RIMINI, CONFAGRICOLTURA INCONTRA L’ASSESSORE REGIONALE MAMMI:

”EX CAVE DEL MARECCHIA, ACCELERARE SUL PROGETTO PER NON PERDERE

I CONTRIBUTI E RICAVARE UN BACINO IDRICO A SERVIZIO DELL’AGRICOLTURA”

(Rimini, 15 dicembre 2022) Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini ha incontrato – assieme alle altre organizzazioni agricole del territorio – l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi, e il responsabile del Settore agricoltura, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna, Alberto Magnani. È stata l’occasione per confrontarsi e fare il punto su alcune importanti questioni, dai danni causati dalla fauna selvatica ai nuovi bandi per lo sviluppo delle aziende agricole, fino ad arrivare al nodo dell’energia e alle misure per assicurare acqua al settore primario.

L’incontro è stato organizzato in Provincia a Rimini e per Confagricoltura hanno partecipato il presidente Carlo Carli, il vicepresidente Alberto Mazzoni, il direttore Luca Gasparini e il presidente e il segretario della Circoscrizione di Rimini, rispettivamente Nicola Pelliccioni e Moreno Polidori.

“Abbiamo sollecitato l’assessore sul progetto di recupero delle ex cave del Marecchia come bacino di stoccaggio idrico a servizio dell’agricoltura – hanno ricordato i partecipanti – La riteniamo una misura strategica per il territorio e, dopo la siccità della scorsa estate, assolutamente necessaria. Il nostro timore è che il progetto sia rallentato all’Assessorato all’Ambiente della Regione Emilia-Romagna e il rischio è che non si completi l’iter in tempo per poter usufruire dei 15 milioni di euro che si potrebbero avere dal Pnrr per la realizzazione di questo intervento. Dopo un’estate siccitosa come non mai, è necessario predisporre tutte le misure necessarie all’approvvigionamento idrico, accelerando sul piano invasi e sulle infrastrutture necessarie”.

I dirigenti di Confagricoltura si sono poi concentrati sui danni causati dalla fauna selvatica. “Rappresentano un problema cruciale per il nostro settore  e una nuova minaccia per il territorio è rappresentata dal lupo, che scende sempre più a valle. Il nostro auspicio è di mantenere un dialogo costante e costruttivo con la Regione: è importante sostenere l’innovazione in agricoltura e ristorare le imprese dai danni subiti, che siano causati dal maltempo o dalla fauna selvatica. C’è poi un grande tema da affrontare, quello dell’energia. Il Piano energetico regionale 2030 pone obiettivi molto ambiziosi, da cui oggi siamo però lontani: per traguardarli il ruolo dell’agricoltura può essere centrale. Pensiamo alle bioenergie, all’agrivoltaico ai sistemi di economia circolare che possono essere promossi nel nostro settore. Iniziative che vanno agevolate da un punto di vista burocratico e incentivate sul fronte economico”.

CREDITI ENERGIA E CARBURANTE 4 TRIMESTRE 2022: I codici tributo per l’utilizzo in compensazione

Il credito d’imposta è a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e per l’acquisto di carburante nel quarto trimestre 2022.

La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta prevede che gli stessi, entro la data del 31 marzo 2023, siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi.

Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:

  • “6983” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;
  • “6984” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 2, del decreto- legge 23 settembre 2022, n. 144”;
  • “6985” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;
  • “6986” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;
  • “6987” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – art. 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Quadro normativo

Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, hanno introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e per l’acquisto di carburante nel quarto trimestre 2022. In particolare:

  • l’articolo 1, comma 1, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
  • l’articolo 1, comma 2, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, come definite dallo stesso comma 2, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022;
  • l’articolo 1, comma 3, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
  • l’articolo 1, comma 4, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022;
  • l’articolo 2, comma 1, prevede il riconoscimento a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell’anno 2022. Il successivo comma 2 riconosce il contributo di cui al comma 1 anche alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel quarto trimestre solare dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.

LAVORO AGILE: pubblicazione template Excel per nuova modalità trasmissione massiva comunicazioni lavoro agile

​Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni in merito, al fine di informare che, con Nota del 9 dicembre il Ministero del Lavoro ha reso disponibili i template in formato Excel per la compilazione dei relativi modelli di comunicazioni di lavoro agile, che si possono inviare dal 15 dicembre 2022, attraverso la nuova modalità massiva alternativa di trasmissione delle comunicazioni, accessibile dall’applicativo web. 

Ricordiamo che il termine per l’invio delle comunicazioni di lavoro agile, per assolvere agli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 23, primo comma, della Legge n. 81/2017 (come modificato dall’articolo 41 bis del Decreto Legge. n. 73/2022, convertito con modificazioni in Legge 4 agosto 2022, n. 122), precedentemente fissato al 1° dicembre 2022 è stato differito al 1° gennaio 2023. Nella procedura vengono richiesti i nominativi dei lavoratori interessati, la data di inizio e di fine, ma non verrà richiesto l’invio dell’accordo sottoscritto (il quale però dovrà essere conservato dalle parti). Come specificato nella Nota del Ministero del Lavoro del 9 dicembre, dal 15 dicembre 2022 sarà possibile utilizzare una nuova modalità per l’inoltro massivo delle comunicazioni di lavoro agile mediante l’applicativo informatico facendo ricorso ai template Excel rilasciati dal Ministero del lavoro.

Ricordiamo inoltre che l’art. 25 bis del DL n. 115/2022, cd. “Decreto Aiuti bis” ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 la procedura emergenziale semplificata di comunicazione telematica del lavoro agile per i lavoratori del settore privato, senza quindi la necessità di sottoscrizione dell’accordo individuale. Specifichiamo che tale procedura può quindi essere attivata solo per periodi di lavoro agile che termineranno il 31/12/2022.

Sempre in merito agli obblighi connessi alla compilazione delle comunicazioni di lavoro agile, il Ministero del Lavoro aveva informato con comunicazione del 25 novembre scorso che, relativamente alla comunicazione di lavoro agile da rendersi ai sensi dell’articolo 23, comma 1, della legge n. 81/2017 (come modificato dall’art. 41-bis del decreto legge n. 73/2022) è richiesta la valorizzazione dei campi “Pat Inail” e “Voce di tariffa Inail” anche alle Amministrazioni statali (per le quali l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è gestita con la forma della Gestione per conto dello Stato) e ad altri soggetti tenuti all’assicurazione obbligatoria, ma con forme speciali non gestite direttamente da Inail o altri Enti. Aveva poi specificato che i datori di lavoro che assolvono all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori, con un soggetto diverso da Inail, come ad esempio Enpaia, nella comunicazione di smart working devono essere inseriti i valori “000000000” nel campo “Pat Inail” e “0000” nel “Voce di tariffa Inail”.

 

PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI: invio entro gennaio 2023 

Ricordiamo che l’articolo 9, comma 6, della Legge n. 68/1999 prevede un preciso obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati che a livello nazionale occupano almeno 15 dipendenti, ovvero gli stessi sono tenuti ad inviare telematicamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, un prospetto informativo sulla loro situazione occupazionale ai fini degli adempimenti richiesti dalla normativa sul lavoro dei disabili.

Sono quindi soggetti a tale obbligo i datori di lavoro per i quali siano intervenuti, con fotografia al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di invio del prospetto, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva. Ricordiamo, più in generale, che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della L. 68/1999 nella seguente misura:

 

  • Sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
  • Due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
  • Un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti;

 

I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione dei lavoratori disabili.

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, in data 30 novembre 2021, il Decreto Ministeriale n. 194 del 30 settembre 2021 con il quale ha disposto un aumento, dal 1° gennaio 2022, dell’importo delle sanzioni per il ritardato invio del prospetto informativo. Nello specifico, in caso di mancato invio del Prospetto informativo disabili alla scadenza del 31 gennaio, dal 1° gennaio 2022, la sanzione amministrativa è pari a 702,43 euro, maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.

 

 

 

Agricoltura biologica, attesa per l’uscita dei bandi 

Si ricorda che la Regione ha approvato la nuova programmazione per lo sviluppo rurale (PSR 2023-2027) attivando una serie di interventi (ex Misure agro-ambientali) che riguardano la produzione biologica, la produzione integrata, l’apporto della sostanza organica, la gestione dei prati permanenti e tante altre per i quali siamo disponibili a fornire maggiori dettagli presso il nostro ufficio tecnico.

In particolare, ricordiamo il bando relativo a impegni su AGRICOLTURA BIOLOGICA.

  • Per il nuovo bando relativo all’agricoltura biologica (la cui uscita è prevista a breve) l’impegno partirà dal 01/01/2023 e avrà una durata quinquennale vale a dire con scadenza il 31/12/2027.
  • Le superfici devono essere notificate entro il 31/12/2022 per le nuove aziende che vorranno aderire per la prima volta al sistema di certificazione biologico, oppure per le aziende già certificate biologiche che vorranno mettere in conversione nuovi terreni per la prima volta.
  • Non è previsto l’obbligo di adesione con l’intera SAU.
  • La SAU impegnata dovrà essere mantenuta sulle medesime particelle e potrà diminuire al massimo del 20% nel corso dei cinque anni d’impegno.
  • Gli importi dei contributi si differenzieranno a seconda che si tratti di INTRODUZIONE all’agricoltura biologica (prima volta che le particelle percepiscono il contributo per il biologico) oppure di MANTENIMENTO dell’agricoltura biologica (particelle che in passato hanno già usufruito dei contributi per il biologico)
  • Questi contributi si posso cumulare con quelli della PAC pagamenti diretti e/o con altri Interventi inseriti nel nuovo PSR fino ad un tetto massimo che è diverso per ogni tipologia di coltura.

 

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e, se interessati, vi preghiamo di prendere appuntamento con l’ufficio tecnico entro il 22/12/2022.

 

 

Prevenzione danni da fauna selvatica, in uscita il bando 

La Regione sta lavorando per l’uscita del bando PSR sulla prevenzione danni da fauna selvatica.

Si evidenzia che:

  • Il bando scadrà il 31/03/2023;
  • I beneficiari sono le imprese agricole in forma singola o associata ai sensi dell’art. 2135 del cc iscritti alla CCIAA, in possesso della p. iva ed iscritte all’anagrafe regionale delle aziende agricole;
  • Spesa degli investimenti minimo euro 2.500,00 massimo 30.000,00;

Tipologie di intervento:

  • Creazioni di protezioni fisiche con recinzioni perimetrali, rete individuali o shelter in materiale plastico, reti anti-uccello:
  • Protezione elettrica a bassa intensità;
  • Protezione acustica con strumenti ed emissione di onde sonore, apparecchi radio, apparecchi con emissioni di suoni;
  • Protezioni visive con sagome di predatori, nastri olografici, palloni predatori;
  • Acquisto dei cani da guardia.

Spese non ammissibili:

  • Spesa di messa in opera, (manodopera), opere edili, spese in economia, ecc..);
  • Interventi finalizzati alla biosicurezza;
  • Metodi di prevenzione per allevamenti di tipo famigliare;
  • Opere di manutenzione ordinaria, riparazioni;
  • Acquisti di materiale usato;
  • Spese tecniche;
  • Spese di noleggio attrezzature.

 

I beneficiari devono garantire la posa in opera, la gestione e la manutenzione in efficienza dei beni per 5 anni dalla liquidazione del saldo del contributo.

Le domande potranno essere presentate entro le ore 13,00 del 31 marzo 2023.

I progetti dovranno esser ultimati entro un anno dalla data di notifica dell’atto di concessione.

 

Gli uffici tecnici sono a disposizione per ogni chiarimento.

 

Raccolta dati piano colturale per l’anno 2023 

Gli uffici tecnici di Forlì, Cesena e Rimini sono pronti per la raccolta del piano colturale relativo all’anno 2023.

Ricordiamo allo scopo che occorre avere quanto prima la definizione completa dei terreni che saranno in conduzione per il prossimo anno; quindi, invitiamo a definire velocemente la situazione relativa ai terreni presi in affitto.

Il quadro finito del piano colturale servirà in prima battuta per la richiesta di carburante agevolato che sarà operativa da circa metà gennaio 2023.

Infine, con la definizione del piano colturale si potrà aderire alle misure nuove relative alla PAC, pagamenti diretti e misure agroambientali.

Gli uffici tecnici sono a disposizione per ogni chiarimento.

 

Domanda Unica anno 2022: pagamento dei saldi 

Con la circolare AGEA COORD prot. n. 88936 del 7 dicembre 2022 la Direzione Coordinamento di AGEA disciplina i criteri che gli Organismi pagatori dovranno adottare in sede di prima erogazione dei saldi della domanda unica 2022 che, come noto, possono essere erogati a far data dal 1° dicembre dell’anno di domanda.

 

Attualmente il Registro Nazionale titoli deve ancora concludere una serie di attività che incidono sul valore di tutti i titoli attualmente presenti nel Registro. Tali elaborazioni, il cui esito potrebbe determinare riduzioni lineari per garantire il rispetto dei plafond e, conseguentemente; la possibile riduzione del valore dei titoli e anche dell’importo dei pagamenti, ha indotto l’AGEA Coordinamento, in via prudenziale e cautelativa, a disporre che gli Organismi pagatori:

  • applichino un tasso di riduzione che può essere stimato al 10% ai pagamenti del regime di base (titoli) e del greening relativi al saldo della domanda unica 2022;
  • eroghino integralmente senza alcuna riduzione, i pagamenti in favore degli agricoltori aderenti al regime per i piccoli agricoltori;
  • non eroghino i pagamenti del premio giovane agricoltore fino a quando non saranno concluse le istruttorie a livello nazionale da parte di tutti gli Organismi pagatori, al fine di garantire il rispetto del plafond specifico;
  • non eroghino i pagamenti dei premi accoppiati di cui all’art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013, fino a quando non saranno concluse le istruttorie delle varie misure da parte di tutti gli Organismi pagatori.

 

L’AGEA Coordinamento ha reso noto, altresì, che le operazioni di chiusura della campagna 2022, per quanto concerne i valori di titoli e greening, ha precisato che le stesse saranno eseguite entro il 31 dicembre 2022, per consentire al Registro Nazionale titoli di rideterminare il valore di tutti i titoli a livello nazionale, con decorrenza 1° gennaio 2023, in applicazione delle scelte compiute dallo Stato membro nel Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per il nuovo periodo di programmazione.

 

OPERATORI LATTIERO CASEARI: i nuovi adempimenti

Proroga dei termini delle dichiarazioni obbligatorie;

si informano gli acquirenti di latte ovicaprino e i fabbricanti di prodotti a base di latte bovino e ovicaprino che il termine per la presentazione delle dichiarazioni obbligatorie è stato prorogato dal 20 settembre 2022 al 20 gennaio 2023 (DM 0528795 del 18 ottobre 2022). Restano invariate le scadenze per le dichiarazioni a carico degli acquirenti del settore bovino.

Primi acquirenti

Per “primo acquirente” di latte bovino e ovicaprino si intende un’impresa o un’associazione che acquista latte dai produttori per:

– sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione;

– cederlo ad una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.

I primi acquirenti di latte – se non già riconosciuti ai sensi del DM 7 aprile 2015 – devono richiedere un riconoscimento alla Regione di ubicazione della sede legale. L’azienda che opera in qualità di primo acquirente sia di latte bovino che di latte ovicaprino, deve richiedere due distinti riconoscimenti e verrà iscritta dalla Regione ai relativi albi nazionali, tenuti su SIAN. Gli acquirenti riconosciuti devono rispettare obblighi di dichiarazione mensili.

Fabbricanti di prodotti lattiero caseari

I fabbricanti di prodotti lattiero caseari sono imprese singole o associate che fabbricano prodotti lattiero-caseari bovini, ovini o misti. Tali aziende hanno l’obbligo di dichiarare le produzioni, le vendite e le giacenze con cadenza trimestrale tramite i servizi telematici di SIAN. Per l’accesso a SIAN, è necessario richiedere la registrazione alla Regione di ubicazione della sede legale e ottenere le credenziali di accesso. I primi acquirenti che effettuano anche la trasformazione del latte, utilizzano le medesime credenziali per adempiere sia agli obblighi di dichiarazione mensile del latte acquistato che perle dichiarazioni trimestrali in qualità di fabbricante.

Piccoli produttori di latte bovino e ovicaprino

Per “piccoli produttori” si intendono gli allevamenti del settore bovino e ovicaprino che effettuano vendite dirette del proprio latte e dei prodotti da esso ottenuti. Tali aziende hanno l’obbligo di dichiarare annualmente i quantitativi di latte venduto, di latte utilizzato per la fabbricazione dei prodotti lattiero-caseari venduti nonché di ciascun prodotto fabbricato, ceduto e per le relative giacenze di magazzino tramite i servizi telematici di SIAN. Per l’accesso a SIAN, è necessario richiedere la registrazione alla Regione di ubicazione della sede legale e ottenere le credenziali di accesso.

Per ottenere la registrazione, l’azienda deve aver costituito nella banca dati SIAN un fascicolo aziendale valido in cui deve essere presente almeno un allevamento corrispondente alla tipologia di produzione.

Per maggiori informazioni, visitare il seguente link:

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/ocm/temi/lattiero-caseario/i-nuovi-adempimenti-per-gli-operatori-della-filiera-lattiero-casearia

 

 

PESTE SUINA AFRICANA: stanziati 2 milioni per diminuire il rischio di diffusione dell’infezione

Grazie al completamento delle recinzioni che limitano gli spostamenti dei cinghiali dalla zona infetta di Piemonte e Liguria. Il provvedimento adottato su proposta degli assessori alle Politiche per la Salute Donini e all’Agricoltura Mammi.

Proteggere il patrimonio suinicolo dell’Emilia-Romagna dalla Peste suina africana. La Regione Emilia-Romagna è fortemente impegnata a preservare i propri allevamenti dalla malattia che sta colpendo regioni vicine. E per questo, su proposta degli assessori alle Politiche per la Salute Raffaele Donini e all’Agricoltura Alessio Mammi, ha stanziato quasi due milioni di euro (1 milione e 970 mila euro, anticipati dall’Azienda sanitaria locale di Parma) per completare le recinzioni metalliche che delimitano le zone infette di Piemonte e Liguria, in cui sono stati ritrovati cinghiali colpiti dalla peste suina: un’azione preventiva che completa il progetto già avviato dalle altre Regioni, per prevenire la malattia cercando di ridurre la presenza di cinghiali a partire dalle zone più critiche. Il provvedimento anticipa, d’intesa con il Commissario straordinario nazionale per la peste suina africana Angelo Ferrari, l’erogazione dei fondi a livello nazionale. “La protezione degli allevamenti suinicoli è uno dei punti principale della nostra azione di contenimento del rischio- affermano gli assessori Donini e Mammi– Le azioni finora avviate vanno nella direzione di garantire una maggiore biosicurezza a tutela del settore, un comparto fondamentale dell’economia emiliano-romagnola”. Il provvedimento è solo l’ultimo in ordine di tempo tra le misure messe a punto dalla Regione per contrastare la diffusione della malattia, come il Piano regionale di interventi urgenti sulla peste suina africana nei suini da allevamento e nei cinghiali.

 Il Piano approvato in agosto ha messo al centro le strategie di sorveglianza per l’identificazione dei casi di malattia, definito le procedure per lo smaltimento delle carcasse nei selvatici in condizioni di routine e di sospetto peste suina africana. E ancora, ha rafforzato la biosicurezza negli allevamenti di suini domestici per la protezione dalle popolazioni di selvatici, con particolare attenzione alle aree identificate come critiche. Previsto anche un piano di emergenza da mettere in atto nel caso in cui l’infezione dovesse entrare nel territorio regionale. Sono state avviate anche azioni di formazione e aggiornamento per veterinari, allevatori, cacciatori e altre categorie. Infine, il Piano ha previsto una campagna di comunicazione rivolta a tutti i cittadini per incentivare le segnalazioni di carcasse di cinghiale, che devono essere prontamente esaminate, e diffondere comportamenti corretti per impedire l’introduzione dell’infezione in Emilia-Romagna. Sempre sul tema della biosicurezza negli allevamenti suinicoli, dal Piano di sviluppo rurale (Psr) sono previste risorse per 7 milioni di euro, oltre a un ulteriore milione di euro sulla prevenzione della Peste suina africana previsto dalla legge appena approvata dall’Assemblea legislativa.

Occorre evitare che la malattia, nel caso si dovesse manifestare in Emilia-Romagna nei selvatici, si trasmetta agli allevamenti suinicoli costituendo un grave danno economico per le aziende emiliano-romagnole che operano in questo settore della zootecnia. L’impatto sulla filiera sarebbe grave soprattutto riguardo all’export dei prodotti a base di carne suina verso paesi terzi, con un danno stimabile in 60 milioni di euro mensili e conseguente perdita di mercati importanti e di posti di lavoro. La peste suina africana non si trasmette all’uomo, ma rappresenta un rischio esclusivamente per i suini (maiali e cinghiali), che sono gli unici animali colpiti. È causata da un virus scarsamente soggetto a mutazioni per cui, a differenza di altre infezioni, si può escludere anche il potenziale ‘salto di specie’.

Per maggiori informazioni, visitare il seguente link: https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/caccia/avvisi/avvisi-2022/peste-suina-africana-stanziati-2-milioni-per-diminuire-rischio-diffusione-infezione

 

 

 

 

 

 

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Disoccupazione agricola 2023: requisiti e modalità di accesso a domanda

L’indennità di disoccupazione agricola è una prestazione economica a cui hanno diritto i lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate. La prestazione spetta a:

  • operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;
  • operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso dell’anno civile, dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
  • piccoli coloni;
  • compartecipanti familiari;
  • piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.

Non hanno diritto all’indennità:

  • i lavoratori che presentano la domanda oltre il termine previsto;
  • i lavoratori iscritti in una delle gestioni autonome o nella Gestione Separata per l’intero anno, o per parte dell’anno ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente;
  • i lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell’anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento durante l’anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione;
  • i lavoratori che hanno svolto prevalentemente, nell’anno o nel biennio antecedente la domanda, attività di lavoro dipendente non agricolo;
  • i lavoratori che si dimettono volontariamente, escluse le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri) e coloro che si dimettono per giusta causa;
  • i lavoratori cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

L’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle quali si dovranno detrarre:

  • le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
  • le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo;
  • le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc.;
  • quelle non indennizzabili, quali, per esempio, quelle successive all’espatrio definitivo.

L’indennità spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall’importo spettante viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera di disoccupazione a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un massimo di 150 giorni.

Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.

L’indennità viene pagata direttamente dall’INPS in un’unica soluzione.

Il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola determina automaticamente l’accredito di contribuzione figurativa, calcolata detraendo dal parametro 270 (pari all’anno intero ai fini pensionistici), le giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo. Le giornate accreditate figurativamente sono utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti e solo della misura della pensione anticipata.

Per coloro che, nell’anno di competenza della prestazione, sono iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate o abbiano svolto attività lavorativa dipendente agricola ed eventualmente non agricola per più di 150 giorni, le prime 90 giornate di accredito figurativo sono valide anche ai fini del diritto alla pensione anticipata.

L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che: 

  • siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l’anno cui si riferisce la domanda o che abbiano un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato solo per una parte dell’anno di competenza della prestazione dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
  • abbiano almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l’iscrizione negli elenchi agricoli, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI per almeno due anni civili antecedenti la domanda o, in alternativa, con l’iscrizione negli elenchi, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI, per l’anno di competenza della prestazione e l’accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
  • abbiano almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento). Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale, compresi nel biennio utile.

Nel caso di lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (300 giorni prima della data presunta del parto, dalla data di gestazione e fino al compimento del 1° anno di età del bambino) o di padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino, in presenza degli altri requisiti, le dimissioni non precludono il diritto all’indennità di disoccupazione.

Per quanto concerne i lavoratori che si dimettono per giusta causa, l’INPS ha accolto l’orientamento indicato nella sentenza della Corte Costituzionale 24 giugno 2002, n. 269 che prevede il pagamento dell’indennità ordinaria di disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni “per giusta causa” nei casi di:

  • mancato pagamento della retribuzione;
  • molestie sessuali sui luoghi di lavoro;
  • modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
  • mobbing, crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
  • notevoli variazioni delle condizioni di lavoro, a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda;
  • spostamento del lavoratore da una sede a un’altra, senza che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
  • comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

L’indennità di disoccupazione può essere riconosciuta, inoltre, ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari poiché tale cessazione dal servizio non può essere intesa quale evento da cui derivi disoccupazione volontaria in quanto la misura sanzionatoria del licenziamento non risulta conseguenza automatica dell’illecito disciplinare ma è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro, costituendone esercizio del potere discrezionale.

La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata tra il 1° gennaio ed entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. Se tale data coincide con la domenica o con un giorno festivo la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.

In caso di decesso dell’assicurato, la domanda può essere inoltrata dagli eredi entro la stessa data (31 marzo dell’anno successivo).

 

Bonus indennità una tantum 150 euro: presentazione domande

Come già trattato con Circolare Enapa n. 15 del 22 novembre c.a. Il Bonus 150 € è riconosciuto a domanda da presentarsi entro il 31 gennaio 2023 per le seguenti figure:

  • Co.Co.Co. e Dottorandi e assegnisti di ricerca;
  • stagionali – Lav. a T.D. e Lav. Intermittenti, con almeno 50 gg. di lavoro effettivo nel 2021 e con reddito Irpef nel 2021 non superiore a 20.000 euro;
  • dello Spettacolo con almeno 50 contributi versati nel 2021 e con reddito Irpef nel 2021 non superiore a 20.000 euro.

Con la presente si rende noto che è disponibile la procedura INPS per l’invio delle domande di indennità una tantum 150 euro.

 

Assegno Unico e Universale (AUU): erogazione in automatico per chi è già beneficiario

Con la Circolare in oggetto l’INPS rende noto che dal 1° marzo 2023 per coloro che sono già beneficiari di AUU, la misura in parola verrà erogata d’ufficio senza necessità di presentare una nuova domanda, sulla base dei dati già forniti, sempre che non intervengano variazioni nel nucleo. Variazioni, ad esempio, sul numero dei componenti il nucleo (nascite/decessi), anagrafici (maggiore età del figlio), di salute (disabilità del figlio), sulla ripartizione dell’assegno (separazione/divorzio) in tal caso bisognerà intervenire sulla domanda già presentata e provvedere alle rettifiche. Sul punto si precisa che l’Istituto ha chiarito che il mandato ricevuto per la presentazione dell’AUU nel corso del 2022 rimarrà valido fin tanto che il cittadino non provveda alla sua revoca, pertanto gli interventi sulle domande per il 2023 possono essere operati dal Patronato in virtù del precedente mandato.

All’ISEE, in corso di validità al 31/12/2022, si farà riferimento per le erogazioni dell’AUU dei mesi di gennaio e febbraio 2023, mentre per le mensilità da marzo a febbraio 2024 bisognerà presentare una nuova DSU. Nel caso di mancata presentazione della nuova DSU la prestazione AUU verrà erogata con gli importi minimi. Rimane comunque sempre la possibilità di presentare l’ISEE aggiornato entro e non oltre il 30 giugno 2023, con conseguenziale diritto agli importi maggiorati in sede di conguaglio. Discorso diverso per le domande che risultano: respinte, revocate o decadute od oggetto di rinuncia da parte del richiedente, in tal caso, sarà necessario procedere alla presentazione di una nuova domanda di Assegno unico e universale, con le modalità e tramite i canali già noti.

Infine per quanto attiene alle domande che risultano “In istruttoria”, “In evidenza alla sede”, “In evidenza al cittadino”, “Sospesa”, l’erogazione della misura inizierà al termine degli specifici controlli previsti per le domande che si trovano in tali stati, qualora le verifiche si completino con esito positivo.