REGISTRAZIONE COMODATI: Il nuovo mod. RAP per la registrazione dei contratti di comodato
Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha approvato il mod. RAP (“Registrazione di atto privato”) utilizzabile per la registrazione telematica dei contratti di comodato.
Il nuovo modello, utilizzabile dal 20.12.2022, può essere presentato direttamente dal soggetto interessato o tramite un intermediario abilitato.
Come specificato dalla stessa Agenzia, con successivi Provvedimenti l’utilizzo del modello sarà esteso a tutti gli atti privati.
In base all’art. 38, comma 5, DL n. 78/2010 al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il MEF, le Agenzie fiscali, nonché gli Enti previdenziali / assistenziali / assicurativi, possono definire termini e modalità per l’utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata (PEC), anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce / istanze / atti e garanzie fideiussorie, per l’esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni.
La definizione degli atti per i quali la registrazione prevista per legge è sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di una delle parti, è demandata ad un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Il modello in esame a decorrere dal 20.1.2022 può essere utilizzato (soltanto) per la registrazione telematica dei contratti di comodato. Successivamente lo stesso sarà esteso per la registrazione di tutti gli atti privati.
Struttura del mod. Rap
Il nuovo modello in esame è composto:
- dal quadro A “Dati generali” contenente le seguenti informazioni:
- Ufficio territoriale presso cui si intende registrare l’atto privato;
- tipologia di negozio (va indicato il codice 1 per la registrazione di un contratto di comodato d’uso gratuito);
- numero di pagine di cui è composto il contratto / copie del contratto sottoscritto dalle parti;
- data di stipula del contratto;
- casella “Esenzioni”, da compilare se il contratto è esente dall’imposta di bollo (codice 1), dall’imposta di registro e di bollo (codice 2) o solo dall’imposta di registro (codice 3);
- casella “Condizione sospensiva”, da barrare in presenza di atto sospeso;
- casella “Eventi eccezionali” nella quale indicare il codice 1 da parte dei soggetti che fruiscono di agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali / eventi eccezionali;
- casella “Casi particolari”, da utilizzare indicando il codice 1 in presenza di situazioni in cui il calcolo dell’imposta è diverso da quello previsto dalle regole ordinarie;
- eventuale presenza di allegati (nelle caselle “Scritture private e inventari”, “Ricevute e quietanze”, “Mappe, planimetrie e disegni” va riportato il numero di fogli / esemplari di cui si compone il tipo di documento allegato per i quali è dovuta l’imposta di bollo);
- dati anagrafici del richiedente la registrazione del contratto;
- dati anagrafici del rappresentante legale;
- impegno alla presentazione telematica;
- prospetto degli importi dovuti (imposta di registro, sanzioni, interessi);
- dal quadro B “Soggetti” contenente i dati delle parti (comodante / comodatario) risultanti dall’atto;
- dal quadro C “Negozio – comodato” nel quale vanno indicate le informazioni relative al contratto di comodato per cui si richiede la registrazione (a tempo indeterminato / durata, contratto verbale / scritto, bene oggetto del comodato);
- dal quadro D “Dati degli immobili” contenente i dati degli immobili oggetto del contratto.
Modalità di presentazione del modello
Il modello in esame va presentato in via telematica, a partire dal 20.12.2022, direttamente da parte del soggetto interessato / tramite un intermediario abilitato di cui all’art. 15, DM 31.7.98 (ad esempio, soggetti abilitati alla trasmissione telematica di cui all’art. 3, comma 3, DPR n. 322/98, quali dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ecc., organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative, agenzie di mediazione immobiliare iscritte nei ruoli dei mediatori tenuti dalla CCIAA, geometri) mediante l’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
In sede di compilazione del modello è richiesta l’indicazione dell’IBAN sul quale addebitare quanto dovuto per la registrazione.
Al modello in esame vanno allegati in un unico file, in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b), i seguenti documenti:
- copia dell’atto da registrare, sottoscritto dalle parti. Il testo dell’atto deve essere redatto in modo che gli elementi essenziali siano leggibili tramite procedure automatizzate. In caso contrario la registrazione telematica non andrà a buon fine e il contribuente dovrà completare la registrazione presso un Ufficio dell’Agenzia;
- copia di eventuali documenti allegati all’atto da registrare (ad esempio, scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni).
La presentazione del modello può essere effettuata anche presso un Ufficio dell’Agenzia da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione presentando il modello in formato cartaceo unitamente all’atto da registrare.
CREDITI D’IMPOSTA ENERGIA: “caro gas” 3 / 4 trimestre e i chiarimenti dell’Agenzia
Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi del settore energetico, nell’ambito del c.d. “Decreto Aiuti-bis” il Legislatore ha introdotto alcune specifiche agevolazioni, sotto forma di credito d’imposta, per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di gas naturale per il terzo trimestre 2022, in seguito estese anche al quarto trimestre 2022, in particolare ai mesi di ottobre e novembre 2022 ad opera del DL n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter” e al mese di dicembre ad opera del DL n. 176/2022, c.d. “Decreto Aiuti-quater”. Con la recente Circolare 29.11.2022, n. 36/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’ambito applicativo delle predette agevolazioni, di seguito esaminati.
Crediti d’imposta imprese non gasivore 3 / 4 trimestre 2022
A favore delle imprese “non gasivore” il Legislatore ha previsto i seguenti benefici:
- con il c.d. “Decreto Aiuti-bis” un credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente gas naturale acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del secondo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del terzo trimestre 2019;
- con il c.d. “Decreto Aiuti-ter” (per le spese sostenute nei mesi di ottobre e novembre 2022) ed il successivo “Decreto-Aiuti-quater” (per le spese sostenute nel mese di dicembre 2022) un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato nelle predette mensilità per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del terzo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del terzo trimestre 2019.
Relativamente ai soggetti beneficiari dei bonus in esame l’Agenzia nella citata Circolare n. 36/E specifica che gli stessi spettano a tutte le imprese (commerciali / agricole) residenti, indipendentemente dalla forma giuridica / dimensioni aziendali / regime contabile adottato, comprese:
- le stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
- gli enti commerciali / non commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), TUIR, indipendentemente dalla loro natura (pubblica / privata) o dalla forma giuridica (consorzio, fondazione, ecc.), incluse IPAB, ASP, IRCSS, AUSL e ONLUS, “nel presupposto che esercitino anche un’attività commerciale”.
Con riferimento agli enti non commerciali e alle ONLUS, il beneficio spetta solo con riferimento alle spese per il gas naturale utilizzato nell’ambito dell’attività commerciale eventualmente esercitata. Nel caso in cui l’ente non sia dotato di contatori separati per l’esercizio dell’attività commerciale rispetto a quelli per lo svolgimento dell’attività istituzionale è necessario individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati al fine di consentire una corretta imputazione delle spese (ad esempio, la cubatura degli spazi adibiti all’attività commerciale rispetto a quella totale complessivamente utilizzata).
La stessa Agenzia, con la recente Risposta 14.12.2022, n. 586 ha esaminato il caso di una ONLUS esercente “l’attività di residenza assistenziale per anziani, oltre ad altre attività connesse all’attività istituzionale” che intende usufruire del credito d’imposta riservato alle imprese “non gasivore”. Sul punto, dopo aver ribadito che per i soggetti diversi dagli enti commerciali la possibilità di usufruire dei crediti in esame “è subordinata, tra l’altro, alla circostanza che esercitino anche un’attività commerciale”, l’Agenzia puntualizza che le ONLUS possono beneficiare dei predetti crediti relativamente ai costi sostenuti con riferimento alle sole “attività connesse” aventi natura commerciale, ancorché ai sensi dell’art. 150, comma 2, TUIR non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
Utilizzo crediti d’imposta 3 / 4 trimestre 2022
Nella Circolare n. 36/E in esame l’Agenzia rammenta che, in base all’art. 1, comma 3, DL n. 176/2022, c.d. “Aiuti-quater”, i crediti d’imposta spettanti per le spese di acquisto di gas naturale consumato nel terzo trimestre / ottobre, novembre e dicembre 2022, sia da parte dell’impresa beneficiaria che da parte del cessionario, devono essere utilizzati esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 entro il 30.6.2023 (un emendamento approvato in sede di conversione del DL n. 176/2022 prevede il differimento di tale termine al 30.9.2023).
Come specificato dalla stessa Agenzia nelle Circolari 13.5.2022, n. 13/E e 16.6.2022, n. 20/E, l’utilizzo anche per importi superiori a € 5.000 annui, avendo natura “agevolativa”, non richiede:
- la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi;
- l’apposizione del visto di conformità;
Si rammenta che i bonus in esame:
- non sono soggetti ai limiti di:
- € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge n. 388/2000;
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- non sono tassati ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR e ai fini della determinazione della quota delle “altre spese” deducibile ex art. 109, TUIR;
- sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.
Cedibilità crediti d’imposta 3 / 4 trimestre 2022
Nella Circolare n. 36/E in esame l’Agenzia rammenta che, in base all’art. 1, comma 4, DL n. 176/2022, c.d. “Aiuti-quater” è possibile cedereentro il 30.6.2023 (un emendamento approvato in sede di conversione del DL n. 176/2022 prevede il differimento di tale termine al 30.9.2023), solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari, i crediti d’imposta spettanti per le spese di acquisto di gas / energia consumato nel terzo / ottobre, novembre e dicembre 2022.
In generale non è consentita una successiva cessione; tuttavia sono possibili 2 ulteriori cessioni, successive alla prima, solo se effettuate a favore di banche / intermediari finanziari / società appartenenti ad un gruppo bancario / imprese di assicurazione.
È ribadito che l’utilizzo parziale del credito d’imposta tramite il mod. F24 non consente la cessione della quota non utilizzata.
I soggetti beneficiari del credito d’imposta a seguito della cessione dello stesso devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione, rilasciato da un soggetto abilitato ex art. 3, comma 3, lett. a) e b), DPR n. 322/98 (ad esempio, dottore commercialista, consulente del lavoro) o da un responsabile del CAF imprese.
Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe utilizzato dal cedente (compensazione tramite mod. F24) comunque entro il 30.6.2023 (per i crediti riferiti a ottobre / novembre 2022 la comunicazione di cessione può essere effettuata entro il 21.3.2023 come definito dall’Agenzia con il recente Provvedimento 6.12.2022).
Per effetto del richiamo agli artt. 121, commi da 4 a 6 e 122-bis, DL n. 34/2020:
- è demandato all’Agenzia delle Entrate il potere di controllo e recupero degli importi non spettanti;
- i soggetti interessati dagli obblighi antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni “non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e astensione” di cui agli artt. 35 e 42, D.Lgs. n. 231/2007;
- l’Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, le comunicazioni di cessione che presentano profili di rischio.
Rateazione bollette
Si rammenta che la possibilità di rateizzare le bollette prevista dall’art. 3, comma 1, DL n. 172/2022, c.d. “Decreto Aiuti-quater”, per i consumi effettuati dall’1.10.2022 al 31.3.2023, è alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta relativi ai mesi di ottobre / novembre / dicembre 2022.
Richiesta dati crediti d’imposta al fornitore di gas naturale
L’impresa non gasivora beneficiaria del credito d’imposta che si è rifornita dal medesimo fornitore di gas naturale sia nel primo trimestre 2019 che nel primo / secondo trimestre 2022 può richiedere al proprio fornitore:
- il calcolo dell’incremento di costo del gas;
- l’ammontare della detrazione spettante.
Il fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l’agevolazione, deve inviare al cliente una specifica comunicazione contenente i predetti dati.
Nella Circolare n. 36/E in esame, l’Agenzia delle Entrate specifica che la predetta comunicazione:
- rappresenta un mero calcolo semplificato dell’incremento di costo e dell’ammontare del contributo, finalizzato a semplificare la determinazione del credito d’imposta fruibile in capo all’impresa beneficiaria;
- va inviata dal gestore dei servizi anche se la richiesta da parte dell’impresa è avvenuta successivamente ai 60 giorni normativamente previsti.
Nel caso in cui l’impresa sia dotata di punti di riconsegna del gas ulteriori rispetto a quelli considerati nei conteggi comunicati è necessario effettuare un nuovo calcolo che consideri anche gli ulteriori punti di riconsegna al fine di verificare la sussistenza del requisito di accesso al credito d’imposta.
La richiesta dei predetti dati al fornitore può riguardare anche i crediti d’imposta spettanti per il terzo trimestre, ottobre / novembre e dicembre 2022.
Comunicazione importo credito residuo al 16.3.2023
Nella citata Circolare n. 36/E l’Agenzia sottolinea che in base all’art. 1 comma 6, del “Decreto Aiuti-quater” entro il 16.3.2023 i beneficiari dei crediti d’imposta in esame (imprese gasivore / non gasivore) relativi al terzo trimestre, ottobre / novembre e dicembre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, dovranno inviare una specifica comunicazione dell’importo del credito maturato nel 3 e 4 trimestre 2022.
Ulteriori chiarimenti dell’agenzia delle entrate (faq)
Come sopra accennato l’Agenzia nella citata Circolare n. 36/E ha fornito ulteriori chiarimenti sotto forma di risposte a quesiti (FAQ), di seguito sintetizzati:
- in conformità con la ratio del bonus fiscale, il credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale può essere fruito dall’impresa conduttrice, che ha sostenuto l’effettivo onere economico tramite un riaddebito analitico da parte del locatore, ancorché non titolare delle relative utenze. Il sostenimento delle spese deve essere documentato dall’impresa che fruisce del credito d’imposta, mediante il possesso delle fatture d’acquisto (intestate al locatore), delle fatture / note di riaddebito delle stesse emesse dal locatore, del contratto di locazione dell’immobile / altro atto che prevede espressamente l’imputazione analitica delle spese in esame al conduttore e la documentazione del pagamento da parte di quest’ultimo;
- nel caso in fattura siano riportate le spese relative a mesi a “cavallo” di 2 trimestri, è necessario suddividere la spesa sostenuta per il totale dei giorni conteggiati in fattura e moltiplicare tale importo per i giorni afferenti al mese di competenza del trimestre di interesse;
- l’agevolazione in esame spetta anche per l’acquisto di gas naturale sotto forma liquida (GNL);
- non spetta l’agevolazione in esame con riferimento all’acquisto di gas di petrolio liquefatto (GPL) in quanto non qualificandosi sotto il profilo merceologico, come “gas naturale” non è possibile soddisfare uno dei requisiti normativamente previsti per la fruizione dei bonus esaminati;
- il credito d’imposta per l’acquisto di gas per uso autotrasporto , riconosciuto a favore delle imprese “gasivore”, spetta anche alle imprese “non gasivore”;
- può beneficiare dei crediti d’imposta in esame anche l’impresa conduttrice di un immobile a uso foresteria titolare delle relative utenze, che ne sostiene i relativi costi;
- le società sportive dilettantistiche (SSD), considerata la forma giuridica societaria e la natura commerciale delle stesse, al ricorrere dei requisiti normativamente previsti, possono fruire dei crediti d’imposta in esame in relazione all’attività complessivamente svolta.
PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI: invio entro gennaio 2023
Ricordiamo che l’articolo 9, comma 6, della Legge n. 68/1999 prevede un preciso obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati che a livello nazionale occupano almeno 15 dipendenti, ovvero gli stessi sono tenuti ad inviare telematicamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, un prospetto informativo sulla loro situazione occupazionale ai fini degli adempimenti richiesti dalla normativa sul lavoro dei disabili.
Sono quindi soggetti a tale obbligo i datori di lavoro per i quali siano intervenuti, con fotografia al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di invio del prospetto, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva. Ricordiamo, più in generale, che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della L. 68/1999 nella seguente misura:
- Sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- Due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- Un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti;
I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione dei lavoratori disabili.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, in data 30 novembre 2021, il Decreto Ministeriale n. 194 del 30 settembre 2021 con il quale ha disposto un aumento, dal 1° gennaio 2022, dell’importo delle sanzioni per il ritardato invio del prospetto informativo. Nello specifico, in caso di mancato invio del Prospetto informativo disabili alla scadenza del 31 gennaio, dal 1° gennaio 2022, la sanzione amministrativa è pari a 702,43 euro, maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.
LAVORO AGILE: nuovo differimento per l’adempimento delle comunicazioni al 1° gennaio 2023
Informiamo che, come da comunicazione del Ministero del Lavoro, considerata la necessità di garantire a tutti i soggetti obbligati e abilitati la possibilità di adeguarsi alle modalità definite dal Decreto ministeriale n. 149 del 22 agosto 2022, per assolvere agli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 23, primo comma, della Legge n. 81/2017 (come modificato dall’articolo 41 bis del Decreto Legge. n. 73/2022, convertito con modificazioni in Legge 4 agosto 2022, n. 122), il termine per l’adempimento fissato al 1° dicembre 2022 si intende differito al 1° gennaio 2023.
Si informa inoltre che dal 15 dicembre 2022 sarà resa disponibile una modalità alternativa per l’inoltro massivo delle comunicazioni di lavoro agile mediante l’applicativo informatico, che consentirà, tramite un file Excel, di assolvere ai predetti obblighi in modo più semplice e veloce.
COMUNICAZIONE LAVORATORI SOMMINISTRATI: invio da effettuare entro il 31 gennaio prossimo
Ricordiamo che, come ogni anno, entro il 31 gennaio 2023 le Aziende che durante l’anno 2022 hanno fatto ricorso a lavoratori somministrati, devono effettuare la comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU). Qualora queste non vi fossero, la comunicazione potrà essere fatta alle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL provinciali.
La comunicazione ha ad oggetto i contratti di somministrazione stipulati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e deve obbligatoriamente contenere:
- il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
• la durata dei contratti di somministrazione;
• il numero e la qualifica dei lavoratori impiegati;
La stessa potrà essere effettuata tramite fax, raccomandata a mano, accomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC). Per mancato adempimento dell’obbligo è prevista una sanzione da 250.00 a 1200,00 euro.
Fifosato: proroga autorizzazione
Si informa che la Commissione europea, il 2 dicembre 2022, ha pubblicato il Regolamento (UE) 2022/2364, con cui è stato prorogato di un anno il periodo di approvazione della sostanza attiva glifosato, in scadenza nella giornata di oggi (15 dicembre 2022 ). In sintesi, la motivazione di tale decisione nasce dall’impossibilità da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di concludere il processo di valutazione del rischio almeno fino a luglio 2023. Pertanto, affinché vi sia il tempo necessario per completare la valutazione prescritta per prendere una decisione sulla domanda di rinnovo della sua approvazione, l’autorizzazione è stata prorogata sino al 15 dicembre 2023.
Pagamento anticipi PAC e PSR in Emilia-Romagna, i numeri
Un pacchetto di oltre 234 milioni di euro per l’agricoltura dell’Emilia-Romagna. A tanto ammontano gli anticipi dei contributi comunitari per la campagna 2022 pagati a 34.300 aziende da Agrea, l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura.
Gli aiuti sono andati a oltre il 90% delle aziende che ne hanno fatto richiesta, in sostanza a tutte quelle risultate ammissibili secondo la normativa.
I finanziamenti sono così suddivisi: 190 milioni relativi alla Domanda Unica (lo strumento che consente agli agricoltori di accedere ai pagamenti diretti) e 44 sulle misure a superficie nell’ambito dei bandi del Programma di sviluppo rurale 2014-22.
In particolare, sul Psr oltre 23 milioni sono stati destinati agli interventi a sostegno dell’agricoltura biologica, comprensivi di 8 milioni di fondi propri che la Regione ha direttamente messo a disposizione.
La percentuale dell’anticipo stanziato ammonta al 70% per quanto riguarda la Domanda Unica della Pac (calcolata su due parametri: pagamento di base e rispetto dell’ambiente greening) e all’85% per quanto riguarda le misure a superficie del Psr.
Raccolta dati piano colturale per l’anno 2023
Gli uffici tecnici di Forlì, Cesena e Rimini sono pronti per la raccolta del piano colturale relativo all’anno 2023.
Ricordiamo allo scopo che occorre avere quanto prima la definizione completa dei terreni che saranno in conduzione per il prossimo anno; quindi, invitiamo a definire velocemente la situazione relativa ai terreni presi in affitto.
Il quadro finito del piano colturale servirà in prima battuta per la richiesta di carburante agevolato che sarà operativa da circa metà gennaio 2023.
Infine, con la definizione del piano colturale si potrà aderire alle misure nuove relative alla PAC, pagamenti diretti e misure agroambientali.
Gli uffici tecnici sono a disposizione per ogni chiarimento.
Agricoltura biologica, attesa per l’uscita dei bandi
Si ricorda che la Regione ha approvato la nuova programmazione per lo sviluppo rurale (PSR 2023-2027) attivando una serie di interventi (ex Misure agro-ambientali) che riguardano la produzione biologica, la produzione integrata, l’apporto della sostanza organica, la gestione dei prati permanenti e tante altre per i quali siamo disponibili a fornire maggiori dettagli presso il nostro ufficio tecnico.
In particolare, ricordiamo il bando relativo a impegni su AGRICOLTURA BIOLOGICA.
- Per il nuovo bando relativo all’agricoltura biologica (la cui uscita è prevista a breve) l’impegno partirà dal 01/01/2023 e avrà una durata quinquennale vale a dire con scadenza il 31/12/2027.
- Le superfici devono essere notificate entro il 31/12/2022 per le nuove aziende che vorranno aderire per la prima volta al sistema di certificazione biologico, oppure per le aziende già certificate biologiche che vorranno mettere in conversione nuovi terreni per la prima volta.
- Non è previsto l’obbligo di adesione con l’intera SAU.
- La SAU impegnata dovrà essere mantenuta sulle medesime particelle e potrà diminuire al massimo del 20% nel corso dei cinque anni d’impegno.
- Gli importi dei contributi si differenzieranno a seconda che si tratti di INTRODUZIONE all’agricoltura biologica (prima volta che le particelle percepiscono il contributo per il biologico) oppure di MANTENIMENTO dell’agricoltura biologica (particelle che in passato hanno già usufruito dei contributi per il biologico)
- Questi contributi si posso cumulare con quelli della PAC pagamenti diretti e/o con altri Interventi inseriti nel nuovo PSR fino ad un tetto massimo che è diverso per ogni tipologia di coltura.
Siccità 2022: è possibile presentare le domande entro il prossimo 29 gennaio.
Con il Decreto pubblicato il 15 dicembre 2022, il Ministero ha riconosciuto i danni causati dalla siccità dal 1 maggio al 27 settembre 2022.
Ai fini della concessione degli aiuti si precisa che possono beneficiare degli interventi le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, titolari di fascicolo aziendale, iscritte nel registro delle imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di Bolzano, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell’articolo 6 del Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, che a causa della siccità 2022 hanno subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile (PLV) aziendale riferita all’anno 2022 rispetto alla PLV media dei tre anni precedenti o dei cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato. Nel caso di danni alle sole produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell’incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche. Si ricorda che il comma 4 ter del D.lgs 32/2018, di modifica all’art. 5 del d.lgs. 102/2004, prevede, tra l’altro, che: la perdita di reddito, a livello di singoli beneficiari, è calcolata sottraendo: – A) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell’anno in cui si è verificata l’avversità assimilabile a una calamità naturale (anno 2022) per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno, da – B) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi ottenuti nei tre anni precedenti l’anno dell’avversità (2022) o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto nel periodo considerato. Pertanto, ai fini del calcolo della soglia per l’accesso alle provvidenze si deve tenere conto della effettiva perdita di reddito aziendale, ottenuta dalla differenza tra B) e A). Per l’anno 2022, ai fini del calcolo della PLV, devono essere considerati i dati risultanti da documentazione aziendale probante messa a disposizione dal dichiarante all’ente competente della fase istruttoria. Nel caso in cui il prezzo di vendita della produzione 2022 non fosse disponibile (ad esempio nei casi di cessione di prodotti da parte di soci di cooperative o nel caso di reimpieghi aziendali), l’impresa richiedente dovrà utilizzare, quali valori massimi, i dati desunti da prezzi di prezzi di mercato disponibili nel periodo giugno – dicembre 2022 o, in alternativa, dai valori standard utilizzati quale riferimento per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate 2022, disponibili sul sito del Ministero distinti per prodotto, rapportati alla produzione effettiva conseguita. Per la verifica della PLV media ordinaria del triennio precedente l’anno del danno, o dei cinque anni precedenti escludendo il valore più basso e quello più elevato, analogamente a quanto sopra, in assenza di documentazione aziendale (es. le aziende di recente costituzione) o, qualora risultassero non superiori ai valori aziendali, potranno essere utilizzati quali massimali gli standard value (oppure rese e prezzi desunti dagli standard value) per il 2021, le rese benchmark ed i prezzi massimi da decreto prezzi annuale per gli anni precedenti al 2021, utilizzati per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate e disponibili sul sito internet del Ministero. Per effettuare il calcolo della PLV ordinaria si prendono in esame le colture presenti nel piano colturale 2022. Una volta verificato che l’impresa ha superato la soglia di danno, ai fini dell’erogazione dell’aiuto si potrà procedere al calcolo della perdita di reddito (danno) relativa alle sole produzioni, comprese tra quelle inserite nella D.G.R. di delimitazione, danneggiate dalla siccità 2022. In conseguenza dell’evento in argomento s’intendono compensati i maggiori costi e i costi non sostenuti dall’azienda per lo svolgimento del ciclo colturale. Sui dati e sulle dichiarazioni rese dall’azienda (ai sensi del DPR 445/2000) ed inserite in domanda è previsto un controllo a campione sul 5% delle domande pervenute così suddiviso: 2% durante la fase istruttoria e 3% in seguito dell’atto di concessione, dei quali almeno la metà estratta sulla base di criteri di rischio. Si ricorda altresì che sono escluse dagli aiuti o comunque dal pagamento: a) le imprese diverse dalle PMI di cui all’articolo 2, punto 2) del regolamento (UE) n. 702/2014; b) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito all’articolo 1, paragrafo 5 del regolamento n. 702/2014; c) le imprese in difficoltà, come definite dall’art. 2, par. 1, punto (14) del regolamento (UE) n. 702/2014, ad eccezione di quelle che sono diventate imprese in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dalla siccità verificatasi a partire dal mese di maggio 2022, conformemente a quanto stabilito all’articolo 1, paragrafo 6, lett. b) punto ii) del medesimo regolamento; d) le imprese che ricevono contributi al medesimo titolo dal sistema dell’organizzazione comune dei mercati anche tramite le Organizzazioni di Produttori. Ai sensi del piano gestione dei rischi 2022 (approvato con D.M. n. 148418 del 31/03/2022), nonché del regolamento UE n. 1308/2013, le imprese richiedenti, al momento del verificarsi dell’evento, non devono risultare coperte, per le colture danneggiate, da alcuna polizza assicurativa o da fondo di mutualizzazione relativamente al rischio siccità. Gli aiuti concessi ai sensi dell’art. 5, comma 4-quinquies, del DLgs 102/2004 sono ridotti del 50%, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o, qualora inferiore, della produzione in campo nell’anno o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nella regione di cui trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa. Gli aiuti in argomento e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario per gli stessi costi ammissibili, compresi quelli percepiti nell’ambito di altre misure nazionali/unionali e quelli concessi in regime di de minimis o in virtù di polizze assicurative, sono limitati all’80% dei costi ammissibili, elevati al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali. Le agevolazioni concesse in applicazione del decreto in oggetto ed ai sensi dell’art. 25 del regolamento (UE) n. 702/2014 sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) ai sensi dell’articolo 3 del medesimo regolamento; il regime di aiuto è stato registrato in esenzione di notifica con il n. 49425 (2017-XA) – SIAN CAR 8949. Considerata la scadenza del regime di aiuto, salvo proroghe dello stesso, le concessioni degli aiuti dovranno essere effettuate entro e non oltre il 30 giugno 2023.
Gli uffici tecnici, su appuntamento, sono disponibili alla consulenza e alla eventuale compilazione delle domande.
PRELIEVI IDRICI: sistema di regolazione attivo fino al 31 dicembre
Il portale di Arpae resterà attivo fino alla cessazione dell’emergenza dichiarata dal governo.
Visto il perdurare dello stato di siccità, Arpae ha emanato la determina DET-2022-881 del 09/11/2022, con la quale mantiene attivo il portale di regolazione dei prelievi idrici fino al 31 dicembre 2022. L’atto è stato assunto in coerenza con quanto stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022 che ha fissato in tale data il termine dell’emergenza idrica.
Per visitare il portale dedicato allo stato idrologico dei fiumi e ai divieti di prelievo, visitare il seguente link: https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/stato-idrologico-dei-fiumi-e-divieti-di-prelievo/stato-idrologico-dei-fiumi-in-emilia-romagna-e-divieti-di-prelievo
Il DMV è la quantità minima di acqua che contribuisce a garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche e chimico-fisiche dei corsi d’acqua e dei fiumi e il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque definiti in maniera univoca per tutti i Paesi della Unione europea dalla direttiva quadro sulle Acque, nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali.
Per maggiori informazioni, visitare il seguente link: https://www.arpae.it/it/notizie/mantenimento-del-portale-sui-prelievi-idrici-al-31-dicembre-2022
OPERATORI LATTIERO CASEARI: i nuovi adempimenti
Si ricorda che sono stati prorogati i termini delle dichiarazioni obbligatorie;
si informano gli acquirenti di latte ovicaprino e i fabbricanti di prodotti a base di latte bovino e ovicaprino che il termine per la presentazione delle dichiarazioni obbligatorie è stato prorogato dal 20 settembre 2022 al 20 gennaio 2023 (DM 0528795 del 18 ottobre 2022). Restano invariate le scadenze per le dichiarazioni a carico degli acquirenti del settore bovino.
Primi acquirenti
Per “primo acquirente” di latte bovino e ovicaprino si intende un’impresa o un’associazione che acquista latte dai produttori per:
– sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione;
– cederlo ad una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.
I primi acquirenti di latte – se non già riconosciuti ai sensi del DM 7 aprile 2015 – devono richiedere un riconoscimento alla Regione di ubicazione della sede legale. L’azienda che opera in qualità di primo acquirente sia di latte bovino che di latte ovicaprino, deve richiedere due distinti riconoscimenti e verrà iscritta dalla Regione ai relativi albi nazionali, tenuti su SIAN. Gli acquirenti riconosciuti devono rispettare obblighi di dichiarazione mensili.
Fabbricanti di prodotti lattiero caseari
I fabbricanti di prodotti lattiero caseari sono imprese singole o associate che fabbricano prodotti lattiero-caseari bovini, ovini o misti. Tali aziende hanno l’obbligo di dichiarare le produzioni, le vendite e le giacenze con cadenza trimestrale tramite i servizi telematici di SIAN. Per l’accesso a SIAN, è necessario richiedere la registrazione alla Regione di ubicazione della sede legale e ottenere le credenziali di accesso. I primi acquirenti che effettuano anche la trasformazione del latte, utilizzano le medesime credenziali per adempiere sia agli obblighi di dichiarazione mensile del latte acquistato che perle dichiarazioni trimestrali in qualità di fabbricante.
Piccoli produttori di latte bovino e ovicaprino
Per “piccoli produttori” si intendono gli allevamenti del settore bovino e ovicaprino che effettuano vendite dirette del proprio latte e dei prodotti da esso ottenuti. Tali aziende hanno l’obbligo di dichiarare annualmente i quantitativi di latte venduto, di latte utilizzato per la fabbricazione dei prodotti lattiero-caseari venduti nonché di ciascun prodotto fabbricato, ceduto e per le relative giacenze di magazzino tramite i servizi telematici di SIAN. Per l’accesso a SIAN, è necessario richiedere la registrazione alla Regione di ubicazione della sede legale e ottenere le credenziali di accesso.
Per ottenere la registrazione, l’azienda deve aver costituito nella banca dati SIAN un fascicolo aziendale valido in cui deve essere presente almeno un allevamento corrispondente alla tipologia di produzione.
Per maggiori informazioni, visitare il seguente link: https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/ocm/temi/lattiero-caseario/i-nuovi-adempimenti-per-gli-operatori-della-filiera-lattiero-casearia
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Disoccupazione agricola 2023: requisiti e modalità di accesso a domanda
L’indennità di disoccupazione agricola è una prestazione economica a cui hanno diritto i lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate. La prestazione spetta a:
- operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;
- operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso dell’anno civile, dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
- piccoli coloni;
- compartecipanti familiari;
- piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.
Non hanno diritto all’indennità:
- i lavoratori che presentano la domanda oltre il termine previsto;
- i lavoratori iscritti in una delle gestioni autonome o nella Gestione Separata per l’intero anno, o per parte dell’anno ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente;
- i lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell’anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento durante l’anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione;
- i lavoratori che hanno svolto prevalentemente, nell’anno o nel biennio antecedente la domanda, attività di lavoro dipendente non agricolo;
- i lavoratori che si dimettono volontariamente, escluse le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri) e coloro che si dimettono per giusta causa;
- i lavoratori cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
L’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle quali si dovranno detrarre:
- le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
- le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo;
- le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc.;
- quelle non indennizzabili, quali, per esempio, quelle successive all’espatrio definitivo.
L’indennità spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall’importo spettante viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera di disoccupazione a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un massimo di 150 giorni.
Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.
L’indennità viene pagata direttamente dall’INPS in un’unica soluzione.
Il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola determina automaticamente l’accredito di contribuzione figurativa, calcolata detraendo dal parametro 270 (pari all’anno intero ai fini pensionistici), le giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo. Le giornate accreditate figurativamente sono utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti e solo della misura della pensione anticipata.
Per coloro che, nell’anno di competenza della prestazione, sono iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate o abbiano svolto attività lavorativa dipendente agricola ed eventualmente non agricola per più di 150 giorni, le prime 90 giornate di accredito figurativo sono valide anche ai fini del diritto alla pensione anticipata.
L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che:
- siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l’anno cui si riferisce la domanda o che abbiano un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato solo per una parte dell’anno di competenza della prestazione dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
- abbiano almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l’iscrizione negli elenchi agricoli, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI per almeno due anni civili antecedenti la domanda o, in alternativa, con l’iscrizione negli elenchi, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI, per l’anno di competenza della prestazione e l’accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
- abbiano almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento). Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale, compresi nel biennio utile.
Nel caso di lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (300 giorni prima della data presunta del parto, dalla data di gestazione e fino al compimento del 1° anno di età del bambino) o di padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino, in presenza degli altri requisiti, le dimissioni non precludono il diritto all’indennità di disoccupazione.
Per quanto concerne i lavoratori che si dimettono per giusta causa, l’INPS ha accolto l’orientamento indicato nella sentenza della Corte Costituzionale 24 giugno 2002, n. 269 che prevede il pagamento dell’indennità ordinaria di disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni “per giusta causa” nei casi di:
- mancato pagamento della retribuzione;
- molestie sessuali sui luoghi di lavoro;
- modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- mobbing, crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
- notevoli variazioni delle condizioni di lavoro, a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda;
- spostamento del lavoratore da una sede a un’altra, senza che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
- comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
L’indennità di disoccupazione può essere riconosciuta, inoltre, ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari poiché tale cessazione dal servizio non può essere intesa quale evento da cui derivi disoccupazione volontaria in quanto la misura sanzionatoria del licenziamento non risulta conseguenza automatica dell’illecito disciplinare ma è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro, costituendone esercizio del potere discrezionale.
La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata tra il 1° gennaio ed entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. Se tale data coincide con la domenica o con un giorno festivo la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di decesso dell’assicurato, la domanda può essere inoltrata dagli eredi entro la stessa data (31 marzo dell’anno successivo).
Bonus indennità una tantum 150 euro: presentazione domande
Come già trattato con Circolare Enapa n. 15 del 22 novembre c.a. Il Bonus 150 € è riconosciuto a domanda da presentarsi entro il 31 gennaio 2023 per le seguenti figure:
- Co.Co.Co. e Dottorandi e assegnisti di ricerca;
- stagionali – Lav. a T.D. e Lav. Intermittenti, con almeno 50 gg. di lavoro effettivo nel 2021 e con reddito Irpef nel 2021 non superiore a 20.000 euro;
- dello Spettacolo con almeno 50 contributi versati nel 2021 e con reddito Irpef nel 2021 non superiore a 20.000 euro.
Con la presente si rende noto che è disponibile la procedura INPS per l’invio delle domande di indennità una tantum 150 euro.
Assegno Unico e Universale (AUU): erogazione in automatico per chi è già beneficiario
Con la Circolare in oggetto l’INPS rende noto che dal 1° marzo 2023 per coloro che sono già beneficiari di AUU, la misura in parola verrà erogata d’ufficio senza necessità di presentare una nuova domanda, sulla base dei dati già forniti, sempre che non intervengano variazioni nel nucleo. Variazioni, ad esempio, sul numero dei componenti il nucleo (nascite/decessi), anagrafici (maggiore età del figlio), di salute (disabilità del figlio), sulla ripartizione dell’assegno (separazione/divorzio) in tal caso bisognerà intervenire sulla domanda già presentata e provvedere alle rettifiche. Sul punto si precisa che l’Istituto ha chiarito che il mandato ricevuto per la presentazione dell’AUU nel corso del 2022 rimarrà valido fin tanto che il cittadino non provveda alla sua revoca, pertanto gli interventi sulle domande per il 2023 possono essere operati dal Patronato in virtù del precedente mandato.
All’ISEE, in corso di validità al 31/12/2022, si farà riferimento per le erogazioni dell’AUU dei mesi di gennaio e febbraio 2023, mentre per le mensilità da marzo a febbraio 2024 bisognerà presentare una nuova DSU. Nel caso di mancata presentazione della nuova DSU la prestazione AUU verrà erogata con gli importi minimi. Rimane comunque sempre la possibilità di presentare l’ISEE aggiornato entro e non oltre il 30 giugno 2023, con conseguenziale diritto agli importi maggiorati in sede di conguaglio. Discorso diverso per le domande che risultano: respinte, revocate o decadute od oggetto di rinuncia da parte del richiedente, in tal caso, sarà necessario procedere alla presentazione di una nuova domanda di Assegno unico e universale, con le modalità e tramite i canali già noti.
Infine per quanto attiene alle domande che risultano “In istruttoria”, “In evidenza alla sede”, “In evidenza al cittadino”, “Sospesa”, l’erogazione della misura inizierà al termine degli specifici controlli previsti per le domande che si trovano in tali stati, qualora le verifiche si completino con esito positivo.
