La Confagricoltura Emilia-Romagna, in considerazione della difficile situazione che sta affrontando il Settore Frutticolo, che da sempre rappresenta un’area strategica per l’economia della nostra Regione, ha ritenuto doveroso intervenire a supporto delle aziende del comparto, organizzando lunedì 23 ottobre una Manifestazione a Bologna dal titolo “Salviamo la Fruit Valley”.

Il nostro obiettivo è portare la frutta, ma non solo quella locale, all’attenzione della politica e soprattutto della collettività.

Il tuo sostegno alla nostra iniziativa è importante per noi e per tutte le aziende frutticole.

Il Presidente Confagricoltura Emilia Romagna

Marcello Bonvicini

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SICUREZZA IDRAULICA DEL TERRITORIO, CONFAGRICOLTURA:

“VOGLIAMO COLTIVARE LA TERRA, NON I RISTORI. ACCELERARE CON GLI INTERVENTI”

“Manca un mese all’attivazione della piattaforma Sfinge per richiedere i ristori dei danni dell’alluvione e, fiduciosi che le risorse possano arrivare in fretta, le aziende agricole sanno bene che non si tornerà allo stato pre-alluvione: sia perché i danni subiti sono pesanti, sia perché il territorio è stato profondamente mutato. Il suo assetto non tornerà più quello di prima e bisogna accelerare sul Piano di difesa idraulica dell’Emilia-Romagna recentemente varato dal Commissario Figliuolo”. Lo dichiara Alberto Mazzoni, vicepresidente di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini e presidente della Circoscrizione di Forlì.

“L’alluvione ha cambiato la morfologia di ampie fette della Romagna e sarà necessario sottrarre terra all’agricoltura per la sicurezza del territorio – aggiunge l’imprenditore agricolo – Un sacrificio che il nostro settore dovrà fare, e in parte è già così nei fatti, ma a patto che sia poi garantita una sicurezza complessiva: il mondo agricolo non sarebbe in grado di sopportare un altro evento come quello del maggio scorso. In attesa dei ristori, fondamentali per la tenuta del tessuto imprenditoriale agricolo, bisogna ragionare di come mettere in sicurezza le zone alluvionate e dove si sono verificate le frane: argini più sicuri, casse di laminazione per contenere i rischi, opere di consolidamento e soprattutto tanta manutenzione, quella manutenzione preclusa agli agricoltori e che negli anni è evidentemente mancata”.

Questo è ciò che chiede Confagricoltura per dare al settore primario una prospettiva di ripartenza e soprattutto di futuro. “Certe proteste lasciano il tempo che trovano: qui serve intervenire – rimarca Mazzoni – La sindrome Nimby, resistenze contro interventi di interesse pubblico, deve essere arginata: visto il disastro accaduto in Romagna non ci devono essere ulteriori tentennamenti. Il Piano di difesa idraulica è il primo passo per mettere in sicurezza i corsi d’acqua e il territorio. Noi agricoltori vogliamo coltivare la terra, non le promesse di rimborsi: per farlo serve investire, ci sobbarchiamo tutti i rischi connessi di un lavoro a cielo aperto, ma per portare avanti il nostro lavoro dobbiamo essere certi che i nostri campi sono all’interno di un territorio monitorato, con le necessarie infrastrutture di difesa in caso di emergenza – conclude Mazzoni – Siamo pronti a fare la nostra parte, come sempre, ma non vogliamo vedere nuovamente fiumi lasciati in stato di abbandono”.

 

 

 

Rinnovo della deroga delle norme di condizionalità dei pagamenti diretti: la situazione.

Il Ministero dell’Agricoltura, nella figura dell’autorità di gestione del Piano Strategico di attuazione della PAC, facendo proprie le ripetute istanze avanzate dalla Confagricoltura in questi giorni ha nuovamente sollecitato la DGAGRI della Commissione europea la richiesta di prorogare al 2024 la deroga che ha consentito di non applicare nel2023 le due norme di “condizionalità rafforzata” (BCAA7 e BCAA8) che obbligano per i seminativi all’avvicendamento annuale sulla stessa particella ed al mantenimento di elementi e superfici non produttive per il 4% della superficie a seminativi.

La richiesta è basata su alcuni specifici elementi: il perdurare degli squilibri di mercato e del pregiudizio della redditività delle imprese a causa del conflitto russo-ucraino, nonché gli ingenti danni al settore agricolo nazionale determinati dal susseguirsi negli ultimi mesi, delle avversità climatiche estreme che hanno toccato l’Italia. Condizioni queste che hanno reso necessario il regolamento che prevede misure di emergenza per i settori agricoli colpiti da problemi specifici (Reg. UE n. 2023/1465).

Tale richiesta rappresenta una rilevante presa di posizione in linea con quelle sinora avanzate dall’Italia a livello politico ed accoglie le numerose istanze avanzate dalla Confagricoltura negli ultimi mesi in tutte le sedi per prorogare di un ulteriore anno la applicazione le due regole più complesse della “condizionalità rafforzata”. Se la richiesta verrà accolta, infatti, si consentirebbe alle imprese di implementare in maniera più graduale le novità della riforma, agevolando la gestione degli ordinamenti produttivi e rendendola più flessibile in questa difficile congiuntura.

RIDUZIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO IN CASO DI PAGAMENTI TRACCIABILI 

Negli incentivi per la tracciabilità dei pagamenti viene concesso ai contribuenti un REGIME PREMIALE che consiste nella riduzione di 2 anni dei termini di accertamento per i titolari di reddito d’impresa/lavoro autonomo che abbiano:

  • utilizzato esclusivamente la fatturazione elettronica,
  • effettuato e ricevuto pagamenti superiori a 500 euro esclusivamente con mezzi tracciabili,
  • Indicato e nel quadro RS del modello REDDITI 2023

 

Per i soggetti forfettari, esonerati dall’emissione delle fatture elettroniche, ma con possibilità di emetterla è previsto un REGIME PREMIALE SPECIFICO nel quale i termini di accertamento sono RIDOTTI a ANNI 1 anziché 2. 

La riduzione dei termini di accertamento che si concretizza al decorso 31/12 del terzo anno anziché del quinto, riguarda le rettifiche e /o gli accertamenti relativi a:

  • Dichiarazione Iva Annuale
  • Imposte sui Redditi 

Per i soggetti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo la riduzione dei termini di decadenza degli accertamenti è riconosciuta se la fatturazione è elettronica e avviene tramite lo Sdì, se i corrispettivi giornalieri sono telematico e i pagamenti superiori a 500 euro sono stati fatti con il requisito della tracciabilità. 

L’Agenzia delle Entrate ha voluto specificare che la fatturazione elettronica, per poter usufruire del Regime Premiale, sia necessaria sia che il contribuente la utilizzi per obbligo o per scelta, come per il commercio al minuto art.22 Dpr 633/72 dove le stesse operazioni devono essere oggetto di memorizzazione elettronica e i corrispettivi giornalieri avvengano con l’invio telematico.

Inoltre, ha ribadito che la sola tracciabilità dei pagamenti non sia un requisito sufficiente, anche nel caso di abrogazione dei corrispettivi telematici il requisito dell’invio telematico dei corrispettivi e della fatturazione elettronica sono un presupposto strutturale tanto che i contribuenti possono usufruirne anche senza obbligo ma su base volontaria. 

È necessario specificare che NON ASSUME RILIEVO IL CASO IN CUI IL CONTRIBUENTE RICEVA FATTURE CARTECEE PER ACQUISTI DA UN CONTRIBUENTE FORFETTARIO OVVERO DA UN SOGGETTO UE.

 

Gli strumenti di pagamento tracciabile garantiscono la riduzione dei termini se fatti con bonifico bancario o carta di credito o assegno bancario.

Non è possibile la riduzione dei termini se con riferimento al periodo di imposta i contribuenti hanno ricevuto o effettuato anche un solo pagamento diverso da quelli sopradetti superiore a 500 euro. 

La mancata compilazione del Modello REDDITI comporta l’inefficacia della riduzione dei termini di accertamento. La sussistenza delle condizioni è vincolata alla compilazione del quado RS al rigo RS 136 del modello REDDITI 2023 PF/SP e al rigo RS269 del modello REDDITI 2023 SC.

La barratura della casella non riguarda i soggetti forfettari esonerati dalla fatturazione che hanno scelto di utilizzare per poter beneficiare dello specifico regime premiale agli stessi riservato.

 

ANTIRICICLAGGIO: COMUNICAZIONE DEI TITOLARI EFFETTIVI AL REGISTRO 

L’Art.21, D.Lgs. n.231/2007, in materia di antiriciclaggio, prevede che le imprese dotate di personalità giuridica, quindi le SRL, SPA e COOPERATIVE, e le persone giuridiche private come le FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI e ALTRE ISTITUZIONE DI CARATTERE PRIVATO, sono tenute a comunicare telematicamente al Registro Imprese:

 

  • le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per i quali è istituita un’apposita Sezione Autonoma;
  • le informazioni relative alla titolarità effettiva dei trust / istituti giuridici affini stabiliti / residenti in Italia, al fine dell’iscrizione in un’apposita Sezione Speciale; 

Nella comunicazione della titolarità effettiva vanno specificati i dati identificativi, la cittadinanza delle persone fisiche individuate quali “titolare effettivo” e i dati/informazioni, nel rispetto delle seguenti disposizioni: 

PER LE IMPRESE DOTATE DI PERSONALITA’ GIURIDICA

Ai fini dei dati identificativi per il titolare effettivo

Bisogna individuare la proprietà diretta: ovvero la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale detenuta da una persona fisica, o la proprietà indiretta: ovvero la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiori al 25% del capitale posseduto per il tramite di società controllate / fiduciarie / interposta persona. 

Nel caso in cui non fosse possibile identificare la persona con una delle due proprietà descritte sopra, bisognerà identificare il soggetto a cui è attribuito il controllo dello stesso: in base alla maggiorazione dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, o in base ai voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria, o in base all’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante. 

In mancanza di un ulteriore identificazione, secondo questi criteri, il titolare effettivo coinciderà con la persona fisica / persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi / statuari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società / del cliente diverso dalla persona fisica; 

Ai fini dei dati / informazioni da comunicare

Sulla base del criterio “utilizzato” per il riconoscimento del titolare effettivo occorre indicare la rispettiva entità della partecipazione al capitale dell’ente, o la modalità di esercizio del controllo, oppure i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente

PER LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE

Ai fini dei dati identificativi per il titolare effettivo

Sono identificati tali i fondatori, i beneficiari o i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione

Ai fini dei dati / informazioni da comunicare

Codice fiscale e anche nel caso di variazioni: denominazione dell’ente, sede legale e se diversa sede amministrativa, indirizzo PEC

PER LE TRUST / ISTITUTI GIURIDICI AFFINI

Ai fini dei dati identificativi per il titolare effettivo

Vengono identificati tali le persone che per conto del fiduciario, esercitano il controllo sul trust / istituto giuridico affine e qualunque altra persona che esercita il controllo sui beni conferiti attraverso la proprietà diretta / indiretta o altri mezzi; 

Ai fini dei dati / informazioni da comunicare

Codice fiscale e anche nel caso di variazioni: denominazione del trust / istituto giuridico affine e data / luogo / estremi dell’atto di costituzione del trust / istituto giuridico; 

Infine, per tutte le categorie è prevista l’indicazione delle ragioni eccezionali ai fini dell’esclusione dell’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, un indirizzo PEC per ricevere le comunicazioni nella qualità di controinteressato e la dichiarazione di responsabilità e responsabilità e consapevolezza ai sensi dell’art.48, DPR n.445/2000, in merito alle sanzioni previste dalla legislazione penale e civile in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese 

VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE 

Alla Camera di commercio è attribuito il potere di accertamento / contestazione della violazione dell’obbligo di comunicazione dei dati / informazioni sulla titolarità effettiva e di applicazione della relativa sanzione (da € 103 a € 1.032) ai sensi dell’Art. 2630, C.c., ridotta ad 1/3 se la comunicazione è effettuata nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine. 

TERMINI DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE 

Il DM n.55/2022 ha previsto l’emanazione di una serie di Provvedimenti ai fini dell’operatività delle nuove disposizioni.

Entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione di tale ultimo provvedimento, dovranno essere comunicati al Registro Imprese, ai fini della loro iscrizione e conservazione nella Sezione Autonoma / Sezione Speciale, i dati / informazioni, relative alla loro titolarità effettiva dei predetti soggetti.

 

La comunicazione contenente i dati / informazioni relative alla titolarità effettiva da parte dei soggetti interessati dovrà essere effettuata entro l’11.12.2023

Per i soggetti costituiti dal 10.10, la comunicazione va inviata entro 30 giorni dall’iscrizione al Registro per le imprese dotate di personalità giuridica / persone giuridiche private e dalla costituzione per i trust / istituti giuridici affini. 

La variazione dei dati / informazioni sulla titolarità effettiva devono essere comunicate entro 30 giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione. Inoltre, è prevista la conferma annuale dei dati / informazioni della titolarità effettiva. In particolare, la conferma va comunicata entro 12 mesi dalla prima comunicazione o dall’ultima comunicazione di variazione / conferma. 

Per le imprese dotate di personalità giuridica, la conferma può essere presentata contestualmente al deposito del bilancio e allegata alla pratica di deposito del bilancio presso il Registro Imprese. 

MODALITA’ DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE 

La comunicazione dovrà essere inviata esclusivamente in via telematica alla CCIAA con istanza firmata digitalmente 

  • da almeno un amministratore dell’impresa;
  • dal fondatore / soggetti con rappresentanza e amministrazione delle persone giuridiche private;
  • dal fiduciario, in caso di trust.

RIVALUTAZIONE SANZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

Informiamo che la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del Lavoro, con Decreto Direttoriale n. 111 del 20 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2023, comunica la rivalutazione quinquennale delle sanzioni derivanti dalla violazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Le ammende e le sanzioni amministrative riguardanti le contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza previste dal D.Lgs n. 81/2008, sono rivalutate, a partire dal 1° luglio 2023, nella misura del 15,9%.

L’ incremento di applica alle ammende e sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per le violazioni commesse successivamente al 1° luglio 2023.

 

Alluvione e frane, aperte le domande per la concessione di contributi per i danni subiti.

A seguito della pubblicazione del Decreto di declaratoria di calamità naturale verificatasi nei territori della Regione Emilia-Romagna dal 1° al 17 maggio 2023 sulla Gazzetta ufficiale del 22 settembre 2023, si sono aperte le domande per la concessione di contributi per:

danni alle produzioni apistiche;

danni alle produzioni zootecniche;

danni alle strutture agricole aziendali;

danni alle infrastrutture interaziendali agricole.

In attesa degli interventi che saranno previsti con le misure commissariali, questa Delibera è lo strumento più veloce sicuramente per chi ha avuto danni nelle casistiche sopra indicate, ma soprattutto per chi ha già sostenuto delle spese.

Le domande vanno presentate entro il prossimo 6 novembre.

Alla domanda andrà allegata, entro i 30 giorni successivi, una perizia asseverata che certificherà l’effettivo importo del danno.

Le perizie devono descrivere in modo dettagliato con adeguata documentazione tecnica e fotografica:

  • un inquadramento con foto aeree dell’impresa (prese anche da Google Maps o altri sistemi);
  • il layout produttivo contenente la disposizione planimetrica di tutte le risorse necessarie allo svolgimento delle lavorazioni e la progettazione e il posizionamento degli spazi, fabbricati, impianti, coerentemente con il sistema produttivo e il flusso dei materiali
  • i beni immobili;
  • mobili strumentali, e la loro localizzazione alla data del danno (incluse arnie);
  • scorte vive e prodotti di scorta distrutti e/o danneggiati e la loro ubicazione;
  • il nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi calamitosi,
  • il costo relativo al ripristino o al riacquisto del potenziale produttivo distrutto, secondo le modalità precedentemente indicate;

In relazione alle fatture inerenti i lavori la circolare regionale precisa che:

Si sottolinea che sulle fatture dovrà essere riportato il Codice Unico di Progetto (CUP). Esclusivamente per titoli di spesa emessi antecedentemente alla comunicazione del CUP da parte della Regione è ammessa la dicitura “ART. 12, CO.2 D.L. N. 61/2023 CONVERTITO IN L. N.100/2023”. In assenza del CUP o della predetta dicitura (su fatture antecedenti alla data di comunicazione del CUP), la spesa non sarà considerata ammissibile, in attuazione di quanto previsto dall’art. 5, comma 6, del D.L. n. 13/2023, già convertito in Legge n. 41/2023.

Visti i tempi ristretti chiediamo alle aziende interessate di prendere contatto con gli uffici tecnici per fissare un appuntamento.

 

 

 

Camera di Commercio della Romagna: sostegno alle imprese agricole dei territori alluvionati.

In data 21 settembre 2023 la Camera di Commercio della Romagna ha attivato un intervento straordinario a sostegno delle imprese con sede operativa nei territori dei Comuni interessati dalle piogge alluvionali di maggio 2023. La misura prevede contributi a fondo perduto per le imprese agricole che stipulino un contratto di finanziamento garantito da Agrifidi uno Emilia-Romagna 

L’intervento consiste in un contributo a fondo perduto destinato, alle imprese agricole con sede operativa nelle zone ricomprese nell’allegato 1 del D.M. 61 / 2023 ovvero rientranti nei seguenti comuni:

per la provincia di Forlì-Cesena: tutti i comuni,

per la provincia di Rimini: Casteldelci, Novafeltria, San Leo, Sant’Agata Feltria, Montescudo.

Le Imprese che stipulano un nuovo contratto di finanziamento assistito dalla garanzia di Agrifidi Uno Emilia Romagna potranno ricevere il contributo direttamente dalla CCIAA della Romagna.

Il contributo viene quantificato come segue:

per prestiti a breve, fino a 12 mesi, il contributo  del 5% conteggiato sull’importo finanziato, può arrivare ad un massimo di euro 7 mila;

per prestiti di medio/lungo periodo, fino a 60 mesi, il contributo del 10% conteggiato sull’importo finanziato, può arrivare ad un massimo di euro 20 mila;

Lo stanziamento complessivo riservato a questa misura arriva ad Euro 800 mila, la priorità viene determinata dalla presentazione delle domande alla Camera di Commercio che avviene dopo l’erogazione del prestito.

Le imprese possono presentare richiesta di contributo per nuovi finanziamenti garantiti ed erogati fino al 30 giugno 2024.

Tutte le aziende richiedenti devono essere in regola con i requisiti previsti dal Regolamento De Minimis UE 1408/2013, avere una Sede Operativa e/o una Unità Locale nelle Province di Forlì-Cesena e Rimini ricompresa nell’Allegato 1 del Decreto Ministeriale n.61 del I° giugno 2023, ed essere in regola con il versamento dei diritti camerali alla CCIAA della Romagna, essere in regola con il DURC, avere una gestione economica in equilibrio e poter effettuare la firma digitale.

 

 

 

 

PIANO DI AZIONE AMBIENTALE PER UN FUTURO SOSTENIBILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA.

Bando amianto 2023. Incentivi alle imprese per la rimozione e lo smaltimento dei manufatti contenenti amianto

Destinatari

Possono presentare domanda per richiedere un contributo le micro, piccole e medie imprese e le grandi imprese, con sede legale o unità locale nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

Progetti Finanziabili:

Sono finanziabili i progetti relativi alla rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto, presenti in immobili in cui si svolgono attività produttive, terziarie e commerciali dell’impresa richiedente, sede di lavoro per i soggetti addetti a tali attività.

L’intervento dovrà avere un costo complessivo ammissibile di almeno € 15.000,00 per le spese di rimozione e smaltimento dell’amianto (esclusi, quindi, i costi di ricostruzione) e dovrà riguardare immobili localizzati sul territorio della Regione Emilia-Romagna.

Sono esclusi gli interventi finalizzati al mero adeguamento alle norme esistenti.

Sono ammissibili solo gli interventi avviati dopo la data di prenotazione on-line.

Regime di aiuto in esenzione

Il regime di aiuto sulla base del quale verranno concessi i contributi è disciplinato ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, tra cui gli aiuti per la tutela dell’ambiente di cui all’art. 36 del citato Regolamento.

 

Criteri soglie e condizioni minime:

  • nel rispetto delle % massime definite dal Regolamento (UE) n.651/2014 l’intensità dell’aiuto è definita nella misura seguente:
  • 50% per le PMI;
  • 35% per le Grandi Imprese
  • Il limite massimo di contributo ammissibile per intervento è fissato a € 150.000,00 in valore assoluto
  • L’importo del contributo, per il 50% è a fondo perduto e per il restante 50% dovrà essere restituito in applicazione dell’Art. 72 della Legge n.289/2002.
  • Il limite minimo del costo ammissibile di intervento è pari ad € 15.000,00, iva esclusa

 

Risorse disponibili:

A copertura dell’iniziativa in oggetto sono disponibili risorse pari a € 4.000.000,00.

 

Criterio di priorità:

L’obiettivo è dare massima efficacia all’utilizzo delle risorse disponibili, garantire la tutela della salute della cittadinanza e dei lavoratori, qualificando i luoghi di lavoro e tutelando l’ambiente.

 

Criteri di priorità Selezionati:

  • Vicinanza dell’edificio da bonificare inferiore a 800 metri in linea d’aria, da recettori sensibili quali scuole o ospedali;

Si   considerano   per    scuole:    scuole   di   ogni    ordine   e   grado    pubbliche   o    paritarie.

Si considerano per ospedali: ospedali e strutture sanitarie pubblici o accreditati.

  • Contestuale installazione di impianto fotovoltaico

L’impianto fotovoltaico dovrà essere installato presso la medesima unità locale, area/sito produttivo, commerciale o artigianale di cui fa parte l’edificio da bonificare e dovrà essere installato dopo la data di presentazione della prenotazione on line ed entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo.

Nella formazione della graduatoria, verrà data priorità agli interventi per i quali sia riscontrata la presenza di almeno un criterio di priorità, disposti in ordine cronologico.

Se l’intervento proposto comprende più edifici da bonificare, il criterio di priorità troverà applicazione anche nel caso in cui la presenza di almeno un criterio di priorità sia verificabile in uno solo degli edifici.

Sarà possibile indicare la presenza di entrambi i criteri di priorità. In tal caso, l’intervento vedrà applicato il criterio di priorità al pari di interventi con un solo criterio.

Modalità di partecipazione:

La presentazione della domanda di contributo si articolerà in due fasi:

  • Fase 1: prenotazione online del contributo (click day), con l’indicazione del costo stimato dell’intervento candidato e dichiarazione dell’eventuale presenza criterio di priorità. La Fase 1 avrà una durata di 5 giorni lavorativi;

 

  • Fase 2: presentazione della domanda completa, alla quale saranno invitate solo le imprese che si troveranno in posizione utile nella graduatoria, sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

Le imprese invitate avranno 3 mesi per presentare il progetto dell’intervento e completare la domanda di contributo.

Valutazione e Graduatoria:

La Struttura competente provvederà all’istruttoria delle domande pervenute e alla redazione della graduatoria dei progetti ammessi a contributo, tenuto conto della presenza dei criteri di priorità e dell’ordine cronologico di arrivo delle prenotazioni on-line.

Nella formazione della graduatoria, verrà data priorità agli interventi per i quali sia riscontrata la presenza di almeno uno dei criteri di priorità individuati, disposti in ordine cronologico. Successivamente saranno inseriti in graduatoria gli interventi che non soddisfino alcun criterio di priorità, in ordine cronologico, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Realizzazione degli interventi:

Gli interventi di rimozione e smaltimento amianto dovranno essere effettuati entro 24 mesi dalla concessione del finanziamento.

I beneficiari dei contributi entro un mese dalla conclusione dell’intervento sono tenuti a presentare una relazione tecnica attestante la conclusione dei lavori.

Rendicontazione spese ed erogazione contributi:

Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, sulla base delle spese sostenute e documentate.

Ai fini della liquidazione del contributo, alla conclusione del progetto, i soggetti beneficiari dovranno produrre la rendicontazione finanziaria e tecnica, attestante anche il mantenimento del criterio di priorità, ove presente, sulla base del quale il contributo è stato concesso.

Restituzione del 50% del contributo non a fondo perduto in attuazione dell’art. 72 della Legge n. 289/2002

In applicazione dell’art. 72 della Legge n. 289/2002, i contributi in conto capitale concessi alle imprese devono essere restituiti nella misura minima del 50% secondo un piano di restituzione pluriennale ad un tasso di interesse di almeno lo 0,50%.

Le imprese, in fase di rendicontazione, possono decidere se:

  • Restituire contestualmente alla liquidazione la quota del 50% non a fondo perduto;
  • Restituire la quota del 50% in 5 rate annuali al tasso di almeno lo 0,50% presentando una garanzia fidejussoria a copertura della restituzione.

 

Uscita DGR Approvazione del Bando Click day Fase 2 – Completamento domanda di contributo
30/10/2023 dal merc 2/11/2023 al mar 28/11/2023
5 gg lavorativi
dal 10/01/2024 al 05/04/2024

 

 

 

RIFORMA PAC 2023-2027 

Ricadute del regolamento comunitario sull’annata agraria2023/2024 e domanda unica 2024 

Condizionalità

  1. Annata agraria 2023/2024 – obbligo e vincoli alla rotazione delle colture BCAA7

Si avvicinano le semine della nuova annata agra 2023/2024 ed è quindi opportuno ricordare che la recente Riforma della Politica Agricola Comune, avviata si lo scorso anno, ha introdotto, (vedi norma di condizionalità BCAA7), l’obbligo della rotazione delle colture (da applicarsi a tutte le colture con l’eccezione delle colture pluriennali, di quelle sommerse, di quelle biologiche certificate, in produzione integrata certificata SQNPI). In altre parole, viene introdotto il divieto di monosuccesione, valutato per genere botanico; pertanto grano tenero, grano duro, triticale, spelta e farro che, essendo dello steso genere botanico, sono da confederarsi una stessa coltura.

Va però ricordato che in forza della specifica deroga accordata lo scorso anno, la noma BCAA7 entra in vigore solo dall’annata 2023/2024. Pertanto, per la prossima annata agraria (2023/2024) sarà possibile ripetere, sullo stesso terreno la stessa coltura pratica nel 2022/2023. 

Questa la norma di base, che però trova ampie eccezioni qualora l’azienda abbia aderito all’ECOSCHEMA 4 o alla misura SRA 1 (difesa integrata) del PSR 2023/2027. In tale caso prevalgono gli obblighi di rotazioni proprio delle due diverse misure.

Con l’adesione all’ecoschema 4, l’azienda si impegna, oltre che a non ripetere sullo stesso terreno la stessa coltura, ad assicurare, nell’avvicendamento biennale, la presenza nella rotazione di almeno una coltura miglioratrice proteica (leguminosa) o oleaginosa o una da rinnovo o una foraggera o un terreno a riposo. Inoltre, vige l’obbligo, per le eventuali colture leguminose e per quelle foraggere, di non utilizzare diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari; mentre sulle colture da rinnovo è consentito esclusivamente l’uso della tecnica della difesa integrata (o biologica). Infine, l’Ecoschema 4 prevede (fatta eccezione per le aziende zootecniche) l’obbligo di effettuare l’interramento dei residui colturali (non l’asporto o la bruciatura). Si ricorda che le seguenti colture sono da considerarsi da rinnovo: Mais, Soia, Girasole, Pomodoro, Patata, Sorgo granella, Barbabietola da Zucchero, Colza, Canapa, Aglio, Lino, Arachide, Ravizzone, Carota, Carciofo, Tabacco, Cipolla, Cocomero, Melone, Peperone, Melanzana. Pertanto, a titolo esemplificativo, chi nel 2023 ha aderito a questo Ecoschema, dovrà far seguire al cereale autunno-vernino coltivato nel 2023, una coltura da rinnovo (o una foraggera e una leguminosa foraggera) scelta tra quelle indicate. Chi invece aveva coltivato una coltura da rinnovo, dovrà nel 2024, farle succedere o un cereale autunno-vernino o una diversa coltura da rinnovo (o una foraggera o una leguminosa).

Più articolati gli obblighi di avvicendamento previsti della misura SRA 1 (lotta integrata) del PSR. In tale caso occorrerà rispettare le regole stabilite dai Disciplinari di Produzione Integrata. Va precisato che l’adesione alla SRA 1 consente la contemporanea adesione, sulla medesima superficie, all’ecoschema 4 (ma con una riduzione di taluni importi dell’aiuto SRA1). In tal caso occorrerà prestare grande attenzione alle scelte colturali, rispettando le regole di avvicendamento dettate dai Disciplinari di produzione integrata ed evitando qualsiasi tipo di ristoppio (anche quando, eventualmente ammesso dai Disciplinari). Vale la pena ricordare che gli avvicendamenti possono essere completati anche ricorrendo a colture di secondo raccolto. Tali colture devo essere presenti sule terreno nella finestra compresa tra il 15 maggio e il 30 novembre e avere una durata di almeno 90 giorni.

 

  1. Piano colturale 2023/2024 – obbligo di aree ambientali BCAA8

Con la domanda PAC 2023/2024 entra in vigore l’obbligo, previsto dall’ultima riforma della Politica Agricola Comune, di destinare ad elementi/aree non produttivi almeno il 4% delle superfici aziendali a seminativo ammissibili al pagamento dei titoli. Nello specifico si tratta di quanto previsto dalla norma BCAA 8 della nuova condizionalità rafforzata.  Concorrono a raggiungere la soglia del 4% le superfici ritirate dalla produzione (dal 1 gennaio al 30 giugno dell’anno di domanda), ma anche le fasce tampone (le zone ampie almeno 3 metri adiacenti a corsi d’acqua sulle quali è vietato l’uso di concimi e fitofarmaci), i fossati (fossi lungo i campi, compresi quelli di drenaggio e irrigazione, larghi al massimo 10 metri, ma con parete non cementata), i Margini dei campi (i bordi dei campi di larghezza compresa tra 1-20 metri sui quali è assente qualsiasi produzione agricola), le siepi o gruppi di alberi in filare (aventi larghezza compresa tra 2 e 20 metri, lunghezza minima di 25 metri; e con il divieto di potatura tra il 15 marzo e il 15 agosto, corrispondente al periodo di riproduzione degli uccelli), gli alberi isolati (esemplari arborei con chioma di diametro minimo di 4 metri), i piccioli stagni e maceri (bacini idrici naturali o artificiali, non impermeabilizzati, di superficie non superiore a 3.000 mq.).

Ciascuno dei precedenti elementi del paesaggio non produttivi concorrono al raggiungimento della soglia del 4% applicando alla superficie effettiva uno specifico fattore di ponderazione, pari ad 1 per il set-aside, ad 1,5 per le fasce tampone, i margini dei campi, gli alberi isolati e i maceri e a 2 per le siepi e gli alberi in filare e i fossati.

Sono esentate da tale obbligo le aziende con superficie a seminativo inferiore a 10 ettari o i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% alla produzione di erbe o di altre piante erbacee da foraggio o a set-aside o a leguminose (o a una combinazione di tali destinazioni) o le aziende nelle quali la superficie ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente o è utilizzata per la produzione di erbe e di piante erbacee da foraggio o è investita a colture sommerse (o a una loro combinazione).

Vale la pena ricordare, sebbene le probabilità di accoglimento da parte della Commissione Europea paiono, all’attualità, molto scarse, che è stata avanzata richiesta da diversi Stati Membri di concedere, come accaduto l’anno passato, una deroga all’applicazione di tale norma (BCAA8), rinviandone l’attuazione all’annata 2024/2025. 

 

3.Divieto di bruciatura delle stoppie – BCAA 3

La nuova Condizionalità rafforzata, introdotta a seguito della definizione della politica agricola Comune 2023-2027, prevede il divieto di bruciare le stoppie di tutte le superfici a seminativo, incluse quelle dei cereali autunno-vernini e le paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie.  Vale la pena ricordare che tale divieto si ricollega strettamente con l’imminente attivazione del Piano Integrato Aria (PAIR), che, nell’intento di ridurre le emissioni di poveri sottili, ribadisce il divieto di bruciatura dei residui colturali. Per quanto riguarda la BCAA 3, le Regioni specificano, in relazione alle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti sia l’eventuale intervallo temporale di applicazione delle deroghe, che l’eventuale suddivisone del territorio in aree omogene per caratteristiche agro-pedoclimatiche, al fine di adattare gli impegni previsti dalla norma alle condizioni locali.

Come detto, è prevista la possibilità di derogare al divieto (per la bruciatura delle stoppie e delle paglie di riso) solo qualora sussistano esigenze legate ad emergenze fitosanitarie. Per tali motivi si raccomanda alle aziende agricole di evitare qualsiasi bruciatura di residui colturali. 

 

  1. Copertura minima del suolo nei periodi più sensibili – BCAA 6

Al fine della protezione dei suoli nei periodi più sensibili e per evitare o limitare fenomeni di lisciviazione, erosione e riduzione del contenuto in sostanza organica, la norma prevede di assicurare la copertura vegetale dei terreni agricoli, privi di protezioni artificiali (ad esempio serre, tunnel).

A livello nazionale, l’intervallo di copertura è di 60 giorni consecutivi da collocare all’interno del periodo di impegno che va dal 15 settembre al 15 maggio, adattabile a livello regionale in funzione dell’ordinamento colturale prevalente e della piovosità.

Al fine di assicurare che i terreni oggetto della Norma abbiano una copertura vegetale nel periodo più sensibile, i beneficiari hanno l’obbligo di mettere in atto almeno una tra le seguenti pratiche:

  1. mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell’intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
  2. lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi sempre nel periodo 15/9-15/5, fatta salva l’esecuzione delle fasce tagliafuoco.

Per Inerbimento spontaneo si intende l’assenza di lavorazioni che compromettano la copertura vegetale del terreno agricolo per il periodo definito. In funzione dell’andamento climatico ordinario, il grado di copertura vegetale può presentarsi anche non continuo e non omogeneo.

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale del terreno o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive). 

 

  1. Mantenimento dei prati permanenti BCAA 1 e Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti siti di Natura 2000 – BCAA 9

Le nuove regole di condizionalità impongono che le superfici investiti a prato permanente non calino più del 5% rispetto alle superfici determinate nel 2018.

Pertanto è possibile rompere un prato permanente purché venga richiesta l’autorizzazione alla conversione del prato, autorizzazione che viene sempre concessa in presenza delle seguenti condizioni:

  1. il rapporto annuale calcolato per l’anno precedente non appare diminuito rispetto a quello di riferimento oltre il livello di allerta;
  2. la superficie interessata dalla richiesta di conversione è al di fuori delle aree Natura 2000;

Non è possibile ottenere l’autorizzazione a convertire i PP all’interno delle Aree Natura 2000, a meno che l’intervento non sia autorizzato dall’Autorità di Gestione dell’Area stessa, attraverso apposito provvedimento. In questo caso l’azienda accompagnerà la propria richiesta di conversione con il documento di autorizzazione rilasciato dall’Autorità di Gestione dell’Area interessata e l’autorizzazione sarà concessa solo a seguito della verifica della documentazione stessa da parte dell’OP competente per territorio.

Vi invitiamo gli agricoltori a contattarci prima di effettuare qualsiasi rottura di prati permanenti.

Si ricorda inoltre che è obbligatorio sfalciare i prati permanenti almeno una volta all’anno. 

Premi accoppiati – Obbligo utilizzo sementi certificate

Per l’anno di presentazione della domanda unica 2024, vi è l’obbligo di utilizzare sementi certificate o materiale di propagazione certificato per chi richiede il premio accoppiato per le seguenti colture:

  1. Frumento duro (richiedibile soltanto per le seguenti regioni: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).
  2. Colza e Girasole (si ricorda anche l’obbligo di stipula di contratti di filiera per poter accedere al premio).
  3. Riso.
  4. Barbabietola da zucchero oggetto di contratti di fornitura con un’industria saccarifera.
  5. Pomodoro da trasformazione, oggetto di contratti di fornitura stipulati con un’industria di trasformazione del pomodoro per il solo tramite di un’organizzazione dei produttori riconosciuta.
  6. Soia.                                                             

Ecoschemi.

  1. Obbligo iscrizione a Classyfarm entro 31/12/2023 per richiesta contributo Ecoschema 1 (riduzione dell’antibiotico e pascolamento) e premio accoppiato zootecnia anno 2023.

Si ricorda che per tutte le aziende zootecniche che hanno aderito l’ecoschema 1 e/o al premio accoppiato zootecnia in domanda unica 2023 devono essere iscritti al sistema Classyfarm, per chi non lo avesse ancora fatto si invita a procedere a tale iscrizione entro il 31/12/2023.

Per chi invece richiederà per la prima volta il premio accoppiato e/o ecoschema 1 nell’anno 2024, dovrà già essere iscritto al sistema Classyfarm entro il termine ultimo di presentazione della domanda unica (15 maggio 2024).

 

 

Vitivinicolo: dichiarazioni di vendemmia e di produzione.

Nei giorni scorsi Agea ha emanato la circolare in riferimento alle dichiarazioni di vendemmia e di produzione. 

I dati necessari per la predisposizione delle dichiarazioni sono i seguenti:

– quantitativi di uve raccolte, suddivise per tipologia (doc, igt, tavola).

– destinazione delle uve raccolte (quantitativo vinificato in proprio, venduto o ceduto), suddiviso per tipologia (doc, igt, tavola).

– quantitativi di uve/mosti eventualmente venduti, indicando i riferimenti dell’acquirente, suddiviso per tipologia (doc, igt, tavola).

– quantitativi di uve/mosti eventualmente acquistati, indicando i riferimenti del venditore, suddiviso per tipologia (doc, igt, tavola), oppure gli attestati di consegna (f2)

– eventuali dichiarazioni preventive da inserire.

– luogo di vinificazione e detenzione dei prodotti (indirizzo completo).

– per le uve (proprie e/o acquistate) vinificate, occorrono i quantitativi di vino feccioso e finito ottenuti, sempre suddiviso per tipologia (doc, igt, tavola).

Sono tenuti a presentare la dichiarazione di vendemmia tutte le persone fisiche o giuridiche o gli organismi associativi che:

  1. hanno prodotto vino;
  2. detengono al 30/11/2023, prodotti diversi dal vino (mosti concentrati e/o concentrati rettificati ottenuti nella campagna in corso), uve, mosti, vini nuovi ancora in fermentazione.
  3. hanno proceduto all’acquisto e/o trasformazione di prodotti a monte del vino e li hanno ceduti totalmente prima delle ore 00.01 del giorno 30/11/2023.

i prodotti detenuti alla data del 30/11/2023 per “conto lavorazioni” devono essere dichiarati dal soggetto che a tale data li detiene e non dall’effettivo proprietario.

Si ricorda che le scadenze previste sono due:

il 30 novembre 2023 per la dichiarazione di vendemmia (raccolta delle uve, attestato di consegna uve f1, dichiarazione preventiva qualora sia prevista)

il 15 dicembre 2023 per la dichiarazione di produzione (trasformazione, produzione vino e quantitativi detenuti al 30/11/2023)

 

Si raccomanda l’invio dei dati necessari alla compilazione agli uffici tecnici Confagricoltura Forlì, Cesena e Rimini entro venerdì 10/11/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Bollettini nitrati 2023/2024

Come di consueto, dal primo di novembre inizierà il periodo di divieto per la distribuzione dei reflui zootecnici, degli ammendanti, dei correttivi da materiali biologici e dei concimi azotati. Come già avveniva per gli anni scorsi, alcuni di questi divieti saranno assoluti e non derogabili (caselle di colore rosso nella tabella allegata a fine articolo), altri saranno invece regolati dai bollettini ARPAE (caselle di colore giallo), pubblicati ogni lunedì, mercoledì e venerdì congiuntamente ai bollettini sulla qualità dell’aria. I periodi di divieto di spandimento rimarranno pertanto invariati nei mesi di ottobre, marzo ed aprile, dove la normativa nitrati non prevede limitazioni, ed in questi mesi le indicazioni del bollettino riguarderanno solo l’attivazione o meno delle misure emergenziali legate al piano aria. I bollettini stabiliranno se è possibile la distribuzione ed in quali zone: la Regione Emilia-Romagna è stata infatti suddivisa in zone omogenee. In ogni zona omogenea sono presenti sia zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) che zone ordinarie (ZO).

Nel periodo di sovrapposizione dei divieti derivanti dalla normativa Nitrati con le limitazioni legate al Piano Qualità dell’Aria (novembre-febbraio), il bollettino coordinato riporterà quindi, per ogni provincia (suddivisa in Zona Pianura e Zona Appennino ed in Zona Vulnerabile ai Nitrati – ZVN – e in Zona ordinaria – ZO –) tre possibili condizioni:

No = DISTRIBUZIONE VIETATA Non è possibile la distribuzione dei reflui indicati in tabella (casella gialla) sulle relative colture
Sì = DISTRIBUZIONE AMMESSA È ammessa la distribuzione dei reflui indicati in tabella (casella gialla) sulle relative colture
Sì Eco = DISTRIBUZIONE
AMMESSA CON RISERVA

È ammessa la distribuzione con il vincolo, per i liquami ed il digestato non palabile, dell’utilizzo di tecniche ecosostenibili (vedi di seguito).

ATTENZIONE! L’utilizzo delle tecniche ecosostenibili è  obbligatorio   anche per i reflui non palabili distribuiti nella provincia/zona indicata anche   per le tipologie indicate in tabella con casella verde!

—  = NESSUN VINCOLO E’ possibile distribuire senza ulteriori vincoli.

 

Il bollettino coordinato aria-nitrati è consultabile al link:

https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/meteo/report-meteo/bollettini-e-rapporti-agrometeo/bollettini-nitrati

In caso di “BOLLINO ROSSO” (bollettino aria) ed in caso di “SI ECO” (bollettino coordinato aria-nitrati) saranno ammissibili, oltre l’iniezione diretta al suolo e l’interramento immediato contestuale alla distribuzione mediante l’utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull’appezzamento, anche:

  • Fertirrigazione con liquami diluiti (contenuto in sostanza secca minore del 2%) e frazione liquida chiarificata generata dal trattamento di separazione meccanica dei liquami e del digestato. Sono ammesse la microirrigazione (a goccia) e la subirrigazione;
  • Spandimento a bande, operato da barre orizzontali provviste di tubi rigidi terminanti con una scarpetta metallica di distribuzione a contatto con la superficie del suolo, cd. trailing shoe;
  • Su colture in atto, inclusi i prati, iniezione superficiale a solchi aperti e a solchi chiusi, con solchi realizzati da erpici a denti o a dischi e liquame distribuito all’interno dei solchi;
  • Iniezione diretta a solchi chiusi a profondità superiore ai 10 cm

Il bollettino aria è consultabile al link:

https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/bollettino-misure-emergenziali

Abbruciamento residui vegetali

A partire dal 1°ottobre 2023 e fino al 30 aprile 2024 nei comuni di pianura ricadenti nelle zone Pianura ovest, Pianura est e Agglomerato di Bologna, per l’abbruciamento dei residui vegetali saranno in vigore le seguenti condizioni:

dal 1°ottobre 2023 al 30 aprile 2024: divieto di abbruciamento di residui vegetali. Resta valida la facoltà dell’Autorità Fitosanitaria di emettere prescrizioni per emergenze fitosanitarie.

Nelle zone Pianura ovest e Pianura est, soltanto nei periodi 1°ottobre-31 ottobre 2023 e 1°marzo-30 aprile 2024 (quindi senza possibilità di deroga nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio), è ammessa una deroga per soli due giorni per ogni proprietario o possessore del terreno, valida nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e, sempre nel rispetto di quanto indicato dal D. Lgs. 152/2006, con le modalità consuete. Tale deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano scattate le misure emergenziali per le polveri sottili attivate attraverso il bollettino “Liberiamo l’aria” emesso da ARPAE per comunicare l’allerta smog e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.

Nelle zone svantaggiate

(https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/temi/pair2020/elenco-comuni_zone-dl-69_23.pdf/@@download/file/Elenco%20comuni_zone%20DL%2069_23.pdf)

dei comuni di Pianura ovest ed est e nei comuni dell’Agglomerato di Bologna tale deroga di due giorni può essere utilizzata in tutto il periodo dal 1°ottobre 2023 al 30 aprile 2024.

Nelle Zone Appennino NON si applicano le restrizioni del PAIR.

Come di consueto, tutti gli abbruciamenti devono essere preventivamente segnalati; maggiori info alla pagina https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/temi/pair2020/abbruciamenti-di-residui-vegetali

maggiori informazioni cliccandio sul link sottostante 

Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici

 

 

 

AIUTI ALL’APICOLTURA: tutte le iniziative della Regione a ristoro dei danni subiti a seguito dell’alluvione

La Regione Emilia-Romagna ha stabilito prioritario il ristoro agli apicoltori che hanno subito danni dall’alluvione.

Gli apicoltori che hanno subito perdite a seguito degli eventi alluvionali e franosi del maggio scorso possono fare domanda di ristoro entro il 6 novembre accedendo all’apposito bando. Si ricorda che in questo caso l’intensità dell’aiuto per il ristoro dalle perdite è al 100% (produzione miele 2023, arnie e famiglie di api). Inoltre è possibile un’altra forma di aiuto attraverso il bando “Intervento settoriale apicoltura – annualità 2024” per il quale c’è ancora tempo fino al 30 ottobre per inviare domanda per l’annualità 2024 per numerose tipologie di sostegno all’attività apistica. Nel caso gli apicoltori vogliano acquistare nuove arnie e/o materiale apistico vivo (famiglie o nuclei) e rimpiazzare così quelle danneggiate, per le quali non è stato richiesto altro indennizzo, è stata pubblicata la dichiarazione da allegare alla domanda del bando che attesta i danni subiti a seguito degli eventi alluvionali e franosi dello scorso maggio al fine del ripristino degli alveari danneggiati. Il bando mette a disposizione 1 milione e 290mila euro per la realizzazione delle azioni ricomprese nell’ambito degli Interventi A, B ed F a favore degli apicoltori e delle loro forme associate in possesso dei requisiti minimi di rappresentatività previsti dall’Avviso pubblico. In particolare per gli interventi B1 e B3, che prevedono un contributo all’acquisto di nuove arnie e/o di materiale apistico vivo (famiglie o nuclei), deve essere compilata la dichiarazione di danno ai fini del riconoscimento della priorità e dei punteggi assegnati per danni all’allevamento delle api e alla produzione apistica.

Per maggiori informazioni, visitare il seguente link:

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/notizie/2023/ottobre/aiuti-apicoltura-tutte-le-iniziative-regione-a-ristoro-danni-subiti-a-seguito-alluvione

 

 

 

CLASSYFARM: iscrizione obbligatoria per aderire all’eco-schema 1

Per poter aderire all’eco-schema 1 – pagamento per il benessere animale e la riduzione dell’antimicrobico resistenza – è obbligatorio iscriversi al sistema Classyfarm. Si specifica che si fa riferimento ad entrambi i livelli dell’eco-schema 1.

Classyfarm è il sistema informativo del Ministero della Salute, gestito dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER) ed integrato alla rete Vetinfo. Definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio e permette di monitorare, analizzare ed indirizzare gli interventi in funzione delle problematiche dell’allevamento. Classyfarm raccoglie e registra dati relativi al controllo ufficiale (autorità competente: medici veterinari ufficiali) e all’autocontrollo (operatore/allevatore, veterinario aziendale) sul benessere animale, inoltre, ha come base dati anche il sistema informativo per la farmacosorveglianza. Le elaborazioni consentono di misurare l’effettivo consumo di farmaco, tenendo conto dei principi attivi utilizzati, del numero di animali trattati per ciascun allevamento o possono essere analizzate in forma aggregata per consentire di studiare i fenomeni di utilizzo del farmaco su scala più ampia. Tutti i dati sono convertiti in coefficienti validati e inseriti in un logaritmo di calcolo che definisce un punteggio di rischio all’allevamento permettendo la categorizzazione dello stesso.

 

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: procedure operative nei casi di decadenza di idoneità del responsabile tecnico al 16 ottobre 2023

Sono state pubblicate due nuove delibere nel portale dell’albo gestori ambientali: la prima è relativa alle procedure operative nei casi di decadenza di responsabile tecnico; la seconda è una modifica dei termini temporali per l’effettuazione di sessioni straordinarie di verifica per responsabili tecnici e delle relative specifiche organizzative delle sessioni straordinarie.

La prima è disponibile al seguente link:

https://www.albonazionalegestoriambientali.it/download/it/deliberecomitatonazionale/126-Del5_11.10.2023.pdf

La seconda al seguente link:

https://www.albonazionalegestoriambientali.it/download/it/deliberecomitatonazionale/127-Del6_16.10.2023.pdf

 

 

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News

   ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEBITI CONTRIBUTIVI IN CARTELLA FINO A 1.000 EURO PER I LAVORATORI AUTONOMI

SINTESI

L’INPS fornisce le istruzioni operative per la richiesta di riconteggio dei debiti contributivi dei lavoratori autonomi, tra cui gli agricoli (IAP-CD-CM) fino a 1.000 euro automaticamente annullati per legge.

Attraverso tale procedura i lavoratori autonomi (compresi quelli agricoli) interessati potranno evitare ripercussioni negative sulla propria posizione contributiva, versando i relativi importi maggiorati di interessi legali.

Ciò si compie dando la possibilità agli interessati di versare in un’unica soluzione o ratealmente entro il 31 dicembre 2023 gli importi annullati.

Tale facoltà potrà essere esercitata qualora, alla data dell’annullamento automatico, risulti verificata la titolarità dell’Istituto a ricevere il pagamento dei debiti stralciati.

La domanda di riconteggio – che dovrà essere presentata all’INPS entro il 10 novembre 2023 – può essere inoltrata dai lavoratori autonomi agricoli interessati tramite il “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi”.

Si rende noto che, in considerazione del fatto che l’istanza può riguardare due diverse misure di stralcio (quella realizzata nel 2018 e quella del 2023), l’Istituto ha predisposto due diversi modelli di istanza all’INPS per il riconteggio dei debiti annullati:

  • Possibilità di chiedere il riconteggio dei debiti fino a 1000 euro alla data del 24 ottobre 2018, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, annullati ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge 136 del 2018

 

  • Possibilità di chiedere il riconteggio dei debiti fino a 1000 euro alla data del 1° gennaio 2023, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, annullati ai sensi dell’articolo 1, comma 222, della legge 197 del 29 dicembre 2022.

 

 

 

 

PERSONALE SCUOLA – PENSIONAMENTO DAL 1° SETTEMBRE 2024 – PRESENTAZIONE DOMANDE DI CESSAZIONE 

Il Ministero dell’istruzione ha fornito le informazioni utili per procedere alla richiesta di cessazione dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2024.

PRESENTAZIONE ISTANZA

Quanti raggiungono i requisiti pensionistici nell’anno 2024 e intendono cessare dal servizio devono presentare istanza entro: 

  • il 28 febbraio 2024 se dirigenti scolastici.
  • il 23 ottobre 2023 se docenti, educatori e personale ATA. 

Tali scadenze riguardano le domande di cessazione per dimissioni volontarie o delle istanze di permanenza in servizio al fine di poter permettere il raggiungimento del minimo contributivo.

Il termine del 23 ottobre 2023 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Tutte le richieste dovranno essere fatte attraverso POLIS che permetterà di avvalersi di cinque istanze attive contemporaneamente che prevedono le diverse casistiche di cessazione. 

In particolare, la prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie:

  • domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2024;
  • domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
  • domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.

La seconda, la terza, la quarta e la quinta conterranno, esclusivamente:

  • domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dalla Quota 100, maturata entro il 31 dicembre 2021;
  • domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dalla Quota 102, maturata entro il 31 dicembre 2022;
  • domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dalla Quota 103, da maturare entro il 31 dicembre 2023;
  • domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti rientranti nell’Opzione donna. 

 

 

RICOSTITUZIONE PENSIONE PER SUPPLEMENTO – AVVISO IMPORTANTE

La ricostituzione della pensione è una pratica che consente di ricalcolare l’importo della pensione sulla base del riconoscimento della contribuzione versata o maturata in precedenza alla decorrenza della data di pensionamento.

Consigliamo pertanto, a chi ha avuto la pensione liquidata nell’anno 2018 ed ha continuato a versare contributi prestando attività lavorativa per periodi successivi alla decorrenza della pensione, di recarsi presso le nostre sedi di Patronato in modo da presentare domanda per ottenere così un adeguamento dell’importo della pensione a seguito dei suddetti contributi versati

 

 

PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE – QUOTA 103

FACOLTÀ A PERCEPIRE L’INCENTIVO DI POSTICIPO AL PENSIONAMENTO 

La pensione anticipata flessibile (P. QUOTA 103) riconosce agli iscritti dell’AGO, alle Gestioni esclusive e sostitutive e agli iscritti alla G. Separata la possibilità di andare in pensione anticipata ai lavoratori (dipendenti e autonomi) che nell’anno 2023 siano in possesso di almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi.

Ai soli lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti per richiedere la P. QUOTA 103 e che scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente, è riconosciuta la facoltà di rinunciare al pensionamento in QUOTA 103 e proseguire il rapporto di lavoro nonché richiedere di acquisire direttamente in busta paga dal datore di lavoro la quota di contribuzione IVS di competenza (9,19%).

Le somme corrisposte a tale titolo sono soggette a tassazione fiscale.

ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI RINUNCIA

La facoltà di rinuncia può essere esercitata dal lavoratore dipendente:

  • una sola volta nel corso della vita lavorativa, e non può essere esercitata dopo il conseguimento di una pensione diretta (fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità),

La facoltà di rinuncia non può essere esercitata dal lavoratore dipendente:

  • dopo il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (requisiti Legge Fornero),
  • per la pensione di vecchiaia prevista dalla gestione pensionistica di appartenenza, se inferiore,
  • nel caso il lavoratore eserciti il diritto alla revocaalla fruizione dell’incentivo.

L’accredito contributivo cessa di essere riconosciuto al dipendente al raggiungimento dei requisiti per la P. di Vecchiaia.

Il lavoratore ha, per una sola volta, la possibilità di revocare la facoltà di rinuncia esercitata.

COMPETENZE DEL DATORE DI LAVORO

I datori di lavoria prescindere se assumono o meno la natura di imprenditore – sono tenuti, previa valutazione della istanza da parte dell’Inps:

  • a riconoscere, ai propri dipendenti che hanno fatto domanda di accredito, direttamente in busta paga la quota di contribuzione IVS a carico degli stessi,
  • a continuare a versare all’Inps la quota di contribuzione IVS a proprio carico (23,81%). 

A seguito dell’esercizio della facoltà di rinuncia, il datore di lavoro sarà esonerato dal versamento contributivo all’Inps a partire dalla prima decorrenza utile per il trattamento di pensione anticipata flessibile

Pertanto, se la facoltà di rinuncia è esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per P. Quota 103, l’obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima. 

 

 

 

PRIME INDICAZIONI SULLA MISURA DI SUPPORTO FORMAZIONE E LAVORO (SFL) 

Con la presente news si forniscono le prime indicazioni in merito alle

modalità di accesso e di fruizione della misura del Supporto per la formazione

e il lavoro (SFL), recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro a decorrere dal 1° settembre 2023

Di seguito si forniscono le prime indicazioni in merito alle modalità di accesso e di fruizione della misura del Supporto per la formazione e il lavoro. 

Il SFL è una misura finalizzata a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Nelle misure del Supporto per la formazione e il lavoro rientrano il servizio civile universale e i progetti utili alla collettività. 

A chi è destinato:

Il SFL è destinato ai singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui e che non hanno i requisiti per accedere all’ADI.

Attenzione

Possono accedere alla misura, altresì, i componenti dei nuclei familiari, che percepiscono, a far data dal 1° gennaio 2024, l’Assegno di inclusione e che decidono di partecipare ai percorsi sopra indicati, pure non essendo sottoposti agli obblighi previsti dall’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 48/2023, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza specifica per l’ADI. 

 

REQUISITI PER L’ACCESSO AL SUPPORTO PER ACCEDERE AL SFL

Al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, deve essere alternativamente in possesso dei seguenti requisiti: 

  • cittadino italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 
  • cittadino di altro Paese dell’Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 
  • cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • cittadino titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 o apolide in possesso di analogo permesso. 

Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere, inoltre, residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. 

REQUISITI ECONOMICI

Il richiedente, all’atto della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione della prestazione, deve essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti reddituali e patrimoniali: 

  • un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui;
  • un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza come definita ai fini dell’ISEE[1];
  • un valore del patrimonio immobiliare (come definito ai fini dell’ISEE), diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
  • un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell’ISEE (ad esempio, depositi, conti correnti, ecc., al lordo delle franchigie), non superiore a:

    1. 000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
    2. 000 euro per i nuclei composti da due componenti;
    3. 000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo). 

I massimali sono incrementati di:

  1. 000 euro per ogni componente in condizioni di disabilità, come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo;
  2. 500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo. 

Nel calcolo del reddito familiare non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza o di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà. 

La verifica del possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali avviene mediante l’attestazione ISEE e sulla base dei valori contenuti nella stessa attestazione, in corso di validità all’atto di presentazione della domanda, nella quale sia presente il richiedente il SFL.

 

COSA ACCADE NEL CASO DI DIMISSIONI VOLONTARIE

Sono esclusi dal godimento del beneficio i soggetti disoccupati, a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La misura del SFL è compatibile con lo svolgimento di un’attività di lavoro, rispettivamente dipendente o autonomo, purché il reddito percepito non superi i valori soglia previsti per accedere alla misura.

Necessario però è il farne comunicazione all’ INPS. 

INCONPARIBILITÀ

È prevista a norma di legge l’incompatibilità del Supporto per la formazione e il lavoro con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

 

OBBLIGHI FORMATIVI

I richiedenti del SFL devono avere assolto il diritto-dovere all’istruzione e formazione.

Ai beneficiari del SFL, di età compresa tra i 18 e 29 anni, che non hanno adempiuto all’obbligo

di istruzione è richiesta l’iscrizione a percorsi di formazione dedicati dei quali si dettaglierà più avanti.

La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione, comporta la non erogazione del beneficio, che comunque decorre dall’inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di percezione di dodici mensilità.

RICHIESTA DELLA MISURA DEL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO E SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DI ATTIVAZIONE DIGITALE

Il Supporto per la formazione e il lavoro è istituito dal 1° settembre 2023.

La domanda è presentata dall’interessato all’INPS in modalità telematica e il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa presente nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (di seguito, anche SIISL) attraverso l’invio automatico ai servizi per il lavoro competenti.

All’atto della domanda, l’interessato viene informato che attraverso il SIISL riceverà l’informazione dell’accettazione della sua domanda del SFL per proseguire il percorso di attivazione.

 

REQUISITI e OBBLIGHI

  • rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva (DID) di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  • dimostrare, se di età compresa tra i 18 e i 29 anni e non abbia adempiuto all’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’iscrizione a un percorso di istruzione per adulti di primo livello, allegando, a tale fine, copia dell’attestato di iscrizione o frequenza a tali corsi;
  • autorizzare la trasmissione dei dati contenuti nella domanda ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276/2003, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2015. 

Per l’accesso alla misura è, inoltre, necessario che il richiedente avvii il relativo percorso di attivazione mediante il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL). 

Pertanto, il richiedente il beneficio, dopo la presentazione della domanda, potrà accedere al portale del Sistema Informativo per l’inclusione sociale (SIISL) dove potrà precompilare il Patto di attivazione digitale (di seguito, anche PAD), che diverrà operativo all’esito positivo dell’istruttoria della domanda.

All’esito della verifica dei requisiti di accesso alla misura e al conseguente accoglimento della domanda del SFL, l’INPS informa, comunque, il richiedente che, ove non abbia già provveduto, deve accedere al SIISL, dove potrà compilare il proprio curriculum vitae e sottoscrivere il patto di attivazione digitale

Nel patto di attivazione digitale, il beneficiario del SFL:

  • fornisce le informazioni essenziali per la presa in carico e individua almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276/2003;
  • si impegna a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato, e conferma l’autorizzazione alla trasmissione dei propri dati ai centri per l’impiego (CPI), alle Agenzie per il lavoro e agli enti di intermediazione.

DECORRENZA OBBLIGHI E IMPORTO DEL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO

Ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 48/2023, e dell’articolo 4, comma 4, del D.M. n. 108/2023, la partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio personalizzato, alle attività formative, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro, nonché dei progetti utili alla collettività e del servizio civile universale, compresa, anche l’iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione, per tutta la loro durata e comunque per un periodo massimo di dodici mensilità, determina l’accesso per l’interessato a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. 

OBBLIGHI

il beneficiario dell’indennità di partecipazione è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, anche con modalità telematica, ai servizi competenti, della partecipazione a tali attività almeno ogni novanta giorni,

  • In caso di mancata conferma dell’attività l’INPS sospende il beneficio.
  • In caso di mancata adesione, per rifiuto o abbandono dell’attività, il beneficiario decade dalla misura.

 

OFFERTE DI LAVORO E COMPATIBILITÀ CON IL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO

Il beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:

  1. a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale;
  2. b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno;
  3. c) la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contatti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
  4. d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

 

 

CHIARIMENTI SUL PASSAGGIO DA REDDITO DI CITTADINANZA ALLE NUOVE MISURE DI SUPPORTO FORMAZIONE E LAVORO (SFL) E ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI) 

Si rendono note informazioni utili a chiarire il passaggio dal RdC verso le nuove misure: 

  • Supporto per la Formazione e Lavoro (SFL) – la nuova misura entra in vigore dal 1° settembre 2023 e prevede il riconoscimento di € 350 euro mensili alle persone a rischio di esclusione sociale lavorativa che parteciperanno a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale. La misura è destinata a soggetti di età tra 18 e 59 anni, con un valore ISEE non superiore a euro 6.000 annui e che non hanno i requisiti per ADI. 
  • Assegno di Inclusione (ADI) – la nuova misura che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024 si rivolge a favore di nuclei familiari in cui sono presenti componenti: 
  1. Disabili,
  2. Minorenni,
  3. Over 60,
  4. In condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificati dalle pubbliche amministrazioni. 

I componenti il nucleo familiare – dal momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del godimento del beneficio – devono possedere particolari e specifici requisiti relativi alle condizioni economiche (ISEE non superiore a € 9.360) e l’importo annuo dell’ADI può variare: 

  • Fino a € 6.000 annui per nuclei con disabili minori.
  • Fino a € 7.560 annui per nuclei con soggetti ultra 67 anni ovvero da persone ultra 67 anni con familiari in disabilità grave. 

Per quanto attiene il RdC, la prestazione verrà riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2023 per i seguenti nuclei in cui sono presenti componenti: 

  1. Disabili,
  2. Minorenni,
  3. Over 60. 

A tale platea – così come previsto dall’ art. 13, comma 5, del D.L. 4/2023, conv. In L. 85/2023 – il messaggio Inps precisa che: 

  1. potranno aggiungersi i percettori di RdC non attivabili al lavoro, per i quali venga comunicata la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il suddetto termine dei sette mesi. I servizi sociali comunicano all’Inps tramite la piattaforma GePi l’avvenuta presa in carico. Decorso tale termine (i sette mesi) in assenza della comunicazione, l’erogazione è sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all’avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del 31 ottobre 2023 entro il quale i servizi sociali comunicano la presa in carico del nucleo. 

Si ricorda che: 

  • per i nuclei già percettori di RdC con componenti attivabili al lavoro dal 1° settembre 2023 è previsto il Supporto per la Formazione e Lavoro (SFL), che, come detto, propone di individuare percorsi di formazione e lavoro e un sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro allo scopo di agevolare l’occupazione. 

Chiarimento InpsIl vero obiettivo della misura (SFL) che prevede anche il riconoscimento di un beneficio economico, di durata limitata, ma solamente come accompagnamento durante tale percorso. Per accedere al beneficio, infatti, oltre a presentare una domanda, è necessario seguire un iter:

– sottoscrivere il patto di attivazione digitale;

– contattare le Agenzie per il lavoro;

– sottoscrivere il patto di servizio personalizzato.

All’avvio della frequenza ai percorsi di formazione o delle altre iniziative di attivazione, per la loro durata, verrà erogato il beneficio dei 350 euro mensili previsti dal Supporto per la Formazione e Lavoro per un massimo di dodici mensilità.