23 OTTOBRE 2023:

MANIFESTAZIONE DI CONFAGRICOLTURA EMILIA-ROMAGNA A BOLOGNA A SOSTEGNO DEL COMPARTO FRUTTICOLO! 

 

Il susseguirsi di eventi calamitosi come gelate, grandinate, trombe d’aria, alluvioni e di scelte politiche europee non sostenibili dalla riduzione dei principi attivi a disposizione all’approvazione della Nature Restoration Law stanno mettendo in ginocchio la frutticoltura dell’Emilia-Romagna.

 

Gli interventi fino ad ora adottati non sono stati certamente sufficienti ad invertire la rotta e per tale motivo, interpretando il sentimento comune dei produttori frutticoli, Confagricoltura Emilia-Romagna organizza per il giorno 23 ottobre a Bologna, con inizio alle ore 9, con partenza del corteo da Piazza dell’Unità e arrivo in Piazza Lucio Dalla, una manifestazione dei frutticoltori e degli agricoltori emiliano-romagnoli. È determinante la partecipazione di tutti, per la riuscita dell’iniziativa.  Per consentirci di organizzare al meglio la Manifestazione, a cominciare dai trasporti, chiediamo di prendere da subito contatto con gli uffici di Confagricoltura Forlì-Cesena e di Rimini per confermare la propria adesione (entro e non oltre mercoledì 18 ottobre). L’orario di ritrovo, nei vari luoghi di partenza, è previsto per le ore 7:30.

 

 

UNIFAMILIARI CONFERMATA PROROGA AL 31.12.2023 INTERVENTI 110%

Il “Decreto Asset” conferma la proroga della detrazione del 110% per gli interventi effettuati sulle unità immobiliari unifamiliari.

Gli interventi sulle “villette” unità immobiliari unifamiliari hanno diritto a una proroga fino al 31.12.2023, per il sostenimento delle spese per le quali è possibile usufruire della detrazione del 110%

La norma nello specifico detta i termini del differimento al 31 dicembre 2023 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 fossero stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo dove nel totale degli interventi si possono includere anche opere non rientrati nell’agevolazione.

COMUNICAZIONE CREDITI NON UTILIZZATI

È confermata l’istituzione di una nuova comunicazione per i crediti, non utilizzati e non più utilizzabili derivanti dall’esercizio delle opzioni, per lo sconto in fattura o cessione del credito. Nello specifico è richiesto che l’ultimo cessionario comunichi all’Agenzia delle Entrate la circostanza dell’inutilizzabilità del credito, entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento. Le modalità operative relative a tale nuovo adempimento saranno fissate con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

I termini da considerare per la comunicazione sono:

  • Decorrenza dell’applicazione del nuovo adempimento 12.2023
  • Invio della comunicazione entro il 02.01.2024 per i crediti non utilizzabili a seguito di eventi di cui si è venuti a conoscenza prima del 01.12.2023.
  • Sanzione di 100 euro in caso di mancata comunicazione entro i termini, dell’evento che ha determinato, la non utilizzabilità del credito.

 

 

SCADENZA AL 31.10.2023 PER REGOLARIZZARE VIOLAZIONI FORMALI

La legge di bilancio 2023 prevede che per le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.

Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 (termine così modificato dall’articolo 19 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, in corso di conversione) oppure in 2 rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, al 31 ottobre 2023 e al 31 marzo 2024.

 

 

UNIFAMILIARI CONFERMATA PROROGA AL 31.12.2023 INTERVENTI 110%

Il “Decreto Asset” conferma la proroga della detrazione del 110% per gli interventi effettuati sulle unità immobiliari unifamiliari.

Gli interventi sulle “villette” unità immobiliari unifamiliari hanno diritto a una proroga fino al 31.12.2023, per il sostenimento delle spese per le quali è possibile usufruire della detrazione del 110%

La norma nello specifico detta i termini del differimento al 31 dicembre 2023 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 fossero stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo dove nel totale degli interventi si possono includere anche opere non rientrati nell’agevolazione.

COMUNICAZIONE CREDITI NON UTILIZZATI

È confermata l’istituzione di una nuova comunicazione per i crediti, non utilizzati e non più utilizzabili derivanti dall’esercizio delle opzioni, per lo sconto in fattura o cessione del credito. Nello specifico è richiesto che l’ultimo cessionario comunichi all’Agenzia delle Entrate la circostanza dell’inutilizzabilità del credito, entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento. Le modalità operative relative a tale nuovo adempimento saranno fissate con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

I termini da considerare per la comunicazione sono:

  • Decorrenza dell’applicazione del nuovo adempimento 12.2023
  • Invio della comunicazione entro il 02.01.2024 per i crediti non utilizzabili a seguito di eventi di cui si è venuti a conoscenza prima del 01.12.2023.
  • Sanzione di 100 euro in caso di mancata comunicazione entro i termini, dell’evento che ha determinato, la non utilizzabilità del credito.

 

 

SCADENZA AL 31.10.2023 PER REGOLARIZZARE VIOLAZIONI FORMALI

La legge di bilancio 2023 prevede che per le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.

Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 (termine così modificato dall’articolo 19 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, in corso di conversione) oppure in 2 rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, al 31 ottobre 2023 e al 31 marzo 2024.

 

 

 

Intervento “straordinario” per le imprese agricole interessate dagli eventi climatici di maggio 2023

La Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini ha stanziato un fondo iniziale di euro 165.205,00, a cui si aggiungono le eventuali risorse non spese a valere sul Bando Eventi Climatici 2023 fino all’ammontare massimo di euro 800.000,00, specificamente destinato alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, che siano attive e che abbiano sede legale e/o operativa in uno dei territori individuati con D.L. n. 61 del 1 giugno 2023 convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2023, n. 100, interessate dagli eventi climatici di maggio 2023.

L’intervento consiste in un contributo a fondo perduto diretto alle imprese, aventi i requisiti previsti dal Disciplinare per favorire l’accesso al credito delle imprese della province di Forlì-Cesena e Rimini, in particolare dell’Art. 8 bis – Intervento “straordinario” destinato alle imprese con sede legale e/o operativa nei territori dei Comuni interessati dalle piogge alluvionali di maggio 2023, e che abbiano stipulato un contratto di finanziamento garantito da Agrifidi Uno Emilia Romagna Soc. Coop.

Requisito essenziale di ammissibilità è l’esistenza del nesso di causalità del danno diretto ed immediato con le piogge alluvionali di maggio 2023.

Il contributo è quantificato come segue:

  • per prestiti a breve, fino a 12 mesi, il contributo è pari al 5% dell’ammontare del finanziamento, fino ad un massimo di euro 7.000,00;
  • per prestiti di medio/lungo periodo, fino a 60 mesi, il contributo è pari al 10% dell’ammontare del finanziamento, fino ad un massimo di euro 20.000,00.

Le domande dovranno pervenire con le modalità indicate dal Disciplinare esclusivamente tramite Agrifidi Uno Emilia Romagna Soc. Coop. e dovranno essere riferite a nuovi finanziamenti garantiti ed erogati a partire dal 21/03/2023 e fino al 30/06/2024.

I contributi verranno erogati fino ad esaurimento del fondo, in ordine cronologico di arrivo delle richieste.

 

 

 

 

MIN.LAVORO FORNISCE CHIARIMENTI IN MERITO AL CONTRATTO A TERMINE DOPO IL D.L N 48 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 9 del 9 ottobre 2023, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato dopo le modifiche apportate dalla Legge n. 85/2023, di conversione del decreto legge n. 48/2023 (cd. decreto Lavoro).

Vediamo le principali novità e chiarimenti del Ministero:

CONTRATTO A TERMINE: NUOVE CAUSALI E DURATA  

A partire dal 5 maggio 2023, data di entrata in vigore del decreto le clausole che consentono una durata superiore ai 12 mesi e/o eventuali proroghe sono in particolare:   

  • casi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e/o rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza di specificazioni, contrattuali, oppure
  • SOLO per i contratti fino al 30 aprile 2024 l’indicazione di una causale connessa a esigenze di
  • natura tecnica, organizzativa e produttiva concordata tra le parti dell’accordo individuale ovvero datore di lavoro e dipendente.

Il ministero spiega che in questo modo si consente “alle Parti sociali di adeguare alla nuova disciplina i contratti collettivi sopra richiamati, le cui previsioni costituiscono fonte privilegiata in questa materia.”

 Importante, inoltre, il chiarimento che “Tale data è da intendersi come riferita alla stipula del contratto di lavoro, la cui durata, pertanto, potrà anche andare oltre il 30 aprile 2024.”

 Il Ministero analizza inoltre il fatto che quest’ultima specifica deroga di un anno, oltre alle causali aziendali individuali, introduce l’azzeramento del computo dei mesi di contratto già svolto.

Quindi per i contratti stipulati a partire dal 5 maggio 2023 non si conteggiano i periodi di lavoro (sia contratti che rinnovi) già intercorsi  in precedenza tra il  datore di lavoro e lo stesso dipendente. 

Resta fermo però il limite massimo di 24 mesi complessivi.

Riguardo invece alle causali indicate dai CCNL per i rapporti oltre i 12 mesi la circolare ricorda che la norma conferma le regole previgenti    che affidano il compito alla contrattazione, a tutti i livelli, siglata dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative il compito di individuare tali casi.

Viene anche chiarito un punto dolente della riforma del decreto Lavoro sul fatto che gli accordi individuali previsti per il periodo di 1 anno, fino al 30 aprile 2024 possano entrare in conflitto con le regole generali.

CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE

Esclusione di alcune categorie di lavoratori somministrati dal limite massimo previsto per i contratti di somministrazione a tempo indeterminato

 

Vitivinicolo: dichiarazioni di vendemmia e di produzione.

Nei giorni scorsi Agea ha emanato la circolare in riferimento alle dichiarazioni di vendemmia e di produzione. 

I dati necessari per la predisposizione delle dichiarazioni sono i seguenti:

– quantitativi di uve raccolte, suddivise per tipologia (doc, igt, tavola).

– destinazione delle uve raccolte (quantitativo vinificato in proprio, venduto o ceduto), suddiviso per tipologia (doc, igt, tavola).

– quantitativi di uve/mosti eventualmente venduti, indicando i riferimenti dell’acquirente, suddiviso per tipologia (doc, igt, tavola).

– quantitativi di uve/mosti eventualmente acquistati, indicando i riferimenti del venditore, suddiviso per tipologia (doc, igt, tavola), oppure gli attestati di consegna (f2)

– eventuali dichiarazioni preventive da inserire.

– luogo di vinificazione e detenzione dei prodotti (indirizzo completo).

– per le uve (proprie e/o acquistate) vinificate, occorrono i quantitativi di vino feccioso e finito ottenuti, sempre suddiviso per tipologia (doc, igt, tavola).

Sono tenuti a presentare la dichiarazione di vendemmia tutte le persone fisiche o giuridiche o gli organismi associativi che:

  1. hanno prodotto vino;
  2. detengono al 30/11/2023, prodotti diversi dal vino (mosti concentrati e/o concentrati rettificati ottenuti nella campagna in corso), uve, mosti, vini nuovi ancora in fermentazione.
  3. hanno proceduto all’acquisto e/o trasformazione di prodotti a monte del vino e li hanno ceduti totalmente prima delle ore 00.01 del giorno 30/11/2023.

i prodotti detenuti alla data del 30/11/2023 per “conto lavorazioni” devono essere dichiarati dal soggetto che a tale data li detiene e non dall’effettivo proprietario.

Si ricorda che le scadenze previste sono due:

il 30 novembre 2023 per la dichiarazione di vendemmia (raccolta delle uve, attestato di consegna uve f1, dichiarazione preventiva qualora sia prevista)

il 15 dicembre 2023 per la dichiarazione di produzione (trasformazione, produzione vino e quantitativi detenuti al 30/11/2023) 

Si raccomanda l’invio dei dati necessari alla compilazione agli uffici tecnici Confagricoltura Forlì, Cesena e Rimini entro venerdì 10/11/2023

 

 

Alluvione e frane, aperte le domande per la concessione di contributi per i danni subiti. 

A seguito della pubblicazione del Decreto di declaratoria di calamità naturale verificatasi nei territori della Regione Emilia-Romagna dal 1° al 17 maggio 2023 sulla Gazzetta ufficiale del 22 settembre 2023, si sono aperte le domande per la concessione di contributi per:

danni alle produzioni apistiche;

danni alle produzioni zootecniche;

danni alle strutture agricole aziendali;

danni alle infrastrutture interaziendali agricole.

 

In attesa degli interventi che saranno previsti con le misure commissariali, questa Delibera è lo strumento più veloce sicuramente per chi ha avuto danni nelle casistiche sopra indicate, ma soprattutto per chi ha già sostenuto delle spese.

Le domande vanno presentate entro il prossimo 6 novembre.

Alla domanda andrà allegata, entro i 30 giorni successivi, una perizia asseverata che certificherà l’effettivo importo del danno.

Le perizie devono descrivere in modo dettagliato con adeguata documentazione tecnica e fotografica:

  • un inquadramento con foto aeree dell’impresa (prese anche da Google Maps o altri sistemi);
  • il layout produttivo contenente la disposizione planimetrica di tutte le risorse necessarie allo svolgimento delle lavorazioni e la progettazione e il posizionamento degli spazi, fabbricati, impianti, coerentemente con il sistema produttivo e il flusso dei materiali
  • i beni immobili;
  • mobili strumentali, e la loro localizzazione alla data del danno (incluse arnie);
  • scorte vive e prodotti di scorta distrutti e/o danneggiati e la loro ubicazione;
  • il nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi calamitosi,
  • il costo relativo al ripristino o al riacquisto del potenziale produttivo distrutto, secondo le modalità precedentemente indicate;

 

In relazione alle fatture inerenti i lavori la circolare regionale precisa che:

Si sottolinea che sulle fatture dovrà essere riportato il Codice Unico di Progetto (CUP). Esclusivamente per titoli di spesa emessi antecedentemente alla comunicazione del CUP da parte della Regione è ammessa la dicitura “ART. 12, CO.2 D.L. N. 61/2023 CONVERTITO IN L. N.100/2023”. In assenza del CUP o della predetta dicitura (su fatture antecedenti alla data di comunicazione del CUP), la spesa non sarà considerata ammissibile, in attuazione di quanto previsto dall’art. 5, comma 6, del D.L. n. 13/2023, già convertito in Legge n. 41/2023. 

Visti i tempi ristretti chiediamo alle aziende interessate di prendere contatto con gli uffici tecnici per fissare un appuntamento.

 

 

 

Fondo competitività filiere: domande di aiuto per mais, legumi e soia.

L’Organismo pagatore AGEA ha emanato le istruzioni operative n. 91 che disciplinano le modalità di accesso agli aiuti previsti nell’ambito del Fondo per la competitività delle Filiere, di cui al D.M. 3 aprile 2020 e s.m.i per il mais, legumi (pisello da granella, fagiolo, lenticchia, cece, fava da granella e favino da granella) e soia.

Il decreto ministeriale 2 febbraio 2022 n.48421 “Modifica del decreto 3 aprile 2020 recante ≪Istituzione del Fondo per la competitività delle filiere≫, agricole con il fine di sostenerne lo sviluppo e gli investimenti, ha ripartito i fondi disponibili su filiere ritenute strategiche privilegiando quelle che si adattano alla possibilità di sottoscrizione di contratti di filiera, in modo da moltiplicare l’effetto dello stanziamento pubblico attraverso la stabilizzazione dei rapporti agricoltori e trasformatori.

Il modello, già applicato nelle campagne 2020-2022, prevede uno stanziamento che ammonta per la campagna 2023 a 5 milioni di euro per il mais e 5 milioni di euro per legumi e soia.

I soggetti che possono accedere all’aiuto sono le imprese agricole che abbiano già sottoscritto, entro il termine di scadenza della domanda di contributo, contratti di filiera di durata almeno triennale, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 aprile 2020, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute di cui sono socie, o che sottoscrivano contratti di filiera di durata almeno triennale con imprese di trasformazione e/o commercializzazione.

Qualora l’impresa di commercializzazione o trasformazione associ direttamente le imprese agricole, anche in forma cooperativa, il contratto di filiera può essere sostituito direttamente dall’impegno/contratto di coltivazione, a condizione che preveda anch’esso una durata triennale.

Il contratto di filiera deve essere sottoscritto da tutti i soggetti interessati.

Nel caso in cui il contratto di filiera sia sottoscritto da una cooperativa, un consorzio agrario o un’organizzazione di produttori riconosciuta, il contratto stesso deve essere integrato da copia dell’impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio agrario e l’organizzazione di produttori e l’impresa agricola socia, richiedente l’aiuto. Tale impegno/contratto di coltivazione deve fare riferimento allo specifico contratto di filiera e può avere durata annuale.

In particolare, il contratto di filiera può essere sottoscritto tra:

  1. a) imprenditore agricolo e impresa di trasformazione;
  2. b) cooperativa, consorzio agrario o organizzazione di produttori riconosciuta e impresa di trasformazione;
  3. c) imprenditore agricolo, singolo o associato e centro di stoccaggio e/o altri soggetti della fase di commercializzazione che abbiano sottoscritto un contratto con l‘industria di trasformazione. In questo caso, il contratto di filiera deve fare riferimento allo specifico/i contratto/i tra il centro di stoccaggio e/o altri soggetti della fase di commercializzazione e l’industria di trasformazione e deve essere sottoscritto successivamente a questo/i ultimo/i. Poiché l’imprenditore agricolo non sottoscrive il contratto di filiera direttamente con l’industria di trasformazione, il centro di stoccaggio o altri soggetti della fase di commercializzazione devono rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la relazione causale tra il contratto di filiera sottoscritto con il produttore agricolo, singolo o associato, e il/i contratto/i con l’industria di trasformazione (allegato A).

L’aiuto spettante a ciascun richiedente è commisurato alla superficie agricola espressa in ettari con due decimali, coltivata a mais, legumi (pisello da granella, fagiolo, lenticchia, cece, fava da granella e favino da granella) e soia nel limite di 50 ettari e ritenuto ammissibile a seguito dell’istruttoria effettuata dall’OP AGEA. Le colture ammissibili sono quelle individuate dalla matrice allegata: in generale NON sono ammesse le colture destinate a insilato, produzione di seme, foraggio e produzione energetica.

Per la campagna 2023 è concesso un aiuto di 100 euro per ogni ettaro coltivato a mais o proteine vegetali (legumi e soia), oggetto del contratto.

 

L’importo unitario dell’aiuto è determinato in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale coltivata a mais o proteine vegetali per la quale e stata presentata domanda di aiuto; in caso di superamento dei fondi annuali disponibili, l’OP AGEA come ente gestore procederà ad applicare una riduzione dell’aiuto previsto mediante l’adozione del taglio lineare.

La domanda di aiuto può essere presentata a partire dal 10 ottobre 2023 fino al 10 novembre 2023

 

 

 

Camera di Commercio della Romagna: sostegno alle imprese agricole dei territori alluvionati. 

In data 21 settembre 2023 la Camera di Commercio della Romagna ha attivato un intervento straordinario a sostegno delle imprese con sede operativa nei territori dei Comuni interessati dalle piogge alluvionali di maggio 2023. La misura prevede contributi a fondo perduto per le imprese agricole che stipulino un contratto di finanziamento garantito da Agrifidi uno Emilia-Romagna 

L’intervento consiste in un contributo a fondo perduto destinato, alle imprese agricole con sede operativa nelle zone ricomprese nell’allegato 1 del D.M. 61 / 2023 ovvero rientranti nei seguenti comuni:

per la provincia di Forlì-Cesena: tutti i comuni,

per la provincia di Rimini: Casteldelci, Novafeltria, San Leo, Sant’Agata Feltria, Montescudo. 

Le Imprese che stipulano un nuovo contratto di finanziamento assistito dalla garanzia di Agrifidi Uno Emilia Romagna potranno ricevere il contributo direttamente dalla CCIAA della Romagna. 

Il contributo viene quantificato come segue:

per prestiti a breve, fino a 12 mesi, il contributo  del 5% conteggiato sull’importo finanziato, può arrivare ad un massimo di euro 7 mila;

 

per prestiti di medio/lungo periodo, fino a 60 mesi, il contributo del 10% conteggiato sull’importo finanziato, può arrivare ad un massimo di euro 20 mila; 

Lo stanziamento complessivo riservato a questa misura arriva ad Euro 800 mila, la priorità viene determinata dalla presentazione delle domande alla Camera di Commercio che avviene dopo l’erogazione del prestito. 

Le imprese possono presentare richiesta di contributo per nuovi finanziamenti garantiti ed erogati fino al 30 giugno 2024

Tutte le aziende richiedenti devono essere in regola con i requisiti previsti dal Regolamento De Minimis UE 1408/2013, avere una Sede Operativa e/o una Unità Locale nelle Province di Forlì-Cesena e Rimini ricompresa nell’Allegato 1 del Decreto Ministeriale n.61 del I° giugno 2023, ed essere in regola con il versamento dei diritti camerali alla CCIAA della Romagna, essere in regola con il DURC, avere una gestione economica in equilibrio e poter effettuare la firma digitale.

 

 

 

RIFORMA PAC 2023-2027 

Ricadute del regolamento comunitario sull’annata agraria2023/2024 e domanda unica 2024

 

Condizionalità

  1. Annata agraria 2023/2024 – obbligo e vincoli alla rotazione delle colture BCAA7

Si avvicinano le semine della nuova annata agra 2023/2024 ed è quindi opportuno ricordare che la recente Riforma della Politica Agricola Comune, avviata si lo scorso anno, ha introdotto, (vedi norma di condizionalità BCAA7), l’obbligo della rotazione delle colture (da applicarsi a tutte le colture con l’eccezione delle colture pluriennali, di quelle sommerse, di quelle biologiche certificate, in produzione integrata certificata SQNPI). In altre parole, viene introdotto il divieto di monosuccesione, valutato per genere botanico; pertanto grano tenero, grano duro, triticale, spelta e farro che, essendo dello steso genere botanico, sono da confederarsi una stessa coltura.

Va però ricordato che in forza della specifica deroga accordata lo scorso anno, la noma BCAA7 entra in vigore solo dall’annata 2023/2024. Pertanto, per la prossima annata agraria (2023/2024) sarà possibile ripetere, sullo stesso terreno la stessa coltura pratica nel 2022/2023. 

Questa la norma di base, che però trova ampie eccezioni qualora l’azienda abbia aderito all’ECOSCHEMA 4 o alla misura SRA 1 (difesa integrata) del PSR 2023/2027. In tale caso prevalgono gli obblighi di rotazioni proprio delle due diverse misure.

Con l’adesione all’ecoschema 4, l’azienda si impegna, oltre che a non ripetere sullo stesso terreno la stessa coltura, ad assicurare, nell’avvicendamento biennale, la presenza nella rotazione di almeno una coltura miglioratrice proteica (leguminosa) o oleaginosa o una da rinnovo o una foraggera o un terreno a riposo. Inoltre, vige l’obbligo, per le eventuali colture leguminose e per quelle foraggere, di non utilizzare diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari; mentre sulle colture da rinnovo è consentito esclusivamente l’uso della tecnica della difesa integrata (o biologica). Infine, l’Ecoschema 4 prevede (fatta eccezione per le aziende zootecniche) l’obbligo di effettuare l’interramento dei residui colturali (non l’asporto o la bruciatura). Si ricorda che le seguenti colture sono da considerarsi da rinnovo: Mais, Soia, Girasole, Pomodoro, Patata, Sorgo granella, Barbabietola da Zucchero, Colza, Canapa, Aglio, Lino, Arachide, Ravizzone, Carota, Carciofo, Tabacco, Cipolla, Cocomero, Melone, Peperone, Melanzana. Pertanto, a titolo esemplificativo, chi nel 2023 ha aderito a questo Ecoschema, dovrà far seguire al cereale autunno-vernino coltivato nel 2023, una coltura da rinnovo (o una foraggera e una leguminosa foraggera) scelta tra quelle indicate. Chi invece aveva coltivato una coltura da rinnovo, dovrà nel 2024, farle succedere o un cereale autunno-vernino o una diversa coltura da rinnovo (o una foraggera o una leguminosa).

Più articolati gli obblighi di avvicendamento previsti della misura SRA 1 (lotta integrata) del PSR. In tale caso occorrerà rispettare le regole stabilite dai Disciplinari di Produzione Integrata. Va precisato che l’adesione alla SRA 1 consente la contemporanea adesione, sulla medesima superficie, all’ecoschema 4 (ma con una riduzione di taluni importi dell’aiuto SRA1). In tal caso occorrerà prestare grande attenzione alle scelte colturali, rispettando le regole di avvicendamento dettate dai Disciplinari di produzione integrata ed evitando qualsiasi tipo di ristoppio (anche quando, eventualmente ammesso dai Disciplinari). Vale la pena ricordare che gli avvicendamenti possono essere completati anche ricorrendo a colture di secondo raccolto. Tali colture devo essere presenti sule terreno nella finestra compresa tra il 15 maggio e il 30 novembre e avere una durata di almeno 90 giorni.

 

  1. Piano colturale 2023/2024 – obbligo di aree ambientali BCAA8

Con la domanda PAC 2023/2024 entra in vigore l’obbligo, previsto dall’ultima riforma della Politica Agricola Comune, di destinare ad elementi/aree non produttivi almeno il 4% delle superfici aziendali a seminativo ammissibili al pagamento dei titoli. Nello specifico si tratta di quanto previsto dalla norma BCAA 8 della nuova condizionalità rafforzata.  Concorrono a raggiungere la soglia del 4% le superfici ritirate dalla produzione (dal 1 gennaio al 30 giugno dell’anno di domanda), ma anche le fasce tampone (le zone ampie almeno 3 metri adiacenti a corsi d’acqua sulle quali è vietato l’uso di concimi e fitofarmaci), i fossati (fossi lungo i campi, compresi quelli di drenaggio e irrigazione, larghi al massimo 10 metri, ma con parete non cementata), i Margini dei campi (i bordi dei campi di larghezza compresa tra 1-20 metri sui quali è assente qualsiasi produzione agricola), le siepi o gruppi di alberi in filare (aventi larghezza compresa tra 2 e 20 metri, lunghezza minima di 25 metri; e con il divieto di potatura tra il 15 marzo e il 15 agosto, corrispondente al periodo di riproduzione degli uccelli), gli alberi isolati (esemplari arborei con chioma di diametro minimo di 4 metri), i piccioli stagni e maceri (bacini idrici naturali o artificiali, non impermeabilizzati, di superficie non superiore a 3.000 mq.).

Ciascuno dei precedenti elementi del paesaggio non produttivi concorrono al raggiungimento della soglia del 4% applicando alla superficie effettiva uno specifico fattore di ponderazione, pari ad 1 per il set-aside, ad 1,5 per le fasce tampone, i margini dei campi, gli alberi isolati e i maceri e a 2 per le siepi e gli alberi in filare e i fossati.

Sono esentate da tale obbligo le aziende con superficie a seminativo inferiore a 10 ettari o i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% alla produzione di erbe o di altre piante erbacee da foraggio o a set-aside o a leguminose (o a una combinazione di tali destinazioni) o le aziende nelle quali la superficie ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente o è utilizzata per la produzione di erbe e di piante erbacee da foraggio o è investita a colture sommerse (o a una loro combinazione).

Vale la pena ricordare, sebbene le probabilità di accoglimento da parte della Commissione Europea paiono, all’attualità, molto scarse, che è stata avanzata richiesta da diversi Stati Membri di concedere, come accaduto l’anno passato, una deroga all’applicazione di tale norma (BCAA8), rinviandone l’attuazione all’annata 2024/2025.

 

 

3.Divieto di bruciatura delle stoppie – BCAA 3

La nuova Condizionalità rafforzata, introdotta a seguito della definizione della politica agricola Comune 2023-2027, prevede il divieto di bruciare le stoppie di tutte le superfici a seminativo, incluse quelle dei cereali autunno-vernini e le paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie.  Vale la pena ricordare che tale divieto si ricollega strettamente con l’imminente attivazione del Piano Integrato Aria (PAIR), che, nell’intento di ridurre le emissioni di poveri sottili, ribadisce il divieto di bruciatura dei residui colturali. Per quanto riguarda la BCAA 3, le Regioni specificano, in relazione alle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti sia l’eventuale intervallo temporale di applicazione delle deroghe, che l’eventuale suddivisone del territorio in aree omogene per caratteristiche agro-pedoclimatiche, al fine di adattare gli impegni previsti dalla norma alle condizioni locali.

Come detto, è prevista la possibilità di derogare al divieto (per la bruciatura delle stoppie e delle paglie di riso) solo qualora sussistano esigenze legate ad emergenze fitosanitarie. Per tali motivi si raccomanda alle aziende agricole di evitare qualsiasi bruciatura di residui colturali.

 

 

  1. Copertura minima del suolo nei periodi più sensibili – BCAA 6

Al fine della protezione dei suoli nei periodi più sensibili e per evitare o limitare fenomeni di lisciviazione, erosione e riduzione del contenuto in sostanza organica, la norma prevede di assicurare la copertura vegetale dei terreni agricoli, privi di protezioni artificiali (ad esempio serre, tunnel).

A livello nazionale, l’intervallo di copertura è di 60 giorni consecutivi da collocare all’interno del periodo di impegno che va dal 15 settembre al 15 maggio, adattabile a livello regionale in funzione dell’ordinamento colturale prevalente e della piovosità.

Al fine di assicurare che i terreni oggetto della Norma abbiano una copertura vegetale nel periodo più sensibile, i beneficiari hanno l’obbligo di mettere in atto almeno una tra le seguenti pratiche:

  1. mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell’intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
  2. lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi sempre nel periodo 15/9-15/5, fatta salva l’esecuzione delle fasce tagliafuoco.

Per Inerbimento spontaneo si intende l’assenza di lavorazioni che compromettano la copertura vegetale del terreno agricolo per il periodo definito. In funzione dell’andamento climatico ordinario, il grado di copertura vegetale può presentarsi anche non continuo e non omogeneo.

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale del terreno o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).

 

 

  1. Mantenimento dei prati permanenti BCAA 1 e Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti siti di Natura 2000 – BCAA 9

Le nuove regole di condizionalità impongono che le superfici investiti a prato permanente non calino più del 5% rispetto alle superfici determinate nel 2018.

Pertanto è possibile rompere un prato permanente purché venga richiesta l’autorizzazione alla conversione del prato, autorizzazione che viene sempre concessa in presenza delle seguenti condizioni:

  1. il rapporto annuale calcolato per l’anno precedente non appare diminuito rispetto a quello di riferimento oltre il livello di allerta;
  2. la superficie interessata dalla richiesta di conversione è al di fuori delle aree Natura 2000;

Non è possibile ottenere l’autorizzazione a convertire i PP all’interno delle Aree Natura 2000, a meno che l’intervento non sia autorizzato dall’Autorità di Gestione dell’Area stessa, attraverso apposito provvedimento. In questo caso l’azienda accompagnerà la propria richiesta di conversione con il documento di autorizzazione rilasciato dall’Autorità di Gestione dell’Area interessata e l’autorizzazione sarà concessa solo a seguito della verifica della documentazione stessa da parte dell’OP competente per territorio.

Vi invitiamo gli agricoltori a contattarci prima di effettuare qualsiasi rottura di prati permanenti.

Si ricorda inoltre che è obbligatorio sfalciare i prati permanenti almeno una volta all’anno.

 

Premi accoppiati – Obbligo utilizzo sementi certificate

Per l’anno di presentazione della domanda unica 2024, vi è l’obbligo di utilizzare sementi certificate o materiale di propagazione certificato per chi richiede il premio accoppiato per le seguenti colture:

  1. Frumento duro (richiedibile soltanto per le seguenti regioni: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).
  2. Colza e Girasole (si ricorda anche l’obbligo di stipula di contratti di filiera per poter accedere al premio).
  3. Riso.
  4. Barbabietola da zucchero oggetto di contratti di fornitura con un’industria saccarifera.
  5. Pomodoro da trasformazione, oggetto di contratti di fornitura stipulati con un’industria di trasformazione del pomodoro per il solo tramite di un’organizzazione dei produttori riconosciuta.
  6. Soia.

 

Ecoschemi.

  1. Obbligo iscrizione a Classyfarm entro 31/12/2023 per richiesta contributo Ecoschema 1 (riduzione dell’antibiotico e pascolamento) e premio accoppiato zootecnia anno 2023.

Si ricorda che per tutte le aziende zootecniche che hanno aderito l’ecoschema 1 e/o al premio accoppiato zootecnia in domanda unica 2023 devono essere iscritti al sistema Classyfarm, per chi non lo avesse ancora fatto si invita a procedere a tale iscrizione entro il 31/12/2023.

Per chi invece richiederà per la prima volta il premio accoppiato e/o ecoschema 1 nell’anno 2024, dovrà già essere iscritto al sistema Classyfarm entro il termine ultimo di presentazione della domanda unica (15 maggio 2024).

 

 

Gli interventi a sostegno dell’innovazione in agricoltura: fondo innovazione e misura ammodernamento PNRR 

Nelle prossime settimane si apriranno due bandi molto importanti per il settore agricolo.

Con l’attuazione del Fondo innovazione, previsto dalla legge di bilancio 2022, che destina 225 milioni nel triennio 2023-2025, verrà incentivata la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all’incremento della produttività nei settori dell’agricoltura, della pesca dell’acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell’impresa, per l’utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell’acqua e la riduzione dell’impiego di sostanze chimiche, nonché per l’utilizzo di sottoprodotti. Gli interventi saranno attuati da ISMEA con una procedura a sportello previa pubblicazione di un avviso relativo all’apertura del portale dedicato alla ricezione delle domande e contenente le istruzioni operative.

Gli interventi sono attuati con una procedura a sportello, previa pubblicazione di un avviso relativo all’apertura del portale dedicato alla ricezione delle domande e contenente le istruzioni operative. La domanda di accesso alle agevolazioni dovrà essere presentata, utilizzando la modulistica messa a disposizione da ISMEA sul portale dedicato.

 

Possono essere ammesse ai benefici del decreto le PMI singole o associate, comprese le loro cooperative e associazioni, che risultano iscritte al registro delle imprese con:

  • la qualifica di “impresa agricola” ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
  • ovvero di “impresa ittica” ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;
  • ovvero con qualifica di “impresa agromeccanica”, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;

 

Le suddette imprese devono rispettare gli ulteriori requisiti previsti dall’art. 3 (risultano attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda; hanno sede operativa nel territorio nazionale, ecc.).

 

Macchine e attrezzature agricole

                Requisiti

Macchine, strumenti e attrezzature per l’agricoltura. In particolare, macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, droni, Automated Guided Vehicles (AGV) e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi, attrezzature per i trattamenti con prodotti fitosanitari e per lo spandimento dei fertilizzanti:

  • presenza o compatibilità con un sistema ISOBUS o equivalente con funzionalità task controller;
  • presenza di un sistema di interconnessione leggera che sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo (rif. Circolare MISE del 01/08/2018, n. 295485);
  • presenza di un sistema di guida automatica o semi automatica (rif. Circolare MISE 23 maggio 2018, n. 177355);
  • presenza di un sistema di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
  • presenza di soluzioni proprietarie per controllo a rateo variabile, controllo sezioni o strategie di guida parallela;
  • presenza di un sistema di gestione intelligente dell’irrigazione attraverso sensing delle condizioni irrigue del terreno o della coltura e utilizzo di algoritmi di supporto alle decisioni che consentano di stabilire le strategie migliori per ottimizzare la resa e minimizzare il consumo di risorse idriche.

 

Macchine mobili non stradali per agricoltura e zootecnia. In particolare, tutte le macchine rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 2016/1628 (Prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante per i motori a combustione interna)      •              motorizzazione elettrica (cosiddette “macchine a zero emissioni”);

  • destinazione ad attività agricole o zootecniche.

Macchine per la zootecnia caratterizzate da un elevato livello tecnologico e di automazione, quali: macchine il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti; macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime; sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica. Per tali macchine/ attrezzature è necessaria la presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • sistema di interconnessione leggera in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo (rif. Circolare MISE del 01/08/2018, n. 295485);
  • sistema di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori.

Trattrici agricole che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 167/2013, con motorizzazione Stage V,

La domanda di sostegno dovrà identificare in maniera univoca il veicolo sostituito. Il beneficiario deve dimostrare il possesso del certificato di rottamazione per i veicoli sostituiti secondo la normativa vigente.

  • presenza di un sistema ISOBUS o equivalente, per garantire la necessaria interoperabilità con le attrezzature portate (per esempio, Display di bordo ISOBUS con funzionalità Task Controller);
  • presenza di un sistema di guida automatica o semiautomatica basata su GPS, per garantire una maggiore precisione nelle lavorazioni e quindi anche una maggiore efficienza in termini di consumi (Circolare MISE n. 177355);
  • presenza di un sistema di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori (rif. Circolare MISE del 01/08/2018, n. 295485). 

 

Macchine ed attrezzature per la pesca           Requisiti

investimenti per la pesca e l’acquacoltura i cui costi rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022, collegati ai seguenti interventi:

  • attrezzature di bordo volte alla riduzione dell’emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra nonché ad aumentare l’efficienza energetica dei pescherecci;
  • attrezzi da pesca innovativi e selettivi;
  • strumenti e attrezzature innovative di bordo che migliorano la qualità dei prodotti della pesca;
  • macchinari, strumenti e attrezzature per l’acquacoltura utili alla riduzione dell’impatto negativo o l’accentuazione degli effetti positivi sull’ambiente, nonché l’uso più efficiente delle risorse utilizzate nel processo;
  • macchinari, strumenti e attrezzature volti all’ottenimento di una considerevole riduzione nell’impatto delle imprese dell’acquacoltura sull’utilizzo e sulla qualità delle acque, in particolare tramite la riduzione del quantitativo utilizzato d’acqua o di sostanze chimiche, antibiotici e altri medicinali o il miglioramento della qualità delle acque in uscita, anche facendo ricorso a sistemi di acquacoltura multitrofica ovvero che aumentino l’efficienza energetica e favoriscano l’utilizzo delle fonti rinnovabili. 

Gli investimenti in innovazione tecnologica non devono essere di importo inferiore a 70.000 euro e non superiore a 500.000 euro (per il settore pesca il limite minimo degli investimenti è stabilito in 10.000 euro).

OCM vino – misura “investimenti” – Avviso pubblico per sostegno al settore vitivinicolo per la campagna 2023/2024 

La Regione Emilia-Romagna concede contributi per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell’impresa e ad aumentarne la competitività.

 

Beneficiari: l’aiuto viene accordato a imprese che svolgono almeno una delle seguenti attività:

  1. produzione di mosto da uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse prodotte, acquistate o conferite da soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
  2. produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti da soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
  3. l’elaborazione, l’affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti;
  4. produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.

 

Tipologia interventi ammessi: Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali e immateriali quali:

  1. costruzione/ristrutturazione di immobili strumentali allo svolgimento dell’attività vitivinicola, con esclusione degli interventi che riguardino punti vendita non attigui alla sede di lavorazione delle uve e/o vino;
  2. acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature specifici per l’attività di trasformazione e/o commercializzazione;
  3. arredi ed allestimenti finalizzati alla funzionalità di punti vendita diretta al consumatore finale dei prodotti aziendali;
  4. creazione e/o implementazione di siti internet, finalizzati all’ e-commerce;
  5. acquisto di software destinati esclusivamente alla gestione delle operazioni di cantina;
  6. spese tecniche, quali onorari di professionisti e consulenti, direttamente riconducibili agli investimenti proposti.

 

Sostegno: L’intensità dell’aiuto è:

– 40 % per le micro, piccole e medie imprese;

– 20 % per le imprese intermedie;

– 19 % per le grandi Imprese.

 

La presentazione e protocollazione delle istanze di sostegno è fissata alle ore 13.00.00 del 31 ottobre 2023.

Gli uffici tecnici sono a disposizione per la consulenza e la predisposizione delle domande. 

Nello stesso tempo con Decreto Masaf sono stati fissati i criteri per le Regioni e le Province autonome per la definizione delle modalità di emanazione dei bandi regionali (entro 31.12.23) relativi ai 400 milioni di euro, destinati alla sottomisura “ammodernamento delle macchine agricole” PNRR che prevede supporto all’investimento in macchine e attrezzature per l’agricoltura di precisione; sostituzione di veicoli fuoristrada per agricoltura e zootecnia; supporto all’investimento per l’innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle acque.

APICOLTURA: aperto il bando da 1,29 milioni di euro per il 2024

Invio domande fino al 30 ottobre prossimo. Si tratta della seconda annualità del Programma regionale poliennale 2023-2027.

Con la Delibera di Giunta regionale n. 1186 del 10 luglio 2023 è stato approvato il bando per la presentazione delle domande di aiuto a valere sull’Intervento settoriale apicoltura per il 2024 (seconda annualità del Programma regionale poliennale 2023-2027), relativamente al periodo 1° agosto 2023 – 30 giugno 2024.A partire dal 1 agosto e fino al 30 ottobre 2023 è possibile presentare le domande di aiuto ai Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti per ambito territoriale con le modalità informatiche (Siag) stabilite da Agrea. Il piano finanziario per l’annualità 2024 ammonta ad oltre 1.290.000 euro, messi a disposizione per la realizzazione delle azioni ricomprese nell’ambito degli Interventi A, B ed F a favore degli apicoltori e delle loro forme associate in possesso dei requisiti minimi di rappresentatività previsti dall’Avviso pubblico.

Per maggiori informazioni, visitare il seguente link:

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/notizie/2023/luglio/sostegno-apicoltura-aperto-bando-da-1-29-milioni-euro-per-2024

 

 

CLASSYFARM: iscrizione obbligatoria per aderire all’eco-schema 1

Per poter aderire all’eco-schema 1 – pagamento per il benessere animale e la riduzione dell’antimicrobico resistenza – è obbligatorio iscriversi al sistema Classyfarm. Si specifica che si fa riferimento ad entrambi i livelli dell’eco-schema 1.

Classyfarm è il sistema informativo del Ministero della Salute, gestito dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER) ed integrato alla rete Vetinfo. Definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio e permette di monitorare, analizzare ed indirizzare gli interventi in funzione delle problematiche dell’allevamento. Classyfarm raccoglie e registra dati relativi al controllo ufficiale (autorità competente: medici veterinari ufficiali) e all’autocontrollo (operatore/allevatore, veterinario aziendale) sul benessere animale, inoltre, ha come base dati anche il sistema informativo per la farmacosorveglianza. Le elaborazioni consentono di misurare l’effettivo consumo di farmaco, tenendo conto dei principi attivi utilizzati, del numero di animali trattati per ciascun allevamento o possono essere analizzate in forma aggregata per consentire di studiare i fenomeni di utilizzo del farmaco su scala più ampia. Tutti i dati sono convertiti in coefficienti validati e inseriti in un logaritmo di calcolo che definisce un punteggio di rischio all’allevamento permettendo la categorizzazione dello stesso.

 

 

 

ALBO GESTORI AMBIENTALI: applicazione delle disposizioni contenute nelle delibere n. 6 del 30 maggio 2017 e successive modifiche ed integrazioni e della delibera n. 1 del 30 gennaio 2020.

Con riferimento alle deliberazioni riportate in oggetto, si ritiene di precisare quanto segue.

  1. Procedura relativa alla cessazione dell’incarico di responsabile tecnico nel caso di perdita dell’idoneità. In riferimento alla scadenza del 16/10/2023 si chiarisce che dal giorno successivo le Sezioni regionali/provinciali provvederanno ad inviare una comunicazione automatica a mezzo PEC, che notificherà all’impresa l’avvenuta decadenza del proprio responsabile tecnico e che la stessa può proseguire l’attività oggetto dell’iscrizione per il periodo temporaneo di cui alla delibera n.1 del 30 gennaio 2020, durante il quale le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate provvisoriamente dal/i legale/i rappresentante/i dell’impresa, salvo diversa indicazione. Durante il periodo di prosecuzione dell’attività dell’impresa, l’idoneità del responsabile tecnico verrà ripristinata in automatico a seguito dell’eventuale superamento della verifica da parte dello stesso. Resta inteso che l’eventuale nomina di un nuovo responsabile tecnico deve essere oggetto di apposita istanza da parte dell’impresa alla Sezione competente per territorio.
  2. Dispensa dalle verifiche d’idoneità del responsabile tecnico. Il periodo durante il quale il legale rappresentante dell’impresa assume provvisoriamente le funzioni del responsabile tecnico, ai sensi della deliberazione n.1 del 30 gennaio 2020, è considerato valido a tutti gli effetti ai fini della dimostrazione dei requisiti previsti dalla delibera n.6 del 30 maggio 2017 e s.m.i. per il rilascio della dispensa dalle verifiche di idoneità.
  3. Verifiche d’idoneità del responsabile tecnico. I responsabili tecnici in regime transitorio esonerati, ai sensi dell’art 2, comma 2, lett. b, della deliberazione n.4/2019 dal possesso del diploma di scuola media superiore mantengono tale esenzione anche qualora non abbiano provveduto a superare la verifica di idoneità entro il 16 ottobre 2023 e possono essere ammessi alle verifiche di idoneità limitatamente alle categorie di cui erano RT alla data del 16/10/2017.

 

Visita il nostro Sito Web e la nostra pagina Facebook

 https://patronatoenapa.com

https://www.facebook.com/PatronatoEnapaForli

 

News

 

PERSONALE SCUOLA – PENSIONAMENTO DAL 1° SETTEMBRE 2024 – PRESENTAZIONE DOMANDE DI CESSAZIONE 

Il Ministero dell’istruzione ha fornito le informazioni utili per procedere alla richiesta di cessazione dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2024.

PRESENTAZIONE ISTANZA

Quanti raggiungono i requisiti pensionistici nell’anno 2024 e intendono cessare dal servizio devono presentare istanza entro: 

  • il 28 febbraio 2024 se dirigenti scolastici.
  • il 23 ottobre 2023 se docenti, educatori e personale ATA. 

Tali scadenze riguardano le domande di cessazione per dimissioni volontarie o delle istanze di permanenza in servizio al fine di poter permettere il raggiungimento del minimo contributivo.

Il termine del 23 ottobre 2023 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Tutte le richieste dovranno essere fatte attraverso POLIS che permetterà di avvalersi di cinque istanze attive contemporaneamente che prevedono le diverse casistiche di cessazione. 

In particolare, la prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie:

  • domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2024;
  • domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
  • domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.

La seconda, la terza, la quarta e la quinta conterranno, esclusivamente:

  • domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dalla Quota 100, maturata entro il 31 dicembre 2021;
  • domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dalla Quota 102, maturata entro il 31 dicembre 2022;
  • domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dalla Quota 103, da maturare entro il 31 dicembre 2023;
  • domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti rientranti nell’Opzione donna.

 

 

 RICOSTITUZIONE PENSIONE PER SUPPLEMENTO – AVVISO IMPORTANTE

 La ricostituzione della pensione è una pratica che consente di ricalcolare l’importo della pensione sulla base del riconoscimento della contribuzione versata o maturata in precedenza alla decorrenza della data di pensionamento.

Consigliamo pertanto, a chi ha avuto la pensione liquidata nell’anno 2018 ed ha continuato a versare contributi prestando attività lavorativa per periodi successivi alla decorrenza della pensione, di recarsi presso le nostre sedi di Patronato in modo da presentare domanda per ottenere così un adeguamento dell’importo della pensione a seguito dei suddetti contributi versati.

 

PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE – QUOTA 103

FACOLTÀ A PERCEPIRE L’INCENTIVO DI POSTICIPO AL PENSIONAMENTO 

La pensione anticipata flessibile (P. QUOTA 103) riconosce agli iscritti dell’AGO, alle Gestioni esclusive e sostitutive e agli iscritti alla G. Separata la possibilità di andare in pensione anticipata ai lavoratori (dipendenti e autonomi) che nell’anno 2023 siano in possesso di almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi.

Ai soli lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti per richiedere la P. QUOTA 103 e che scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente, è riconosciuta la facoltà di rinunciare al pensionamento in QUOTA 103 e proseguire il rapporto di lavoro nonché richiedere di acquisire direttamente in busta paga dal datore di lavoro la quota di contribuzione IVS di competenza (9,19%).

Le somme corrisposte a tale titolo sono soggette a tassazione fiscale.

ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI RINUNCIA

La facoltà di rinuncia può essere esercitata dal lavoratore dipendente:

  • una sola volta nel corso della vita lavorativa, e non può essere esercitata dopo il conseguimento di una pensione diretta (fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità),

La facoltà di rinuncia non può essere esercitata dal lavoratore dipendente:

  • dopo il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (requisiti Legge Fornero),
  • per la pensione di vecchiaia prevista dalla gestione pensionistica di appartenenza, se inferiore,
  • nel caso il lavoratore eserciti il diritto alla revocaalla fruizione dell’incentivo.

L’accredito contributivo cessa di essere riconosciuto al dipendente al raggiungimento dei requisiti per la P. di Vecchiaia.

Il lavoratore ha, per una sola volta, la possibilità di revocare la facoltà di rinuncia esercitata.

COMPETENZE DEL DATORE DI LAVORO

I datori di lavoria prescindere se assumono o meno la natura di imprenditore – sono tenuti, previa valutazione della istanza da parte dell’Inps:

  • a riconoscere, ai propri dipendenti che hanno fatto domanda di accredito, direttamente in busta paga la quota di contribuzione IVS a carico degli stessi,
  • a continuare a versare all’Inps la quota di contribuzione IVS a proprio carico (23,81%). 

A seguito dell’esercizio della facoltà di rinuncia, il datore di lavoro sarà esonerato dal versamento contributivo all’Inps a partire dalla prima decorrenza utile per il trattamento di pensione anticipata flessibile

Pertanto, se la facoltà di rinuncia è esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per P. Quota 103, l’obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima.

 

 

 PRIME INDICAZIONI SULLA MISURA DI SUPPORTO FORMAZIONE E LAVORO (SFL) 

Con la presente news si forniscono le prime indicazioni in merito alle

modalità di accesso e di fruizione della misura del Supporto per la formazione

e il lavoro (SFL), recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro a decorrere dal 1° settembre 2023

Di seguito si forniscono le prime indicazioni in merito alle modalità di accesso e di fruizione della misura del Supporto per la formazione e il lavoro. 

Il SFL è una misura finalizzata a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Nelle misure del Supporto per la formazione e il lavoro rientrano il servizio civile universale e i progetti utili alla collettività. 

A chi è destinato:

Il SFL è destinato ai singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui e che non hanno i requisiti per accedere all’ADI.

 Attenzione

Possono accedere alla misura, altresì, i componenti dei nuclei familiari, che percepiscono, a far data dal 1° gennaio 2024, l’Assegno di inclusione e che decidono di partecipare ai percorsi sopra indicati, pure non essendo sottoposti agli obblighi previsti dall’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 48/2023, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza specifica per l’ADI.

 

REQUISITI PER L’ACCESSO AL SUPPORTO PER ACCEDERE AL SFL

Al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, deve essere alternativamente in possesso dei seguenti requisiti: 

  • cittadino italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 
  • cittadino di altro Paese dell’Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 
  • cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 
  • cittadino titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 o apolide in possesso di analogo permesso. 

Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere, inoltre, residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

 REQUISITI ECONOMICI

Il richiedente, all’atto della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione della prestazione, deve essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti reddituali e patrimoniali: 

  • un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui;
  • un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza come definita ai fini dell’ISEE[1];
  • un valore del patrimonio immobiliare (come definito ai fini dell’ISEE), diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
  • un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell’ISEE (ad esempio, depositi, conti correnti, ecc., al lordo delle franchigie), non superiore a:
    1. 000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
    2. 000 euro per i nuclei composti da due componenti;
    3. 000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo). 

I massimali sono incrementati di:

  1. 000 euro per ogni componente in condizioni di disabilità, come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo;
  2. 500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo. 

Nel calcolo del reddito familiare non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza o di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà. 

La verifica del possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali avviene mediante l’attestazione ISEE e sulla base dei valori contenuti nella stessa attestazione, in corso di validità all’atto di presentazione della domanda, nella quale sia presente il richiedente il SFL. 

 COSA ACCADE NEL CASO DI DIMISSIONI VOLONTARIE

Sono esclusi dal godimento del beneficio i soggetti disoccupati, a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La misura del SFL è compatibile con lo svolgimento di un’attività di lavoro, rispettivamente dipendente o autonomo, purché il reddito percepito non superi i valori soglia previsti per accedere alla misura.

Necessario però è il farne comunicazione all’ INPS.

 

INCONPARIBILITÀ

È prevista a norma di legge l’incompatibilità del Supporto per la formazione e il lavoro con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

 

OBBLIGHI FORMATIVI

I richiedenti del SFL devono avere assolto il diritto-dovere all’istruzione e formazione.

Ai beneficiari del SFL, di età compresa tra i 18 e 29 anni, che non hanno adempiuto all’obbligo

di istruzione è richiesta l’iscrizione a percorsi di formazione dedicati dei quali si dettaglierà più avanti.

La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione, comporta la non erogazione del beneficio, che comunque decorre dall’inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di percezione di dodici mensilità.

 RICHIESTA DELLA MISURA DEL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO E SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DI ATTIVAZIONE DIGITALE

Il Supporto per la formazione e il lavoro è istituito dal 1° settembre 2023.

La domanda è presentata dall’interessato all’INPS in modalità telematica e il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa presente nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (di seguito, anche SIISL) attraverso l’invio automatico ai servizi per il lavoro competenti.

All’atto della domanda, l’interessato viene informato che attraverso il SIISL riceverà l’informazione dell’accettazione della sua domanda del SFL per proseguire il percorso di attivazione.

 

REQUISITI e OBBLIGHI

  • rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva (DID) di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  • dimostrare, se di età compresa tra i 18 e i 29 anni e non abbia adempiuto all’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’iscrizione a un percorso di istruzione per adulti di primo livello, allegando, a tale fine, copia dell’attestato di iscrizione o frequenza a tali corsi;
  • autorizzare la trasmissione dei dati contenuti nella domanda ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276/2003, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2015. 

Per l’accesso alla misura è, inoltre, necessario che il richiedente avvii il relativo percorso di attivazione mediante il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL). 

Pertanto, il richiedente il beneficio, dopo la presentazione della domanda, potrà accedere al portale del Sistema Informativo per l’inclusione sociale (SIISL) dove potrà precompilare il Patto di attivazione digitale (di seguito, anche PAD), che diverrà operativo all’esito positivo dell’istruttoria della domanda.

All’esito della verifica dei requisiti di accesso alla misura e al conseguente accoglimento della domanda del SFL, l’INPS informa, comunque, il richiedente che, ove non abbia già provveduto, deve accedere al SIISL, dove potrà compilare il proprio curriculum vitae e sottoscrivere il patto di attivazione digitale

Nel patto di attivazione digitale, il beneficiario del SFL:fornisce le informazioni essenziali per la presa in carico e individua almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276/2003;

  • si impegna a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato, e conferma l’autorizzazione alla trasmissione dei propri dati ai centri per l’impiego (CPI), alle Agenzie per il lavoro e agli enti di intermediazione.

 DECORRENZA OBBLIGHI E IMPORTO DEL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO

Ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 48/2023, e dell’articolo 4, comma 4, del D.M. n. 108/2023, la partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio personalizzato, alle attività formative, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro, nonché dei progetti utili alla collettività e del servizio civile universale, compresa, anche l’iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione, per tutta la loro durata e comunque per un periodo massimo di dodici mensilità, determina l’accesso per l’interessato a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro.

 

OBBLIGHI

il beneficiario dell’indennità di partecipazione è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, anche con modalità telematica, ai servizi competenti, della partecipazione a tali attività almeno ogni novanta giorni,

  • In caso di mancata conferma dell’attività l’INPS sospende il beneficio.
  • In caso di mancata adesione, per rifiuto o abbandono dell’attività, il beneficiario decade dalla misura.

 

OFFERTE DI LAVORO E COMPATIBILITÀ CON IL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO

Il beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:

  1. a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale;
  2. b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno;
  3. c) la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contatti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
  4. d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

 

  CHIARIMENTI SUL PASSAGGIO DA REDDITO DI CITTADINANZA ALLE NUOVE MISURE DI SUPPORTO FORMAZIONE E LAVORO (SFL) E ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI) 

Si rendono note informazioni utili a chiarire il passaggio dal RdC verso le nuove misure: 

  • Supporto per la Formazione e Lavoro (SFL) – la nuova misura entra in vigore dal 1° settembre 2023 e prevede il riconoscimento di € 350 euro mensili alle persone a rischio di esclusione sociale lavorativa che parteciperanno a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale. La misura è destinata a soggetti di età tra 18 e 59 anni, con un valore ISEE non superiore a euro 6.000 annui e che non hanno i requisiti per ADI. 
  • Assegno di Inclusione (ADI) – la nuova misura che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024 si rivolge a favore di nuclei familiari in cui sono presenti componenti: 
  1. Disabili,
  2. Minorenni,
  3. Over 60,
  4. In condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificati dalle pubbliche amministrazioni. 

I componenti il nucleo familiare – dal momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del godimento del beneficio – devono possedere particolari e specifici requisiti relativi alle condizioni economiche (ISEE non superiore a € 9.360) e l’importo annuo dell’ADI può variare: 

  • Fino a € 6.000 annui per nuclei con disabili minori.
  • Fino a € 7.560 annui per nuclei con soggetti ultra 67 anni ovvero da persone ultra 67 anni con familiari in disabilità grave. 

Per quanto attiene il RdC, la prestazione verrà riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2023 per i seguenti nuclei in cui sono presenti componenti: 

  1. Disabili,
  2. Minorenni,
  3. Over 60. 

A tale platea – così come previsto dall’ art. 13, comma 5, del D.L. 4/2023, conv. In L. 85/2023 – il messaggio Inps precisa che: 

  1. potranno aggiungersi i percettori di RdC non attivabili al lavoro, per i quali venga comunicata la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il suddetto termine dei sette mesi. I servizi sociali comunicano all’Inps tramite la piattaforma GePi l’avvenuta presa in carico. Decorso tale termine (i sette mesi) in assenza della comunicazione, l’erogazione è sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all’avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del 31 ottobre 2023 entro il quale i servizi sociali comunicano la presa in carico del nucleo. 

Si ricorda che: 

  • per i nuclei già percettori di RdC con componenti attivabili al lavoro dal 1° settembre 2023 è previsto il Supporto per la Formazione e Lavoro (SFL), che, come detto, propone di individuare percorsi di formazione e lavoro e un sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro allo scopo di agevolare l’occupazione. 

Chiarimento InpsIl vero obiettivo della misura (SFL) che prevede anche il riconoscimento di un beneficio economico, di durata limitata, ma solamente come accompagnamento durante tale percorso. Per accedere al beneficio, infatti, oltre a presentare una domanda, è necessario seguire un iter:

– sottoscrivere il patto di attivazione digitale;

– contattare le Agenzie per il lavoro;

– sottoscrivere il patto di servizio personalizzato.

All’avvio della frequenza ai percorsi di formazione o delle altre iniziative di attivazione, per la loro durata, verrà erogato il beneficio dei 350 euro mensili previsti dal Supporto per la Formazione e Lavoro per un massimo di dodici mensilità.