FATTURAZIONE ED ESTEROMETRO PER ACQUISTI DA SAN MARINO
Considerati i chiarimenti forniti nel corso del tempo, si riepilogano le possibili modalità di fatturazione delle operazioni di acquisto di beni e servizi dalla Repubblica di San Marino, con i relativi adempimenti, alle quali è connesso anche l’invio dell’esterometro.
In particolare, in base alle modalità utilizzate per l’emissione della fattura (elettronica / cartacea) sono esaminate le modalità di assolvimento dell’IVA e di presentazione dell’esterometro.
Si ricorda che in base a quanto disposto dal c.d. “Decreto Crescita, a decorrere dallo scorso 1.7.2022 è scattato l’obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni con la Repubblica di San Marino per la generalità degli operatori IVA, con esclusione dei contribuenti minimi / forfetari e dei soggetti che adottato il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91, con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, non superiori a € 25.000. I soggetti esclusi possono scegliere se emettere fattura elettronica o cartacea.
Analogamente, anche per gli operatori sammarinesi è scattato l’obbligo di fatturazione elettronica a decorrere dall’1.7.2022, con esclusione degli operatori che nell’anno precedente hanno dichiarato ricavi inferiori a € 100.000. Questi ultimi possono scegliere se emette fattura cartacea o elettronica.
Al fine di gestire i flussi di dati tramite SdI di tali fattura è stato previsto uno specifico iter dedicato in base al quale le fatture elettroniche transitano (analogamente a quanto avveniva in passato) dall’Ufficio Tributario di San Marino e dalla Direzione Provinciale di Pesaro – Urbino che provvedono ad effettuare i controlli relativi al corretto assolvimento dell’IVA.
Con particolare riferimento agli acquisti di beni da San Marino, in applicazione di quanto previsto dall’art. 71, DPR n. 633/72 e dal citato DM 21.6.2021 l’operatore sammarinese può emettere / l’operatore italiano può ricevere:
- una fattura con IVA elettronica ovvero cartacea se il sammarinese rientra tra i soggetti esclusi;
- una fattura senza IVA elettronica ovvero cartacea se il sammarinese rientra tra i soggetti esclusi.
In base al documento emesso / ricevuto, le modalità di assolvimento dell’IVA e di “completamento” della certificazione dell’operazione differiscono come di seguito illustrato.
Inoltre, considerato che le operazioni in esame sono poste in essere con soggetti non residenti, per le stesse è necessario provvedere all’invio dell’esterometro, influenzato dalla modalità di fatturazione dell’operazione (elettronica / cartacea).
Acquisto di beni – fattura con iva
Quando, a fronte di un acquisto di beni da parte di un soggetto IVA italiano, l’operatore sammarinese emette una fattura con IVA, l’imposta è assolta dal cedente tramite il relativo versamento all’Ufficio Tributario di San Marino che, entro 15 giorni, provvede a:
- riversare le somme ricevute alla DP di Pesaro-Urbino;
- inviare alla DP di Pesaro-Urbino l’elenco riepilogativo delle fatture relative ai predetti versamenti.
Con tali dati l’Ufficio verifica la correttezza degli importi versati e comunica l’esito dei controlli.
Come sopra accennato, per tale operazione il cedente sammarinese può emettere una fattura elettronica ovvero una fattura cartacea.
La fattura elettronica emessa dall’operatore sammarinese è trasmessa all’Ufficio Tributario di San Marino che a sua volta la trasmette a SdI che la recapita all’acquirente / destinatario.
L’emissione della fattura elettronica esonera l’acquirente italiano dall’obbligo di comunicare i dati dell’acquisto estero all’Agenzia delle Entrate tramite l’esterometro.
Si rammenta che, per poter detrarre l’IVA relativa all’acquisto effettuato, l’acquirente italiano deve ricevere dalla DP di Pesaro – Urbino la comunicazione di esito positivo dei citati controlli.
L’esito dei controlli effettuati può essere visualizzato accedendo alla scheda di dettaglio della fattura elettronica disponibile nella Sezione “Dati fatture transfrontaliere” del Portale “Fatture e corrispettivi” nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
Nel caso invece di fattura ancora cartacea (per soggetti con ricavi inferiori a € 100.000) la “procedura” non ha subito modifiche rispetto al passato:
- l’operatore sammarinese emette il documento in 3 esemplari e versa l’IVA al proprio Ufficio;
- l’operatore italiano riceve la fattura originale vidimata e timbrata dall’Ufficio Tributario di San Marino da annotare nel registro degli acquisti per la detrazione dell’IVA esposta nella stessa.
Per quanto riguarda l’esterometro, in questa fattiscpece, l’operazione con l’estero è certificata da una fattura cartacea e l’acquirente italiano è tenuto a comunicare i relativi dati all’Agenzia delle Entrate, ossia ad inviare l’esterometro.
A tal fine, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (il cedente sammarinese è un soggetto extra UE e dalle Specifiche tecniche per le operazioni con tali soggetti si desume che va fatto riferimento al momento di effettuazione dell’operazione), l’acquirente italiano deve inviare a SdI un Tipo documento “TD28” nel quale:
- nel campo “CedentePrestatore” vanno indicati i dati del cedente sammarinese;
- nel campo “Data” va indicata la data di effettuazione dell’operazione riportata nella fattura cartacea emessa dal cedente sammarinese;
- nel campo “Numero” è consigliato di adottare una numerazione progressiva scelta dall’acquirente italiano (ad esempio, il protocollo del registro acquisti);
- nel campo “DatiFattureCollegate” vanno indicati gli estremi della fattura cartacea “originale” emessa dal fornitore sammarinese.
Acquisto di beni – fattura senza iva
A fronte di un acquisto di beni da parte di un soggetto IVA italiano, l’operatore sammarinese può emettere una fattura senza IVA. Ciò comporta che l’operatore italiano deve provvedere ad assolvere l’IVA dovuta per tale operazione con il reverse charge.
La fattura elettronica emessa dal cedente sammarinese è trasmessa all’Ufficio Tributario di San Marino che a sua volta la invia a SdI, il quale la recapita all’acquirente / destinatario italiano.
In questo caso, al fine di “integrare” la fattura elettronica ricevuta per assolvere l’IVA, l’acquirente italiano, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura con riferimento al mese precedente, deve emettere ed inviare a SdI un Tipo Documento “TD19” nel quale, oltre all’aliquota IVA e imposta dovuta:
- nel campo “CedentePrestatore” vanno indicati i dati del cedente sammarinese con il relativo Paese di residenza (SM);
- nel campo “Data” va indicata la data di ricezione della fattura / del mese di ricezione della fattura;
- nel campo “Numero” è consigliato di adottare una numerazione progressiva ad hoc;
- nel campo “DatiFattureCollegate” vanno indicati gli estremi della fattura di riferimento (Id SdI attribuito dal Sistema alla fattura emessa dal sammarinese, se disponibile).
L’operatore italiano può assolvere l’IVA con l'”integrazione” della fattura elettronica ricevuta tramite SdI appena la stessa risulta disponibile nel Portale “Fattura e corrispettivi” dell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
A seguito dell’emissione della fattura elettronica da parte dell’operatore sammarinese opera l’esonero dall’esterometro (l’emissione del Tipo documento “TD19” da parte dell’operatore italiano è finalizzato soltanto all’assolvimento dell’IVA).
Quando l’operatore sammarinese emette invece una fattura cartacea senza IVA, lo stesso, come in passato, presenta 2 esemplari all’Ufficio Tributario di San Marino, ed uno di questi, una volta timbrato dall’Ufficio, viene inviato all’acquirente italiano.
Per assolvere l’IVA con l’integrazione della fattura cartacea ricevuta, l’operatore italiano può:
- annotare aliquota IVA e imposta dovuta sulla fattura cartacea ricevuta, come previsto dall’art. 11, comma 2, DM 21.6.2021 (“vecchia” modalità);
- compilare ed inviare un Tipo documento “TD19” (integrazione elettronica) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura con riferimento al mese precedente, nel quale, oltre ad indicare aliquota IVA e imposta dovuta, vanno indicati:
- nel campo “CedentePrestatore”, i dati del cedente sammarinese con il relativo Paese di residenza (SM);
- nel campo “Data”, la data di ricezione della fattura / del mese di ricezione della fattura;
- nel campo “DatiFattureCollegate”, gli estremi della fattura “originaria” da integrare.
Nel campo “Numero” l’Agenzia consiglia di adottare una numerazione progressiva ad hoc.
L’emissione della fattura cartacea da parte del fornitore sammarinese comporta, in capo all’acquirente italiano, l’obbligo di presentare l’esterometro. A tal fine:
- in caso di utilizzo dell’integrazione elettronica, l’invio a SdI del Tipo documento “TD19” con le modalità sopra esposte assolve anche l’obbligo di comunicare i dati dell’esterometro;
- in caso di utilizzo dell’integrazione cartacea, la compilazione e l’invio a SdI del Tipo documento “TD19” con le modalità sopra esposte è effettuato ai soli fini dell’esterometro.
Acquisto di servizi
Per le prestazioni di servizi generiche rese da un operatore di San Marino nei confronti di un soggetto IVA italiano, il prestatore sammarinese emette una fattura senza IVA (in formato cartaceo / elettronico) che è assolta dal committente italiano ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR n. 633/72.
Come desumibile dalla Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro ver. 1.8, in caso di servizi extraUE il committente deve emettere un’autofattura per indicare l’IVA dovuta che dovrà confluire nella propria liquidazione (l’Agenzia sul punto non prevede distinzioni in base alla tipologia di fattura ricevuta). L’operatore italiano pertanto può:
- emettere un’autofattura in formato cartaceo;
- emettere un’autofattura utilizzando il Tipo documento “TD17” nel quale, oltre ad indicare aliquota IVA e imposta dovuta:
- nel campo “CedentePrestatore” vanno indicati i dati del cedente sammarinese con il relativo Paese di residenza (SM);
- nel campo “Data” va indicata la data di effettuazione dell’operazione;
- nel campo “DatiFattureCollegate” vanno indicati gli estremi della fattura di riferimento.
Ai fini dell’invio dell’esterometro, in caso di ricevimento di una fattura cartacea e:
- emissione dell’autofattura in formato cartacea, l’acquirente italiano è tenuto a inviare un Tipo documento “TD17” compilato con le modalità sopra esposte;
- emissione dell’autofattura in formato elettronico, l’utilizzo del “TD17” consente il contestuale adempimento dell’invio dell’esterometro.
L’emissione della fattura elettronica tramite SdI da parte del prestatore sammarinese comporta l’esonero dall’esterometro (l’autofattura per assolvere l’IVA può essere in formato cartaceo oppure elettronico utilizzando il “TD17”).
BONUS 150 EURO PER I LAVORATORI DIPENDENTI (DECRETO AIUTI TER): istruzioni INPS
Come noto, il decreto-legge “Aiuti ter” (DL n. 144/2022, art. 18) ha riconosciuto un nuovo bonus di 150 euro ai lavoratori dipendenti aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro, da erogarsi, per il tramite dei datori di lavoro, una sola volta in corrispondenza della mensilità di competenza di novembre 2022. Il medesimo bonus viene riconosciuto altresì (DL n. 144/2022, art. 19) ad altre categorie di soggetti (pensionati, nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza, lavoratori stagionali, a tempo determinato ed intermittenti, etc.) a cui verrà erogato direttamente dall’INPS. Torniamo sull’argomento per ricordare che l’INPS ha pubblicato l’allegata circolare n. 116 del 17 ottobre u.s. con cui fornisce le istruzioni operative per l’erogazione del bonus e il recupero del relativo credito da parte dei datori di lavoro, tramite conguaglio, nulle denunce contributive Uniemens (paragrafo 2.1) e Uniemens-Posagri (paragrafo 2.3). Importante evidenziare in primo luogo che, come già previsto per il bonus 200 euro, viene chiarito che anche l’erogazione dell’indennità di 150 euro non avverrà per il tramite dei datori di lavoro con riferimento agli operai agricoli a tempo determinato.
L’INPS precisa che l’obbligo di anticipare il bonus da parte dei datori di lavoro non opera nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato, in linea con quanto previsto dall’art. 01. c.10, della legge n. 81/2006 che prevede la possibilità di compensare le prestazioni a carico dell’INPS, anticipate dai datori di lavoro agricolo, con i contributi previdenziali esclusivamente per i lavoratori a tempo indeterminato.
L’esclusione dell’Istituto della compensazione per tali rapporti di lavoro tiene conto dell’elevato ricorso alle prestazioni a tempo determinato e dell’elevata mobilità di tali lavoratori tra i diversi datori di lavoro agricoli.
Conseguentemente le istruzioni della circolare INPS (paragrafo 2.3) sull’esposizione dei dati nella denuncia Uniemens-Posagri per la compensazione del bonus anticipato dai datori di lavoro, sono riferite esclusivamente agli operai agricoli a tempo indeterminato (e non anche agli OTD).
Si ricorda, con l’occasione, che il bonus di 150 euro sarà erogato direttamente dall’INPS (senza necessità di alcuna domanda) agli operai beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 (D.L. n. 144/2022, art. 19, c. 10), oppure previa domanda ai lavoratori a tempo determinato del settore agricolo con più di 50 giornate lavorative nel 2021 che non abbiano maturato i requisiti necessari per godere dell’indennità di disoccupazione di cui sopra (D.L. n. 144/2022, art. 19, c. 13).
La circolare INPS in commento precisa, inoltre, che il bonus di 150 euro spetta:
a tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che questi assumano o meno la natura di imprenditore;
nella misura intera di 150 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale;
anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, o congedi parentali);
una sola volta, anche nel caso siano titolari di più rapporti di lavoro. Nel caso in cui l’Indennità venga concessa da più datori di lavoro ad uno stesso lavoratore, l’INPS provvederà al recupero dell’indebita compensazione effettuata, suddividendola tra i datori di lavoro interessati. A loro volta i datori di lavoro potranno recuperare presso il lavoratore la quota parte dell’indennità restituita all’INPS.
Si ricorda infine che il bonus spetta solo se il lavoratore non è titolare di trattamenti di cui all’articolo 19 del medesimo D.L. n. 144/2022 (indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti). Il lavoratore, quindi, al fine di ricevere l’indennità dal proprio datore di lavoro, deve presentare una dichiarazione con la quale afferma di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza.
LAVORO AGILE NUOVE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE AL MINISTERO DEL LAVORO: rinvio termine al 1/12/2022
Facciamo seguito alle nostre ultime comunicazioni sull’argomento in oggetto, per rendere noto che con notizia pubblicata sul sito internet il 25 ottobre 2022, il Ministero del Lavoro ha comunicato il differimento dal 1° novembre al 1° dicembre 2022 del termine per l’effettuazione della comunicazione degli accordi di lavoro agile introdotta dal cd. “decreto semplificazione” (art. 41 bis del decreto-legge n. 73/2022, convertito dalla legge n. 122/2022).
Come si ricorderà tale norma ha adottato in via definitiva le modalità semplificate di comunicazione telematica degli accordi di smart working attraverso uno specifico applicativo del portale del Ministero del Lavoro (https://servizi.lavoro.gov.it.), accessibile tramite autenticazione SPID e CIE.
Il rinvio al 1° dicembre 2022 si è reso necessario per consentire l’adeguamento dei sistemi informatici di trasmissione delle comunicazioni.
Per completezza, si ricorda che il cd. “decreto aiuti Bis” (art. 25-bis del D.L. n. 115/2022, convertito dalla Legge n. 142/2022) ha prorogato dal 31 agosto 2022 al 31 dicembre 2022 la possibilità di far ricorso al lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa ordinaria di riferimento (art. 10, c. 2-bis, del D.L. n. 24/2022, convertito dalla legge n. 52/2022).
Tale proroga della procedura semplificata di svolgimento del lavoro agile (senza accordo individuale) fino al 31 dicembre 2022 si è, di fatto, sovrapposta alla nuova normativa introdotta dal citato “decreto semplificazioni” “ (art. 41-bis del D.L. 73/2022) che ha reso strutturale ed obbligatoria, a decorrere dal 1° settembre 2022 (termine rinviato al 1° novembre e, da ultimo, al 1°dicembre), la procedura di comunicazione telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei nominativi dei lavoratori e della data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, senza obbligo di allegare l’accordo individuale.
Tale sovrapposizione di norme è stata chiarita dal Ministero del Lavoro, con notizia pubblicata sul sito internet il 28 settembre 2022, come segue: “Con la procedura emergenziale semplificata potranno essere inviate esclusivamente le comunicazioni di smart working aventi per oggetto periodi di lavoro agile che terminano il 31 dicembre 2022. Qualora si estendano temporalmente oltre il 31 dicembre e laddove siano stati sottoscritti accordi individuali, i datori di lavoro utilizzeranno la procedura ordinaria di cui al D.M. n. 149 del 22 agosto 2022.
edito: operatività Agrifidi Uno.
Grazie a contributi della Camera di Commercio della Romagna e di alcuni comuni del territorio (Forlì, Sogliano al Rubicone, Santarcangelo di Romagna, Bertinoro) è possibile beneficiari di tassi agevolati e di contributi per operazioni di credito.
L’operatività di Agrifidi è molto ampia, spaziando sia dai prestiti a breve termine o a medio termine per liquidità, che su operazioni legate a investimenti nelle aziende a all’acquisto di terreni.
La modulistica, e tutta la documentazione necessaria, sono presenti sul sito www.agrifidi.it.
Gli uffici tecnici sono a disposizione per la consulenza e per la eventuale presentazione delle richieste.
GAL VALLI MARECCHIA E CONCA: aperto il bando per investimenti su agriturismi e fattorie didattiche.
Informiamo della presenza del bando GAL 6.4.01 CREAZIONE E SVILUPPO DI AGRITURISMI E FATTORIE DIDATTICHE (Terza edizione). La scadenza per la presentazione delle domande è stata prorogata al prossimo 2 dicembre, ore 13,00.
Il bando è disponibile sul sito istituzionale di questo G.A.L. ( www.vallimarecchiaeconca.it ) nella sezione Bandi Leader.
Attuazione in ambito Leader dell’Azione ordinaria 6.4.01CREAZIONE E SVILUPPO DI AGRITURISMI E FATTORIE DIDATTICHE (Terza edizione)
Sintesi a titolo non esaustivo
Beneficiari
Imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del Codice civile, singoli o associati.
Condizioni di ammissibilità
- avere quale attività o oggetto sociale l’esercizio dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del c.c.;
- essere regolarmente iscritta ai registri della C.C.I.A.A. nella sezione imprese agricole;
- essere regolarmente iscritti all’Anagrafe regionale delle Aziende Agricole
- avere, in caso di società, durata del contratto societario almeno pari a quella del periodo di vincolo di destinazione delle opere;
- rientrare, per dimensioni, nella definizione di micro e piccola impresa;
- avere una posizione previdenziale regolare (regolarità contributiva)
- essere inoltre iscritti negli elenchi di cui all’art. 30 della L.R. 4/2009 “Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole”.
Tutti i sopraindicati requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Costi ammissibili:
- ristrutturazione e miglioramento di beni immobili e delle loro aree pertinenziali;
- acquisto di nuovi macchinari e attrezzature per l’attività didattica (solo beni inventariabili);
- spese generali e tecniche collegate alle spese di cui ai due punti precedenti nel limite massimo del 10%;
- acquisto di hardware e software inerenti o necessari all’attività.
Aspetti economico – finanziari. Budget del bando: euro 825.000,00
Entità dell’aiuto: contributo massimo concedibile euro 200.000,00, minimo 20.000,00. Aiuto concesso (in regime “De minimis”) nella percentuale del:
- 50% della spesa ammissibile per gli interventi posti nelle zone D “Aree rurali con problemi di sviluppo”;
- 40% della spesa ammissibile per gli interventi posti nella zona B “Aree ad agricoltura intensiva e specializzata”.
Eleggibilità delle spese. Gli investimenti devono essere realizzati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno.
E’ disponibile l’applicativo per la presentazione delle domande di sostegno. Le aziende interessate con i requisiti possono manifestare la loro intenzione a presentare la domanda presso l’ufficio tecnico.
Vitivinicolo: Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2022/2023
Le dichiarazioni di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto sono previste dagli artt. 31 e 33 del regolamento delegato UE 2018/273 e dagli artt. 22 e 24 del regolamento di esecuzione UE 2018/274 della Commissione; altresì, l’art. 37 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 e l’art. 8 del D.M. n. 7701 del 18 luglio 2019 stabiliscono che la rivendicazione delle produzioni DO e IG, sulla base dei dati dello schedario viticolo, siano presentate contestualmente a tali dichiarazioni.
In applicazione delle suddette norme regolamentari, e in applicazione dell’art. 22 del regolamento di esecuzione i produttori di uve, destinate alla vinificazione, nonché i produttori di mosto e di vino, dichiarano ogni anno i quantitativi, espressi rispettivamente in chilogrammi ed in litri, dei prodotti dell’ultima campagna vendemmiale, con riferimento alla data del 30 novembre per i prodotti della vinificazione.
Come già avvenuto nelle scorse campagne, è data facoltà, per i viticoltori che intendono avvalersene, di precompilare la Dichiarazione di produzione vini e mosti a partire dai dati del registro dematerializzato di carico e scarico, alla data del 30 novembre. Pertanto, l’azienda può scegliere di predisporre la dichiarazione di produzione a partire dai dati presenti nel registro telematico oppure continuare ad utilizzare le ordinarie modalità di compilazione.
L’allegata Circolare precisa che, sebbene l’articolo 20, comma 4, del regolamento di esecuzione 273/2018 preveda un termine di 30 giorni per inserire nei registri meccanizzati le operazioni effettuate in cantina, le operazioni che incidono sulla produzione e quindi sulla dichiarazione di produzione, andranno necessariamente inserite nel registro entro il 30 novembre.
Anche per la campagna 2022/2023, sono previsti due specifici adempimenti: uno riferito alla compilazione dei quadri di dichiarazione relativi alla raccolta entro il 15 novembre, ed uno successivo riferito alla compilazione degli altri quadri relativi alle produzioni di vini e mosti, da presentarsi entro il 15 dicembre.
Le dichiarazioni omesse o presentate in ritardo ovvero incomplete e/o inesatte saranno sottoposte alle sanzioni dettate dall’art. 48 del Regolamento delegato (UE) 2018/273. Resta, in ogni caso, valida la sanzione prevista dall’art. 78 della Legge n. 238 del 12 dicembre 2016.
Qualora il viticoltore intenda rivendicare la produzione di particolari tipologie di vini DO/IG che devono essere commercializzati antecedentemente alla data di presentazione della dichiarazione di vendemmia e di produzione del vino, può presentare la dichiarazione preventiva. Quest’ultima è inserita all’interno della Dichiarazione di Vendemmia, ai sensi dell’art. 8 del DM n. 7701 del 18 luglio 2019, e può essere compilata e stampata prima del completamento della Dichiarazione di vendemmia stessa.
Ricapitolando, sono tenuti a presentare la dichiarazione di vendemmia tutte le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi che:
- hanno prodotto vino;
- detengono al 30/11/2022, prodotti diversi dal vino (mosti concentrati e/o concentrati rettificati ottenuti nella campagna in corso), uve, mosti, vini nuovi ancora in fermentazione;
- hanno proceduto all’acquisto e/o trasformazione di prodotti a monte del vino e li hanno ceduti totalmente prima delle ore 00.01 del giorno 30/11/2022.
I prodotti detenuti alla data del 30/11/2022 per “conto lavorazioni” devono essere dichiarati dal soggetto che a tale data li detiene e non dall’effettivo proprietario.
Nel caso in cui un viticoltore intendesse avvalersi del nostro CAA per presentare le suddette dichiarazioni dovrà fornirci i seguenti dati entro il giorno 04/11/2022:
– quantitativi di uve raccolte, suddivise per tipologia (DOC, IGT, tavola);
– destinazione delle uve raccolte (quantitativo vinificato in proprio, venduto o ceduto), suddiviso per tipologia (DOC, IGT, tavola);
– quantitativi di uve/mosti eventualmente venduti, indicando i riferimenti dell’acquirente, suddiviso per tipologia (DOC, IGT, tavola);
– quantitativi di uve/mosti eventualmente acquistati, indicando i riferimenti del venditore, suddiviso per tipologia (DOC, IGT, tavola), oppure gli attestati di consegna (F2);
– eventuali dichiarazioni preventive da inserire;
– luogo di vinificazione e detenzione dei prodotti (indirizzo completo);
– per le uve (proprie e/o acquistate) vinificate, occorrono i quantitativi di vino feccioso e finito ottenuti, sempre suddiviso per tipologia (DOC, IGT, tavola).
Zootecnia: proroga scadenza sostegni per alcuni settori zootecnici in crisi
In merito alle misure di sostegno per alcuni settori zootecnici in crisi disposte con D.M. dell’8 luglio 2022 n. 0304905 al fine di fronteggiare il peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto alla crisi Ucraina, si comunica che con l’emanazione delle Istruzioni operative n.93 – prot. ORPUM 74099 del 13 ottobre 2022, ad Integrazione alle Istruzioni Operative nn. 78 e 81/2022, l’Organismo Pagatore AGEA ha provveduto a prorogare la scadenza per la richiesta dell’aiuto degli interventi a favore di alcune filiere zootecniche.
Causa problemi informatici a livello centrale di scarico dati da BDN e su altri temi, Agea ci ha comunicato che la scadenza fissata per il 31.10.2022, già prorogata, verrà ulteriormente spostata almeno di quindici giorni.
Gli uffici tecnici stanno lavorando sulle domande presentabili e segnalando le posizioni in anomalia.
ASTA PER VENDITA PODERI SITI IN CESENA E CESENATICO-A.S.P. CESENA VALLE SAVIO
A.S.P. Cesena Valle Savio segnala l’avvenuta pubblicazione di un bando d’asta avente ad oggetto la vendita di cinque poderi agricoli, in lotti distinti, siti a Cesena e a Cesenatico:
LOTTO 1: PODERE “SAN GIORGIO”, terreno agricolo sito a Cesena Via Mariana, loc. San Giorgio, per una superficie complessiva di Ha. 04.69.06 (mq. 46.906).
LOTTO 2: PODERE “TORRICINO”, terreno agricolo con fabbricati colonici collabenti, sito a Cesenatico, Via Sbarra e Via Pisciatello, loc. Bagnarola, censito al Catasto Terreni del Comune di Cesenatico ai Fg. 33 e 34 per una superficie complessiva del podere pari a Ha. 13.38.86 (mq. 133.886) + il fabbricato di circa 588,00 mq.
LOTTO 3: PODERE “PIEVESISTINA 9”, terreno agricolo con fabbricati colonici sito a Cesena, Via della Larga civ.299, loc. Case Gentili, censito al Catasto Terreni del Comune di Cesena al Fg. 76 per un totale di Ha 07.45.93 (mq. 74.593 + il fabbricato di circa 436,00 mq.
LOTTO 4: PODERE “S. ANDREA 2”, terreno agricolo con fabbricati colonici sito a Cesena in Via Benzi, loc. S. Andrea in Bagnolo, per un totale di Ha 07.13.97 (mq. 71.397) + il fabbricato di circa 495,00 mq.
LOTTO 5: PODERE “S. ANDREA 1”, terreno agricolo sito a Cesena in Via Viazza, loc. S. Andrea in Bagnolo per una superficie complessiva di Ha 00.47.71 (mq. 4.771).
Tutte le informazioni, che si allegano, sono altresì rinvenibili consultando il sito al seguente link: https://www.aspcesenavallesavio.eu/bandi/index.htm
PUA DEFINITIVO: scatta l’obbligo di conservazione
Dalla fine del mese di novembre sarà obbligatorio conservare, presso la propria azienda, la versione definitiva del P.U.A. (piano di utilizzazione agronomica).
Deve essere presentato da (aziende che ricadono in zone vulnerabili ai nitrati ed assimilate): aziende con allevamento (>3000 kg azoto/annuo), aziende IPPC, aziende di bovini con oltre 500 UBA, impianti di biogas (>3000 kg azoto/anno), aziende che utilizzano > 3000 kg/anno di azoto da correttivi da materiali biologici o da compost, aziende senza allevamento che usa effluenti/digestato come DETENTORE (>3000 kg azoto/anno).
Nota: non sono tenuti ad elaborare il PUA le aziende IPPC e gli allevamenti di bovini con oltre 500 UBA che cedono totalmente a terzi effluenti di allevamento o digestato e gli impianti di digestione anaerobica che utilizzano meno di 3000 kg di azoto/anno.
Deve essere presentato da (aziende che ricadono in zona ordinaria): aziende IPPC, aziende di bovini/altre specie con oltre 500 UBA, impianti di biogas >6000 kg azoto/anno, aziende che usano digestato >6000 kg azoto/anno, aziende che utilizzano >12000 kg/anno di azoto da correttivi da materiali biologici o da compost.
Nota: il PUA è richiesto (unitamente alla tenuta del registro) anche qualora si superi il limite di 340 kg per ettaro per anno di azoto al campo di origine zootecnica.
Per maggiori informazioni rivolgersi all’ufficio tecnico – Area ambiente
ZOOTECNIA SOSTENIBILE: transizione digitale e riduzione degli input
L’aumento dell’efficienza tecnica è la chiave della sostenibilità economico-sociale e ambientale. Le conclusioni del recente convegno organizzato dall’Accademia nazionale di Agricoltura in collaborazione con Regione Emilia-Romagna.
Da alcuni anni la zootecnia è sotto attacco mediatico, e non solo, per i presunti effetti negativi che avrebbe sull’ambiente. In molti casi, messaggi generalisti ed errati, hanno portato a cambiamenti ingiustificati dei consumi con danni incalcolabili per tutto il settore. Recentemente poi l’Unione europea ha proposto di equiparare gli allevamenti zootecnici con più di 150 capi alle industrie inquinanti. Analizzando i dati reali però emerge un quadro diverso del settore zootecnico italiano che risulta responsabile solo del 5% delle emissioni di gas climalteranti, secondo quanto ha riferito l’Accademico corrispondente Giuseppe Pulina dell’Università di Sassari intervenendo al convegno “La zootecnia sostenibile, una risorsa nazionale” tenutosi l’11 ottobre scorso a Reggio Emilia e organizzato dall’Accademia nazionale di Agricoltura di Bologna, con il patrocinio dell’Assessorato all’Agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna e dell’Università di Modena Reggio Emilia. “Se è vero che dobbiamo aumentare il sequestro del carbonio e ridurre le emissioni per raggiungere gli obiettivi previsti dalla strategia Farm to Fork – ha aggiunto Pulina – è anche vero che l’Italia si è già dimostrata virtuosa: nell’ultimo trentennio abbiamo ridotto le emissioni zootecniche del 15% e per quanto riguarda il bilancio del carbonio questo risulta azzerato tra emissioni dei ruminanti e sequestro del carbonio da parte di boschi, pascoli, erbai e prati permanenti”. Per quanto riguarda poi la realtà dell’Emilia-Romagna non dobbiamo dimenticare che la “zootecnia rappresenta un patrimonio irrinunciabile” ha sottolineato l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi “non solo perché consente l’approvvigionamento di cibo, ma anche perché è un vero e proprio patrimonio ambientale laddove, come nelle zone montane e disagiate, la presenza degli allevamenti aiuta a scongiurare il pericolo del dissesto idrogeologico. E non dobbiamo certo dimenticare la fondamentale valenza economica del settore: degli oltre 5 miliardi di Plv regionale prodotti nel 2021, record storico per la nostra regione, quasi la metà è riconducibile alla filiera zootecnica che comprende alcune delle principali produzioni d’eccellenza grazie alle quali siamo conosciuti e apprezzati nel mondo. Produzioni irrinunciabili, non solo a livello economico, ma anche perché testimoniano che il cibo è cultura, come ci diceva Pellegrino Artusi che fu il primo a dare al cibo il giusto valore. Come istituzioni – ha concluso l’assessore – abbiamo il compito di sostenere questo grande patrimonio, di accompagnare le imprese a tenere insieme sostenibilità sociale ed economica, ad affrontare le sfide future e a cogliere le opportunità dei mercati esteri dove c’è ancora tantissimo da fare per diffondere il consumo delle nostre eccellenze. Oltre alle risorse del nuovo Psr saranno a disposizione per il settore agricolo nazionale oltre 10 miliardi di euro del Pnrr”.
Intensificazione sostenibile. Si tratta di risorse fondamentali per raggiungere il traguardo della piena sostenibilità in tutti i settori, compresa ovviamente la zootecnia, puntando sull’innovazione e su quella che viene oggi chiamata “intensificazione sostenibile”. “Se nei decenni scorsi, l’intensificazione aveva portato all’aumento del consumo di suolo, acqua ed energia, da qualche anno è soltanto riferita ad un’intensificazione delle informazioni – ha spiegato Giuseppe Pulina -. Si parla così di knowledge intensive farming, aziende intelligenti che attraverso processi di transizione digitale riescono a utilizzare i fattori della produzione e addirittura a ridurre gli input per unità di prodotto. La trasformazione digitale sta impattando sui sistemi agroalimentari a livello globale e l’agricoltura digitale ha oggi un ruolo fondamentale nel migliorare l’equità e la sostenibilità ambientale dei sistemi alimentari, evidenziando i rischi che potrebbero emergere lungo il percorso. La rivoluzione dell’agricoltura digitale si basa su quelle precedenti, ma è profondamente diversa, e d’ora in avanti la trasformazione digitale indurrà aumenti produttivi generati per oltre il 100% da informazione e riduzione degli input (sostenibilità totale). Anziché diffondere le innovazioni sequenzialmente, consente una loro distribuzione contemporanea da più punti di ingresso lungo la catena alimentare. Perché l’aumento dell’efficienza tecnica è la chiave della sostenibilità economico-sociale e ambientale delle filiere agroalimentari”.
Per maggiori informazioni, visitare il seguente link: https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/transizione-digitale-riduzione-input-zootecnia-totalmente-sostenibile
BOLLETTINI NITRATI: entrata in vigore dal 1° novembre
A partire dal 1° di novembre inizia il periodo in cui la distribuzione al campo dei fertilizzanti azotati, in base alle disposizioni del Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue (RR n. 3 del 15/12/2017), è soggetta a vincoli. Il bollettino nitrati viene redatto nei mesi di novembre, gennaio e febbraio. Viene emesso ogni lunedì, mercoledì e venerdì e stabilisce la possibilità o meno di distribuire i fertilizzanti azotati, in considerazione delle previsioni delle precipitazioni, della stima del deficit idrico nei terreni e delle limitazioni relative alla qualità dell’aria (D.G.R. n. 33 del 13/01/2021).
Per visionare i bollettini, consultare il seguente link: https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/meteo/report-meteo/bollettini-e-rapporti-agrometeo/bollettini-nitrati
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Disoccupazione agricola 2023: requisiti e modalità di accesso a domanda
L’indennità di disoccupazione agricola è una prestazione economica a cui hanno diritto i lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate. La prestazione spetta a:
- operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;
- operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso dell’anno civile, dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
- piccoli coloni;
- compartecipanti familiari;
- piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.
Non hanno diritto all’indennità:
- i lavoratori che presentano la domanda oltre il termine previsto;
- i lavoratori iscritti in una delle gestioni autonome o nella Gestione Separata per l’intero anno, o per parte dell’anno ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente;
- i lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell’anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento durante l’anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione;
- i lavoratori che hanno svolto prevalentemente, nell’anno o nel biennio antecedente la domanda, attività di lavoro dipendente non agricolo;
- i lavoratori che si dimettono volontariamente, escluse le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri) e coloro che si dimettono per giusta causa;
- i lavoratori cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
L’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle quali si dovranno detrarre:
- le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
- le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo;
- le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc.;
- quelle non indennizzabili, quali, per esempio, quelle successive all’espatrio definitivo.
L’indennità spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall’importo spettante viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera di disoccupazione a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un massimo di 150 giorni.
Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.
L’indennità viene pagata direttamente dall’INPS in un’unica soluzione.
Il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola determina automaticamente l’accredito di contribuzione figurativa, calcolata detraendo dal parametro 270 (pari all’anno intero ai fini pensionistici), le giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo. Le giornate accreditate figurativamente sono utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti e solo della misura della pensione anticipata.
Per coloro che, nell’anno di competenza della prestazione, sono iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate o abbiano svolto attività lavorativa dipendente agricola ed eventualmente non agricola per più di 150 giorni, le prime 90 giornate di accredito figurativo sono valide anche ai fini del diritto alla pensione anticipata.
L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che:
- siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l’anno cui si riferisce la domanda o che abbiano un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato solo per una parte dell’anno di competenza della prestazione dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
- abbiano almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l’iscrizione negli elenchi agricoli, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI per almeno due anni civili antecedenti la domanda o, in alternativa, con l’iscrizione negli elenchi, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI, per l’anno di competenza della prestazione e l’accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
- abbiano almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento). Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale, compresi nel biennio utile.
Nel caso di lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (300 giorni prima della data presunta del parto, dalla data di gestazione e fino al compimento del 1° anno di età del bambino) o di padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino, in presenza degli altri requisiti, le dimissioni non precludono il diritto all’indennità di disoccupazione.
Per quanto concerne i lavoratori che si dimettono per giusta causa, l’INPS ha accolto l’orientamento indicato nella sentenza della Corte Costituzionale 24 giugno 2002, n. 269 che prevede il pagamento dell’indennità ordinaria di disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni “per giusta causa” nei casi di:
- mancato pagamento della retribuzione;
- molestie sessuali sui luoghi di lavoro;
- modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- mobbing, crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
- notevoli variazioni delle condizioni di lavoro, a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda;
- spostamento del lavoratore da una sede a un’altra, senza che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
- comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
L’indennità di disoccupazione può essere riconosciuta, inoltre, ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari poiché tale cessazione dal servizio non può essere intesa quale evento da cui derivi disoccupazione volontaria in quanto la misura sanzionatoria del licenziamento non risulta conseguenza automatica dell’illecito disciplinare ma è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro, costituendone esercizio del potere discrezionale.
La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata tra il 1° gennaio ed entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. Se tale data coincide con la domenica o con un giorno festivo la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di decesso dell’assicurato, la domanda può essere inoltrata dagli eredi entro la stessa data (31 marzo dell’anno successivo).
Bonus 200 euro per i lavoratori autonomi: istruzioni operative
Con la circolare n. 103 di oggi, 26 settembre 2022, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la presentazione della richiesta dell’indennità una tantum di 200 euro prevista dal cd. decreto-legge “aiuti” (DL n. 50/2022, art. 33) in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali INPS e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Nel rinviare ad un’attenta lettura della circolare INPS – che è stata emanata dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre u.s. del decreto con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fissato i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum – si riportano qui di seguito le principali indicazioni ivi contenute, con particolare riferimento alle istanze relative ai lavoratori autonomi del settore agricolo.
Estensione del bonus fino a 350 euro
Preliminarmente la circolare ricorda che il bonus di 200 euro (previsto dall’art. 33 del decreto-legge n. 50/2022) è stato incrementato – dall’art. 20 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (cd. aiuti-ter) – di 150 euro per i lavoratori autonomi che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
Pertanto, congiuntamente al bonus di 200 euro sarà possibile richiedere – per gli interessati che ne abbiano i requisiti (reddito non superiore a 20.000 euro nell’anno 2021) – anche l’estensione di 150 euro, per un totale di 350 euro.
Soggetti beneficiari
La circolare ricomprende espressamente tra i beneficiari del bonus i lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, istituita ai sensi dell’articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla predetta gestione.
Sono destinatari dell’indennità una tantum anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti familiari alla gestione previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
Secondo l’Istituto sono invece esclusi dal beneficio gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri per l’attività di amministratore in società di capitali in quanto il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall’attività aziendale.
Questa esclusione francamente è poco comprensibile, in quanto la legge (art. 1, c. 1 e 5, d.lgs. n. 99/2004) – sia pure con una finzione giuridica – equipara i compensi percepiti in qualità di amministratore di una società di capitali agricola ai redditi derivanti dall’attività agricola.
Requisito reddituale
L’importo dell’indennità una tantum è pari a 200 euro per i lavoratori che nell’anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35.000 euro, ma superiore a 20.000 euro. L’indennità, ai sensi dell’art. 20 del decreto-legge n. 144/2022, è incrementata di 150 euro in favore dei lavoratori interessati che, nell’anno d’imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
In ordine al predetto requisito reddituale, la circolare ricorda quanto previsto dall’art. 4, c. 2 del decreto ministeriale: “dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata”.
Pertanto, precisa la circolare, il valore reddituale da considerare ai fini del riconoscimento dei benefici in oggetto è quello del reddito complessivo, come rilevato nel modello “Redditi Persone fisiche 2022”, dato dalla sommatoria di redditi contenuta nel quadro RN, rigo RN1 colonna 1, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell’abitazione principale (rigo RN 2).
Si precisa, inoltre, che nell’ambito dei contributi previdenziali effettivamente versati non devono essere computate le somme riconosciute dall’INPS a titolo di esonero contributivo. Si ricorda infine che, come precisato nel decreto ministeriale (comma 3 dell’art. 2) i requisiti di iscrizione alla gestione e quelli reddituali per i coadiuvanti familiari sono verificati sulla posizione del titolare del nucleo familiare.
Iscrizione alla gestione INPS e partita IVA attiva
Come noto, il decreto ministeriale prevede che i beneficiari devono risultare iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie INPS e agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria alla data di entrata in vigore del decreto-legge “aiuti” (DL n. 50/2022) e cioè al 18 maggio 2022 (l’art. 59 del medesimo decreto-legge, infatti, fissa la sua entrata in vigore al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, avvenuta il 17 maggio 2022).
Si evidenzia che la circolare INPS precisa che “in ogni caso sono destinatari dell’indennità i soggetti che abbiano provveduto a presentare tempestiva iscrizione alla Gestione previdenziale”. Questa precisazione sembra consentire l’accesso al beneficio anche a coloro che hanno tempestivamente richiesto l’iscrizione ad una delle gestioni dei lavoratori autonomi entro il 18 maggio 2022, anche se l’iter istruttorio da parte dell’INPS non sia stato concluso entro tale data.
Occorre inoltre che i beneficiari siano titolari di partita IVA attiva e che l’attività lavorativa risulti già avviata al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto “aiuti”.
Ovviamente i richiedenti il beneficio in qualità di coadiuvanti – che non sono titolari di partita IVA autonoma – accedono al beneficio solo laddove il titolare dell’impresa diretto-coltivatrice sia titolare di partita IVA attiva e con attività avviata alla data del 18 maggio 2022.
Per i soci di società o i componenti degli studi associati, il requisito della titolarità della partita IVA, attiva alla data del 18 maggio 2022, deve essere soddisfatto in capo alla società o allo studio associato.
Requisito contributivo
La circolare ricorda che i beneficiari devono avere effettuato, sempre entro la data di entrata in vigore del citato decreto-legge “aiuti” (e cioè entro il 18 maggio 2022), almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla relativa gestione di iscrizione, con competenza a decorrere dall’anno 2020.
Tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022.
Ne deriva – sebbene la circolare non lo precisi espressamente – che sono destinatari dell’agevolazione anche i lavoratori autonomi agricoli neo-iscritti nel 2022. Tali soggetti infatti non hanno contribuzione utile prima del 18 maggio 2022, in virtù delle particolari modalità di versamento della contribuzione agricola unificata, la cui prima scadenza, come noto, è fissata per legge nel mese di luglio (I rata 2022).
Inoltre, con riferimento ai coadiuvanti familiari, la circolare INPS precisa che possono accedere al beneficio solo laddove il requisito contributivo sia soddisfatto sulla posizione aziendale del titolare.
Incompatibilità
La circolare chiarisce che il bonus è incompatibile con:
- la titolarità di trattamenti pensionistici diretti (pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, c. 26, della legge n. 335/1995, degli enti di previdenza di cui al d.lgs. n. 509/1994 e al d.lgs. legislativo n. 103/1996, nonché con l’APE sociale).
- l’analogo bonus di 200 euro riconosciuto dal medesimo decreto-legge “aiuti” ai lavoratori dipendenti, ai pensionati e ad altre categorie di soggetti (ai sensi degli articoli 31 e 32 del DL n. 50/2022).
Presentazione della domanda
La domanda va presentata all’ente di previdenza cui l’interessato è iscritto che provvederà all’erogazione del bonus in ragione dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.
È già possibile presentare l’istanza da oggi fino al 30 novembre 2022, sia direttamente che attraverso gli istituti di Patronato attraverso il portale web dell’INPS.
Una volta presentata la domanda, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.
Nella domanda l’interessato dovrà presentare una dichiarazione di responsabilità, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, che attesti:
- a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista;
- b) di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
- c) di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge n. 50/2022;
- d) di non aver percepito nell’anno d’imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro (o, in alternativa, di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro);
- e) di essere iscritto alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022 ad una delle gestioni previdenziali dell’INPS o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
- f) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato, per il medesimo fine, istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.
- g) sono esclusi dal beneficio gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e per i coloni mezzadri per l’attività di amministratore in società di capitali in quanto il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall’attività aziendale.
Si evidenzia che le dichiarazioni aventi ad oggetto il limite di reddito complessivo percepito nel periodo d’imposta 2021 (non superiore a 35.000 euro o non superiore a 20.000) sono tra loro alternative, poiché danno diritto ad un bonus di importo differente (rispettivamente di 200 o 350 euro).
Si ricorda che se l’interessato è iscritto contemporaneamente all’INPS e ad uno degli enti gestori di previdenza e assistenza per i lavoratori autonomi, la domanda deve essere presentata solo all’INPS.
All’istanza dovranno essere allegate le copie fotostatiche di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale, nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
Dotazione finanziaria
La circolare precisa che – oltre alla dotazione finanziaria di 600 milioni di euro per il bonus 200 euro (95,6 milioni di euro dei quali sono stati destinati dal decreto ministeriale citato ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria) – il decreto “aiuti-ter” ha stanziato 412,5 milioni di euro per l’estensione del bonus di ulteriori 150 euro per coloro che nel 2021 avevano un reddito inferiore ai 20.000 euro.
Decreto Aiuti Ter: bonus 150 euro
Il nuovo “Decreto Aiuti Ter” ha previsto una nuova indennità di 150 euro “una tantum”. Anche questo Bonus è esente dall’Irpef, come le precedenti indennità.
In attesa della circolare INPS vi informiamo in merito ad alcune indiscrezioni emerse:
Lavoratori dipendenti privati o pubblici: il nuovo bonus di 150 euro sarà erogato dal datore di lavoro con la busta paga di novembre 2022 solo se la retribuzione del mese non supera i 1.538 euro. Per ricevere il Bonus i lavoratori dovranno dichiarare al proprio datore di lavoro, di non aver diritto all’indennità per altre prestazioni (come le pensioni) o ad altro titolo. Il Bonus verrà liquidato anche nel caso in cui la busta paga sia azzerata in caso di sospensione del lavoro per congedi o crisi aziendale.
Lavoratori domestici: il bonus di 150 euro verrà liquidato dall’INPS a tutti coloro che hanno già percepito la precedente indennità di 200 euro e che abbiano un rapporto di lavoro in essere al 24 settembre 2022. A differenza delle altre categorie di beneficiari, non è ancora stata fissato il periodo nel quale verrà liquidato il nuovo Bonus.
Lavoratori del settore turismo e spettacolo precari, stagionali, venditori a domicilio, autonomi occasionali senza partita IVA: per questi soggetti, solo nel caso che abbiano beneficiato dell’indennità covid nel corso del 2021, i 150 euro verranno erogati in una delle prossime mensilità, non ancora definita dalla normativa.
Titolari di indennità di disoccupazione: tutti i soggetti che, per il mese di novembre, sono destinatari delle indennità di disoccupazione, compresi gli agricoli, riceveranno i 150 euro, ma non è ancora stato definito il periodo di pagamento.
Nuclei familiari con Reddito di Cittadinanza: il bonus di 150 euro verrà liquidato sulla carta RDC nel mese di novembre a condizione che nessun altro componente del nucleo abbia percepito questo nuovo Bonus a qualsiasi titolo.
Pensionati: tutti coloro che risultano pensionati al 1° ottobre 2022 (comprese le persone che percepiscono l’assegno sociale, le prestazioni legate all’invalidità civile, l’APE, gli assegni di accompagnamento alla pensione) riceveranno automaticamente i 150 euro con la mensilità di novembre 2022 a condizione che:
- siano residenti in Italia
- abbiano avuto un reddito imponibile IRPEF nel 2021 inferiore a 20.000 euro.