PRODUZIONE DI PANE: nel reddito agrario come attività connessa
Il pane “torna” attività agricola connessa. Il Consiglio di Stato, con la sentenza pubblicata il 10 ottobre 2022, ha accolto la tesi delle confederazioni agricole e ha dichiarato improcedibile il ricorso al Tar della Federazione italiana panificatori che aveva chiesto di eliminare dall’elenco delle attività agricole connesse la produzione di pane.
L’articolo 32 del Dpr 917/1986 dispone che siano tassate secondo il reddito agrario del terreno condotto le attività agricole di coltivazione, selvicoltura, allevamento (nei limiti in cui lo stesso è svolto in connessione con il fondo), nonché le attività agricole connesse, ricomprese nel decreto del ministero dell’Economia, di manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli ottenuti prevalentemente dallo svolgimento dell’attività agricola principale.
Tale decreto delle attività connesse dovrebbe essere emanato con cadenza biennale da parte del ministero competente, sentito anche il parere del ministero dell’Agricoltura.
Contro i decreti pubblicati nel 2010 e nel 2011 aveva presentato ricorso la Federazione italiana panificatori panificatori-pasticceri e affini adducendo il fatto che la produzione di pane non rappresenta una «prima trasformazione» di prodotti agricoli, come dovrebbe essere per poter essere inclusa nel decreto, bensì una seconda trasformazione; infatti, è prima necessario passare dal grano alla farina e solo successivamente dalla farina al pane.
Un ulteriore motivo del ricorso promosso dalla federazione risiede nel fatto che comprendere la panificazione tra le attività agricole connesse genera una disparità di trattamento tra i panificatori puri e i panificatori-agricoltori, poiché solo questi ultimi potrebbero godere del trattamento tributario riservato agli agricoltori, arrecando altresì un danno alla libera concorrenza.
Il Tar, con sentenza 4916 del 28 aprile 2021 (a distanza di dieci anni dalla presentazione del ricorso), aveva recepito le motivazioni della federazione ritenendole fondate e, conseguentemente aveva annullato i decreti delle attività connesse del 2010 e del 2011 limitatamente alle righe relative «produzione di prodotti di panetteria freschi» e «produzione di pane».
Il 13 febbraio 2015, nel frattempo, il ministero competente aveva provveduto a emanare un nuovo decreto relativo all’«Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all’articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi», pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» il 16 marzo 2015, confermando ancora una volta che tra queste è compresa la produzione di pane.
Contro la sentenza del Tar, hanno presentato ricorso davanti al Consiglio di Stato le associazioni agricole eccependo sia errori di carattere procedurale da parte del Tribunale amministrativo, sia errori materiali nello svolgimento logico della sentenza.
In particolare, le parti nel proprio ricorso hanno rilevato come la normativa oggetto del ricorso originario sia stata superata dal successivo decreto del 2015 e pertanto il giudizio del Tar sia viziato per mancata declaratoria di inammissibilità per «impugnazione di normativa sopravvenuta». Oltre a tale elemento procedurale, le parti hanno anche eccepito errori relativi alla corretta individuazione della nozione di attività agricola connessa ai sensi dell’articolo 32 ed errori relativi all’applicazione della normativa anticoncorrenziale.
Il consiglio di Stato, nella propria sentenza, non prende inconsiderazione gli eventuali errori logici del Tar, ma accoglie il ricorso della parti ritendo improcedibile il ricorso originario e la conseguente sentenza poiché la normativa impugnata è stata superata dal successivo decreto del 2015, che non è stato oggetto di impugnativa.
Per tale ragione, il Consiglio di Stato accoglie i ricorsi delle associazioni agricole, dichiara improcedibile il ricorso originario di Fippa e, pertanto, il pane continua ad essere prodotto agricolo connesso.
IMU DEI CONIUGI: esente anche la casa dove il coniuge dimora abitualmente
La sentenza 209/2022 della Consulta apre la strada alle istanze di rimborso Imu da parte dei contribuenti e mette fuori gioco gli accertamenti comunali. Sono comunque fatte salve le situazioni già definite, per decorrenza dei termini decadenziali per il rimborso o per il ricorso o per sentenza passata in giudicato.
La pronuncia ha dunque statuito che ciascun possessore di immobili ha diritto all’esenzione Imu, purché abbia residenza anagrafica e dimora abituale nella casa, e a prescindere da residenza e dimora del coniuge o del convivente. Sotto questo profilo, non cambia nulla se le due residenze disgiunte siano nello stesso comune o in comuni diversi.
Ne consegue che i soggetti che abbiano versato l’Imu, ad esempio, sulla casa di residenza dell’altro coniuge, ubicata nello stesso comune, potranno senz’altro chiedere il rimborso di quanto pagato negli ultimi 5 anni.
Lo stesso dicasi, a maggior ragione, per quanti, aderendo cautelativamente alle plurime sentenze della Cassazione in termini, in presenza di residenze disgiunte in comuni diversi, abbiano pagato l’imposta per entrambe le unità immobiliari, non essendoci l’unitarietà della dimora del nucleo familiare. Ma la sentenza mette a rischio anche le migliaia di accertamenti comunali che sono stati notificati negli ultimi anni, a mano a mano che si consolidava l’orientamento restrittivo della Cassazione.
Va tuttavia segnalato come la stessa Corte costituzionale abbia chiarito che la declaratoria di illegittimità non comporta l’estensione dell’esenzione alle «seconde case».
Questo significa che, laddove non fosse possibile stabilire con sufficiente certezza che in una delle due abitazioni il possessore, in effetti, non ha la dimora abituale, l’esonero competerà solo sull’altro immobile. Allo scopo, la sentenza richiama i poteri dei comuni di verificare, attraverso la consultazione dei dati delle utenze a rete (gas, acqua e energia elettrica), la congruenza della richiesta di agevolazione del contribuente. In proposito, si evidenzia che, alla luce delle nuove disposizioni della riforma del processo tributario (articolo 7, comma 5-bis, del Dlgs 546/1992), si ritiene che l’onere della prova sia diverso, a seconda che si sia in presenza di una istanza di rimborso o di un atto di accertamento del comune.
Nel primo caso, l’onere è senz’altro in capo al contribuente, il quale potrebbe essere chiamato a produrre, ad esempio, la documentazione afferente i costi dei consumi.
Nell’altro caso, dovrebbe essere il comune a procurarsi le notizie utili a contestare l’esenzione richiesta, magari chiedendo termini al giudice tributario.
Si evidenzia che la pronuncia in esame ha effetti anche sui versamenti eseguiti a giugno scorso, a titolo di acconto Imu. Pertanto, i coniugi con residenze disgiunte che abbiano pagato l’imposta su uno dei due immobili posseduti potranno, in presenza delle condizioni di legge, scomputare quanto versato in più in occasione del saldo di dicembre.
SANZIONI PER OMESSO VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI: modifica orientamento interpretativo Messaggio INPS
Si informa che con Messaggio n. 3516 del 27 settembre 2022, l’INPS ha comunicato di aver rivisto il precedente orientamento interpretativo in materia di sanzioni per omesso versamento delle ritenute previdenziali di importo inferiore a 10.000 euro, a seguito di approfondimenti compiuti d’intesa col Ministero del Lavoro. Come si ricorderà, il d.lgs. n. 8/2016 (art 3, c. 6) ha parzialmente depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all’art. 2, c. 1-bis, del decreto-legge n. 463/1983 (convertito dalla legge n. 638/1983) stabilendo che la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a 1.032 euro, si applica ai soli omessi versamenti di importo superiore a 10.000 euro annui, mentre se l’importo omesso è inferiore alla predetta soglia si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Il messaggio INPS in commento interviene proprio su tale ultima fattispecie (sanzione per omesso versamento di ritenute di importo inferiore a 10.000 euro annui), ribaltando la precedente interpretazione dell’ente previdenziale stesso e del Ministero del Lavoro circa l’applicabilità a tale illecito amministrativo della previsione contenuta nell’art. 16 della legge n. 689/1981 che, come noto, prevede il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, qualora più favorevole e se sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo.
Ed infatti, in prima battuta, gli enti competenti avevano ritenuto applicabile anche a tale fattispecie il citato articolo 16 della legge n. 689/1981, ammettendo dunque il pagamento entro il termine di 60 giorni (dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione) di 1/3 del massimo della sanzione prevista (di 50.000 euro) e cioè 16.666 euro (cfr., da ultimo, circolare INPS n. 32/2022). Con il nuovo messaggio, invece, l’Istituto – in accordo col Ministero del Lavoro – modifica il proprio orientamento in seguito a contestazioni intervenute in sede giudiziaria, precisando che nell’ambito del procedimento delineato dal citato art. 3, c. 6 del d.lgs. n. 8/2016 non può trovare applicazione il pagamento in misura ridotta pari ad 1/3 del massimo della sanzione. Ciò in virtù della specialità della disciplina sanzionatoria in oggetto (art. 3, c. 6 del d.lgs. n. 8/2016) rispetto alla previsione generale contenuta nell’art. 16 della legge n. 689/1981. Ne deriva, sul piano pratico, che a differenza di quanto accaduto fino ad ora, gli Ispettori potranno determinare la misura della sanzione a partire dal minimo edittale fissato, dalla speciale norma di legge, in 10.000 euro (prima invece, ritenendosi applicabile l’art. 16 della legge n. 689/1981, stabilivano la sanzione minima in 16.666 euro, e cioè in 1/3 della sanzione massima prevista, pari a 50.000 euro).
Pertanto, le ordinanze-ingiunzione in corso di emissione o emesse e non ancora notificate alla data del 27 settembre 2022 (data di pubblicazione della circolare in commento) dovranno tener conto, nella determinazione della sanzione amministrativa, di tali nuove indicazioni.
Naturalmente la nuova interpretazione (esclusione dell’applicazione dell’art. 16 della legge n. 689/1981), oltre ad orientare la futura attività di vigilanza degli Ispettori, produce effetti anche per le situazioni pregresse ancora pendenti, determinando la rimodulazione delle sanzioni amministrative pecuniarie già irrogate o ancora da irrogare. Ed infatti il messaggio INPS precisa che le ordinanze-ingiunzione già regolarmente notificate e non opposte dovranno essere rettificate dalle sedi INPS in autotutela, rideterminando l’importo della sanzione. Nel fornire indicazioni su tali rettifiche, il messaggio INPS distingue due diverse ipotesi, in ragione della data in cui sono state commesse le violazioni, in applicazione del regime intertemporale stabilito dagli artt. 8 e 9 del citato d.lgs. n. 8/2016:
- violazioni riferite a periodi anteriori al 6 febbraio 2016: il messaggio INPS chiarisce che per le violazioni anteriori al 6 febbraio 2016 (data di entrata in vigore del d.lgs. n.8/2016), la rettifica conterrà l’importo della sanzione rideterminata e l’indicazione della possibilità di effettuare il pagamento, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di rettifica, di una somma pari alla metà della sanzione rideterminata ovvero, se più favorevole, alla misura ridotta definita dall’articolo 16 della legge n. 689/1981, con l’avviso che, in caso di omesso pagamento nel termine assegnato, si porterà ad esecuzione il credito per la sanzione amministrativa nella misura intera ridetermina sulla base dei predetti criteri. Tale specifica opzione deriva dal particolare regime intertemporale stabilito per le violazioni anteriori al 6 febbraio 2016 stabilito dal c. 5 dell’art. 9 del d.lgs. n. 8/2016, il quale prevede l’estinzione del procedimento sanzionatorio in oggetto attraverso il pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, da effettuarsi entro 60 giorni dalla notificazione degli estremi della violazione. Se più favorevole, il responsabile dovrà essere ammesso al pagamento della sanzione amministrativa nella misura ridotta, ai sensi dell’art 16 della legge n. 689/1981 che – a differenza di quanto avviene per le violazioni a cui si applica il nuovo regime sanzionatorio a partire dal 6 febbraio 2016 – è applicabile a tali ipotesi, per espressa previsione del citato art. 9, c. 5, del d.lgs. n.8/2016;
- violazioni riferite a periodi successivi al 6 febbraio 2016: la rettifica conterrà l’importo della sanzione ricalcolata da pagare entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, con l’avviso che, spirato tale termine, si porterà ad esecuzione il credito per la sanzione amministrativa, il cui importo risulta rideterminato conformemente ai nuovi parametri di cui sopra.
Resta fermo l’impegno da parte Di Confagricoltura in tutte le sedi istituzionali competenti per cercare di modificare la norma in oggetto che, nonostante l’ultima interpretazione dell’INPS, resta eccessivamente gravosa per i datori di lavoro.
INDENNITÀ UNA TANTUM 150 EURO: istruzioni Inps
Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni in merito, per informare che l’INPS, con la Circolare n. 116 del 17 ottobre 2022, ha fornito le istruzioni applicative per accedere all’indennità una tantum di 150 euro prevista dal DL n. 144/2022 (c.d. Decreto Aiuti-ter). Il Bonus verrà erogato ai lavoratori dipendenti, (con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico), aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro, che non siano titolari dei trattamenti di cui all’articolo 19, per il tramite dei datori di lavoro all’interno della retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022. La somma a titolo di indennità una tantum avrà un importo pari a 150 euro e sarà riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale a carico dell’INPS.. Il bonus sarà erogato dal Datore di Lavoro previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16. Il credito maturato dal Datore di Lavoro per effetto dell’erogazione dell’indennità verrà poi dallo stesso compensato attraverso la denuncia UniEmens. Importante evidenziare che, come già previsto per l’indennità dei 200 euro, l’erogazione per il tramite dei datori di lavoro è esclusa per gli operai agricoli a tempo determinato.
Credito: operatività Agrifidi Uno.
Grazie a contributi della Camera di Commercio della Romagna e di alcuni comuni del territorio (Forlì, Sogliano al Rubicone, Santarcangelo di Romagna, Bertinoro) è possibile beneficiari di tassi agevolati e di contributi per operazioni di credito.
L’operatività di Agrifidi è molto ampia, spaziando sia dai prestiti a breve termine o a medio termine per liquidità, che su operazioni legate a investimenti nelle aziende a all’acquisto di terreni.
La modulistica, e tutta la documentazione necessaria, sono presenti sul sito www.agrifidi.it.
Gli uffici tecnici sono a disposizione per la consulenza e per la eventuale presentazione delle richieste.
Rincaro prezzi energetici: un aiuto per le aziende florovivaistiche.
Per il settore florovivaistico sono in arrivo 25 milioni di euro per contrastare gli effetti del rincaro dei prezzi energetici derivanti dall’attuale crisi economica generata dal quadro di instabilità internazionale dovuto alla guerra tra Ucraina e Russia.
Lo prevede un decreto, firmato nei giorni scorsi dal Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli dopo l’intesa raggiunta in Conferenza Stato Regioni lo scorso 12 ottobre.
Il contributo concedibile, anche nel rispetto di quanto previsto dal Quadro temporaneo europeo di riferimento, è pari al 30% dei maggiori costi sostenuti nel periodo marzo-agosto 2022 rispetto a quelli sostenuti nello stesso periodo dello scorso anno, per la gestione delle attività produttive, svolte essenzialmente in serra, per l’acquisto di energia elettrica, gas metano, G.P.L., gasolio e biomasse utilizzate per la combustione in azienda.
È prevista la possibilità di erogazione di un acconto pari al 90% del contributo spettante.
UMA: aperta la possibilità di richiedere maggiorazione di carburante agevolato per siccità.
Come richiesto dalle Organizzazioni Agricole la Regione Emilia-Romagna ha deliberato lo scorso 25 luglio con Delibera numero 1276 la possibilità di richiedere una maggiorazione delle attribuzioni di carburante agevolato per uso agricolo, causa problematica siccità relativa al 2022.
Le aziende potranno accedere all’assegnazione se vengono soddisfatti i seguenti requisiti:
- abbiano esaurito l’assegnazione annuale dell’anno 2022;
- abbiano presentato la dichiarazione di avvenuto impiego del carburante agricolo dell’anno 2021 entro il 30 giugno 2022;
- ne facciano richiesta entro il 3 novembre 2022;
E’ disponibile l’applicativo per la presentazione delle richieste. Le aziende interessate con i requisiti possono manifestare la loro intenzione a presentare la domanda presso gli uffici tecnici di Forlì, Cesena e Rimini.
Vitivinicolo: aperto il bando OCM vitivinicolo misura investimenti, campagna 2022/2023
La regione con la Delibera di Giunta Regionale 1343 del 1 agosto 2022 ha pubblicato i bandi per la misura rivolta agli investimenti nelle aziende vitivinicole e nelle aziende agroindustriali.
Con una Delibera di modifica dei giorni scorsi sono variati alcuni punti del bando ammettendo a finanziamento anche gli impianti fotovoltaici che prevedono l’immissione in rete dell’energia prodotta.
Sono disponibili circa 5,2 milioni di euro, la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al prossimo 15 novembre.
L’aiuto viene accordato a imprese, indipendentemente dalla dimensione economica, che svolgono almeno una delle seguenti attività:
- a) produzione di mosto da uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse prodotte, acquistate o conferite da soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- b) produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti da soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- c) elaborazione, affinamento e/o confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti;
- d) produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.
Non rientrano in queste categorie di beneficiari coloro che lavorano prevalentemente (più del 50% delle uve trattate) prodotti in conto lavorazione.
L’aiuto è pari al 40% della spesa ammessa, gli investimenti possono essere effettuati in una o due annualità.
Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali e immateriali per le seguenti azioni, quali:
- costruzione/ristrutturazione di immobili strumentali allo svolgimento delle attività di cui al paragrafo 1, con esclusione degli interventi che riguardino punti vendita non attigui alla sede di lavorazione delle uve e/o vino;
- acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature specifici per l’attività di trasformazione e/o commercializzazione;
- arredi ed allestimenti finalizzati alla funzionalità di punti vendita diretta al consumatore finale dei prodotti aziendali;
- creazione e/o implementazione di siti internet, finalizzati all’ e-commerce;
- acquisto di software destinati esclusivamente alla gestione delle operazioni di cantina;
- spese tecniche, quali onorari di professionisti e consulenti, direttamente riconducibili agli investimenti proposti.
L’attività di costruzione/ristrutturazione di immobili comprende: opere edili ed affini propriamente dette, opere edili complementari, strutture prefabbricate, impianti fissi quali impianti elettrico – idrico – termico – e impianti fotovoltaici. La spesa ammissibile per questa attività non potrà superare il 70% dell’importo totale degli investimenti con esclusione della voce relativa alle spese tecniche. Non sono compresi in questa categoria l’impianto di climatizzazione dei locali, destinati alla lavorazione, produzione e stoccaggio del vino e la vetrificazione delle vasche in cemento.
L’intensità dell’aiuto calcolata sul totale della spesa ammissibile e fissata:
– nel 40 % per le microimprese, le piccole e medie imprese come definite all’art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell’allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;
Gli investimenti proposti dovranno avere una dimensione minima di euro 30.000,00 ed una dimensione massima di euro 800.000,00, pena la non ammissibilità della domanda.
Per le imprese agricole la soglia massima e determinata anche in misura proporzionale alla superficie a vigneto calcolando euro 80.000,00 di spesa ammissibile per ettaro di vigneto posseduto quale risultanti dallo schedario vitivinicolo alla data prevista come scadenza per la presentazione delle domande dal presente Avviso. In ogni caso la soglia massima non potrà essere superiore a 800.000,00 euro, come sopra indicato.
Il progetto potrà avere durata annuale o biennale.
Importante novità sul bando: Tutti i beni acquistati, riconducibili al progetto ammesso all’aiuto, devono essere identificati mediante un contrassegno indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, vernice indelebile, targhetta metallica o di plastica) che riporti il riferimento del “Regolamento (UE) n. 1308/2013 – art.50 – PNS Misura Investimenti e la campagna di riferimento 2022/2023” tale identificazione e a carico del beneficiario che dovrà apporre il contrassegno entro il termine di presentazione della domanda di saldo
Per ogni informazione potete rivolgervi ai nostri uffici tecnici.
Invitiamo le aziende interessate a presentare la domanda a prendere contatto con gli uffici entro e non oltre il prossimo 28 ottobre.
GESTIONE DELL’ACQUA, INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA’: focus a Bologna a 100 anni dalla nascita della bonifica moderna
Convegno promosso da Regione e Associazione nazionale dei Consorzi di Bonifiche (Anbi). Bonaccini: “Negli ultimi 5 anni impiegati oltre 700 milioni di euro per nuove infrastrutture irrigue, razionalizzazione dei consumi e messa in sicurezza grazie a fondi del Piano Invasi e del Pnrr: è un dovere che abbiamo nei confronti delle nuove generazioni”.
La crisi idrica non molla la presa, con una pianura Padana senza piogge per lunghi periodi – il calo è del 40% negli ultimi 20 anni – e la tendenza a temperature sempre più elevate rispetto alla media. Una situazione di prolungata siccità con cui le imprese agricole devono fare i conti, e che evidenzia ancora di più il valore della gestione dell’acqua e dei sistemi irrigui. Sul ruolo dei Consorzi di bonifica in Emilia-Romagna e sugli interventi regionali per la salvaguardia del territorio e della risorsa idrica in agricoltura e per le comunità, si è focalizzato il convegno organizzato il 18 ottobre scorso a Bologna da Regione e Anbi. Occasione anche per celebrare il centenario del primo Congresso sulle bonifiche tenuto in Veneto a San Donà di Piave, evento che ha posto le basi della bonifica moderna, unendo gli aspetti di sanificazione e sicurezza idraulica alla gestione delle acque per l’agricoltura.
La crisi idrica mette in grave difficoltà le nostre produzioni agricole, soprattutto pomodori, mais, frutta, riso. L’obiettivo è investire in infrastrutture idriche, costruire invasi per conservare l’acqua quando è disponibile e utilizzarla nei periodi siccitosi, avviare la depurazione delle acque reflue; questo tema è una priorità nazionale per il mondo agricolo e la popolazione civile.
Oggi l’agricoltura necessita di nuove soluzioni sostenibili, concrete e applicabili in campo. Per questo, la Regione investe il 4% dell’intero valore delle risorse disponibili in ricerca, contro l’1,5% della media nazionale. Abbiamo la necessità di elevare il livello di intelligenza artificiale e digitalizzazione nelle nostre imprese agricole, per continuare a garantire la qualità delle produzioni made in Emilia- Romagna e made in Italy, rimanendo competitivi su risorse primarie ‘finite’.
L’irrigazione di precisione è una delle frontiere che università, centri di ricerca e imprese stanno intraprendendo: è una delle soluzioni per contrastare gli effetti del cambiamento climatico. La Regione ha già messo a bando 7 milioni di euro per invasi aziendali e altri 20 milioni di euro saranno disponibili per progetti irrigui con il nuovo Piano di sviluppo rurale 2023-2027.
Previsto anche un fondo per le progettazioni in capo ai Consorzi di Bonifica grazie a un progetto di legge regionale di prossima approvazione con circa 200mila euro di risorse del bilancio regionale.
Per maggiori informazioni, visitare il seguente link:
LATTIERO-CASEARIO BOVINO E OVICAPRINO: proroga al 23 gennaio delle dichiarazioni obbligatorie
Un nuovo decreto ministeriale fa slittare ancora in avanti i termini per i primi acquirenti del settore ovicaprino e i fabbricanti di prodotti a base di latte bovino e ovicaprino.
Le dichiarazioni obbligatorie del settore lattiero-caseario bovino e ovicaprino slittano ancora al 20 gennaio 2023. Lo ha stabilito il Mipaaf con un decreto ministeriale (Decreto ministeriale 18 ottobre 2022), dopo la prima proroga che aveva rimandato i termini al 20 settembre scorso per i primi acquirenti del settore ovicaprino e i fabbricanti di prodotti a base di latte bovino e ovicaprino, sempre per i medesimi motivi: gravi disservizi del portale Sian (Sistema informativo agricolo nazionale) che impediscono la regolarità di registrazione delle dichiarazioni obbligatorie. Le difficoltà espresse dagli operatori della filiera lattiero-casearia e dalle loro rappresentanze nel rispettare la scadenza del 20 ottobre, che già avevano portato al primo slittamento dei termini relativi al mese di luglio, sono state ribadite nella nota inviata al Ministero dal coordinatore nazionale della Commissione Politiche Agricole Federico Caner. La concessione della proroga al 20 gennaio 2023 per le dichiarazioni mensili relative agli acquisti di latte ovicaprino e quelle trimestrali dei prodotti a base di latte bovino e ovicaprino si rende quanto mai opportuna per non penalizzare i nuovi soggetti interessati, vale a dire l’intera filiera del settore ovicaprino e i fabbricanti di prodotti lattiero-caseari, esponendoli all’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Resta garantita la regolare attuazione del sistema di monitoraggio dei flussi di latte bovino, attraverso le dichiarazioni mensili dei primi acquirenti del settore, come previsto dalla normativa comunitaria. Verrà inoltre istituita una commissione ministeriale, composta da Mipaaf, Agea, Icqrf e tre rappresentanti delle Regioni, per raccogliere le criticità segnalate dagli operatori della filiera e avanzare eventuali proposte che semplifichino l’applicazione del sistema di monitoraggio del settore lattiero-caseario e gli oneri a carico degli operatori della filiera.
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FIUME USO: al via opere di manutenzione nel bacino idrografico
Intervento da 30mila euro a cura dell’Ufficio di Forlì-Cesena dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile.
Sono cominciati i lavori di manutenzione finalizzati alla sicurezza idraulica del bacino idrografico del fiume Uso e, in particolare, del rio Medrina, nel comune di Borghi (Fc). Gli interventi mirano alla conservazione della naturalità degli alvei, privilegiando le tecniche dell’ingegneria naturalistica e favorendo l’originale mobilità fluviale, una delle componenti essenziali per il mantenimento di una qualità ambientale elevata. La priorità dei lavori viene data alle situazioni di maggior criticità in rapporto agli abitati, alle infrastrutture e ai beni esposti al rischio alluvioni. Si interverrà principalmente con la rimozione delle alberature trasportate nell’alveo dalle piene e il taglio selettivo di quelle deteriorate o in precaria condizione di stabilità, tali da mettere a rischio il regolare corso delle acque. In programma anche la sistemazione dell’immissione nel fiume Uso e la realizzazione di difese di sponda con massi di pietra naturale e palificate in legno. I lavori, finanziati dalla Regione con 30mila euro, sono seguiti dai tecnici dell’Ufficio di Forlì-Cesena dell’Agenzia per la Sicurezza territoriale e Protezione civile.
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Bonus 200 euro per i lavoratori autonomi: istruzioni operative
Con la circolare n. 103 di oggi, 26 settembre 2022, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la presentazione della richiesta dell’indennità una tantum di 200 euro prevista dal cd. decreto-legge “aiuti” (DL n. 50/2022, art. 33) in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali INPS e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Nel rinviare ad un’attenta lettura della circolare INPS – che è stata emanata dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre u.s. del decreto con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fissato i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum – si riportano qui di seguito le principali indicazioni ivi contenute, con particolare riferimento alle istanze relative ai lavoratori autonomi del settore agricolo.
Estensione del bonus fino a 350 euro
Preliminarmente la circolare ricorda che il bonus di 200 euro (previsto dall’art. 33 del decreto-legge n. 50/2022) è stato incrementato – dall’art. 20 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (cd. aiuti-ter) – di 150 euro per i lavoratori autonomi che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
Pertanto, congiuntamente al bonus di 200 euro sarà possibile richiedere – per gli interessati che ne abbiano i requisiti (reddito non superiore a 20.000 euro nell’anno 2021) – anche l’estensione di 150 euro, per un totale di 350 euro.
Soggetti beneficiari
La circolare ricomprende espressamente tra i beneficiari del bonus i lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, istituita ai sensi dell’articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla predetta gestione.
Sono destinatari dell’indennità una tantum anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti familiari alla gestione previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
Secondo l’Istituto sono invece esclusi dal beneficio gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri per l’attività di amministratore in società di capitali in quanto il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall’attività aziendale.
Questa esclusione francamente è poco comprensibile, in quanto la legge (art. 1, c. 1 e 5, d.lgs. n. 99/2004) – sia pure con una finzione giuridica – equipara i compensi percepiti in qualità di amministratore di una società di capitali agricola ai redditi derivanti dall’attività agricola.
Requisito reddituale
L’importo dell’indennità una tantum è pari a 200 euro per i lavoratori che nell’anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35.000 euro, ma superiore a 20.000 euro. L’indennità, ai sensi dell’art. 20 del decreto-legge n. 144/2022, è incrementata di 150 euro in favore dei lavoratori interessati che, nell’anno d’imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
In ordine al predetto requisito reddituale, la circolare ricorda quanto previsto dall’art. 4, c. 2 del decreto ministeriale: “dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata”.
Pertanto, precisa la circolare, il valore reddituale da considerare ai fini del riconoscimento dei benefici in oggetto è quello del reddito complessivo, come rilevato nel modello “Redditi Persone fisiche 2022”, dato dalla sommatoria di redditi contenuta nel quadro RN, rigo RN1 colonna 1, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell’abitazione principale (rigo RN 2).
Si precisa, inoltre, che nell’ambito dei contributi previdenziali effettivamente versati non devono essere computate le somme riconosciute dall’INPS a titolo di esonero contributivo. Si ricorda infine che, come precisato nel decreto ministeriale (comma 3 dell’art. 2) i requisiti di iscrizione alla gestione e quelli reddituali per i coadiuvanti familiari sono verificati sulla posizione del titolare del nucleo familiare.
Iscrizione alla gestione INPS e partita IVA attiva
Come noto, il decreto ministeriale prevede che i beneficiari devono risultare iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie INPS e agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria alla data di entrata in vigore del decreto-legge “aiuti” (DL n. 50/2022) e cioè al 18 maggio 2022 (l’art. 59 del medesimo decreto-legge, infatti, fissa la sua entrata in vigore al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, avvenuta il 17 maggio 2022).
Si evidenzia che la circolare INPS precisa che “in ogni caso sono destinatari dell’indennità i soggetti che abbiano provveduto a presentare tempestiva iscrizione alla Gestione previdenziale”. Questa precisazione sembra consentire l’accesso al beneficio anche a coloro che hanno tempestivamente richiesto l’iscrizione ad una delle gestioni dei lavoratori autonomi entro il 18 maggio 2022, anche se l’iter istruttorio da parte dell’INPS non sia stato concluso entro tale data.
Occorre inoltre che i beneficiari siano titolari di partita IVA attiva e che l’attività lavorativa risulti già avviata al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto “aiuti”.
Ovviamente i richiedenti il beneficio in qualità di coadiuvanti – che non sono titolari di partita IVA autonoma – accedono al beneficio solo laddove il titolare dell’impresa diretto-coltivatrice sia titolare di partita IVA attiva e con attività avviata alla data del 18 maggio 2022.
Per i soci di società o i componenti degli studi associati, il requisito della titolarità della partita IVA, attiva alla data del 18 maggio 2022, deve essere soddisfatto in capo alla società o allo studio associato.
Requisito contributivo
La circolare ricorda che i beneficiari devono avere effettuato, sempre entro la data di entrata in vigore del citato decreto-legge “aiuti” (e cioè entro il 18 maggio 2022), almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla relativa gestione di iscrizione, con competenza a decorrere dall’anno 2020.
Tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022.
Ne deriva – sebbene la circolare non lo precisi espressamente – che sono destinatari dell’agevolazione anche i lavoratori autonomi agricoli neo-iscritti nel 2022. Tali soggetti infatti non hanno contribuzione utile prima del 18 maggio 2022, in virtù delle particolari modalità di versamento della contribuzione agricola unificata, la cui prima scadenza, come noto, è fissata per legge nel mese di luglio (I rata 2022).
Inoltre, con riferimento ai coadiuvanti familiari, la circolare INPS precisa che possono accedere al beneficio solo laddove il requisito contributivo sia soddisfatto sulla posizione aziendale del titolare.
Incompatibilità
La circolare chiarisce che il bonus è incompatibile con:
- la titolarità di trattamenti pensionistici diretti (pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, c. 26, della legge n. 335/1995, degli enti di previdenza di cui al d.lgs. n. 509/1994 e al d.lgs. legislativo n. 103/1996, nonché con l’APE sociale).
- l’analogo bonus di 200 euro riconosciuto dal medesimo decreto-legge “aiuti” ai lavoratori dipendenti, ai pensionati e ad altre categorie di soggetti (ai sensi degli articoli 31 e 32 del DL n. 50/2022).
Presentazione della domanda
La domanda va presentata all’ente di previdenza cui l’interessato è iscritto che provvederà all’erogazione del bonus in ragione dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.
È già possibile presentare l’istanza da oggi fino al 30 novembre 2022, sia direttamente che attraverso gli istituti di Patronato attraverso il portale web dell’INPS.
Una volta presentata la domanda, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.
Nella domanda l’interessato dovrà presentare una dichiarazione di responsabilità, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, che attesti:
- a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista;
- b) di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
- c) di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge n. 50/2022;
- d) di non aver percepito nell’anno d’imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro (o, in alternativa, di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro);
- e) di essere iscritto alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022 ad una delle gestioni previdenziali dell’INPS o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
- f) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato, per il medesimo fine, istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.
- g) sono esclusi dal beneficio gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e per i coloni mezzadri per l’attività di amministratore in società di capitali in quanto il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall’attività aziendale.
Si evidenzia che le dichiarazioni aventi ad oggetto il limite di reddito complessivo percepito nel periodo d’imposta 2021 (non superiore a 35.000 euro o non superiore a 20.000) sono tra loro alternative, poiché danno diritto ad un bonus di importo differente (rispettivamente di 200 o 350 euro).
Si ricorda che se l’interessato è iscritto contemporaneamente all’INPS e ad uno degli enti gestori di previdenza e assistenza per i lavoratori autonomi, la domanda deve essere presentata solo all’INPS.
All’istanza dovranno essere allegate le copie fotostatiche di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale, nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
Dotazione finanziaria
La circolare precisa che – oltre alla dotazione finanziaria di 600 milioni di euro per il bonus 200 euro (95,6 milioni di euro dei quali sono stati destinati dal decreto ministeriale citato ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria) – il decreto “aiuti-ter” ha stanziato 412,5 milioni di euro per l’estensione del bonus di ulteriori 150 euro per coloro che nel 2021 avevano un reddito inferiore ai 20.000 euro.
Decreto Aiuti Ter: bonus 150 euro
Il nuovo “Decreto Aiuti Ter” ha previsto una nuova indennità di 150 euro “una tantum”. Anche questo Bonus è esente dall’Irpef, come le precedenti indennità.
In attesa della circolare INPS vi informiamo in merito ad alcune indiscrezioni emerse:
Lavoratori dipendenti privati o pubblici: il nuovo bonus di 150 euro sarà erogato dal datore di lavoro con la busta paga di novembre 2022 solo se la retribuzione del mese non supera i 1.538 euro. Per ricevere il Bonus i lavoratori dovranno dichiarare al proprio datore di lavoro, di non aver diritto all’indennità per altre prestazioni (come le pensioni) o ad altro titolo. Il Bonus verrà liquidato anche nel caso in cui la busta paga sia azzerata in caso di sospensione del lavoro per congedi o crisi aziendale.
Lavoratori domestici: il bonus di 150 euro verrà liquidato dall’INPS a tutti coloro che hanno già percepito la precedente indennità di 200 euro e che abbiano un rapporto di lavoro in essere al 24 settembre 2022. A differenza delle altre categorie di beneficiari, non è ancora stata fissato il periodo nel quale verrà liquidato il nuovo Bonus.
Lavoratori del settore turismo e spettacolo precari, stagionali, venditori a domicilio, autonomi occasionali senza partita IVA: per questi soggetti, solo nel caso che abbiano beneficiato dell’indennità covid nel corso del 2021, i 150 euro verranno erogati in una delle prossime mensilità, non ancora definita dalla normativa.
Titolari di indennità di disoccupazione: tutti i soggetti che, per il mese di novembre, sono destinatari delle indennità di disoccupazione, compresi gli agricoli, riceveranno i 150 euro, ma non è ancora stato definito il periodo di pagamento.
Nuclei familiari con Reddito di Cittadinanza: il bonus di 150 euro verrà liquidato sulla carta RDC nel mese di novembre a condizione che nessun altro componente del nucleo abbia percepito questo nuovo Bonus a qualsiasi titolo.
Pensionati: tutti coloro che risultano pensionati al 1° ottobre 2022 (comprese le persone che percepiscono l’assegno sociale, le prestazioni legate all’invalidità civile, l’APE, gli assegni di accompagnamento alla pensione) riceveranno automaticamente i 150 euro con la mensilità di novembre 2022 a condizione che:
- siano residenti in Italia
- abbiano avuto un reddito imponibile IRPEF nel 2021 inferiore a 20.000 euro.
Incremento pensioni mesi di ottobre-novembre-dicembre e tredicesima
Come già trattato con Nota Enapa n. 91 del 31 agosto 2022, nel D.L. n. 115 del 9 agosto 2022, contenente “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” (Decreto Aiuti-Bis) si è data notizia dell’art.21 (Anticipo della rivalutazione delle pensioni all’ultimo trimestre 2022) contenente due distinti interventi a favore dei pensionati.
Alla lettera a) viene previsto un anticipo al 1° novembre 2022 – anziché 1° gennaio 2023 – del conguaglio (0,2 punti percentuali) della rivalutazione delle pensioni in relazione al tasso di inflazione dell’anno 2021 applicato in via provvisoria. In buona sostanza i ratei di pensione percepiti nel 2022 verranno rivalutati dello 0.2 e corrisposti già con la mensilità di novembre 2022. Su tale aspetto seguirà un ulteriore circolare Inps.
Alla lettera b) per i trattamenti pensionistici di importo pari o inferiore a 2.692 euro in pagamento con le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, ivi inclusa la tredicesima mensilità, viene previsto in via transitoria un anticipo di due punti percentuali, dell’incremento dovuto in ragione della rivalutazione delle pensioni che di regola opera dal 1° gennaio 2023.
La perequazione della lettera b) è corrisposto direttamente dall’Inps e riguarderà le prestazioni presenti nel Casellario Centrale delle Pensioni – quindi anche quelle erogate da enti diversi dall’Inps – il cui importo nel mese di settembre 2022 non sia stato superiore a 2.692 euro.
Non riceveranno alcun aumento
- Le pensioni delle assicurazioni facoltative, del F. Clero, ex ENPAO, Commercianti che percepiscono l’indennizzo per cessazione attività, le P. di Vecchiaia in cumulo che hanno in corso la formazione progressiva.
- Le prestazioni di accompagnamento alla pensione (Ape Sociale, isopensione ),
- Le prestazioni assistenziali quali le indennità di natura assistenziale, nello specifico: indennità di accompagnamento, indennità per ciechi parziali, indennità per ciechi assoluti, indennità di comunicazione, indennità di frequenza e indennità di talassemia.
Come riportato nella tabella riportata nella circolare Inps – che dettagliatamente dà conto di quanto sarà l’incremento in ragione dell’importo di pensione come previsto dall’art.1, comma 478, L. 160/2019 – l’aumento non rileva, per l’anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. Gli importi percepiti a tale titolo sono, pertanto, ininfluenti per l’erogazione, tra le altre, delle somme corrisposte a titolo di integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, ecc.