DICHIARAZIONE IVA: l’utilizzo del credito IVA 2022

La dichiarazione annuale IVA a credito consente al contribuente le seguenti alternative:

  • riporto del credito all’anno successivo con scomputo nelle relative liquidazioni periodiche;
  • riporto del credito all’anno successivo con utilizzo in compensazione;
  • richiesta a rimborso.

L’utilizzo del credito può essere di tipo verticale o orizzontale.

Verticale: Il credito compensa un debito della stessa imposta (ad esempio, credito IVA 2022 con saldo liquidazione IVA gennaio 2023).

La compensazione verticale non è soggetta ad alcuna limitazione.

Orizzontale: Il credito compensa un debito relativo ad altre imposte, contributi previdenziali, premi o altri versamenti.

La compensazione orizzontale del credito IVA annuale (trimestrale) può essere effettuata nel rispetto dei limiti collegati all’ammontare che il contribuente intende utilizzare per il versamento di imposte / contributi / premi dovuti dallo stesso.

In ogni caso va rispettato il limite massimo annuale pari a € 2 milioni (fissato dal 2022 a regime dall’art. 1, comma 72, Legge n. 234/2021, Finanziaria 2022).

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate:

  • nella Circolare 15.1.2010, n. 1/E costituisce compensazione orizzontale l’utilizzo del credito che necessariamente deve essere esposto nel mod. F24, ossia la compensazione del credito IVA con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall’IVA dovuta a saldo, acconto o versamento periodico.

L’utilizzo del credito IVA nel mod. F24 con l’imposta dovuta a saldo, acconto o versamento periodico, configurando “di fatto, solo una diversa modalità di esercitare la detrazione dell’eccedenza IVA a credito”, non identifica una compensazione orizzontale in quanto può essere evidenziata nella dichiarazione IVA annuale;

  • nella Circolare 3.6.2010, n. 29/E “le compensazioni che non soggiacciono alle limitazioni … sono esclusivamente quelle utilizzate per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito”.

Ciò si riscontra, ad esempio, in presenza di un saldo IVA 2022 a debito (codice tributo 6099) compensato con il credito IVA del primo trimestre 2023 (codice tributo 6036). In tal caso il credito si riferisce ad un periodo successivo a quello del debito da “estinguere” e pertanto, considerato che “per tale tipo di compensazioni non esiste la possibilità di esposizione in dichiarazione”, la stessa va necessariamente effettuata tramite il mod. F24.

Si rammenta inoltre che, il Legislatore ha previsto un limite annuo (€ 5.000) di utilizzo del credito che richiede l’apposizione del visto di conformità alla dichiarazione annuale. Pertanto, soltanto nel caso in cui il contribuente intenda utilizzare in compensazione orizzontale il credito annuale per importi superiori a € 5.000 deve presentare la dichiarazione munita del visto di conformità.

In caso di utilizzo del credito in compensazione:

  • in violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità (sottoscrizione dell’organo di controllo);

ovvero

  • con visto di conformità (sottoscrizione) apposto da un soggetto non abilitato;

l’Ufficio provvede al recupero del credito utilizzato, maggiorato degli interessi, nonché all’irrogazione delle sanzioni.

I soggetti ISA che hanno conseguito un punteggio di affidabilità almeno pari a:

  • 8 per il 2021 (mod. REDDITI 2022);
  • 8,5 quale media per il 2020 – 2021 (mod. REDDITI 2021/2022);

beneficiano dell’esonero dal visto di conformità per la compensazione del credito IVA 2022 per importi fino a € 50.000 annui come previsto dal c.d. “regime premiale” definito dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 27.4.2022.

L’art. 1, comma 422, Legge n. 311/2004 prevede il divieto di compensazione in caso di iscrizione a ruolo a seguito del mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute relative all’utilizzo indebito dei crediti da parte del contribuente.

In presenza di iscrizione a ruolo delle somme dovute, ai fini del pagamento non è ammessa anche la compensazione di cui all’art. 31, DL n. 78/2010 (in base al quale la compensazione orizzontale di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/97 dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a € 1.500, per i quali sia scaduto il termine di pagamento).

Si rammenta, infine, che:

 

  • l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale (trimestrale) per importi superiori a € 5.000 a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
  • è scartato il mod. F24 nel caso in cui il credito utilizzabile in compensazione “risulti superiore all’importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili”;
  • l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei mod. F24 relativi a compensazioni che presentano profili di “rischio”.

Utilizzo in compensazione del credito iva 2022

A seconda dell’ammontare del credito IVA 2022 possono verificarsi le seguenti fattispecie (le limitazioni non sono riferite all’importo del credito risultante dalla dichiarazione annuale ma all’utilizzo dello stesso).

Utilizzo credito IVA

Adempimenti

 

 

 

Fino a € 5.000

·         Non è prevista alcuna limitazione alla compensazione;

·         devono essere comunque rispettate le ordinarie regole previste per la compensazione dei crediti tributari / previdenziali;

·         non è necessario presentare preventivamente la dichiarazione annuale.

 

 

 

 

 

Superiore a € 5.000

·         La compensazione orizzontale, nel mod. F24, può essere effettuata dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale;

·         la dichiarazione annuale va presentata munita del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato;

·         il mod. F24 va inviato all’Agenzia almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione.

 

Non concorre al raggiungimento dei predetti limiti l’utilizzo in compensazione, tramite il mod. F24, del credito IVA 2022 (codice tributo 6099, anno di riferimento 2022) per il pagamento del saldo annuale relativo al 2023 (codice tributo 6099, anno di riferimento 2023).

Tale forma di utilizzo trova infatti esposizione nel quadro VL del mod. IVA 2023.

Esonero visto conformità soggetti isa

Ai soggetti ISA con un punteggio di affidabilità almeno pari a 8 per il 2021 / 8,5 quale media per il 2020- 2021 è riconosciuto l’esonero dal visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA per un importo fino a € 50.000 annui.

Tale beneficio va evidenziato nel mod. IVA barrando l’apposita casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” presente nel riquadro “FIRMA DELLA DICHIARAZIONE”.

Va considerato che l’esonero riguarda la compensazione del credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA relativa al 2022 (mod. IVA 2023) e dei crediti trimestrali del 2023.

Sul punto nella Circolare 2.8.2019, n. 17/E l’Agenzia delle Entrate ha specificato che:

“l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti Iva infrannuali limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, considerato che l’importo complessivo dell’esonero, pari a 50mila euro, si riferisce alle richieste di compensazione effettuate nel corso dell’anno”.

Di fatto, quindi, il limite di € 50.000 assume rilevanza cumulativa (credito IVA 2022 e crediti IVA trimestrali 2023).

Modalità di presentazione del mod. F24

Come disposto dall’art. 37, comma 49-bis, DL n. 223/2006 i mod. F24 che espongono una compensazione del credito IVA annuale (trimestrale) devono essere presentati esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) a prescindere dall’importo del credito utilizzato.

Tipologia versamento

Modalità utilizzabile

Saldo “a debito” senza compensazione

Servizi telematici Agenzia Entrate (Entratel / Fiscoline) o bancari (remote / home banking)

Saldo “a debito” o “a zero” con compensazione

Servizi telematici Agenzia Entrate (Entratel / Fisconline)

 

Si rammenta che, con la Risoluzione 31.12.2019, n. 110/E, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato l’elenco dei codici tributo che richiedono l’utilizzo dei predetti servizi telematici per la presentazione dei mod. F24 contenenti la compensazione dei relativi crediti.

Sospensione del mod. F24

Come sopra accennato, l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei mod. F24 relativi a compensazioni “a rischio” sulla base dei criteri definiti dal Provvedimento 28.8.2018, ossia:

  • tipologia del debito pagato / credito compensato;
  • coerenza dei dati indicati nel mod. F24;
  • dati presenti nell’Anagrafe Tributaria / resi disponibili da altri Enti pubblici, afferenti al soggetto indicato nel mod. F24;
  • analoghe compensazioni effettuate in precedenza dal soggetto indicato nel mod. F24;
  • pagamento di debiti iscritti a ruolo ex art. 31, comma 1, DL n. 78/2010.

L’Agenzia, comunica al contribuente se il mod. F24 è stato sospeso, con apposita ricevuta contenente anche la data in cui termina il periodo di sospensione.

Se il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla presentazione del mod. F24, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni / versamenti sono considerati eseguiti alla data della loro effettuazione.

Diversamente, il mod. F24 non è eseguito e le compensazioni / versamenti si considerano non effettuati.

Presentazione dichiarazione annuale iva

L’utilizzo in compensazione del credito IVA 2022 per importi superiori a € 5.000, come sopra accennato:

  • può essere effettuato a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2023;
  • richiede l’apposizione del visto di conformità , salvo l’esonero per i soggetti ISA alle condizioni e nel limite sopra evidenziati.

L’utilizzo in compensazione del credito IVA 2022 per importi fino a € 5.000 può essere effettuato a partire dall’1.1.2023.

La dichiarazione annuale presentata senza visto di conformità , che limita l’utilizzo del credito in compensazione a € 5.000, può comunque essere “sostituita” da una dichiarazione integrativa con il visto al fine di poter compensare un importo superiore. Anche con riferimento alla “nuova” dichiarazione la compensazione è possibile a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della stessa.

Si rammenta che, è considerata valida la c.d. “dichiarazione tardiva”, ossia presentata (per la prima volta) entro 90 giorni dal termine previsto.

Con riguardo al mod. IVA 2023:

  • la dichiarazione tardiva può essere inviata entro il 31.7.2023;
  • richiede il versamento della sanzione ridotta pari a € 25 (250 x 1/10) ex art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 472/97 (codice tributo 8911).

Anche alla dichiarazione tardiva risultano applicabili le limitazioni sopra esaminate in merito all’utilizzo del credito IVA e pertanto, in caso di presentazione del mod. IVA 2023 tardivo, ad esempio, il 14.5.2023 l’utilizzo in compensazione del credito IVA 2022 per importi superiori a € 5.000 può essere effettuato dal 24.5.2023.

Residuo credito iva 2021

Il residuo credito IVA 2021 risultante dal mod. IVA 2022 può essere utilizzato nel 2023 (codice tributo 6099, anno di riferimento 2021) fino a quando non confluirà nel mod. IVA 2023.

Infatti è da tale momento che il credito IVA è riferibile al 2022.

Residui crediti iva trimestrali 2022

In presenza delle specifiche condizioni il contribuente può richiedere l’utilizzo in compensazione / rimborso del credito IVA trimestrale tramite il mod. IVA TR.

Quanto sopra esaminato con riferimento alla “rigenerazione” del credito in dichiarazione annuale si verifica anche per i crediti IVA relativi al primo, secondo e terzo trimestre 2022 (codici tributo 6036, 6037 e 6038) risultanti dai mod. IVA TR presentati nel corso dello stesso anno, relativamente all’importo “residuo” non utilizzato fino al 2.5.2023 (termine ultimo per la presentazione del mod. IVA 2023).

 

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI STAGIONALI E NON STAGIONALI: quote per l’anno 2022 

Informiamo che il DPCM del 29 dicembre 2022 che autorizza l’ingresso in Italia per motivi di lavoro di 82.705 cittadini extracomunitari, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 dello scorso 26 gennaio 

Informiamo inoltre che è stata pubblicata la circolare congiunta n. 648 del 30 gennaio 2023, con cui i Ministeri dell’Interno, del Lavoro e delle Politiche Agricole forniscono indicazioni operative per la presentazione delle relative istanze

Il citato DPCM riconosce 44.000 quote per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero (di cui  1.500 unità per  nullaosta  pluriennale) riservate esclusivamente a cittadini  provenienti da Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica Di Corea), Costa D’avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica Di Macedonia Del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina

Le quote di lavoro stagionale saranno ripartire dal Ministero del Lavoro tra i vari territori sulla base del fabbisogno emerso nelle consultazioni effettuate a livello locale e delle istanze di nulla osta pervenute. Dopo 120 giorni dalla pubblicazione del DPCM in Gazzetta Ufficiale, il Ministero del lavoro potrà ulteriormente ripartire quote eventualmente non utilizzate.

Sono inoltre autorizzate 4.400 quote per conversioni dei permessi di soggiorno stagionali in permessi di lavoro subordinato.

Anche quest’anno (dopo la sperimentazione avvenuta nel 2020 e nel 2021), nell’ambito delle 44.000 unità per motivi di lavoro stagionale, è riservata una specifica quota – pari a 22.000 unità (lo scorso anno: 14.000) – alle istanze presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle organizzazioni professionali (oltre a Confagricoltura, anche Cia, Coldiretti, Copagri, Alleanza delle cooperative).

Come precisato dalla circolare ministeriale congiunta (Interno, Lavoro, Agricoltura), le istanze che perverranno dalle Associazioni datoriali, per conto ed in nome dei datori di lavoro, saranno identificate sul sistema informatico e valutate prioritariamente dallo Sportello Unico per il rilascio del nulla osta.

Per quanto riguarda i termini di presentazione di tutte le tipologie di domande di nulla osta per lavoro non stagionale, autonomo e stagionale (comprese le conversioni) potranno essere inviate a partire dalle ore 9:00 del 27 marzo 2023 (sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citato DPCM) e fino al 31 dicembre 2023. Si ricorda che le quote saranno assegnate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione (cd. Click day).

 

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI (VOUCHER): prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato 

La legge di bilancio 2023 ha eliminato per il settore agricolo la possibilità di utilizzare il contratto di prestazione occasionale disciplinato dall’art. 54 del decreto-legge n. 50/2017 (cd. “voucher”), che rimane invece in vigore per gli altri settori produttivi con un ampliamento della possibilità di utilizzo rispetto alla previgente normativa.

Per il settore primario – in sostituzione dei voucher – è stata introdotta in via sperimentale per il biennio 2023-2024 una nuova tipologia contrattuale denominata “prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato”, disciplinata dai commi da 344 a 354 della legge n. 197/2022 in commento.

Il nuovo istituto appare una forma ibrida tra lavoro dipendente e occasionale (l’occasionalità sembra in contraddizione con il lavoro subordinato) e presenta diverse zone d’ombra che dovranno essere chiarite dalle amministrazioni competenti.

Ciò premesso vediamo le principali caratteristiche di questa nuova tipologia contrattuale. 

Datori di lavoro 

Possono utilizzare questa forma contrattuale tutti i datori di lavoro agricolo, senza limiti dimensionali, a differenza di quanto previsto per le prestazioni occasionali degli altri settori produttivi.

L’instaurazione di prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro che non rispettano la contrattazione collettiva nazionale e territoriale stipulata dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

Prestatori di lavoro 

Possono essere assunti con questa particolare forma contrattuale le seguenti categorie di soggetti: 

  1. persone disoccupate, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015, nonché percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o dell’indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL, o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali;
  2. pensionati di vecchiaia o di anzianità;
  3. giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università;
  4. detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà. 

Le categorie di soggetti sopra elencate sono leggermente diverse rispetto a quelle precedentemente previste per le prestazioni occasionali (voucher), in quanto ricomprendono i percettori di reddito di cittadinanza e di ammortizzatori sociali, i pensionati di anzianità nonché i detenuti.

Da sottolineare che in nessun caso possono essere assunti con questa particolare tipologia contrattuale, anche se appartenenti alle predette categorie, coloro che abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti, salvo che non si tratti di pensionati. 

 

Tipologia di attività 

Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato possono riguardare solo attività di carattere “stagionale”.

Sul punto non è chiaro cosa debba intendersi per attività stagionali, e cioè se debba farsi riferimento al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 recante l’«Elenco che determina le attività a carattere stagionale di cui all’art. 1, comma secondo, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato» o ad altre fonti normative o contrattuali. 

Durata 

La durata dell’attività di natura stagionale occasionale non può essere superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore.

I 45 giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non l’arco temporale complessivo del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di 12 mesi. 

Adempimenti 

Il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, deve acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva.

È necessario effettuare, prima dell’inizio della prestazione, la comunicazione di assunzione ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996. In sostanza il datore di lavoro deve effettuare una vera e propria comunicazione di assunzione così come è tenuto a fare per qualsiasi altro lavoratore dipendente. L’unica differenza sembrerebbe riguardare la tempistica dell’adempimento perché mentre la comunicazione di assunzione normalmente deve essere effettuata entro il giorno precedente a quello di instaurazione del rapporto, in questo caso la comunicazione deve essere effettuata “prima dell’inizio della prestazione” (come espressamente previsto dal comma 346 dell’art. 1 della legge n. 197/2022).

Con la consegna al lavoratore della copia della comunicazione d’assunzione si considerano assolti anche gli obblighi di informativa previsti dal d.lgs. n. 152/1997. In sostanza non è necessario fornire al lavoratore le informazioni aggiuntive previste dalla recente riforma dal d.lgs. n. 104/2022 (cfr. ns. Circ. n. 16693 del 23 settembre 2022 ).

L’iscrizione dei lavoratori nel libro unico del lavoro e la compilazione della parte “paghe” dello stesso possono avvenire in un’unica soluzione, anche alla scadenza del rapporto di lavoro. È fatta salva la possibilità di erogare degli anticipi dei compensi su base settimanale, quindicinale o mensile, con le consuete modalità tracciabili previste per il lavoro subordinato (bonifico, assegno, etc.). 

Retribuzione 

Il compenso spettante deve essere corrisposto direttamente dal datore di lavoro mediante bonifici o altre modalità tracciabili (e non utilizzando voucher), sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro.

Resta il dubbio su quale debba essere la retribuzione spettante in relazione all’attività stagionale svolta e se si applichino o meno le particolari modalità di determinazione della retribuzione per gli operai agricoli a tempo determinato (cosiddetto terzo elemento). 

 

Oneri fiscali e previdenziali 

Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile, ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

Il compenso è invece assoggettato alla contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva di quella contrattuale (cioè CAC nazionale e provinciale, EBAN, EBAT, etc.), nella misura prevista per le zone agricole svantaggiate (art. 1, c. 45, della legge n. 220/2010). Dalla lettura della norma sembrerebbe che la contribuzione dovuta debba essere sempre commisurata a quella delle zone agricole svantaggiate (riduzione del 68%), a prescindere dal luogo (ordinario, svantaggiato, montano-particolarmente svantaggiato) in cui è stata resa la prestazione. Questa previsione – se l’abbiamo correttamente interpretata – rappresenta un vantaggio rispetto alla contribuzione ordinariamente dovuta per il lavoro dipendente solo per le aziende operanti nelle zone non agevolate del centro-nord, mentre potrebbe addirittura rappresentare uno svantaggio per le imprese operanti nelle zone montane-particolarmente svantaggiate.

Nulla dice la legge in merito alle modalità di denuncia all’INPS delle retribuzioni corrisposte. La norma prevede soltanto che il datore di lavoro effettui all’INPS il versamento della contribuzione entro il 16 del mese successivo a quello in cui ha termine della prestazione, secondo modalità che dovranno essere stabilite dai competenti enti previdenziali ed assicurativi.

La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno.

 

Sanzioni 

Laddove si superi il limite di durata di 45 giorni nell’anno è prevista la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione di assunzione ovvero in caso di utilizzo di soggetti che non rientrano in una delle categorie previste, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione non derivi da false dichiarazioni del lavoratore.

Non si applica la procedura di diffida (da parte del personale ispettivo) di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 124/2004 (che consente, in caso di ottemperanza al contenuto delle prescrizioni della diffida, di accedere ad una riduzione delle sanzioni). 

 

Ad una prima lettura, non si riescono a cogliere grandi vantaggi da questa tipologia contrattuale rispetto all’ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura.

Si tratta infatti pur sempre di un rapporto di lavoro subordinato (così testualmente la legge) anche se di natura occasionale, con la conseguenza che debbono essere effettuati gli stessi adempimenti del lavoro dipendente, sia pure con cadenze diverse.

Anche gli adempimenti in materia previdenziale sembrano ricalcare quelli del lavoro dipendente, con un vantaggio in termini di costi esclusivamente per chi opera in zona ordinaria. 

Si rileva, infine, che la norma è difficilmente attuabile in assenza delle necessarie indicazioni da parte delle amministrazioni competenti in merito agli adempimenti amministrativi e previdenziali che debbono essere posti in essere dai datori di lavoro. 

Ci riserviamo, quindi, di tornare sull’argomento appena saranno disponibili le opportune indicazioni da parte degli Enti di riferimento. 

Sviluppo rurale, approvati i primi bandi per interventi agro climatico ambientali 

La regione Emilia-Romagna con la Delibera di Giunta regionale n. 2375 del 27 dicembre 2022 ha approvato i primi bandi relativi alla nuova programmazione.

Gli interventi attivati sono i seguenti:

SRA001-ACA 1 – Produzione integrata

SRA003-ACA 3 – Tecniche lavorazione ridotta dei suoli

SRA004-ACA 4 – Apporto di sostanza organica nei suoli

SRA007-ACA 7 – Conversione seminativi a prati e pascoli

SRA008-ACA 8 – Gestione prati e pascoli permanenti

SRA013-ACA 13 – Impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola

SRA014-ACA 14 – Allevatori custodi dell’agrobiodiversità

SRA015-ACA 15 – Agricoltori custodi dell’agrobiodiversità

SRA019-ACA 19 – Riduzione dell’impatto dell’uso di prodotti fitosanitari

SRA026-ACA 26 – Ritiro seminativi dalla produzione

SRA029 – Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica 

Le domande di sostegno saranno compilabili su SIAG appena il PC 2023 verrà reso disponibile, probabilmente verso la fine di gennaio, a seguito dell’aggiornamento catastale AGEA e della pubblicazione e recepimento della nuova matrice prodotti/interventi.

Il termine per la presentazione delle domande di sostegno, ad oggi, è fissato al 15 marzo 2023.

Link diretto a sito dedicato:

Sviluppo rurale 2023-2027 — Agricoltura, caccia e pesca (regione.emilia-romagna.it)

Tutte le aziende interessate ad aderire ai bandi o comunque che vogliono prendere informazioni possono rivolgersi su appuntamento agli uffici tecnici di Forlì, Cesena e di Rimini

 

Credito, Agrifidi al via l’operatività per il 2023 

In data 23 gennaio 2023 la Regione Emilia Romagna ha deliberato il nuovo “Programma Operativo 2023 per migliorare le condizioni di accesso al Credito di Conduzione con la concessione, attraverso gli Organismi di garanzia, di un Aiuto De Minimis sotto forma di concorso interessi. 

Il bando propone due linee di credito: “prestito di conduzione max. 12 mesi” e “Prestito di conduzione medio periodo fino ad un massimo di 60 mesi con contributo per i primi 36 mesi” con il solo regime di aiuto in de minimis.

Per il breve termine l’abbattimento è fissato nella misura del 2%. (Importo minimo 6.000,00 euro e max. 150.000,00)

Per il medio termine l’abbattimento è fissato nella misura del 2,50%.(Importo minimo 12.000,00 euro e max.500.000,00)

Ribadisco anche in questa occasione che è un contributo molto importante, perché l’aiuto previsto (2,5% annuo), viene calcolato per 3 anni ed attualizzato all’anno in cui viene presentata la domanda, per essere poi liquidato all’azienda in 3 rate annuali, uguali e costanti. Questo aiuto corrisponde all’incirca ad un 4,4% netto: quindi, per semplificare, una domanda dell’importo di euro 100 mila riceverà un contributo di Euro 4.400,00 pagato in 3 rate uguali di Euro 1.466,00 per i primi 3 anni di durata del prestito. 

Le Priorità sono state cambiate:

  • imprese agricole condotte da giovani imprenditori, con età inferiore ai 41 anni (che non abbiano ancora compiuto i 41 anni alla data di presentazione della domanda);
  • imprese agricole ricadenti nelle zone svantaggiate individuate dalla versione 11.1 del Programma di Sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna;
  • altre imprese agricole del territorio regionale. 

La dotazione finanziaria complessivamente ammonta ad euro 900 mila, così ripartiti: euro 600 mila per le domande a breve termine ed Euro 300 mila per quelle a medio periodo.

Abbiamo avuto rassicurazione dall’Assessore all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna che, in sede di assestamento di Bilancio, la Regione si farà carico di tutte le richieste pervenute per riuscire a soddisfarle. 

La grossa novità è costituita dal fatto che la Regione Emilia-Romagna, su precisa richiesta, ha modificato, alzandoli, i parametri Ettaro / Coltura della modulistica in maniera tale da potere avere importi più elevati all’atto della presentazione della domanda. Questo consente alle aziende, in accordo con la Banca di potere aumentare la cifra che prima era limitata da questi parametri che non erano più stati ritoccati da anni. 

La data di scadenza di presentazione delle domande è fissata al 28 aprile 2023. 

Ricordo che le aziende devono essere in Regola con il DURC anche al momento della presentazione della domanda.  

Gli uffici tecnici sono a disposizione per ogni chiarimento e per la compilazione delle domande.

 

Gestione del rischio, al via il piano Nazionale per il 2023.

Via libera in Conferenza Stato-Regioni al Piano di gestione dei rischi in agricoltura per il 2023, primo anno di operatività del nuovo Fondo mutualistico nazionale Agri-CAT previsto nell’ambito della nuova struttura del Piano strategico della Pac 2023-2027.

Il nuovo Fondo mutualistico nazionale Agri-CAT rappresenta una copertura mutualistica di base per tutte le aziende agricole che percepiscono pagamenti diretti contro i danni alle produzioni causati da eventi avversi di natura catastrofale.

Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura, oltre che specificare i rischi e i prodotti coperti dal Fondo, indica anche le franchigie e i limiti di indennizzo e introduce la premialità nei risarcimenti ai nuovi assicurati, come incentivo alle imprese ad assicurarsi. L’integrazione tra i due strumenti contribuirà a sostenere il reddito degli agricoltori a fronte dei sempre più frequenti cambiamenti climatici. In merito alle polizze indicizzate, è stata incrementata la percentuale massima di aiuto sulla spesa premi dal 65% al 70%, per favorire l’assicurabilità di alcuni prodotti e territori che oggi manifestano una scarsa adesione al sistema assicurativo. Sono state, inoltre, introdotte nuove fitopatie e epizoozie tra quelle assicurabili o assoggettabili a copertura mutualistica. Infine, sono state semplificate le combinazioni degli eventi atmosferici assicurabili, o assoggettabili a copertura mutualistica, per le produzioni vegetali, riducendo la numerosità dei pacchetti di rischio. Tale soluzione è finalizzata ad agevolare le scelte degli imprenditori agricoli garantendo, in questo modo, la massima adesione al ventaglio di strumenti di Gestione del Rischio.

 

 

Raccolta dati piano colturale per l’anno 2023 

Gli uffici tecnici di Forlì, Cesena e Rimini sono pronti per la raccolta del piano colturale relativo all’anno 2023.

Ricordiamo allo scopo che occorre avere quanto prima la definizione completa dei terreni che saranno in conduzione per il prossimo anno; quindi, invitiamo a definire velocemente la situazione relativa ai terreni presi in affitto.

Il quadro finito del piano colturale servirà in prima battuta per la richiesta di carburante agevolato.

Infine, con la definizione del piano colturale si potrà aderire alle misure nuove relative alla PAC, pagamenti diretti e misure agroambientali.

Gli uffici tecnici sono a disposizione per ogni chiarimento.

 

 

PESTE SUINA AFRICANA: al Ministero un primo incontro nei prossimi giorni

In regione, dove non sono stati accertati casi di Psa, circa 1.200 allevamenti, 1,2 milioni di capi di suini e una produzione lorda vendibile stimata in quasi 310 milioni di euro.

Il Governo ha fissato un incontro per trattare il tema della Peste suina africana (Psa).
Il confronto, richiesto dall’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi, dovrà affrontare l’aggravarsi della situazione, confermata anche nei giorni scorsi da un incontro tecnico dopo il rinvenimento di una carcassa non lontana dal confine con il territorio montano della provincia di Piacenza, il più vicino alle aree infette piemontesi e liguri. Al momento in Emilia-Romagna non è stato riscontrato alcun caso di Psa. “Ringrazio fin da ora– ha detto l’assessore Mammi– il Ministero per aver accolto la richiesta di affrontare a livello nazionale la vicenda. Rimane da parte nostra una fortissima preoccupazione: la diffusione della Psa e le possibili conseguenti chiusure dei mercati verso i prodotti comporterebbero gravi danni al territorio emiliano-romagnolo a forte vocazione agroalimentare e che esprime numerose Dop e Igp nell’ambito dei salumi. Nessun pericolo per le persone, ma pesanti sarebbero le conseguenze per l’intera filiera zootecnica: dalle imprese agricole ai prosciuttifici, alle altre aziende di trasformazione e lavorazione del prodotto suinicolo”. La malattia, che colpisce suini domestici e cinghiali e non è trasmissibile all’uomo, se non bloccata potrebbe rappresentare un grave danno economico per l’economia dell’Emilia-Romagna e delle aziende che operano nel settore della zootecnia, che conta circa 1200 allevamenti, 1,2 milioni di capi e una produzione lorda vendibile stimata in quasi 310 milioni di euro.

La Regione negli scorsi mesi ha emesso ordinanze e istituito un’unità di crisi per la gestione dell’emergenza che aveva colpito territori vicini e la delimitazione delle aree a rischio confinanti alle zone infette presenti nelle Regioni limitrofe. Inoltre, sono stati attivati piani di monitoraggio sul territorio e chiesto un incontro interregionale di coordinamento al Commissario nazionale. Viale Aldo Moro ha messo a disposizione 1,9 milioni di euro per l’installazione di reti di contenimento sul territorio funzionali a delimitare le aree infette, e finanziato tramite il Piano di Sviluppo Rurale ben 7 milioni di interventi per la filiera suinicola, compresi quelli per la biosicurezza degli animali nelle aziende zootecniche. Nel Piano Regionale previsti interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e anche nella specie cinghiale (Sus Scrofa) nel territorio dell’Emilia-Romagna per stabilire azioni e criteri che potessero scongiurare la diffusione. Per fare prevenzione sulla diffusione della Psa, la Regione ha avviato da tempo un servizio telefonico per segnalare eventuali cinghiali morti o resti (0516092124). La campagna è rivolta ai cittadini, in particolare escursionisti, cacciatori, fungaioli e tartufai.

Per maggiori informazioni, visitare il seguente link:

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/notizie/attualita/2023/febbraio/peste-suina-africana-al-ministero-un-primo-incontro-nei-prossimi-giorni-mammi-a-rischio-l2019intera-filiera-suinicola-dagli-allevatori-alle-aziende-di-trasformazione-nessun-pericolo-per-le-persone

 

PESTE SUINA AFRICANA: un bando per la biosicurezza negli allevamenti suini

Verranno erogati incentivi per l’acquisto di recinzioni per gli stabilimenti di suini domestici al fine di prevenire il contagio da parte dei cinghiali. Invio domande entro il 20 febbraio 2023.

Con Delibera n. 2199 del 12 dicembre 2022 la regione Emilia-Romagna ha finanziato con 1 milione di euro il Programma regionale per la concessione di contributi ad imprese agricole per interventi di biosicurezza sotto forma di contributi in conto capitale pari all’80% della spesa ammissibile. Il Programma è finalizzato a prevenire i rischi di contagio connessi alla diffusione della Peste suina africana da parte della fauna selvatica negli allevamenti di suini. L’azione si concretizza nell’erogazione di incentivi a fronte di investimenti in sistemi di biosicurezza ed antintrusione (recinzioni) degli stabilimenti di suini domestici (stabulati) nei confronti dei suini selvatici (cinghiali). La domanda dovrà essere presentata entro le ore 13.00 del 20 febbraio 2023 sul sistema informatico di Agrea (Siag).

Per maggiori informazioni visitare il seguente link:

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/notizie/2022/dicembre/bando-per-biosicurezza-negli-allevamenti-suini-contro-peste-suina-africana

Per il bando completo, visitare il seguente link: https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/bandi/bandi-2022/interventi-di-biosicurezza-atti-a-prevenire-la-peste-suina-africana

 

 

APICOLTURA: Aperto il bando da 1,2 milioni di euro

Destinati al finanziamento delle azioni di assistenza tecnica, degli investimenti e delle attività di comunicazione e promozione. Invio domande tramite Agrea entro il 10 febbraio.

È attivo il primo bando relativo alla nuova programmazione regionale – Pac 2023-2027 – che mette a disposizione del settore apicoltura 1,2 milioni di euro, destinandoli al finanziamento delle azioni di assistenza tecnica, degli investimenti e delle attività di comunicazione e promozione. È possibile presentare la domanda di aiuto attraverso l’applicativo Siag messo a disposizione da Agrea, entro il 10 febbraio 2023. Le spese eleggibili a contributo sono quelle sostenute nel citato periodo a partire dalla data di presentazione della domanda di aiuto. Il nuovo anno apicolo (1 gennaio – 31 dicembre) è stato suddiviso in due periodi: “primo periodo”, dal 1° gennaio 2023 al 31 luglio 2023, e “secondo periodo”, dal 1° agosto 2023 al 31 dicembre 2023. Delle risorse assegnate, circa 980mila euro saranno già messi a disposizione degli apicoltori e delle loro forme associate nel primo periodo attraverso l’attivazione di tutti gli interventi previsti dalla programmazione regionale, la restante quota (oltre 200mila euro) sarà a disposizione per garantire l’attuazione, nel secondo periodo, degli interventi ritenuti indispensabili per il settore (in particolare assistenza tecnica e azioni di comunicazione e promozione). Il nuovo avviso pubblico si riferisce al primo periodo; la tipologia di Interventi/azioni attivate ed attività ammissibili, l’individuazione dei beneficiari e le relative percentuali di contributo, sono dettagliati all’allegato 2 della Delibera regionale n. 27/2023. Nella primavera del 2023 si provvederà, con una integrazione del bando, al finanziamento degli Interventi e azioni da attivare nei restanti 5 mesi di quest’anno.

Per maggiori informazioni, visitare il seguente link:

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/notizie/2023/gennaio/aperto-il-bando-da-1-2-milioni-di-euro-per-interventi-nel-settore-dellapicoltura

 

 

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Disoccupazione agricola 2023: requisiti e modalità di accesso a domanda

L’indennità di disoccupazione agricola è una prestazione economica a cui hanno diritto i lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate. La prestazione spetta a:

  • operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;
  • operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso dell’anno civile, dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
  • piccoli coloni;
  • compartecipanti familiari;
  • piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.

Non hanno diritto all’indennità:

  • i lavoratori che presentano la domanda oltre il termine previsto;
  • i lavoratori iscritti in una delle gestioni autonome o nella Gestione Separata per l’intero anno, o per parte dell’anno ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente;
  • i lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell’anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento durante l’anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione;
  • i lavoratori che hanno svolto prevalentemente, nell’anno o nel biennio antecedente la domanda, attività di lavoro dipendente non agricolo;
  • i lavoratori che si dimettono volontariamente, escluse le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri) e coloro che si dimettono per giusta causa;
  • i lavoratori cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

L’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle quali si dovranno detrarre:

  • le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
  • le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo;
  • le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc.;
  • quelle non indennizzabili, quali, per esempio, quelle successive all’espatrio definitivo.

L’indennità spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall’importo spettante viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera di disoccupazione a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un massimo di 150 giorni.

Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.

L’indennità viene pagata direttamente dall’INPS in un’unica soluzione.

Il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola determina automaticamente l’accredito di contribuzione figurativa, calcolata detraendo dal parametro 270 (pari all’anno intero ai fini pensionistici), le giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo. Le giornate accreditate figurativamente sono utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti e solo della misura della pensione anticipata.

Per coloro che, nell’anno di competenza della prestazione, sono iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate o abbiano svolto attività lavorativa dipendente agricola ed eventualmente non agricola per più di 150 giorni, le prime 90 giornate di accredito figurativo sono valide anche ai fini del diritto alla pensione anticipata.

L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che: 

  • siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l’anno cui si riferisce la domanda o che abbiano un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato solo per una parte dell’anno di competenza della prestazione dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
  • abbiano almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l’iscrizione negli elenchi agricoli, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI per almeno due anni civili antecedenti la domanda o, in alternativa, con l’iscrizione negli elenchi, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI, per l’anno di competenza della prestazione e l’accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
  • abbiano almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento). Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale, compresi nel biennio utile.

Nel caso di lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (300 giorni prima della data presunta del parto, dalla data di gestazione e fino al compimento del 1° anno di età del bambino) o di padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino, in presenza degli altri requisiti, le dimissioni non precludono il diritto all’indennità di disoccupazione.

Per quanto concerne i lavoratori che si dimettono per giusta causa, l’INPS ha accolto l’orientamento indicato nella sentenza della Corte Costituzionale 24 giugno 2002, n. 269 che prevede il pagamento dell’indennità ordinaria di disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni “per giusta causa” nei casi di:

  • mancato pagamento della retribuzione;
  • molestie sessuali sui luoghi di lavoro;
  • modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
  • mobbing, crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
  • notevoli variazioni delle condizioni di lavoro, a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda;
  • spostamento del lavoratore da una sede a un’altra, senza che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
  • comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

L’indennità di disoccupazione può essere riconosciuta, inoltre, ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari poiché tale cessazione dal servizio non può essere intesa quale evento da cui derivi disoccupazione volontaria in quanto la misura sanzionatoria del licenziamento non risulta conseguenza automatica dell’illecito disciplinare ma è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro, costituendone esercizio del potere discrezionale.

La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata tra il 1° gennaio ed entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. Se tale data coincide con la domenica o con un giorno festivo la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.

In caso di decesso dell’assicurato, la domanda può essere inoltrata dagli eredi entro la stessa data (31 marzo dell’anno successivo).

 

Pensione anticipata flessibile – Quota 103

 

Con la nuova legge di Bilancio è previsto che in via sperimentale per il 2023 si possa accedere alla PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE – QUOTA 103.

 

Soggetti interessati: iscritti AGO e forme Esclusive e Sostitutive gestite dall’Inps, Iscritti alla Gestione Separata (no ai già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni; no iscritti alle Casse Professionali; no personale Forze armate, Forze di polizia e di polizia penitenziaria, personale operativo Vigili del Fuoco e Guardia di finanza).

 

Requisiti: sono richiesti 62 anni di età e 41 anni di contribuzione.

 

Decorrenza – Finestra: per chi matura i requisiti dal 1° gennaio 2023 l’accesso a QUOTA 103 è altresì subordinato alle cosiddette finestre mobili che sono pari a:

 

  • 3 mesi per settore privato;
  • 6 mesi settore pubblico e comunque non prima del 1° agosto 2023.

 

Per chi è del settore privato e ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2022 la decorrenza della Pensione QUOTA 103 è dal 1° aprile 2023.

 

Per chi è del settore pubblico e ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2022 la decorrenza della Pensione QUOTA 103 è dal 1° agosto 2023; in questi casi si ricorda che la domanda di collocamento a riposo  deve  essere  presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi.

 

Importo Massimo: Il trattamento di Pensione anticipata flessibile QUOTA 103 è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il Trattamento minimo (2.818,70 euro). L’eventuale quota eccedente è riconosciuta al compimento del requisito anagrafico per la Pensione di Vecchiaia.

 

Cumulo dei Contributi: Come già previsto per Quota 100 e Quota 102, anche per Quota 103 è prevista la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle gestioni ammesse alla Pensione Anticipata Flessibile QUOTA 103.

 

Incumulabilità della Pensione Quota 103 con Redditi da lavoro: chi richiede la Pensione anticipata flessibile

QUOTA 103 non può cumulare il trattamento pensionistico con redditi da lavoro dipendente o autonomo dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Fanno eccezione i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

 

Personale Scuola e AFAM: per il personale del comparto scuola e AFAM con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è consentito presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023 con effetti dall’inizio, rispettivamente, dell’anno scolastico o accademico.

 

Cristallizzazione dei requisiti: chi ha maturato i requisiti nel 2023 conserva la possibilità di andare in Pensione anticipata flessibile QUOTA 103 anche negli anni successivi.

 

Rinuncia a Pensione QUOTA 103: i lavoratori dipendenti – privati e pubblici – in possesso dei requisiti per la pensione anticipata flessibile QUOTA 103 hanno la facoltà di rinunciare e proseguire il rapporto di lavoro e di conseguenza potranno percepire in busta paga la quota dei contributi IVS a proprio carico.

 

L’esercizio della rinuncia alla P. QUOTA 103 da parte del lavoratore – le cui modalità dovranno essere definite con specifico D.M. entro 30gg. dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio – fa sì che la quota di contributi a carico del lavoratore (9,19%) viene corrisposta dal datore di lavoro non più alla Gestione previdenziale, bensì al lavoratore in busta paga.

 

Dalla lettura della norma non appare chiaro se la quota di contributi a carico del datore (23,8%) venga analogamente corrisposta al lavoratore o comunque versata alla Gestione previdenziale.

 

 

Ape Sociale

 

La Legge di Bilancio proroga l’applicazione sperimentale dell’APE SOCIALE a tutto il 2023.

Com’è noto l’Ape Sociale è una misura assistenziale che si rivolge ad una platea di soggetti in determinate e specifiche condizioni di legge.

L’Ape Sociale può essere riconosciuta con:

 

  • 63 anni di età e 30 anni di contributi ai:

 

  • lavoratori in stato di disoccupazione;
  • invalidi con grado superiore o uguale al 74%;
  • soggetti che assistono da almeno sei mesi un convivente affetto da handicap.

 

  • 63 anni di età e 32 anni di contributi ai:

 

  • lavoratori rientranti nelle 32 figure professionali cosiddette gravose.

 

 

 

Opzione donna

 

Fortemente modificata e ristretta la platea delle lavoratrici che nel 2023 potranno accedere al pensionamento anticipato con OPZIONE DONNA.

 

Requisiti: la normativa si rivolge alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 siano in possesso di un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, con età anagrafica di almeno 60 anni (età che si riduce di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) e siano in una delle seguenti condizioni:

  1. assistano da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (Caregiver familiari);
  2. abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile);
  3. siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In questo caso, la riduzione di due anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli. 

 

Decorrenza – Finestra: viene confermato quanto previsto nella previgente normativa con il conseguimento al diritto al trattamento pensionistico trascorsi:

 

  • 18 mesi dalla maturazione dei requisiti per le lavoratrici autonome,
  • 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per le lavoratrici dipendenti.

 

Sistema di Calcolo: viene confermato il sistema di calcolo contributivo.

 

Personale Scuola e AFAM: le lavoratrici del comparto scuola dovranno presentare domanda di collocamento a riposo entro il 28 febbraio 2023, per vedersi erogato il primo assegno dalla data di inizio del nuovo anno scolastico o accademico.

 

 

 

Perequazione pensioni 2023 e 2024

 

In base alla disciplina generale, gli incrementi a titolo di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici – ivi compresi i trattamenti di natura assistenziale – si basano sulla variazione dell’indice del costo della vita e decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. Nel 2022 la variazione misurata in termini percentuali si attesta al 7,3%. 

Per gli anni 2023 – 2024 viene introdotta una disciplina speciale che prevede in via transitoria termini più restrittivi per i soggetti che percepiscono trattamenti superiori a quattro volte il trattamento minimo (525,38 euro). È previsto infatti che: 

 

  • per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia pari o inferiore a quattro volte il trattamento minimo (T.M.) INPS, la perequazione è riconosciuta nella misura del 100 per cento della variazione dell’indice del costo della vita pari al 7,3 %;
  • per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia superiore a 4 volte il T.M. la perequazione è riconosciuta in misura variabile da 85 a 32 punti percentuali in relazione a 5 classi di importo dei trattamenti.

 

  • Dell’85% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il T.M. e pari o inferiori a 5 volte il T.M.
  • Dell’53% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il T.M. e pari o inferiori a 6 volte il T.M
  • Dell’47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il T.M. e pari o inferiori a 8 volte il T.M.
  • Dell’37% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il T.M. e pari o inferiori a 10 volte il T.M.
  • Dell’32% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 10 volte il T.M.

 

 

Incremento pensioni minime

 

Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione, è previsto in via eccezionale per il 2023 e il 2024 l’incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al T.M., ivi compresa la tredicesima mensilità.

L’incremento è pari a:

 

  • 1,5 punti percentuali per l’anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni;
  • 2,7 punti percentuali per l’anno 2024.

 

L’incremento non rileva ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. Ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell’incremento transitorio.

 

 

Riforma Reddito di Cittadinanza

 

Nelle more di una più ampia riforma delle misure di sostegno alla povertà e inclusione lavorativa, la Legge di bilancio prevede alcune modifiche alla disciplina del reddito di cittadinanza, in vista della sua soppressione dal 1° gennaio 2024.

 

Le economie così realizzate confluiranno nel “Fondo per il sostegno alla povertà e all’inclusione attiva” istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Durata RdC: dal 1° gennaio 2023 è previsto che il reddito di cittadinanza sia riconosciuto per un massimo di sette mensilità, a fronte dei diciotto mesi attuali.

 

La riduzione non si applica ai nuclei familiari al cui interno siano presenti:

 

  • componenti con disabilità come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,
  • minorenni o persone con almeno sessant’anni di età. 

 

Obbligo di Formazione: sempre dal 1° gennaio, per i beneficiari tenuti all’adesione ad un percorso di accompagnamento all’inserimento lavorativo, è disposto l’obbligo di frequentare corsi di formazione e/o riqualificazione professionale di durata semestrale, pena la decadenza dal beneficio per l’intero nucleo.

 

In caso di mancata frequenza del programma assegnato, il nucleo familiare del beneficiario del reddito di  cittadinanza  decade  dal diritto alla  prestazione.

 

Le Regioni sono tenute a trasmettere all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro gli elenchi dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza.

 

Obbligo scolastico: sulla stessa linea l’intervento che condiziona l’erogazione del reddito di cittadinanza ai beneficiari di età compresa tra i 18 e i 29 anni che non abbiano adempiuto all’obbligo scolastico di cui all’art. 1, comma 622, della legge 296/2006 (ovvero un titolo di studi di scuola secondaria superiore o di qualifica professionale di durata almeno triennale), alla frequenza di  percorsi  di  istruzione  degli adulti di primo livello, previsti dall’articolo 4, comma  1,  lettera a del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque  funzionali  all’adempimento  del predetto obbligo di istruzione.

 

Decadenza RdC: con le nuove regole la decadenza dalla misura di sostegno è prevista già dalla prima offerta di lavoro senza parametri di congruità

Viene così meno il concetto di “offerta congrua” definito sulla base di criteri che tengono conto della coerenza con le esperienze e le competenze maturate dall’utente, della distanza della sede di lavoro dalla propria abitazione e di altri parametri retributivi e contrattuali.

Con questa modifica viene dunque rivisto il regime della decadenza dalla prestazione. In precedenza, la decadenza interveniva se non veniva accettata la seconda offerta congrua nei primi diciotto mesi di fruizione o la prima dopo il rinnovo del beneficio.

 

Canone di Locazione: la componente di reddito pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, corrisposta ad integrazione del reddito dei nuclei familiari, sarà erogata direttamente al locatore che la imputa al pagamento parziale o totale del canone. A tale fine il beneficiario comunica all’ente erogatore i dati del locatore.

 

Percezione reddito da lavoro: è inoltre previsto che i redditi da lavoro stagionale o intermittente non concorrano alla determinazione del beneficio economico entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Devono essere comunicati all’INPS esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo.

 

 

 

 

 

Misure di semplificazione in materia di Isee

 

La Legge di bilancio prevede un intervento legislativo volto a favorire la presentazione della DSU in modalità precompilata. A tal fine è previsto che fino al 31 dicembre 2023 permanga la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata, ma che, a decorrere dal 1° luglio 2023, la presentazione della DSU avvenga prioritariamente in modalità precompilata.

 

Ad un successivo decreto è demandata l’individuazione delle ulteriori semplificazioni e le modalità operative per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall’INPS. 

 

L’erogazione di molti servizi e prestazioni sociali è effettuata in base alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente ponderata attraverso l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), calcolato sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) caratterizzata, nella versione precompilata, dalla coesistenza di dati auto dichiarati da parte del cittadino con dati forniti direttamente dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS. 

 

 

 

 

Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali

 

Significative modifiche vengono introdotte in materia di contratto di prestazioni occasionali (cosiddetti voucher). La novità principale è l’eliminazione per il settore agricolo della possibilità di utilizzare il contratto di prestazione occasionale disciplinato dall’art. 54 del decreto-legge n. 50/2017, che rimane invece in vigore per gli altri settori produttivi con un ampliamento della possibilità di utilizzo rispetto alla previgente normativa.

 

Importo erogabile: viene aumentato da 5.000 a 10.000 euro il limite massimo di compensi che, nel corso di un anno, possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore (datore di lavoro) in riferimento alla totalità dei prestatori.

Resta, invece, fermo a 5.000 euro il compenso massimo annuale che può essere percepito da ciascun prestatore (lavoratore). 

 

Aziende utilizzatrici: la platea dei datori di lavoro che possono acquisire le prestazioni di lavoro occasionale viene ampliata. In base alla nuova previsione, potranno stipulare contratti di prestazione di lavoro occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (invece di 5, come previsto dalla disciplina previgente). L’innalzamento fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato vale anche per le aziende alberghiere e strutture che operano nel settore turismo.

 

Come detto, il settore agricolo viene escluso dalla disciplina dei voucher. In sostituzione, è prevista l’introduzione di una disciplina sperimentale, valida per il biennio 2023-2024, che consente il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese agricole per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore.

Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale.

 

Tale disciplina prevede che le prestazioni di lavoro occasionale possono riguardare solo specifiche categorie di lavoratori:

 

  1. persone disoccupate nonché percettori di Naspi e Dis-Coll e percettori di ammortizzatori sociali o del Reddito di cittadinanza;
  2. pensionati di vecchiaia o di anzianità;
  3. studenti fino a 25 anni;
  4. detenuti o internati ammessi al lavoro all’esterno o in semilibertà, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

 

Da sottolineare che in nessun caso possono essere assunti con questa particolare tipologia contrattuale, anche se appartenenti alle predette categorie, coloro che abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti, salvo che non si tratti di pensionati.

 

Prevista inoltre una durata massima di 12 mesi, con limite di 45 giorni di effettivo lavoro, e la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in contratto a tempo indeterminato come sanzione per il superamento del limite dei 45 giorni. 

 

Prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione ed è obbligato ad effettuare la comunicazione di assunzione al competente Centro per l’Impiego. 

 

Le violazioni degli obblighi di comunicazione, o l’utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono erogare le prestazioni occasionali, comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione da parte dell’impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore. 

 

L’instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato resta preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

 

L’iscrizione dei lavoratori che erogano prestazioni occasionali di lavoro agricolo nel libro unico del lavoro può avvenire in un’unica soluzione, tenuto conto della scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile. In ogni caso il compenso erogato per prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

 

Il compenso spettante deve essere corrisposto direttamente dal datore di lavoro mediante bonifici o altre modalità tracciabili (e non utilizzando voucher), sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro.

 

Il compenso è invece assoggettato alla contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva di quella contrattuale (cioè CAC nazionale e provinciale, EBAN, EBAT, etc.), nella misura prevista per le zone agricole svantaggiate (art. 1, c. 45, della legge n. 220/2010).

 

La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno.

 

 

Assegno Unico Universale

 

Con decorrenza dal 1° gennaio 2023, la Legge di bilancio revisiona i criteri di calcolo degli importi dell’assegno unico universale per supportare maggiormente le famiglie numerose e i nuclei familiari che accolgono al proprio interno figli disabili. Nello specifico: 

 

  • viene introdotto un incremento della misura dell’assegno pari al 50% per ciascun figlio di età inferiore a un anno, o di età inferiore a 3 anni con un ISEE del nucleo familiare inferiore o pari a 40.000 euro a condizione che nel nucleo medesimo vi siano almeno 3 figli
  • la maggiorazione forfettaria dell’assegno, prevista per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico a prescindere dalla loro età anagrafica, passa dagli attuali 100 euro a 150 euro mensili.

 

È confermato infine l’incremento di 120 euro al mese della maggiorazione transitoria riconosciuta, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 230/2021, ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità:

 

  • qualora sia stato effettivamente percepito, nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare (ANF) in presenza di figli minori,
  • il valore dell’ISEE del nucleo familiare non sia superiore a 25.000 euro.

 

 

Congedo parentale

 

All’art.34, comma 1 del D.lgs. 151/2001 (T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) relativo al congedo parentale la disposizione in commento prevede la possibilità, in alternativa per la madre lavoratrice o il padre lavoratore, di beneficiare di una indennità dell’80% (anziché del 30%) per un solo mese dei previsti sei mesi disponibili, entro il sesto anno di vita del bambino.

 

La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2022. 

 

 

Contributo mensile INPS in favore del genitore con figli disabili a carico

 

Con il Messaggio Inps 422 del 27 gennaio 2023 l’Inps rende noto che dal 1° febbraio 2023 e fino al 31 marzo 2023 i genitori disoccupati o monoreddito con figli con disabilità non inferiore al 60% ed in possesso di specifici requisiti, possono presentare la domanda per richiedere il contributo mensile pari a:

  • 150 € mensili per un figlio disabile a carico;
  • 300 € mensili per due figli disabili a carico;
  • 500 € mensili per tre o più figli disabili a carico.

Tale misura è stata introdotta con il Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2021, contenente: Criteri per l’individuazione dei destinatari e modalità di presentazione delle domande del contributo mensile in favore del genitore disoccupato o monoreddito con figli disabili a carico, attuativo di quanto previsto dall’art. 1, commi 335 e 336, L. 178/20.

Ai fini della presentazione della domanda si sottolinea che è necessaria l’attestazione ISEE in corso di validità per l’anno 2023.

 

CHI PUO’ RICHIEDERE IL CONTRIBUTO: il contributo può essere richiesto dai nuclei familiari monoparentali (genitore disoccupato o monoreddito) con figlio disabile non inferiore al 60%. In merito l’Inps precisa:

  • “nuclei familiari monoparentali”: nuclei familiari caratterizzati dalla presenza di un solo genitore con uno o più figli con disabilità a carico;
  • “genitore disoccupato”: persona priva d’impiego oppure persona il cui reddito da lavoro dipendente non superi 8.145 euro annui o 4.800 euro annui da lavoro autonomo;
  • “genitore monoreddito”: individuo che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall’attività lavorativa, sia pure prestata a favore di una pluralità di datori di lavoro, ovvero che sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale. A tale fine non si tiene conto della percezione di eventuali altri trattamenti assistenziali. Si prescinde, in ogni caso, dall’eventuale proprietà della casa di abitazione;
  • figlio/i”: i figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali, minori d’età o maggiori d’età (in questo caso solo se fiscalmente a carico e con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento).

 

REQUISITI DEL RICHIEDENTE: il richiedente genitore (disoccupato o monoreddito) deve avere cumulativamente i seguenti requisiti:

 

  1. a) Residente in Italia (riguarda i genitori residenti nel territorio italiano che siano cittadini italiani o comunitari oppure, in caso di cittadini di uno Stato extracomunitario, che siano in possesso di regolare permesso di soggiorno. Per questi ultimi la norma non prevede una durata minima di permanenza).

 

  1. b) ISEE non superiore a 3.000 euro – ISEE minorenni in corso di validità.

 

  1. c) Sia disoccupato o monoreddito e facente parte di un nucleo familiare monoparentale. Per la valutazione del reddito del genitore disoccupato o monoreddito:

–              non si tiene conto della percezione di eventuali altri trattamenti assistenziali,

–              si prescinde, in ogni caso, dall’eventuale proprietà della casa di abitazione.

 

  1. d) Sia parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.

Il figlio si considera a carico fino al compimento dei 24 anni se hanno un reddito non superiore a 4.000 euro e i figli di età superiore a 24 anni se hanno un reddito non superiore a 2.840,51 euro

il genitore richiedente deve essere residente in Italia e convivente con il figlio che abbia una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.

Pertanto, il genitore e il figlio con disabilità, al momento della presentazione della domanda, devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso Comune italiano (cfr. l’art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, che reca la definizione di “Famiglia anagrafica”). Inoltre, nel caso dei “nuclei familiari monoparentali”, l’eventuale altro genitore non deve fare parte del nucleo familiare ordinario ai fini ISEE del richiedente il beneficio.

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: la domanda per il contributo in oggetto ha valenza annuale e deve essere presentata dal genitore all’INPS dal 1° febbraio al 31 marzo per ciascuno degli anni 2022 e 2023, esclusivamente in via telematica.

Le domande prive della dichiarazione sul possesso dei requisiti e dei requisiti autocertificati, nonché le domande presentate fuori dai termini sopra indicati, saranno considerate inammissibili.

 

VERIFICA REQUISITI: l’Inps procede alla verifica del possesso requisiti amministrativi ed economico/patrimoniale (ISEE) e in caso di ISEE:

  • Superiore ai 3.000 euro o non valido, procede a respingere la domanda;
  • Con omissioni/difformità entrerà nella graduatoria, ma con pagamento sospeso fino a regolarizzazione.

 

 

MISURA DEL BENEFICIO: il beneficio è pari a:

  • 150 € mensili per un figlio disabile a carico;
  • 300 € mensili per due figli disabili a carico;
  • 500 € mensili per tre o più figli disabili a carico.

L’INPS provvederà al pagamento del contributo nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

In ragione del tetto di disponibilità dei 5.000 euro annui, l’Inps procederà a riconoscere il contributo secondo la seguente graduatoria di priorità:

  • domande presentate dai richiedenti con ISEE più basso;
  • a parità di reddito ISEE sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli minori non autosufficienti;
  • richiedenti appartenenti a nuclei con figli con disabilità di grado grave;
  • richiedenti con figli con disabilità di grado medio.

 

PAGAMENTO: il pagamento è mensile e viene effettuato dall’INPS, secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda: bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN. Il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente.

 

DECADENZA E SOPENSIONE DEL BENEFICIO: causa di decadenza sono:

  • Il venir meno di uno dei requisiti richiesti;
  • decesso del figlio;
  • decesso del richiedente;
  • decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
  • affidamento del figlio a terzi.

Le cause di decadenza dovranno obbligatoriamente essere comunicate all’INPS entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell’evento.

CHIARIMENTO INPS: nel caso di ricovero temporaneo del figlio con disabilità presso istituti di cura di lunga degenza o presso altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Amministrazione pubblica, il genitore beneficiario ha l’obbligo di informare tempestivamente l’INPS che provvederà a sospendere l’erogazione del contributo per tutto il periodo di ricovero.

In seguito, l’Inps indicherà le modalità di comunicazione dei descritti eventi che sono causa di decadenza o di sospensione del contributo.

 

ASPETTI FISCALI: il contributo in parola:

  • non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del T.U. imposte sui redditi;
  • è cumulabile con il Reddito di cittadinanza.