RIMINI, UN AGRICOLTORE (NON CACCIATORE) ALLA GUIDA DELL’ATC: LORIS MAZZOTTI (CONFAGRICOLTURA) ELETTO NUOVO PRESIDENTE
(Rimini, 31 ottobre 2022) – L’imprenditore agricolo Loris Mazzotti, in rappresentanza di Confagricoltura, è il nuovo presidente dell’Ambito Territoriale di Caccia della Provincia di Rimini. Dopo le dimissioni di Michele Grassi, il vicepresidente Mazzotti è stato chiamato a guidare l’Atc fino al prossimo rinnovo del consiglio direttivo, in programma tra un anno e mezzo.
“Avere un presidente non cacciatore alla guida dell’Atc è un fatto anomalo, ma dopo nove anni alla vicepresidenza ho ben presente le dinamiche da tenere in considerazione, gli equilibri tra il mondo della caccia, dell’agricoltura e della tutela ambientale: tutte tematiche su cui l’Atc ha un ruolo di primo piano e sul territorio sta ottenendo risultati apprezzabili”, queste le prime parole di Loris Mazzotti, titolare di un’azienda agricola a Mulazzano, specializzata nella coltivazione di cereali e foraggi con un allevamento bovino, e consigliere comunale a Coriano con delega alla caccia, pesca e agricoltura.
L’Atc svolge diversi ruoli afferenti il mondo venatorio. Tra questi verifica e liquida i danni della fauna selvatica cacciabile, per il nostro territorio essenzialmente caprioli e cinghiali. E proprio i danni da fauna selvatica sono uno dei fattori con cui l’agricoltura sta facendo i conti.
“Nell’Ambito di Rimini lo scorso anno questi danni sono stati contenuti, rientriamo nei parametri medi regionali, segno che l’attività di contenimento è stata efficace – illustra il presidente – Ma con l’ingresso della peste suina questa attività assume ancor più rilevanza. I conteggi sui danni relativi all’anno in corso non sono ancora ultimati, ma nel 2022 si sono notati problemi sulle semine. L’obiettivo da qui alla fine del mandato è di cercare di limitare l’affluenza dei cinghiali il più possibile per difendere le attività degli agricoltori: abbassare il numero di questi animali selvatici è fondamentale, anche se prima del contenimento serve sempre fare tanta prevenzione. Le squadre di caccia hanno comunque ben recepito l’impegno. Come Atc sosteniamo anche gli interventi delle colture a perdere, cioè quelle coltivazioni funzionali all’alimentazione delle specie liberate sul territorio – conclude Loris Mazzotti – come fagiani, lepri, pernici rosse… nell’ambito delle zone di ripopolamento e cattura”.
INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI: le valutazioni da fare entro il 31.12.2022
I crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, originariamente introdotti dalla Legge Finanziaria 2020 in “sostituzione” del maxi / iper-ammortamento, sono stati prorogati una prima volta dalla Finanziaria 2021 e successivamente, limitatamente agli investimenti in beni materiali e immateriali “Industria 4.0”, dalla Finanziaria 2022.
Considerato che:
- relativamente ai beni “generici”, ossia diversi da quelli “Industria 4.0” di cui alle Tabelle A e B, l’agevolazione è prevista per gli investimenti effettuati fino al 31.12.2022, salvo la possibilità di “prenotazione” entro tale data tramite ordine e acconto di almeno il 20% con l’effettuazione dell’investimento entro il 30.6.2023;
- relativamente ai beni materiali e immateriali “Industria 4.0” di cui alle citate Tabelle A e B, l’agevolazione, ancorché prevista per gli investimenti effettuati fino al 31.12.2025 (30.6.2026 in caso di “prenotazione” entro il 31.12.2025), è scalettata con l’applicazione di percentuali decrescenti a seconda dell’anno di effettuazione degli investimenti;
Credito d’imposta beni generici – imprese e lavoratori autonomi
Relativamente ai beni materiali ed immateriali nuovi “generici”, ossia diversi da quelli “Industria 4.0”, il credito d’imposta, come stabilito dai commi 1054 e 1055 dell’art. 1, Legge n. 178/2020, è riconosciuto per gli investimenti effettuati dalle imprese / lavoratori autonomi:
- fino al 31.12.2022;
ovvero
- fino al 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
La misura dell’agevolazione in esame risulta così individuata.
Beni materiali e immateriali “generici” nuovi | |
Investimento 16.11.2020 – 31.12.2021 (o entro 31.12.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021) comma 1054 |
Investimento 1.1.2022 – 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) comma 1055 |
10% 15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile |
6% |
limite massimo costi ammissibili O € 2.000.000 beni materiali O € 1.000.000 beni immateriali
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limite massimo costi ammissibili O € 2.000.000 beni materiali O € 1.000.000 beni immateriali
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Per i beni in esame, quindi, l’agevolazione si esaurisce (salvo proroghe future) con riferimento agli investimenti effettuati entro il 31.12.2022 / “prenotati” entro il 31.12.2022 ed effettuati entro il 30.6.2023.
Credito d’imposta beni “industria 4.0” – imprese
Il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali “Industria 4.0” spetta esclusivamente alle imprese.
Beni materiali
Con riferimento ai beni materiali nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017, il credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti misure, differenziate a seconda dell’importo e del periodo di effettuazione dell’investimento.
Importo investimento |
Beni materiali nuovi “Industria 4.0” Tabella A | ||
Investimento 16.11.2020 – 31.12.2021 (o entro 31.12.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021) comma 1056 |
Investimento 1.1.2022 – 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) comma 1057 |
Investimento 1.1.2023 – 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025) comma 1057-bis |
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Fino a € 2.500.000 | 50% | 40% | 20% |
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000 |
30% | 20% | 10% |
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000 |
10% | 10% | 5% (*) |
limite massimo costi complessivamente ammissibili € 20.000.000 |
limite massimo costi complessivamente ammissibili € 20.000.000 |
limite massimo annuale costi complessivamente ammissibili € 20.000.000 |
Per la quota superiore a € 10 milioni degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati dal MISE con uno specifico Decreto, il credito d’imposta è riconosciuto:
– nella misura del 5% del costo; – fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a € 50 milioni
Beni immateriali
Relativamente ai beni immateriali nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, per effetto di quanto disposto “Decreto Aiuti”, la misura del credito d’imposta, a seconda del periodo di effettuazione dell’investimento, risulta modulata come di seguito evidenziato.
Beni immateriali nuovi “Industria 4.0” Tabella B | ||||
Investimento 16.11.2020 – 31.12.2021 comma 1058 |
Investimento 1.1.2022 – 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12. 2022) comma 1058 e art. 21, DL 50/22 |
Investimento 1.1.2023 – 31.12.2023 (o entro 30.6.2024 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2023) comma 1058 |
Investimento 1.1.2024 – 31.12.2024 (o entro 30.6.2025 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2024) comma 1058-bis |
Investimento 1.1.2025 – 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025) comma 1058-ter |
20% | 50% | 20% | 15% | 10% |
limite massimo costi ammissibili € 1.000.000 |
limite massimo costi ammissibili € 1.000.000 |
limite massimo costi ammissibili € 1.000.000 |
limite massimo costi ammissibili € 1.000.000 |
limite massimo costi ammissibili € 1.000.000 |
Le fatture / documenti di trasporto / documenti relativi agli investimenti in esame devono riportare la seguente dicitura: “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020.
Come specificato dalla stessa Agenzia qualora fosse necessario rettificare i riferimenti normativi sulle fatture / documenti relativi agli investimenti, è possibile integrare / regolare i documenti già emessi, sprovvisti delle corrette indicazioni delle disposizioni di riferimento, prima dell’attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Per tutte le tipologie di investimenti (beni “Industria 4.0” e beni “generici”), il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante:
- l’effettivo sostenimento del costo;
- la corretta determinazione dell’importo agevolabile.
Merita inoltre evidenziare che con riferimento agli investimenti in beni materiali ed immateriali “Industria 4.0” è necessario:
- disporre di una perizia asseverata, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi Albi professionali (per il settore agricolo la perizia può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale / agrotecnico laureato / perito agrario laureato) ovvero un attestato di conformità rilasciato da un Ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante;
- inviare una comunicazione al MISE, utilizzando lo specifico modello, per consentire al Ministero “di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative”. L’invio va effettuato entro il termine di presentazione del mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.
La mancata comunicazione al MISE non pregiudica comunque la spettanza dell’agevolazione.
Si rammenta che gli investimenti effettuati nel 2021 il modello, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va inviato – in formato elettronico tramite PEC al seguente indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it entro il termine di presentazione del mod. REDDITI 2022, ossia entro il 30.11.2022.
CONTRIBUTO EXTRA PER LE IMPRESE DELLA RISTORAZIONE: pronto il modello di richiesta
Con il “Decreto Sostegni-bis”, il Legislatore ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nel settore del wedding / intrattenimento / HORECA (hotel / ristoranti / catering). Le modalità attuative dell’agevolazione sono state disciplinate dal MISE con il Decreto 30.12.2021. A tal fine i soggetti interessati dovevano presentare una domanda all’Agenzia delle Entrate entro il 23.6.2022.
Il “Decreto PNNR” ha previsto l’istituzione di un contributo a fondo perduto aggiuntivo, pari a € 10 milioni per il 2021, destinato alle predette imprese già destinatarie del contributo, le cui modalità attuative sono state disciplinate dal MISE.
La fruizione del beneficio aggiuntivo è subordinata alla presentazione all’Agenzia delle Entrate di un’apposita domanda i cui termini / modalità di presentazione sono stati recentemente individuati dalla stessa Agenzia con il Provvedimento 2.11.2022.
Soggetti beneficiari e requisiti
Il contributo in esame è riconosciuto alle imprese:
- risultate ammissibili al contributo “Decreto Sostegni-bis”;
- che svolgono quale attività prevalente, una delle attività individuate dai seguenti codici ATECO:
– 56.10 “Ristoranti e attività di ristorazione mobile “ossia ristorazione, anche da asporto o connessa alle imprese agricole o ancora ambulante e gelaterie e pasticcerie
– 56.21 “Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)”;
– 56.30 “Bar e altri esercizi simili senza cucina
Determinazione del contributo
Dopo aver ripartito le risorse, l’Agenzia delle Entrate provvede ad un nuovo riparto a valere sulla dotazione aggiuntiva (€ 10 milioni). Le risorse sono ripartite tra le imprese in possesso dei requisiti richiesti secondo le seguenti modalità:
- 70%, ugualmente ripartito tra tutte le imprese;
- 20%, ripartito tra le imprese con ricavi 2019 superiori a € 100.000;
- restante 10%, ripartito tra le imprese con ricavi 2019 superiori a € 300.000
Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda per il contributo in esame va presentata esclusivamente in via telematica dal 7.11 al 21.11.2022
Ai fini della presentazione va utilizzato l’apposito servizio web, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, direttamente da parte del soggetto richiedente (abilitato ai servizi telematici dell’Agenzia) / da parte di un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale / fatture elettroniche.
Il contributo riconosciuto (erogato) è pari al minore tra:
- l’importo spettante;
- l’importo residuo di aiuti ancora fruibili determinato in base all’ammontare di aiuti “de minimis” indicato nella domanda.
Nel caso in cui il contributo spettante sia superiore a € 150.000 è necessario inviare all’Agenzia delle Entrate, anche tramite un intermediario delegato, la dichiarazione antimafia.
Inoltre, entro il 21.11.2002 è possibile inviare, in caso di errore, una nuova domanda in sostituzione di quella inviata in precedenza, in quanto l’ultima trasmessa sostituisce le precedenti.
Modalità di erogazione del contributo
Il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul c/c bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo di cui al c.d. “Decreto Sostegni-bis”.
Caratteristiche del contributo
L’agevolazione in esame:
- non è tassata ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi
I soggetti beneficiari del contributo aggiuntivo sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicità / trasparenza relativi alle erogazioni pubbliche, ossia:
- indicazione in Nota integrativa;
ovvero
- pubblicazione sul proprio sito Internet / portale Associazione di categoria di appartenenza.
Registrazione contributo nel RNA
Con riferimento alla gestione del contributo in esame nel RNA prevede:
- a carico del MISE, la registrazione del regime di aiuti;
- a carico dell’Agenzia delle Entrate, la registrazione degli aiuti individuali secondo le modalità di cui al DM n. 115/2017 (estrazione dei dati necessari dal rigo RS401 del mod. REDDITI).
BONUS 150 EURO PER I LAVORATORI DIPENDENTI (DECRETO AIUTI TER): istruzioni INPS
Come noto, il decreto-legge “Aiuti ter” (DL n. 144/2022, art. 18) ha riconosciuto un nuovo bonus di 150 euro ai lavoratori dipendenti aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro, da erogarsi, per il tramite dei datori di lavoro, una sola volta in corrispondenza della mensilità di competenza di novembre 2022. Il medesimo bonus viene riconosciuto altresì (DL n. 144/2022, art. 19) ad altre categorie di soggetti (pensionati, nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza, lavoratori stagionali, a tempo determinato ed intermittenti, etc.) a cui verrà erogato direttamente dall’INPS. Torniamo sull’argomento per ricordare che l’INPS ha pubblicato l’allegata circolare n. 116 del 17 ottobre u.s. con cui fornisce le istruzioni operative per l’erogazione del bonus e il recupero del relativo credito da parte dei datori di lavoro, tramite conguaglio, nulle denunce contributive Uniemens (paragrafo 2.1) e Uniemens-Posagri (paragrafo 2.3). Importante evidenziare in primo luogo che, come già previsto per il bonus 200 euro, viene chiarito che anche l’erogazione dell’indennità di 150 euro non avverrà per il tramite dei datori di lavoro con riferimento agli operai agricoli a tempo determinato.
L’INPS precisa che l’obbligo di anticipare il bonus da parte dei datori di lavoro non opera nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato, in linea con quanto previsto dall’art. 01. c.10, della legge n. 81/2006 che prevede la possibilità di compensare le prestazioni a carico dell’INPS, anticipate dai datori di lavoro agricolo, con i contributi previdenziali esclusivamente per i lavoratori a tempo indeterminato.
L’esclusione dell’Istituto della compensazione per tali rapporti di lavoro tiene conto dell’elevato ricorso alle prestazioni a tempo determinato e dell’elevata mobilità di tali lavoratori tra i diversi datori di lavoro agricoli.
Conseguentemente le istruzioni della circolare INPS (paragrafo 2.3) sull’esposizione dei dati nella denuncia Uniemens-Posagri per la compensazione del bonus anticipato dai datori di lavoro, sono riferite esclusivamente agli operai agricoli a tempo indeterminato (e non anche agli OTD).
Si ricorda, con l’occasione, che il bonus di 150 euro sarà erogato direttamente dall’INPS (senza necessità di alcuna domanda) agli operai beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 (D.L. n. 144/2022, art. 19, c. 10), oppure previa domanda ai lavoratori a tempo determinato del settore agricolo con più di 50 giornate lavorative nel 2021 che non abbiano maturato i requisiti necessari per godere dell’indennità di disoccupazione di cui sopra (D.L. n. 144/2022, art. 19, c. 13).
La circolare INPS in commento precisa, inoltre, che il bonus di 150 euro spetta:
a tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che questi assumano o meno la natura di imprenditore;
nella misura intera di 150 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale;
anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, o congedi parentali);
una sola volta, anche nel caso siano titolari di più rapporti di lavoro. Nel caso in cui l’Indennità venga concessa da più datori di lavoro ad uno stesso lavoratore, l’INPS provvederà al recupero dell’indebita compensazione effettuata, suddividendola tra i datori di lavoro interessati. A loro volta i datori di lavoro potranno recuperare presso il lavoratore la quota parte dell’indennità restituita all’INPS.
Si ricorda infine che il bonus spetta solo se il lavoratore non è titolare di trattamenti di cui all’articolo 19 del medesimo D.L. n. 144/2022 (indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti). Il lavoratore, quindi, al fine di ricevere l’indennità dal proprio datore di lavoro, deve presentare una dichiarazione con la quale afferma di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza.
NOVITA’ NORMATIVE IN MATERIA DI CONGEDI: istruzioni Inps
Si informa che l’INPS, con la Circolare n. 122 del 27 ottobre 2022, ha fornito le indicazioni operative relativamente al congedo di paternità obbligatorio e ai congedi parentali, così come modificati dal D.Lgs n. 105/2022.
Di seguito qualche breve indicazione, in merito alle novità introdotte:
Il congedo obbligatorio di paternità prevede un’astensione dal lavoro per dieci giorni lavorativi a partire dai due mesi prima della data presunta del parto ed entro i cinque successivi alla data del parto. Potrà essere eventualmente frazionato a giorni (non a ore), in caso di parto plurimo verrà raddoppiato a 20 giorni a prescindere dal numero di figli nati, potrà inoltre essere richiesto anche in caso di morte perinatale del figlio. Il congedo è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti, compresi quindi anche gli operai agricoli a tempo determinato, con un rapporto di lavoro in essere al momento della fruizione del congedo. Durante i giorni di congedo è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera.
Per quanto attiene la disciplina del congedo parentale, è importante sottolineare che il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti è stato aumentato da sei mesi a nove mesi totali e l’arco temporale in cui è possibile fruirne viene esteso dai 6 anni di vita del figlio agli attuali 12. Si precisa che è stato istituito un periodo di congedo trasferibile all’altro genitore pari a 3 mesi, per utilizzare il quale non è necessario che i genitori abbiano già fruito dei rispettivi periodi di congedo parentale intrasferibili della durata di 3 mesi per ciascun genitore.
La retribuzione media globale giornaliera sulla quale parametrare il calcolo dell’indennità di congedo parentale sarà la stessa utilizzata per il calcolo del congedo di maternità (quindi verrà ricompreso anche il rateo delle mensilità aggiuntive).
Per avere maggiori informazioni in merito alle novità normative introdotte, potete contattare i nostri uffici.
Credito: operatività Agrifidi Uno.
Grazie a contributi della Camera di Commercio della Romagna e di alcuni comuni del territorio (Forlì, Sogliano al Rubicone, Santarcangelo di Romagna, Bertinoro) è possibile beneficiari di tassi agevolati e di contributi per operazioni di credito.
L’operatività di Agrifidi è molto ampia, spaziando sia dai prestiti a breve termine o a medio termine per liquidità, che su operazioni legate a investimenti nelle aziende a all’acquisto di terreni.
La modulistica, e tutta la documentazione necessaria, sono presenti sul sito www.agrifidi.it.
Gli uffici tecnici sono a disposizione per la consulenza e per la eventuale presentazione delle richieste.
ASTA PER VENDITA PODERI SITI IN CESENA E CESENATICO-A.S.P. CESENA VALLE SAVIO
A.S.P. Cesena Valle Savio segnala l’avvenuta pubblicazione di un bando d’asta avente ad oggetto la vendita di cinque poderi agricoli, in lotti distinti, siti a Cesena e a Cesenatico:
LOTTO 1: PODERE “SAN GIORGIO”, terreno agricolo sito a Cesena Via Mariana, loc. San Giorgio, per una superficie complessiva di Ha. 04.69.06 (mq. 46.906).
LOTTO 2: PODERE “TORRICINO”, terreno agricolo con fabbricati colonici collabenti, sito a Cesenatico, Via Sbarra e Via Pisciatello, loc. Bagnarola, censito al Catasto Terreni del Comune di Cesenatico ai Fg. 33 e 34 per una superficie complessiva del podere pari a Ha. 13.38.86 (mq. 133.886) + il fabbricato di circa 588,00 mq.
LOTTO 3: PODERE “PIEVESISTINA 9”, terreno agricolo con fabbricati colonici sito a Cesena, Via della Larga civ.299, loc. Case Gentili, censito al Catasto Terreni del Comune di Cesena al Fg. 76 per un totale di Ha 07.45.93 (mq. 74.593 + il fabbricato di circa 436,00 mq.
LOTTO 4: PODERE “S. ANDREA 2”, terreno agricolo con fabbricati colonici sito a Cesena in Via Benzi, loc. S. Andrea in Bagnolo, per un totale di Ha 07.13.97 (mq. 71.397) + il fabbricato di circa 495,00 mq.
LOTTO 5: PODERE “S. ANDREA 1”, terreno agricolo sito a Cesena in Via Viazza, loc. S. Andrea in Bagnolo per una superficie complessiva di Ha 00.47.71 (mq. 4.771).
Tutte le informazioni, che si allegano, sono altresì rinvenibili consultando il sito al seguente link: https://www.aspcesenavallesavio.eu/bandi/index.htm
Titoli PAC. Pignorabilità. Sentenza della Corte di Cassazione.
Si segnala che la Corte di Cassazione, Sezione III Civ., con pronuncia n. 26115 del 24 marzo 2021, ha sancito il seguente principio di diritto: “Pur essendo indiscutibile la possibilità del loro pignoramento, i cd. titoli agli aiuti P.A.C. AGEA non costituiscono né pertinenze, né accessori, né frutti dei terreni in funzione dei quali sono riconosciuti e devono, pertanto, essere oggetto di pignoramento autonomo rispetto a quello di tali terreni, con vincolo soggetto, in ogni caso, a iscrizione nel registro A.G.E.A. ai fini dell’opponibilità a terzi.”
Tale importante pronuncia rafforza quanto già stabilito in materia di attuazione della politica agricola comune dall’art. 3, comma 5 duodecies del D.L. 9/9/2005 n. 182 convertito con L. 11/11/2005 n. 231,che ha sostituito l’art. 2, comma 2 del D.P.R. n. 727/1974 come segue: “Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell’ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all’articolo 69 sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze.”
Si sottolinea dunque che la citata norma, nel fare espresso riferimento alle somme e non ai titoli, implicitamente ammette che i titoli all’aiuto possano essere legittimamente oggetto di pignoramento, sequestro o di provvedimenti cautelari quali il fermo amministrativo.
È nel contesto normativo così delineato che interviene la sentenza in commento, con cui la Suprema Corte ribadisce il menzionato principio della pignorabilità dei titoli all’aiuto, contemporaneamente escludendo che i titoli P.A.C. rientrino nelle categorie di beni che possano ritenersi compresi nel pignoramento immobiliare.
Invero, ha chiarito la Corte, i titoli P.A.C. non sono definibili né come pertinenze – in quanto non sono “cose destinate in modo durevole al servizio o all’ornamento” degli ettari di terreno in funzione del quale sono riconosciuti – né come frutti della terra né come accessori dei beni pignorati – essendo gli stessi titoli suscettibili di atti di disposizione anche separatamente rispetto ai terreni per i quali siano riconosciuti.
Da ciò consegue inevitabilmente che i titoli per gli aiuti P.A.C. debbano essere oggetto di pignoramento autonomo rispetto ai terreni per i quali siano riconosciuti; inoltre, affinché il vincolo derivante dal pignoramento possa avere efficacia nei confronti di terzi, lo stesso vincolo dovrà essere necessariamente iscritto nel registro AGEA.
Infine, precisano peraltro i giudici di legittimità, quanto finora osservato non esclude che i titoli P.A.C. possano essere comunque espropriati unitamente ai terreni in applicazione estensiva dell’art. 556 c.p.c. (Espropriazione di mobili insieme con immobili), previa redazione da parte dell’Ufficiale Giudiziario di due distinti atti di pignoramento, da depositare unitamente in cancelleria, e, rispettivamente, da trascrivere in registri immobiliari e da iscrivere nel registro AGEA.
Vitivinicolo: Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2022/2023 proroga dei termini per le dichiarazioni di vendemmia.
E’ stato pubblicato il DM 555831 del 31/10/2022 che modificando il DM 7701/2019 cambia, per questa campagna e le future, la scadenza della dichiarazione di vendemmia portandola al 30/11.
Rimane inalterata la scadenza al prossimo 15 dicembre per le dichiarazioni di produzione.
Le dichiarazioni omesse o presentate in ritardo ovvero incomplete e/o inesatte saranno sottoposte alle sanzioni dettate dall’art. 48 del Regolamento delegato (UE) 2018/273. Resta, in ogni caso, valida la sanzione prevista dall’art. 78 della Legge n. 238 del 12 dicembre 2016.
Ricapitolando, sono tenuti a presentare la dichiarazione di vendemmia tutte le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi che:
- hanno prodotto vino;
- detengono al 30/11/2022, prodotti diversi dal vino (mosti concentrati e/o concentrati rettificati ottenuti nella campagna in corso), uve, mosti, vini nuovi ancora in fermentazione;
- hanno proceduto all’acquisto e/o trasformazione di prodotti a monte del vino e li hanno ceduti totalmente prima delle ore 00.01 del giorno 30/11/2022.
I prodotti detenuti alla data del 30/11/2022 per “conto lavorazioni” devono essere dichiarati dal soggetto che a tale data li detiene e non dall’effettivo proprietario.
Nel caso in cui un viticoltore intendesse avvalersi del nostro CAA per presentare le suddette dichiarazioni dovrà fornirci i seguenti dati entro il giorno 11/11/2022:
– quantitativi di uve raccolte, suddivise per tipologia (DOC, IGT, tavola);
– destinazione delle uve raccolte (quantitativo vinificato in proprio, venduto o ceduto), suddiviso per tipologia (DOC, IGT, tavola);
– quantitativi di uve/mosti eventualmente venduti, indicando i riferimenti dell’acquirente, suddiviso per tipologia (DOC, IGT, tavola);
– quantitativi di uve/mosti eventualmente acquistati, indicando i riferimenti del venditore, suddiviso per tipologia (DOC, IGT, tavola), oppure gli attestati di consegna (F2);
– eventuali dichiarazioni preventive da inserire;
– luogo di vinificazione e detenzione dei prodotti (indirizzo completo);
– per le uve (proprie e/o acquistate) vinificate, occorrono i quantitativi di vino feccioso e finito ottenuti, sempre suddiviso per tipologia (DOC, IGT, tavola).
AGROFARMACI, CATTURA DEL CARBONIO E SALUTE ANIMALE AL CENTRO DEL CONSIGLIO UE
La Commissione Europea lavora a una comunicazione sugli agrofarmaci per andare verso prodotti più sostenibili e propone un taglio ai cofinanziamenti per i Programmi Veterinari e Fitosanitari. Spinta da parte di alcuni Stati membri sulla cattura del carbonio.
Agrofarmaci al centro dell’ultimo Consiglio Ue Agricoltura: la Commissione Europea rilascerà il prossimo 9 novembre una comunicazione sugli agrofarmaci per andare verso prodotti più sostenibili. Il Belgio, appoggiato dall’Italia, chiede di integrare nella comunicazione l’utilizzo di Renure, l’azoto ricavato dal letame, mentre la Slovacchia preme sulla cattura del carbonio in agricoltura. Tra le questioni sul banco anche il taglio dei cofinanziamenti per i Programmi Veterinari e Fitosanitari.
La Commissione Europea rilascerà il prossimo 9 novembre una comunicazione sugli agrofarmaci. Il commissario Ue all’Agricoltura, Janusz Wojciechowski, ha spiegato alcuni tra gli obiettivi di questa comunicazione:
- assicurare agli agricoltori una quantità sufficiente di agrofarmaci per una buona resa dei raccolti;
- rendere l’industria degli agrofarmaci più sostenibile e meno dipendente dall’estero;
- rivedere l’efficacia dei Piani Strategici Pac nel fornire soluzioni e alternative all’uso degli agrofarmaci e nella promozione di quelli biologici.
“Non si tratta di trovare nuovi strumenti, ma di capire come usare quelli che già esistono”, ha detto Wojciechowski. In sostanza, la Commissione non presenterà nessuna nuova strategia e nessun aumento agli aiuti di Stato, ma una profonda revisione degli strumenti già esistenti.
Aumentare l’uso di Renure (l’azoto recuperato dal letame negli allevamenti) per ottenere fertilizzanti più sostenibili. Questa la richiesta avanzata dal Belgio e sostenuta da altri Paesi, tra cui l’Italia, per aumentare l’autosufficienza in termini di disponibilità di fertilizzanti e contribuire all’economia circolare. “I fertilizzanti sono sempre più necessari, ma sempre meno disponibili”, ha detto il ministro dell’Agricoltura belga David Clarinval. Tuttavia, la Direttiva sui Nitrati del 1991 pone dei limiti all’uso dei fertilizzanti azotati nelle aree vulnerabili in Ue per ridurre l’inquinamento dovuto ai nitrati nelle acque: ogni anno si possono rilasciare massimo 170 chilogrammi di fertilizzanti azotati per ettaro di campo. Il commissario Wojciechowski ha però ricordato che questa limitazione riguarda “solo” il 70% dei terreni agricoli europei, mentre per il 30% non ci sono limitazioni. Il Belgio ha comunque chiesto alla Commissione di modificare il limite dei 170 chilogrammi, presentando delle proposte legislative per usare Renure come alternativa ai fertilizzanti chimici, e chiedendo di integrare la richiesta nella sua comunicazione del 9 novembre prossimo.
La Slovacchia, insieme ai Paesi del Visegrád e a Bulgaria, Croazia, Romania e Slovenia ha sottolineato l’importanza della cattura del carbonio in agricoltura. La pratica deve essere volontaria per gli agricoltori e deve garantire loro una fonte di reddito, ma soprattutto deve tenere conto delle specificità nazionali e regionali, punti su cui ha concordato anche l’ex ministro alle Politiche Agricole Stefano Patuanelli. I ministri hanno chiesto alla Commissione Europea di integrare queste specificità nella proposta legislativa sulla riduzione dell’anidride carbonica, che dovrebbe essere presentata dalla Commissione entro fine anno.
La Commissione Europea finanzia, con un budget di 1,7 miliardi di euro per il periodo 2021-2027, tramite il Programma per il Mercato Unico, i Programmi Fitosanitari e Veterinari in tutta l’Unione Europea per prevenire malattie trasmissibili negli allevamenti. L’avanzare della peste suina africana e dell’influenza aviaria hanno tuttavia comportato un anticipo di 450 milioni di euro di cofinanziamento fino all’estate del 2022, superando il bilancio disponibile dell’Ue. La Commissione ha proposto quindi di ridurre il tasso di cofinanziamento nel 40% per i Programmi Veterinari e Fitosanitari dal 2023 al 2025, ma i Paesi Ue non hanno approvato. Infatti, la delegazione austriaca, supportata da altri Stati membri tra cui l’Italia, ha chiesto alla Commissione di svolgere una discussione strategica con i ministri Ue sulle misure e sui programmi futuri, da definire all’interno di un quadro bilancio, in modo da garantire la sicurezza alimentare in Ue e prevenire ulteriori epidemie negli allevamenti.
Infine, la delegazione francese e quella tedesca hanno chiesto lo stop all’abbattimento dei pulcini maschi in Ue, sollecitando la Commissione Europea ad integrare la questione nelle proposte legislative del 2023 per andare verso un graduale divieto della pratica.
BOLLETTINO NITRATI E ARIA: riprende la pubblicazione tre volte a settimana
Ogni lunedì, mercoledì e venerdì sul sito di Arpae. Il bollettino definisce i giorni nei quali è possibile o meno effettuare la distribuzione dei fertilizzanti.
A partire dal 1° di novembre inizia il periodo in cui la distribuzione al campo dei fertilizzanti azotati, in base alle disposizioni del Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue è soggetta a vincoli. Riprende quindi l’emissione del Bollettino nitrati e aria, pubblicato ogni lunedì, mercoledì e venerdì sul sito di Arpae
(https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/meteo/report-meteo/bollettini-e-rapporti-agrometeo/bollettini-nitrati) e valido per i 2 giorni successivi (3 per il bollettino del venerdì). La prima emissione è stata pubblicata lunedì 31 ottobre. Il Bollettino definisce i giorni nei quali è possibile o meno effettuare la distribuzione dei fertilizzanti, in base a:
- condizioni meteorologiche e pedologiche;
- tipo di fertilizzante impiegato;
- coltura praticata;
- se si opera in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) o in zona ordinaria (ZO).
- eventuali condizioni di allarme smog per l’area di pianura (tecniche ecosostenibili).
AIB (ANTI-INCENDIO BOSCHIVO): emesso Bollettino di informazione 19/2022 (Verde) valido fino al 4 dicembre
Dal primo ottobre e fino al 30 aprile è in vigore il divieto di abbruciamento di residui vegetali (agricoli e forestali) nei Comuni delle zone Pianura est, Pianura ovest e agglomerato di Bologna, individuati dal Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020). Fatte salve le deroghe emesse dall’Autorità fitosanitaria, il divieto non si applica nei Comuni dell’ambito Appennino (in azzurro, nella carta della regione).
È confermato fino al 4 dicembre lo scenario di rischio incendio basso: nei Comuni dell’Appennino in cui sono tuttora ammessi gli abbruciamenti, non è più valida la prescrizione di spegnere il fuoco entro le ore 11.00. Dopo una stagione estiva segnata dalla siccità, vari aspetti rimangono critici: scarsità di piogge, temperature stabilmente superiori alle medie stagionali, indice di innesco degli incendi ancora elevato. A parziale compensazione, diminuiscono le ore di insolazione, mentre l’escursione termica giornaliera inumidisce il potenziale combustile. E così, nelle ultime settimane si è riscontrato un ridotto numero di incendi, e anche la loro dimensione è stata modesta. Perciò, sulla base delle previsioni meteo a medio termine, dello stato della vegetazione e degli incendi riscontrati, al termine della videoconferenza del 19 ottobre si è deciso di confermare lo scenario di rischio basso; all’incontro hanno preso parte rappresentanti dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, la direzione regionale dei Vigili del Fuoco, il Comando regionale Carabinieri forestale e Arpae Emilia-Romagna. La situazione sarà rivalutata mercoledì 30 novembre.
Ove ancora possibili, le attività di abbruciamento vanno comunicate con una delle seguenti modalità:
- telefonando al Numero Verde Regionale dei Vigili del Fuoco: 800 841 051;
- tramite la Web App utilizzabile attraverso questo link:
Ulteriori informazioni circa le modalità di abbruciamento sono disponibili al seguente link:
Chi avvista un incendio boschivo deve chiamare il 115 (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco). Per segnalare illeciti e comportamenti a rischio: 1515 (emergenza ambientale dell’Arma dei Carabinieri-specialità Forestale).
Per maggiori informazioni visitare il seguente link:
Visita il nostro Sito Web e la nostra pagina Facebook
https://www.facebook.com/PatronatoEnapaForli
Modifiche alle disposizioni in materia di congedo di paternità obbligatorio, congedo parentale e indennità di maternità delle lavoratrici autonome
(Circ. INPS n°122 del 27-10-2022)
Congedo di paternità obbligatorio per i lavoratori dipendenti
Il D.lgs n. 105/2022, all’articolo 10, ha abrogato le disposizioni relative ai congedi (obbligatorio e facoltativo) del padre, introdotti dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e all’articolo 2, comma 1, lettera c), ha aggiunto, nel Capo IV del T.U., l’articolo 27-bis per disciplinare il “Congedo di paternità obbligatorio”, rinominando il congedo di paternità di cui all’articolo 28 del T.U. “Congedo di paternità alternativo”. Il nuovo congedo di paternità obbligatorio sostituisce, quindi, il congedo obbligatorio del padre e il congedo facoltativo del padre
Il nuovo articolo 27-bis dispone che:
- Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.
- In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.
- Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.
- Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
- Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità.
- Per l’esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.
- I periodi di fruizione del congedo di paternità obbligatorio sono coperti da contribuzione figurativa.
Il congedo di paternità obbligatorio è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti, compresi:
– i lavoratori domestici, per i quali non è prevista la sussistenza del requisito contributivo necessario per fruire del congedo di maternità o del congedo di paternità alternativo di cui all’articolo 28 del T.U.;
– i lavoratori agricoli a tempo determinato, per i quali non deve sussistere il requisito contributivo.
Per entrambe le categorie è, tuttavia, necessaria la sussistenza di un rapporto di lavoro in essere al momento della fruizione del congedo. Per gli altri lavoratori dipendenti, invece, il diritto al congedo di paternità obbligatorio può essere riconosciuto anche in caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, purché sussistano le condizioni di cui all’articolo 24 del T.U. Il congedo spetta altresì ai lavoratori dipendenti di Amministrazioni pubbliche, alle quali compete il riconoscimento del diritto e la relativa erogazione del trattamento economico.
Il congedo di paternità obbligatorio non spetta né ai padri lavoratori iscritti alla Gestione separata né ai padri
Congedo di paternità obbligatorio in caso di adozione o affidamento
In caso di adozione nazionale, i periodi di astensione dal lavoro possono essere fruiti dopo l’ingresso in famiglia del minore ed entro i cinque mesi successivi. Nel caso di adozione internazionale, invece, i predetti periodi possono essere fruiti dal padre anche prima dell’ingresso in Italia del minore, analogamente a quanto previsto per il congedo di maternità, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva, purché l’Ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifichi la durata del periodo di permanenza all’estero del lavoratore padre. In caso di affidamento o di collocamento temporaneo del minore, il padre affidatario o collocatario si astiene dal lavoro a titolo di congedo di paternità obbligatorio entro i 5 mesi successivi l’affidamento o il collocamento. Per il caso di morte perinatale di minore adottato o affidato, il diritto al congedo di paternità obbligatorio sussiste se il decesso avviene nei ventotto giorni dalla nascita del minore e non dall’ingresso in famiglia o in Italia.
Compatibilità con il congedo di maternità e con il congedo di paternità alternativo
Il congedo di paternità obbligatorio è altresì compatibile con la fruizione da parte del padre del congedo di paternità alternativo di cui all’articolo 28 del T.U. (in caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono del minore da parte della madre oppure in caso di affidamento esclusivo del minore al padre), ma non nelle stesse giornate. In caso di sovrapposizione dei periodi, prevale la fruizione del congedo di paternità alternativo. In tali casi, infatti, il congedo di paternità obbligatorio deve essere fruito dopo il congedo di paternità alternativo e, nel solo caso in cui la fruizione di quest’ultimo si protragga fino o oltre i 5 mesi dalla nascita, il congedo di paternità obbligatorio deve essere fruito, senza soluzione di continuità con quello alternativo, per un numero di giorni lavorativi pari al numero di giornate non ancora fruite
Misura dell’indennità di congedo di paternità obbligatorio
Tutto il periodo di congedo di paternità obbligatorio prevede un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.
Per retribuzione deve intendersi la retribuzione media globale giornaliera, come individuata dall’articolo 23 del T.U., con le specifiche già previste per alcune tipologie di lavoro:
- per i lavoratori domestici deve farsi riferimento alla retribuzione convenzionale in uso per la determinazione dei congedi di maternità e di paternità alternativo;
- per i lavoratori part-time e per i lavoratori intermittenti deve farsi riferimento alle indicazioni contenute negli specifici paragrafi della circolare n. 41/2006;
- per i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato devono applicarsi le disposizioni contenute nell’articolo 59-bis, secondo comma, del T.U., nell’articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, e successive modificazioni, e le indicazioni della circolare n. 182/2021;
- per i lavoratori agricoli a tempo determinato deve farsi riferimento alla retribuzione convenzionale prevista per gli agricoli, al pari di quanto avviene in relazione all’indennità di maternità e congedo di paternità alternativo.
Il pagamento avviene mediante anticipo da parte dei datori di lavoro e successivo conguaglio degli importi con l’Istituto, salvo alcuni casi specifici in cui l’indennità è erogata direttamente dall’Istituto. Al riguardo, si evidenzia che i datori di lavoro agricolo possono compensare nei flussi mensili l’indennità di congedo obbligatorio anticipata ai lavoratori a tempo indeterminato (OTI). Si precisa che l’indennità di congedo di paternità obbligatorio dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni è erogata direttamente dalle proprie Amministrazioni datrici di lavoro, in base alla generale disposizione contenuta nell’articolo 2, comma 2, del T.U., secondo cui le indennità di cui al T.U. “corrispondono, per le pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative e contrattuali”.
Presentazione della domanda
I padri lavoratori dipendenti del settore privato devono comunicare al proprio datore di lavoro i giorni in cui intendono fruire del congedo di paternità obbligatorio, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, salvo che la contrattazione collettiva non preveda condizioni di migliore favore. La comunicazione al datore di lavoro deve essere fatta in forma scritta oppure, ove presente, mediante sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. Nel caso in cui l’indennità sia erogata direttamente dall’INPS, i lavoratori padri presentano domanda telematica di congedo di paternità obbligatorio.
Se la fruizione del congedo è nei due mesi antecedenti la data presunta del parto, il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro la data presunta del parto. I lavoratori dipendenti di pubbliche Amministrazioni devono presentare domanda al proprio datore di lavoro, non avendo l’Istituto competenza per i dipendenti di pubbliche Amministrazioni.
Congedo parentale
Congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore privato
Il nuovo D.lgs n. 105/2022 aumenta il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti, portandolo da sei mesi a nove mesi totali e l’arco temporale in cui è possibile fruire del congedo parentale indennizzato, portandolo dai 6 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) agli attuali 12 anni.
Anche gli ulteriori periodi di congedo parentale del genitore con un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria sono a oggi fruibili entro i 12 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e non più solo entro gli 8 anni.
Inoltre, viene riconosciuto ad ogni genitore il diritto a tre mesi di congedo indennizzato che non possono essere trasferiti all’altro genitore, a differenza della precedente normativa che prevedeva un limite di coppia di massimo 6 mesi di congedo indennizzabile, con la conseguenza che, se un genitore avesse fruito di tutto il congedo indennizzato, all’altro genitore sarebbe residuata la sola fruizione di periodi di congedo non indennizzato.
I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi.
Si precisa che per utilizzare il periodo di congedo parentale trasferibile di 3 mesi non è necessario che i genitori abbiano già fruito dei rispettivi periodi di congedo parentale intrasferibili (della durata di 3 mesi per ciascun genitore).
I tre mesi di congedo parentale trasferibili possono essere utilizzati in maniera ripartita da entrambi i genitori.
Pertanto:
- alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- al padre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- entrambi i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, anche a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi totali.
In ultimo, la novella normativa equipara la retribuzione media globale giornaliera su cui parametrare il calcolo dell’indennità del congedo parentale a quella del congedo di maternità, disciplinata nell’articolo 23 del T.U, comprensiva, quindi, del rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e degli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati.
Restano, invece, immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del T.U. ossia:
- la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Genitore solo
La normativa ha modificato anche la tutela del “genitore solo” a cui riconosce undici mesi di congedo parentale invece dei dieci mesi previsti dalla precedente normativa. Di questi undici, nove mesi sono indennizzabili al 30% della retribuzione, i restanti due mesi non sono indennizzabili, salvo il caso in cui il “genitore solo” abbia un reddito inferiore alla soglia prevista nell’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001.
Si precisa che, nel caso in cui sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del c.c., l’affidamento esclusivo del figlio a un solo genitore, a quest’ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale. In quest’ultimo caso, l’altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato e il provvedimento di affidamento è trasmesso all’INPS a cura del Pubblico Ministero.
Nella domanda telematica di congedo parentale è, comunque, possibile comunicare gli elementi identificativi del provvedimento di affidamento esclusivo.
Pertanto, ai fini della fruizione del congedo parentale, lo status di “genitore solo” sussiste:
- in caso di morte o grave infermità dell’altro genitore;
- in caso di abbandono o mancato riconoscimento del minore da parte dell’altro genitore;
- in tutti i casi di affidamento esclusivo del minore a un solo genitore, compreso l’affidamento esclusivo disposto ai sensi dell’articolo 337-quater del c.c.
Congedo parentale per i padri lavoratori autonomi
Il D.lgs n. 105/2022 modifica anche l’articolo 68 del T.U. riconoscendo per la prima volta anche ai padri lavoratori autonomi il diritto al congedo parentale per un diritto a 3 mesi per ciascuno dei genitori, da fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.
La possibilità di fruizione del congedo parentale decorre, per la madre, dalla fine del periodo indennizzabile di maternità (compresi gli ulteriori 3 mesi di maternità di cui alla circolare n. 1/2022) e per il padre dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore, di conseguenza, per ogni bambino, il limite massimo di fruizione del congedo parentale per un genitore lavoratore autonomo è di 3 mesi.
Come per le lavoratrici autonome, anche per il padre lavoratore autonomo l’indennità di congedo parentale (pari al 30% della retribuzione convenzionale) è subordinata all’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Si fa presente che, come per i periodi indennizzabili di congedo parentale delle lavoratrici autonome, l’astensione comporta la sospensione dell’obbligo contributivo che potrà riguardare esclusivamente mesi solari interi, attesa la periodicità e l’indivisibilità del contributo obbligatorio, che è dovuto alla gestione anche per i mesi nei quali viene prestata attività per un solo giorno. A titolo esemplificativo, per un periodo di congedo parentale temporalmente collocato dal 20 settembre al 19 dicembre, sarà consentito sospendere il versamento del contributo obbligatorio IVS per i soli mesi di ottobre e novembre (cfr. la circolare n. 136/2002).
I coltivatori diretti, i coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli a titolo principale possono richiedere la cancellazione a periodo chiuso dai rispettivi elenchi per tutta la durata del congedo, restando in tale modo sospeso il relativo obbligo contributivo.
Restando sospeso l’obbligo contributivo durante il congedo parentale, il diritto alla indennità è riconoscibile in presenza del pagamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo (o una frazione dello stesso) ovvero dei contributi relativi al medesimo mese in cui inizia il congedo (cfr. la circolare n. 136/2002).
I padri lavoratori autonomi dello spettacolo possono fruire del congedo parentale durante lo svolgimento di un rapporto di lavoro dello spettacolo, senza alcun requisito contributivo. La relativa indennità è calcolata secondo le disposizioni dell’articolo 59-bis, comma 2, del T.U., dell’articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e successive modificazioni, nonché secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 182/2021.
La fruizione del congedo parentale del padre lavoratore autonomo è compatibile sia con la contemporanea fruizione dei periodi indennizzabili di maternità della madre (anche se lavoratrice dipendente o iscritta alla Gestione separata) sia con la contemporanea fruizione del congedo parentale (anche per lo stesso figlio) da parte della madre.
I padri lavoratori autonomi possono fruire del congedo parentale solo dalla data di entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022 (13 agosto 2022).
Limiti di fruizione del congedo parentale per genitori appartenenti a categorie lavorative differenti
Si riportano le seguenti casistiche:
- a) madre lavoratrice dipendente – padre iscritto alla Gestione separata:
per ogni minore, se la madre fruisce di 6 mesi di congedo parentale indennizzato, il padre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale, per un totale di 9 mesi di congedo indennizzato per entrambi i genitori. Nel caso in cui il padre fruisca di 6 mesi di congedo parentale, la madre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale indennizzato e di altri 2 mesi di congedo parentale non indennizzato (salvo che la stessa abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria);
- b) padre lavoratore dipendente – madre iscritta alla Gestione separata:
per ogni minore, se il padre fruisce di 7 mesi di congedo parentale (di cui 6 indennizzati), la madre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale, per un totale di 9 mesi di congedo indennizzato per entrambi i genitori. Nel caso in cui, invece, la madre fruisca di 6 mesi di congedo parentale, il padre può fruire di 3 mesi di congedo indennizzato e di altri 2 mesi non indennizzati (salvo che lo stesso abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria);
- c) madre lavoratrice dipendente – padre lavoratore autonomo:
per ogni minore, se la madre fruisce di 6 mesi di congedo parentale indennizzato, il padre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale indennizzato, per un totale di 9 mesi per entrambi i genitori. Il limite individuale del padre autonomo è di 3 mesi;
- d) padre lavoratore dipendente – madre lavoratrice autonoma:
per ogni minore, se il padre fruisce di 7 mesi di congedo parentale (di cui 6 indennizzati), la madre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale indennizzato, per un totale di 10 mesi per entrambi i genitori. Il limite individuale della madre autonoma è di 3 mesi;
- e) madre iscritta alla Gestione separata – padre lavoratore autonomo:
per ogni minore, se la madre fruisce di 6 mesi di congedo parentale indennizzato, il padre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale indennizzato, per un totale di 9 mesi per entrambi i genitori. Il limite individuale del padre autonomo è di 3 mesi;
- f) padre iscritto alla Gestione separata – madre lavoratrice autonoma:
per ogni minore, se il padre fruisce di 6 mesi di congedo parentale, la madre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale indennizzato, per un totale di 9 mesi per entrambi i genitori. Il limite individuale della madre autonoma è di 3 mesi.
Si precisa che in caso di lavoratrice con due rapporti di lavoro dipendente part-time, qualora sia disposta l’interdizione prorogata su uno solo degli stessi, la lavoratrice madre può, comunque, fruire di congedo parentale sull’altro rapporto di lavoro anche negli stessi giorni.
Si ricorda, inoltre, che il lavoratore che sia contemporaneamente titolare di due rapporti di lavoro dipendente part-time di tipo orizzontale può astenersi a titolo di congedo parentale da uno dei rapporti di lavoro proseguendo l’attività lavorativa sull’altro rapporto in essere. In tale caso, ai fini del computo dei mesi di congedo parentale, l’assenza, benché limitata a uno dei rapporti di lavoro, si considera per l’intera giornata.
Periodi indennizzabili di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome
La novella normativa, con l’aggiunta del comma 2-ter all’articolo 68 del T.U., introduce la possibilità di indennizzare periodi antecedenti i due mesi prima del parto, in caso di gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome.
Per potere indennizzare tali periodi, la lavoratrice autonoma deve produrre all’Istituto l’accertamento medico della ASL che individua il periodo indennizzabile per i casi di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, di cui all’articolo 17, comma 3, del D.lgs n. 151/2001. Sono escluse le casistiche di indennità per mansioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo articolo 17.
Considerato che i due mesi antecedenti la data del parto sono definibili solo dopo la nascita del figlio, si precisa che se il periodo indennizzabile tutelato dall’accertamento medico della ASL dovesse ricadere parzialmente o totalmente nel consueto periodo indennizzabile di maternità (due mesi prima e tre mesi dopo il parto), la nuova tutela è assorbita nella tutela ordinaria di cui al comma 1 dell’articolo 68 del T.U.
Per potere indennizzare i “periodi antecedenti di maternità” è necessaria la sussistenza della regolarità contributiva del periodo stesso, così come previsto per i consueti periodi indennizzabili di maternità.
Durante tali “periodi antecedenti di maternità” non è necessaria l’astensione dall’attività lavorativa e la relativa indennità è calcolata ed erogata con le stesse modalità previste per i consueti periodi di tutela della maternità delle lavoratrici autonome.
Possono essere indennizzati i soli periodi successivi all’entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022, ossia dal 13 agosto 2022.
Disoccupazione agricola 2023: requisiti e modalità di accesso a domanda
L’indennità di disoccupazione agricola è una prestazione economica a cui hanno diritto i lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate. La prestazione spetta a:
- operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;
- operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso dell’anno civile, dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
- piccoli coloni;
- compartecipanti familiari;
- piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.
Non hanno diritto all’indennità:
- i lavoratori che presentano la domanda oltre il termine previsto;
- i lavoratori iscritti in una delle gestioni autonome o nella Gestione Separata per l’intero anno, o per parte dell’anno ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente;
- i lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell’anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento durante l’anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione;
- i lavoratori che hanno svolto prevalentemente, nell’anno o nel biennio antecedente la domanda, attività di lavoro dipendente non agricolo;
- i lavoratori che si dimettono volontariamente, escluse le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri) e coloro che si dimettono per giusta causa;
- i lavoratori cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
L’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle quali si dovranno detrarre:
- le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
- le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo;
- le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc.;
- quelle non indennizzabili, quali, per esempio, quelle successive all’espatrio definitivo.
L’indennità spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall’importo spettante viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera di disoccupazione a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un massimo di 150 giorni.
Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.
L’indennità viene pagata direttamente dall’INPS in un’unica soluzione.
Il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola determina automaticamente l’accredito di contribuzione figurativa, calcolata detraendo dal parametro 270 (pari all’anno intero ai fini pensionistici), le giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo. Le giornate accreditate figurativamente sono utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti e solo della misura della pensione anticipata.
Per coloro che, nell’anno di competenza della prestazione, sono iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate o abbiano svolto attività lavorativa dipendente agricola ed eventualmente non agricola per più di 150 giorni, le prime 90 giornate di accredito figurativo sono valide anche ai fini del diritto alla pensione anticipata.
L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che:
- siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l’anno cui si riferisce la domanda o che abbiano un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato solo per una parte dell’anno di competenza della prestazione dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
- abbiano almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l’iscrizione negli elenchi agricoli, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI per almeno due anni civili antecedenti la domanda o, in alternativa, con l’iscrizione negli elenchi, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI, per l’anno di competenza della prestazione e l’accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
- abbiano almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento). Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale, compresi nel biennio utile.
Nel caso di lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (300 giorni prima della data presunta del parto, dalla data di gestazione e fino al compimento del 1° anno di età del bambino) o di padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino, in presenza degli altri requisiti, le dimissioni non precludono il diritto all’indennità di disoccupazione.
Per quanto concerne i lavoratori che si dimettono per giusta causa, l’INPS ha accolto l’orientamento indicato nella sentenza della Corte Costituzionale 24 giugno 2002, n. 269 che prevede il pagamento dell’indennità ordinaria di disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni “per giusta causa” nei casi di:
- mancato pagamento della retribuzione;
- molestie sessuali sui luoghi di lavoro;
- modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- mobbing, crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
- notevoli variazioni delle condizioni di lavoro, a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda;
- spostamento del lavoratore da una sede a un’altra, senza che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
- comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
L’indennità di disoccupazione può essere riconosciuta, inoltre, ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari poiché tale cessazione dal servizio non può essere intesa quale evento da cui derivi disoccupazione volontaria in quanto la misura sanzionatoria del licenziamento non risulta conseguenza automatica dell’illecito disciplinare ma è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro, costituendone esercizio del potere discrezionale.
La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata tra il 1° gennaio ed entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. Se tale data coincide con la domenica o con un giorno festivo la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di decesso dell’assicurato, la domanda può essere inoltrata dagli eredi entro la stessa data (31 marzo dell’anno successivo).
Decreto Aiuti Ter: bonus 150 euro
Il nuovo “Decreto Aiuti Ter” ha previsto una nuova indennità di 150 euro “una tantum”. Anche questo Bonus è esente dall’Irpef, come le precedenti indennità.
In attesa della circolare INPS vi informiamo in merito ad alcune indiscrezioni emerse:
Lavoratori dipendenti privati o pubblici: il nuovo bonus di 150 euro sarà erogato dal datore di lavoro con la busta paga di novembre 2022 solo se la retribuzione del mese non supera i 1.538 euro. Per ricevere il Bonus i lavoratori dovranno dichiarare al proprio datore di lavoro, di non aver diritto all’indennità per altre prestazioni (come le pensioni) o ad altro titolo. Il Bonus verrà liquidato anche nel caso in cui la busta paga sia azzerata in caso di sospensione del lavoro per congedi o crisi aziendale.
Lavoratori domestici: il bonus di 150 euro verrà liquidato dall’INPS a tutti coloro che hanno già percepito la precedente indennità di 200 euro e che abbiano un rapporto di lavoro in essere al 24 settembre 2022. A differenza delle altre categorie di beneficiari, non è ancora stata fissato il periodo nel quale verrà liquidato il nuovo Bonus.
Lavoratori del settore turismo e spettacolo precari, stagionali, venditori a domicilio, autonomi occasionali senza partita IVA: per questi soggetti, solo nel caso che abbiano beneficiato dell’indennità covid nel corso del 2021, i 150 euro verranno erogati in una delle prossime mensilità, non ancora definita dalla normativa.
Titolari di indennità di disoccupazione: tutti i soggetti che, per il mese di novembre, sono destinatari delle indennità di disoccupazione, compresi gli agricoli, riceveranno i 150 euro, ma non è ancora stato definito il periodo di pagamento.
Nuclei familiari con Reddito di Cittadinanza: il bonus di 150 euro verrà liquidato sulla carta RDC nel mese di novembre a condizione che nessun altro componente del nucleo abbia percepito questo nuovo Bonus a qualsiasi titolo.
Pensionati: tutti coloro che risultano pensionati al 1° ottobre 2022 (comprese le persone che percepiscono l’assegno sociale, le prestazioni legate all’invalidità civile, l’APE, gli assegni di accompagnamento alla pensione) riceveranno automaticamente i 150 euro con la mensilità di novembre 2022 a condizione che:
- siano residenti in Italia
- abbiano avuto un reddito imponibile IRPEF nel 2021 inferiore a 20.000 euro.