FINANZIARIA 2023: riproposti lo stralcio e la rottamazione delle cartelle

Nel disegno di legge della Finanziaria 2023 il Legislatore ripropone alcune disposizioni già previste in passato con riferimento ai carichi risultanti dalle cartelle di pagamento.

In particolare è disposto:

  • lo stralcio dei carichi fino a € 1.000 affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 – 2015;
  • la c.d. “rottamazione-quater” delle cartelle di pagamento relative a carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.

Stralcio carichi fino a € 1.000

È disposto l’annullamento automatico, alla data del 31.1.2023, dei debiti:

  • di importo residuo, all’1.1.2023, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;
  • risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 – 2015, ancorché ricompresi nella c.d. “rottamazione” di cui all’art. 3, DL n. 119/2018 e nel c.d. “saldo e stralcio” di cui agli artt. 16-bis, DL n 34/2019 e 1, commi da 184 a 198, Legge n. 145/2018.

Dall’1.1 al 31.1.2023 la riscossione dei predetti debiti è sospesa.

La cancellazione automatica è esclusa con riferimento:

  • ai debiti relativi ai carichi di cui all’art. 3, comma 16, DL n. 119/2018, ossia:
  • somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato ex art. 16, Regolamento UE n. 2015/1589;
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

Restano ferme le riguardanti lo stralcio dei debiti fino a € 1.000 risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 – 2010 e lo stralcio dei debiti fino a € 5.000 risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 – 2010 per i soggetti con reddito imponibile 2019 fino a € 30.000.

La sanatoria in esame interessa anche i debiti risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione da parte degli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 509/94 (Casse previdenziali professionisti, tra cui INARCASSA, CDC, ENPAV, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (per i professionisti privi di Cassa previdenziale di categoria), a fronte dell’adozione di apposite delibere entro il 31.1.2023.

Definizione agevolata ruoli (rottamazione-quater)

É prevista una nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento, c.d. “rottamazione-quater”, con riferimento ai carichi affidati all’Agente della riscossionedall’1.1.2000 al 30.6.2022.

La possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, effettuando il pagamento integrale o rateale, riguarda le somme:

  • affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale;
  • maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

Al fine della determinazione di quanto dovuto, sono considerati esclusivamente gli importi già versati a titolo di capitale compresi nei carichi affidati, nonché di rimborso delle spese.

 

La definizione agevolata interessa anche i carichi affidati all’Agente della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012, nonché per ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019.

Inoltre, possono essere estinti, anche se con riferimento ad essi si è determinata l’inefficacia della relativa definizione, i debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 – 2017 oggetto delle dichiarazioni riguardanti:

  • la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 (“rottamazione” ex art. 6, comma 2, DL n. 193/2016);
  • la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 e dall’1.1 al 30.9.2017 (“rottamazione-bis” ex art. 1, comma 5, DL n. 148/2017);
  • la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter” ex art. 3, comma 5, DL n. 119/2018);
  • la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica (“saldo e stralcio” ex art. 1, comma 189, Legge n. 145/2018);
  • la riapertura della definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter” e “saldo e stralcio” ex art. 16-bis, commi 1 e 2, DL n. 34/2019).

Per le sanzioni relative alle violazioni del Codice della strada la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio.

L’Agente della riscossione fornisce al debitore, nell’area riservata del proprio sito Internet, i dati necessari per l’individuazione dei carichi definibili.

La sanatoria in esame interessa anche i debiti risultanti da carichi affidati agli Agenti della riscossione da parte degli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 509/94 (Casse previdenziali professionisti, tra cui INARCASSA, CDC, ENPAV, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (per i professionisti privi di Cassa previdenziale di categoria), a fronte dell’adozione di apposite delibere entro il 31.1.2023.

Somme escluse dalla definizione

La definizione agevolata in esame non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo riguardanti:

  • recupero degli aiuti di Stato ex art. 16, Regolamento UE n. 2015/1589;
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi / premi dovuti agli Enti previdenziali;
  • risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 7.6.2007, n. 2007/436/CE e 26.5.2014, n. 2014/335/UE e 14.12.2020, n. 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, nonché l’IVA riscossa all’importazione.

Modalità di adesione

Il soggetto interessato deve manifestare all’Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione da presentare:

  • entro il 30.4.2023 (entro il predetto termine è possibile integrare una dichiarazione già presentata);
  • utilizzando l’apposito modello.

Nella dichiarazione va indicato, tra l’altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi.

L’estinzione del giudizio richiede l’effettivo perfezionamento della definizione e la produzione in giudizio della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in mancanza il Giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Al fine di beneficiare degli effetti della definizione, la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, a seguito di pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute relativamente ai carichi in esame.

Pagamento delle somme dovute

Entro il 30.6.2023 l’Agente comunica al debitore quanto dovuto per la definizione, l’importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse.

Come accennato, il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:

  • in unica soluzione;
  • in un massimo di 18 rate di pari importo. In tal caso:
    • la prima e seconda rata rata, ciascuna pari al 10% delle somme complessivamente dovute, vanno corrisposte rispettivamente entro il 31.7.2023 e 30.11.2023. Le restanti rate, di pari ammontare, devono essere versate entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2024. Dall’1.8.2023 sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo;
    • non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente.

Il pagamento può essere effettuato:

  • mediante domiciliazione sul c/c indicato dal debitore nella domanda di definizione;
  • mediante i moduli precompilati allegati alla comunicazione dell’Agente della riscossione;
  • presso gli sportelli dell’Agente della riscossione.

È inoltre previsto che:

  • il mancato / insufficiente / tardivo versamento, “superiore a cinque giorni”, delle somme dovute (unica soluzione o una rata) non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione;
  • qualora le somme necessarie per la definizione agevolata siano oggetto di procedura concorsuale nonché delle procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa, è applicabile la disciplina dei crediti prededucibili.

Effetti della definizione

A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:

  • sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza, nonché, fino alla scadenza della prima / unica rata della somma dovuta per la definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione (al 31.7.2023 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate);
  • l’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.;
  • in caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il DURC è rilasciato, ai sensi dell’art. 54, DL n. 50/2017, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata.

LAVORO AGILE: nuovo differimento per l’adempimento delle comunicazioni al 1° gennaio 2023

Informiamo che, come da comunicazione del Ministero del Lavoro, considerata la necessità di garantire a tutti i soggetti obbligati e abilitati la possibilità di adeguarsi alle modalità definite dal Decreto ministeriale n. 149 del 22 agosto 2022, per assolvere agli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 23, primo comma, della Legge n. 81/2017 (come modificato dall’articolo 41 bis del Decreto Legge. n. 73/2022, convertito con modificazioni in Legge 4 agosto 2022, n. 122), il termine per l’adempimento fissato al 1° dicembre 2022 si intende differito al 1° gennaio 2023.

Si informa inoltre che dal 15 dicembre 2022 sarà resa disponibile una modalità alternativa per l’inoltro massivo delle comunicazioni di lavoro agile mediante l’applicativo informatico, che consentirà, tramite un file Excel, di assolvere ai predetti obblighi in modo più semplice e veloce.

 

COMUNICAZIONE LAVORATORI SOMMINISTRATI: invio da effettuare entro il 31 gennaio prossimo 

Ricordiamo che, come ogni anno, entro il 31 gennaio 2023 le Aziende che durante l’anno 2022 hanno fatto ricorso a lavoratori somministrati, devono effettuare la comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU). Qualora queste non vi fossero, la comunicazione potrà essere fatta alle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL provinciali.

La comunicazione ha ad oggetto i contratti di somministrazione stipulati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e deve obbligatoriamente contenere:

  • il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
    • la durata dei contratti di somministrazione;
    • il numero e la qualifica dei lavoratori impiegati;

La stessa potrà essere effettuata tramite fax, raccomandata a mano, accomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC).  Per mancato adempimento dell’obbligo è prevista una sanzione da 250.00 a 1200,00 euro.

 

 

 

Registro ufficiale degli operatori professionali, un richiamo alla normativa.

Il nuovo regime fitosanitario, entrato in vigore il 14 dicembre 2019, è stato in questi anni implementato da numerosi provvedimenti comunitari e nazionali che hanno chiarito e in parte modificato l’applicazione delle nuove regole.

Tra i diversi aggiornamenti portati avanti per questa attività, i punti principali riguardano:

Il RUOP, chi si deve registrare, come mantenere aggiornato il proprio fascicolo: Secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/2031 devono registrarsi gli operatori professionali che introducono o spostano nell’Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è rispettivamente richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante, gli operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante, gli operatori professionali che chiedono all’autorità competente di rilasciare i certificati di esportazione, di esportazione o di pre-esportazione, gli operatori professionali autorizzati ad applicare i marchi su imballaggi ISPM 15 o a rilasciare altri attestati diversi dal marchio per il materiale da imballaggio di legno. Nello specifico, quindi, gli operatori dei Caa non devono registrarsi sul Ruop ma possono affiancare professionisti scelti dalle aziende per la compilazione ed il caricamento della opportuna documentazione;

Il passaporto delle piante prima autorizzazione e aggiornamento: Viene emessa dall’operatore professionale RUOP in occasione dello spostamento delle piante dal centro aziendale verso qualsiasi territorio all’interno dell’Unione Europea e vanno emessi in caso di vendita del materiale vegetale rivolta ad un operatore che ne fa un uso professionale, in caso il materiale viene spostato da un centro aziendale ad un altro centro aziendale dello stesso RUOP, in caso di vendita a distanza ad un utilizzatore finale con consegna attraverso corriere;

L’autorizzazione fitosanitaria per i piccoli vivaisti: L’obbligo di registrazione dall’aggiornamento riguarda anche i vivaisti che producono e commercializzano piccole quantità di piante e prodotti vegetali destinati esclusivamente ad utilizzatori finali attraverso la vendita diretta realizzata o presso la sede aziendale e/o il luogo di produzione, i mercati agricoli o altri mercati locali situati nella regione ove ha sede l’OP;

La tariffa fitosanitaria: Gli operatori professionali iscritti al Ruop che richiedono il rilascio dell’autorizzazione all’uso del passaporto delle piante devono versare la tariffa una tantum di 100,00 Euro al momento della prima richiesta, in questi casi il versamento della tariffa deve avvenire annualmente, di norma entro e non oltre il 31 gennaio.

La comunicazione vivaistica: La registrazione al RUOP va mantenuta aggiornata comunicando ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro sessanta giorni dal verificarsi della stessa facendo decadere di conseguenza l’obbligo di comunicazione annuale entro il 30 aprile, come avveniva in passato. 

La regione, per supportare le aziende in questa fase di transizione, ha redatto una serie di presentazioni e di documenti allo scopo di accompagnarle verso la nuova gestione documentale., con esempi diretti di compilazione e link ai siti utili per ogni argomento.

Per aiutare nella gestione, si allega alla presente comunicazione, la documentazione suddetta. In particolare, tra i documenti allegati, si inoltrano anche tutta la modulistica relativa alla registrazione presso il sito del RUOP che, come ricordato nelle apposite slide allegate, va presentato sia per le prime registrazioni, sia in caso di variazione delle attività. Si ricorda che la documentazione per la registrazione deve essere presentata al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

Riportiamo il link dove poter trovare ogni riferimento:

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/produzione-e-commercio/registro-operatori-professionali

 Gli uffici tecnici sono a disposizione per ogni chiarimento.

 

Raccolta dati piano colturale per l’anno 2023. 

Gli uffici tecnici di Forlì, Cesena e Rimini sono pronti per la raccolta del piano colturale relativo all’anno 2023.

Ricordiamo allo scopo che occorre avere quanto prima la definizione completa dei terreni che saranno in conduzione per il prossimo anno; quindi, invitiamo a definire velocemente la situazione relativa ai terreni presi in affitto.

Il quadro finito del piano colturale servirà in prima battuta per la richiesta di carburante agevolato che sarà operativa da circa metà gennaio 2023.

Infine, con la definizione del piano colturale si potrà aderire alle misure nuove relative alla PAC, pagamenti diretti e misure agroambientali.

Gli uffici tecnici sono a disposizione per ogni chiarimento.

 

Pac 2023-2027, via libera dalla Commissione europea al piano strategico italiano 

Il Piano strategico della Politica agricola comune (Pac) dell’Italia per il periodo 2023-2027 è stato approvato nei giorni scorsi dalla Commissione europea per un valore di 26,61 miliardi di euro.

“L’Italia – si legge in un comunicato della Commissione – è uno dei maggiori produttori agricoli e trasformatori di alimenti dell’Ue, con un settore agricolo molto diversificato. Il piano italiano introdurrà un importo massimo per ettaro per il sostegno al reddito di base degli agricoltori. Le piccole e medie aziende agricole riceveranno un pagamento redistributivo per ottenere un sostegno finanziario più equo. Circa 800.000 agricoltori riceveranno inoltre finanziamenti specifici (da una dotazione totale di quasi 3 miliardi di euro) per partecipare a strumenti di gestione del rischio, in modo da affrontare meglio il crescente impatto degli eventi climatici avversi. Nell’ambito dei suoi impegni ambientali, il piano italiano mira ad aumentare la superficie coltivata con metodo biologico fino al 25% della superficie agricola. L’Italia sarà inoltre tra i primi paesi dell’Ue ad attuare la nuova condizionalità sociale della Pac per garantire la sicurezza sul lavoro e combattere lo sfruttamento della manodopera. Infine, 1,1 miliardi di euro saranno dedicati ad aiutare i giovani agricoltori ad avviare e garantire la loro attività”.

 

Comunicazioni preliminari sviluppo rurale 2023/2027: i punti di attenzione.

Come noto è in fase di approvazione il piano strategico della PAC che dovrebbe chiudere l’iter entro la metà del mese di dicembre.

Il Complemento d  programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna, approvato con delibera assembleare n. 99 del 28 settembre 2022, comprende le scelte regionali che sono state proposte all’interno del PSP o come schede nazionali o come varianti regionali. Per questo Complemento è prevista l’approvazione di una versione consolidata successivamente all’approvazione del PSP.

È importante in questa fase informare i potenziali beneficiari delle scadenze ad oggi previste:

In merito agli interventi a superfice a favore della agricoltura biologica (codificati come SRA29), per poter essere ammesse all’aiuto le superfici dovranno essere state notificate entro il 31/12/2022 (a differenza di quanto accaduto in passato, quando il termine per la notifica era il 30/1 del primo anno di adesione).

Per quanto riguarda gli interventi a superfice a favore della produzione integrata (codificati come SRA01), viene stabilito – ai fini della ammissibilità all’aiuto a superfice –l’obbligo di iscrizione al Sistema di Qualità Nazione Produzione Integrata (SQNPI) e quindi il pagamento di un Organismo di certificazione da parte della azienda. Tale iscrizione dovrà avere luogo probabilmente entro il 15/5/2023, prevedendo comunque il rispetto dei Disciplinari di produzione integrata a partire dal 1/1/2023. Nelle passate programmazioni non era richiesta alcuna iscrizione a sistemi di certificazione.

Dal punto di vista più generale del rispetto del periodo di impegno di 5 anni, per tutti gli interventi a superfice agro-clima-ambientali e per il biologico, a partire dal 2023 verrà applicata una tolleranza massima in riduzione della Superfice oggetto di impegno (SOI) del 20%, oltre la quale si determina la revoca della concessione ed il recupero delle annualità precedentemente pagate. All’interno di questa percentuale verranno conteggiate sia le riduzioni di SOI dovute a rinuncia volontaria, sia le riduzioni di SOI causate da non rinnovo dei contratti di affitto. Non vengono invece computate nel 20% le superfici perdute per cessione di proprietà. Si tratta di una modifica sostanziale rispetto all’applicazione dell’art.47 del Reg. 1305/2013 durante il PSR 2014-22 che equiparava il non rinnovo degli affitti alla perdita di proprietà per vendita senza applicare sanzioni in entrambi i casi. Ne consegue l’esigenza di possedere titoli di affitto che coprano interamente il periodo di impegno oppure la verosimile certezza del rinnovo dei contratti che scadono durante il periodo di impegno se l’incidenza delle superfici a rischio di mancato rinnovo superasse il 20% della SOI.

 

 

Dichiarazione di produzione vino, scadenza al 15 dicembre. 

Ricordiamo la scadenza prossima per le dichiarazioni di produzione.

Con riferimento al comma 1, art. 3, del D.M. n. 7701 del 18 luglio 2019, sono obbligati a presentare la dichiarazione di produzione vino e/o mosto i seguenti soggetti:

  1. b) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
  2. c) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
  3. d) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta delle uve e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
  4. e) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
  5. f) i produttori di vino che effettuano la vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati;
  6. h) le associazioni e le cantine cooperative.

Si specifica che i prodotti diversi dal vino che fossero in viaggio alle ore 24:00 del 29 novembre dovranno essere dichiarati nella disponibilità del destinatario e non dal cedente.

Si precisa che i prodotti detenuti alla data del 30 novembre per “conto lavorazione” devono essere dichiarati dal soggetto che a tale data li detiene e non dall’effettivo proprietario; in tale ambito, per evidenziare lo scambio di prodotti oggetto di lavorazione specifiche presso altri soggetti, è stata introdotta la segnalazione del movimento per conto lavorazione nel Quadro F.

Sono esonerati dall’obbligo della presentazione della dichiarazione di produzione viticola:

  • Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone già indicate come soggetti esonerati al precedente punto 2 degli esoneri previsti per la dichiarazione di vendemmia;
  • I produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma;
  • I produttori di uve che consegnano la totalità della propria produzione ad un organismo associativo, soggetto all’obbligo di presentare una dichiarazione, riservandosi di produrre un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma.

Corsi in materia di sicurezza sul lavoro e abilitazione macchine e fitosanitari.

 Comunichiamo che dinamica sta organizzando le seguenti iniziative a partire da gennaio 2023 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e abilitazioni macchine e fitosanitari:

 nuova edizione corso operatore agrituristico (romagna) dal 25/01/2023

  • nuova edizione corso operatore di fattoria didattica (romagna) – marzo 2023
  • nuova edizione corso imprenditore agricolo professionale online   – gennaio 2023
  • nuova edizione online corso “responsabile sicurzza” rspp- dal 25/01/2023
  • addetto al pronto soccorso base- gruppo b-c – sede forlì-cesena – febbraio 2023
  • addetto antincendio rischio medio – sede forlì- cesena – febbraio 2023
  • formazione iniziale dipendenti -rischio medio- online- gennaio 2023
  • aggiornamento formazione iniziale dipendenti – sede forlì-cesena – gennaio 2023
  • aggiornamento pronto soccorso -sede forlì-cesena – febbraio 2023
  • aggiornamento responsbile sicurezza sede forlì-cesena – febbraio 2023
  • aggiornamento abilitazione alla guida delle macchine agricole e carrelli elevaltori, diverse edizioni sia in presenza che online
  • rinnovo del tesserino prodotti fitosanitari – diverse edizioni sia online che in presenza sede di forlì- cesena – gennaio/febbraio 2023
  • rilascio del tesserino prodotti fitosanitari online – febbraio 2023
  • corso base abilitazione alla guida dell macchine agricole trattrici ruote e cingoli – sede forlì-cesena – febbraio 2023

Per info e contatti:

 Dinamica soc. cons. a.r.l. Via Vivaldi 13/a 47122 Forlì

tel 0543/724670 fax: 0543/795265

www.dinamica-fp.com

 

 

APICOLTURA: il ministero stanzia 17 milioni all’anno

Il ministro Lollobrigida ha firmato il Decreto che stabilisce i fondi per il quinquennio 2023-2027, con un aumento di 8 milioni rispetto al periodo precedente.

Ci saranno oltre 17 milioni di euro all’anno a favore dell’apicoltura italiana. Una cifra che fa aumentare di circa 8 milioni di euro le risorse per il settore apistico rispetto alla precedente programmazione. Ad annunciarlo è lo stesso Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in un comunicato stampa inviato ieri 5 dicembre 2022 alle redazioni delle principali testate giornalistiche di settore. Il ministro Francesco Lollobrigida ha infatti firmato in questi giorni il Decreto relativo agli interventi in favore del settore apistico previsti dal Piano Strategico azionale della Pac per il prossimo periodo che inizierà nel 2023 per terminare nel 2027. Gli oltre 17 milioni di euro saranno messi a disposizione per ogni annualità. I fondi serviranno a finanziare interventi a sostegno dell’apicoltura nazionale, dai servizi di assistenza tecnica, di consulenza ediformazione e informazione sulle buone pratiche apistiche, agli investimenti sia materiali che immateriali delle aziende. Inoltre serviranno per sostenere la collaborazione tra aziende e associazioni apistiche con organismi specializzati in programmi di ricercae per azioni di promozionecomunicazione e commercializzazione, tra cui il monitoraggio del mercato e la sensibilizzazione dei consumatori sulla qualità dei prodotti dell’apicoltura. A beneficiare dei finanziamenti potranno essere quindi gli apicoltori, le associazioni apistiche, gli istituti, enti, università e i vari organismi specializzati nella ricerca nel settore dell’apicoltura. Per il ministro Lollobrigida, questo Decreto, con l’aumento di risorse stanziate da 9 a 17 milioni di euro, testimonia l’estrema attenzione che il Ministero ripone nei confronti del settore apistico, considerato un comparto centrale nell’ambito dell’agricoltura italiana. Un settore ritenuto cruciale sia dal punto di vista economico, con una produzione nazionale di miele che si attesta attorno alle 18,5mila tonnellate, sia sotto un profilo di salvaguardia della biodiversità, legata a doppio filo con la funzione di impollinazione delle api: uno dei più affidabili indicatori del benessere ambientale.

“Una ricchezza inestimabile da salvaguardare ad ogni costo e che questo governo ha dimostrato fin dal primo giorno di voler difendere e conservare con atti concreti e strutturali” ha concluso il ministro.

 

LUPI: lavori in corso su indennizzo dei danni e prevenzione

La Regione al tavolo nazionale per affrontare le problematiche della convivenza con questa specie protetta, prevenire e contenere i danni all’agricoltura.

La Regione è attualmente impegnata alla definizione di un Piano di conservazione e gestione del lupo a scala nazionale volto ad affrontare le problematiche dovute alla presenza sempre più diffusa del lupo, specie protetta, in un’ottica di convivenza tra fauna selvatica e attività antropiche, con particolare attenzione per le attività agricole nelle aree rurali. Per favorire la comprensione del fenomeno e indicare buone prassi per ridurre gli impatti e le situazioni di criticità, è prevista la realizzazione di un Vademecum regionale e l’avvio di una campagna informativa. Inoltre, sarà strutturato un sistema di indennizzo dei danni, rivolto non soltanto agli imprenditori agricoli. Nel quadro delle misure si segnala anche la raccolta delle segnalazioni di dettaglio relative al verificarsi di situazioni di criticità, con il fine di fornire le indicazioni necessarie ad affrontarle e mettere in atto eventualmente adeguati interventi di dissuasione. Questi alcuni degli interventi che la Regione ha proposto nel corso di un incontro che si è tenuto in Prefettura, a Parma, dove si è parlato del tema dell’accresciuta preoccupazione legata all’aumento del numero di lupi in tutto il territorio regionale. “Siamo molto preoccupati della situazione che si sta delineando- commenta l’assessore all’Agricoltura, Alessio Mammi- Non sorpresi, in quanto avevamo già scritto in più occasioni sia al ministro Cingolani che a Patuanelli, per far presente che fronteggiare una situazione come quella che si stava configurando con strumenti legislativi inadeguati che scontano diversi decenni dalla loro approvazione, e soprattutto in presenza di una condizione sul campo profondamente mutata, era ed è tuttora impossibile. I lupi sono più presenti, sin termini di quantità che in territori diversificati e antropizzati, a differenza del passato, per questo assieme ai miei colleghi assessori di diverse Regioni, abbiamo chiesto al ministro Lollobrigida di affrontare urgentemente la tematica in seno alla commissione Politiche agricole nazionale”.

Da diversi anni la Regione Emilia-Romagna mette in atto interventi di mitigazione degli impatti derivanti dalla presenza del lupo, in particolare per prevenire danni alle aziende zootecniche.

  •  A supporto delle aziende agricole per danni causati dalla fauna selvatica la Regione ha messo a disposizione attivato il numero 051 6375090, da contattare anche per segnalare la presenza di lupi o di situazioni che meritano attenzione, e l’indirizzo e-mail difesalupo@regione.emilia-romagna.it.
    Mediamente ogni anno sono più di una cinquantina le segnalazioni ricevute e i conseguenti sopralluoghi realizzati da tecnici esperti per individuare i sistemi di difesa dagli attacchi da lupo più idonei alle specifiche modalità di allevamento, mentre sono sempre di più le varie segnalazioni che arrivano alla Regione e alle quali viene fornita prontamente una risposta. Ora è in corso di valutazione l’adeguamento del modello finora applicato, al nuovo contesto di presenza/espansione della specie, in condivisione con Ispra.
  • Prosegue infine la concessione di contributi alle imprese agricole per la realizzazione di presidi di prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni e alle opere effettuate sui terreni a pascolo. Nel corso del 2021 su un totale di circa 250.000 euro oltre la metà dell’ammontare complessivo è stato destinato alla prevenzione dei danni da lupo, mentre il bando 2022, incrementato di 100.000 euro rispetto ai precedenti, ha visto l’approvazione di tutte le 40 domande rivolte all’installazione di presidi per contrastare possibili attacchi del lupo al settore zootecnico.
  • Sono in fase di valutazione anche altre azioni di tipo comunicativo finalizzate a divulgare le corrette norme di comportamento nelle aree di presenza della specie, per favorire la comprensione ad ampia scala del fenomeno di espansione numerica e territoriale di questa specie protetta.

Per maggiori informazioni, visitare il seguente link:
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/caccia/avvisi/avvisi-2022/lupo-in-arrivo-una-campagna-di-informazione-e-un-piano-di-conservazione-e-gestione-nazionale-della-specie

 

 

 

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Disoccupazione agricola 2023: requisiti e modalità di accesso a domanda

L’indennità di disoccupazione agricola è una prestazione economica a cui hanno diritto i lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate. La prestazione spetta a:

  • operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;
  • operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso dell’anno civile, dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
  • piccoli coloni;
  • compartecipanti familiari;
  • piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.

Non hanno diritto all’indennità:

  • i lavoratori che presentano la domanda oltre il termine previsto;
  • i lavoratori iscritti in una delle gestioni autonome o nella Gestione Separata per l’intero anno, o per parte dell’anno ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente;
  • i lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell’anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento durante l’anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione;
  • i lavoratori che hanno svolto prevalentemente, nell’anno o nel biennio antecedente la domanda, attività di lavoro dipendente non agricolo;
  • i lavoratori che si dimettono volontariamente, escluse le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri) e coloro che si dimettono per giusta causa;
  • i lavoratori cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

L’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle quali si dovranno detrarre:

  • le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
  • le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo;
  • le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc.;
  • quelle non indennizzabili, quali, per esempio, quelle successive all’espatrio definitivo.

L’indennità spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall’importo spettante viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera di disoccupazione a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un massimo di 150 giorni.

Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.

L’indennità viene pagata direttamente dall’INPS in un’unica soluzione.

Il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola determina automaticamente l’accredito di contribuzione figurativa, calcolata detraendo dal parametro 270 (pari all’anno intero ai fini pensionistici), le giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo. Le giornate accreditate figurativamente sono utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti e solo della misura della pensione anticipata.

Per coloro che, nell’anno di competenza della prestazione, sono iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate o abbiano svolto attività lavorativa dipendente agricola ed eventualmente non agricola per più di 150 giorni, le prime 90 giornate di accredito figurativo sono valide anche ai fini del diritto alla pensione anticipata.

L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che: 

  • siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l’anno cui si riferisce la domanda o che abbiano un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato solo per una parte dell’anno di competenza della prestazione dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
  • abbiano almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l’iscrizione negli elenchi agricoli, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI per almeno due anni civili antecedenti la domanda o, in alternativa, con l’iscrizione negli elenchi, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI, per l’anno di competenza della prestazione e l’accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
  • abbiano almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento). Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale, compresi nel biennio utile.

Nel caso di lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (300 giorni prima della data presunta del parto, dalla data di gestazione e fino al compimento del 1° anno di età del bambino) o di padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino, in presenza degli altri requisiti, le dimissioni non precludono il diritto all’indennità di disoccupazione.

Per quanto concerne i lavoratori che si dimettono per giusta causa, l’INPS ha accolto l’orientamento indicato nella sentenza della Corte Costituzionale 24 giugno 2002, n. 269 che prevede il pagamento dell’indennità ordinaria di disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni “per giusta causa” nei casi di:

  • mancato pagamento della retribuzione;
  • molestie sessuali sui luoghi di lavoro;
  • modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
  • mobbing, crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
  • notevoli variazioni delle condizioni di lavoro, a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda;
  • spostamento del lavoratore da una sede a un’altra, senza che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
  • comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

L’indennità di disoccupazione può essere riconosciuta, inoltre, ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari poiché tale cessazione dal servizio non può essere intesa quale evento da cui derivi disoccupazione volontaria in quanto la misura sanzionatoria del licenziamento non risulta conseguenza automatica dell’illecito disciplinare ma è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro, costituendone esercizio del potere discrezionale.

La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata tra il 1° gennaio ed entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. Se tale data coincide con la domenica o con un giorno festivo la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.

In caso di decesso dell’assicurato, la domanda può essere inoltrata dagli eredi entro la stessa data (31 marzo dell’anno successivo).