ENERGIA RINNOVABILE E IL CONTRIBUTO DELL’AGRICOLTURA

CONFAGRICOLTURA FORLÌ-CESENA E RIMINI:

“MENO VINCOLI. ECCO COME DARE SLANCIO A FOTO E AGRIVOLTAICO”

 (Bologna, 18 ottobre 2022) Energia e agricoltura sono due mondi sempre più connessi e in futuro lo saranno ancora di più. Ma perché il settore primario sia effettivamente protagonista della transizione energetica – per esempio attraverso l’agrivoltaico o la produzione di biogas – serve un adeguato supporto normativo. E Confagricoltura ha portato le sue osservazioni in merito durante l’udienza conoscitiva della Commissione Politiche Economiche della Regione Emilia-Romagna Emendamenti e integrazioni alla proposta di ‘Piano Triennale di Attuazione 2022-2024’ del Piano Energetico”.

Ad intervenire, per l’associazione, il vicepresidente di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini Alberto Mazzoni, che è anche vicepresidente nazionale della FNP Bioeconomia di Confagricoltura. “Per Confagricoltura è importante che la politica energetica possa compiere finalmente quel cambio di passo che auspichiamo da tempo – commenta Mazzoni – Ragionando di foto e agrivoltaico, per iniziare è importante definire le aree idonee sulle quali intervenire, sfruttando tutte le coperture utilizzabili degli edifici esistenti e individuando anche le porzioni di aree agricole, come quelle degradate rappresentate dalle cave o altre zone poco produttive, che possano essere recuperate grazie ai sistemi foto e agrovoltaici. Questi impianti devono essere realizzati laddove ci siano le condizioni idonee per garantire la funzionalità per la durata dell’impianto e non procedere con mere installazioni il cui costo vada a ricadere sulla collettività”.

Il passaggio successivo deve per forza essere quello di definire “un quadro regolatorio chiaro e comprensibile attraverso cui snellire l’enorme quantità di vincoli presenti sulle aree necessarie alle installazioni. Questo potrà permettere così a chiunque di partecipare attivamente alla transizione energetica, investendo il proprio capitale. A nostro avviso – continua il vice-presidente di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini – l’indipendenza energetica può arrivare grazie al corretto mix di energie rinnovabili da fonti programmabili e non programmabili. Auspichiamo pertanto lo sviluppo degli impianti per la produzione del biometano e il proseguimento sulla strada degli impianti a biogas sui quali con ANB (Associazione Nazionale Bieticoltori) e CGB (Confederazione dei bieticoltori) abbiamo acquisito una notevole esperienza. L’obiettivo di Confagricoltura è quello di porsi come interlocutore attivo e disponibile con la Regione per raggiungere questo fondamentale risultato”.

La produzione di energia può essere un’attività complementare a quella agricola, un’attività che ricade nei virtuosi percorsi di economia circolare. “Siamo fermamente convinti che la produzione e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili possa contribuire a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, a cui anche l’agricoltura emiliano-romagnola è chiamata a pagare il conto. C’è poi il tema più ampio della politica energetica del Paese: se si vuole contribuire all’indipendenza è quanto mai necessario spingere sulla produzione di fonti energetiche alternative. Ma questo, per le imprese agricole, vuol dire lavorare a un modello che preservi la competitività e la marginalità delle stesse – conclude Alberto Mazzoni – Motivo per cui ribadiamo come questo cambiamento, auspicato da tutti, debba garantire un ruolo centrale all’agricoltore anche come produttore di energia”

DL AIUTI-TER: tax credit su energia e gas anche per ottobre e novembre

Con la conversione in legge del decreto Aiuti-ter (Dl 144/2022), arrivata con il voto finale del Senato, vanno in porto i crediti di imposta energia e gas per i mesi di ottobre e novembre 2022, mentre si attendono l’estensione al mese di dicembre e l’allungamento al 30 giugno 2023 del termine per la fruizione dei bonus nel modello F24.

Credito energia elettrica

Il DL conferma delle misure di sostegno per i sovra costi di energia elettrica e gas del bimestre ottobre-novembre. Per le imprese a forte consumo di energia elettrica secondo il Dm 21 dicembre 2017 (iscritte all’elenco Csea), c.d. energivore, il credito di imposta è il 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel bimestre ottobre-novembre (la misura era pari al 20%, 25% e 25%, nel primo, secondo e terzo trimestre). Condizione da verificare è che i costi per kWh della componente energia, calcolati come media del terzo trimestre 2022, abbiano subito un incremento superiore al 30% sul medesimo periodo del 2019. Il tax credit è riconosciuto anche per la spesa per l’energia autoprodotta ed autoconsumata nel medesimo bimestre.

Per le imprese non energivore (con contatori di potenza pari o superiori a 4,5 kW), il credito per ottobre e novembre è del 30% (la misura era del 15% per il secondo e il terzo trimestre ma con contatori superiori a 16,5 kW) e si applica alla spesa della componente energetica effettivamente utilizzata. Il prezzo della componente energia, nella media terzo trimestre 2022, deve aver subito un incremento superiore al 30% rispetto al corrispondente trimestre 2019.

Credito gas

Il DL 144/2022 attribuisce crediti di imposta del 40% a fronte del costo del gas del bimestre ottobre-novembre 2022 per le imprese sia gasivore (la misura era del 10%, 25%, 25% per i primi tre trimestri 2022) sia non gasivore (contro un 25% per il secondo e il terzo trimestre). Il contributo spetta se il prezzo del gas naturale (media del terzo trimestre 2022 dei prezzi Mi-Gas) ha subito un incremento superiore al 30% rispetto al terzo trimestre 2019. L’impresa gasivora è quella che opera nei settori di cui all’allegato 1 del Dm 541/2021 e che nel primo trimestre 2022 ha consumato gas naturale per non meno del 25% del quantitativo riportato nell’articolo 3, comma 1, del medesimo Dm (al netto dei consumi per scopi termoelettrici).

Il DL Aiuti-ter prevede che i crediti di imposta dei mesi di ottobre e novembre 2022 sono utilizzabili dal beneficiario esclusivamente in compensazione nel modello F24 entro il 31 marzo 2023. Il testo del DL Aiuti- quater, in attesa di pubblicazione, dovrebbe portare questo termine (come pure il termine per l’utilizzo dei nuovi crediti di dicembre 2022) al 30 giugno 2023 rendendo più agevole sfruttare integralmente il bonus.

Per i crediti di ottobre e novembre, la risoluzione 54/E/2022 ha istituito i codici tributo da esporre nel modelli F24:

  • 6983 (energivore);
  • 6984 (gasivore);
  • 6985 (non energivore);
  • 6986 (non gasivore).

I crediti del bimestre ottobre-novembre sono cedibili con le stesse formalità previste per le cessioni di primi trimestri: si può cedere solo l’intero importo del credito di un dato codice tributo, occorre il visto di conformità e si deve comunicare la cessione all’agenzia delle Entrate. Il cessionario utilizza il credito entro lo stesso termine previsto per il beneficiario. L’attuale modello di comunicazione (approvato con provvedimento del 6 ottobre 2022) si ferma peraltro ai crediti del terzo trimestre (cessione entro il 22 marzo 2023), sicché, ad oggi, non si possono cedere i crediti di ottobre e novembre. I crediti sono trasferibili senza limiti o formalità alla consolidante per il versamento dell’Ires di gruppo.

 

 

SUPERBONUS: proposto il frazionamento in 10 anni per cessioni dei crediti e sconti in fattura

Nell’ultima bozza del decreto Aiuti-quater spunta una novità importante, rappresentata dalla possibilità, su richiesta del cessionario, di spalmare il credito da cedere in 10 anni cadenzati da quote annuali di pari importo.

La norma serve a rianimare il mercato dei crediti incagliato anche dai problemi di capienza fiscale prodotti dalla moltiplicazione degli sconti nella corsa al Superbonus. Nelle ultime settimane, infatti, molti big del mercato come Poste italiane o la quasi totalità del sistema bancario aveva chiuso le porte ai crediti dopo gli acquisti massivi dei mesi precedenti.

Con le regole attuali, il credito va ceduto integralmente a un acquirente che dunque deve avere la possibilità di scontarlo dalle proprie tasse. La possibilità di spacchettare queste somme ovviamente alleggerisce in modo drastico le rate annuali, che quindi diventano più digeribili dagli istituti di credito.

La rateizzazione decennale, precisa il testo, sarà applicabile su richiesta del cessionario alle operazioni perfezionate entro il 10 novembre scorso.

La mossa prova dunque a fluidificare il meccanismo dei crediti d’imposta già riconosciuti, ma non risolve l’altro corno del problema, legato all’esigenza di aprire un varco alle cessioni anche dei crediti futuri di un Superbonus che, pure in forma riveduta e corretta, escluderebbe gran parte dei contribuenti senza la possibilità di cedere lo sconto.

Il compito di rimettere mano al tema è affidato al tavolo tecnico di confronto che il governo ha aperto nei giorni scorsi con i costruttori e il sistema bancario. «Bisogna capire se dalle banche arriverà una proposta opportuna», ha spiegato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti interpellato sul punto. Ma, ha voluto ribadire il titolare dei conti italiani, «serve un alert sul fatto che la cessione dei crediti non è scontata e, fatto salvo il pregresso, lo Stato non può continuare a garantire il ritmo del credito d’imposta attuale». Perché un conto è la gestione ordinata degli sconti fiscali, altro è l’illusione, rivelatasi rovinosa per i conti pubblici, di creare dal nulla una moneta fiscale.

Su questi presupposti, il governo punta a utilizzare uno strumento diverso per venire incontro ai contribuenti con i redditi medio bassi. Si tratta del fondo, che sarà quantificato solo nella versione finale del provvedimento alla Ragioneria generale dello Stato, chiamato a supportare con un contributo le spese delle persone fisiche titolari dei redditi (a quoziente famigliare) che danno diritto al nuovo Superbonus sugli immobili unifamiliari.

La nuova legge di bilancio attesa lunedì in consiglio dei ministri, inoltre, dovrebbe ricostruire la strada che conduce all’unificazione dei bonus edilizi. Il viceministro alle Finanze Maurizio Leo, titolare della materia, indica nel 2024 la data di avvio della “percentuale unica” degli sconti oggi frastagliati in diversi gradi di generosità a seconda dell’intervento.

Questo calendario, insieme agli evidenti problemi di gestione del carico sui conti pubblici, potrebbe portare il governo ad anticipare al 2024 l’atterraggio a quota 65% per il Superbonus, che con le regole attuali scenderebbe invece quell’anno al 75% per ridursi di altri 10 punti solo nel 2025.

 

ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI CHE RIENTRANO A LAVORO NEL 2022: ulteriori indicazioni da Messaggio Inps

                   

Ricordiamo che, con la circolare n. 102 del 19 settembre, l’INPS ha fornito le necessarie indicazioni per l’applicazione dell’esonero contributivo introdotto, in via sperimentale per l’anno 2022, dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, c. 137, legge n. 234/2021) in favore delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, pari al 50% della contribuzione IVS a carico della dipendente per un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dalla data del rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.

Si evidenziano qui di seguito gli aspetti salienti del beneficio, con particolare riferimento ai datori di lavoro del settore agricolo:

  • l’esonero è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente, sia instaurati che instaurandi, del settore privato. Esso spetta dunque anche alle dipendenti del settore agricolo e alle lavoratrici associate ad una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001;
  • ha una durata complessiva pari a 12 mesi decorrenti dalla data del rientro al lavoro della lavoratrice madre al rientro dal periodo di congedo obbligatorio di maternità (ai sensi dell’art. 16 del D.lgs n. 151/2001). La circolare precisa, inoltre, che laddove la lavoratrice, al termine del periodo di congedo obbligatorio, fruisca dell’astensione facoltativa, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice. Parimenti, l’esonero contributivo in esame spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum di cui all’art. 17 del citato Testo unico sulla maternità. Il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022;
  • si sostanzia in una riduzione del 50% della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;
  • la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (art. 31 del D.lgs n. 150/2015) e non è subordinata al possesso, del documento unico di regolarità contributiva (art. 1, c. 1175, legge n. 296/2006);
  • è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro (comprese quindi le agevolazioni per zone montane e svantaggiate per i datori di lavoro agricolo). La circolare precisa, inoltre, che è ulteriormente cumulabile con l’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi IVS a carico del lavoratore, previsto dall’art. 1, c. 121, della citata di bilancio 2022, nonché con l’ulteriore esonero IVS sulla quota del lavoratore di 1,2 punti percentuali, disposto dall’art. 20, c. 1, del decreto-legge n. 155/2022, (c.d. Decreto Aiuti-bis);

Informiamo inoltre che, con il Messaggio n. 4042 del 09 novembre 2022, l’Inps fornisce ulteriori specifiche in merito alla fruizione dell’esonero in oggetto. L’Istituto precisa che l’agevolazione in trattazione trova applicazione a partire dalla data del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, purché lo stesso avvenga tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022. Ciò posto, le possibili cause che posticipino il rientro effettivo al lavoro (quali, a titolo esemplificativo, ferie, malattia, permessi retribuiti), purché collocate, analogamente a quanto specificato in premessa, senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti del dies a quo di decorrenza dell’esonero, sempre a condizione che il rientro si verifichi entro il 31 dicembre 2022. Viceversa, laddove vi sia stato il rientro effettivo della lavoratrice al termine del periodo di astensione per maternità (anche eventualmente seguito, senza soluzione di continuità, da un periodo di congedo parentale), le eventuali successive ipotesi di fruizione (totale o parziale) dei congedi parentali sono irrilevanti ai fini del decorso dell’anno in cui si ha diritto all’applicazione dell’esonero in trattazione. Pertanto, qualora una lavoratrice sia effettivamente rientrata in servizio al termine del periodo di astensione obbligatoria e – successivamente al rientro – si sia avvalsa del congedo facoltativo, la stessa avrà diritto all’applicazione dell’esonero in oggetto a partire dalla data del primo rientro effettivo nel posto di lavoro. Per quanto attiene invece il diritto all’esonero laddove la lavoratrice sia rientrata nel posto di lavoro a seguito dell’astensione per maternità, in caso di successivo cambio di datore di lavoro, occorre distinguere tra le seguenti due ipotesi:

  1. nel caso in cui ci sia soluzione di continuità tra il precedente rapporto incentivato e il nuovo (ad esempio, dimissioni e nuova assunzione; scadenza di un contratto a termine e nuova assunzione), l’esonero non può essere riconosciuto. Rispetto al nuovo rapporto, infatti, difetterebbe la sussistenza del presupposto incentivato, cioè il rientro dopo la maternità;
  2. nel caso in cui non ci sia soluzione di continuità (ad esempio, trasferimento di azienda; cessione di contratto), poiché il nuovo datore subentra nei diritti e negli obblighi del precedente, l’esonero continua a trovare applicazione, trattandosi della prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro.

Nel caso in cui la lavoratrice, invece, non sia rientrata nel posto di lavoro relativo al rapporto contrattuale in costanza del quale si è verificata l’astensione per maternità, l’esonero può essere riconosciuto presso il datore di lavoro che successivamente assume la lavoratrice – poiché, rispetto a esso, si verifica il primo rientro effettivo dall’astensione (in questo senso la circolare n. 102/2022 precisa che l’esonero spetti in relazione ai rapporti di lavoro dipendente del settore privato “instaurati e instaurandi”).

 

DECRETO AIUTI-QUATER: innalzata la soglia di esenzione per i fringe benefits a 3.000 euro

 

Informiamo che con il Decreto Aiutiquater, è stato incrementato per il periodo d’imposta2022, da euro 600 ad euro 3.000, il limite di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei fringe benefits aziendali. Ricordiamo che il Decreto Legge n. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-bis), all’art. 12, aveva già introdotto un’importante novità in materia di Fringe Benefits, ampliando per l’anno 2022 il valore di esenzione da 258,23 euro a 600 euro. Con lo stesso Decreto veniva inoltre introdotto anche un ampliamento dei beni e servizi oggetto di agevolazione, riconoscendo per l’anno 2022 la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, anche alle somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.

 

 

ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI CHE RIENTRANO A LAVORO NEL 2022: ulteriori indicazioni da Messaggio Inps

                    

Ricordiamo che, con la circolare n. 102 del 19 settembre, l’INPS ha fornito le necessarie indicazioni per l’applicazione dell’esonero contributivo introdotto, in via sperimentale per l’anno 2022, dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, c. 137, legge n. 234/2021) in favore delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, pari al 50% della contribuzione IVS a carico della dipendente per un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dalla data del rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.

Si evidenziano qui di seguito gli aspetti salienti del beneficio, con particolare riferimento ai datori di lavoro del settore agricolo:

  • l’esonero è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente, sia instaurati che instaurandi, del settore privato. Esso spetta dunque anche alle dipendenti del settore agricolo e alle lavoratrici associate ad una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001;
  • ha una durata complessiva pari a 12 mesi decorrenti dalla data del rientro al lavoro della lavoratrice madre al rientro dal periodo di congedo obbligatorio di maternità (ai sensi dell’art. 16 del D.lgs n. 151/2001). La circolare precisa, inoltre, che laddove la lavoratrice, al termine del periodo di congedo obbligatorio, fruisca dell’astensione facoltativa, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice. Parimenti, l’esonero contributivo in esame spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum di cui all’art. 17 del citato Testo unico sulla maternità. Il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022;
  • si sostanzia in una riduzione del 50% della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;
  • la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (art. 31 del D.lgs n. 150/2015) e non è subordinata al possesso, del documento unico di regolarità contributiva (art. 1, c. 1175, legge n. 296/2006);
  • è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro (comprese quindi le agevolazioni per zone montane e svantaggiate per i datori di lavoro agricolo). La circolare precisa, inoltre, che è ulteriormente cumulabile con l’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi IVS a carico del lavoratore, previsto dall’art. 1, c. 121, della citata di bilancio 2022, nonché con l’ulteriore esonero IVS sulla quota del lavoratore di 1,2 punti percentuali, disposto dall’art. 20, c. 1, del decreto-legge n. 155/2022, (c.d. Decreto Aiuti-bis);

 

Informiamo inoltre che, con il Messaggio n. 4042 del 09 novembre 2022, l’Inps fornisce ulteriori specifiche in merito alla fruizione dell’esonero in oggetto. L’Istituto precisa che l’agevolazione in trattazione trova applicazione a partire dalla data del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, purché lo stesso avvenga tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022. Ciò posto, le possibili cause che posticipino il rientro effettivo al lavoro (quali, a titolo esemplificativo, ferie, malattia, permessi retribuiti), purché collocate, analogamente a quanto specificato in premessa, senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti del dies a quo di decorrenza dell’esonero, sempre a condizione che il rientro si verifichi entro il 31 dicembre 2022. Viceversa, laddove vi sia stato il rientro effettivo della lavoratrice al termine del periodo di astensione per maternità (anche eventualmente seguito, senza soluzione di continuità, da un periodo di congedo parentale), le eventuali successive ipotesi di fruizione (totale o parziale) dei congedi parentali sono irrilevanti ai fini del decorso dell’anno in cui si ha diritto all’applicazione dell’esonero in trattazione. Pertanto, qualora una lavoratrice sia effettivamente rientrata in servizio al termine del periodo di astensione obbligatoria e – successivamente al rientro – si sia avvalsa del congedo facoltativo, la stessa avrà diritto all’applicazione dell’esonero in oggetto a partire dalla data del primo rientro effettivo nel posto di lavoro. Per quanto attiene invece il diritto all’esonero laddove la lavoratrice sia rientrata nel posto di lavoro a seguito dell’astensione per maternità, in caso di successivo cambio di datore di lavoro, occorre distinguere tra le seguenti due ipotesi:

  1. nel caso in cui ci sia soluzione di continuità tra il precedente rapporto incentivato e il nuovo (ad esempio, dimissioni e nuova assunzione; scadenza di un contratto a termine e nuova assunzione), l’esonero non può essere riconosciuto. Rispetto al nuovo rapporto, infatti, difetterebbe la sussistenza del presupposto incentivato, cioè il rientro dopo la maternità;
  2. nel caso in cui non ci sia soluzione di continuità (ad esempio, trasferimento di azienda; cessione di contratto), poiché il nuovo datore subentra nei diritti e negli obblighi del precedente, l’esonero continua a trovare applicazione, trattandosi della prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro.

Nel caso in cui la lavoratrice, invece, non sia rientrata nel posto di lavoro relativo al rapporto contrattuale in costanza del quale si è verificata l’astensione per maternità, l’esonero può essere riconosciuto presso il datore di lavoro che successivamente assume la lavoratrice – poiché, rispetto a esso, si verifica il primo rientro effettivo dall’astensione (in questo senso la circolare n. 102/2022 precisa che l’esonero spetti in relazione ai rapporti di lavoro dipendente del settore privato “instaurati e instaurandi”).

 

DECRETO AIUTI-QUATER: innalzata la soglia di esenzione per i fringe benefits a 3.000 euro

Informiamo che con il Decreto Aiutiquater, è stato incrementato per il periodo d’imposta2022, da euro 600 ad euro 3.000, il limite di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei fringe benefits aziendali. Ricordiamo che il Decreto Legge n. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-bis), all’art. 12, aveva già introdotto un’importante novità in materia di Fringe Benefits, ampliando per l’anno 2022 il valore di esenzione da 258,23 euro a 600 euro. Con lo stesso Decreto veniva inoltre introdotto anche un ampliamento dei beni e servizi oggetto di agevolazione, riconoscendo per l’anno 2022 la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, anche alle somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.  

 

BONUS 150 EURO PER I LAVORATORI DIPENDENTI: precisazione sulla retribuzione imponibile 

Informiamo che l’Inps con il Messaggio n. 4159 del 17/11/2022 fornisce precisazioni in merito alla determinazione della retribuzione imponibile per l’erogazione dell’indennità di euro 150 ai lavoratori dipendenti.

Ricordiamo che l’articolo 18 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, prevede che venga riconosciuta, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di novembre 2022, un’indennità una tantum di importo pari a 150 euro “ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro”. Con il presente messaggio, che segue la circolare n. 116/2022, con cui l’Istituto ha fornito le istruzioni applicative in materia, si chiarisce, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022, in relazione al limite retributivo previsto dalla norma in questione, è da considerare al netto della tredicesima mensilità, o ratei della stessa, stante la particolare natura di tale mensilità aggiuntiva, laddove l’erogazione avvenga nella competenza del mese di novembre 2022. Si ricorda, che il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro (anche a tempo parziale) dovrà presentare la dichiarazione di cui all’articolo 18 del decreto-legge n. 144/2022 al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità. L’indennità, infatti, spetta nella misura di 150 euro una volta sola e la verifica della retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre 2022, che non deve eccedere l’importo di 1.538 euro, è da effettuare in relazione al singolo rapporto di lavoro per il quale la dichiarazione è resa.

Si ricorda, con l’occasione, che il bonus di 150 euro sarà erogato direttamente dall’INPS (senza necessità di alcuna domanda) agli operai beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 (D.L. n. 144/2022, art. 19, c. 10), oppure previa domanda ai lavoratori a tempo determinato del settore agricolo con più di 50 giornate lavorative nel 2021 che non abbiano maturato i requisiti necessari per godere dell’indennità di disoccupazione di cui sopra (D.L. n. 144/2022, art. 19, c. 13).

 

Vitivinicolo: Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2022/2023 proroga dei termini per le dichiarazioni di vendemmia.

 

È stato pubblicato il DM 555831 del 31/10/2022 che modificando il DM 7701/2019 cambia, per questa campagna e le future, la scadenza della dichiarazione di vendemmia portandola al 30/11.

Rimane inalterata la scadenza al prossimo 15 dicembre per le dichiarazioni di produzione.

Le dichiarazioni omesse o presentate in ritardo ovvero incomplete e/o inesatte saranno sottoposte alle sanzioni dettate dall’art. 48 del Regolamento delegato (UE) 2018/273. Resta, in ogni caso, valida la sanzione prevista dall’art. 78 della Legge n. 238 del 12 dicembre 2016.

Ricapitolando, sono tenuti a presentare la dichiarazione di vendemmia tutte le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi che:

  1. hanno prodotto vino;
  2. detengono al 30/11/2022, prodotti diversi dal vino (mosti concentrati e/o concentrati rettificati ottenuti nella campagna in corso), uve, mosti, vini nuovi ancora in fermentazione;
  3. hanno proceduto all’acquisto e/o trasformazione di prodotti a monte del vino e li hanno ceduti totalmente prima delle ore 00.01 del giorno 30/11/2022.

I prodotti detenuti alla data del 30/11/2022 per “conto lavorazioni” devono essere dichiarati dal soggetto che a tale data li detiene e non dall’effettivo proprietario.

Nel caso in cui un viticoltore intendesse avvalersi del nostro CAA per presentare le suddette dichiarazioni dovrà fornirci i seguenti dati entro il giorno 25/11/2022:

– quantitativi di uve raccolte, suddivise per tipologia (DOC, IGT, tavola);

– destinazione delle uve raccolte (quantitativo vinificato in proprio, venduto o ceduto), suddiviso per tipologia (DOC, IGT, tavola);

– quantitativi di uve/mosti eventualmente venduti, indicando i riferimenti dell’acquirente, suddiviso per tipologia (DOC, IGT, tavola);

– quantitativi di uve/mosti eventualmente acquistati, indicando i riferimenti del venditore, suddiviso per tipologia (DOC, IGT, tavola), oppure gli attestati di consegna (F2);

– eventuali dichiarazioni preventive da inserire;

– luogo di vinificazione e detenzione dei prodotti (indirizzo completo);

– per le uve (proprie e/o acquistate) vinificate, occorrono i quantitativi di vino feccioso e finito ottenuti, sempre suddiviso per tipologia (DOC, IGT, tavola).

Vitivinicolo: prorogato il bando OCM vitivinicolo misura investimenti campagna 2022/2023

Si informa che la Regione Emilia-Romagna, con Atto del Dirigente DETERMINAZIONE Num. 22259 del 15/11/2022,

ha prorogato alle ore 13.00.00 del 30 novembre 2022 il termine di scadenza per la presentazione e protocollazione delle domande di sostegno relative al Programma Operativo 2022/2023 della Misura “Investimenti” del Programma Nazionale di Sostegno al Settore Vitivinicolo.

Filiera apistica: prorogato il termine per la presentazione domande per il riconoscimento dell’aiuto

Si informa che AGEA, tramite la trasmissione delle Istruzioni Operative n. 102 del 14 novembre 2022, che rettificano il paragrafo 7 delle Istruzioni Operative n. 88 del 23 settembre 2022, ha prorogato il termine di presentazione delle domande per il riconoscimento dell’aiuto alla filiera apistica in fino al 30 Novembre 2022.

Si invita le aziende interessate a prendere contatto con l’Ufficio Tecnico di riferimento.

PAC 2023-2027: incontri informativi con gli associati

Confagricoltura di Forlì-Cesena e di Rimini sta organizzando un ciclo di incontri di natura tecnica, con scopo informativo e formativo, per i propri associati.

Saranno previsti tre incontri:

  • il 29 novembre 2022 dalle ore 16:30 alle ore 18:30 presso la sede di Rimini (Via Nuova Circonvallazione n. 69 – Scala C);
  • il 01 dicembre 2022 dalle ore 16:30 alle ore 18:30 presso la sede di Cesena (Via dell’Arrigoni n. 60/3);
  • il 06 dicembre 2022 dalle ore 16:30 alle ore 18:30 presso la sede di Forlì (Corso della Repubblica n. 45).

I temi trattati in ognuno dei tre incontri previsti saranno i seguenti:

Dott. Fabrizio Prudente, capo servizio Area Tecnica

  • La nuova PAC: i pagamenti diretti;
  • La nuova PAC: lo sviluppo rurale;
  • Le attività dell’area tecnica per il 2023.

Dott. Alberto Bendandi, referente area ambiente

  • Condizionalità nella nuova PAC;
  • Tematica Rifiuti;
  • Gestione degli effluenti: limitazioni e cessioni;
  • Bollettini Nitrati e limitazioni relative alla qualità dell’aria;
  • Le concessioni del Demanio.

Si chiede agli associati di comunicare la propria presenza all’Ufficio Tecnico per scopi organizzativi e per garantire la propria prenotazione.

Contiamo sulla vostra numerosa partecipazione.

 

 

 

 

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: adeguamento della capacità finanziaria

Modifica dell’art 2 comma 1 della Deliberazione n.5 del 3 novembre 2016.

Il comma 1 dell’art 2 della Deliberazionen.5 del 3 Novembre 2016 è così sostituito: “Il requisito di capacità finanziaria per l’iscrizione nelle categorie dalla 1 alla 5 si intende soddisfatto, per veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, con un importo di euro novemila per il primo autoveicolo e di euro cinquemila per ogni veicolo aggiuntivo e, per veicoli di massa fino a 3,5 tonnellate, con un importo di euro novemila per il primo autoveicolo e di euro novecento per ogni veicolo aggiuntivo. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all’esercizio del credito secondo lo schema allegato sotto la lettera “F” alla Deliberazione n.5 del 3 novembre 2016.”

 

MERCATO AVICUNICOLO ALL’INGROSSO DEL COMUNE DI FORLI’: orari e calendario 2023

Si comunicano gli orari ed il calendario per l’anno 2023 del Mercato avicunicolo all’ingrosso, disposti con ordinanza sindacale n. 23 del 3 novembre 2022.

Le contrattazioni avranno luogo nella giornata del lunedì con l’osservanza dei seguenti orari:

ore 9:00 apertura;

ore 13:30 chiusura.

Il Mercato avicunicolo all’ingrosso osserverà le seguenti giornate di chiusura completa:

  • 2 gennaio;
  • 10 aprile Lunedì dell’Angelo;
  • 1° maggio Festa dei Lavoratori;
  • 14 agosto;
  • 25 dicembre Santo Natale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune, per una durata di 15 giorni consecutivi e verrà trasmesso ai seguenti soggetti:

  • all’Unità Mercati del Servizio Edilizia e Sviluppo economico;
  • agli operatori fruitori dei servizi presso la Sala delle Contrattazioni del Mercato avicunicolo;
  • alle Associazioni di categoria del territorio;
  • al Servizio di Polizia Locale – U.O. Tutela del Territorio e del Consumatore;
  • all’Azienda U.S.L. di Forlì – Area Sanità pubblica veterinaria;
  • alla Coop. Service P.A.;
  • all’Unità Stampa ed Eventi istituzionali;
  • all’Unità Sportelli informativi.

 

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Disoccupazione agricola 2023: requisiti e modalità di accesso a domanda

L’indennità di disoccupazione agricola è una prestazione economica a cui hanno diritto i lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate. La prestazione spetta a:

  • operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;
  • operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso dell’anno civile, dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
  • piccoli coloni;
  • compartecipanti familiari;
  • piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.

Non hanno diritto all’indennità:

  • i lavoratori che presentano la domanda oltre il termine previsto;
  • i lavoratori iscritti in una delle gestioni autonome o nella Gestione Separata per l’intero anno, o per parte dell’anno ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente;
  • i lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell’anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento durante l’anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione;
  • i lavoratori che hanno svolto prevalentemente, nell’anno o nel biennio antecedente la domanda, attività di lavoro dipendente non agricolo;
  • i lavoratori che si dimettono volontariamente, escluse le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri) e coloro che si dimettono per giusta causa;
  • i lavoratori cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

L’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle quali si dovranno detrarre:

  • le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
  • le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo;
  • le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc.;
  • quelle non indennizzabili, quali, per esempio, quelle successive all’espatrio definitivo.

L’indennità spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall’importo spettante viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera di disoccupazione a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un massimo di 150 giorni.

Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.

L’indennità viene pagata direttamente dall’INPS in un’unica soluzione.

Il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola determina automaticamente l’accredito di contribuzione figurativa, calcolata detraendo dal parametro 270 (pari all’anno intero ai fini pensionistici), le giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo. Le giornate accreditate figurativamente sono utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti e solo della misura della pensione anticipata.

Per coloro che, nell’anno di competenza della prestazione, sono iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate o abbiano svolto attività lavorativa dipendente agricola ed eventualmente non agricola per più di 150 giorni, le prime 90 giornate di accredito figurativo sono valide anche ai fini del diritto alla pensione anticipata.

L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che: 

  • siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l’anno cui si riferisce la domanda o che abbiano un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato solo per una parte dell’anno di competenza della prestazione dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
  • abbiano almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l’iscrizione negli elenchi agricoli, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI per almeno due anni civili antecedenti la domanda o, in alternativa, con l’iscrizione negli elenchi, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI, per l’anno di competenza della prestazione e l’accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
  • abbiano almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento). Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale, compresi nel biennio utile.

Nel caso di lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (300 giorni prima della data presunta del parto, dalla data di gestazione e fino al compimento del 1° anno di età del bambino) o di padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino, in presenza degli altri requisiti, le dimissioni non precludono il diritto all’indennità di disoccupazione.

Per quanto concerne i lavoratori che si dimettono per giusta causa, l’INPS ha accolto l’orientamento indicato nella sentenza della Corte Costituzionale 24 giugno 2002, n. 269 che prevede il pagamento dell’indennità ordinaria di disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni “per giusta causa” nei casi di:

  • mancato pagamento della retribuzione;
  • molestie sessuali sui luoghi di lavoro;
  • modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
  • mobbing, crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
  • notevoli variazioni delle condizioni di lavoro, a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda;
  • spostamento del lavoratore da una sede a un’altra, senza che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
  • comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

L’indennità di disoccupazione può essere riconosciuta, inoltre, ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari poiché tale cessazione dal servizio non può essere intesa quale evento da cui derivi disoccupazione volontaria in quanto la misura sanzionatoria del licenziamento non risulta conseguenza automatica dell’illecito disciplinare ma è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro, costituendone esercizio del potere discrezionale.

La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata tra il 1° gennaio ed entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. Se tale data coincide con la domenica o con un giorno festivo la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.

In caso di decesso dell’assicurato, la domanda può essere inoltrata dagli eredi entro la stessa data (31 marzo dell’anno successivo).

 

Bonus 200 euro per i lavoratori autonomi: istruzioni operative

Con la circolare n. 103 di oggi, 26 settembre 2022, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la presentazione della richiesta dell’indennità una tantum di 200 euro prevista dal cd. decreto-legge “aiuti” (DL n. 50/2022, art. 33) in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali INPS e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Nel rinviare ad un’attenta lettura della circolare INPS – che è stata emanata dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre u.s. del decreto con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fissato i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum – si riportano qui di seguito le principali indicazioni ivi contenute, con particolare riferimento alle istanze relative ai lavoratori autonomi del settore agricolo.

Estensione del bonus fino a 350 euro

Preliminarmente la circolare ricorda che il bonus di 200 euro (previsto dall’art. 33 del decreto-legge n. 50/2022) è stato incrementato – dall’art. 20 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (cd. aiuti-ter) – di 150 euro per i lavoratori autonomi che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

Pertanto, congiuntamente al bonus di 200 euro sarà possibile richiedere – per gli interessati che ne abbiano i requisiti (reddito non superiore a 20.000 euro nell’anno 2021) – anche l’estensione di 150 euro, per un totale di 350 euro.  

Soggetti beneficiari

La circolare ricomprende espressamente tra i beneficiari del bonus i lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, istituita ai sensi dell’articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla predetta gestione.

Sono destinatari dell’indennità una tantum anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti familiari alla gestione previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Secondo l’Istituto sono invece esclusi dal beneficio gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri per l’attività di amministratore in società di capitali in quanto il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall’attività aziendale.

Questa esclusione francamente è poco comprensibile, in quanto la legge (art. 1, c. 1 e 5, d.lgs. n. 99/2004) – sia pure con una finzione giuridica – equipara i compensi percepiti in qualità di amministratore di una società di capitali agricola ai redditi derivanti dall’attività agricola.

 Requisito reddituale

L’importo dell’indennità una tantum è pari a 200 euro per i lavoratori che nell’anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35.000 euro, ma superiore a 20.000 euro. L’indennità, ai sensi dell’art. 20 del decreto-legge n. 144/2022, è incrementata di 150 euro in favore dei lavoratori interessati che, nell’anno d’imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

In ordine al predetto requisito reddituale, la circolare ricorda quanto previsto dall’art. 4, c. 2 del decreto ministeriale: “dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata”.

Pertanto, precisa la circolare, il valore reddituale da considerare ai fini del riconoscimento dei benefici in oggetto è quello del reddito complessivo, come rilevato nel modello “Redditi Persone fisiche 2022”, dato dalla sommatoria di redditi contenuta nel quadro RN, rigo RN1 colonna 1, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell’abitazione principale (rigo RN 2).

Si precisa, inoltre, che nell’ambito dei contributi previdenziali effettivamente versati non devono essere computate le somme riconosciute dall’INPS a titolo di esonero contributivo. Si ricorda infine che, come precisato nel decreto ministeriale (comma 3 dell’art. 2) i requisiti di iscrizione alla gestione e quelli reddituali per i coadiuvanti familiari sono verificati sulla posizione del titolare del nucleo familiare.

 Iscrizione alla gestione INPS e partita IVA attiva

Come noto, il decreto ministeriale prevede che i beneficiari devono risultare iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie INPS e agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria alla data di entrata in vigore del decreto-legge “aiuti” (DL n. 50/2022) e cioè al 18 maggio 2022 (l’art. 59 del medesimo decreto-legge, infatti, fissa la sua entrata in vigore al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, avvenuta il 17 maggio 2022).

Si evidenzia che la circolare INPS precisa che “in ogni caso sono destinatari dell’indennità i soggetti che abbiano provveduto a presentare tempestiva iscrizione alla Gestione previdenziale”. Questa precisazione sembra consentire l’accesso al beneficio anche a coloro che hanno tempestivamente richiesto l’iscrizione ad una delle gestioni dei lavoratori autonomi entro il 18 maggio 2022, anche se l’iter istruttorio da parte dell’INPS non sia stato concluso entro tale data.

Occorre inoltre che i beneficiari siano titolari di partita IVA attiva e che l’attività lavorativa risulti già avviata al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto “aiuti”.

Ovviamente i richiedenti il beneficio in qualità di coadiuvanti – che non sono titolari di partita IVA autonoma – accedono al beneficio solo laddove il titolare dell’impresa diretto-coltivatrice sia titolare di partita IVA attiva e con attività avviata alla data del 18 maggio 2022.

Per i soci di società o i componenti degli studi associati, il requisito della titolarità della partita IVA, attiva alla data del 18 maggio 2022, deve essere soddisfatto in capo alla società o allo studio associato.

Requisito contributivo

La circolare ricorda che i beneficiari devono avere effettuato, sempre entro la data di entrata in vigore del citato decreto-legge “aiuti” (e cioè entro il 18 maggio 2022), almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla relativa gestione di iscrizione, con competenza a decorrere dall’anno 2020.

Tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022.

Ne deriva – sebbene la circolare non lo precisi espressamente – che sono destinatari dell’agevolazione anche i lavoratori autonomi agricoli neo-iscritti nel 2022. Tali soggetti infatti non hanno contribuzione utile prima del 18 maggio 2022, in virtù delle particolari modalità di versamento della contribuzione agricola unificata, la cui prima scadenza, come noto, è fissata per legge nel mese di luglio (I rata 2022).

Inoltre, con riferimento ai coadiuvanti familiari, la circolare INPS precisa che possono accedere al beneficio solo laddove il requisito contributivo sia soddisfatto sulla posizione aziendale del titolare.

Incompatibilità

La circolare chiarisce che il bonus è incompatibile con:

  • la titolarità di trattamenti pensionistici diretti (pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, c. 26, della legge n. 335/1995, degli enti di previdenza di cui al d.lgs. n. 509/1994 e al d.lgs. legislativo n. 103/1996, nonché con l’APE sociale).
  • l’analogo bonus di 200 euro riconosciuto dal medesimo decreto-legge “aiuti” ai lavoratori dipendenti, ai pensionati e ad altre categorie di soggetti (ai sensi degli articoli 31 e 32 del DL n. 50/2022).

Presentazione della domanda

La domanda va presentata all’ente di previdenza cui l’interessato è iscritto che provvederà all’erogazione del bonus in ragione dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.

È già possibile presentare l’istanza da oggi fino al 30 novembre 2022, sia direttamente che attraverso gli istituti di Patronato attraverso il portale web dell’INPS.

Una volta presentata la domanda, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.

Nella domanda l’interessato dovrà presentare una dichiarazione di responsabilità, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, che attesti:

  1. a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista;
  2. b) di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
  3. c) di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge n. 50/2022;
  4. d) di non aver percepito nell’anno d’imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro (o, in alternativa, di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro);
  5. e) di essere iscritto alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022 ad una delle gestioni previdenziali dell’INPS o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.      103;
  6. f) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato, per il medesimo fine, istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.
  7. g) sono esclusi dal beneficio gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e per i coloni mezzadri per l’attività di amministratore in società di capitali in quanto il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall’attività aziendale.

 Si evidenzia che le dichiarazioni aventi ad oggetto il limite di reddito complessivo percepito nel periodo d’imposta 2021 (non superiore a 35.000 euro o non superiore a 20.000) sono tra loro alternative, poiché danno diritto ad un bonus di importo differente (rispettivamente di 200 o 350 euro).

Si ricorda che se l’interessato è iscritto contemporaneamente all’INPS e ad uno degli enti gestori di previdenza e assistenza per i lavoratori autonomi, la domanda deve essere presentata solo all’INPS.

All’istanza dovranno essere allegate le copie fotostatiche di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale, nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.

Dotazione finanziaria

La circolare precisa che – oltre alla dotazione finanziaria di 600 milioni di euro per il bonus 200 euro (95,6 milioni di euro dei quali sono stati destinati dal decreto ministeriale citato ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria) – il decreto “aiuti-ter” ha stanziato 412,5 milioni di euro per l’estensione del bonus di ulteriori 150 euro per coloro che nel 2021 avevano un reddito inferiore ai 20.000 euro.

 

Permessi Legge 104/92: rilascio nuova funzionalità “Rinuncia ai benefici”

Lo sportello telematico per l’acquisizione delle istanze per la fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è stato integrato con una nuova funzionalità per consentire la variazione di alcune condizioni dichiarate in una domanda presentata in precedenza.

In particolare, è stata realizzata una nuova funzionalità denominata “Rinuncia ai benefici” per consentire agli utenti di comunicare all’Istituto, attraverso il suddetto sportello telematico, la volontà di rinunciare, in tutto o in parte, al periodo richiesto nella domanda originaria.

 

  1. Nuova funzionalità “Rinuncia ai benefici” dello sportello delle domande online di permessi di cui alla legge n. 104/1992

La nuova funzionalità denominata “Rinuncia ai benefici” è raggiungibile sul portale dell’Istituto www.inps.it e consente al lavoratore di rinunciare, in tutto o in parte, al periodo richiesto nella domanda originaria.

La rinuncia può riguardare le seguenti categorie di domande:

 

– giorni di permesso mensile (art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992) per assistere un

familiare disabile;

 

– giorni di permesso mensile e ore di permessi giornalieri ad essi alternativi (art. 33, comma 6,

della legge n. 104/1992) richiesti dal lavoratore per sé

stesso;

 

– prolungamento del congedo parentale (art. 33 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151) e riposi orari

a essi alternativi (art. 33, comma 2, della legge n. 104/1992 e art. 42, comma 1, D.lgs n. 151/2001).

 

La comunicazione di variazione può essere effettuata solo con riferimento alle domande in corso di fruizione nel mese di presentazione della rinuncia. Ciò vuol dire che il periodo richiesto nella domanda originaria deve ricoprire, in tutto o in parte, il mese in cui si presenta la comunicazione di variazione. La data di rinuncia ai benefici, pertanto, deve ricadere nel mese di presentazione della comunicazione della variazione stessa.

Se all’atto della comunicazione il periodo richiesto nella domanda da variare è interamente trascorso oppure non è ancora iniziato, non è possibile comunicare la rinuncia ai benefici tramite la nuova funzionalità.

 

ESEMPIO

L’utente ha presentato diverse domande con la seguente tempistica:

1) data inizio 20 ottobre 2022 – data fine 31 dicembre 2022;

2) data inizio 1° gennaio 2023 – data fine 10 febbraio 2023;

3) data inizio 10 marzo 2023 – data fine 1° giugno 2023.

 

Nel mese di novembre 2022, intende comunicare la rinuncia.

 

In questo caso, la comunicazione di variazione potrà essere presentata solo in relazione alla prima domanda, il cui periodo richiesto comprende anche novembre 2022. Deve essere indicata come data di rinuncia, una data ricadente nel mese in cui si presenta la comunicazione di variazione (nel caso in esempio, novembre 2022). Pertanto, dopo aver selezionato la tipologia di comunicazione di variazione “Rinuncia ai benefici”, verrà proposto l’elenco delle sole domande per le quali è possibile effettuare la comunicazione di rinuncia.

Individuata la domanda per la quale si vuole effettuare la rinuncia, è necessario indicare le

seguenti informazioni:

  • la data di rinuncia ai benefici;
  • la dichiarazione di avere fruito o meno, per il mese in corso, dei benefici richiesti nella domanda originaria.

 

Al termine dell’inserimento delle informazioni richieste, la procedura mostrerà la pagina “Riepilogo dati” contenente i dati significativi della comunicazione di variazione. All’atto della conferma, la comunicazione verrà protocollata e sarà possibile consultarne il riepilogo e la ricevuta.

Le comunicazioni di variazione possono essere consultate accedendo alla voce di menu “Consultazione domande” e annullate accedendo alla voce di menu “Annullamento domande”. Le comunicazioni di variazione possono essere annullate entro due giorni dalla data di presentazione. Le funzioni di “Consultazione” e di “Annullamento” visualizzeranno le richieste di rinuncia ai benefici come richieste del tipo “Rinuncia ai benefici”.