Il versamento del saldo IMU 2022

Il prossimo 16.12.2022 scade il termine per il versamento del saldo IMU 2022 per il quale, a livello nazionale, non sono più previsti la maggior parte degli esoneri legati all’emergenza COVID-19 con riferimento agli immobili utilizzati per l’esercizio dell’attività in molteplici settori, fatta eccezione per gli immobili categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, se i gestori delle attività ivi esercitate sono i relativi soggetti passivi IMU.

Ai fini in esame merita rammentare la recente sentenza della Corte Costituzionale con la quale è stato (ri)definito l’ambito di applicazione dell’esenzione / agevolazioni IMU previste per l’abitazione principale nel caso in cui i coniugi risultino avere residenza e dimora abituale in 2 immobili diversi.

In vista del prossimo adempimento si riepilogano gli aspetti di maggior rilievo per la determinazione e il versamento dell’imposta dovuta, evidenziando i più recenti orientamenti nonché i “nuovi” casi di esenzione IMU 2022 ancora applicabili.

L’IMU è dovuta dai possessori di immobili, intendendo per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie. Sono altresì soggetti passivi IMU:

  • il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di Provvedimento del Giudice che costituisce ai soli fini IMU il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
  • il concessionario, in caso di concessione di aree demaniali;
  • il locatario, dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, per gli immobili in leasing.

In presenza di più soggetti passivi per un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione e deve tener conto delle relative condizioni soggettive ed oggettive.

Con riferimento all’ambito oggettivo preme rammentare che:

l’abitazione principale:

  • non di lusso e relative pertinenze è esente;
  • di lusso, ossia rientrante nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9, sconta l’IMU con aliquota ridotta (0,5%) e detrazione di € 200.

Il comma 741 del citato art. 1, Legge n. 160/2019 dispone che l’abitazione principale è l’immobile in cui il proprietario e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Analizzando la disciplina IMU relativa ai coniugi che risiedono e dimorano abitualmente in 2 immobili diversi, di cui ciascuno è proprietario, la Corte Costituzionale con la sentenza 13.10.2022, n. 209 ha sancito l’illegittimità della normativa IMU nella parte in cui, limita l’esenzione / agevolazioni previste per l’abitazione principale al solo immobile in cui il proprietario e il suo nucleo familiare risiedono e dimorano abitualmente, disponendo altresì che, in presenza di familiari che risiedono e dimorano abitualmente in immobili diversi, gli stessi devono scegliere per quale immobile fruire dell’esenzione / agevolazioni previste per l’abitazione principale, a prescindere dal Comune di ubicazione degli immobili.

A seguito di tale sentenza, pertanto, ciascun coniuge proprietario / soggetto passivo IMU dell’immobile in cui risiede e dimora abitualmente può fruire dell’esenzione / agevolazione IMU prevista per la propria abitazione principale, a prescindere dalla residenza e dimora abituale degli altri componenti del nucleo familiare.

  • il singolo Comune (come in passato) può considerare abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani / disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
  • è confermata l’esenzione IMU per i terreni agricoli:
  • posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 99/2004, indipendentemente dall’ubicazione. A tal fine si rammenta che sono considerati coltivatori diretti / IAP anche i pensionati che continuando a svolgere attività in agricoltura e mantengono l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola;
  • ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’Allegato A annesso alla Legge n. 448/2001;
  • a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
  • ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15, Legge n. 984/77, sulla base dei criteri individuati dalla CM 14.6.93, n. 9;
  • l’esenzione IMU è altresì prevista per le seguenti fattispecie:
  • immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ovvero destinate a studenti universitari soci assegnatari;
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al DM 22.4.2008, se aventi le caratteristiche per poter essere assimilati all’abitazione principale;
  • immobile non di lusso posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente delle Forze armate / di polizia ad ordinamento militare o civile, dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, a prescindere dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica. Se di lusso, considerata l’assimilazione all’abitazione principale, trova applicazione la relativa aliquota (ridotta) prevista dal Comune e la detrazione di € 200;
  • fabbricati classificati / classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • fabbricati ad uso culturale di cui all’art. 5-bis, DPR. n. 601/73 (musei, biblioteche, archivi, ecc.);
  • fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
  • fabbricati della Santa Sede di cui agli artt. da 13 a 16 del Trattato di cui alla Legge n. 810/29;
  • immobili di Stato / Regioni / Comuni / ecc. e appartenenti a Stati esteri o organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione da accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/92destinati allo svolgimento di attività non commerciali, fermi restando i criteri già previsti in passato per determinare, in presenza di uso promiscuo, la parte da assoggettare ad IMU in quanto destinata all’esercizio di attività commerciali.

Si rammenta inoltre che:

l’IMU si applica anche ai fabbricati rurali ad uso strumentale;

a decorrere dal 2022, ai sensi dell’art. 1, comma 751, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) per i c.d. “beni merce” invenduti e non locati è prevista l’esenzione IMU (fino al 2021, per tali fabbricati era applicabile l’aliquota base dello 0,1% che il singolo Comune poteva diminuire fino all’azzeramento).

Per poter fruire di tale esenzione va presentata la dichiarazione IMU 2022 entro il 30.6.2023;

Non è più prevista l’assimilazione all’abitazione principale per l’unità immobiliare posseduta da “italiani non residenti”, iscritti all’AIRE e pensionati. In alcuni casi, per tali soggetti è applicabile la riduzione del 50% dell’IMU dovuta.

Con la Finanziaria 2022, si dispone che, limitatamente al 2022, è ridotta al 37,5% l’IMU di cui all’art. 1, comma 48, Legge n. 178/2020 dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata / data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà / usufrutto da soggetti non residenti, titolari di pensione maturata in regime di Convenzione internazionale con l’Italia. Considerando che l’aliquota di cui al citato comma 48 è già ridotta del 50%, i soggetti in esame beneficiano di una riduzione complessivamente pari al 62,5%;

Determinazione dell’imposta dovuta

Con riferimento alla determinazione dell’IMU dovuta sono confermate le riduzioni per:

  • gli immobili “vincolati” in quanto di interesse storico o artistico (riduzione del 50%);
  • i fabbricati dichiarati inagibili / inabitabili e di fatto non utilizzati (riduzione del 50%);
  • gli immobili concessi in comodato a genitori / figli nel rispetto delle specifiche condizioni già previste in passato (riduzione del 50%);
  • gli immobili concessi in locazione a canone concordato (riduzione del 25%);

come in passato:

  • per la generalità degli immobili, alla rendita catastale rivalutata del 5% va applicato il moltiplicatore corrispondente alla tipologia dell’immobile;
  • per le aree fabbricabili rileva il valore venale all’1.1 dell’anno di imposizione;
  • per i terreni agricoli che non rientrano nei casi di esenzione, il reddito dominicale rivalutato del 25% va moltiplicato per 135;
  • per i fabbricati di categoria D privi di rendita e distintamente contabilizzati si utilizzano i valori contabili aggiornati per il 2022 con i coefficienti approvati dal MEF con il Decreto 9.5.2022.

Come sopra accennato, solo per il 2022, l’IMU dovuta per l’unica unità immobiliare non locata / non data in comodato posseduta in Italia da soggetti non residenti, titolari di pensione maturata in regime di Convenzione internazionale con l’Italia, è ridotta del 62,5%.

Per fruire delle esenzioni / riduzioni derivanti da situazioni verificatesi nel corso del 2022 va presentata la dichiarazione IMU 2022entro il 30.6.2023.

Si rammenta che i soggetti che hanno fruito di esenzioni / riduzioni per situazioni verificatesi nel corso del 2021 devono presentare la dichiarazione IMU 2021entro il prossimo 2.1.2023 (il 31.12.2022 cade di sabato).

Termini e modalità di versamento

Il versamento dell’IMU va effettuato in 2 rate, la prima entro il 16.6 e la seconda (a saldo) entro il 16.12, con facoltà di versare l’imposta dovuta in un’unica soluzione entro il 16.6 (tutta in acconto).

Il versamento dell’imposta può essere effettuato, come in passato, tramite il mod. F24 (ordinario o semplificato) o il bollettino c/c postale.

Per quanto riguarda l’importo minimo da versare, l’art. 25, Legge n. 289/2002 dispone che il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento se l’imposta complessivamente dovuta per tutti gli immobili situati nello stesso Comune è inferiore a € 12. Va comunque considerato che rientra nella facoltà regolamentare del singolo Comune individuare un importo minimo al di sotto del quale il versamento dell’IMU non va effettuato. Si riportano di seguito i codici tributo utilizzabili.

 BONUS 150 EURO PER I LAVORATORI DIPENDENTI: precisazione sulla retribuzione imponibile

 Ricordiamo che l’Inps con il Messaggio n. 4159 del 17/11/2022 ha fornito precisazioni in merito alla determinazione della retribuzione imponibile per l’erogazione dell’indennità di euro 150 ai lavoratori dipendenti.

Ricordiamo che l’articolo 18 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, prevede che venga riconosciuta, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di novembre 2022, un’indennità una tantum di importo pari a 150 euro “ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro”. Con il presente messaggio, che segue la circolare n. 116/2022, con cui l’Istituto ha fornito le istruzioni applicative in materia, si chiarisce, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022, in relazione al limite retributivo previsto dalla norma in questione, è da considerare al netto della tredicesima mensilità, o ratei della stessa, stante la particolare natura di tale mensilità aggiuntiva, laddove l’erogazione avvenga nella competenza del mese di novembre 2022. Si ricorda, che il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro (anche a tempo parziale) dovrà presentare la dichiarazione di cui all’articolo 18 del decreto-legge n. 144/2022 al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità. L’indennità, infatti, spetta nella misura di 150 euro una volta sola e la verifica della retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre 2022, che non deve eccedere l’importo di 1.538 euro, è da effettuare in relazione al singolo rapporto di lavoro per il quale la dichiarazione è resa.

Si ricorda, con l’occasione, che il bonus di 150 euro sarà erogato direttamente dall’INPS (senza necessità di alcuna domanda) agli operai beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 (D.L. n. 144/2022, art. 19, c. 10), oppure previa domanda ai lavoratori a tempo determinato del settore agricolo con più di 50 giornate lavorative nel 2021 che non abbiano maturato i requisiti necessari per godere dell’indennità di disoccupazione di cui sopra (D.L. n. 144/2022, art. 19, c. 13).

DECRETO AIUTI-QUATER: innalzata la soglia di esenzione per i fringe benefits a 3.000 euro 

 

Ricordiamo che con il Decreto Aiutiquater, è stato incrementato per il periodo d’imposta2022, da euro 600 ad euro 3.000, il limite di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei fringe benefits aziendali. Ricordiamo che il Decreto Legge n. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-bis), all’art. 12, aveva già introdotto un’importante novità in materia di Fringe Benefits, ampliando per l’anno 2022 il valore di esenzione da 258,23 euro a 600 euro. Con lo stesso Decreto veniva inoltre introdotto anche un ampliamento dei beni e servizi oggetto di agevolazione, riconoscendo per l’anno 2022 la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, anche alle somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.

 

PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI: invio entro gennaio 2023

 Ricordiamo che l’articolo 9, comma 6, della Legge n. 68/1999 prevede un preciso obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati che a livello nazionale occupano almeno 15 dipendenti, ovvero gli stessi sono tenuti ad inviare telematicamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, un prospetto informativo sulla loro situazione occupazionale ai fini degli adempimenti richiesti dalla normativa sul lavoro dei disabili.

Sono quindi soggetti a tale obbligo i datori di lavoro per i quali siano intervenuti, con fotografia al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di invio del prospetto, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva. Ricordiamo, più in generale, che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della L. 68/1999 nella seguente misura:

 

  • Sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
  • Due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
  • Un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti;

 

I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione dei lavoratori disabili.

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, in data 30 novembre 2021, il Decreto Ministeriale n. 194 del 30 settembre 2021 con il quale ha disposto un aumento, dal 1° gennaio 2022, dell’importo delle sanzioni per il ritardato invio del prospetto informativo. Nello specifico, in caso di mancato invio del Prospetto informativo disabili alla scadenza del 31 gennaio, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la sanzione amministrativa sarà pari a 702,43 euro, maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.

 

 

 

Comune di Forlì: disciplina degli orari di svolgimento del mercato avicunicolo all’ingrosso per l’anno 2023.

 

Con l’Ordinanza sindacale 23 del 03.11.2022 si dispone che le contrattazioni nel mercato avicunicolo all’ingrosso nell’anno 2023 avranno luogo nella giornata di lunedì con apertura alle ore 9,00 e chiusura alle ore 13,30.

Il mercato osserverà chiusura totale nei giorni 2 gennaio, 10 aprile, 1 maggio, 14 agosto e 25 dicembre.

 

 

Dinamica: sicurezza sul lavoro, corso preposti. 

In relazione alle disposizioni normative inerenti la sicurezza sul lavoro, qualora il Datore di Lavoro Responsabile della Sicurezza non possa sovraintendere le attività lavorative dei propri dipendenti, in base all’Art.2 C.1 lettera e) del D.Lgs 81/08, viene richiesta la figura del Preposto, “persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovraintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Il corso di 8 ore è organizzato in due mattine in modalità online, nelle seguenti date:

Martedì 13/12/2022 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – in modalità online con piattaforma Google Meet

Venerdì 16/12/2022 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – in modalità online con piattaforma Google Meet

Con la presente siamo ad inoltrare il materiale informativo e la scheda di iscrizione da farci riavere compilata corredata di documento d’identità.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si rendessero necessari, contattare la segreteria organizzativa di Dinamica – Ref. Prampolini Roberto – tel. 0522/920437

 

Regolarità contributiva e richiesta contributi pubblici, attenzione alla situazione aziendale.

Ricordiamo alle aziende interessate che al fine di percepire contributi pubblici a vario titolo, la verifica che viene effettuata in tempi differenti è quella sulla regolarità contributiva. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è il certificato che attesta la regolarità dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi da parte delle aziende.

Nel caso di pagamenti diretti, come la Domanda Unica, un eventuale debito dell’azienda che ha fatto domanda con l’INPS viene compensato, quindi non pagato all’azienda, ma inviato direttamente all’INPS. Nel caso invece di progetti ad investimento sul Piano di Sviluppo Rurale oppure sull’OCM vitivinicolo ci sono controlli sul DURC sia in fase di istruttoria iniziale che al momento del saldo della domanda di contributo.

Invitiamo pertanto gli interessati ad effettuare sempre tale verifica nel caso di richieste di contributi pubblici.

 

Comunicazioni preliminari sviluppo rurale 2023/2027: i punti di attenzione.

Come noto è in fase di approvazione il piano strategico della PAC che dovrebbe chiudere l’iter entro la metà del mese di dicembre.

Il Complemento d  programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna, approvato con delibera assembleare n. 99 del 28 settembre 2022, comprende le scelte regionali che sono state proposte all’interno del PSP o come schede nazionali o come varianti regionali. Per questo Complemento è prevista l’approvazione di una versione consolidata successivamente all’approvazione del PSP.

È importante in questa fase informare i potenziali beneficiari delle scadenze ad oggi previste:

In merito agli interventi a superfice a favore della agricoltura biologica (codificati come SRA29), per poter essere ammesse all’aiuto le superfici dovranno essere state notificate entro il 31/12/2022 (a differenza di quanto accaduto in passato, quando il termine per la notifica era il 30/1 del primo anno di adesione).

Per quanto riguarda gli interventi a superfice a favore della produzione integrata (codificati come SRA01), viene stabilito – ai fini della ammissibilità all’aiuto a superfice –l’obbligo di iscrizione al Sistema di Qualità Nazione Produzione Integrata (SQNPI) e quindi il pagamento di un Organismo di certificazione da parte della azienda. Tale iscrizione dovrà avere luogo probabilmente entro il 15/5/2023, prevedendo comunque il rispetto dei Disciplinari di produzione integrata a partire dal 1/1/2023. Nelle passate programmazioni non era richiesta alcuna iscrizione a sistemi di certificazione.

Dal punto di vista più generale del rispetto del periodo di impegno di 5 anni, per tutti gli interventi a superfice agro-clima-ambientali e per il biologico, a partire dal 2023 verrà applicata una tolleranza massima in riduzione della Superfice oggetto di impegno (SOI) del 20%, oltre la quale si determina la revoca della concessione ed il recupero delle annualità precedentemente pagate. All’interno di questa percentuale verranno conteggiate sia le riduzioni di SOI dovute a rinuncia volontaria, sia le riduzioni di SOI causate da non rinnovo dei contratti di affitto. Non vengono invece computate nel 20% le superfici perdute per cessione di proprietà. Si tratta di una modifica sostanziale rispetto all’applicazione dell’art.47 del Reg. 1305/2013 durante il PSR 2014-22 che equiparava il non rinnovo degli affitti alla perdita di proprietà per vendita senza applicare sanzioni in entrambi i casi. Ne consegue l’esigenza di possedere titoli di affitto che coprano interamente il periodo di impegno oppure la verosimile certezza del rinnovo dei contratti che scadono durante il periodo di impegno se l’incidenza delle superfici a rischio di mancato rinnovo superasse il 20% della SOI.

 

Vitivinicolo: Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2022/2023 termini di scadenza.

 Ricordiamo le scadenze relative alle dichiarazioni.

 

  • Dichiarazioni di vendemmia: 30 novembre 2022
  • Dichiarazioni di produzione: 15 dicembre 2022.

 

 

Vitivinicolo, Flavescenza dorata: l’attività della cabina di regia regionale. 

Una strategia di difesa comune per l’emergenza flavescenza dorata che colpisce vigneti in pianura e in collina in tutte le province dell’Emilia-Romagna. È l’obiettivo emerso della cabina di regia istituita dalla Regione per affrontare questa patologia della vite che si è diffusa in numerosi focolai e provoca gravi danni alle produzioni.
Alla riunione hanno partecipato l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi, il Servizio fitosanitario regionale, i rappresentanti del Consorzio fitosanitario e delle organizzazioni dei viticoltori.

Il tema è stato portato anche all’attenzione del Governo, con una lettera della Regione al ministro Francesco Lollobrigida, in cui Mammi chiede che venga riconvocato il Tavolo ortofrutticolo nazionale per trovare soluzioni relative alle criticità.

Le azioni su cui la Cabina di regia si muoverà vanno dalla ricerca sui nuovi fitofarmaci alle corrette pratiche per affrontare la diffusione della patologia nei vigneti, ai tempestivi eradicamenti delle piante malate fino al monitoraggio sul territorio nei vigneti abbandonati. Le strategie di controllo riguardano il materiale vivaistico che deve essere certificato e termotrattato e le aziende che vanno affiancate per segnalare le piante malate e per verificare, attraverso gli ispettori fitosanitari, l’adempimento dei trattamenti obbligatori, nell’ambito delle regole europee su ambiente e prodotti fitosanitari. Un elemento importante è la formazione e l’informazione dei viticoltori, professionali e no, per aumentare le loro conoscenze sulle corrette pratiche di contenimento e di prevenzione. Un capitolo riguarda gli interventi presenti e futuri di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Nel bando che ogni anno la Regione pubblica sarà indicato l’obbligo di usare materiale vivaistico certificato e non barbatelle autoprodotte che possono costituire un rischio di trasmissione della malattia.

PUA DEFINITIVO: scatta l’obbligo di conservazione

Dalla fine del mese di novembre sarà obbligatorio conservare, presso la propria azienda, la versione definitiva del P.U.A. (piano di utilizzazione agronomica).

Deve essere presentato da (aziende che ricadono in zone vulnerabili ai nitrati ed assimilate): aziende con allevamento (>3000 kg azoto/annuo), aziende IPPC, aziende di bovini con oltre 500 UBA, impianti di biogas (>3000 kg azoto/anno), aziende che utilizzano > 3000 kg/anno di azoto da correttivi da materiali biologici o da compost, aziende senza allevamento che usa effluenti/digestato come DETENTORE (>3000 kg azoto/anno).

Nota: non sono tenuti ad elaborare il PUA le aziende IPPC e gli allevamenti di bovini con oltre 500 UBA che cedono totalmente a terzi effluenti di allevamento o digestato e gli impianti di digestione anaerobica che utilizzano meno di 3000 kg di azoto/anno.

Deve essere presentato da (aziende che ricadono in zona ordinaria): aziende IPPC, aziende di bovini/altre specie con oltre 500 UBA, impianti di biogas >6000 kg azoto/anno, aziende che usano digestato >6000 kg azoto/anno, aziende che utilizzano >12000 kg/anno di azoto da correttivi da materiali biologici o da compost.

Nota: il PUA è richiesto (unitamente alla tenuta del registro) anche qualora si superi il limite di 340 kg per ettaro per anno di azoto al campo di origine zootecnica.

Per maggiori informazioni rivolgersi all’ufficio tecnico – Area ambiente

 

 

OPERATORI LATTIERO CASEARI: i nuovi adempimenti

Proroga dei termini delle dichiarazioni obbligatorie;

si informano gli acquirenti di latte ovicaprino e i fabbricanti di prodotti a base di latte bovino e ovicaprino che il termine per la presentazione delle dichiarazioni obbligatorie è stato prorogato dal 20 settembre 2022 al 20 gennaio 2023 (DM 0528795 del 18 ottobre 2022). Restano invariate le scadenze per le dichiarazioni a carico degli acquirenti del settore bovino.

Primi acquirenti

Per “primo acquirente” di latte bovino e ovicaprino si intende un’impresa o un’associazione che acquista latte dai produttori per:

– sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione;

– cederlo ad una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.

I primi acquirenti di latte – se non già riconosciuti ai sensi del DM 7 aprile 2015 – devono richiedere un riconoscimento alla Regione di ubicazione della sede legale. L’azienda che opera in qualità di primo acquirente sia di latte bovino che di latte ovicaprino, deve richiedere due distinti riconoscimenti e verrà iscritta dalla Regione ai relativi albi nazionali, tenuti su SIAN. Gli acquirenti riconosciuti devono rispettare obblighi di dichiarazione mensili.

Fabbricanti di prodotti lattiero caseari

I fabbricanti di prodotti lattiero caseari sono imprese singole o associate che fabbricano prodotti lattiero-caseari bovini, ovini o misti. Tali aziende hanno l’obbligo di dichiarare le produzioni, le vendite e le giacenze con cadenza trimestrale tramite i servizi telematici di SIAN. Per l’accesso a SIAN, è necessario richiedere la registrazione alla Regione di ubicazione della sede legale e ottenere le credenziali di accesso. I primi acquirenti che effettuano anche la trasformazione del latte, utilizzano le medesime credenziali per adempiere sia agli obblighi di dichiarazione mensile del latte acquistato che perle dichiarazioni trimestrali in qualità di fabbricante.

Piccoli produttori di latte bovino e ovicaprino

Per “piccoli produttori” si intendono gli allevamenti del settore bovino e ovicaprino che effettuano vendite dirette del proprio latte e dei prodotti da esso ottenuti. Tali aziende hanno l’obbligo di dichiarare annualmente i quantitativi di latte venduto, di latte utilizzato per la fabbricazione dei prodotti lattiero-caseari venduti nonché di ciascun prodotto fabbricato, ceduto e per le relative giacenze di magazzino tramite i servizi telematici di SIAN. Per l’accesso a SIAN, è necessario richiedere la registrazione alla Regione di ubicazione della sede legale e ottenere le credenziali di accesso.

Per ottenere la registrazione, l’azienda deve aver costituito nella banca dati SIAN un fascicolo aziendale valido in cui deve essere presente almeno un allevamento corrispondente alla tipologia di produzione.

Per maggiori informazioni, visitare il seguente link:

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/ocm/temi/lattiero-caseario/i-nuovi-adempimenti-per-gli-operatori-della-filiera-lattiero-casearia

 

POMODORO DA INDUSTRIA: il punto sulla difesa biologica

Appuntamento on line il 1° dicembre per un aggiornamento sull’applicazione delle migliori tecniche di prevenzione e difesa per il pomodoro da industria in produzione biologica.

Proseguono gli incontri organizzati dal Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni della Regione Emilia-Romagna per far conoscere agli operatori delle filiere biologiche le più aggiornate tecniche di difesa delle colture. L’appuntamento è per giovedì 1° dicembre dalle 9.15 alle 16.30 con l’incontro “Il pomodoro da industria in produzione biologica – Tecniche di prevenzione e difesa” che si terrà on line su piattaforma Teams. Ad introdurre i lavori Stefano Boncompagni, Responsabile del Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni della nostra regione. A seguire, un focus sulla filiera del pomodoro da industria e sulle produzioni biologiche in Emilia-Romagna e due approfondimenti sugli aspetti normativi del Regolamento comunitario sul biologico e sugli interventi previsti dalla nuova PAC a favore del comparto bio. Si entrerà poi negli aspetti tecnici e agronomici per la gestione delle infestanti (lavorazioni, pacciamatura, cover crops, sovesci), per il controllo di nematodi ed elateridi. A chiusura dell’incontro mattutino i risultati della sperimentazione di nuove varietà di pomodoro resistenti ad Alternaria e Peronospora. Nel pomeriggio la ripresa dei lavori è alle 14.10 con la difesa dalle malattie fungine, batteriche e dai fitofagi, con due interventi dedicati in particolare a contrastare la Ralstonia e il ragnetto rosso. A seguire, saranno illustrate le esperienze di difesa biologica nei principali areali di produzione emiliano romagnoli di pomodoro da industria biologico. Gli interventi saranno coordinati da Alda Butturini e Riccardo Bugiani, fitopatologici esperti di difesa biologica e in forza al Settore fitosanitario dell’Emilia-Romagna.

Per maggiori informazioni e per la modalità d’iscrizione, visitare il seguente link:

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/avvisi/2022/il-punto-sulla-difesa-biologica-per-il-pomodoro-da-industria

 

 

EMERGENZA FLAVESCENZA DORATA: riunita la cabina di regia regionale

Coordinamento, controllo e formazione le principali azioni di contrasto. Incontro tra Regione, rappresentanti dei Consorzi fitosanitari, viticoltori e organizzazioni professionali per monitorare la situazione e rafforzare le misure. Mammi chiede al ministro Lollobrigida la convocazione del tavolo ortofrutticolo nazionale.

Una strategia di difesa comune per l’emergenza flavescenza dorata che colpisce vigneti in pianura e in collina in tutte le province dell’Emilia-Romagna. È l’obiettivo emerso della cabina di regia istituita dalla Regione per affrontare questa patologia della vite che si è diffusa in numerosi focolai e provoca gravi danni alle produzioni.
Alla riunione hanno partecipato l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi, il Servizio fitosanitario regionale, i rappresentanti del Consorzio fitosanitario e delle organizzazioni dei viticoltori. “Vanno rinforzate le azioni di contrasto alla flavescenza – spiega Mammi -, con un Piano triennale che ci consenta di avere il quadro aggiornato della situazione, in coordinamento tra tutte le Regioni coinvolte nell’emergenza e con quanto sarà disposto a livello nazionale”. Il tema è stato portato anche all’attenzione del Governo, con una lettera della Regione al ministro Francesco Lollobrigida, in cui Mammi chiede che venga riconvocato il Tavolo ortofrutticolo nazionale per trovare soluzioni relative alle criticità. “C’è la necessità– scrive l’assessore- di una deroga al decreto legislativo 102/2004 a sostegno dei danni alle imprese agricole dovuti alle temperature elevate della scorsa estate e ad alcune fitopatie particolarmente dannose, come la flavescenza dorata della vite, oltre a quelle che colpiscono patata e pera, che hanno messo in grave difficoltà l’intera filiera”. Le azioni su cui la Cabina di regia si muoverà vanno dalla ricerca sui nuovi fitofarmaci alle corrette pratiche per affrontare la diffusione della patologia nei vigneti, ai tempestivi eradicamenti delle piante malate fino al monitoraggio sul territorio nei vigneti abbandonati. Le strategie di controllo riguardano il materiale vivaistico che deve essere certificato e termotrattato e le aziende che vanno affiancate per segnalare le piante malate e per verificare, attraverso gli ispettori fitosanitari, l’adempimento dei trattamenti obbligatori, nell’ambito delle regole europee su ambiente e prodotti fitosanitari. Un elemento importante è la formazione e l’informazione dei viticoltori, professionali e non, per aumentare le loro conoscenze sulle corrette pratiche di contenimento e di prevenzione.
Un capitolo riguarda gli interventi presenti e futuri di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Nel bando che ogni anno la Regione pubblica sarà indicato l’obbligo di usare materiale vivaistico certificato e non barbatelle autoprodotte che possono costituire un rischio di trasmissione della malattia.

Per maggiori informazioni, visitare il seguente link:

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/notizie/2022/novembre/emergenza-flavescenza-dorata-riunita-la-cabina-di-regia-regionale

 

 

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Disoccupazione agricola 2023: requisiti e modalità di accesso a domanda

L’indennità di disoccupazione agricola è una prestazione economica a cui hanno diritto i lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate. La prestazione spetta a:

  • operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;
  • operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso dell’anno civile, dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
  • piccoli coloni;
  • compartecipanti familiari;
  • piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.

Non hanno diritto all’indennità:

  • i lavoratori che presentano la domanda oltre il termine previsto;
  • i lavoratori iscritti in una delle gestioni autonome o nella Gestione Separata per l’intero anno, o per parte dell’anno ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente;
  • i lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell’anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento durante l’anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione;
  • i lavoratori che hanno svolto prevalentemente, nell’anno o nel biennio antecedente la domanda, attività di lavoro dipendente non agricolo;
  • i lavoratori che si dimettono volontariamente, escluse le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri) e coloro che si dimettono per giusta causa;
  • i lavoratori cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

L’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle quali si dovranno detrarre:

  • le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
  • le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo;
  • le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc.;
  • quelle non indennizzabili, quali, per esempio, quelle successive all’espatrio definitivo.

L’indennità spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall’importo spettante viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera di disoccupazione a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un massimo di 150 giorni.

Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.

L’indennità viene pagata direttamente dall’INPS in un’unica soluzione.

Il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola determina automaticamente l’accredito di contribuzione figurativa, calcolata detraendo dal parametro 270 (pari all’anno intero ai fini pensionistici), le giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo. Le giornate accreditate figurativamente sono utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti e solo della misura della pensione anticipata.

Per coloro che, nell’anno di competenza della prestazione, sono iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate o abbiano svolto attività lavorativa dipendente agricola ed eventualmente non agricola per più di 150 giorni, le prime 90 giornate di accredito figurativo sono valide anche ai fini del diritto alla pensione anticipata.

L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che: 

  • siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l’anno cui si riferisce la domanda o che abbiano un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato solo per una parte dell’anno di competenza della prestazione dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
  • abbiano almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l’iscrizione negli elenchi agricoli, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI per almeno due anni civili antecedenti la domanda o, in alternativa, con l’iscrizione negli elenchi, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI, per l’anno di competenza della prestazione e l’accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
  • abbiano almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento). Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale, compresi nel biennio utile.

Nel caso di lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (300 giorni prima della data presunta del parto, dalla data di gestazione e fino al compimento del 1° anno di età del bambino) o di padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino, in presenza degli altri requisiti, le dimissioni non precludono il diritto all’indennità di disoccupazione.

Per quanto concerne i lavoratori che si dimettono per giusta causa, l’INPS ha accolto l’orientamento indicato nella sentenza della Corte Costituzionale 24 giugno 2002, n. 269 che prevede il pagamento dell’indennità ordinaria di disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni “per giusta causa” nei casi di:

  • mancato pagamento della retribuzione;
  • molestie sessuali sui luoghi di lavoro;
  • modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
  • mobbing, crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
  • notevoli variazioni delle condizioni di lavoro, a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda;
  • spostamento del lavoratore da una sede a un’altra, senza che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
  • comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

L’indennità di disoccupazione può essere riconosciuta, inoltre, ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari poiché tale cessazione dal servizio non può essere intesa quale evento da cui derivi disoccupazione volontaria in quanto la misura sanzionatoria del licenziamento non risulta conseguenza automatica dell’illecito disciplinare ma è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro, costituendone esercizio del potere discrezionale.

La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata tra il 1° gennaio ed entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. Se tale data coincide con la domenica o con un giorno festivo la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.

In caso di decesso dell’assicurato, la domanda può essere inoltrata dagli eredi entro la stessa data (31 marzo dell’anno successivo).

 

Bonus 200 euro per i lavoratori autonomi: ultima chiamata

Con la circolare n. 103 di oggi, 26 settembre 2022, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la presentazione della richiesta dell’indennità una tantum di 200 euro prevista dal cd. decreto-legge “aiuti” (DL n. 50/2022, art. 33) in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali INPS e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Nel rinviare ad un’attenta lettura della circolare INPS – che è stata emanata dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre u.s. del decreto con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fissato i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum – si riportano qui di seguito le principali indicazioni ivi contenute, con particolare riferimento alle istanze relative ai lavoratori autonomi del settore agricolo.

Estensione del bonus fino a 350 euro

Preliminarmente la circolare ricorda che il bonus di 200 euro (previsto dall’art. 33 del decreto-legge n. 50/2022) è stato incrementato – dall’art. 20 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (cd. aiuti-ter) – di 150 euro per i lavoratori autonomi che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

Pertanto, congiuntamente al bonus di 200 euro sarà possibile richiedere – per gli interessati che ne abbiano i requisiti (reddito non superiore a 20.000 euro nell’anno 2021) – anche l’estensione di 150 euro, per un totale di 350 euro.  

Soggetti beneficiari

La circolare ricomprende espressamente tra i beneficiari del bonus i lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, istituita ai sensi dell’articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla predetta gestione.

Sono destinatari dell’indennità una tantum anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti familiari alla gestione previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Secondo l’Istituto sono invece esclusi dal beneficio gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri per l’attività di amministratore in società di capitali in quanto il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall’attività aziendale.

Questa esclusione francamente è poco comprensibile, in quanto la legge (art. 1, c. 1 e 5, d.lgs. n. 99/2004) – sia pure con una finzione giuridica – equipara i compensi percepiti in qualità di amministratore di una società di capitali agricola ai redditi derivanti dall’attività agricola.

 Requisito reddituale

L’importo dell’indennità una tantum è pari a 200 euro per i lavoratori che nell’anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35.000 euro, ma superiore a 20.000 euro. L’indennità, ai sensi dell’art. 20 del decreto-legge n. 144/2022, è incrementata di 150 euro in favore dei lavoratori interessati che, nell’anno d’imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

In ordine al predetto requisito reddituale, la circolare ricorda quanto previsto dall’art. 4, c. 2 del decreto ministeriale: “dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata”.

Pertanto, precisa la circolare, il valore reddituale da considerare ai fini del riconoscimento dei benefici in oggetto è quello del reddito complessivo, come rilevato nel modello “Redditi Persone fisiche 2022”, dato dalla sommatoria di redditi contenuta nel quadro RN, rigo RN1 colonna 1, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell’abitazione principale (rigo RN 2).

Si precisa, inoltre, che nell’ambito dei contributi previdenziali effettivamente versati non devono essere computate le somme riconosciute dall’INPS a titolo di esonero contributivo. Si ricorda infine che, come precisato nel decreto ministeriale (comma 3 dell’art. 2) i requisiti di iscrizione alla gestione e quelli reddituali per i coadiuvanti familiari sono verificati sulla posizione del titolare del nucleo familiare.

 Iscrizione alla gestione INPS e partita IVA attiva

Come noto, il decreto ministeriale prevede che i beneficiari devono risultare iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie INPS e agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria alla data di entrata in vigore del decreto-legge “aiuti” (DL n. 50/2022) e cioè al 18 maggio 2022 (l’art. 59 del medesimo decreto-legge, infatti, fissa la sua entrata in vigore al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, avvenuta il 17 maggio 2022).

Si evidenzia che la circolare INPS precisa che “in ogni caso sono destinatari dell’indennità i soggetti che abbiano provveduto a presentare tempestiva iscrizione alla Gestione previdenziale”. Questa precisazione sembra consentire l’accesso al beneficio anche a coloro che hanno tempestivamente richiesto l’iscrizione ad una delle gestioni dei lavoratori autonomi entro il 18 maggio 2022, anche se l’iter istruttorio da parte dell’INPS non sia stato concluso entro tale data.

Occorre inoltre che i beneficiari siano titolari di partita IVA attiva e che l’attività lavorativa risulti già avviata al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto “aiuti”.

Ovviamente i richiedenti il beneficio in qualità di coadiuvanti – che non sono titolari di partita IVA autonoma – accedono al beneficio solo laddove il titolare dell’impresa diretto-coltivatrice sia titolare di partita IVA attiva e con attività avviata alla data del 18 maggio 2022.

Per i soci di società o i componenti degli studi associati, il requisito della titolarità della partita IVA, attiva alla data del 18 maggio 2022, deve essere soddisfatto in capo alla società o allo studio associato.

Requisito contributivo

La circolare ricorda che i beneficiari devono avere effettuato, sempre entro la data di entrata in vigore del citato decreto-legge “aiuti” (e cioè entro il 18 maggio 2022), almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla relativa gestione di iscrizione, con competenza a decorrere dall’anno 2020.

Tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022.

Ne deriva – sebbene la circolare non lo precisi espressamente – che sono destinatari dell’agevolazione anche i lavoratori autonomi agricoli neo-iscritti nel 2022. Tali soggetti infatti non hanno contribuzione utile prima del 18 maggio 2022, in virtù delle particolari modalità di versamento della contribuzione agricola unificata, la cui prima scadenza, come noto, è fissata per legge nel mese di luglio (I rata 2022).

Inoltre, con riferimento ai coadiuvanti familiari, la circolare INPS precisa che possono accedere al beneficio solo laddove il requisito contributivo sia soddisfatto sulla posizione aziendale del titolare.

Incompatibilità

La circolare chiarisce che il bonus è incompatibile con:

  • la titolarità di trattamenti pensionistici diretti (pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, c. 26, della legge n. 335/1995, degli enti di previdenza di cui al d.lgs. n. 509/1994 e al d.lgs. legislativo n. 103/1996, nonché con l’APE sociale).
  • l’analogo bonus di 200 euro riconosciuto dal medesimo decreto-legge “aiuti” ai lavoratori dipendenti, ai pensionati e ad altre categorie di soggetti (ai sensi degli articoli 31 e 32 del DL n. 50/2022).

Presentazione della domanda

La domanda va presentata all’ente di previdenza cui l’interessato è iscritto che provvederà all’erogazione del bonus in ragione dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.

È già possibile presentare l’istanza da oggi fino al 30 novembre 2022, sia direttamente che attraverso gli istituti di Patronato attraverso il portale web dell’INPS.

Una volta presentata la domanda, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.

Nella domanda l’interessato dovrà presentare una dichiarazione di responsabilità, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, che attesti:

  1. a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista;
  2. b) di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
  3. c) di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge n. 50/2022;
  4. d) di non aver percepito nell’anno d’imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro (o, in alternativa, di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro);
  5. e) di essere iscritto alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022 ad una delle gestioni previdenziali dell’INPS o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.      103;
  6. f) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato, per il medesimo fine, istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.
  7. g) sono esclusi dal beneficio gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e per i coloni mezzadri per l’attività di amministratore in società di capitali in quanto il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall’attività aziendale.

 Si evidenzia che le dichiarazioni aventi ad oggetto il limite di reddito complessivo percepito nel periodo d’imposta 2021 (non superiore a 35.000 euro o non superiore a 20.000) sono tra loro alternative, poiché danno diritto ad un bonus di importo differente (rispettivamente di 200 o 350 euro).

Si ricorda che se l’interessato è iscritto contemporaneamente all’INPS e ad uno degli enti gestori di previdenza e assistenza per i lavoratori autonomi, la domanda deve essere presentata solo all’INPS.

All’istanza dovranno essere allegate le copie fotostatiche di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale, nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.

Dotazione finanziaria

La circolare precisa che – oltre alla dotazione finanziaria di 600 milioni di euro per il bonus 200 euro (95,6 milioni di euro dei quali sono stati destinati dal decreto ministeriale citato ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria) – il decreto “aiuti-ter” ha stanziato 412,5 milioni di euro per l’estensione del bonus di ulteriori 150 euro per coloro che nel 2021 avevano un reddito inferiore ai 20.000 euro.