CONTRIBUTO PER I SETTORI “IN DIFFICOLTÀ”: definito il contributo del Decreto Sostegni-Ter

Con il “Decreto Sostegni-bis”, il Legislatore ha riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nel settore del wedding / intrattenimento / HORECA (hotel / ristoranti / catering). Le modalità attuative dell’agevolazione sono state disciplinate dal MISE con il Decreto 30.12.2021. A tal fine i soggetti interessati dovevano presentare una domanda all’Agenzia delle Entrate entro il 23.6.2022.

Nel decreto sostegno bis con l’aggiunta di un nuovo comma, ha previsto per il 2022 lo stanziamento di € 40 milioni riservati, sotto forma di contributo a fondo perduto, per “interventia favore di alcuni settori ancora in difficoltà a causa dell’emergenza COVID-19, le cui modalità attuative sono stata disciplinate dal MISE con il Decreto 19.8.2022 recentemente pubblicato sulla gazzetta ufficiale.

Il citato Decreto 19.8.2022, modificando / aggiornando il Decreto 30.12.2021, definisce i requisiti di accesso all’agevolazione in esame demandando all’Agenzia delle Entrate l’individuazione delle modalità / termini per la richiesta del contributo.

Soggetti beneficiari e requisiti

I beneficiari dell’agevolazione in esame sono le imprese che svolgono, quale attività prevalente, una

delle seguenti attività.

  • 56.10.11 Ristorazione con somministrazione
  • 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
  • 56.10.13 Attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche
  • 56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
  • 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
  • 56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
  • 56.10.42 Ristorazione ambulante
  • 56.10.50 Ristorazione su treni e navi
  • 56.21.00 Catering per eventi, banqueting
  • 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina
  • 93.11.20 Gestione di piscine
  • 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie

Per usufruire del contributo il soggetto interessato deve aver subito nel 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi 2019.

RICAVI 2019 – RICAVI 2021 ≥ 40% RICAVI 2019

Ricavi

2019

Ricavi

2021

Riduzione ricavi 2021

40% ricavi

2019

Spettanza contributo
€ 100.000 € 70.000 € 30.000 € 40.000 NO
€ 100.000 € 55.000 € 45.000 € 40.000 SI

 

Per le imprese costituite nel corso del 2020, ai fini della verifica della riduzione va fatto riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2021.

Ulteriori requisiti richiesti

Alla data di presentazione della domanda per accedere al contributo in esame le imprese beneficiarie devono:

  • risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro Imprese;
  • avere sede legale / operativa in Italia;
  • non essere in liquidazione volontaria / sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non essere già “in difficoltà” al 31.12.2019, fatte salve le eccezioni previste per le micro / piccole imprese ai sensi della disciplina UE in materia di aiuti di Stato;

Soggetti esclusi

Sono escluse dall’agevolazione le imprese:

  • destinatarie di sanzioni interdittive (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi);
  • che si trovano in altre condizioni previste dalla Legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

Determinazione del contributo

Le risorse a disposizione (€ 40 milioni) sono ripartite tra le imprese beneficiarie secondo le seguenti modalità:

  • 70%, ugualmente ripartito tra tutte le imprese;
  • 20%, ripartito tra le imprese con ricavi 2019 superiori a € 400.000;
  • restante 10%, ripartito tra le imprese con ricavi 2019 superiori a € 1.000.000

Modalità di erogazione del contributo

Il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul c/c bancario o postale indicato nella domanda.

Modalità e termini di richiesta del contributo

Al fine di ottenere il contributo in esame i soggetti interessati dovranno presentare un’apposita domanda in via telematica all’Agenzia delle Entrate. La domanda potrà essere presentata per conto del soggetto interessato anche da un intermediario delegato al Cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate.

Le modalità di presentazione della domanda, il relativo contenuto nonché i termini di presentazione saranno definiti dall’Agenzia delle Entrate con un prossimo Provvedimento.

Caratteristiche del contributo

L’agevolazione in esame:

  • non è tassata ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi;
  • è soggetto all’autorizzazione della Commissione UE ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti / condizioni della Sezione 3.1 del Quadro temporaneo degli aiuti COVID-19, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, dei limiti del Regolamento in materia di aiuti di Stato c.d. “de minimis”.

 

CREDITI D’IMPOSTA 2021: Comunicazioni al MISE entro il 30 novembre 2022

In relazione ad alcuni incentivi fiscali collegati al “Piano nazionale Impresa 4.0”, la L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) ha previsto una comunicazione di dati al Ministero dello Sviluppo economico al fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

In attuazione di tali disposizioni, il Ministero dello Sviluppo economico ha quindi pubblicato sul proprio sito Internet tre DM datati 6.10.2021, i quali approvano i modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l’applicazione, rispettivamente:

  • del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, di cui all’art. 1 co. 189 – 190 della L. 27.12.2019 n. 160 e all’art. 1 co. 1051 – 1063 della L. 30.12.2020 n. 178, Decreto direttoriale 6 ottobre 2021;
  • del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica, di cui all’art. 1 co. 200, 201 e 202 della L. 160/2019, così come definite dal DM 26.5.2020, Decreto direttoriale 6 ottobre 2021;
  • nonché del credito d’imposta per le spese di formazione 4.0, di cui all’art. 1 co. 46 – 56 della L. 27.12.2017 n. 205 e al DM 4.5.2018. Decreto direttoriale 6 ottobre.

Tutti i suddetti DM 6.10.2021 stabiliscono che l’invio del modello di comunicazione non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello Sviluppo eco­nomico al solo fine di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative e l’eventuale mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.

La comunicazione dei dati deve avvenire utilizzando gli appositi modelli approvati dallo specifico DM 6.10.2021, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, tramite PEC agli indirizzi segnalati dai rispettivi decreti:

I termini di presentazione con riferimento ai crediti d’imposta maturati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (2020 per i soggetti “solari”), erano fissati al 31.12.2021, mentre con riferimento ai crediti d’imposta maturati nei periodi d’imposta agevolabili successivi al predetto periodo d’imposta, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti (e quindi entro il 30 novembre 2022 per i soggetti “solari” con riferimento ai crediti d’imposta 2021).

Per completezza si allega il modello ministeriale di comunicazione.
(Click per scaricare il modello allegato)

LAVORO AGILE NUOVE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE AL MINISTERO DEL LAVORO: rinvio termine al 1/12/2022

 Facciamo seguito alle nostre ultime comunicazioni sull’argomento in oggetto, per rendere noto che con notizia pubblicata sul sito internet il 25 ottobre 2022, il Ministero del Lavoro ha comunicato il differimento dal 1° novembre al 1° dicembre 2022 del termine per l’effettuazione della comunicazione degli accordi di lavoro agile introdotta dal cd. “decreto semplificazione” (art. 41 bis del decreto-legge n. 73/2022, convertito dalla legge n. 122/2022).

Come si ricorderà tale norma ha adottato in via definitiva le modalità semplificate di comunicazione telematica degli accordi di smart working attraverso uno specifico applicativo del portale del Ministero del Lavoro (https://servizi.lavoro.gov.it.), accessibile tramite autenticazione SPID e CIE.

Il rinvio al 1° dicembre 2022 si è reso necessario per consentire l’adeguamento dei sistemi informatici di trasmissione delle comunicazioni.

Per completezza, si ricorda che il cd. “decreto aiuti Bis” (art. 25-bis del D.L. n. 115/2022, convertito dalla Legge n. 142/2022) ha prorogato dal 31 agosto 2022 al 31 dicembre 2022 la possibilità di far ricorso al lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa ordinaria di riferimento (art. 10, c. 2-bis, del D.L. n. 24/2022, convertito dalla legge n. 52/2022).

Tale proroga della procedura semplificata di svolgimento del lavoro agile (senza accordo individuale) fino al 31 dicembre 2022 si è, di fatto, sovrapposta alla nuova normativa introdotta dal citato “decreto semplificazioni” “ (art. 41-bis del D.L. 73/2022) che ha reso strutturale ed obbligatoria, a decorrere dal 1° settembre 2022 (termine rinviato al 1° novembre e, da ultimo, al 1°dicembre), la procedura di comunicazione telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei nominativi dei lavoratori e della data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, senza obbligo di allegare l’accordo individuale.

Tale sovrapposizione di norme è stata chiarita dal Ministero del Lavoro, con notizia pubblicata sul sito internet il 28 settembre 2022, come segue: “Con la procedura emergenziale semplificata potranno essere inviate esclusivamente le comunicazioni di smart working aventi per oggetto periodi di lavoro agile che terminano il 31 dicembre 2022. Qualora si estendano temporalmente oltre il 31 dicembre e laddove siano stati sottoscritti accordi individuali, i datori di lavoro utilizzeranno la procedura ordinaria di cui al D.M. n. 149 del 22 agosto 2022.

 

BONUS 150 EURO PER I LAVORATORI DIPENDENTI (DECRETO AIUTI TER): istruzioni INPS         

 Come noto, il decreto-legge “Aiuti ter” (DL n. 144/2022, art. 18) ha riconosciuto un nuovo bonus di 150 euro ai lavoratori dipendenti aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro, da erogarsi, per il tramite dei datori di lavoro, una sola volta in corrispondenza della mensilità di competenza di novembre 2022. Il medesimo bonus viene riconosciuto altresì (DL n. 144/2022, art. 19) ad altre categorie di soggetti (pensionati, nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza, lavoratori stagionali, a tempo determinato ed intermittenti, etc.) a cui verrà erogato direttamente dall’INPS. Torniamo sull’argomento per ricordare che l’INPS ha pubblicato l’allegata circolare n. 116 del 17 ottobre u.s. con cui fornisce le istruzioni operative per l’erogazione del bonus e il recupero del relativo credito da parte dei datori di lavoro, tramite conguaglio, nulle denunce contributive Uniemens (paragrafo 2.1) e Uniemens-Posagri (paragrafo 2.3). Importante evidenziare in primo luogo che, come già previsto per il bonus 200 euro, viene chiarito che anche l’erogazione dell’indennità di 150 euro non avverrà per il tramite dei datori di lavoro con riferimento agli operai agricoli a tempo determinato.

L’INPS precisa che l’obbligo di anticipare il bonus da parte dei datori di lavoro non opera nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato, in linea con quanto previsto dall’art. 01. c.10, della legge n. 81/2006 che prevede la possibilità di compensare le prestazioni a carico dell’INPS, anticipate dai datori di lavoro agricolo, con i contributi previdenziali esclusivamente per i lavoratori a tempo indeterminato.

L’esclusione dell’Istituto della compensazione per tali rapporti di lavoro tiene conto dell’elevato ricorso alle prestazioni a tempo determinato e dell’elevata mobilità di tali lavoratori tra i diversi datori di lavoro agricoli.

Conseguentemente le istruzioni della circolare INPS (paragrafo 2.3) sull’esposizione dei dati nella denuncia Uniemens-Posagri per la compensazione del bonus anticipato dai datori di lavoro, sono riferite esclusivamente agli operai agricoli a tempo indeterminato (e non anche agli OTD).

Si ricorda, con l’occasione, che il bonus di 150 euro sarà erogato direttamente dall’INPS (senza necessità di alcuna domanda) agli operai beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 (D.L. n. 144/2022, art. 19, c. 10), oppure previa domanda ai lavoratori a tempo determinato del settore agricolo con più di 50 giornate lavorative nel 2021 che non abbiano maturato i requisiti necessari per godere dell’indennità di disoccupazione di cui sopra (D.L. n. 144/2022, art. 19, c. 13). 

La circolare INPS in commento precisa, inoltre, che il bonus di 150 euro spetta: 

a tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che questi assumano o meno la natura di imprenditore; 

nella misura intera di 150 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale; 

anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, o congedi parentali); 

una sola volta, anche nel caso siano titolari di più rapporti di lavoro. Nel caso in cui l’Indennità venga concessa da più datori di lavoro ad uno stesso lavoratore, l’INPS provvederà al recupero dell’indebita compensazione effettuata, suddividendola tra i datori di lavoro interessati. A loro volta i datori di lavoro potranno recuperare presso il lavoratore la quota parte dell’indennità restituita all’INPS. 

Si ricorda infine che il bonus spetta solo se il lavoratore non è titolare di trattamenti di cui all’articolo 19 del medesimo D.L. n. 144/2022 (indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti). Il lavoratore, quindi, al fine di ricevere l’indennità dal proprio datore di lavoro, deve presentare una dichiarazione con la quale afferma di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza.

 

 

ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI CHE RIENTRANO A LAVORO NEL 2022: ulteriori indicazioni da Messaggio Inps                 

Ricordiamo che, con la circolare n. 102 del 19 settembre, l’INPS ha fornito le necessarie indicazioni per l’applicazione dell’esonero contributivo introdotto, in via sperimentale per l’anno 2022, dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, c. 137, legge n. 234/2021) in favore delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, pari al 50% della contribuzione IVS a carico della dipendente per un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dalla data del rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.

Si evidenziano qui di seguito gli aspetti salienti del beneficio, con particolare riferimento ai datori di lavoro del settore agricolo:

  • l’esonero è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente, sia instaurati che instaurandi, del settore privato. Esso spetta dunque anche alle dipendenti del settore agricolo e alle lavoratrici associate ad una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001;
  • ha una durata complessiva pari a 12 mesi decorrenti dalla data del rientro al lavoro della lavoratrice madre al rientro dal periodo di congedo obbligatorio di maternità (ai sensi dell’art. 16 del D.lgs n. 151/2001). La circolare precisa, inoltre, che laddove la lavoratrice, al termine del periodo di congedo obbligatorio, fruisca dell’astensione facoltativa, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice. Parimenti, l’esonero contributivo in esame spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum di cui all’art. 17 del citato Testo unico sulla maternità. Il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022;
  • si sostanzia in una riduzione del 50% della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;
  • la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (art. 31 del D.lgs n. 150/2015) e non è subordinata al possesso, del documento unico di regolarità contributiva (art. 1, c. 1175, legge n. 296/2006);
  • è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro (comprese quindi le agevolazioni per zone montane e svantaggiate per i datori di lavoro agricolo). La circolare precisa, inoltre, che è ulteriormente cumulabile con l’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi IVS a carico del lavoratore, previsto dall’art. 1, c. 121, della citata di bilancio 2022, nonché con l’ulteriore esonero IVS sulla quota del lavoratore di 1,2 punti percentuali, disposto dall’art. 20, c. 1, del decreto-legge n. 155/2022, (c.d. Decreto Aiuti-bis);

 

Informiamo inoltre che, con il Messaggio n. 4042 del 09 novembre 2022, l’Inps fornisce ulteriori specifiche in merito alla fruizione dell’esonero in oggetto. L’Istituto precisa che l’agevolazione in trattazione trova applicazione a partire dalla data del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, purché lo stesso avvenga tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022. Ciò posto, le possibili cause che posticipino il rientro effettivo al lavoro (quali, a titolo esemplificativo, ferie, malattia, permessi retribuiti), purché collocate, analogamente a quanto specificato in premessa, senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti del dies a quo di decorrenza dell’esonero, sempre a condizione che il rientro si verifichi entro il 31 dicembre 2022. Viceversa, laddove vi sia stato il rientro effettivo della lavoratrice al termine del periodo di astensione per maternità (anche eventualmente seguito, senza soluzione di continuità, da un periodo di congedo parentale), le eventuali successive ipotesi di fruizione (totale o parziale) dei congedi parentali sono irrilevanti ai fini del decorso dell’anno in cui si ha diritto all’applicazione dell’esonero in trattazione. Pertanto, qualora una lavoratrice sia effettivamente rientrata in servizio al termine del periodo di astensione obbligatoria e – successivamente al rientro – si sia avvalsa del congedo facoltativo, la stessa avrà diritto all’applicazione dell’esonero in oggetto a partire dalla data del primo rientro effettivo nel posto di lavoro. Per quanto attiene invece il diritto all’esonero laddove la lavoratrice sia rientrata nel posto di lavoro a seguito dell’astensione per maternità, in caso di successivo cambio di datore di lavoro, occorre distinguere tra le seguenti due ipotesi:

  1. nel caso in cui ci sia soluzione di continuità tra il precedente rapporto incentivato e il nuovo (ad esempio, dimissioni e nuova assunzione; scadenza di un contratto a termine e nuova assunzione), l’esonero non può essere riconosciuto. Rispetto al nuovo rapporto, infatti, difetterebbe la sussistenza del presupposto incentivato, cioè il rientro dopo la maternità;
  2. nel caso in cui non ci sia soluzione di continuità (ad esempio, trasferimento di azienda; cessione di contratto), poiché il nuovo datore subentra nei diritti e negli obblighi del precedente, l’esonero continua a trovare applicazione, trattandosi della prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro.

Nel caso in cui la lavoratrice, invece, non sia rientrata nel posto di lavoro relativo al rapporto contrattuale in costanza del quale si è verificata l’astensione per maternità, l’esonero può essere riconosciuto presso il datore di lavoro che successivamente assume la lavoratrice – poiché, rispetto a esso, si verifica il primo rientro effettivo dall’astensione (in questo senso la circolare n. 102/2022 precisa che l’esonero spetti in relazione ai rapporti di lavoro dipendente del settore privato “instaurati e instaurandi”).

PAC 2023-2027: incontri formativi con i soci

Confagricoltura di Forlì Cesena e di Rimini sta organizzando una serie di incontri formativi sul tema PAC 2023-2027 per i propri associati.

Saranno previsti tre incontri:

– il 29 novembre 2022 dalle ore 16:30 presso la sede di Rimini (Via Nuova Circonvallazione n. 69 – Scala C);

– il 01 dicembre 2022 dalle ore 16:30 presso la sede di Cesena (Via dell’Arrigoni n. 60/3);

– il 06 dicembre 2022 dalle ore 16:30 presso la sede di Forlì (Corso della Repubblica n. 45).

Durante gli incontri i soci verranno informati sulle novità introdotte nella nuova programmazione sia per quanto riguarda i pagamenti diretti agli agricoltori che la politica di sviluppo rurale.

 

Vitivinicolo: Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2022/2023 proroga dei termini per le dichiarazioni di vendemmia.

È stato pubblicato il DM 555831 del 31/10/2022 che modificando il DM 7701/2019 cambia, per questa campagna e le future, la scadenza della dichiarazione di vendemmia portandola al 30/11.

Rimane inalterata la scadenza al prossimo 15 dicembre per le dichiarazioni di produzione.

Le dichiarazioni omesse o presentate in ritardo ovvero incomplete e/o inesatte saranno sottoposte alle sanzioni dettate dall’art. 48 del Regolamento delegato (UE) 2018/273. Resta, in ogni caso, valida la sanzione prevista dall’art. 78 della Legge n. 238 del 12 dicembre 2016.

Ricapitolando, sono tenuti a presentare la dichiarazione di vendemmia tutte le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi che:

  1. hanno prodotto vino;
  2. detengono al 30/11/2022, prodotti diversi dal vino (mosti concentrati e/o concentrati rettificati ottenuti nella campagna in corso), uve, mosti, vini nuovi ancora in fermentazione;
  3. hanno proceduto all’acquisto e/o trasformazione di prodotti a monte del vino e li hanno ceduti totalmente prima delle ore 00.01 del giorno 30/11/2022.

I prodotti detenuti alla data del 30/11/2022 per “conto lavorazioni” devono essere dichiarati dal soggetto che a tale data li detiene e non dall’effettivo proprietario.

Nel caso in cui un viticoltore intendesse avvalersi del nostro CAA per presentare le suddette dichiarazioni dovrà fornirci i seguenti dati entro il giorno 25/11/2022:

– quantitativi di uve raccolte, suddivise per tipologia (DOC, IGT, tavola);

– destinazione delle uve raccolte (quantitativo vinificato in proprio, venduto o ceduto), suddiviso per tipologia (DOC, IGT, tavola);

– quantitativi di uve/mosti eventualmente venduti, indicando i riferimenti dell’acquirente, suddiviso per tipologia (DOC, IGT, tavola);

– quantitativi di uve/mosti eventualmente acquistati, indicando i riferimenti del venditore, suddiviso per tipologia (DOC, IGT, tavola), oppure gli attestati di consegna (F2);

– eventuali dichiarazioni preventive da inserire;

– luogo di vinificazione e detenzione dei prodotti (indirizzo completo);

– per le uve (proprie e/o acquistate) vinificate, occorrono i quantitativi di vino feccioso e finito ottenuti, sempre suddiviso per tipologia (DOC, IGT, tavola).

 

PSR 2023-2027: aggiornamento su nuovi e vecchi bandi

Nel corso della consulta di venerdì 4 novembre la Regione ha fornito alcuni aggiornamenti in merito all’applicazione della nuova programmazione PSR ed i suoi effetti sugli impegni ancora attivi assunti sulle passate programmazione.

Per il 2023 è prevista l’uscita di alcuni bandi. Quelli di maggiore interesse sono per gli impegni BIO (SRA29) e Produzione integrata (SRA01 – ACA 1):

– BIO (SRA29), per l’adesione a questo impegno sarà obbligatoria l’iscrizione al sistema di controllo e certificazione dell’agricoltura biologica (prima notifica BIO) entro il 31 dicembre 2022 (non più 30 gennaio dell’anno di impegno) e tutte le superfici da richiedere a contributo dovranno essere notificate entro la stessa data;

– Produzione integrata (SRA01 – ACA 1), per l’adesione a questo impegno sarà obbligatoria l’iscrizione al Sistema Nazionale di Qualità Produzione Integrata (SQNPI), il termine per l’iscrizione è ancora incerto ma si parla di una data compresa tra il 28 febbraio 2023 ed il 15 maggio 2023.

Per quanto riguarda gli impegni ancora in essere inerenti alla vecchia programmazione (2015-2022) le aziende dovranno rispettare le norme di condizionalità previste dalla nuova programmazione.

 

VIVAISMO: novità inerenti alla comunicazione annuale

Con l’entrata in vigore del nuovo regime fitosanitario (Reg. UE 2016/2031) nasce il Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP). La registrazione al RUOP va mantenuta aggiornata. Gli operatori professionali devono infatti notificare al Servizio fitosanitario competente ogni eventuale aggiornamento relativo agli elementi contenuti nella domanda di registrazione, anche quelli riguardanti i campi di produzione e la tipologia di specie coltivate.

Decade l’obbligo per i vivaisti registrati al RUOP di effettuare la comunicazione annuale delle attività vivaistiche entro il 30 aprile

I vivaisti autorizzati iscritti al Registro Regionale hanno l’obbligo di «comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro sessanta giorni dal verificarsi della stessa, con la sola esclusione dei dati riguardanti le superfici utilizzate»

PRODOTTI FITOSANITARI: il punto sulle autorizzazioni di emergenza.

Non solo Italia: la Commissione europea manda in pensione il Pppams, il portale sinora usato da imprese e autorità per notificare domande e autorizzazioni per emergenza fitosanitaria.

Nonostante la pressione mediatica contro il rilascio delle autorizzazioni per emergenza fitosanitaria, in Italia si continua a cercare di sopperire alle lacune di mezzi tecnici contro fitoparassiti che la revoca di principi attivi molto efficaci sta rendendo sempre più dannosi. È la volta della mosca dell’olivo che, privata ormai da tempo del suo principale nemico, il dimetoato, è più dannosa che mai, anche se in questa annata siccitosa e torrida si è un po’ ridimensionata, tanto che le previsioni sui suoi attacchi sono prevalentemente ottimistiche. Appare quindi in controtendenza l’approvazione dell’emergenza fitosanitaria concessa nel mese di ottobre dal Servizio Fitosanitario Nazionale, riguardante l’uso nel mese di novembre dell’insetticida microbiologico Metarhizium brunneum strain Ma 43, che vanta formulati autorizzati su moltissime orticole, vite, fragola, forestali contro tripidi, mosche bianche e acari. L’apparente contraddizione è presto spiegata: il rilascio di autorizzazioni di emergenza tenta di colmare la carenza di mezzi tecnici considerati a basso impatto ambientale perché le lungaggini delle procedure “normali” non consentono l’immissione sul mercato di questi mezzi in tempi ragionevoli. Questo tema è sentito in tutta Europa e sarà uno dei punti di discussione della riunione annuale delle autorità del Sud Europa, che verrà ospitata a Madrid dal presidente di turno Spagna il 17-18 novembre prossimo. Ma gli altri stati dell’Europa del Sud come si comportano? Osservando l’archivio del Pppams, il portale europeo sulle autorizzazioni di prodotti fitosanitari, attualmente limitato a quelle di emergenza, notiamo che l’Italia è l’unica ad aver segnalato come mezzo di emergenza contro la mosca dell’olivo questo microrganismo (ricordiamo che la segnalazione dell’emergenza deve essere seguita dall’apposita autorizzazione rilasciata dalle autorità solitamente su istanza dell’impresa titolare del prodotto), mentre i cugini greci si sono rivolti ai più tradizionali cyantraniliprole acetamiprid (quest’ultimo in trappole), anche se ci potrebbero essere sorprese in quanto l’archivio è aggiornato a settembre 2022.

Affinché queste soluzioni di emergenza possano essere utilizzate in campo si dovrà aspettare la pubblicazione di un decreto del Ministero della Salute che le autorizza per un periodo di 120 giorni, come previsto dall’articolo 53 del citato regolamento 1107/2009. Ricordiamo che il confronto delle soluzioni disponibili per la risoluzione delle emergenze fitosanitarie deve in primis tenere conto dell’eventuale disponibilità di prodotti autorizzati e della percorribilità di alternative non chimiche. Non sempre la segnalazione di un’emergenza porta automaticamente all’autorizzazione: le aziende produttrici devono infatti presentare domanda di autorizzazione per emergenza fitosanitaria, corredata dai dati sperimentali per dimostrare l’efficacia e la sicurezza del prodotto per l’uomo e l’ambiente.

Cosa è successo? Il Pppams (Plant Protection Products Application Management System) è una sorta di archivio centralizzato di tutte le autorizzazioni di prodotti fitosanitari rilasciate dai 27 Paesi membri Ue. Poiché quasi tutti i Paesi ha un proprio database accessibile dall’esterno, spesso anche tradotto in inglese, la tenuta parallela anche dell’archivio centralizzato rappresenta una duplicazione del lavoro, sia per i titolari di autorizzazione che per le autorità. Il database era originariamente partito con l’obiettivo di gestire tutti i tipi di pratiche, ma per vari motivi si è sempre limitato alla gestione delle sole autorizzazioni per emergenza fitosanitaria, per le quali costituisce uno strumento tutto sommato utile. La Commissione ha tuttavia deciso di far gestire la materia all’Efsa, passando al sistema utilizzato dall’agenzia di Parma per la gestione delle procedure riguardanti altre materie come l’autorizzazione dei nuovi alimenti. La commissione ha promesso gradualità nel passaggio.

 

PRELIEVI IDRICI: sistema di regolazione attivo fino al 31 dicembre

Il portale di Arpae resterà attivo fino alla cessazione dell’emergenza dichiarata dal governo.

Visto il perdurare dello stato di siccità, Arpae ha emanato la determina DET-2022-881 del 09/11/2022, con la quale mantiene attivo il portale di regolazione dei prelievi idrici fino al 31 dicembre 2022. L’atto è stato assunto in coerenza con quanto stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022 che ha fissato in tale data il termine dell’emergenza idrica.

Per visitare il portale dedicato allo stato idrologico dei fiumi e ai divieti di prelievo, visitare il seguente link: https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/stato-idrologico-dei-fiumi-e-divieti-di-prelievo/stato-idrologico-dei-fiumi-in-emilia-romagna-e-divieti-di-prelievo

 Il DMV è la quantità minima di acqua che contribuisce a garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche e chimico-fisiche dei corsi d’acqua e dei fiumi e il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque definiti in maniera univoca per tutti i Paesi della Unione europea dalla direttiva quadro sulle Acque, nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali.

Per maggiori informazioni, visitare il seguente link:
https://www.arpae.it/it/notizie/mantenimento-del-portale-sui-prelievi-idrici-al-31-dicembre-2022

 

 

 

PUA DEFINITIVO: scatta l’obbligo di conservazione

Dalla fine del mese di novembre sarà obbligatorio conservare, presso la propria azienda, la versione definitiva del P.U.A. (piano di utilizzazione agronomica).

Deve essere presentato da (aziende che ricadono in zone vulnerabili ai nitrati ed assimilate): aziende con allevamento (>3000 kg azoto/annuo), aziende IPPC, aziende di bovini con oltre 500 UBA, impianti di biogas (>3000 kg azoto/anno), aziende che utilizzano > 3000 kg/anno di azoto da correttivi da materiali biologici o da compost, aziende senza allevamento che usa effluenti/digestato come DETENTORE (>3000 kg azoto/anno).

Nota: non sono tenuti ad elaborare il PUA le aziende IPPC e gli allevamenti di bovini con oltre 500 UBA che cedono totalmente a terzi effluenti di allevamento o digestato e gli impianti di digestione anaerobica che utilizzano meno di 3000 kg di azoto/anno.

Deve essere presentato da (aziende che ricadono in zona ordinaria): aziende IPPC, aziende di bovini/altre specie con oltre 500 UBA, impianti di biogas >6000 kg azoto/anno, aziende che usano digestato >6000 kg azoto/anno, aziende che utilizzano >12000 kg/anno di azoto da correttivi da materiali biologici o da compost.

Nota: il PUA è richiesto (unitamente alla tenuta del registro) anche qualora si superi il limite di 340 kg per ettaro per anno di azoto al campo di origine zootecnica.

Per maggiori informazioni rivolgersi all’ufficio tecnico – Area ambiente

Visita il nostro Sito Web e la nostra pagina Facebook

 https://patronatoenapa.com

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Disoccupazione agricola 2023: requisiti e modalità di accesso a domanda

L’indennità di disoccupazione agricola è una prestazione economica a cui hanno diritto i lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate. La prestazione spetta a:

  • operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;
  • operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso dell’anno civile, dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
  • piccoli coloni;
  • compartecipanti familiari;
  • piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.

Non hanno diritto all’indennità:

  • i lavoratori che presentano la domanda oltre il termine previsto;
  • i lavoratori iscritti in una delle gestioni autonome o nella Gestione Separata per l’intero anno, o per parte dell’anno ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente;
  • i lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell’anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento durante l’anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione;
  • i lavoratori che hanno svolto prevalentemente, nell’anno o nel biennio antecedente la domanda, attività di lavoro dipendente non agricolo;
  • i lavoratori che si dimettono volontariamente, escluse le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri) e coloro che si dimettono per giusta causa;
  • i lavoratori cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

L’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle quali si dovranno detrarre:

  • le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
  • le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo;
  • le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc.;
  • quelle non indennizzabili, quali, per esempio, quelle successive all’espatrio definitivo.

L’indennità spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall’importo spettante viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera di disoccupazione a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un massimo di 150 giorni.

Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.

L’indennità viene pagata direttamente dall’INPS in un’unica soluzione.

Il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola determina automaticamente l’accredito di contribuzione figurativa, calcolata detraendo dal parametro 270 (pari all’anno intero ai fini pensionistici), le giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo. Le giornate accreditate figurativamente sono utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti e solo della misura della pensione anticipata.

Per coloro che, nell’anno di competenza della prestazione, sono iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate o abbiano svolto attività lavorativa dipendente agricola ed eventualmente non agricola per più di 150 giorni, le prime 90 giornate di accredito figurativo sono valide anche ai fini del diritto alla pensione anticipata.

L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che: 

  • siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l’anno cui si riferisce la domanda o che abbiano un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato solo per una parte dell’anno di competenza della prestazione dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
  • abbiano almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l’iscrizione negli elenchi agricoli, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI per almeno due anni civili antecedenti la domanda o, in alternativa, con l’iscrizione negli elenchi, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI, per l’anno di competenza della prestazione e l’accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
  • abbiano almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento). Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale, compresi nel biennio utile.

Nel caso di lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (300 giorni prima della data presunta del parto, dalla data di gestazione e fino al compimento del 1° anno di età del bambino) o di padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino, in presenza degli altri requisiti, le dimissioni non precludono il diritto all’indennità di disoccupazione.

Per quanto concerne i lavoratori che si dimettono per giusta causa, l’INPS ha accolto l’orientamento indicato nella sentenza della Corte Costituzionale 24 giugno 2002, n. 269 che prevede il pagamento dell’indennità ordinaria di disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni “per giusta causa” nei casi di:

  • mancato pagamento della retribuzione;
  • molestie sessuali sui luoghi di lavoro;
  • modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
  • mobbing, crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
  • notevoli variazioni delle condizioni di lavoro, a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda;
  • spostamento del lavoratore da una sede a un’altra, senza che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
  • comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

L’indennità di disoccupazione può essere riconosciuta, inoltre, ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari poiché tale cessazione dal servizio non può essere intesa quale evento da cui derivi disoccupazione volontaria in quanto la misura sanzionatoria del licenziamento non risulta conseguenza automatica dell’illecito disciplinare ma è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro, costituendone esercizio del potere discrezionale.

La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata tra il 1° gennaio ed entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. Se tale data coincide con la domenica o con un giorno festivo la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.

In caso di decesso dell’assicurato, la domanda può essere inoltrata dagli eredi entro la stessa data (31 marzo dell’anno successivo).

 

 

 

Ape Sociale: 30 Novembre Ultima Scadenza

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato l’Ape Sociale solo per l’anno in corso ed allargato a nuove categorie di lavoratori che possono richiedere l’indennità e sarà probabilmente                riconfermata anche per il 2023.

Cos’è l’Ape Sociale?

È un’indennità che permette di ritirarsi dal mondo del lavoro e che “accompagna” i richiedenti fino all’età prevista per la pensione di vecchiaia (67 anni). Può essere richiesta da tutte le categorie dei lavoratori dipendenti, di quelli autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) e da coloro iscritti alla Gestione Separata.

Quali sono i requisiti per l’Ape Sociale?

Per poter richiedere l’indennità, sono stati fissati dei requisiti generali e altre condizioni più soggettive. Dal punto di vista anagrafico, l’APE Sociale è rivolta a coloro che abbiano almeno 63 anni di età.

Dal punto di vista assicurativo, i richiedenti devono poter far valere alternativamente:

  1. almeno 30 anni di contributi (disoccupati, invalidi civili con grado di invalidità maggiore al 74% e i cosidetti “caregivers” cioè chi si occupa di assistere un familiare “in situazione di gravità”)
  2. almeno 36 anni nel caso siano stati lavoratori addetti ad attività “gravose” (per alcune specifiche categorie di lavori “gravosi” previste dalla normativa, il requisito è fissato a 32 anni di contributi) 

Per le donne che si trovino nelle situazioni di stato di disoccupazione o di occupazione in lavori “gravosi”, i suddetti requisiti contributivi sono ridotti di 12 mesi per ogni figlio, per un “bonus” massimo di due anni.

Nello specifico i requisiti più soggettivi richiesti, oltre a quello contributivo, sono i seguenti:

  • Disoccupati che abbiano
  1. cessato il rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o per risoluzione consensuale e percepito integralmente l’indennità di disoccupazione NASPI
  2. avuto un periodo di lavoro, nel triennio precedente alla data di cessazione, della durata di almeno 18 mesi
  • Lavoratori che, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, assistono il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap “in situazione di gravità”, oppure un parente o un affine di secondo grado, quando tale soggetto abbia i genitori o il coniuge ultrasettantenni, anche essi invalidi.
  • Lavoratori con riconoscimento di invalidità civile pari almeno al 74 %
  • Lavoratori inseriti nelle categorie di attività “gravose”, possono richiedere l’indennità dell’APE Sociale se hanno svolto per sette anni, nell’ultimo decennio, o per sei anni negli ultimi sette, una delle attività previste specificatamente dalla normativa

L’ultima scadenza 2022

Attenzione all’ultima scadenza, dal 16 luglio al 30 novembre 2022, per presentare le domande di verifica delle condizioni soggettive che possono far riconoscere il diritto all’indennità APE ed avere la priorità (sulla base della data di presentazione della domanda di verifica) nell’erogazione della prestazione in base al fondo stanziato per il suo pagamento

 

 

 

Decreto Aiuti Ter: bonus 150 euro

Il nuovo “Decreto Aiuti Ter” ha previsto una nuova indennità di 150 euro “una tantum”. Anche questo Bonus è esente dall’Irpef, come le precedenti indennità. 

In attesa della circolare INPS vi informiamo in merito ad alcune indiscrezioni emerse:

Lavoratori dipendenti privati o pubblici: il nuovo bonus di 150 euro sarà erogato dal datore di lavoro con la busta paga di novembre 2022 solo se la retribuzione del mese non supera i 1.538 euro. Per ricevere il Bonus i lavoratori dovranno dichiarare al proprio datore di lavoro, di non aver diritto all’indennità per altre prestazioni (come le pensioni) o ad altro titolo. Il Bonus verrà liquidato anche nel caso in cui la busta paga sia azzerata in caso di sospensione del lavoro per congedi o crisi aziendale. 

Lavoratori domestici: il bonus di 150 euro verrà liquidato dall’INPS a tutti coloro che hanno già percepito la precedente indennità di 200 euro e che abbiano un rapporto di lavoro in essere al 24 settembre 2022. A differenza delle altre categorie di beneficiari, non è ancora stata fissato il periodo nel quale verrà liquidato il nuovo Bonus

Lavoratori del settore turismo e spettacolo precari, stagionali, venditori a domicilio, autonomi occasionali senza partita IVA: per questi soggetti, solo nel caso che abbiano beneficiato dell’indennità covid nel corso del 2021, i 150 euro verranno erogati in una delle prossime mensilità, non ancora definita dalla normativa

Titolari di indennità di disoccupazione: tutti i soggetti che, per il mese di novembre, sono destinatari delle indennità di disoccupazione, compresi gli agricoli, riceveranno i 150 euro, ma non è ancora stato definito il periodo di pagamento.

Nuclei familiari con Reddito di Cittadinanza: il bonus di 150 euro verrà liquidato sulla carta RDC nel mese di novembre a condizione che nessun altro componente del nucleo abbia percepito questo nuovo Bonus a qualsiasi titolo.

Pensionati: tutti coloro che risultano pensionati al 1° ottobre 2022 (comprese le persone che percepiscono l’assegno sociale, le prestazioni legate all’invalidità civile, l’APE, gli assegni di accompagnamento alla pensione) riceveranno automaticamente i 150 euro con la mensilità di novembre 2022 a condizione che: 

  • siano residenti in Italia  
  • abbiano avuto un reddito imponibile IRPEF nel 2021 inferiore a 20.000 euro.