SPRECHI ALIMENTARI, CONFAGRICOLTURA: PIU’ DIALOGO NELLA FILIERA

PIU’ EDUCAZIONE AL CONSUMO A PARTIRE DALLE SCUOLE

 

(Rimini, 4 febbraio 2023) Più dialogo tra produzione, distribuzione e consumatori per ridurre gli sprechi di cibo. E’ quanto chiede Confagricoltura sollecitando, anche a livello territoriale, un’operazione di educazione al consumo. “Noi agricoltori siamo pronti ad affrontare la sfida di garantire cibo sano ad una popolazione mondiale in continua crescita – afferma Carlo Carli, presidente di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini – con le nostre imprese siamo anche in prima linea nella lotta agli sprechi alimentari: il cibo gettato per le inefficienze della filiera o per una scorretta gestione del mercato è una sconfitta per tutti noi e per la società. Viviamo un grande paradosso, dove la popolazione globale è in crescita, dove la fame è un problema irrisolto, ma dall’altra parte come rileva l’Oms c’è il 39% dei maggiorenni è in sovrappeso, mentre il 13% è obeso. La perdita e lo spreco di cibo implicano, inoltre, una pressione sull’ambiente e sulle risorse naturali utilizzate per produrlo, che può e deve essere evitata”.

Secondo gli ultimi dati emersi dallo studio condotto dell’Osservatorio Waste Watcher International stiamo diventando più virtuosi rispetto all’anno precedente perché distruggiamo il 12% in meno, ma continuiamo a sprecare quasi mezzo chilo di cibo a persona a settimana, in particolare frutta, pane, insalata, verdure, aglio e cipolle. “Molti sono prodotti che provengono direttamente dall’agricoltura. Un controsenso per un settore che non spreca – sottolinea il presidente di Confagricoltura – perché fa naturalmente propri concetti e pratiche come il recupero, il riutilizzo e la creazione di sistemi diffusi di economia circolare. L’attenzione alla sostenibilità a tutto tondo è ormai diventata la nostra mission quotidiana: per dare valore ai prodotti della terra è fondamentale che i virtuosismi produttivi dei nostri agricoltori siano conosciuti e spiegati ai consumatori e alle giovani generazioni. La tecnologia ci sta facendo fare grandi passi in avanti, così come la ricerca e l’innovazione varietale: stiamo affrontando la sfida di produrre di più con meno risorse, una sfida in cui però non possiamo essere lasciati soli. Tornando alla lotta agli sprechi alimentari pensiamo solamente al ruolo che packaging innovativi possono avere sulla durata e la conservazione degli alimenti: in Romagna, tra università, consorzi ed aziende di eccellenza si sta lavorando parecchio su questo fronte”.

Ma è altrettanto importante il ruolo del singolo cittadino con le sue abitudini di acquisto e di consumo. “C’è ancora tanto da fare: informazione ed educazione sono fondamentali per diffondere stili di vita e consumi alimentari più sani e consapevoli, oltre ad acquisire maggiore coscienza sul ruolo che ognuno può avere nella riduzione dello spreco e nel contribuire alla sicurezza dell’approvvigionamento alimentare. In questa operazione di educazione al consumo – aggiunge il presidente dell’organizzazione – è necessaria la collaborazione e il dialogo tra le filiere direttamente impegnate nel processo produttivo, le organizzazioni di rappresentanza, le istituzioni, ma anche le scuole, le università e i consumatori. Il mondo scolastico va sempre di più coinvolto: è fondamentale insegnare a scuola ai bambini e ai ragazzi come e perché evitare gli sprechi alimentari, ma anche come il cibo viene prodotto e il ruolo dell’agricoltore – conclude Carlo Carli – Con una consapevolezza diffusa, a partire dalle nuove generazioni, le filiera potranno essere ancora più sostenibili”.

LE IMPRESE FLOROVIVAISTICHE e il contributo a riduzione dei maggiori costi energetici

Con uno specifico Decreto il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha definito i criteri e le modalità di concessione di un contributo a riduzione dei maggiori costi energetici sostenuti dalle imprese agricole di produzione primaria di fiori e piante ornamentali, iscritte all’INPS  e all’Anagrafe delle aziende (SIAN) in possesso di un fascicolo aziendale validato nel corso del 2022 con codice attività:

1.91.1 “Coltivazione di fiori in piena aria”, limitatamente alle imprese che dimostrino di utilizzare forme di riscaldamento delle superfici agricole utilizzate con propri impianti localizzati in azienda;

1.19.2 “Coltivazione di fiori in colture protette”;

1.30 “Riproduzione delle piante”, limitatamente alle imprese che dimostrino di utilizzare forme di condizionamento di apprestamenti protetti o di condizionamento delle superfici agricole utilizzate, con propri impianti localizzati in azienda.

Alle imprese beneficiarie costituite:

  • prima dell’1.03.2021, data risultante dal fascicolo aziendale del SIAN come data di apertura della partita IVA, l’aiuto è concesso qualora i costi per l’acquisto delle risorse energetiche sostenuti nel periodo 1.3 – 31.8.2022, risultino superiori di almeno il 30% rispetto ai costi complessivamente sostenuti nel medesimo periodo del 2021. In tal caso l’aiuto concedibile è pari al 30% dei maggiori costi sostenuti (al netto IVA);
  • dall’1.3 fino al 31.8.2021, data risultante dal fascicolo aziendale del SIAN come data di apertura della partita IVA, l’aiuto è concesso qualora i costi per l’acquisto delle risorse energetiche sostenuti nel periodo 1.3 – 31.8.2022, risultino superiori di almeno il 30% rispetto ai costi complessivamente sostenuti dalla data di costituzione fino al 31.8.2021, rapportato, pro-quota, ad una durata semestrale. In tal caso l’aiuto concedibile è pari al 30% dei maggiori costi sostenuti (al netto IVA);
  • dall’1.9.2021 fino al 31.8.2022, data risultante dal fascicolo aziendale del SIAN come data di apertura della partita IVA, l’aiuto concesso è pari al 15% del valore delle spese energetiche complessivamente sostenute nel periodo 1.3 – 31.8.2022 o nel periodo di minor durata se costituite dopo l’1.3.2022 (al netto IVA).

I costi energetici da considerare riguardano l’acquisto di energia elettrica, gas metano, GPL, gasolio e biomasse utilizzate per la combustione in azienda.

Con le Istruzioni operative 27.1.2023, n.4 l’AGEA ha precisato che:

  • nel caso l’impresa agricola sia in contabilità analitica e abbia più di un codice attività, se è presente la contabilità analitica, il costo per le spese energetiche va calcolato facendo riferimento all’importo riportato nel corrispondente centro di costo; con riferimento a tali imprese le spese energetiche sostenute nel 2021 e nel 2022 e contabilizzate cumulativamente vanno ripartite in base alla percentuale dei costi registrati nei singoli centri di costo per il 2021;
  • per l’impresa agricola priva di contabilità analitica ovvero di centri di costo la ripartizione delle spese energetiche sostenute nel 2021 e nel 2022 va effettuata in proporzione al fatturato e ai corrispettivi riferiti a ciascuna delle attività del solo 2021.

Tale criterio va applicato anche dalle imprese agricole che per forma giuridica non sono obbligate alla tenuta della contabilità prevista dal DPR n.600/73 ma tengono soltanto i registri IVA; il costo delle spese energetiche sostenute nel 2021 e nel 2022 va ripartito in proporzione al fatturato/corrispettivi riferiti a ciascuna delle attività del solo 2021.

Presentazione della domanda

Il beneficiario, dopo aver presentato/aggiornato e validato il fascicolo aziendale presenta ad AGEA un’apposita domanda per il riconoscimento dell’agevolazione in esame entro il 27.2.2023, tramite l’assistenza di un Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA).

Il contributo alla singola azienda non può comunque superare l’ammontare massimo degli aiuti di cui alla Sezione 2.1 della Comunicazione della Commissione UE 2022/C131I/01 (€ 500.000).

 

DEFINIZIONE AGEVOLATA: lo stralcio dei ruoli fino a € 1.000 e i chiarimenti dell’agenzia

Tra le disposizioni in materia di “tregua fiscale”, la Legge n.197/2022 (Finanziaria 2023) prevede, all’art.1, commi da 222 a 230, lo stralcio dei debiti di importo residuo, all’1.1.2023, fino a € 1.000 relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2015.

Con la circolare n.2/E del 27.01.2023 l’Agenzia delle Entrate evidenzia che tale misura diversamente dalle precedenti disposizioni di stralcio, prevede l’annullamento automatico con modalità differenziate a seconda dell’Ente creditore che ha affidato il carico all’Agente della riscossione (Amministrazione statale/Agenzia fiscale/Ente pubblico previdenziale o altro soggetto).

Stralcio carichi amministrativi statali/agenzie fiscali/ enti pubblici previdenziali

Sono annullati automaticamente, alla data del 31.3.2023, i debiti:

  • di importo residuo, all’1.1.2023, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;
  • risultanti da singoli carichi affidati all’Agente della riscossione, da parte delle Amministrazioni statali/Agenzie fiscali/Enti pubblici previdenziali, nel periodo 2000 – 2015, ancorché ricompresi nella c.d. “rottamazione” e nel c.d. “saldo e stralcio”.

Merita evidenziare che lo stralcio interessa, come sopra accennato:

  • i singoli carichi. Se nell’ambito di una medesima cartella sono compresi carichi diversi, gli stessi sono stralciati se di importo, singolarmente, pari o inferiore a € 1.000, ancorchè l’ammontare complessivo, risulti superiore a tale limite;
  • i carichi il cui importo residuo all’1.1.2023 sia non superiore a € 1.000. Non rileva, quindi, l’importo del carico originario.

Stralcio carichi enti diversi

E’ altresì previsto lo stralcio automatico, limitatamente alle somme dovute all’1.1.2023 a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo/di mora e sanzioni, dei debiti:

  • di importo residuo all’1.1.2023 fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;
  • risultanti da singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 – 2015, da parte degli Enti diversi dalle Amministrazioni statali/Agenzie fiscali/Enti pubblici previdenziali.

Restano integralmente dovuti il capitale e le somme maturate all’1.1.2023 a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive/notifica della cartella di pagamento.

L’Ente creditore con Provvedimento adottato entro il 31.1.2023, può aver disposto la non applicazione delle previsioni in esame. In tal caso potrebbe risultare consentita la rottamazione – quater.

 

 

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI STAGIONALI E NON STAGIONALI: quote per l’anno 2022. 

Informiamo che il DPCM del 29 dicembre 2022 che autorizza l’ingresso in Italia per motivi di lavoro di 82.705 cittadini extracomunitari, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 dello scorso 26 gennaio

Informiamo inoltre che è stata pubblicata la circolare congiunta n. 648 del 30 gennaio 2023, con cui i Ministeri dell’Interno, del Lavoro e delle Politiche Agricole forniscono indicazioni operative per la presentazione delle relative istanze.

Il citato DPCM riconosce 44.000 quote per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero (di cui  1.500 unità per  nullaosta  pluriennale) riservate esclusivamente a cittadini  provenienti da Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica Di Corea), Costa D’avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica Di Macedonia Del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

Le quote di lavoro stagionale saranno ripartire dal Ministero del Lavoro tra i vari territori sulla base del fabbisogno emerso nelle consultazioni effettuate a livello locale e delle istanze di nulla osta pervenute. Dopo 120 giorni dalla pubblicazione del DPCM in Gazzetta Ufficiale, il Ministero del lavoro potrà ulteriormente ripartire quote eventualmente non utilizzate.

Sono inoltre autorizzate 4.400 quote per conversioni dei permessi di soggiorno stagionali in permessi di lavoro subordinato.

Anche quest’anno (dopo la sperimentazione avvenuta nel 2020 e nel 2021), nell’ambito delle 44.000 unità per motivi di lavoro stagionale, è riservata una specifica quota – pari a 22.000 unità (lo scorso anno: 14.000) – alle istanze presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle organizzazioni professionali (oltre a Confagricoltura, anche Cia, Coldiretti, Copagri, Alleanza delle cooperative).

Come precisato dalla circolare ministeriale congiunta (Interno, Lavoro, Agricoltura), le istanze che perverranno dalle Associazioni datoriali, per conto ed in nome dei datori di lavoro, saranno identificate sul sistema informatico e valutate prioritariamente dallo Sportello Unico per il rilascio del nulla osta.

Per quanto riguarda i termini di presentazione di tutte le tipologie di domande di nulla osta per lavoro non stagionale, autonomo e stagionale (comprese le conversioni) potranno essere inviate a partire dalle ore 9:00 del 27 marzo 2023 (sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citato DPCM) e fino al 31 dicembre 2023. Si ricorda che le quote saranno assegnate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione (cd. Click day).

 

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI (VOUCHER): prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato 

La legge di bilancio 2023 ha eliminato per il settore agricolo la possibilità di utilizzare il contratto di prestazione occasionale disciplinato dall’art. 54 del decreto-legge n. 50/2017 (cd. “voucher”), che rimane invece in vigore per gli altri settori produttivi con un ampliamento della possibilità di utilizzo rispetto alla previgente normativa.

Per il settore primario – in sostituzione dei voucher – è stata introdotta in via sperimentale per il biennio 2023-2024 una nuova tipologia contrattuale denominata “prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato”, disciplinata dai commi da 344 a 354 della legge n. 197/2022 in commento.

Il nuovo istituto appare una forma ibrida tra lavoro dipendente e occasionale (l’occasionalità sembra in contraddizione con il lavoro subordinato) e presenta diverse zone d’ombra che dovranno essere chiarite dalle amministrazioni competenti.

Ciò premesso vediamo le principali caratteristiche di questa nuova tipologia contrattuale. 

Datori di lavoro 

Possono utilizzare questa forma contrattuale tutti i datori di lavoro agricolo, senza limiti dimensionali, a differenza di quanto previsto per le prestazioni occasionali degli altri settori produttivi.

L’instaurazione di prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro che non rispettano la contrattazione collettiva nazionale e territoriale stipulata dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

Prestatori di lavoro 

Possono essere assunti con questa particolare forma contrattuale le seguenti categorie di soggetti: 

  1. persone disoccupate, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015, nonché percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o dell’indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL, o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali;
  2. pensionati di vecchiaia o di anzianità;
  3. giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università;
  4. detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà. 

Le categorie di soggetti sopra elencate sono leggermente diverse rispetto a quelle precedentemente previste per le prestazioni occasionali (voucher), in quanto ricomprendono i percettori di reddito di cittadinanza e di ammortizzatori sociali, i pensionati di anzianità nonché i detenuti.

Da sottolineare che in nessun caso possono essere assunti con questa particolare tipologia contrattuale, anche se appartenenti alle predette categorie, coloro che abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti, salvo che non si tratti di pensionati. 

 

Tipologia di attività 

Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato possono riguardare solo attività di carattere “stagionale”.

Sul punto non è chiaro cosa debba intendersi per attività stagionali, e cioè se debba farsi riferimento al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 recante l’«Elenco che determina le attività a carattere stagionale di cui all’art. 1, comma secondo, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato» o ad altre fonti normative o contrattuali. 

Durata 

La durata dell’attività di natura stagionale occasionale non può essere superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore.

I 45 giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non l’arco temporale complessivo del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di 12 mesi. 

Adempimenti 

Il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, deve acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva.

È necessario effettuare, prima dell’inizio della prestazione, la comunicazione di assunzione ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996. In sostanza il datore di lavoro deve effettuare una vera e propria comunicazione di assunzione così come è tenuto a fare per qualsiasi altro lavoratore dipendente. L’unica differenza sembrerebbe riguardare la tempistica dell’adempimento perché mentre la comunicazione di assunzione normalmente deve essere effettuata entro il giorno precedente a quello di instaurazione del rapporto, in questo caso la comunicazione deve essere effettuata “prima dell’inizio della prestazione” (come espressamente previsto dal comma 346 dell’art. 1 della legge n. 197/2022).

Con la consegna al lavoratore della copia della comunicazione d’assunzione si considerano assolti anche gli obblighi di informativa previsti dal d.lgs. n. 152/1997. In sostanza non è necessario fornire al lavoratore le informazioni aggiuntive previste dalla recente riforma dal d.lgs. n. 104/2022 (cfr. ns. Circ. n. 16693 del 23 settembre 2022 ).

L’iscrizione dei lavoratori nel libro unico del lavoro e la compilazione della parte “paghe” dello stesso possono avvenire in un’unica soluzione, anche alla scadenza del rapporto di lavoro. È fatta salva la possibilità di erogare degli anticipi dei compensi su base settimanale, quindicinale o mensile, con le consuete modalità tracciabili previste per il lavoro subordinato (bonifico, assegno, etc.). 

Retribuzione 

Il compenso spettante deve essere corrisposto direttamente dal datore di lavoro mediante bonifici o altre modalità tracciabili (e non utilizzando voucher), sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro.

Resta il dubbio su quale debba essere la retribuzione spettante in relazione all’attività stagionale svolta e se si applichino o meno le particolari modalità di determinazione della retribuzione per gli operai agricoli a tempo determinato (cosiddetto terzo elemento). 

Oneri fiscali e previdenziali 

Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile, ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

Il compenso è invece assoggettato alla contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva di quella contrattuale (cioè CAC nazionale e provinciale, EBAN, EBAT, etc.), nella misura prevista per le zone agricole svantaggiate (art. 1, c. 45, della legge n. 220/2010). Dalla lettura della norma sembrerebbe che la contribuzione dovuta debba essere sempre commisurata a quella delle zone agricole svantaggiate (riduzione del 68%), a prescindere dal luogo (ordinario, svantaggiato, montano-particolarmente svantaggiato) in cui è stata resa la prestazione. Questa previsione – se l’abbiamo correttamente interpretata – rappresenta un vantaggio rispetto alla contribuzione ordinariamente dovuta per il lavoro dipendente solo per le aziende operanti nelle zone non agevolate del centro-nord, mentre potrebbe addirittura rappresentare uno svantaggio per le imprese operanti nelle zone montane-particolarmente svantaggiate.

Nulla dice la legge in merito alle modalità di denuncia all’INPS delle retribuzioni corrisposte. La norma prevede soltanto che il datore di lavoro effettui all’INPS il versamento della contribuzione entro il 16 del mese successivo a quello in cui ha termine della prestazione, secondo modalità che dovranno essere stabilite dai competenti enti previdenziali ed assicurativi.

La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno. 

Sanzioni 

Laddove si superi il limite di durata di 45 giorni nell’anno è prevista la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione di assunzione ovvero in caso di utilizzo di soggetti che non rientrano in una delle categorie previste, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione non derivi da false dichiarazioni del lavoratore.

Non si applica la procedura di diffida (da parte del personale ispettivo) di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 124/2004 (che consente, in caso di ottemperanza al contenuto delle prescrizioni della diffida, di accedere ad una riduzione delle sanzioni).

 

Ad una prima lettura, non si riescono a cogliere grandi vantaggi da questa tipologia contrattuale rispetto all’ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura.

Si tratta infatti pur sempre di un rapporto di lavoro subordinato (così testualmente la legge) anche se di natura occasionale, con la conseguenza che debbono essere effettuati gli stessi adempimenti del lavoro dipendente, sia pure con cadenze diverse.

Anche gli adempimenti in materia previdenziale sembrano ricalcare quelli del lavoro dipendente, con un vantaggio in termini di costi esclusivamente per chi opera in zona ordinaria. 

Si rileva, infine, che la norma è difficilmente attuabile in assenza delle necessarie indicazioni da parte delle amministrazioni competenti in merito agli adempimenti amministrativi e previdenziali che debbono essere posti in essere dai datori di lavoro. 

Ci riserviamo, quindi, di tornare sull’argomento appena saranno disponibili le opportune indicazioni da parte degli Enti di riferimento.

 

Chiusura ufficio tecnico lunedì 13 febbraio per formazione 

Informiamo che nella giornata di lunedì 13 febbraio gli uffici tecnici di Forlì, Cesena e Rimini saranno chiusi al pubblico e anche al telefono in quanto è prevista una giornata di formazione sulla nuova PAC, piano colturale grafico e domanda unica.

Gli uffici torneranno operativi dalla mattina di martedì 14 febbraio.

Per eventuali urgenze potete utilizzare la mail.

 

Ristrutturazione e riconversione vigneti, aperto il bando. 

Informiamo che con Delibera 131 dello scorso 30 gennaio la regione ha approvato il bando relativo alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, relativamente alla campagna 2023/2024.

Il bando è rivolto alle imprese agricole emiliano-romagnole che vogliono ristrutturare o riconvertire i propri vigneti, adatti alla produzione di vini a Denominazione di Origine e Indicazione geografica, valorizzando i vini di qualità legati al territorio.

Gli obiettivi che persegue sono quelli di rafforzare l’identità delle produzioni, incentivare il ricorso alla meccanizzazione delle coltivazioni per abbassare i costi di produzione delle aziende viticole e aumentare la competitività delle stesse sui mercati.

Possono accedere al bando gli imprenditori agricoli singoli o associati, conduttori di superfici vitate o che possiedono un’autorizzazione al reimpianto.

Sono previsti diversi tipi di interventi:

  1. la riconversione varietale: il reimpianto (o il sovrainnesto su vigneti esistenti) di una varietà di uva da vino di maggior pregio enologico o commerciale;
  2. la ristrutturazione dei vigneti: la ricollocazione del vigneto in una posizione più favorevole o il reimpianto sulla stessa superficie ma con modifiche al tipo di allevamento o al sesto di impianto;
  3. il reimpianto di vigneti a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie come la Flavescenza dorata;
  4. il passaggio a tecniche di gestione più efficaci, quali ad esempio l’installazione o il miglioramento del sistema irriguo fisso (o subirriguo) di soccorso. L’ammissibilità di questo intervento resta subordinata all’espressione di un apposito parere da parte della Commissione Europea.

Tutti gli interventi per i quali è richiesto il contributo possono iniziare solo in data successiva alla presentazione della domanda di aiuto.

La domanda può essere presentata entro le ore 13.00 di venerdì 31 marzo 2023 avvalendosi del sistema informativo messo a disposizione da AGREA definito SIAG.

Il bando 2023 prevede:

  1. una superficie minima di intervento di 0,5 ha;
  2. che il sovrainnesto possa essere effettuato solo su vigneti aventi meno di 25 anni alla scadenza del bando (vigneti piantati in data successiva al 30 marzo 1998);
  3. Risorse assegnate pari a 15.248.928,00 euro;
  4. le domande di aiuto collegate a comunicazioni di intenzione all’estirpazione, intenzione di riconversione varietale e/o di intenzione di variazione del sistema di allevamento, che le operazioni di estirpazione e/o di riconversione varietale e/o di variazione del sistema di allevamento degli impianti vitati devono essere effettuate a partire dal giorno venerdì 1° settembre 2023, pena l’esclusione della relativa superficie oggetto d’intervento;
  5. un contributo ai vigneti riconosciuti come storici o eroici che necessitano di ammodernamento;
  6. la non ammissibilità degli interventi su filari singoli;
  7. la non ammissibilità di modifiche delle strutture di supporto che non variano la forma di allevamento;
  8. Le fatture elettroniche relative agli interventi oggetto di finanziamento dovranno riportare nella causale la seguente dicitura: “Reg. (UE) n. 1308/2013 – Ristrutturazione vigneti, Campagna 2023/2024” oppure il numero CUP rilasciato in fase di concessione.

Entro il mese di ottobre 2023 verrà deciso se le domande in possesso dei requisiti, saranno anche finanziabili.

I viticoltori richiedenti potranno scegliere se presentare un progetto:

  1. annuale terminando i lavori entro il 10 giugno 2024 e presentando entro il medesimo termine la domanda di pagamento a saldo finale;
  2. biennale terminando i lavori entro il 10 giugno 2025 e presentando:
    1. Una domanda di pagamento anticipato allegando una fidejussione entro il 10 giugno 2024 per ottenere l’80% del contributo concesso;
    2. Una domanda di pagamento a saldo finale entro il 10 giugno 2025 per ottenere il restante 20% del contributo concesso.

L’aiuto che si può richiedere varia dagli 8.000 €/ha (a Nord della Via Emilia) agli 8.500 €/ha (a Sud della Via Emilia), cui è possibile aggiungere:

  • 700 €/ha per la realizzazione di impianti irrigui, elevati a 1.200 €/ha per i subirrigui;
  • 900 €/ha per coloro che estirpano anche un vecchio vigneto;
  • 3.000 €/ha per il cd. Mancato reddito. 

I vigneti finanziati dovranno essere mantenuti tali per almeno 5 anni decorrenti dalla data di erogazione del contributo da parte di AGREA.

Gli uffici tecnici sono a disposizione per ogni informazione e per la predisposizione delle domande.

 

Sviluppo rurale, approvati i primi bandi per interventi agro climatico ambientali. 

La regione Emilia-Romagna con la Delibera di Giunta regionale n. 2375 del 27 dicembre 2022 ha approvato i primi bandi relativi alla nuova programmazione.

Gli interventi attivati sono i seguenti:

SRA001-ACA 1 – Produzione integrata

SRA003-ACA 3 – Tecniche lavorazione ridotta dei suoli

SRA004-ACA 4 – Apporto di sostanza organica nei suoli

SRA007-ACA 7 – Conversione seminativi a prati e pascoli

SRA008-ACA 8 – Gestione prati e pascoli permanenti

SRA013-ACA 13 – Impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola

SRA014-ACA 14 – Allevatori custodi dell’agrobiodiversità

SRA015-ACA 15 – Agricoltori custodi dell’agrobiodiversità

SRA019-ACA 19 – Riduzione dell’impatto dell’uso di prodotti fitosanitari

SRA026-ACA 26 – Ritiro seminativi dalla produzione

SRA029 – Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

 

Le domande di sostegno saranno compilabili su SIAG appena il PC 2023 verrà reso disponibile, probabilmente verso la fine di gennaio, a seguito dell’aggiornamento catastale AGEA e della pubblicazione e recepimento della nuova matrice prodotti/interventi.

Il termine per la presentazione delle domande di sostegno, ad oggi, è fissato al 15 marzo 2023.

Link diretto a sito dedicato: Sviluppo rurale 2023-2027 — Agricoltura, caccia e pesca (regione.emilia-romagna.it)

Tutte le aziende interessate ad aderire ai bandi o comunque che vogliono prendere informazioni possono rivolgersi su appuntamento agli uffici tecnici di Forlì, Cesena e di Rimini

 

Credito, Agrifidi al via l’operatività per il 2023. 

In data 23 gennaio 2023 la Regione Emilia Romagna ha deliberato il nuovo “Programma Operativo 2023 per migliorare le condizioni di accesso al Credito di Conduzione con la concessione, attraverso gli Organismi di garanzia, di un Aiuto De Minimis sotto forma di concorso interessi. 

Il bando propone due linee di credito: “prestito di conduzione max. 12 mesi” e “Prestito di conduzione medio periodo fino ad un massimo di 60 mesi con contributo per i primi 36 mesi” con il solo regime di aiuto in de minimis.

Per il breve termine l’abbattimento è fissato nella misura del 2%. (Importo minimo 6.000,00 euro e max. 150.000,00)

Per il medio termine l’abbattimento è fissato nella misura del 2,50%.(Importo minimo 12.000,00 euro e max.500.000,00)

Ribadisco anche in questa occasione che è un contributo molto importante, perché l’aiuto previsto (2,5% annuo), viene calcolato per 3 anni ed attualizzato all’anno in cui viene presentata la domanda, per essere poi liquidato all’azienda in 3 rate annuali, uguali e costanti. Questo aiuto corrisponde all’incirca ad un 4,4% netto: quindi, per semplificare, una domanda dell’importo di euro 100 mila riceverà un contributo di Euro 4.400,00 pagato in 3 rate uguali di Euro 1.466,00 per i primi 3 anni di durata del prestito. 

Le Priorità sono state cambiate:

  • imprese agricole condotte da giovani imprenditori, con età inferiore ai 41 anni (che non abbiano ancora compiuto i 41 anni alla data di presentazione della domanda);
  • imprese agricole ricadenti nelle zone svantaggiate individuate dalla versione 11.1 del Programma di Sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna;
  • altre imprese agricole del territorio regionale. 

La dotazione finanziaria complessivamente ammonta ad euro 900 mila, così ripartiti: euro 600 mila per le domande a breve termine ed Euro 300 mila per quelle a medio periodo.

Abbiamo avuto rassicurazione dall’Assessore all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna che, in sede di assestamento di Bilancio, la Regione si farà carico di tutte le richieste pervenute per riuscire a soddisfarle. 

La grossa novità è costituita dal fatto che la Regione Emilia-Romagna, su precisa richiesta, ha modificato, alzandoli, i parametri Ettaro / Coltura della modulistica in maniera tale da potere avere importi più elevati all’atto della presentazione della domanda. Questo consente alle aziende, in accordo con la Banca di potere aumentare la cifra che prima era limitata da questi parametri che non erano più stati ritoccati da anni. 

La data di scadenza di presentazione delle domande è fissata al 28 aprile 2023.   

Ricordo che le aziende devono essere in Regola con il DURC anche al momento della presentazione della domanda.

 

Gli uffici tecnici sono a disposizione per ogni chiarimento e per la compilazione delle domande.

 

Fattorie Aperte 2023

 Comunichiamo che sono aperte le adesioni alla 25° edizione di Fattorie Aperte, che si terrà nelle seguenti domeniche: 7, 14, 21, 28 maggio.

Come già avvenuto gli anni scorsi, è possibile aderire ad una o più date tra quelle indicate nella scheda di adesione.

Per partecipare all’iniziativa è necessario compilare la Scheda di adesione in formato word (no pdf) e inviarla via e-mail, entro mercoledì 15 febbraio 2023, al seguente indirizzo:

antonella.prosperi@regione.emilia.romagna.it

La manifestazione è aperta a tutte le aziende agricole regionali, per la partecipazione non sono richieste specifiche abilitazioni all’attività agrituristica/fattoria didattica. Le aziende agricole aderenti all’iniziativa devono, in ogni caso, assicurare un’adeguata accoglienza ai visitatori proponendo un’attività di visita aziendale, una semplice merenda, spazi per la sosta, oltre a un servizio igienico per i visitatori. Tutte le attività aggiuntive, quali il pranzo, la vendita diretta ecc., seguono le specifiche autorizzazioni.

Allegati: scheda di partecipazione  liberatoriaLinee guida per la partecipazione all’iniziativa, in cui sono descritti dettagliatamente i requisiti richiesti.

Le modalità di svolgimento della manifestazione sono naturalmente subordinate all’evoluzione della situazione sanitaria; pertanto, le misure da rispettare per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 saranno quelle in vigore al momento della manifestazione.

Si invitano le fattorie aderenti a visionare la normativa aggiornata, pubblicata nel sito della Regione Emilia-Romagna ai seguenti link:

https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus

https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/protocolli-di-sicurezza

Si ricorda infine che, partecipando all’iniziativa, l’azienda si impegna sin da ora a comunicare allo scrivente Servizio, al termine dell’evento, i dati di affluenza che registrerà nelle proprie giornate di adesione.

 

IMPIEGO DEI GAS TOSSICI: revisione delle patenti di abilitazione nel comune di Gambettola

Con Decreto Ministeriale del 20 dicembre 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.13 del 17 gennaio 2023, il Ministero della Salute ha disposto la revisione delle patenti di abilitazione all’impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo: 01 GENNAIO – 31 DICEMBRE 2018. Ai sensi dell’art. 27 del Regolamento speciale per l’uso dei gas tossici, approvato con R.D. 09.01.1927 n.147, i titolari delle patenti soggette a revisione, residenti in questo Comune, dovranno presentare all’Ufficio Protocollo – Sportello accoglienza, direttamente o mediante il Servizio Postale, entro il: 30 NOVEMBRE 2023 domanda di revisione, in bollo (€ 16,00), redatta su apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Affari Generali del Comune o scaricabile dal sito internet del Comune alla voce “modulistica”, contenente i seguenti dati:

– generalità complete del richiedente

– residenza anagrafica ed eventuale diverso domicilio

– la richiesta di revisione della propria patente di abilitazione;

Alla domanda dovrà essere allegati i seguenti documenti: 1. la patente soggetta a revisione; 2. autocertificazione in carta libera, contenente la dichiarazione di avere/non avere riportato condanne penali e/o eventuali procedimenti penali in corso. La sottoscrizione dell’istanza potrà essere effettuata a norma di legge direttamente da parte dell’interessato, di fronte al funzionario addetto al ricevimento della pratica – Ufficio Affari Generali del Comune di Gambettola. Qualora invece l’istanza, già sottoscritta dall’interessato, sia trasmessa a mezzo posta o consegnata tramite terzi, andrà allegata una fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del richiedente, in corso di validità. Ai sensi dell’art. 2 lett. d), punto 1) del Regolamento della Regione Emilia Romagna 23/12/2008 n. 2, è abolito l’obbligo di presentazione del certificato di idoneità psico-fisica al lavoro di cui all’art. 27, c.1, del Regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici, approvato con R.D. 147/1927. I titolari delle patenti che intendessero rinunciare all’abilitazione dovranno comunicare il proprio intendimento all’Ufficio Affari Generali – P.zza II° Risorgimento n.6 Gambettola – allegando all’atto di rinuncia la patente che in nessun caso potrà essere trattenuta presso di loro.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Affari Generali del Comune di Gambettola, P.zza II Risorgimento n.6 – Tel.0547/45206

PRODOTTI FITOSANITARI: le novità 2023

In data 27 febbraio 2023, dalle ore 8:50 alle ore 17:50, si terrà l’incontro in presenza presso: Regione Emilia-Romagna, Sala Conferenze “20 Maggio 2012”, Terza Torre Viale della Fiera, 8 – Bologna. La denominazione dell’incontro è: “Prodotti fitosanitari: le novità 2023. Comunicazioni a cura delle Società di Agrofarmaci”. Sarà possibile seguire l’iniziativa anche in diretta on line. Per partecipare, sia in presenza oppure via web, è necessario iscriversi al seguente link

https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/agrievents/eventi/284/iscrizioneFrom.html

Dopo aver inviato il modulo, si riceverà un’e-mail per la conferma dell’iscrizione. In seguito alla conferma d’iscrizione, gli iscritti on line riceveranno il link per partecipare all’evento. Per partecipare in presenza è fortemente raccomandato l’uso della mascherina chirurgica o FFP2. L’accesso alla Sala “20 Maggio 2012” e alle salette attigue, collegate online, sarà consentito fino al raggiungimento della capienza delle sale.

Segreteria organizzativa:

Valentina Veronesi valentina.veronesi@regione.emilia-romagna.it

Riccardo Loberti riccardo.loberti@regione.emilia-romagna.it

 

 

FLAVESCENZA DORATA: riunita la cabina di regia regionale; monitoraggio, formazione e ricerca per contrastare la fitopatia

Mammi: “In campo azioni di monitoraggio, anche con droni e minielicottero, sui vigneti del territorio emiliano-romagnolo. Ma non basta: occorre una strategia nazionale anche per sostenere la filiera vitivinicola danneggiata”.

Una strategia di difesa comune per contrastare la recrudescenza di flavescenza dorata che colpisce vigneti in pianura e in collina in tutte le province dell’Emilia-Romagna. È quanto ha messo a punto la Regione per affrontare questa patologia della vite che provoca gravi danni alle produzioni.  Una riunione della cabina di regia cui hanno partecipato l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi, il Settore fitosanitario regionale, i rappresentanti dei Consorzi fitosanitari, dei viticoltori e della filiera vivaistica.
“Il settore sta soffrendo molto per la flavescenza, un problema ormai diffuso in tutto il Paese- commenta Mammi– e abbiamo piena consapevolezza della gravità della situazione, che abbiamo segnalato a livello nazionale attraverso proposte articolate e concrete. Si tratta di criticità che devono essere gestite secondo una strategia nazionale proprio per il livello di contagio della fitopatia che è in diffusione su tutto il territorio nazionale e per favorire una puntuale esecuzione delle misure di lotta obbligatoria”.
Attualmente il Fondo nazionale per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite ha una dotazione di 1.5 milioni di euro per quest’anno e di 2 milioni a decorrere dal 2024. Fondi insufficienti, secondo l’assessore Mammi, che chiede al Governo di incrementare il budget che era stato stanziato nella finanziaria 2023 e rivendica l’impegno della Regione per avere delle risposte tempestive. Per quanto riguarda la prevenzione, in attesa del nuovo Decreto ministeriale sul contrasto alla malattia, la Regione sta aggiornando il proprio provvedimento che fissa, oltre all’obbligo di estirpo delle piante sintomatiche, due trattamenti obbligatori contro il vettore su tutta l’Emilia-Romagna. Un altro fattore importante è il controllo su viti inselvatichite e vigneti abbandonati insieme a un’attenzione particolare sulla qualità fitosanitaria del materiale vivaistico utilizzato nei nuovi impianti. Le azioni avviate nel 2022 e programmate anche per quest’anno per fronteggiare la recrudescenza della flavescenza dorata, vanno dalla sensibilizzazione dei viticoltori, alla formazione in campo e prevenzione, alla ricerca su nuovi fitofarmaci e sperimentazioni in aree pilota.

Per maggiori informazioni, visitare il seguente link:

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/notizie/2023/febbraio/riunita-la-cabina-di-regia-regionale-monitoraggio-formazione-e-ricerca-per-contrastare-la-flavescenza-dorata

 

 

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Disoccupazione agricola 2023: requisiti e modalità di accesso a domanda

L’indennità di disoccupazione agricola è una prestazione economica a cui hanno diritto i lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate. La prestazione spetta a:

  • operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;
  • operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso dell’anno civile, dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
  • piccoli coloni;
  • compartecipanti familiari;
  • piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.

Non hanno diritto all’indennità:

  • i lavoratori che presentano la domanda oltre il termine previsto;
  • i lavoratori iscritti in una delle gestioni autonome o nella Gestione Separata per l’intero anno, o per parte dell’anno ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente;
  • i lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell’anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento durante l’anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione;
  • i lavoratori che hanno svolto prevalentemente, nell’anno o nel biennio antecedente la domanda, attività di lavoro dipendente non agricolo;
  • i lavoratori che si dimettono volontariamente, escluse le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri) e coloro che si dimettono per giusta causa;
  • i lavoratori cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

L’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle quali si dovranno detrarre:

  • le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
  • le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo;
  • le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc.;
  • quelle non indennizzabili, quali, per esempio, quelle successive all’espatrio definitivo.

L’indennità spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall’importo spettante viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera di disoccupazione a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un massimo di 150 giorni.

Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.

L’indennità viene pagata direttamente dall’INPS in un’unica soluzione.

Il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola determina automaticamente l’accredito di contribuzione figurativa, calcolata detraendo dal parametro 270 (pari all’anno intero ai fini pensionistici), le giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo. Le giornate accreditate figurativamente sono utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti e solo della misura della pensione anticipata.

Per coloro che, nell’anno di competenza della prestazione, sono iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate o abbiano svolto attività lavorativa dipendente agricola ed eventualmente non agricola per più di 150 giorni, le prime 90 giornate di accredito figurativo sono valide anche ai fini del diritto alla pensione anticipata.

L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che: 

  • siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l’anno cui si riferisce la domanda o che abbiano un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato solo per una parte dell’anno di competenza della prestazione dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
  • abbiano almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l’iscrizione negli elenchi agricoli, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI per almeno due anni civili antecedenti la domanda o, in alternativa, con l’iscrizione negli elenchi, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI, per l’anno di competenza della prestazione e l’accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
  • abbiano almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento). Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale, compresi nel biennio utile.

Nel caso di lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (300 giorni prima della data presunta del parto, dalla data di gestazione e fino al compimento del 1° anno di età del bambino) o di padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino, in presenza degli altri requisiti, le dimissioni non precludono il diritto all’indennità di disoccupazione.

Per quanto concerne i lavoratori che si dimettono per giusta causa, l’INPS ha accolto l’orientamento indicato nella sentenza della Corte Costituzionale 24 giugno 2002, n. 269 che prevede il pagamento dell’indennità ordinaria di disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni “per giusta causa” nei casi di:

  • mancato pagamento della retribuzione;
  • molestie sessuali sui luoghi di lavoro;
  • modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
  • mobbing, crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
  • notevoli variazioni delle condizioni di lavoro, a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda;
  • spostamento del lavoratore da una sede a un’altra, senza che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
  • comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

L’indennità di disoccupazione può essere riconosciuta, inoltre, ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari poiché tale cessazione dal servizio non può essere intesa quale evento da cui derivi disoccupazione volontaria in quanto la misura sanzionatoria del licenziamento non risulta conseguenza automatica dell’illecito disciplinare ma è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro, costituendone esercizio del potere discrezionale.

La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata tra il 1° gennaio ed entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. Se tale data coincide con la domenica o con un giorno festivo la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.

In caso di decesso dell’assicurato, la domanda può essere inoltrata dagli eredi entro la stessa data (31 marzo dell’anno successivo).

 

Pensione anticipata flessibile – Quota 103

 

Con la nuova legge di Bilancio è previsto che in via sperimentale per il 2023 si possa accedere alla PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE – QUOTA 103.

 

Soggetti interessati: iscritti AGO e forme Esclusive e Sostitutive gestite dall’Inps, Iscritti alla Gestione Separata (no ai già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni; no iscritti alle Casse Professionali; no personale Forze armate, Forze di polizia e di polizia penitenziaria, personale operativo Vigili del Fuoco e Guardia di finanza).

 

Requisiti: sono richiesti 62 anni di età e 41 anni di contribuzione.

 

Decorrenza – Finestra: per chi matura i requisiti dal 1° gennaio 2023 l’accesso a QUOTA 103 è altresì subordinato alle cosiddette finestre mobili che sono pari a:

 

  • 3 mesi per settore privato;
  • 6 mesi settore pubblico e comunque non prima del 1° agosto 2023.

 

Per chi è del settore privato e ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2022 la decorrenza della Pensione QUOTA 103 è dal 1° aprile 2023.

 

Per chi è del settore pubblico e ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2022 la decorrenza della Pensione QUOTA 103 è dal 1° agosto 2023; in questi casi si ricorda che la domanda di collocamento a riposo  deve  essere  presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi.

 

Importo Massimo: Il trattamento di Pensione anticipata flessibile QUOTA 103 è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il Trattamento minimo (2.818,70 euro). L’eventuale quota eccedente è riconosciuta al compimento del requisito anagrafico per la Pensione di Vecchiaia.

 

Cumulo dei Contributi: Come già previsto per Quota 100 e Quota 102, anche per Quota 103 è prevista la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle gestioni ammesse alla Pensione Anticipata Flessibile QUOTA 103.

 

Incumulabilità della Pensione Quota 103 con Redditi da lavoro: chi richiede la Pensione anticipata flessibile

QUOTA 103 non può cumulare il trattamento pensionistico con redditi da lavoro dipendente o autonomo dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Fanno eccezione i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

 

Personale Scuola e AFAM: per il personale del comparto scuola e AFAM con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è consentito presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023 con effetti dall’inizio, rispettivamente, dell’anno scolastico o accademico.

 

Cristallizzazione dei requisiti: chi ha maturato i requisiti nel 2023 conserva la possibilità di andare in Pensione anticipata flessibile QUOTA 103 anche negli anni successivi.

 

Rinuncia a Pensione QUOTA 103: i lavoratori dipendenti – privati e pubblici – in possesso dei requisiti per la pensione anticipata flessibile QUOTA 103 hanno la facoltà di rinunciare e proseguire il rapporto di lavoro e di conseguenza potranno percepire in busta paga la quota dei contributi IVS a proprio carico.

 

L’esercizio della rinuncia alla P. QUOTA 103 da parte del lavoratore – le cui modalità dovranno essere definite con specifico D.M. entro 30gg. dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio – fa sì che la quota di contributi a carico del lavoratore (9,19%) viene corrisposta dal datore di lavoro non più alla Gestione previdenziale, bensì al lavoratore in busta paga.

 

Dalla lettura della norma non appare chiaro se la quota di contributi a carico del datore (23,8%) venga analogamente corrisposta al lavoratore o comunque versata alla Gestione previdenziale.