REGIME FORFETARIO E FLAT TAX INCREMENTALE: novità finanziaria 2023

Nell’ambito della Finanziaria 2023 sono presenti due importanti novità relative all’applicazione della c.d. “Flax tax” (Tassa piatta).

In particolare, il Legislatore interviene prevedendo:

  • l’aumento del limite di ricavi / compensi per l’accesso al regime forfetario;
  • l’introduzione della c.d. “Flat tax incrementale”.

Il regime forfetario, disciplinato dall’art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014, Finanziaria 2015, è riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti. Il regime in esame, in presenza dei requisiti, costituisce il regime naturale, applicabile anche ai soggetti già in attività.

Requisiti di accesso al regime forfetario

Possono accedere al regime forfetario le persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che nell’anno precedente presentano i seguenti requisiti.

  • Ricavi / compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000, indipendentemente dall’attività esercitata.
  • Per verificare il superamento del limite va considerato il regime contabile applicato nell’anno di riferimento.
  • concorrono alla determinazione dell’ammontare conseguito il valore normale dei beni destinati al consumo personale / familiare dell’imprenditore;
  • i proventi conseguiti a titolo di diritti d’autore concorrono alla verifica del limite solo se “correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta” (fattispecie che si realizza se, sulla base dell’esame degli specifici fatti / circostanze, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo);
  • in caso di esercizio contemporaneo di più attività contraddistinte da diversi codici Ateco assume rilevanza la somma dei ricavi / compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Al fine della verifica della sussistenza del limite in esame non assumono rilevanza:

  • gli ulteriori componenti positivi (“adeguamento”), indicati in dichiarazione dei Redditi, per “migliorare” il proprio profilo di affidabilità ai fini ISA;
  • l’indennità di maternità poiché la stessa non costituisce ricavo / compenso.

 

  • Spese non superiori a € 20.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente e per compensi ad associati in partecipazione, per prestazioni di lavoro di familiari nonché a titolo di lavoro accessorio.

Cause ostative al regime forfetario

Si rammenta che non possono applicare il regime forfetario i soggetti che:

  1. a) si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA / regimi forfetari di determinazione del reddito;
  2. b) non sono residenti in Italia. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE / SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;

c)in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;

  1. d) contemporaneamente all’esercizio dell’attività:
  • partecipano a società di persone / associazioni per l’esercizio in forma associata di arti e professioni / imprese familiari, ossia controllano direttamente o indirettamente S.r.l. / associazioni in partecipazione, esercenti attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore / lavoratore autonomo.

Affinché operi la causa ostativa è necessario il verificarsi di entrambe le condizioni:

  • controllo diretto o indiretto della S.r.l. / associazione in partecipazione;
  • esercizio da parte delle stesse di attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore / lavoratore autonomo.

d-bis) soggetti che esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio per l’esercizio di una professione;

d-ter) nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilati superiori a € 30.000. Tale ipotesi di esclusione non rileva nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato, situazione che va verificata nell’anno precedente.

Allargamento platea soggetti che possono accedere al regime forfetario dal 2023

Un importante cambiamento è la modifica sul requisito d’accesso per rientrare nel regime forfetario, costituito dal limite dei ricavi / compensi che aumenta da € 65.000 a € 85.000 (ragguagliati ad anno) per tutti i contribuenti senza distinzione in base al codice attività. Gli altri requisiti per l’adozione del regime sono invariati.

In analogia a quanto si è verificato in occasione del precedente incremento disposto dalla Finanziaria 2019, considerato che il limite va verificato per l’anno precedente, se nel 2022 il nuovo limite di € 85.000 è rispettato, unitamente agli altri requisiti, è possibile accedere al regime forfetario dall’1.1.2023.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa, ai fini della franchigia IVA riservata ai soggetti forfetari, l’innalzamento del limite dei ricavi / compensi fino a € 85.000 tiene conto della Direttiva UE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese applicabile a decorrere dall’1.1.2025.

Tale Direttiva prevede che:

  • gli Stati membri possono ammettere al regime di franchigia IVA i soggetti con volume di ricavi / compensi non superiore a € 85.000;
  • se nel corso dell’anno il contribuente supera il limite di volume d’affari di € 100.000 il regime di franchigia cessa a partire da quel momento.

In attesa del recepimento della citata Direttiva, l’aumento del limite fino a € 85.000 è subordinato al rilascio di una specifica misura di deroga da parte dell’UE (tale richiesta è attualmente al vaglio delle competenti Autorità UE).

Uscita dal regime in corso d’anno

È modificata anche la regola di “uscita” dal regime. Attualmente è previsto che il superamento del limite dei ricavi / compensi comporta l’applicazione del regime ordinario dall’anno successivo, qualunque sia l’entità del superamento.

Con le nuove integrazioni, viene riproposta una disposizione simile a quella prevista per il regime dei minimi, in base alla quale, se i ricavi / compensi percepiti superano€ 100.000, il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso ed è dovuta l’IVA a partire dall’operazione che comporta il superamento del già menzionato limite. Pertanto, a seguito della modifica, in caso di ricavi / compensi di ammontare:

  • compreso tra € 85.001 e € 100.000, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo;
  • superiore a € 100.000, il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso.

Flat tax incrementale

Per le persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo, che non applicano il regime forfetario, è previsto un regime agevolato (opzionale) in base al quale una quota del reddito 2023 incrementale è tassata con un’imposta sostitutiva del 15%. Si tratta in pratica di una “flat tax” applicabile sulla quota di reddito d’impresa / lavoro autonomo 2023 che eccede il reddito di riferimento.

In particolare, per determinare la quota assoggettata alla Flat tax incrementale è necessario:

  1. individuare i redditi dichiarati nel 2020, 2021 e 2022;
  2. individuare il reddito più elevato dichiarato nel triennio 2020-2022;
  3. calcolare la differenza tra il reddito 2023 e il reddito più elevato del triennio.

Al risultato di tale operazione va detratto il 5% del reddito più elevato del triennio (franchigia). Tale differenza, nel limite di € 40.000, è assoggettata all’imposta sostitutiva del 15%.

 

 

CREDITI D’IMPOSTA ENERGIA: chiarimenti sull’ambito soggettivo

I crediti d’imposta per energia e gas dei vari decreti Aiuti spettano, sia alle imprese commerciali che alle imprese agricole e agli enti non commerciali che esercitano attività d’impresa.

I crediti d’imposta sono riservati a tutte le imprese residenti, commerciali o agricole, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, nonché dal regime contabile adottato rispettano le condizioni normativamente previste.

A parere dell’agenzia delle Entrate, inoltre, stante l’assenza di un’espressa esclusione normativa, potrebbero beneficiare delle agevolazioni in commento sia gli enti commerciali che quelli non commerciali, indipendentemente dalla loro natura (pubblica o privata) o dalla loro forma giuridica, a condizione che esercitino anche un’attività commerciale.

Sul punto, si evidenzia la risposta dell’Agenzia in riferimento ad una società sportiva dilettantistica costituita in forma di srl senza scopo di lucro, ha precisato che, stante la forma giuridica societaria e la natura commerciale, al ricorrere dei requisiti normativi spettano i crediti d’imposta in commento in relazione all’attività complessivamente svolta dalla stessa. È giunto anche l’atteso chiarimento sulle modalità di calcolo semplificato dei crediti d’imposta per le imprese «non energivore» e «non gasivore». L’agenzia delle Entrate ha precisato che la comunicazione fornita dal venditore (nel caso in cui sia stato il medesimo tanto nel periodo di riferimento quanto in quello agevolato) rappresenta un mero calcolo semplificato dell’incremento di costo e dell’ammontare del contributo, finalizzato a semplificare la determinazione del bonus in capo al beneficiario.

Qualora, invece, l’impresa abbia cambiato fornitore e non possa accedere al detto «calcolo semplificato», i crediti d’imposta in esame, stante il rispetto degli altri presupposti, non sono comunque, pregiudicati (e, comunque, la comunicazione può sempre essere integrata se non esaustiva).

Per le imprese non ancora costituite nel periodo di riferimento, viene fornita la Crediti d’imposta energia agli enti non commerciali.

LAVORO AGILE: nuovo differimento per l’adempimento delle comunicazioni al 1° gennaio 2023

Informiamo che, come da comunicazione del Ministero del Lavoro, considerata la necessità di garantire a tutti i soggetti obbligati e abilitati la possibilità di adeguarsi alle modalità definite dal Decreto ministeriale n. 149 del 22 agosto 2022, per assolvere agli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 23, primo comma, della Legge n. 81/2017 (come modificato dall’articolo 41 bis del Decreto Legge. n. 73/2022, convertito con modificazioni in Legge 4 agosto 2022, n. 122), il termine per l’adempimento fissato al 1° dicembre 2022 si intende differito al 1° gennaio 2023.

Si informa inoltre che dal 15 dicembre 2022 sarà resa disponibile una modalità alternativa per l’inoltro massivo delle comunicazioni di lavoro agile mediante l’applicativo informatico, che consentirà, tramite un file Excel, di assolvere ai predetti obblighi in modo più semplice e veloce.

 

DECRETO AIUTI-QUATER: innalzata la soglia di esenzione per i fringe benefits a 3.000 euro 

Informiamo che con il Decreto Aiutiquater, è stato incrementato per il periodo d’imposta2022, da euro 600 ad euro 3.000, il limite di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei fringe benefits aziendali. Ricordiamo che il Decreto Legge n. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-bis), all’art. 12, aveva già introdotto un’importante novità in materia di Fringe Benefits, ampliando per l’anno 2022 il valore di esenzione da 258,23 euro a 600 euro. Con lo stesso Decreto veniva inoltre introdotto anche un ampliamento dei beni e servizi oggetto di agevolazione, riconoscendo per l’anno 2022 la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, anche alle somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas. 

 

PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI: invio entro gennaio 2023 

Ricordiamo che l’articolo 9, comma 6, della Legge n. 68/1999 prevede un preciso obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati che a livello nazionale occupano almeno 15 dipendenti, ovvero gli stessi sono tenuti ad inviare telematicamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, un prospetto informativo sulla loro situazione occupazionale ai fini degli adempimenti richiesti dalla normativa sul lavoro dei disabili.

Sono quindi soggetti a tale obbligo i datori di lavoro per i quali siano intervenuti, con fotografia al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di invio del prospetto, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva. Ricordiamo, più in generale, che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della L. 68/1999 nella seguente misura:

 

  • Sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
  • Due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
  • Un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti;

 

I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione dei lavoratori disabili.

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, in data 30 novembre 2021, il Decreto Ministeriale n. 194 del 30 settembre 2021 con il quale ha disposto un aumento, dal 1° gennaio 2022, dell’importo delle sanzioni per il ritardato invio del prospetto informativo. Nello specifico, in caso di mancato invio del Prospetto informativo disabili alla scadenza del 31 gennaio, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la sanzione amministrativa sarà pari a 702,43 euro, maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.

 

 

Raccolta dati piano colturale per l’anno 2023. 

Gli uffici tecnici di Forlì, Cesena e Rimini sono pronti per la raccolta del piano colturale relativo all’anno 2023.

Ricordiamo allo scopo che occorre avere quanto prima la definizione completa dei terreni che saranno in conduzione per il prossimo anno; quindi, invitiamo a definire velocemente la situazione relativa ai terreni presi in affitto.

Il quadro finito del piano colturale servirà in prima battuta per la richiesta di carburante agevolato che sarà operativa da circa metà gennaio 2023.

Infine, con la definizione del piano colturale si potrà aderire alle misure nuove relative alla PAC, pagamenti diretti e misure agroambientali.

Gli uffici tecnici sono a disposizione per ogni chiarimento.

 

 

Comunicazioni preliminari sviluppo rurale 2023/2027: i punti di attenzione.

Come noto è in fase di approvazione il piano strategico della PAC che dovrebbe chiudere l’iter entro la metà del mese di dicembre.

Il Complemento d  programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna, approvato con delibera assembleare n. 99 del 28 settembre 2022, comprende le scelte regionali che sono state proposte all’interno del PSP o come schede nazionali o come varianti regionali. Per questo Complemento è prevista l’approvazione di una versione consolidata successivamente all’approvazione del PSP.

È importante in questa fase informare i potenziali beneficiari delle scadenze ad oggi previste:

In merito agli interventi a superfice a favore della agricoltura biologica (codificati come SRA29), per poter essere ammesse all’aiuto le superfici dovranno essere state notificate entro il 31/12/2022 (a differenza di quanto accaduto in passato, quando il termine per la notifica era il 30/1 del primo anno di adesione).

Per quanto riguarda gli interventi a superfice a favore della produzione integrata (codificati come SRA01), viene stabilito – ai fini della ammissibilità all’aiuto a superfice –l’obbligo di iscrizione al Sistema di Qualità Nazione Produzione Integrata (SQNPI) e quindi il pagamento di un Organismo di certificazione da parte della azienda. Tale iscrizione dovrà avere luogo probabilmente entro il 15/5/2023, prevedendo comunque il rispetto dei Disciplinari di produzione integrata a partire dal 1/1/2023. Nelle passate programmazioni non era richiesta alcuna iscrizione a sistemi di certificazione.

Dal punto di vista più generale del rispetto del periodo di impegno di 5 anni, per tutti gli interventi a superfice agro-clima-ambientali e per il biologico, a partire dal 2023 verrà applicata una tolleranza massima in riduzione della Superfice oggetto di impegno (SOI) del 20%, oltre la quale si determina la revoca della concessione ed il recupero delle annualità precedentemente pagate. All’interno di questa percentuale verranno conteggiate sia le riduzioni di SOI dovute a rinuncia volontaria, sia le riduzioni di SOI causate da non rinnovo dei contratti di affitto. Non vengono invece computate nel 20% le superfici perdute per cessione di proprietà. Si tratta di una modifica sostanziale rispetto all’applicazione dell’art.47 del Reg. 1305/2013 durante il PSR 2014-22 che equiparava il non rinnovo degli affitti alla perdita di proprietà per vendita senza applicare sanzioni in entrambi i casi. Ne consegue l’esigenza di possedere titoli di affitto che coprano interamente il periodo di impegno oppure la verosimile certezza del rinnovo dei contratti che scadono durante il periodo di impegno se l’incidenza delle superfici a rischio di mancato rinnovo superasse il 20% della SOI.

 

Regolarità contributiva e richiesta contributi pubblici, attenzione alla situazione aziendale. 

Ricordiamo alle aziende interessate che al fine di percepire contributi pubblici a vario titolo, la verifica che viene effettuata in tempi differenti è quella sulla regolarità contributiva. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è il certificato che attesta la regolarità dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi da parte delle aziende.

Nel caso di pagamenti diretti, come la Domanda Unica, un eventuale debito dell’azienda che ha fatto domanda con l’INPS viene compensato, quindi non pagato all’azienda, ma inviato direttamente all’INPS. Nel caso invece di progetti ad investimento sul Piano di Sviluppo Rurale oppure sull’OCM vitivinicolo ci sono controlli sul DURC sia in fase di istruttoria iniziale che al momento del saldo della domanda di contributo.

Invitiamo pertanto gli interessati ad effettuare sempre tale verifica nel caso di richieste di contributi pubblici.

 

La Pac 2023-2027 prende il via con i settori delle patate e dell’ortofrutta 

Entra nel vivo la nuova Pac 2023-27 in Emilia-Romagna. Le associazioni e le organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo e di quello delle patate hanno presentato alla Regione i rispettivi programmi operativi sui quali viene organizzato il mercato comune dell’ortofrutta e che consentono l’accesso ai sostegni finanziari previsti dalla normativa comunitaria.

Per l’ortofrutta sono stati presentati all’assessorato Agricoltura della Regione sette programmi operativi da parte di sei Associazioni di organizzazioni di produttori.

Nell’insieme i programmi avranno un valore di 157 milioni di euro, calcolato sul valore della produzione commercializzata dichiarata di 1,6 miliardi di euro. Il contributo previsto da parte dell’Unione europea ammonta a 83,4 milioni di euro a favore delle aziende agricole impegnate nell’applicazione di tecniche produttive a basso impatto ambientale, nella realizzazione di nuovi impianti frutticoli e in interventi di ammodernamento delle strutture di lavorazione, conservazione dei prodotti, attività di ricerca e promozione.

La novità di questa nuova Pac è l’introduzione dei contributi per il settore delle patate: la nuova programmazione del Piano strategico nazionale 2023-2027 infatti, ha ammesso che i singoli Stati membri possano finanziare ulteriori settori produttivi e l’Italia ha optato per il settore delle patate. In Emilia-Romagna la Regione ha riconosciuto tre Organizzazioni di produttori regionali che hanno presentato il proprio programma operativo.

Il fondo, finalizzato a finanziare le attività strategiche per rendere maggiormente competitivo questo settore, ammonta a 3,4 milioni di euro determinato sul valore della produzione commercializzata dichiarata di 34,9 milioni di euro. Gli aiuti Ue varranno 1,7 milioni di euro e serviranno a favorire gli investimenti delle aziende agricole nell’acquisizione di macchine e attrezzature specifiche e nell’applicazione di tecniche produttive a basso impatto ambientale. I contributi di Bruxelles saranno anche impiegati per le iniziative di promozione commerciale delle patate e per l’ammodernamento delle strutture di lavorazione e conservazione dei prodotti.

Dopo le valutazioni della Regione sui programmi operativi dal 1° gennaio 2023 le misure saranno attuate su tutto il territorio regionale.

 

Confagricoltura di Forlì – Cesena e di Rimini

 

 

Forlì, 08.11.2022

 Alle aziende associate,

 Oggetto: incontri tecnici informativi con gli associati.

Confagricoltura Forlì-Cesena e di Rimini nelle prossime settimane propone un ciclo di incontri di natura tecnica, con scopo informativo e formativo.

Le date fissate sono le seguenti:

 Circoscrizione di Rimini, via Nuova Circonvallazione 69/C, martedì 29 novembre dalle ore 16,30 alle ore 18,30.

Circoscrizione di Cesena, via Dell’Arrigoni 60, giovedì 1 dicembre dalle ore 16,30 alle ore 18,30.

Circoscrizione di Forlì, Corso della Repubblica 45 martedì 6 dicembre dalle ore 16,30 alle ore 18,30.

 

I temi trattati in ognuno dei tre incontri previsti saranno i seguenti:

Dott. Fabrizio Prudente, capo servizio Area Tecnica

  • La nuova PAC: i pagamenti diretti.
  • La nuova PAC: lo sviluppo rurale.
  • Le attività dell’area tecnica per il 2023

 

Dott. Alberto Bendandi, referente area ambiente

  • Condizionalità nella nuova PAC.
  • Tematica Rifiuti.
  • Gestione degli effluenti: limitazioni e cessioni.
  • Bollettini Nitrati e limitazioni relative alla qualità dell’aria.
  • Le concessioni del Demanio.

Si chiede agli associati di comunicare la propria presenza all’Ufficio Tecnico per scopi organizzativi e per garantire la propria prenotazione.

Contiamo sulla vostra numerosa partecipazione.

Cordiali saluti.

 

PRELIEVI IDRICI: sistema di regolazione attivo fino al 31 dicembre

Il portale di Arpae resterà attivo fino alla cessazione dell’emergenza dichiarata dal governo.

Visto il perdurare dello stato di siccità, Arpae ha emanato la determina DET-2022-881 del 09/11/2022, con la quale mantiene attivo il portale di regolazione dei prelievi idrici fino al 31 dicembre 2022. L’atto è stato assunto in coerenza con quanto stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022 che ha fissato in tale data il termine dell’emergenza idrica.

Per visitare il portale dedicato allo stato idrologico dei fiumi e ai divieti di prelievo, visitare il seguente link: https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/stato-idrologico-dei-fiumi-e-divieti-di-prelievo/stato-idrologico-dei-fiumi-in-emilia-romagna-e-divieti-di-prelievo

Il DMV è la quantità minima di acqua che contribuisce a garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche e chimico-fisiche dei corsi d’acqua e dei fiumi e il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque definiti in maniera univoca per tutti i Paesi della Unione europea dalla direttiva quadro sulle Acque, nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali.

Per maggiori informazioni, visitare il seguente link: https://www.arpae.it/it/notizie/mantenimento-del-portale-sui-prelievi-idrici-al-31-dicembre-2022

 

AIB (ANTI-INCENDIO BOSCHIVO): emesso Bollettino di informazione 19/2022 (Verde) valido fino al 4 dicembre

Dal primo ottobre e fino al 30 aprile è in vigore il divieto di abbruciamento di residui vegetali (agricoli e forestali) nei Comuni delle zone Pianura est, Pianura ovest e agglomerato di Bologna, individuati dal Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020). Fatte salve le deroghe emesse dall’Autorità fitosanitaria, il divieto non si applica nei Comuni dell’ambito Appennino (in azzurro, nella carta della regione).

È confermato fino al 4 dicembre lo scenario di rischio incendio basso: nei Comuni dell’Appennino in cui sono tuttora ammessi gli abbruciamenti, non è più valida la prescrizione di spegnere il fuoco entro le ore 11.00. Dopo una stagione estiva segnata dalla siccità, vari aspetti rimangono critici: scarsità di piogge, temperature stabilmente superiori alle medie stagionali, indice di innesco degli incendi ancora elevato. A parziale compensazione, diminuiscono le ore di insolazione, mentre l’escursione termica giornaliera inumidisce il potenziale combustile. E così, nelle ultime settimane si è riscontrato un ridotto numero di incendi, e anche la loro dimensione è stata modesta. Perciò, sulla base delle previsioni meteo a medio termine, dello stato della vegetazione e degli incendi riscontrati, al termine della videoconferenza del 19 ottobre si è deciso di confermare lo scenario di rischio basso; all’incontro hanno preso parte rappresentanti dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, la direzione regionale dei Vigili del Fuoco, il Comando regionale Carabinieri forestale e Arpae Emilia-Romagna. La situazione sarà rivalutata mercoledì 30 novembre.

Ove ancora possibili, le attività di abbruciamento vanno comunicate con una delle seguenti modalità:

  • telefonando al Numero Verde Regionale dei Vigili del Fuoco: 800 841 051;
  • tramite la Web App utilizzabile attraverso questo link:

https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/rischi-previsione-prevenzione/comunicare-un-abbruciamento-controllato

Ulteriori informazioni circa le modalità di abbruciamento sono disponibili al seguente link: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gestione-forestale/abbruciamenti

Chi avvista un incendio boschivo deve chiamare il 115 (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco). Per segnalare illeciti e comportamenti a rischio: 1515 (emergenza ambientale dell’Arma dei Carabinieri-specialità Forestale).

Per maggiori informazioni visitare il seguente link: https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/incendi-boschivi-verde-fino-al-4-dicembre

 

PUA DEFINITIVO: scatta l’obbligo di conservazione

Dalla fine del mese di novembre sarà obbligatorio conservare, presso la propria azienda, la versione definitiva del P.U.A. (piano di utilizzazione agronomica).

Deve essere presentato da (aziende che ricadono in zone vulnerabili ai nitrati ed assimilate): aziende con allevamento (>3000 kg azoto/annuo), aziende IPPC, aziende di bovini con oltre 500 UBA, impianti di biogas (>3000 kg azoto/anno), aziende che utilizzano > 3000 kg/anno di azoto da correttivi da materiali biologici o da compost, aziende senza allevamento che usa effluenti/digestato come DETENTORE (>3000 kg azoto/anno).

Nota: non sono tenuti ad elaborare il PUA le aziende IPPC e gli allevamenti di bovini con oltre 500 UBA che cedono totalmente a terzi effluenti di allevamento o digestato e gli impianti di digestione anaerobica che utilizzano meno di 3000 kg di azoto/anno.

Deve essere presentato da (aziende che ricadono in zona ordinaria): aziende IPPC, aziende di bovini/altre specie con oltre 500 UBA, impianti di biogas >6000 kg azoto/anno, aziende che usano digestato >6000 kg azoto/anno, aziende che utilizzano >12000 kg/anno di azoto da correttivi da materiali biologici o da compost.

Nota: il PUA è richiesto (unitamente alla tenuta del registro) anche qualora si superi il limite di 340 kg per ettaro per anno di azoto al campo di origine zootecnica.

Per maggiori informazioni rivolgersi all’ufficio tecnico – Area ambiente

Visita il nostro Sito Web e la nostra pagina Facebook

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Disoccupazione agricola 2023: requisiti e modalità di accesso a domanda

L’indennità di disoccupazione agricola è una prestazione economica a cui hanno diritto i lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate. La prestazione spetta a:

  • operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;
  • operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso dell’anno civile, dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
  • piccoli coloni;
  • compartecipanti familiari;
  • piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.

Non hanno diritto all’indennità:

  • i lavoratori che presentano la domanda oltre il termine previsto;
  • i lavoratori iscritti in una delle gestioni autonome o nella Gestione Separata per l’intero anno, o per parte dell’anno ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente;
  • i lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell’anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento durante l’anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione;
  • i lavoratori che hanno svolto prevalentemente, nell’anno o nel biennio antecedente la domanda, attività di lavoro dipendente non agricolo;
  • i lavoratori che si dimettono volontariamente, escluse le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri) e coloro che si dimettono per giusta causa;
  • i lavoratori cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

L’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle quali si dovranno detrarre:

  • le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
  • le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo;
  • le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc.;
  • quelle non indennizzabili, quali, per esempio, quelle successive all’espatrio definitivo.

L’indennità spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall’importo spettante viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera di disoccupazione a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un massimo di 150 giorni.

Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.

L’indennità viene pagata direttamente dall’INPS in un’unica soluzione.

Il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola determina automaticamente l’accredito di contribuzione figurativa, calcolata detraendo dal parametro 270 (pari all’anno intero ai fini pensionistici), le giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo. Le giornate accreditate figurativamente sono utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti e solo della misura della pensione anticipata.

Per coloro che, nell’anno di competenza della prestazione, sono iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate o abbiano svolto attività lavorativa dipendente agricola ed eventualmente non agricola per più di 150 giorni, le prime 90 giornate di accredito figurativo sono valide anche ai fini del diritto alla pensione anticipata.

L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che: 

  • siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l’anno cui si riferisce la domanda o che abbiano un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato solo per una parte dell’anno di competenza della prestazione dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
  • abbiano almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l’iscrizione negli elenchi agricoli, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI per almeno due anni civili antecedenti la domanda o, in alternativa, con l’iscrizione negli elenchi, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI, per l’anno di competenza della prestazione e l’accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
  • abbiano almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento). Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale, compresi nel biennio utile.

Nel caso di lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (300 giorni prima della data presunta del parto, dalla data di gestazione e fino al compimento del 1° anno di età del bambino) o di padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino, in presenza degli altri requisiti, le dimissioni non precludono il diritto all’indennità di disoccupazione.

Per quanto concerne i lavoratori che si dimettono per giusta causa, l’INPS ha accolto l’orientamento indicato nella sentenza della Corte Costituzionale 24 giugno 2002, n. 269 che prevede il pagamento dell’indennità ordinaria di disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni “per giusta causa” nei casi di:

  • mancato pagamento della retribuzione;
  • molestie sessuali sui luoghi di lavoro;
  • modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
  • mobbing, crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
  • notevoli variazioni delle condizioni di lavoro, a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda;
  • spostamento del lavoratore da una sede a un’altra, senza che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
  • comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

L’indennità di disoccupazione può essere riconosciuta, inoltre, ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari poiché tale cessazione dal servizio non può essere intesa quale evento da cui derivi disoccupazione volontaria in quanto la misura sanzionatoria del licenziamento non risulta conseguenza automatica dell’illecito disciplinare ma è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro, costituendone esercizio del potere discrezionale.

La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata tra il 1° gennaio ed entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. Se tale data coincide con la domenica o con un giorno festivo la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.

In caso di decesso dell’assicurato, la domanda può essere inoltrata dagli eredi entro la stessa data (31 marzo dell’anno successivo).

 

Congedo parentale padri lavoratori autonomi: aggiornamenti procedurali

Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022, in vigore dal 13 agosto 2022, nel dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1158, al fine di conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nonché di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare, ha introdotto alcune novità normative in materia di maternità, paternità e congedo parentale.

Con la circolare n. 122/2022 sono state fornite le indicazioni in materia, tra cui la possibilità, in attesa degli aggiornamenti procedurali, di fruire dei congedi parentali come modificati dalla novella normativa, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS. Tanto rappresentato, con il presente messaggio si comunica il completamento dell’aggiornamento procedurale relativo alla presentazione telematica della domanda di congedo parentale dei padri lavoratori autonomi come previsto dal menzionato decreto legislativo n. 105/2022. Si precisa che le domande di congedo parentale dei padri lavoratori autonomi possono riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché relativi a periodi di astensione fruiti tra il 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022) e la data di pubblicazione del presente messaggio. Per i periodi di congedo parentale successivi alla data di pubblicazione del presente messaggio, le domande devono essere presentate prima dell’inizio del periodo di fruizione o, al massimo, il giorno stesso.

Si ricorda che durante i periodi di fruizione di congedo parentale è obbligatorio astenersi dallo svolgimento di attività lavorativa.