EXTRA-PROFITTI FOTOVOLTAICO: prelievo entro fine novembre (ma con modalità da definire)

Il prelievo extra-profitti per i produttori di energia da fonte rinnovabile fotovoltaica slitta in avanti.

L’articolo 42 del decreto Aiuti ter (Dl 144/2022) ha modificato il comma 6 dell’articolo 15-bis del Dl 4/2022 disponendo che i proventi derivanti dall’attuazione del meccanismo di compensazione sono versati dal Gse entro il 30 novembre 2022 in modo cumulato per il periodo da febbraio ad agosto 2022 e su base mensile per i mesi successivi. Il meccanismo di compensazione è quello introdotto dall’articolo 15-bis del Dl 4/2022 e riguarda l’energia elettrica immessa in rete da:

  • impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del «conto energia», non dipendenti dai prezzi di mercato;
  • impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.

Il meccanismo consiste nell’applicazione di una trattenuta pari alla differenza tra i corrispettivi di vendita dell’energia elettrica percepiti al prezzo di mercato e i corrispettivi determinati applicando il prezzo «di riferimento». Il meccanismo potrebbe anche essere “incentivante”; qualora l’ammontare dei corrispettivi determinati applicando il prezzo di riferimento fosse superiore all’ammontare dei corrispettivi percepiti, tale importo verrebbe erogato dal Gse al produttore di energia. Considerato l’andamento del prezzo dell’energia negli ultimi mesi e i prezzi di riferimento indicati nell’allegato al decreto, l’ipotesi è tuttavia da escludere.

Il periodo di funzionamento di questo meccanismo era stato previsto, inizialmente, dal 1° febbraio al 31 dicembre 2022. Il decreto Aiuti-bis lo ha poi esteso anche al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 (solo con riferimento ai contratti stipulati prima del 5 agosto 2022). Il 21 giugno 2022, Arera ha pubblicato la delibera n. 266 con cui ha dato attuazione all’articolo 15-bis del Dl 4/2022 e ha definito le tempistiche per il prelievo (che, invece, non erano indicate nella norma).

Nel documento era previsto il prelievo cumulativo nel mese di ottobre 2022 per il periodo da febbraio ad agosto 2022 e poi il prelievo con cadenza mensile a partire da settembre 2022.

Il decreto Aiuti-ter ha però dato ora un’indicazione diversa inserendo che il prelievo del primo periodo (febbraio-agosto) avvenga entro il 30 novembre.

Restano tuttavia da definire le modalità con cui la regolamentazione avverrà. Infatti, se la trattenuta avrà natura di contributo senza incidere sul prezzo di vendita, gli agricoltori saranno penalizzati sia dal non poter dedurre il costo (giacché applicano un meccanismo di determinazione forfettaria del reddito), sia dal dover determinare le imposte sul prezzo integrale dell’energia.

Qualora, invece, l’importo venisse richiesto ai produttori sotto forma di minor prezzo di vendita dell’energia, il produttore sarebbe autorizzato alla emissione di una nota di credito a riduzione dei ricavi già conseguiti. Tale ultima soluzione limita le conseguenze negative in capo al produttore agricolo in quanto, incidendo direttamente sull’ammontare dei corrispettivi percepiti, quanto menole imposte verrebbero calcolate su un importo più basso (e pari a quanto effettivamente percepito).

 

 

AIUTI COVID: Verifica finale sugli aiuti per l’autodichiarazione

I soggetti beneficiari degli aiuti devono trasmettere all’agenzia delle Entrate entro il prossimo 30 novembre un’autodichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 445/2000, nella quale attestano che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework, nelle diverse misure che sono state previste nel tempo:

  • Temporary Framework 3.1:
  • euro 800mila per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 2020 al 27 gennaio 2021;
  • euro 1.800mila per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021;
  • Temporary Framework 3.12:
  • euro 3 milioni per gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021;
  • euro 10 milioni per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Ai fini del rispetto dei diversi massimali vigenti rileva, in conformità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, la data di concessione di ogni singola misura agevolativa.

Destinatari, dunque, sono gli operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuto presenti nel modello (per le quali si applica il regime c.d. ombrello).

Tale data, il cui criterio di individuazione è riportato nella tabella “Aiuti” allegata alle istruzioni ministeriali, non dovrà essere indicata nel modello ma dovrà essere monitorata al fine di individuare l’eventuale splafonamento.

Uno degli aspetti più critici, emergenti in fase di compilazione dell’autodichiarazione, riguarda il reperimento degli aiuti fruiti: alcune tipologie di aiuto, infatti, trovano la propria collocazione nella dichiarazione dei redditi (quadri RS ed RU), altri nel cassetto fiscale, altri nel registro RNA, altri ancora (crediti d’imposta) vanno individuati direttamente nei modelli F24. Cadere in errore non è quindi una possibilità remota.

Vediamo, allora, quali sono gli aiuti ricevuti da inserire nella dichiarazione.

  • Decreto Rilancio (Dl 34/2020, conv. l. 77/2020):
  • Articolo 24 “Disposizioni in materia di versamento dell’’Irap”;
  • Articolo 25 “Contributo a fondo perduto”;
  • Articolo 28 “Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda”;
  • Articolo 120 “Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro”;
  • Articolo 177 “Esenzioni dall’imposta municipale propria Imu per il settore turistico” – (prima rata Imu).
  • Decreto Agosto (Dl legge 104/2020, conv. l. 126/2020):
  • Articolo 78, comma 1 “Esenzioni dall’imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo” – (seconda rata Imu);
  • Articolo 78, comma 3 “Esenzioni dall’imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo” – esenzione 2021 Imu per immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
  • Decreto Ristori (Dl legge 137/2020, conv. l. 176/2020):
  • Articolo 1, commi 1-10 “Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori Iva dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive”;
  • Articolo 1-bis “Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori Iva dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020”;
  • Articolo 8 “Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda” – (estensione ai mesi di ottobre novembre e dicembre 2020);
  • Decreto Natale (Dl 172/2020, conv. l. 6/2021):
  • Articolo 2 “Contributo a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione”;
  • Legge di Bilancio 2021 (l. 178/2020):
  • Articolo 1 comma 602 “Proroga gennaio – aprile 2021 del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo e affitto di azienda per il settore turistico”;
  • Decreto Sostegni (Dl 41/2021, conv. l. 69/2021):
  • Articolo 1 “Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici”;
  • Articolo 1- ter “Contributo a fondo perduto per le start-up”;
  • Articolo 5 “Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza da Covid-19” – Definizione delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato;
  • Decreto Sostegni-bis (Dl 73/2021, conv. l. 106/2021):
  • Articolo 1, commi 1-4 “Contributo a fondo perduto automatico”;
  • Articolo 1, commi 5 – 15 “Contributo a fondo perduto per gli operatori stagionali”;
  • Articolo 1, commi 16 – 27 “Contributo a fondo perduto perequativo”;
  • Articolo 1, comma 30-bis “Contributo a fondo perduto per operatori con fatturato superiore a 10 milioni di euro”;
  • Articolo 4, commi 1 – 2 e 2 -bis “Estensione credito d’imposta per canoni di locazione”.

Gli aiuti della sezione II dell’autodichiarazione

La sezione II del quadro A ha carattere residuale, comprendendo gli aiuti, anche di natura non fiscale, che rientrano nelle sezioni 3.1. e 3.12 del Temporary Framework diversi da quelli già indicati nella sezione I.

Si ricorda che la sezione II va compilata soltanto se è stata compilata anche la sezione I del quadro A.

In generale per la compilazione della sezione II è utile ricordare che:

  1. al suo interno vanno inseriti solo gli aiuti riconducibili all’emergenza Covid e rientranti nelle sezioni 3.1 e 3.12 del TF;
  2. le garanzie sui finanziamenti (Dl 23/2020) rilevano solo se integrali (per quelle al 90% va considerato nella sezione II solo l’abbuono del premio di garanzia);
  3. vi rientra la misura di decontribuzione per l’“ anno bianco” (articolo1, comma 20,legge 178/2020) e la misura denominata “decontribuzione sud” (articolo 27 del Dl 104/2020);
  4. è consigliabile fare una verifica sul sito del Registro nazionale degli aiuti per intercettare gli aiuti residuali rientranti nel TF 3.1 e 3.12, compresi quelli di competenza regionale o comunale.

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA DELLA QUOTA A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI: aumento dell’esonero al 2%, istruzioni Inps

 Ricordiamo che la legge di bilancio per il 2022 (art. 1, c. 121 della legge n. 234/2021) ha riconosciuto, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 un esonero – pari allo 0,8 per cento – sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico dei lavoratori subordinati. L’esonero spetta a condizione che la retribuzione imponibile complessiva ai fini previdenziali del lavoratore, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 euro al mese, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima (le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero sono state fornite dall’INPS con la circolare n. 43/2022).

La disciplina così prevista è stata, da ultimo, modificata dal decreto-legge 9 agosto 2022, n.115 (c.d. decreto Aiuti-bis), che all’articolo 20, comma 1, ha stabilito che la suddetta aliquota dello 0,8 per cento sia innalzata di 1,2 punti percentuali (2 per cento totale) in relazione ai periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima mensilità, laddove erogata integralmente in tale periodo, ovvero, limitatamente ai ratei della stessa erogati nei predetti periodi di paga. Resta inalterato il requisito essenziale del limite di importo mensile per tredici mensilità, non eccedente i 2.692 euro al mese, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

A seguito della modifica normativa, l’INPS ha emanato un nuovo messaggio – n. 3499 del 26 settembre con cui, oltre a dare indicazioni operative per l’applicazione della nuova misura di esonero (2% nel periodo luglio-dicembre 2022), fornisce più in generale ulteriori indicazioni utili ai fini della corretta applicazione della misura agevolativa (0,8 + 1,2%), ad integrazione della citata circolare n. 43/2022.

Come già anticipato nella nostra precedente News, il messaggio contiene infatti importanti chiarimenti sulla determinazione del massimale della retribuzione imponibile relativamente alla tredicesima (paragrafo 2) e alla quattordicesima (paragrafo 6) mensilità, alla presenza di una pluralità di denunce mensili (paragrafo 3), al caso di cessazione del rapporto di lavoro (paragrafo 4), all’ipotesi di lavoratori distaccati all’estero (paragrafo 5), si evidenzia, inoltre, che restano ferme le modalità operative per l’accesso al beneficio, stabilite nella circolare INPS n. 43 del 22 marzo 2022, sia con riferimento ai datori di lavoro che operano col sistema UniEmens (paragrafo 7) e sia per quelli che operano con l’UniEmens-PosAgri (paragrafo 9).

 Per quanto riguarda in particolare questi ultimi, l’INPS chiarisce che:

per la fruizione dell’esonero nella misura del 2 per cento riferita alle competenze a partire dal mese di luglio 2022 l’Istituto utilizzerà i dati retributivi e contributivi indicati nei flussi UniEmens-PosAgri trasmessi per fruire dell’esonero nella misura dello 0,8 per cento applicando la nuova misura del 2 per cento;

 

  • i datori di lavoro che non hanno potuto riconoscere nei mesi di luglio, agosto e settembre 2022 l’esonero contributivo ai lavoratori nella misura del 2 per cento, devono restituire, nella prima retribuzione utile ai lavoratori aventi diritto all’esonero, la quota di contribuzione corrispondente all’incremento dell’1,2 per cento della misura della quota del lavoratore.

 

 

ESONERI CONTRIBUTIVI COVID: compensazione crediti

In merito ai diversi esoneri contributivi previsti dalla legislazione emergenziale Covid, informiamo che le ultime operazioni di compensazione degli eventuali crediti derivanti dalla presentazione delle relative domande saranno espletate con le scadenze dei pagamenti previste per il 16 novembre (3°rata 2022 lavoratori agricoli autonomi) e per il 16 dicembre (II trimestre 2022 Aziende assuntrici di manodopera).

Ricordiamo che, come previsto dalla normativa, potrebbero dall’Istituto essere disposte le verifiche di regolarità contributiva sui soggetti a cui sono stati riconosciuti gli sgravi contributivi previsti dalla legislazione emergenziale COVID, i quali sono subordinati al possesso al possesso del DURC e quindi alla regolarità contributiva.

NUOVA INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI: bonus di 150 euro

Informiamo che, con il nuovo “Decreto Aiuti Ter”, è stata prevista una nuova indennità di 150 euro “una tantum” per i lavoratori dipendenti. Il nuovo Bonus sarà erogato dal datore di lavoro con la busta paga di novembre 2022, solo ai dipendenti il cui imponibile previdenziale del mese di novembre non superi i 1.538 euro. Analogamente a quanto previsto per l’indennità una tantum di 200 euro erogata lo scorso mese di luglio, anche per l’indennità una tantum di 150 euro i datori di lavoro provvederanno al recupero del relativo credito attraverso la denuncia UniEmens. Per ricevere il Bonus i lavoratori dovranno presentare apposita dichiarazione al datore di lavoro, precisando di non essere titolare di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 e che il nucleo familiare non è destinatario del reddito di cittadinanza. Il Bonus verrà liquidato anche in caso di eventi coperti da contribuzione figurativa integrale Inps (malattia, maternità ecc…)

Ci riserviamo di tornare sull’argomento con ulteriori approfondimenti.

 

ESTENSIONE INDENNITA’ UNA TANTUM: istruzioni Inps

Si informa che l’INPS, con la circolare n. 111 del 7 ottobre 2022, ha fornito le istruzioni operative in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti che non hanno ricevuto il bonus 200 euro a luglio, in quanto non percettori dell’agevolazione dello 0,80% nel primo quadrimestre, perché già coperti da contribuzione figurativa integrale INPS.

Con la retribuzione di competenza di ottobre 2022, i datori di lavoro si troveranno ad erogare l’indennità ai lavoratori che abbiano i seguenti requisiti:

  • siano in forza nel mese di ottobre 2022,
  • abbiano avuto un rapporto di lavoro nel mese di luglio 2022 (anche con altro datore di lavoro),
  • siano stati destinatari di eventi – con indennità mensile erogata entro i limiti di cui al comma 121 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – con copertura figurativa integrale dall’INPS fino alla data del 18 maggio 2022 (a causa della quale non hanno beneficiato dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)
  • non siano destinatari delle indennità di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Ovviamente i datori dovranno ricevere apposita dichiarazione da parte dei lavoratori, i quali dovranno dichiarare di non aver già beneficiato dell’indennità una tantum e il rispetto di quanto sopra esposto.

 

 

PPC: decadenza in caso di affitto dalla società beneficiaria al socio

Si segnala che la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 28369/2022, accogliendo le censure proposte dall’Agenzia dell’Entrate avverso la decisione secondo grado della Commissione Tributaria, ha stabilito che l’agevolazione ottenuta per la “piccola proprietà contadina” da una società agricola per l’acquisto di un fondo rustico è revocata se il fondo viene affittato, entro un dato periodo successivo al contratto di compravendita, ad uno dei soci della società acquirente, seppur dotato dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo professionale (IAP).

Tale pronuncia è il frutto della decisione della Cassazione di cassare la sentenza impugnata in sede di legittimità (adottata dalla CTR Toscana il 6 ottobre 2016 con il n. 1747) in quanto in quell’occasione, al contrario, era stato ritenuto che, in presenza di un affitto del fondo rustico a uno dei soci della società agricola acquirente (il quale aveva i requisiti di imprenditore agricolo), fosse applicabile la norma che consente la permanenza dell’agevolazione.

L’articolo 2, comma 4-bis, del Dl 194/2009, sancisce che si ha “decadenza” dall’agevolazione in commento qualora, «prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti» di acquisto, coloro che si sono resi acquirenti «alienano volontariamente i terreni» oppure «cessano di coltivarli o di condurli direttamente». La decadenza però è evitata se l’acquirente concede il godimento del fondo a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l’attività di imprenditore agricolo (articolo 11, comma 3, del Dlgs 228/2001). La giurisprudenza ha altresì precisato che la decadenza non opera neanche laddove il socio acquirente trasferisca il godimento a favore di una società (di persone o capitali) composta esclusivamente da soci legati al socio acquirente

da rapporto coniugale o di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo (Cass: n. 15905/2022).

L’Ordinanza in commento ricorda il principio di diritto secondo cui le norme in materia sono di stretta interpretazione, con la conseguenza che il succitato principio espresso dalla legge per legittimare la cessione del godimento dal socio alla società, non è applicabile all’inverso caso del trasferimento del godimento dalla società al socio (non essendo peraltro nemmeno dedotto che la compagine societaria fosse composta da soci del medesimo nucleo familiare).

 

PSR 2014-2020: questionario valutazione del grado di diffusione dell’innovazione presso gli agricoltori regionali

 La Regione Emilia-Romagna, Direzione generale agricoltura, caccia e pesca, nell’ambito delle attività di valutazione relative al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, prorogato fino al 2022, ha messo a punto un questionario per valutare il grado di diffusione dell’innovazione presso gli agricoltori regionali. Grazie alle risposte date dagli agricoltori, sarà possibile orientare le modalità di diffusione dell’innovazione per la futura programmazione e mettere a punto strumenti per migliorare le attività di diffusione delle innovazioni nelle aziende agricole.

Alla compilazione del questionario sono invitate tutte le aziende agricole regionali a prescindere dalla loro partecipazione, o meno, al PSR 2014-2020 e sarà possibile fino al 23 ottobre accedendo al link di seguito indicato:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm1YY_cRzNNIADwVBeVV8bRaFpN2a3ULI3EHhUi_QFwSQMBw/viewform?fbzx=3685746924864412593

 

Vitivinicolo: Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2022/2023

 Le dichiarazioni di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto sono previste dagli artt. 31 e 33 del regolamento delegato UE 2018/273 e dagli artt. 22 e 24 del regolamento di esecuzione UE 2018/274 della Commissione; altresì, l’art. 37 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 e l’art. 8 del D.M. n. 7701 del 18 luglio 2019 stabiliscono che la rivendicazione delle produzioni DO e IG, sulla base dei dati dello schedario viticolo, siano presentate contestualmente a tali dichiarazioni.

In applicazione delle suddette norme regolamentari, e in applicazione dell’art. 22 del regolamento di esecuzione i produttori di uve, destinate alla vinificazione, nonché i produttori di mosto e di vino, dichiarano ogni anno i quantitativi, espressi rispettivamente in chilogrammi ed in litri, dei prodotti dell’ultima campagna vendemmiale, con riferimento alla data del 30 novembre per i prodotti della vinificazione.

Come già avvenuto nelle scorse campagne, è data facoltà, per i viticoltori che intendono avvalersene, di precompilare la Dichiarazione di produzione vini e mosti a partire dai dati del registro dematerializzato di carico e scarico, alla data del 30 novembre. Pertanto, l’azienda può scegliere di predisporre la dichiarazione di produzione a partire dai dati presenti nel registro telematico oppure continuare ad utilizzare le ordinarie modalità di compilazione.

L’allegata Circolare precisa che, sebbene l’articolo 20, comma 4, del regolamento di esecuzione 273/2018 preveda un termine di 30 giorni per inserire nei registri meccanizzati le operazioni effettuate in cantina, le operazioni che incidono sulla produzione e quindi sulla dichiarazione di produzione, andranno necessariamente inserite nel registro entro il 30 novembre.

Anche per la campagna 2022/2023, sono previsti due specifici adempimenti: uno riferito alla compilazione dei quadri di dichiarazione relativi alla raccolta entro il 15 novembre, ed uno successivo riferito alla compilazione degli altri quadri relativi alle produzioni di vini e mosti, da presentarsi entro il 15 dicembre.

Le dichiarazioni omesse o presentate in ritardo ovvero incomplete e/o inesatte saranno sottoposte alle sanzioni dettate dall’art. 48 del Regolamento delegato (UE) 2018/273. Resta, in ogni caso, valida la sanzione prevista dall’art. 78 della Legge n. 238 del 12 dicembre 2016.

Qualora il viticoltore intenda rivendicare la produzione di particolari tipologie di vini DO/IG che devono essere commercializzati antecedentemente alla data di presentazione della dichiarazione di vendemmia e di produzione del vino, può presentare la dichiarazione preventiva. Quest’ultima è inserita all’interno della Dichiarazione di Vendemmia, ai sensi dell’art. 8 del DM n. 7701 del 18 luglio 2019, e può essere compilata e stampata prima del completamento della Dichiarazione di vendemmia stessa.

Ricapitolando, sono tenuti a presentare la dichiarazione di vendemmia tutte le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi che:

  1. hanno prodotto vino;
  2. detengono al 30/11/2022, prodotti diversi dal vino (mosti concentrati e/o concentrati rettificati ottenuti nella campagna in corso), uve, mosti, vini nuovi ancora in fermentazione;
  3. hanno proceduto all’acquisto e/o trasformazione di prodotti a monte del vino e li hanno ceduti totalmente prima delle ore 00.01 del giorno 30/11/2022.

I prodotti detenuti alla data del 30/11/2022 per “conto lavorazioni” devono essere dichiarati dal soggetto che a tale data li detiene e non dall’effettivo proprietario.

Nel caso in cui un viticoltore intendesse avvalersi del nostro CAA per presentare le suddette dichiarazioni dovrà fornirci i seguenti dati entro il giorno 23/10/2022:

– quantitativi di uve raccolte, suddivise per tipologia (DOC, IGT, tavola);

– destinazione delle uve raccolte (quantitativo vinificato in proprio, venduto o ceduto), suddiviso per tipologia (DOC, IGT, tavola);

– quantitativi di uve/mosti eventualmente venduti, indicando i riferimenti dell’acquirente, suddiviso per tipologia (DOC, IGT, tavola);

– quantitativi di uve/mosti eventualmente acquistati, indicando i riferimenti del venditore, suddiviso per tipologia (DOC, IGT, tavola), oppure gli attestati di consegna (F2);

– eventuali dichiarazioni preventive da inserire;

– luogo di vinificazione e detenzione dei prodotti (indirizzo completo);

– per le uve (proprie e/o acquistate) vinificate, occorrono i quantitativi di vino feccioso e finito ottenuti, sempre suddiviso per tipologia (DOC, IGT, tavola).

 

Zootecnia: proroga scadenza sostegni per alcuni settori zootecnici in crisi

 In merito alle misure di sostegno per alcuni settori zootecnici in crisi disposte con D.M. dell’8 luglio 2022 n. 0304905 al fine di fronteggiare il peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto alla crisi Ucraina, si comunica che con l’emanazione delle Istruzioni operative n.93 – prot. ORPUM 74099 del 13 ottobre 2022, ad Integrazione alle Istruzioni Operative nn. 78 e 81/2022, l’Organismo Pagatore AGEA ha provveduto a prorogare la scadenza per la richiesta dell’aiuto degli interventi a favore di alcune filiere zootecniche.

La nuova scadenza è fissata per il giorno 31/10/2022.

Nel caso in cui un allevatore intendesse presentare delle domande con l’assistenza del CAA dovrà contattare i nostri uffici entro e non oltre il giorno 20/10/2022.

NUOVE TECNICHE GENOMICHE PER MIGLIORARE LA SOSTENIBILITA’ DELLE COLTURE AGRARIE: potenzialità applicative e sviluppi normativi

Il webinar “Nuove Tecniche Genomiche per migliorare la sostenibilità delle colture agrarie: potenzialità applicative e sviluppi normativi” in programma il prossimo 21 ottobre dalle 14.30 alle 16.00, è il secondo appuntamento di un ciclo dedicato ai temi della strategia europea Farm to Fork di maggiore rilevanza per la sostenibilità del sistema agro-alimentare dell’Emilia-Romagna. L’iniziativa è promossa dall’ufficio Europass, la struttura regionale di raccordo con l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), in collaborazione con l’Università degli Studi di Parma e gli altri Atenei della Regione. L’obiettivo del ciclo di webinar è fare il punto, grazie ad interventi della Commissione Europea e di EFSA, sul quadro delle norme e delle procedure definite a livello europeo e sui potenziali sviluppi dei progetti di ricerca e sperimentazione condotti sul territorio regionale.

Per maggiori informazioni visitare il seguente link:

https://www.regione.emilia-romagna.it/europass/notizie/europass/2022-1/nuove-tecniche-genomiche-per-migliorare-la-sostenibilita-delle-colture-agrarie-potenzialita-applicative-e-sviluppi-normativi

Per partecipare, compilare il seguente form:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aIRc9BbUqU2q25q3WURhe9chKjBDxfxDqkcXlxiumr5UQU00QjRIQ1hHQjdSNjVETDJSOERJREJZRy4u

 

 

CONDIZIONALITA’: la tua azienda rispetta le normative?

 Qui sotto troverete alcuni esempi delle pratiche che tutte o quasi le aziende devono effettuare:

− Quaderno di Campagna con relative fatture acquisto prodotti;

− Patentino dei fitofarmaci in regola

− Taratura dell’atomizzatore

− Contratto firmato per smaltimento rifiuti

− Registri delle concimazioni (più eventuale PUA se soggetto)

− Concessione Demanio Idrico per attingimento acque (es: pozzi) e/o aree del demanio in regola.

 

Per le aziende zootecniche inoltre si prega di verificare:

− Registri di stalla e dei farmaci adeguatamente compilati

− Comunicazione gestione effluenti

− Caricamenti corretti della BDN

− PUA (Piano di Utilizzazione Agronomica)

− AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) o AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)

− Platee e vasche a norma

− Adempimento del benessere degli animali in base alla vigente normativa.

 

ABBRUCIAMENTI: tornano in vigore i divieti per la tutela della qualità dell’aria

Vietato bruciare i residui vegetali agricoli e forestali nei Comuni di pianura.

Dal primo ottobre 2022 fino al 30 aprile 2023 torna in vigore il divieto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali nei Comuni delle zone Pianura est (IT0893), Pianura ovest (IT0892) e agglomerato di Bologna (IT0890) già individuati dal Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020). Il divieto non si applica quindi nei comuni dell’ambito “Appennino” (che nella carta sono colorati in azzurro). Sono sempre fatte salve, inoltre, le deroghe in caso di attuazione di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria.

 

È invece cessata, dal 15 settembre scorso, la fase di attenzione per gli incendi boschivi che limitava gli orari di abbruciamento: nei Comuni dell’Appennino in cui sono tuttora ammessi gli abbruciamenti non è quindi più attuale la prescrizione di spegnere il fuoco entro le ore 11,00 della mattina.

Nei Comuni della pianura e dell’agglomerato di Bologna è ammessa una deroga per soli due giorni per ogni proprietario o possessore del terreno, valida nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria. Tale deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano scattate le misure emergenziali per le polveri sottili attivate attraverso il bollettino “liberiamo l’aria” emesso da ARPAE per comunicare l’allerta smog. Chi intende procedere in deroga deve necessariamente comunicare preventivamente l’attività di abbruciamento con una delle seguenti modalità:

La stessa comunicazione è dovuta anche nei Comuni dell’Appennino, dove però l’obbligo vige solo se l’attività di abbruciamento è prevista a meno di 100 metri dai boschi, dai terreni saldi e dai terreni saldi arbustati o cespugliati, dai castagneti da frutto, dalle tartufaie controllate e coltivate, dagli impianti di arboricoltura da legno e dai pioppeti.

L’attività di abbruciamento deve avvenire in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, in assenza di vento e deve terminare entro 48 ore dalla comunicazione. Le comunicazioni verranno automaticamente trasmesse ai Vigili del Fuoco, al Comune e ai Carabinieri Forestali per gli eventuali controlli.

Per le comunicazioni di abbruciamento per motivi fitosanitari non vanno utilizzate queste modalità: bisogna fare riferimento unicamente alle procedure e utilizzare la modulistica predisposte dal Servizio Fitosanitario regionale, disponibili al link https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/avversita/sorveglianza/abbruciamenti

Ulteriori informazioni e dettagli circa le corrette modalità di abbruciamento sono disponibili al seguente link: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gestione-forestale/abbruciamenti

L’elenco dei comuni delle zone Pianura Ovest, Pianura Est e agglomerato di Bologna (Allegato 1 della D.G.R. n. 189 del 15/2/2021) è scaricabile dal seguente link: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gestione-forestale/abbruciamenti/qaria_elenco-dei-comuni.pdf/@@download/file/QAria_Elenco dei Comuni.pdf

 

 

 

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Bonus 200 euro per i lavoratori autonomi: istruzioni operative

Con la circolare n. 103 di oggi, 26 settembre 2022, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la presentazione della richiesta dell’indennità una tantum di 200 euro prevista dal cd. decreto-legge “aiuti” (DL n. 50/2022, art. 33) in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali INPS e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Nel rinviare ad un’attenta lettura della circolare INPS – che è stata emanata dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre u.s. del decreto con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fissato i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum – si riportano qui di seguito le principali indicazioni ivi contenute, con particolare riferimento alle istanze relative ai lavoratori autonomi del settore agricolo.

Estensione del bonus fino a 350 euro

Preliminarmente la circolare ricorda che il bonus di 200 euro (previsto dall’art. 33 del decreto-legge n. 50/2022) è stato incrementato – dall’art. 20 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (cd. aiuti-ter) – di 150 euro per i lavoratori autonomi che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

Pertanto, congiuntamente al bonus di 200 euro sarà possibile richiedere – per gli interessati che ne abbiano i requisiti (reddito non superiore a 20.000 euro nell’anno 2021) – anche l’estensione di 150 euro, per un totale di 350 euro.  

Soggetti beneficiari

La circolare ricomprende espressamente tra i beneficiari del bonus i lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, istituita ai sensi dell’articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla predetta gestione.

Sono destinatari dell’indennità una tantum anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti familiari alla gestione previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Secondo l’Istituto sono invece esclusi dal beneficio gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri per l’attività di amministratore in società di capitali in quanto il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall’attività aziendale.

Questa esclusione francamente è poco comprensibile, in quanto la legge (art. 1, c. 1 e 5, d.lgs. n. 99/2004) – sia pure con una finzione giuridica – equipara i compensi percepiti in qualità di amministratore di una società di capitali agricola ai redditi derivanti dall’attività agricola.

 Requisito reddituale

L’importo dell’indennità una tantum è pari a 200 euro per i lavoratori che nell’anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35.000 euro, ma superiore a 20.000 euro. L’indennità, ai sensi dell’art. 20 del decreto-legge n. 144/2022, è incrementata di 150 euro in favore dei lavoratori interessati che, nell’anno d’imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

In ordine al predetto requisito reddituale, la circolare ricorda quanto previsto dall’art. 4, c. 2 del decreto ministeriale: “dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata”.

Pertanto, precisa la circolare, il valore reddituale da considerare ai fini del riconoscimento dei benefici in oggetto è quello del reddito complessivo, come rilevato nel modello “Redditi Persone fisiche 2022”, dato dalla sommatoria di redditi contenuta nel quadro RN, rigo RN1 colonna 1, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell’abitazione principale (rigo RN 2).

Si precisa, inoltre, che nell’ambito dei contributi previdenziali effettivamente versati non devono essere computate le somme riconosciute dall’INPS a titolo di esonero contributivo. Si ricorda infine che, come precisato nel decreto ministeriale (comma 3 dell’art. 2) i requisiti di iscrizione alla gestione e quelli reddituali per i coadiuvanti familiari sono verificati sulla posizione del titolare del nucleo familiare.

 Iscrizione alla gestione INPS e partita IVA attiva

Come noto, il decreto ministeriale prevede che i beneficiari devono risultare iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie INPS e agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria alla data di entrata in vigore del decreto-legge “aiuti” (DL n. 50/2022) e cioè al 18 maggio 2022 (l’art. 59 del medesimo decreto-legge, infatti, fissa la sua entrata in vigore al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, avvenuta il 17 maggio 2022).

Si evidenzia che la circolare INPS precisa che “in ogni caso sono destinatari dell’indennità i soggetti che abbiano provveduto a presentare tempestiva iscrizione alla Gestione previdenziale”. Questa precisazione sembra consentire l’accesso al beneficio anche a coloro che hanno tempestivamente richiesto l’iscrizione ad una delle gestioni dei lavoratori autonomi entro il 18 maggio 2022, anche se l’iter istruttorio da parte dell’INPS non sia stato concluso entro tale data.

Occorre inoltre che i beneficiari siano titolari di partita IVA attiva e che l’attività lavorativa risulti già avviata al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto “aiuti”.

Ovviamente i richiedenti il beneficio in qualità di coadiuvanti – che non sono titolari di partita IVA autonoma – accedono al beneficio solo laddove il titolare dell’impresa diretto-coltivatrice sia titolare di partita IVA attiva e con attività avviata alla data del 18 maggio 2022.

Per i soci di società o i componenti degli studi associati, il requisito della titolarità della partita IVA, attiva alla data del 18 maggio 2022, deve essere soddisfatto in capo alla società o allo studio associato.

Requisito contributivo

La circolare ricorda che i beneficiari devono avere effettuato, sempre entro la data di entrata in vigore del citato decreto-legge “aiuti” (e cioè entro il 18 maggio 2022), almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla relativa gestione di iscrizione, con competenza a decorrere dall’anno 2020.

Tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022.

Ne deriva – sebbene la circolare non lo precisi espressamente – che sono destinatari dell’agevolazione anche i lavoratori autonomi agricoli neo-iscritti nel 2022. Tali soggetti infatti non hanno contribuzione utile prima del 18 maggio 2022, in virtù delle particolari modalità di versamento della contribuzione agricola unificata, la cui prima scadenza, come noto, è fissata per legge nel mese di luglio (I rata 2022).

Inoltre, con riferimento ai coadiuvanti familiari, la circolare INPS precisa che possono accedere al beneficio solo laddove il requisito contributivo sia soddisfatto sulla posizione aziendale del titolare.

Incompatibilità

La circolare chiarisce che il bonus è incompatibile con:

  • la titolarità di trattamenti pensionistici diretti (pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, c. 26, della legge n. 335/1995, degli enti di previdenza di cui al d.lgs. n. 509/1994 e al d.lgs. legislativo n. 103/1996, nonché con l’APE sociale).
  • l’analogo bonus di 200 euro riconosciuto dal medesimo decreto-legge “aiuti” ai lavoratori dipendenti, ai pensionati e ad altre categorie di soggetti (ai sensi degli articoli 31 e 32 del DL n. 50/2022).

Presentazione della domanda

La domanda va presentata all’ente di previdenza cui l’interessato è iscritto che provvederà all’erogazione del bonus in ragione dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.

È già possibile presentare l’istanza da oggi fino al 30 novembre 2022, sia direttamente che attraverso gli istituti di Patronato attraverso il portale web dell’INPS.

Una volta presentata la domanda, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.

Nella domanda l’interessato dovrà presentare una dichiarazione di responsabilità, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, che attesti:

  1. a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista;
  2. b) di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
  3. c) di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge n. 50/2022;
  4. d) di non aver percepito nell’anno d’imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro (o, in alternativa, di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro);
  5. e) di essere iscritto alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022 ad una delle gestioni previdenziali dell’INPS o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.      103;
  6. f) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato, per il medesimo fine, istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.
  7. g) sono esclusi dal beneficio gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e per i coloni mezzadri per l’attività di amministratore in società di capitali in quanto il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall’attività aziendale.

 Si evidenzia che le dichiarazioni aventi ad oggetto il limite di reddito complessivo percepito nel periodo d’imposta 2021 (non superiore a 35.000 euro o non superiore a 20.000) sono tra loro alternative, poiché danno diritto ad un bonus di importo differente (rispettivamente di 200 o 350 euro).

Si ricorda che se l’interessato è iscritto contemporaneamente all’INPS e ad uno degli enti gestori di previdenza e assistenza per i lavoratori autonomi, la domanda deve essere presentata solo all’INPS.

All’istanza dovranno essere allegate le copie fotostatiche di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale, nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.

Dotazione finanziaria

La circolare precisa che – oltre alla dotazione finanziaria di 600 milioni di euro per il bonus 200 euro (95,6 milioni di euro dei quali sono stati destinati dal decreto ministeriale citato ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria) – il decreto “aiuti-ter” ha stanziato 412,5 milioni di euro per l’estensione del bonus di ulteriori 150 euro per coloro che nel 2021 avevano un reddito inferiore ai 20.000 euro.

 

Decreto Aiuti Ter: bonus 150 euro

Il nuovo “Decreto Aiuti Ter” ha previsto una nuova indennità di 150 euro “una tantum”. Anche questo Bonus è esente dall’Irpef, come le precedenti indennità. 

In attesa della circolare INPS vi informiamo in merito ad alcune indiscrezioni emerse:

Lavoratori dipendenti privati o pubblici: il nuovo bonus di 150 euro sarà erogato dal datore di lavoro con la busta paga di novembre 2022 solo se la retribuzione del mese non supera i 1.538 euro. Per ricevere il Bonus i lavoratori dovranno dichiarare al proprio datore di lavoro, di non aver diritto all’indennità per altre prestazioni (come le pensioni) o ad altro titolo. Il Bonus verrà liquidato anche nel caso in cui la busta paga sia azzerata in caso di sospensione del lavoro per congedi o crisi aziendale. 

Lavoratori domestici: il bonus di 150 euro verrà liquidato dall’INPS a tutti coloro che hanno già percepito la precedente indennità di 200 euro e che abbiano un rapporto di lavoro in essere al 24 settembre 2022. A differenza delle altre categorie di beneficiari, non è ancora stata fissato il periodo nel quale verrà liquidato il nuovo Bonus

Lavoratori del settore turismo e spettacolo precari, stagionali, venditori a domicilio, autonomi occasionali senza partita IVA: per questi soggetti, solo nel caso che abbiano beneficiato dell’indennità covid nel corso del 2021, i 150 euro verranno erogati in una delle prossime mensilità, non ancora definita dalla normativa

Titolari di indennità di disoccupazione: tutti i soggetti che, per il mese di novembre, sono destinatari delle indennità di disoccupazione, compresi gli agricoli, riceveranno i 150 euro, ma non è ancora stato definito il periodo di pagamento.

Nuclei familiari con Reddito di Cittadinanza: il bonus di 150 euro verrà liquidato sulla carta RDC nel mese di novembre a condizione che nessun altro componente del nucleo abbia percepito questo nuovo Bonus a qualsiasi titolo.

Pensionati: tutti coloro che risultano pensionati al 1° ottobre 2022 (comprese le persone che percepiscono l’assegno sociale, le prestazioni legate all’invalidità civile, l’APE, gli assegni di accompagnamento alla pensione) riceveranno automaticamente i 150 euro con la mensilità di novembre 2022 a condizione che: 

  • siano residenti in Italia  
  • abbiano avuto un reddito imponibile IRPEF nel 2021 inferiore a 20.000 euro.