazione del relativo impatto, siano certificate dal fornitore dei beni e dei servizi / professionista indipendente, ad opera dell’art. 1, commi da 226 a 228, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020).

Per tali operazioni, i contributi, fermo restando il rispetto delle intensità massime previste dalla normativa dell’UE in materia di aiuti di Stato, sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento ad un tasso annuo del 3,575%;

  • l’aumento da € 100.000 a € 200.000 (a decorrere dal 17.7.2020) della soglia di finanziamento entro la quale è prevista l’erogazione in un’unica soluzione, ad opera dell’art. 39, DL n. 76/2020, c.d. “Decreto Semplificazioni”;
  • la soppressione della predetta soglia di € 200.000, ad opera dell’art. 1, comma 95, Legge n. 178/2020, Finanziaria 2021;
  • la (re)introduzione, a decorrere dall’1.1.2022 della predetta soglia di € 200.000 entro la quale è prevista l’erogazione in un’unica soluzione dell’agevolazione, ad opera dell’art. 1, commi 47 e 48, Legge n. 234/2021, Finanziaria 2022.

Con la Circolare 17.3.2022, n. 969, il MISE ha (ri)aggiornato la Circolare 15.2.2017, n. 14036 alla luce delle novità introdotte dalla Finanziaria 2022.

Recentemente con la Circolare 6.12.2022, n. 410823, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MiMIT) ha definito:

  • le istruzioni necessarie all’attuazione dei predetti interventi;
  • i nuovi schemi di domanda e di dichiarazione utilizzabili dall’1.1.2023 e l’ulteriore documentazione che l’impresa deve presentare per poter beneficiare dell’agevolazione in esame.

Per le domande presentate anteriormente all’1.1.2023:

  • continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al DM 25.1.2016 e delle relative Circolari applicative;
  • per le quali alla predetta data non risulta trasmessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento (modulo DUI) e/o la richiesta unica di erogazione del contributo secondo quanto definito dal MiMIT nella citata Circolare n. 14036, si applicano le nuove disposizioni introdotte dal citato DM 22.4.2022, ad eccezione di quelle contenute nell’art. 14, comma 11.

Pertanto non è richiesto che le fatture elettroniche, sia in acconto che a saldo, riguardanti i beni per i quali sono state ottenute le agevolazioni devono riportare nell’apposito campo il «Codice unico di progetto – CUP», reso disponibile in sede di perfezionamento della domanda di accesso al contributo, unitamente al riferimento alla norma istitutiva dell’intervento “art. 2, comma 4, decreto- legge n. 69/2013” da riportare separatamente nelle fatture.

Come previsto nella Circolare n. 14036 in esame, esclusivamente in relazione all’obbligo di apposizione della specifica dicitura sulle fatture oggetto dell’agevolazione, per le predette domande continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 10, comma 6, DM 25.1.2016, in base alle quali, sull’originale di ogni fattura, sia in acconto che a saldo, va riportata, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro, la dicitura “Spesa di euro … realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall’art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69”.

Nell’ambito del disegno di legge della Finanziaria 2023 (approvato dalla Camera, ora in attesa dell’approvazione definitiva da parte del Senato) è prevista l’integrazione delle risorse destinate all’agevolazione in esame di € 30 milioni per il 2023 e di € 40 milioni per il 2024-2026.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che alla data di presentazione della domanda:

  • sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro Imprese / Registro Imprese di pesca.

Le imprese non residenti devono avere personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza risultante dall’iscrizione nell’omologo Registro Imprese;

  • sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria / sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
  • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato / depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali / incompatibili dalla Commissione UE. È possibile regolarizzare la propria posizione, anche successivamente alla presentazione della domanda;
  • non sono “imprese in difficoltà” così come individuate, per i settori agricolo, forestale e zone rurali dal Regolamento UE n. 702/2014 (Regolamento ABER), per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura dal Regolamento UE n. 1388/2014 (Regolamento FIBER) e, per i settori non ricompresi nei precedenti, dal Regolamento UE n. 651/2014 (Regolamento GBER).

Le predette imprese devono avere al momento della presentazione della domanda la sede legale / un’unità locale in Italia.

La domanda può essere presentata anche da imprese non residenti, con sede legale in uno Stato UE, che alla data di presentazione della domanda non hanno un’unità locale in Italia. In tal caso, il possesso dell’unità locale in Italia deve essere dimostrato, in sede di presentazione della domanda.

Non possono beneficiare delle agevolazioni le imprese operanti nei settori delle attività finanziarie e assicurative (sezione K, ATECO 2007).

Caratteristiche del finanziamento

Il finanziamento, da stipularsi solo successivamente alla presentazione della domanda, deve:

  • essere deliberato a copertura del programma d’investimento e fino al 100% dello stesso;
  • avere durata massima (comprensiva di un periodo di preammortamento / prelocazione non superiore a 12 mesi), di 5 anni decorrenti:

– dalla data di stipula del contratto di finanziamento;

– dalla data di consegna del bene / collaudo se successiva (in caso di leasing).

In caso di fornitura in leasing riguardante una pluralità di beni, la durata massima decorre dalla data di consegna dell’ultimo bene, oppure dalla data di collaudo, se successiva;

  • essere deliberato e contrattualizzato per un valore:

– non inferiore a € 20.000;

e

– non superiore a € 4 milioni;

anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria.

In caso di richieste di agevolazione successive presentate dalla medesima impresa, ai fini della  verifica del rispetto del predetto limite (€ 4 milioni), rileva l’importo complessivo dei finanziamenti già ammessi alle agevolazioni riferiti all’impresa beneficiaria, per i quali non siano ancora scaduti i termini di durata come comunicati dal soggetto finanziatore in sede di stipula dei relativi contratti;

  • essere erogato in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento oppure, nel caso di leasing, essere erogato al fornitore entro 30 giorni dalla data di consegna del bene oppure dalla data di collaudo se successiva. Nell’ambito dei contratti di leasing, dopo la presentazione della domanda, l’impresa richiedente / l’intermediario finanziario può, procedere al versamento di un acconto al fornitore per “bloccare” il bene.

L’acconto, oggetto di apposita fattura, è da intendersi ricompreso nell’importo complessivo del contratto di leasing.

In caso di fornitura in leasing riguardante una pluralità di beni, l’erogazione avviene entro 30 giorni dalla data di consegna di ciascun bene o dalla data di collaudo, se successiva;

  • in caso di leasing finanziario, l’impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria (tale impegno può essere assunto tramite un’appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto).

Il soggetto finanziatore, nel deliberare il finanziamento, può ridurre l’importo / rideterminare la durata / il profilo di rimborso indicati dall’impresa interessata in sede di richiesta del finanziamento.

Il programma d’investimento (unitariamente considerato) deve essere avviato in data successiva (ossia in data non coincidente né antecedente) alla data di trasmissione, tramite PEC, della domanda di accesso al contributo al soggetto finanziatore, pena la revoca totale delle agevolazioni.

Il programma si considera avviato al realizzarsi di una delle seguenti condizioni:

  • l’impresa ha assunto impegni giuridicamente vincolanti, ivi inclusa la stipula di contratti / l’emissione di conferme d’ordine, atti a ordinare macchinari, attrezzature, impianti, software o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il programma, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
  • sono state emesse fatture relative a uno / più beni che compongono il programma;
  • sono stati effettuati pagamenti, anche in acconto, relativi a uno / più beni che compongono il programma d’investimento.

I programmi d’investimento previsti nella domanda:

  • devono riferirsi ad una sola unità locale;
  • non possono essere frazionati su più sedi / unità locali dell’impresa.

Qualora la PMI voglia effettuare programmi d’investimento riferiti a più unità produttive deve presentare per ogni unità locale una diversa domanda.

I beni oggetto del programma d’investimento non possono essere alienati, ceduti / distratti dall’uso produttivo previsto nei 3 anni successivi alla data di ultimazione del programma.

Agevolazioni

L’agevolazione è concessa nella forma di un contributo in c/ impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari a:

  • 2,75% per gli investimenti in beni strumentali;
  • 3,575% per gli investimenti 4.0 e gli investimenti green.

Le agevolazioni rientrano fra gli aiuti di Stato comunicati in esenzione a valere sui Regolamenti UE di settore. Tali aiuti non sono concessi a titolo di “de minimis”.

PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI: invio entro gennaio 2023

Ricordiamo che l’articolo 9, comma 6, della Legge n. 68/1999 prevede un preciso obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati che a livello nazionale occupano almeno 15 dipendenti, ovvero gli stessi sono tenuti ad inviare telematicamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, un prospetto informativo sulla loro situazione occupazionale ai fini degli adempimenti richiesti dalla normativa sul lavoro dei disabili.

Sono quindi soggetti a tale obbligo i datori di lavoro per i quali siano intervenuti, con fotografia al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di invio del prospetto, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva. Ricordiamo, più in generale, che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della L. 68/1999 nella seguente misura: 

  • Sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
  • Due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
  • Un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti;

I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione dei lavoratori disabili.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, in data 30 novembre 2021, il Decreto Ministeriale n. 194 del 30 settembre 2021 con il quale ha disposto un aumento, dal 1° gennaio 2022, dell’importo delle sanzioni per il ritardato invio del prospetto informativo. Nello specifico, in caso di mancato invio del Prospetto informativo disabili alla scadenza del 31 gennaio, dal 1° gennaio 2022, la sanzione amministrativa è pari a 702,43 euro, maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.

 

 

LAVORO AGILE: nuovo differimento per l’adempimento delle comunicazioni al 1° gennaio 2023

Informiamo che, come da comunicazione del Ministero del Lavoro, considerata la necessità di garantire a tutti i soggetti obbligati e abilitati la possibilità di adeguarsi alle modalità definite dal Decreto ministeriale n. 149 del 22 agosto 2022, per assolvere agli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 23, primo comma, della Legge n. 81/2017 (come modificato dall’articolo 41 bis del Decreto Legge. n. 73/2022, convertito con modificazioni in Legge 4 agosto 2022, n. 122), il termine per l’adempimento fissato al 1° dicembre 2022 si intende differito al 1° gennaio 2023.

Si informa inoltre che dal 15 dicembre 2022 sarà resa disponibile una modalità alternativa per l’inoltro massivo delle comunicazioni di lavoro agile mediante l’applicativo informatico, che consentirà, tramite un file Excel, di assolvere ai predetti obblighi in modo più semplice e veloce.

 

COMUNICAZIONE LAVORATORI SOMMINISTRATI: invio da effettuare entro il 31 gennaio prossimo

Ricordiamo che, come ogni anno, entro il 31 gennaio 2023 le Aziende che durante l’anno 2022 hanno fatto ricorso a lavoratori somministrati, devono effettuare la comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU). Qualora queste non vi fossero, la comunicazione potrà essere fatta alle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL provinciali.

La comunicazione ha ad oggetto i contratti di somministrazione stipulati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e deve obbligatoriamente contenere:

  • il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
    • la durata dei contratti di somministrazione;
    • il numero e la qualifica dei lavoratori impiegati;

La stessa potrà essere effettuata tramite fax, raccomandata a mano, accomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC).  Per mancato adempimento dell’obbligo è prevista una sanzione da 250.00 a 1200,00 euro.

 

Siccità 2022: è possibile presentare le domande entro il prossimo 29 gennaio 

Con il Decreto pubblicato il 15 dicembre 2022, il Ministero ha riconosciuto i danni causati dalla siccità dal 1 maggio al 27 settembre 2022.

Ai fini della concessione degli aiuti si precisa che possono beneficiare degli interventi le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, titolari di fascicolo aziendale, iscritte nel registro delle imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di Bolzano, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell’articolo 6 del Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, che a causa della siccità 2022 hanno subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile (PLV) aziendale riferita all’anno 2022 rispetto alla PLV media dei tre anni precedenti o dei cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato. Nel caso di danni alle sole produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell’incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche. Si ricorda che il comma 4 ter del D.lgs 32/2018, di modifica all’art. 5 del d.lgs. 102/2004, prevede, tra l’altro, che: la perdita di reddito, a livello di singoli beneficiari, è calcolata sottraendo: – A) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell’anno in cui si è verificata l’avversità assimilabile a una calamità naturale (anno 2022) per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno, da – B) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi ottenuti nei tre anni precedenti l’anno dell’avversità (2022) o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto nel periodo considerato. Pertanto, ai fini del calcolo della soglia per l’accesso alle provvidenze si deve tenere conto della effettiva perdita di reddito aziendale, ottenuta dalla differenza tra B) e A). Per l’anno 2022, ai fini del calcolo della PLV, devono essere considerati i dati risultanti da documentazione aziendale probante messa a disposizione dal dichiarante all’ente competente della fase istruttoria. Nel caso in cui il prezzo di vendita della produzione 2022 non fosse disponibile (ad esempio nei casi di cessione di prodotti da parte di soci di cooperative o nel caso di reimpieghi aziendali), l’impresa richiedente dovrà utilizzare, quali valori massimi, i dati desunti da prezzi di prezzi di mercato disponibili nel periodo giugno – dicembre 2022 o, in alternativa, dai valori standard utilizzati quale riferimento per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate 2022, disponibili sul sito del Ministero distinti per prodotto, rapportati alla produzione effettiva conseguita. Per la verifica della PLV media ordinaria del triennio precedente l’anno del danno, o dei cinque anni precedenti escludendo il valore più basso e quello più elevato, analogamente a quanto sopra, in assenza di documentazione aziendale (es. le aziende di recente costituzione) o, qualora risultassero non superiori ai valori aziendali, potranno essere utilizzati quali massimali gli standard value (oppure rese e prezzi desunti dagli standard value) per il 2021, le rese benchmark ed i prezzi massimi da decreto prezzi annuale per gli anni precedenti al 2021, utilizzati per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate e disponibili sul sito internet del Ministero. Per effettuare il calcolo della PLV ordinaria si prendono in esame le colture presenti nel piano colturale 2022. Una volta verificato che l’impresa ha superato la soglia di danno, ai fini dell’erogazione dell’aiuto si potrà procedere al calcolo della perdita di reddito (danno) relativa alle sole produzioni, comprese tra quelle inserite nella D.G.R. di delimitazione, danneggiate dalla siccità 2022. In conseguenza dell’evento in argomento s’intendono compensati i maggiori costi e i costi non sostenuti dall’azienda per lo svolgimento del ciclo colturale. Sui dati e sulle dichiarazioni rese dall’azienda (ai sensi del DPR 445/2000) ed inserite in domanda è previsto un controllo a campione sul 5% delle domande pervenute così suddiviso: 2% durante la fase istruttoria e 3% in seguito dell’atto di concessione, dei quali almeno la metà estratta sulla base di criteri di rischio. Si ricorda altresì che sono escluse dagli aiuti o comunque dal pagamento: a) le imprese diverse dalle PMI di cui all’articolo 2, punto 2) del regolamento (UE) n. 702/2014; b) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito all’articolo 1, paragrafo 5 del regolamento n. 702/2014; c) le imprese in difficoltà, come definite dall’art. 2, par. 1, punto (14) del regolamento (UE) n. 702/2014, ad eccezione di quelle che sono diventate imprese in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dalla siccità verificatasi a partire dal mese di maggio 2022, conformemente a quanto stabilito all’articolo 1, paragrafo 6, lett. b) punto ii) del medesimo regolamento; d) le imprese che ricevono contributi al medesimo titolo dal sistema dell’organizzazione comune dei mercati anche tramite le Organizzazioni di Produttori. Ai sensi del piano gestione dei rischi 2022 (approvato con D.M. n. 148418 del 31/03/2022), nonché del regolamento UE n. 1308/2013, le imprese richiedenti, al momento del verificarsi dell’evento, non devono risultare coperte, per le colture danneggiate, da alcuna polizza assicurativa o da fondo di mutualizzazione relativamente al rischio siccità. Gli aiuti concessi ai sensi dell’art. 5, comma 4-quinquies, del DLgs 102/2004 sono ridotti del 50%, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o, qualora inferiore, della produzione in campo nell’anno o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nella regione di cui trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa. Gli aiuti in argomento e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario per gli stessi costi ammissibili, compresi quelli percepiti nell’ambito di altre misure nazionali/unionali e quelli concessi in regime di de minimis o in virtù di polizze assicurative, sono limitati all’80% dei costi ammissibili, elevati al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali. Le agevolazioni concesse in applicazione del decreto in oggetto ed ai sensi dell’art. 25 del regolamento (UE) n. 702/2014 sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) ai sensi dell’articolo 3 del medesimo regolamento; il regime di aiuto è stato registrato in esenzione di notifica con il n. 49425 (2017-XA) – SIAN CAR 8949. Considerata la scadenza del regime di aiuto, salvo proroghe dello stesso, le concessioni degli aiuti dovranno essere effettuate entro e non oltre il 30 giugno 2023.

 Gli uffici tecnici, su appuntamento, sono disponibili alla consulenza e alla eventuale compilazione delle domande.

 

Raccolta dati piano colturale per l’anno 2023 

Gli uffici tecnici di Forlì, Cesena e Rimini sono pronti per la raccolta del piano colturale relativo all’anno 2023.

Ricordiamo allo scopo che occorre avere quanto prima la definizione completa dei terreni che saranno in conduzione per il prossimo anno; quindi, invitiamo a definire velocemente la situazione relativa ai terreni presi in affitto.

Il quadro finito del piano colturale servirà in prima battuta per la richiesta di carburante agevolato che sarà operativa da circa metà gennaio 2023.

Infine, con la definizione del piano colturale si potrà aderire alle misure nuove relative alla PAC, pagamenti diretti e misure agroambientali.

Gli uffici tecnici sono a disposizione per ogni chiarimento.

 

Regolarità contributiva e richiesta contributi pubblici, attenzione alla situazione aziendale 

Ricordiamo alle aziende interessate che al fine di percepire contributi pubblici a vario titolo, la verifica che viene effettuata in tempi differenti è quella sulla regolarità contributiva. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è il certificato che attesta la regolarità dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi da parte delle aziende.

Nel caso di pagamenti diretti, come la Domanda Unica, un eventuale debito dell’azienda che ha fatto domanda con l’INPS viene compensato, quindi non pagato all’azienda, ma inviato direttamente all’INPS. Nel caso invece di progetti ad investimento sul Piano di Sviluppo Rurale oppure sull’OCM vitivinicolo ci sono controlli sul DURC sia in fase di istruttoria iniziale che al momento del saldo della domanda di contributo.

Invitiamo pertanto gli interessati ad effettuare sempre tale verifica nel caso di richieste di contributi pubblici.

 

 

 

Corsi in materia di sicurezza sul lavoro e abilitazione macchine e fitosanitari. 

Comunichiamo che dinamica sta organizzando le seguenti iniziative a partire da gennaio 2023 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e abilitazioni macchine e fitosanitari: 

  • nuova edizione corso operatore agrituristico (romagna) dal 25/01/2023
  • nuova edizione corso operatore di fattoria didattica (romagna) – marzo 2023
  • nuova edizione corso imprenditore agricolo professionale online   – gennaio 2023
  • nuova edizione online corso “responsabile sicurzza” rspp- dal 25/01/2023
  • addetto al pronto soccorso base- gruppo b-c – sede forlì-cesena – febbraio 2023
  • addetto antincendio rischio medio – sede forlì- cesena – febbraio 2023
  • formazione iniziale dipendenti -rischio medio- online- gennaio 2023
  • aggiornamento formazione iniziale dipendenti – sede forlì-cesena – gennaio 2023
  • aggiornamento pronto soccorso -sede forlì-cesena – febbraio 2023
  • aggiornamento responsbile sicurezza sede forlì-cesena – febbraio 2023
  • aggiornamento abilitazione alla guida delle macchine agricole e carrelli elevaltori, diverse edizioni sia in presenza che online
  • rinnovo del tesserino prodotti fitosanitari – diverse edizioni sia online che in presenza sede di forlì- cesena – gennaio/febbraio 2023
  • rilascio del tesserino prodotti fitosanitari online – febbraio 2023
  • corso base abilitazione alla guida dell macchine agricole trattrici ruote e cingoli – sede forlì-cesena – febbraio 2023 

Per info e contatti: 

Dinamica soc. cons. a.r.l. Via Vivaldi 13/a 47122 Forlì

tel 0543/724670 fax: 0543/795265

www.dinamica-fp.com

 

 

ALBO GESTORI AMBIENTALI: tempistiche di conclusione del procedimento in caso di rinnovo

Alcune Sezioni regionali hanno richiesto al Comitato nazionale chiarimenti circa le tempistiche di conclusione del procedimento amministrativo indicati all’articolo 22, comma 2, del D.M.120/2014. Si chiede, in particolare, se la riduzione dei tempi per la conclusione dell’istruttoria, prevista nei casi di rinnovo dell’iscrizione all’Albo si estenda anche alle tempistiche previste all’articolo 15, comma 10 del D.M. 120/2014 per la presentazione della garanzia finanziaria alla Sezione regionale o provinciale. A tale riguardo il Comitato nazionale ritiene di chiarire che il dimezzamento dei tempi previsto all’articolo 22, comma 2, del D.M. 120/2014 si riferisce esclusivamente alle tempistiche relative alla conclusione del procedimento amministrativo in capo alla pubblica amministrazione e non si estende alle tempistiche entro le quali il richiedente è tenuto a presentare alla Sezione regionale o provinciale la garanzia finanziaria, qualora prevista. Pertanto, l’interessato è sempre tenuto, anche nel rinnovo dell’iscrizione all’Albo a presentare alla Sezione regionale o provinciale la garanzia finanziaria a favore dello Stato entro il termine di decadenza di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di conclusione dell’istruttoria da parte della Sezione medesima.

PESTE SUINA AFRICANA: un bando per la biosicurezza negli allevamenti suini

Verranno erogati incentivi per l’acquisto di recinzioni per gli stabilimenti di suini domestici al fine di prevenire il contagio da parte dei cinghiali. Invio domande entro il 20 febbraio 2023.

Con Delibera n. 2199 del 12 dicembre 2022 la regione Emilia-Romagna ha finanziato con 1 milione di euro il Programma regionale per la concessione di contributi ad imprese agricole per interventi di biosicurezza sotto forma di contributi in conto capitale pari all’80% della spesa ammissibile. Il Programma è finalizzato a prevenire i rischi di contagio connessi alla diffusione della Peste suina africana da parte della fauna selvatica negli allevamenti di suini. L’azione si concretizza nell’erogazione di incentivi a fronte di investimenti in sistemi di biosicurezza ed antintrusione (recinzioni) degli stabilimenti di suini domestici (stabulati) nei confronti dei suini selvatici (cinghiali). La domanda dovrà essere presentata entro le ore 13.00 del 20 febbraio 2023 sul sistema informatico di Agrea (Siag).

Per maggiori informazioni visitare il seguente link: https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/notizie/2022/dicembre/bando-per-biosicurezza-negli-allevamenti-suini-contro-peste-suina-africana

Per il bando completo, visitare il seguente link: https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/bandi/bandi-2022/interventi-di-biosicurezza-atti-a-prevenire-la-peste-suina-africana

 

 

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Disoccupazione agricola 2023: requisiti e modalità di accesso a domanda

L’indennità di disoccupazione agricola è una prestazione economica a cui hanno diritto i lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate. La prestazione spetta a:

  • operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;
  • operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso dell’anno civile, dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
  • piccoli coloni;
  • compartecipanti familiari;
  • piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.

Non hanno diritto all’indennità:

  • i lavoratori che presentano la domanda oltre il termine previsto;
  • i lavoratori iscritti in una delle gestioni autonome o nella Gestione Separata per l’intero anno, o per parte dell’anno ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente;
  • i lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell’anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento durante l’anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione;
  • i lavoratori che hanno svolto prevalentemente, nell’anno o nel biennio antecedente la domanda, attività di lavoro dipendente non agricolo;
  • i lavoratori che si dimettono volontariamente, escluse le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri) e coloro che si dimettono per giusta causa;
  • i lavoratori cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

L’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle quali si dovranno detrarre:

  • le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
  • le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo;
  • le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc.;
  • quelle non indennizzabili, quali, per esempio, quelle successive all’espatrio definitivo.

L’indennità spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall’importo spettante viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera di disoccupazione a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un massimo di 150 giorni.

Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.

L’indennità viene pagata direttamente dall’INPS in un’unica soluzione.

Il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola determina automaticamente l’accredito di contribuzione figurativa, calcolata detraendo dal parametro 270 (pari all’anno intero ai fini pensionistici), le giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo. Le giornate accreditate figurativamente sono utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti e solo della misura della pensione anticipata.

Per coloro che, nell’anno di competenza della prestazione, sono iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate o abbiano svolto attività lavorativa dipendente agricola ed eventualmente non agricola per più di 150 giorni, le prime 90 giornate di accredito figurativo sono valide anche ai fini del diritto alla pensione anticipata.

L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che: 

  • siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l’anno cui si riferisce la domanda o che abbiano un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato solo per una parte dell’anno di competenza della prestazione dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
  • abbiano almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l’iscrizione negli elenchi agricoli, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI per almeno due anni civili antecedenti la domanda o, in alternativa, con l’iscrizione negli elenchi, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI, per l’anno di competenza della prestazione e l’accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
  • abbiano almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento). Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale, compresi nel biennio utile.

Nel caso di lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (300 giorni prima della data presunta del parto, dalla data di gestazione e fino al compimento del 1° anno di età del bambino) o di padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino, in presenza degli altri requisiti, le dimissioni non precludono il diritto all’indennità di disoccupazione.

Per quanto concerne i lavoratori che si dimettono per giusta causa, l’INPS ha accolto l’orientamento indicato nella sentenza della Corte Costituzionale 24 giugno 2002, n. 269 che prevede il pagamento dell’indennità ordinaria di disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni “per giusta causa” nei casi di:

  • mancato pagamento della retribuzione;
  • molestie sessuali sui luoghi di lavoro;
  • modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
  • mobbing, crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
  • notevoli variazioni delle condizioni di lavoro, a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda;
  • spostamento del lavoratore da una sede a un’altra, senza che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
  • comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

L’indennità di disoccupazione può essere riconosciuta, inoltre, ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari poiché tale cessazione dal servizio non può essere intesa quale evento da cui derivi disoccupazione volontaria in quanto la misura sanzionatoria del licenziamento non risulta conseguenza automatica dell’illecito disciplinare ma è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro, costituendone esercizio del potere discrezionale.

La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata tra il 1° gennaio ed entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. Se tale data coincide con la domenica o con un giorno festivo la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.

In caso di decesso dell’assicurato, la domanda può essere inoltrata dagli eredi entro la stessa data (31 marzo dell’anno successivo).

 

 

Assegno Unico e Universale (AUU): erogazione in automatico per chi è già beneficiario

Con la Circolare in oggetto l’INPS rende noto che dal 1° marzo 2023 per coloro che sono già beneficiari di AUU, la misura in parola verrà erogata d’ufficio senza necessità di presentare una nuova domanda, sulla base dei dati già forniti, sempre che non intervengano variazioni nel nucleo. Variazioni, ad esempio, sul numero dei componenti il nucleo (nascite/decessi), anagrafici (maggiore età del figlio), di salute (disabilità del figlio), sulla ripartizione dell’assegno (separazione/divorzio) in tal caso bisognerà intervenire sulla domanda già presentata e provvedere alle rettifiche. Sul punto si precisa che l’Istituto ha chiarito che il mandato ricevuto per la presentazione dell’AUU nel corso del 2022 rimarrà valido fin tanto che il cittadino non provveda alla sua revoca, pertanto gli interventi sulle domande per il 2023 possono essere operati dal Patronato in virtù del precedente mandato.

All’ISEE, in corso di validità al 31/12/2022, si farà riferimento per le erogazioni dell’AUU dei mesi di gennaio e febbraio 2023, mentre per le mensilità da marzo a febbraio 2024 bisognerà presentare una nuova DSU. Nel caso di mancata presentazione della nuova DSU la prestazione AUU verrà erogata con gli importi minimi. Rimane comunque sempre la possibilità di presentare l’ISEE aggiornato entro e non oltre il 30 giugno 2023, con conseguenziale diritto agli importi maggiorati in sede di conguaglio. Discorso diverso per le domande che risultano: respinte, revocate o decadute od oggetto di rinuncia da parte del richiedente, in tal caso, sarà necessario procedere alla presentazione di una nuova domanda di Assegno unico e universale, con le modalità e tramite i canali già noti.

Infine per quanto attiene alle domande che risultano “In istruttoria”, “In evidenza alla sede”, “In evidenza al cittadino”, “Sospesa”, l’erogazione della misura inizierà al termine degli specifici controlli previsti per le domande che si trovano in tali stati, qualora le verifiche si completino con esito positivo.