RISTORI PER LE IMPRESE ALLUVIONATE. CONFAGRICOLTURA FORLI’-CESENA E RIMINI: “RICONOSCIUTE LE SPECIFICITA’ DEL SETTORE PRIMARIO, AUSPICHIAMO CHE TUTTI LAVORINO NELLA STESSA DIREZIONE PER ACCELERARE L’ITER IL PIU’ POSSIBILE”
“L’agricoltura è stato uno dei settori più colpiti dall’alluvione di maggio: il nostro è un luogo di lavoro a cielo aperto e l’incredibile ondata di maltempo ci ha costretti a dover far fronte a tutta una serie di situazioni particolari che abbiamo segnalato sin da subito al Governo, a partire dal ripristino dei terreni, degli impianti di protezione, dei frutteti e di tutta quella viabilità intrapoderale e alle reti di scolo su cui gli imprenditori agricoli sono intervenuti a loro spese, sacrificando talvolta le loro produzioni e operando per il bene del territorio. Ora tutte queste tipologie di intervento risultano ammissibili a contributo, proprio come avevamo richiesto e come è riportato nell’Ordinanza relativa al riconoscimento dei contributi alle attività produttive firmata dal Commissario Figliuolo: la formalizzazione degli impegni del Governo è importante e ci dà fiducia per il futuro, il lavoro da fare è ancora tanto e ora ci aspettiamo una convergenza da parte di tutti i soggetti coinvolti affinché si possano velocizzare le procedure per i ristori e continuare sulla strada della ricostruzione senza inutili polemiche”. Questa la riflessione di Carlo Carli, presidente di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini.
“Lavorare tutti insieme è fondamentale, così come è fondamentale ottenere i ristori in modo da iniziare la prossima annata agraria con le spalle un po’ più coperte dopo una campagna 2023 disastrosa, segnata da eventi climatici estremi che hanno colpito duramente l’agricoltura del territorio – aggiunge Carli – L’ultima Ordinanza di Figliuolo fissa le procedure e fornisce già la modulistiche, ora restiamo in attesa della piattaforma regionale per presentare le domande, ma apprezziamo lo sforzo di semplificare l’iter e di ricomprendere nei danni ristorabili anche tutti gli interventi idraulico-agrari, di rimozione del fango, di messa in sicurezza e di contrasto al dissesto idrogeologico su cui gli agricoltori sono intervenuti e stanno tutt’ora intervenendo. Come anticipato dal Governo saranno coperti anche i danni economici che le aziende agricole hanno subito dalla perdita dei prodotti in corso di maturazione, persi a causa dall’alluvione. La produzione di quest’anno è stata compromessa per moltissime colture e questi ristori – conclude Carlo Carli – sono di importanza vitale per molte aziende”.
ALLUVIONE, SI AVVICINANO I RISTORI. CONFAGRICOLTURA:
“NON DIMENTICHIAMO LA DIFESA DEL TERRITORIO, RIPENSARE L’ASSETTO IDRAULICO E INFRASTRUTTURALE. LA REGIONE PRESENTI IL CRONOPROGRAMMA”
(Forlì-Cesena, 27 ottobre 2023) “Dopo i tragici eventi di maggio l’attenzione delle tante aziende agricole colpite dall’alluvione è ovviamente protesta ai ristori dei danni subiti: l’Ordinanza del Commissario Figliuolo ha recepito le indicazioni che sono arrivate anche dalla nostra organizzazione e ci auguriamo che il 15 novembre la piattaforma Sfinge possa essere finalmente operativa e che le risorse possano arrivare celermente alle imprese. Oltre ai danni diretti, gli imprenditori agricoli si sono fatti carico di interventi onerosi, come la rimozione del fango dai terreni e il ripristino della viabilità intrapoderale, e hanno veramente bisogno di questi ristori. Ma c’è un tema che non può essere rinviato: quello della difesa e della riprogettazione del territorio. Abbiamo purtroppo toccato con mano la sua fragilità e davanti a un clima che cambia rapidamente non possiamo certo aspettare un’altra alluvione per ripensare all’assetto idraulico e infrastrutturale della Romagna”. Questa la riflessione di Luca Gasparini, direttore di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini.
“Il Piano di difesa idraulica dell’Emilia-Romagna recentemente approvato dal Commissario Figliuolo è un primo passo per ripristinare almeno le condizioni precedenti l’alluvione e per innalzare le difese del territorio – aggiunge Gasparini – ma con l’imminente arrivo della nuova stagione delle piogge siamo ancora in attesa di conoscere il cronoprogramma degli interventi: la Regione Emilia-Romagna a quali interventi a deciso di dare priorità? Però, dopo aver ripristinato gli argini e ripulito i letti dei corsi d’acqua, rimasti per anni senza manutenzione, si dovrà impostare una vasta opera di prevenzione e di difesa, che possa tutelare cittadini e imprese, comprese quelle agricole, sicuramente le più esposte ai fenomeni climatici estremi. È quindi necessario un piano articolato, dalla montagna alla costa, per mettere in sicurezza la Romagna – conclude il direttore di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini – Gli agricoltori che investono, anche dopo aver visto i loro campi travolti dall’acqua e dalle frane, devono avere le necessarie garanzie che venga fatto tutto il possibile affinché un nuovo fenomeno estremo non abbia più conseguenze così disastrose”.
IMPOSTE DI NOVEMBRE 2023: ACCONTO RATEIZZATO
Come previsto dalla Riforma Fiscale, il c.d. Decreto “Collegato alla Finanziaria 2024”, è stato disposto, limitatamente al 2023, il rinvio dal 30.11.2023 al 16.01.2024 del versamento della seconda rata dell’acconto IRPEF 2023, con la possibilità di rateizzare quanto dovuto in 5 rate mensili.
I soggetti interessati sono le persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi / compensi 2022 non superiori a € 170.000.
La possibilità di rinviare / rateizzare il versamento riguarda esclusivamente la seconda rata dell’acconto dovuto in base al mod. REDDITI 2023 relativo all’anno 2022. Tenendo conto che le somme interessate riguardano le seguenti imposte:
- IRPEF;
- CEDOLARE SECCA;
- IVIE/IVAFE;
- IMPOSTA SOSTITUTIVA FORFETARI/MINIMI;
Rimangono esclusi i contributi previdenziali INPS / premi assicurativi INAIL, pertanto il versamento del secondo acconto 2023 dei contributi previdenziali IVS / gestione separata INPS va effettuato entro il 30.11.2023
Il versamento delle somme può avvenire:
- In unica soluzione entro il 16.01.2024 senza alcuna maggiorazione;
- In 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16.01.2024. La scadenza delle rate successive alla prima è fissata per il giorno 16 di ogni mese considerando un’applicazione su ogni rata dello 0,33% per gli interessi dovuti.
Proroga al 20 novembre 2023 per i soggetti dei territori alluvionati.
Per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatosi a maggio 2023 in Emilia -Romagna, il Consiglio dei ministri, ha approvato il DL 61/2023, che prevede la sospensione del pagamento dei tributi, comprese le cartelle esattoriali e gli adempimenti contributivi, che avrebbero avuto scadenza naturale dal 1° Maggio 2023 al 31 Agosto 2023.
Quindi per tutti i contribuenti che hanno usufruito del decreto alluvioni la scadenza dei TRIBUTI, quali, IMU, IRPEF (saldo 2022 e acconto 2023), IVA, CONTRIBUTI, CARTELLE ESATTORIALI, ecc. la ripresa dei versamenti è prevista in una unica soluzione entro il 20 novembre 2023.
In caso di versamento effettuato oltre la data del 20 novembre 2023, scatterà l’obbligo di corresponsione della sanzione per tardivo versamento dei tributi.
DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2023 N.145 – CONTRATTI A TEMPO PARZIALE CICLICO VERTICALE.
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2023, il Decreto Legge 18 ottobre 2023, n. 145, prevede all’articolo 18, che per l’anno 2023, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell’anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, venga attribuita un’indennita’ una tantum pari a 550 euro.
L’indennita’ puo’ essere riconosciuta solo una volta al medesimo lavoratore.
L’indennita’ non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
L’indennita’ e’ erogata dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2023. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita’ al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
Rimborsi per alluvione: firmata l’Ordinanza 11/2023
Il 20 ottobre scorso è stata firmata dal Commissario straordinario per l’alluvione Generale Figliuolo l’ordinanza numero 11/2023, che contiene criteri e modalità per determinare i contributi per le attività economiche, ovviamente comprese le aziende agricole.
Attualmente l’Ordinanza è al vaglio della Corte dei conti, poi dovrà essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale per diventare pienamente operativa. Le domande andranno presentate sulla piattaforma informatica della regione di competenza. Le regioni interessate oltre all’Emilia-Romagna sono anche le Marche e la Toscana.
Nella ordinanza confermato l’obbligo di perizia asseverata, utilizzo di apposita piattaforma (quella usata per il sisma in Emilia) per l’invio delle domande e della documentazione, vaglio da parte dei Comuni e successiva erogazione dei contributi. I rimborsi saranno al 100% delle spese ammissibili, seguendo però determinati scaglioni di pagamento: per danni fino a 40mila euro verrà dato il 50% d’anticipo e il restante a saldo, previa rendicontazione e relativi controlli; per danni sopra i 40mila euro, verranno liquidati subito 40mila euro, poi il restante a seguire, applicando comunque sempre un meccanismo di anticipo (50% del primo contributo concesso) e saldo.
Per quanto riguarda gli immobili aziendali potranno essere rimborsati i costi sostenuti per ripristinarli o ricostruirli da zero altrove nel caso in cui la collocazione dei fabbricati sia, nel frattempo, incompatibile con i mutati piani di assetto idrogeologico. I danni alle pertinenze sono ammissibili solo se queste sono utilizzate per l’attività d’impresa, come nel caso dei magazzini. Anche per le spese di progettazione, esecuzione e direzione lavori sono fissate delle percentuali di rimborso, in proporzione all’importo complessivo dei lavori. Possono essere chiesti i danni anche per i terreni produttivi irrimediabilmente persi e non più recuperabili. E in generale possono essere portati a rimborso tutti i danni direttamente collegabili all’alluvione a beni mobili e immobili utilizzati per l’attività d’impresa. Attenzione però: gli immobili, per ottenere il contributo richiesto, devono essere in regola con i titoli edilizi del comune, ad eccezione di quelli costruiti prima dal 1967.
La domanda di risarcimento può essere chiesta da ogni impresa in attività, fuori da procedure concorsuali, che risulti però in regola con gli obblighi di legge previsti verso Inps e Inail. Regolarità è richiesta anche alle ditte che verranno incaricate dalle imprese committenti per i lavori di ripristino: dovranno applicare i contratti nazionali di lavoro e risultare nella white list delle prefetture. Tutti i pagamenti dovranno essere tracciabili. I Comuni potranno chiedere al commissario supporto in termini di personale tecnico per la lavorazione delle pratiche.
In linea di massima, i richiedenti i ristori avranno 18 mesi per chiudere e documentare i lavori, nonché la rendicontazione delle spese sostenute.
Olivicoltura: al via un bando da 658mila euro per l’ammodernamento e la meccanizzazione dei frantoi oleari.
Un finanziamento di 658mila euro per contributi a fondo perduto alle imprese della filiera olearia. Tra le novità del Piano di ripresa e resilienza (Pnrr) ci sono anche interventi per l’ammodernamento dei frantoi con l’obiettivo di un miglioramento complessivo della qualità dell’olio extra-vergine d’oliva e della filiera olivicolo-olearia e una maggiore efficienza energetica degli impianti.
Potranno fare domanda le aziende agricole e le imprese agroindustriali, le loro associazioni e cooperative, i titolari di frantoi oleari, produttori di olio extravergine di oliva e in possesso delle autorizzazioni ambientali per lo svolgimento delle attività aziendali.
Il bando finanzia investimenti per la sostituzione e l’ammodernamento degli impianti più obsoleti dei frantoi oleari con l’introduzione di impianti di molitura ed estrazione a 2 o 3 fasi, interventi per lo stoccaggio e il confezionamento dell’olio extravergine di oliva e dei relativi sottoprodotti e reflui di lavorazione, al fine di migliorare la sostenibilità ambientale dell’azienda, soprattutto nella fase di produzione e gestione di sanse e acque di vegetazione.
Inoltre, sono ammissibili le spese sostenute dai beneficiari per l’ammodernamento o ampliamento di fabbricati nella misura strettamente necessaria all’introduzione di nuovi impianti e tecnologie per un massimo del 30% della spesa ammessa e nel rispetto del principio Dnsh (Do no significant harm, acronimo per indicare che gli interventi previsti dai PNRR nazionali non arrechino danni significativi all’ambiente), fondamentale per accedere ai finanziamenti.
Le domande vanno presentate entro il 15 gennaio 2024 sulla piattaforma Sian, il sistema informativo agricolo nazionale.
Alluvione e frane, aperte le domande per la concessione di contributi per i danni subiti.
A seguito della pubblicazione del Decreto di declaratoria di calamità naturale verificatasi nei territori della Regione Emilia-Romagna dal 1° al 17 maggio 2023 sulla Gazzetta ufficiale del 22 settembre 2023, si sono aperte le domande per la concessione di contributi per:
danni alle produzioni apistiche;
danni alle produzioni zootecniche;
danni alle strutture agricole aziendali;
danni alle infrastrutture interaziendali agricole.
In attesa degli interventi che saranno previsti con le misure commissariali, questa Delibera è lo strumento più veloce sicuramente per chi ha avuto danni nelle casistiche sopra indicate, ma soprattutto per chi ha già sostenuto delle spese.
Le domande vanno presentate entro il prossimo 6 novembre.
Alla domanda andrà allegata, entro i 30 giorni successivi, una perizia asseverata che certificherà l’effettivo importo del danno.
Le perizie devono descrivere in modo dettagliato con adeguata documentazione tecnica e fotografica:
- un inquadramento con foto aeree dell’impresa (prese anche da Google Maps o altri sistemi);
- il layout produttivo contenente la disposizione planimetrica di tutte le risorse necessarie allo svolgimento delle lavorazioni e la progettazione e il posizionamento degli spazi, fabbricati, impianti, coerentemente con il sistema produttivo e il flusso dei materiali
- i beni immobili;
- mobili strumentali, e la loro localizzazione alla data del danno (incluse arnie);
- scorte vive e prodotti di scorta distrutti e/o danneggiati e la loro ubicazione;
- il nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi calamitosi,
- il costo relativo al ripristino o al riacquisto del potenziale produttivo distrutto, secondo le modalità precedentemente indicate;
In relazione alle fatture inerenti i lavori la circolare regionale precisa che:
Si sottolinea che sulle fatture dovrà essere riportato il Codice Unico di Progetto (CUP). Esclusivamente per titoli di spesa emessi antecedentemente alla comunicazione del CUP da parte della Regione è ammessa la dicitura “ART. 12, CO.2 D.L. N. 61/2023 CONVERTITO IN L. N.100/2023”. In assenza del CUP o della predetta dicitura (su fatture antecedenti alla data di comunicazione del CUP), la spesa non sarà considerata ammissibile, in attuazione di quanto previsto dall’art. 5, comma 6, del D.L. n. 13/2023, già convertito in Legge n. 41/2023.
Visti i tempi ristretti chiediamo alle aziende interessate di prendere contatto con gli uffici tecnici per fissare un appuntamento.
Camera di Commercio della Romagna: sostegno alle imprese agricole dei territori alluvionati.
In data 21 settembre 2023 la Camera di Commercio della Romagna ha attivato un intervento straordinario a sostegno delle imprese con sede operativa nei territori dei Comuni interessati dalle piogge alluvionali di maggio 2023. La misura prevede contributi a fondo perduto per le imprese agricole che stipulino un contratto di finanziamento garantito da Agrifidi uno Emilia-Romagna
L’intervento consiste in un contributo a fondo perduto destinato, alle imprese agricole con sede operativa nelle zone ricomprese nell’allegato 1 del D.M. 61 / 2023 ovvero rientranti nei seguenti comuni:
– per la provincia di Forlì-Cesena: tutti i comuni,
– per la provincia di Rimini: Casteldelci, Novafeltria, San Leo, Sant’Agata Feltria, Montescudo.
Le Imprese che stipulano un nuovo contratto di finanziamento assistito dalla garanzia di Agrifidi Uno Emilia Romagna potranno ricevere il contributo direttamente dalla CCIAA della Romagna.
Il contributo viene quantificato come segue:
– per prestiti a breve, fino a 12 mesi, il contributo del 5% conteggiato sull’importo finanziato, può arrivare ad un massimo di euro 7 mila;
– per prestiti di medio/lungo periodo, fino a 60 mesi, il contributo del 10% conteggiato sull’importo finanziato, può arrivare ad un massimo di euro 20 mila;
Lo stanziamento complessivo riservato a questa misura arriva ad Euro 800 mila, la priorità viene determinata dalla presentazione delle domande alla Camera di Commercio che avviene dopo l’erogazione del prestito.
Le imprese possono presentare richiesta di contributo per nuovi finanziamenti garantiti ed erogati fino al 30 giugno 2024.
Tutte le aziende richiedenti devono essere in regola con i requisiti previsti dal Regolamento De Minimis UE 1408/2013, avere una Sede Operativa e/o una Unità Locale nelle Province di Forlì-Cesena e Rimini ricompresa nell’Allegato 1 del Decreto Ministeriale n.61 del I° giugno 2023, ed essere in regola con il versamento dei diritti camerali alla CCIAA della Romagna, essere in regola con il DURC, avere una gestione economica in equilibrio e poter effettuare la firma digitale.
RIFORMA PAC 2023-2027
Ricadute del regolamento comunitario sull’annata agraria2023/2024 e domanda unica 2024
Condizionalità
- Annata agraria 2023/2024 – obbligo e vincoli alla rotazione delle colture BCAA7
Si avvicinano le semine della nuova annata agra 2023/2024 ed è quindi opportuno ricordare che la recente Riforma della Politica Agricola Comune, avviata si lo scorso anno, ha introdotto, (vedi norma di condizionalità BCAA7), l’obbligo della rotazione delle colture (da applicarsi a tutte le colture con l’eccezione delle colture pluriennali, di quelle sommerse, di quelle biologiche certificate, in produzione integrata certificata SQNPI). In altre parole, viene introdotto il divieto di monosuccesione, valutato per genere botanico; pertanto grano tenero, grano duro, triticale, spelta e farro che, essendo dello steso genere botanico, sono da confederarsi una stessa coltura.
Va però ricordato che in forza della specifica deroga accordata lo scorso anno, la noma BCAA7 entra in vigore solo dall’annata 2023/2024. Pertanto, per la prossima annata agraria (2023/2024) sarà possibile ripetere, sullo stesso terreno la stessa coltura pratica nel 2022/2023.
Questa la norma di base, che però trova ampie eccezioni qualora l’azienda abbia aderito all’ECOSCHEMA 4 o alla misura SRA 1 (difesa integrata) del PSR 2023/2027. In tale caso prevalgono gli obblighi di rotazioni proprio delle due diverse misure.
Con l’adesione all’ecoschema 4, l’azienda si impegna, oltre che a non ripetere sullo stesso terreno la stessa coltura, ad assicurare, nell’avvicendamento biennale, la presenza nella rotazione di almeno una coltura miglioratrice proteica (leguminosa) o oleaginosa o una da rinnovo o una foraggera o un terreno a riposo. Inoltre, vige l’obbligo, per le eventuali colture leguminose e per quelle foraggere, di non utilizzare diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari; mentre sulle colture da rinnovo è consentito esclusivamente l’uso della tecnica della difesa integrata (o biologica). Infine, l’Ecoschema 4 prevede (fatta eccezione per le aziende zootecniche) l’obbligo di effettuare l’interramento dei residui colturali (non l’asporto o la bruciatura). Si ricorda che le seguenti colture sono da considerarsi da rinnovo: Mais, Soia, Girasole, Pomodoro, Patata, Sorgo granella, Barbabietola da Zucchero, Colza, Canapa, Aglio, Lino, Arachide, Ravizzone, Carota, Carciofo, Tabacco, Cipolla, Cocomero, Melone, Peperone, Melanzana. Pertanto, a titolo esemplificativo, chi nel 2023 ha aderito a questo Ecoschema, dovrà far seguire al cereale autunno-vernino coltivato nel 2023, una coltura da rinnovo (o una foraggera e una leguminosa foraggera) scelta tra quelle indicate. Chi invece aveva coltivato una coltura da rinnovo, dovrà nel 2024, farle succedere o un cereale autunno-vernino o una diversa coltura da rinnovo (o una foraggera o una leguminosa).
Più articolati gli obblighi di avvicendamento previsti della misura SRA 1 (lotta integrata) del PSR. In tale caso occorrerà rispettare le regole stabilite dai Disciplinari di Produzione Integrata. Va precisato che l’adesione alla SRA 1 consente la contemporanea adesione, sulla medesima superficie, all’ecoschema 4 (ma con una riduzione di taluni importi dell’aiuto SRA1). In tal caso occorrerà prestare grande attenzione alle scelte colturali, rispettando le regole di avvicendamento dettate dai Disciplinari di produzione integrata ed evitando qualsiasi tipo di ristoppio (anche quando, eventualmente ammesso dai Disciplinari). Vale la pena ricordare che gli avvicendamenti possono essere completati anche ricorrendo a colture di secondo raccolto. Tali colture devo essere presenti sule terreno nella finestra compresa tra il 15 maggio e il 30 novembre e avere una durata di almeno 90 giorni.
- Piano colturale 2023/2024 – obbligo di aree ambientali BCAA8
Con la domanda PAC 2023/2024 entra in vigore l’obbligo, previsto dall’ultima riforma della Politica Agricola Comune, di destinare ad elementi/aree non produttivi almeno il 4% delle superfici aziendali a seminativo ammissibili al pagamento dei titoli. Nello specifico si tratta di quanto previsto dalla norma BCAA 8 della nuova condizionalità rafforzata. Concorrono a raggiungere la soglia del 4% le superfici ritirate dalla produzione (dal 1 gennaio al 30 giugno dell’anno di domanda), ma anche le fasce tampone (le zone ampie almeno 3 metri adiacenti a corsi d’acqua sulle quali è vietato l’uso di concimi e fitofarmaci), i fossati (fossi lungo i campi, compresi quelli di drenaggio e irrigazione, larghi al massimo 10 metri, ma con parete non cementata), i Margini dei campi (i bordi dei campi di larghezza compresa tra 1-20 metri sui quali è assente qualsiasi produzione agricola), le siepi o gruppi di alberi in filare (aventi larghezza compresa tra 2 e 20 metri, lunghezza minima di 25 metri; e con il divieto di potatura tra il 15 marzo e il 15 agosto, corrispondente al periodo di riproduzione degli uccelli), gli alberi isolati (esemplari arborei con chioma di diametro minimo di 4 metri), i piccioli stagni e maceri (bacini idrici naturali o artificiali, non impermeabilizzati, di superficie non superiore a 3.000 mq.).
Ciascuno dei precedenti elementi del paesaggio non produttivi concorrono al raggiungimento della soglia del 4% applicando alla superficie effettiva uno specifico fattore di ponderazione, pari ad 1 per il set-aside, ad 1,5 per le fasce tampone, i margini dei campi, gli alberi isolati e i maceri e a 2 per le siepi e gli alberi in filare e i fossati.
Sono esentate da tale obbligo le aziende con superficie a seminativo inferiore a 10 ettari o i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% alla produzione di erbe o di altre piante erbacee da foraggio o a set-aside o a leguminose (o a una combinazione di tali destinazioni) o le aziende nelle quali la superficie ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente o è utilizzata per la produzione di erbe e di piante erbacee da foraggio o è investita a colture sommerse (o a una loro combinazione).
Vale la pena ricordare, sebbene le probabilità di accoglimento da parte della Commissione Europea paiono, all’attualità, molto scarse, che è stata avanzata richiesta da diversi Stati Membri di concedere, come accaduto l’anno passato, una deroga all’applicazione di tale norma (BCAA8), rinviandone l’attuazione all’annata 2024/2025.
3.Divieto di bruciatura delle stoppie – BCAA 3
La nuova Condizionalità rafforzata, introdotta a seguito della definizione della politica agricola Comune 2023-2027, prevede il divieto di bruciare le stoppie di tutte le superfici a seminativo, incluse quelle dei cereali autunno-vernini e le paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie. Vale la pena ricordare che tale divieto si ricollega strettamente con l’imminente attivazione del Piano Integrato Aria (PAIR), che, nell’intento di ridurre le emissioni di poveri sottili, ribadisce il divieto di bruciatura dei residui colturali. Per quanto riguarda la BCAA 3, le Regioni specificano, in relazione alle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti sia l’eventuale intervallo temporale di applicazione delle deroghe, che l’eventuale suddivisone del territorio in aree omogene per caratteristiche agro-pedoclimatiche, al fine di adattare gli impegni previsti dalla norma alle condizioni locali.
Come detto, è prevista la possibilità di derogare al divieto (per la bruciatura delle stoppie e delle paglie di riso) solo qualora sussistano esigenze legate ad emergenze fitosanitarie. Per tali motivi si raccomanda alle aziende agricole di evitare qualsiasi bruciatura di residui colturali.
- Copertura minima del suolo nei periodi più sensibili – BCAA 6
Al fine della protezione dei suoli nei periodi più sensibili e per evitare o limitare fenomeni di lisciviazione, erosione e riduzione del contenuto in sostanza organica, la norma prevede di assicurare la copertura vegetale dei terreni agricoli, privi di protezioni artificiali (ad esempio serre, tunnel).
A livello nazionale, l’intervallo di copertura è di 60 giorni consecutivi da collocare all’interno del periodo di impegno che va dal 15 settembre al 15 maggio, adattabile a livello regionale in funzione dell’ordinamento colturale prevalente e della piovosità.
Al fine di assicurare che i terreni oggetto della Norma abbiano una copertura vegetale nel periodo più sensibile, i beneficiari hanno l’obbligo di mettere in atto almeno una tra le seguenti pratiche:
- mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell’intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
- lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi sempre nel periodo 15/9-15/5, fatta salva l’esecuzione delle fasce tagliafuoco.
Per Inerbimento spontaneo si intende l’assenza di lavorazioni che compromettano la copertura vegetale del terreno agricolo per il periodo definito. In funzione dell’andamento climatico ordinario, il grado di copertura vegetale può presentarsi anche non continuo e non omogeneo.
Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale del terreno o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).
- Mantenimento dei prati permanenti BCAA 1 e Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti siti di Natura 2000 – BCAA 9
Le nuove regole di condizionalità impongono che le superfici investiti a prato permanente non calino più del 5% rispetto alle superfici determinate nel 2018.
Pertanto è possibile rompere un prato permanente purché venga richiesta l’autorizzazione alla conversione del prato, autorizzazione che viene sempre concessa in presenza delle seguenti condizioni:
- il rapporto annuale calcolato per l’anno precedente non appare diminuito rispetto a quello di riferimento oltre il livello di allerta;
- la superficie interessata dalla richiesta di conversione è al di fuori delle aree Natura 2000;
Non è possibile ottenere l’autorizzazione a convertire i PP all’interno delle Aree Natura 2000, a meno che l’intervento non sia autorizzato dall’Autorità di Gestione dell’Area stessa, attraverso apposito provvedimento. In questo caso l’azienda accompagnerà la propria richiesta di conversione con il documento di autorizzazione rilasciato dall’Autorità di Gestione dell’Area interessata e l’autorizzazione sarà concessa solo a seguito della verifica della documentazione stessa da parte dell’OP competente per territorio.
Vi invitiamo gli agricoltori a contattarci prima di effettuare qualsiasi rottura di prati permanenti.
Si ricorda inoltre che è obbligatorio sfalciare i prati permanenti almeno una volta all’anno.
Premi accoppiati – Obbligo utilizzo sementi certificate
Per l’anno di presentazione della domanda unica 2024, vi è l’obbligo di utilizzare sementi certificate o materiale di propagazione certificato per chi richiede il premio accoppiato per le seguenti colture:
- Frumento duro (richiedibile soltanto per le seguenti regioni: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).
- Colza e Girasole (si ricorda anche l’obbligo di stipula di contratti di filiera per poter accedere al premio).
- Riso.
- Barbabietola da zucchero oggetto di contratti di fornitura con un’industria saccarifera.
- Pomodoro da trasformazione, oggetto di contratti di fornitura stipulati con un’industria di trasformazione del pomodoro per il solo tramite di un’organizzazione dei produttori riconosciuta.
- Soia.
Ecoschemi.
- Obbligo iscrizione a Classyfarm entro 31/12/2023 per richiesta contributo Ecoschema 1 (riduzione dell’antibiotico e pascolamento) e premio accoppiato zootecnia anno 2023.
Si ricorda che per tutte le aziende zootecniche che hanno aderito l’ecoschema 1 e/o al premio accoppiato zootecnia in domanda unica 2023 devono essere iscritti al sistema Classyfarm, per chi non lo avesse ancora fatto si invita a procedere a tale iscrizione entro il 31/12/2023.
Per chi invece richiederà per la prima volta il premio accoppiato e/o ecoschema 1 nell’anno 2024, dovrà già essere iscritto al sistema Classyfarm entro il termine ultimo di presentazione della domanda unica (15 maggio 2024).
PIANO DI AZIONE AMBIENTALE PER UN FUTURO SOSTENIBILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA.
Bando amianto 2023. Incentivi alle imprese per la rimozione e lo smaltimento dei manufatti contenenti amianto
Destinatari
Possono presentare domanda per richiedere un contributo le micro, piccole e medie imprese e le grandi imprese, con sede legale o unità locale nel territorio della Regione Emilia-Romagna.
Progetti Finanziabili:
Sono finanziabili i progetti relativi alla rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto, presenti in immobili in cui si svolgono attività produttive, terziarie e commerciali dell’impresa richiedente, sede di lavoro per i soggetti addetti a tali attività.
L’intervento dovrà avere un costo complessivo ammissibile di almeno € 15.000,00 per le spese di rimozione e smaltimento dell’amianto (esclusi, quindi, i costi di ricostruzione) e dovrà riguardare immobili localizzati sul territorio della Regione Emilia-Romagna.
Sono esclusi gli interventi finalizzati al mero adeguamento alle norme esistenti.
Sono ammissibili solo gli interventi avviati dopo la data di prenotazione on-line.
Regime di aiuto in esenzione
Il regime di aiuto sulla base del quale verranno concessi i contributi è disciplinato ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, tra cui gli aiuti per la tutela dell’ambiente di cui all’art. 36 del citato Regolamento.
Criteri soglie e condizioni minime:
- nel rispetto delle % massime definite dal Regolamento (UE) n.651/2014 l’intensità dell’aiuto è definita nella misura seguente:
- 50% per le PMI;
- 35% per le Grandi Imprese
- Il limite massimo di contributo ammissibile per intervento è fissato a € 150.000,00 in valore assoluto
- L’importo del contributo, per il 50% è a fondo perduto e per il restante 50% dovrà essere restituito in applicazione dell’Art. 72 della Legge n.289/2002.
- Il limite minimo del costo ammissibile di intervento è pari ad € 15.000,00, iva esclusa
Risorse disponibili:
A copertura dell’iniziativa in oggetto sono disponibili risorse pari a € 4.000.000,00.
Criterio di priorità:
L’obiettivo è dare massima efficacia all’utilizzo delle risorse disponibili, garantire la tutela della salute della cittadinanza e dei lavoratori, qualificando i luoghi di lavoro e tutelando l’ambiente.
Criteri di priorità Selezionati:
- Vicinanza dell’edificio da bonificare inferiore a 800 metri in linea d’aria, da recettori sensibili quali scuole o ospedali;
Si considerano per scuole: scuole di ogni ordine e grado pubbliche o paritarie.
Si considerano per ospedali: ospedali e strutture sanitarie pubblici o accreditati.
- Contestuale installazione di impianto fotovoltaico
L’impianto fotovoltaico dovrà essere installato presso la medesima unità locale, area/sito produttivo, commerciale o artigianale di cui fa parte l’edificio da bonificare e dovrà essere installato dopo la data di presentazione della prenotazione on line ed entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo.
Nella formazione della graduatoria, verrà data priorità agli interventi per i quali sia riscontrata la presenza di almeno un criterio di priorità, disposti in ordine cronologico.
Se l’intervento proposto comprende più edifici da bonificare, il criterio di priorità troverà applicazione anche nel caso in cui la presenza di almeno un criterio di priorità sia verificabile in uno solo degli edifici.
Sarà possibile indicare la presenza di entrambi i criteri di priorità. In tal caso, l’intervento vedrà applicato il criterio di priorità al pari di interventi con un solo criterio.
Modalità di partecipazione:
La presentazione della domanda di contributo si articolerà in due fasi:
- Fase 1: prenotazione online del contributo (click day), con l’indicazione del costo stimato dell’intervento candidato e dichiarazione dell’eventuale presenza criterio di priorità. La Fase 1 avrà una durata di 5 giorni lavorativi;
- Fase 2: presentazione della domanda completa, alla quale saranno invitate solo le imprese che si troveranno in posizione utile nella graduatoria, sulla base delle risorse finanziarie disponibili.
Le imprese invitate avranno 3 mesi per presentare il progetto dell’intervento e completare la domanda di contributo.
Valutazione e Graduatoria:
La Struttura competente provvederà all’istruttoria delle domande pervenute e alla redazione della graduatoria dei progetti ammessi a contributo, tenuto conto della presenza dei criteri di priorità e dell’ordine cronologico di arrivo delle prenotazioni on-line.
Nella formazione della graduatoria, verrà data priorità agli interventi per i quali sia riscontrata la presenza di almeno uno dei criteri di priorità individuati, disposti in ordine cronologico. Successivamente saranno inseriti in graduatoria gli interventi che non soddisfino alcun criterio di priorità, in ordine cronologico, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili.
Realizzazione degli interventi:
Gli interventi di rimozione e smaltimento amianto dovranno essere effettuati entro 24 mesi dalla concessione del finanziamento.
I beneficiari dei contributi entro un mese dalla conclusione dell’intervento sono tenuti a presentare una relazione tecnica attestante la conclusione dei lavori.
Rendicontazione spese ed erogazione contributi:
Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, sulla base delle spese sostenute e documentate.
Ai fini della liquidazione del contributo, alla conclusione del progetto, i soggetti beneficiari dovranno produrre la rendicontazione finanziaria e tecnica, attestante anche il mantenimento del criterio di priorità, ove presente, sulla base del quale il contributo è stato concesso.
Restituzione del 50% del contributo non a fondo perduto in attuazione dell’art. 72 della Legge n. 289/2002
In applicazione dell’art. 72 della Legge n. 289/2002, i contributi in conto capitale concessi alle imprese devono essere restituiti nella misura minima del 50% secondo un piano di restituzione pluriennale ad un tasso di interesse di almeno lo 0,50%.
Le imprese, in fase di rendicontazione, possono decidere se:
- Restituire contestualmente alla liquidazione la quota del 50% non a fondo perduto;
-
- presenza o compatibilità con un sistema ISOBUS o equivalente con funzionalità task controller;
- presenza di un sistema di interconnessione leggera che sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo (rif. Circolare MISE del 01/08/2018, n. 295485);
- presenza di un sistema di guida automatica o semi automatica (rif. Circolare MISE 23 maggio 2018, n. 177355);
- presenza di un sistema di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
- presenza di soluzioni proprietarie per controllo a rateo variabile, controllo sezioni o strategie di guida parallela;
- presenza di un sistema di gestione intelligente dell’irrigazione attraverso sensing delle condizioni irrigue del terreno o della coltura e utilizzo di algoritmi di supporto alle decisioni che consentano di stabilire le strategie migliori per ottimizzare la resa e minimizzare il consumo di risorse idriche.la qualifica di “impresa agricola” ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- ovvero di “impresa ittica” ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;
- ovvero con qualifica di “impresa agromeccanica”, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;estituire la quota del 50% in 5 rate annuali al tasso di almeno lo 0,50% presentando una garanzia fidejussoria a copertura della restituzione
Gli interventi a sostegno dell’innovazione in agricoltura: fondo innovazione e misura ammodernamento PNRR
Nelle prossime settimane si apriranno due bandi molto importanti per il settore agricolo.
Con l’attuazione del Fondo innovazione, previsto dalla legge di bilancio 2022, che destina 225 milioni nel triennio 2023-2025, verrà incentivata la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all’incremento della produttività nei settori dell’agricoltura, della pesca dell’acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell’impresa, per l’utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell’acqua e la riduzione dell’impiego di sostanze chimiche, nonché per l’utilizzo di sottoprodotti. Gli interventi saranno attuati da ISMEA con una procedura a sportello previa pubblicazione di un avviso relativo all’apertura del portale dedicato alla ricezione delle domande e contenente le istruzioni operative.
Gli interventi sono attuati con una procedura a sportello, previa pubblicazione di un avviso relativo all’apertura del portale dedicato alla ricezione delle domande e contenente le istruzioni operative. La domanda di accesso alle agevolazioni dovrà essere presentata, utilizzando la modulistica messa a disposizione da ISMEA sul portale dedicato.
Possono essere ammesse ai benefici del decreto le PMI singole o associate, comprese le loro cooperative e associazioni, che risultano iscritte al registro delle imprese con:
- la qualifica di “impresa agricola” ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- ovvero di “impresa ittica” ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;
- ovvero con qualifica di “impresa agromeccanica”, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
Le suddette imprese devono rispettare gli ulteriori requisiti previsti dall’art. 3 (risultano attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda; hanno sede operativa nel territorio nazionale, ecc.).
Macchine e attrezzature agricole
Requisiti
Macchine, strumenti e attrezzature per l’agricoltura. In particolare, macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, droni, Automated Guided Vehicles (AGV) e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi, attrezzature per i trattamenti con prodotti fitosanitari e per lo spandimento dei fertilizzanti:
- presenza o compatibilità con un sistema ISOBUS o equivalente con funzionalità task controller;
- presenza di un sistema di interconnessione leggera che sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo (rif. Circolare MISE del 01/08/2018, n. 295485);
- presenza di un sistema di guida automatica o semi automatica (rif. Circolare MISE 23 maggio 2018, n. 177355);
- presenza di un sistema di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
- presenza di soluzioni proprietarie per controllo a rateo variabile, controllo sezioni o strategie di guida parallela;
- presenza di un sistema di gestione intelligente dell’irrigazione attraverso sensing delle condizioni irrigue del terreno o della coltura e utilizzo di algoritmi di supporto alle decisioni che consentano di stabilire le strategie migliori per ottimizzare la resa e minimizzare il consumo di risorse idriche.
Macchine mobili non stradali per agricoltura e zootecnia. In particolare, tutte le macchine rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 2016/1628 (Prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante per i motori a combustione interna) • motorizzazione elettrica (cosiddette “macchine a zero emissioni”);
- destinazione ad attività agricole o zootecniche.
Macchine per la zootecnia caratterizzate da un elevato livello tecnologico e di automazione, quali: macchine il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti; macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime; sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica. Per tali macchine/ attrezzature è necessaria la presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
- sistema di interconnessione leggera in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo (rif. Circolare MISE del 01/08/2018, n. 295485);
- sistema di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori.
Trattrici agricole che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 167/2013, con motorizzazione Stage V,
La domanda di sostegno dovrà identificare in maniera univoca il veicolo sostituito. Il beneficiario deve dimostrare il possesso del certificato di rottamazione per i veicoli sostituiti secondo la normativa vigente.
- presenza di un sistema ISOBUS o equivalente, per garantire la necessaria interoperabilità con le attrezzature portate (per esempio, Display di bordo ISOBUS con funzionalità Task Controller);
- presenza di un sistema di guida automatica o semiautomatica basata su GPS, per garantire una maggiore precisione nelle lavorazioni e quindi anche una maggiore efficienza in termini di consumi (Circolare MISE n. 177355);
- presenza di un sistema di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori (rif. Circolare MISE del 01/08/2018, n. 295485).
Macchine ed attrezzature per la pesca Requisiti
investimenti per la pesca e l’acquacoltura i cui costi rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022, collegati ai seguenti interventi:
- attrezzature di bordo volte alla riduzione dell’emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra nonché ad aumentare l’efficienza energetica dei pescherecci;
- attrezzi da pesca innovativi e selettivi;
- strumenti e attrezzature innovative di bordo che migliorano la qualità dei prodotti della pesca;
- macchinari, strumenti e attrezzature per l’acquacoltura utili alla riduzione dell’impatto negativo o l’accentuazione degli effetti positivi sull’ambiente, nonché l’uso più efficiente delle risorse utilizzate nel processo;
- macchinari, strumenti e attrezzature volti all’ottenimento di una considerevole riduzione nell’impatto delle imprese dell’acquacoltura sull’utilizzo e sulla qualità delle acque, in particolare tramite la riduzione del quantitativo utilizzato d’acqua o di sostanze chimiche, antibiotici e altri medicinali o il miglioramento della qualità delle acque in uscita, anche facendo ricorso a sistemi di acquacoltura multitrofica ovvero che aumentino l’efficienza energetica e favoriscano l’utilizzo delle fonti rinnovabili.
Gli investimenti in innovazione tecnologica non devono essere di importo inferiore a 70.000 euro e non superiore a 500.000 euro (per il settore pesca il limite minimo degli investimenti è stabilito in 10.000 euro).
Nello stesso tempo con Decreto Masaf sono stati fissati i criteri per le Regioni e le Province autonome per la definizione delle modalità di emanazione dei bandi regionali (entro 31.12.23) relativi ai 400 milioni di euro, destinati alla sottomisura “ammodernamento delle macchine agricole” PNRR che prevede supporto all’investimento in macchine e attrezzature per l’agricoltura di precisione; sostituzione di veicoli fuoristrada per agricoltura e zootecnia; supporto all’investimento per l’innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle acque.
PESTE SUINA AFRICANA: apertura bando intervento per recinzioni e biosicurezza.
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 142 del 02 ottobre 2023
Nel corso dell’ultima Consulta regionale interamente dedicata alla Peste Suina Africana, è stata anticipata l’apertura di un bando sull’intervento SRD06 per la realizzazione di recinzioni perimetrali, e di altri interventi in materia di biosicurezza, per gli allevamenti suini. Il Bando prevede risorse per circa 5 milioni di euro e il contributo sarà pari al 70% della spesa ammissibile. La previsione è quella di aprire le domande dal 20 novembre 2023 fino al 19 gennaio 2024.
Inoltre, è stata pubblicata l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 142 del 2 ottobre 2023 inerente alle misure di controllo, prevenzione ed eradicazione della peste suina africana. Di seguito il link del sito “alimenti & salute” in cui vengono descritte le modalità di eradicazione e controllo:
Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio tecnico – Area ambiente
ETICHETTATURA ALIMENTARE: openday gratuito il 30 novembre
Al fine di supportare le imprese, aiutandole ad assolvere gli obblighi di legge, e di fornire gli strumenti indispensabili per un corretto approccio alla materia, Unioncamere e le Camere di Commercio Emilia-Romagna organizzano, nell’ambito delle attività della rete Enterprise Europe Network, per le imprese del settore alimentare, degli incontri individuali online con gli esperti dello Sportello Etichettatura. Le etichette dei prodotti, che sono state al centro di un’intensa attività normativa finalizzata a renderle sempre più trasparenti ed affidabili, sono oggi uno strumento di grande rilevanza sia per le imprese, sia per i consumatori. Per poter etichettare un prodotto alimentare è necessario conoscere un complesso panorama legislativo, in continua evoluzione, che tiene conto del Regolamento comunitario 1169/2011 e delle normative specifiche di settore, le cui prescrizioni devono essere integrate con la normativa europea.
Gli incontri, riservati alle imprese della Regione Emilia-Romagna, si svolgeranno online il 30 novembre saranno gratuiti e avranno la durata di 30 minuti. Le imprese interessate ad un incontro personalizzato online con i referenti dello Sportello Etichettatura dovranno:
- registrarsi sul Portale Etichettatura e Sicurezza Prodotti e richiedere un quesito selezionando il campo OPEN DAY (https:/www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it/)
- compilare con particolare attenzione la parte relativa alla descrizione della problematica.
La richiesta dovrà essere inviata entro il 27/11/2023. Le adesioni saranno accettate secondo l’ordine di arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili.
CLASSYFARM: iscrizione obbligatoria per aderire all’eco-schema 1
Per poter aderire all’eco-schema 1 – pagamento per il benessere animale e la riduzione dell’antimicrobico resistenza – è obbligatorio iscriversi al sistema Classyfarm. Si specifica che si fa riferimento ad entrambi i livelli dell’eco-schema 1.
Classyfarm è il sistema informativo del Ministero della Salute, gestito dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER) ed integrato alla rete Vetinfo. Definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio e permette di monitorare, analizzare ed indirizzare gli interventi in funzione delle problematiche dell’allevamento. Classyfarm raccoglie e registra dati relativi al controllo ufficiale (autorità competente: medici veterinari ufficiali) e all’autocontrollo (operatore/allevatore, veterinario aziendale) sul benessere animale, inoltre, ha come base dati anche il sistema informativo per la farmacosorveglianza. Le elaborazioni consentono di misurare l’effettivo consumo di farmaco, tenendo conto dei principi attivi utilizzati, del numero di animali trattati per ciascun allevamento o possono essere analizzate in forma aggregata per consentire di studiare i fenomeni di utilizzo del farmaco su scala più ampia. Tutti i dati sono convertiti in coefficienti validati e inseriti in un logaritmo di calcolo che definisce un punteggio di rischio all’allevamento permettendo la categorizzazione dello stesso.
Visita il nostro Sito Web e la nostra pagina Facebook
https://www.facebook.com/PatronatoEnapaForli
News
ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEBITI CONTRIBUTIVI IN CARTELLA FINO A 1.000 EURO PER I LAVORATORI AUTONOMI
SINTESI
L’INPS fornisce le istruzioni operative per la richiesta di riconteggio dei debiti contributivi dei lavoratori autonomi, tra cui gli agricoli (IAP-CD-CM) fino a 1.000 euro automaticamente annullati per legge.
Attraverso tale procedura i lavoratori autonomi (compresi quelli agricoli) interessati potranno evitare ripercussioni negative sulla propria posizione contributiva, versando i relativi importi maggiorati di interessi legali.
Ciò si compie dando la possibilità agli interessati di versare in un’unica soluzione o ratealmente entro il 31 dicembre 2023 gli importi annullati.
Tale facoltà potrà essere esercitata qualora, alla data dell’annullamento automatico, risulti verificata la titolarità dell’Istituto a ricevere il pagamento dei debiti stralciati.
La domanda di riconteggio – che dovrà essere presentata all’INPS entro il 10 novembre 2023 – può essere inoltrata dai lavoratori autonomi agricoli interessati tramite il “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi”.
Si rende noto che, in considerazione del fatto che l’istanza può riguardare due diverse misure di stralcio (quella realizzata nel 2018 e quella del 2023), l’Istituto ha predisposto due diversi modelli di istanza all’INPS per il riconteggio dei debiti annullati:
- Possibilità di chiedere il riconteggio dei debiti fino a 1000 euro alla data del 24 ottobre 2018, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, annullati ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge 136 del 2018
- Possibilità di chiedere il riconteggio dei debiti fino a 1000 euro alla data del 1° gennaio 2023, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, annullati ai sensi dell’articolo 1, comma 222, della legge 197 del 29 dicembre 2022.
PERSONALE SCUOLA – PENSIONAMENTO DAL 1° SETTEMBRE 2024 – PRESENTAZIONE DOMANDE DI CESSAZIONE
Il Ministero dell’istruzione ha fornito le informazioni utili per procedere alla richiesta di cessazione dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2024.
PRESENTAZIONE ISTANZA
Quanti raggiungono i requisiti pensionistici nell’anno 2024 e intendono cessare dal servizio devono presentare istanza entro:
- il 28 febbraio 2024 se dirigenti scolastici.
- il 23 ottobre 2023 se docenti, educatori e personale ATA.
Tali scadenze riguardano le domande di cessazione per dimissioni volontarie o delle istanze di permanenza in servizio al fine di poter permettere il raggiungimento del minimo contributivo.
Il termine del 23 ottobre 2023 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Tutte le richieste dovranno essere fatte attraverso POLIS che permetterà di avvalersi di cinque istanze attive contemporaneamente che prevedono le diverse casistiche di cessazione.
In particolare, la prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie:
- domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2024;
- domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
- domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.
La seconda, la terza, la quarta e la quinta conterranno, esclusivamente:
- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dalla Quota 100, maturata entro il 31 dicembre 2021;
- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dalla Quota 102, maturata entro il 31 dicembre 2022;
- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dalla Quota 103, da maturare entro il 31 dicembre 2023;
- domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti rientranti nell’Opzione donna.
RICOSTITUZIONE PENSIONE PER SUPPLEMENTO – AVVISO IMPORTANTE
La ricostituzione della pensione è una pratica che consente di ricalcolare l’importo della pensione sulla base del riconoscimento della contribuzione versata o maturata in precedenza alla decorrenza della data di pensionamento.
Consigliamo pertanto, a chi ha avuto la pensione liquidata nell’anno 2018 ed ha continuato a versare contributi prestando attività lavorativa per periodi successivi alla decorrenza della pensione, di recarsi presso le nostre sedi di Patronato in modo da presentare domanda per ottenere così un adeguamento dell’importo della pensione a seguito dei suddetti contributi versati.
PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE – QUOTA 103
FACOLTÀ A PERCEPIRE L’INCENTIVO DI POSTICIPO AL PENSIONAMENTO
La pensione anticipata flessibile (P. QUOTA 103) riconosce agli iscritti dell’AGO, alle Gestioni esclusive e sostitutive e agli iscritti alla G. Separata la possibilità di andare in pensione anticipata ai lavoratori (dipendenti e autonomi) che nell’anno 2023 siano in possesso di almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi.
Ai soli lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti per richiedere la P. QUOTA 103 e che scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente, è riconosciuta la facoltà di rinunciare al pensionamento in QUOTA 103 e proseguire il rapporto di lavoro nonché richiedere di acquisire direttamente in busta paga dal datore di lavoro la quota di contribuzione IVS di competenza (9,19%).
Le somme corrisposte a tale titolo sono soggette a tassazione fiscale.
ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI RINUNCIA
La facoltà di rinuncia può essere esercitata dal lavoratore dipendente:
- una sola volta nel corso della vita lavorativa, e non può essere esercitata dopo il conseguimento di una pensione diretta (fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità),
La facoltà di rinuncia non può essere esercitata dal lavoratore dipendente:
- dopo il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (requisiti Legge Fornero),
- per la pensione di vecchiaia prevista dalla gestione pensionistica di appartenenza, se inferiore,
- nel caso il lavoratore eserciti il diritto alla revocaalla fruizione dell’incentivo.
L’accredito contributivo cessa di essere riconosciuto al dipendente al raggiungimento dei requisiti per la P. di Vecchiaia.
Il lavoratore ha, per una sola volta, la possibilità di revocare la facoltà di rinuncia esercitata.
COMPETENZE DEL DATORE DI LAVORO
I datori di lavori – a prescindere se assumono o meno la natura di imprenditore – sono tenuti, previa valutazione della istanza da parte dell’Inps:
- a riconoscere, ai propri dipendenti che hanno fatto domanda di accredito, direttamente in busta paga la quota di contribuzione IVS a carico degli stessi,
- a continuare a versare all’Inps la quota di contribuzione IVS a proprio carico (23,81%).
A seguito dell’esercizio della facoltà di rinuncia, il datore di lavoro sarà esonerato dal versamento contributivo all’Inps a partire dalla prima decorrenza utile per il trattamento di pensione anticipata flessibile.
Pertanto, se la facoltà di rinuncia è esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per P. Quota 103, l’obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima.
PRIME INDICAZIONI SULLA MISURA DI SUPPORTO FORMAZIONE E LAVORO (SFL)
Con la presente news si forniscono le prime indicazioni in merito alle
modalità di accesso e di fruizione della misura del Supporto per la formazione
e il lavoro (SFL), recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro a decorrere dal 1° settembre 2023
Di seguito si forniscono le prime indicazioni in merito alle modalità di accesso e di fruizione della misura del Supporto per la formazione e il lavoro.
Il SFL è una misura finalizzata a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Nelle misure del Supporto per la formazione e il lavoro rientrano il servizio civile universale e i progetti utili alla collettività.
A chi è destinato:
Il SFL è destinato ai singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui e che non hanno i requisiti per accedere all’ADI.
Attenzione
Possono accedere alla misura, altresì, i componenti dei nuclei familiari, che percepiscono, a far data dal 1° gennaio 2024, l’Assegno di inclusione e che decidono di partecipare ai percorsi sopra indicati, pure non essendo sottoposti agli obblighi previsti dall’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 48/2023, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza specifica per l’ADI.
REQUISITI PER L’ACCESSO AL SUPPORTO PER ACCEDERE AL SFL
Al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, deve essere alternativamente in possesso dei seguenti requisiti
- cittadino italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino di altro Paese dell’Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- cittadino titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 o apolide in possesso di analogo permesso.
Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere, inoltre, residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
REQUISITI ECONOMICI
Il richiedente, all’atto della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione della prestazione, deve essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti reddituali e patrimoniali:
- un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui;
- un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza come definita ai fini dell’ISEE[1];
- un valore del patrimonio immobiliare (come definito ai fini dell’ISEE), diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell’ISEE (ad esempio, depositi, conti correnti, ecc., al lordo delle franchigie), non superiore a:
- 000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
- 000 euro per i nuclei composti da due componenti;
- 000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo).
I massimali sono incrementati di:
- 000 euro per ogni componente in condizioni di disabilità, come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo;
- 500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo.
Nel calcolo del reddito familiare non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza o di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà.
La verifica del possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali avviene mediante l’attestazione ISEE e sulla base dei valori contenuti nella stessa attestazione, in corso di validità all’atto di presentazione della domanda, nella quale sia presente il richiedente il SFL.
COSA ACCADE NEL CASO DI DIMISSIONI VOLONTARIE
Sono esclusi dal godimento del beneficio i soggetti disoccupati, a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La misura del SFL è compatibile con lo svolgimento di un’attività di lavoro, rispettivamente dipendente o autonomo, purché il reddito percepito non superi i valori soglia previsti per accedere alla misura.
Necessario però è il farne comunicazione all’ INPS.
INCONPARIBILITÀ
È prevista a norma di legge l’incompatibilità del Supporto per la formazione e il lavoro con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.
OBBLIGHI FORMATIVI
I richiedenti del SFL devono avere assolto il diritto-dovere all’istruzione e formazione.
Ai beneficiari del SFL, di età compresa tra i 18 e 29 anni, che non hanno adempiuto all’obbligo
di istruzione è richiesta l’iscrizione a percorsi di formazione dedicati dei quali si dettaglierà più avanti.
La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione, comporta la non erogazione del beneficio, che comunque decorre dall’inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di percezione di dodici mensilità.
RICHIESTA DELLA MISURA DEL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO E SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DI ATTIVAZIONE DIGITALE
Il Supporto per la formazione e il lavoro è istituito dal 1° settembre 2023.
La domanda è presentata dall’interessato all’INPS in modalità telematica e il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa presente nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (di seguito, anche SIISL) attraverso l’invio automatico ai servizi per il lavoro competenti.
All’atto della domanda, l’interessato viene informato che attraverso il SIISL riceverà l’informazione dell’accettazione della sua domanda del SFL per proseguire il percorso di attivazione
REQUISITI e OBBLIGHI
- rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva (DID) di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- dimostrare, se di età compresa tra i 18 e i 29 anni e non abbia adempiuto all’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’iscrizione a un percorso di istruzione per adulti di primo livello, allegando, a tale fine, copia dell’attestato di iscrizione o frequenza a tali corsi;
- autorizzare la trasmissione dei dati contenuti nella domanda ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276/2003, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2015.
Per l’accesso alla misura è, inoltre, necessario che il richiedente avvii il relativo percorso di attivazione mediante il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
Pertanto, il richiedente il beneficio, dopo la presentazione della domanda, potrà accedere al portale del Sistema Informativo per l’inclusione sociale (SIISL) dove potrà precompilare il Patto di attivazione digitale (di seguito, anche PAD), che diverrà operativo all’esito positivo dell’istruttoria della domanda.
All’esito della verifica dei requisiti di accesso alla misura e al conseguente accoglimento della domanda del SFL, l’INPS informa, comunque, il richiedente che, ove non abbia già provveduto, deve accedere al SIISL, dove potrà compilare il proprio curriculum vitae e sottoscrivere il patto di attivazione digitale.
Nel patto di attivazione digitale, il beneficiario del SFL:
- fornisce le informazioni essenziali per la presa in carico e individua almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276/2003;
- si impegna a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato, e conferma l’autorizzazione alla trasmissione dei propri dati ai centri per l’impiego (CPI), alle Agenzie per il lavoro e agli enti di intermediazione.
DECORRENZA OBBLIGHI E IMPORTO DEL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO
Ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 48/2023, e dell’articolo 4, comma 4, del D.M. n. 108/2023, la partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio personalizzato, alle attività formative, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro, nonché dei progetti utili alla collettività e del servizio civile universale, compresa, anche l’iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione, per tutta la loro durata e comunque per un periodo massimo di dodici mensilità, determina l’accesso per l’interessato a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro.
OBBLIGHI
il beneficiario dell’indennità di partecipazione è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, anche con modalità telematica, ai servizi competenti, della partecipazione a tali attività almeno ogni novanta giorni,
- In caso di mancata conferma dell’attività l’INPS sospende il beneficio.
- In caso di mancata adesione, per rifiuto o abbandono dell’attività, il beneficiario decade dalla misura.
OFFERTE DI LAVORO E COMPATIBILITÀ CON IL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO
Il beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:
- a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale;
- b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno;
- c) la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contatti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
CHIARIMENTI SUL PASSAGGIO DA REDDITO DI CITTADINANZA ALLE NUOVE MISURE DI
SUPPORTO FORMAZIONE E LAVORO (SFL) E ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI)
Si rendono note informazioni utili a chiarire il passaggio dal RdC verso le nuove misure:
- Supporto per la Formazione e Lavoro (SFL) – la nuova misura entra in vigore dal 1° settembre 2023 e prevede il riconoscimento di € 350 euro mensili alle persone a rischio di esclusione sociale lavorativa che parteciperanno a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale. La misura è destinata a soggetti di età tra 18 e 59 anni, con un valore ISEE non superiore a euro 6.000 annui e che non hanno i requisiti per ADI.
- Assegno di Inclusione (ADI) – la nuova misura che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024 si rivolge a favore di nuclei familiari in cui sono presenti componenti:
- Disabili,
- Minorenni,
- Over 60,
- In condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificati dalle pubbliche amministrazioni.
I componenti il nucleo familiare – dal momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del godimento del beneficio – devono possedere particolari e specifici requisiti relativi alle condizioni economiche (ISEE non superiore a € 9.360) e l’importo annuo dell’ADI può variare:
- Fino a € 6.000 annui per nuclei con disabili minori.
- Fino a € 7.560 annui per nuclei con soggetti ultra 67 anni ovvero da persone ultra 67 anni con familiari in disabilità grave.
Per quanto attiene il RdC, la prestazione verrà riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2023 per i seguenti nuclei in cui sono presenti componenti:
- Disabili,
- Minorenni,
- Over 60.
A tale platea – così come previsto dall’ art. 13, comma 5, del D.L. 4/2023, conv. In L. 85/2023 – il messaggio Inps precisa che:
- potranno aggiungersi i percettori di RdC non attivabili al lavoro, per i quali venga comunicata la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il suddetto termine dei sette mesi. I servizi sociali comunicano all’Inps tramite la piattaforma GePi l’avvenuta presa in carico. Decorso tale termine (i sette mesi) in assenza della comunicazione, l’erogazione è sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all’avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del 31 ottobre 2023 entro il quale i servizi sociali comunicano la presa in carico del nucleo.
Si ricorda che:
- per i nuclei già percettori di RdC con componenti attivabili al lavoro dal 1° settembre 2023 è previsto il Supporto per la Formazione e Lavoro (SFL), che, come detto, propone di individuare percorsi di formazione e lavoro e un sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro allo scopo di agevolare l’occupazione.
Chiarimento Inps – Il vero obiettivo della misura (SFL) che prevede anche il riconoscimento di un beneficio economico, di durata limitata, ma solamente come accompagnamento durante tale percorso. Per accedere al beneficio, infatti, oltre a presentare una domanda, è necessario seguire un iter: – sottoscrivere il patto di attivazione digitale; – contattare le Agenzie per il lavoro; – sottoscrivere il patto di servizio personalizzato. All’avvio della frequenza ai percorsi di formazione o delle altre iniziative di attivazione, per la loro durata, verrà erogato il beneficio dei 350 euro mensili previsti dal Supporto per la Formazione e Lavoro per un massimo di dodici mensilità. |
