COSTITUITA L’ANPA DI CONFAGRICOLTURA FORLÌ-CESENA E RIMINI:

RENZO MIETI NOMINATO PRESIDENTE DEI PENSIONATI AGRICOLTORI

 

(Forlì, 7 ottobre 2022) È Renzo Mieti il primo presidente dell’ANPA di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini, l’Associazione Nazionale Pensionati Agricoltori del territorio, che si è costituita nei giorni scorsi. Mieti è stato eletto dagli oltre 300 iscritti riunitisi a Longiano, la maggior parte dei quali ha partecipato per la prima volta in presenza dopo le limitazioni dettate dalla pandemia.

All’incontro hanno preso parte anche il segretario nazionale dell’ANPA Angelo Santori, il presidente regionale Carlo Sivieri e Carlo Carli, presidente Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini.

“Ringrazio i soci per avermi dato la loro fiducia e avermi scelto per ricoprire questo importante incarico” ha commentato il neopresidente Mieti. “La nostra attività è iniziata come gruppo informale in un periodo particolarmente difficile, caratterizzato dalla pandemia, che ha limitato la possibilità di svolgere molte iniziative. Fortunatamente siamo stati in grado di realizzare lo stesso alcuni seminari rivolti ai nostri associati, come quelli per evitare le truffe agli anziani insieme alle Forze dell’Ordine e sull’importanza del movimento fisico per le persone della terza età. Ora finalmente siamo arrivati alla costituzione dell’associazione dei pensionati agricoltori, un passaggio davvero rilevante”.

“La nascita dell’ANPA rappresenta un risultato rilevante – commenta Carlo Carli, presidente di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini -: la presenza dell’associazione sul territorio permette di consolidare e rafforzare i rapporti con i nostri associati in pensione. Dopo un lungo percorso insieme credo che sia importante permettere loro di continuare a vivere il mondo e le sfide di Confagricoltura e di esserne ancora parte attiva”.

Per il futuro l’ANPA di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini si pone come obiettivi quelli di “incrementare il numero della base associativa e dare vita a eventi di diverso genere, come gite e incontri musicali. Stiamo già ragionando di organizzare l’evento di Natale – spiega Mieti – nello splendido teatro di Longiano”.

Ecco la composizione del primo consiglio dell’Associazione Nazionale Pensionati Agricoltori di Confagricoltura di Forlì-Cesena e Rimini: presidente Renzo Mieti, consiglieri Massimo Navacchia, Renzo Saccomandi, Loredana Alberti, Paola Sintoni, Franco Plachesi, Valeriano Valzania, Franco Fiorini.

 

CREDITI D’IMPOSTA ENERGETICI: pronti i codici tributo per ottobre e novembre / quarto trimestre

Nell’ambito del “Decreto Aiuti-ter” è stata disposta l’estensione temporale dei contributi straordinari, sotto forma di crediti d’imposta, finalizzati a contrastare l’aumento del costo dei prodotti energetici e del carburante. In particolare l’agevolazione spettante:

  • alle imprese energivore / non energivore, gasivore / non gasivore, è riconosciuta anche per le spese sostenute per l’energia elettrica / gas naturale consumati a ottobre / novembre 2022;
  • alle imprese esercenti attività agricola e della pesca, è riconosciuta anche per la spesa per l’acquisto di carburante sostenuta nel quarto trimestre 2022.

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha istituito gli specifici codici tributo per l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti d’imposta in esame.

Il Legislatore, nell’ambito del DL n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter”, a fronte del perdurare dell’aumento dei prezzi del settore energetico, ha previsto l’estensione e l’incremento delle agevolazioni già riconosciute per il primo, secondo e terzo trimestre.

In particolare, per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 il credito d’imposta:

  • spetta rispettivamente nella misura del 40% e 30% delle spese sostenute da parte delle imprese “energivore” / “non energivore” (art. 1, commi 1 e 3). Per le imprese “energivore” il beneficio è riconosciuto anche alle imprese che hanno prodotto e autoconsumato energia a ottobre e novembre 2022;
  • spetta nella misura del 40% delle spese sostenute da parte delle imprese “gasivore” / “non gasivore” (art. 1, commi 2 e 4).

È altresì esteso al quarto trimestre 2022 il bonus carburante per le imprese agricole / della pesca, con inclusione dei costi relativi al riscaldamento di serre / allevamenti.

(*) Il credito è riconosciuto anche alle imprese esercenti l’attività agromeccanica identificate dal codice ATECO 1.61.

 

Utilizzo in compensazione nel mod. F24 del credito d’imposta

Le agevolazioni in esame sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel mod. F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) entro il 31.3.2023.

A tal fine l’Agenzia delle Entrate con la recente Risoluzione 30.9.2022, n. 54/E ha istituito i seguenti codici.

  • 6983: Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022);
  • 6984: Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022);
  • 6985: Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022);
  • 6986: Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022);
  • 6987: Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022);

Va evidenziato che nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno a cui si riferisce il credito (2022).

Si ricorda che:

  • ai fini dell’utilizzo del credito d’imposta in esame, non operano i seguenti limiti:
    • € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge n. 388/2000;
    • € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;

il credito d’imposta:

  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Cedibilità del credito d’imposta

L’impresa beneficiaria può cedere il credito d’imposta spettante, solo per intero, entro il 31.3.2023, ad altri soggetti, compresi gli istituto di credito / altri intermediari finanziari.

In generale non è consentita una successiva cessione; tuttavia sono possibili 2 ulteriori cessioni, successive alla prima, solo se effettuate a favore di banche / intermediari finanziari / società appartenenti ad un gruppo bancario / imprese di assicurazione.

L’utilizzo parziale dei crediti d’imposta tramite il mod. F24 non consente la cessione della quota non utilizzata.

I soggetti beneficiari del credito d’imposta, a seguito della cessione dello stesso, devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione, rilasciato da un soggetto abilitato ex art. 3, comma 3, lett. a) e b), DPR n. 322/98 (dottore commercialista, consulente del lavoro, ecc.) o ad un responsabile CAF imprese.

Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe utilizzato dal cedente (compensazione tramite mod. F24) e comunque entro il 31.3.2023.

Per effetto della modifica dell’art. 6, DL n. 115/2022, c.d. “Decreto Aiuti-bis”, ad opera del comma 11 dell’art. 1, c.d. “Decreto Aiuti-ter”, è fissato al 31.3.2023 (in luogo del 31.12.2022) anche il termine entro il quale è possibile utilizzare in compensazione nel mod. F24 i crediti d’imposta riconosciuti dal c.d. “Decreto Aiuti-bis” per le spese di acquisto di gas / energia consumato nel terzo trimestre 2022, sia in caso di utilizzo “diretto” da parte dell’avente diritto che di utilizzo da parte del cessionario dei crediti stessi.

Adempimenti del fornitore

Si ricorda che, qualora l’impresa non gasivora / non energivora beneficiaria del credito d’imposta si sia rifornita / si rifornisca di gas naturale o energia elettrica nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022 dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel terzo trimestre 2019, il fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l’agevolazione, deve inviare al cliente, a fronte di specifica richiesta, una comunicazione riportante:

–              il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;

–              l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.

Come effettuare la richiesta al venditore

Per effettuare questa richiesta al venditore, come previsto dalla conversione in legge del DL Aiuti, ARERA (l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) ha emanato la delibera n.373/2022. Nella delibera oltre ad essere precisati i contenuti della comunicazione che il fornitore di energia deve inviare alle imprese richiedenti, nonché le sanzioni per gli inadempimenti, vengono definite le modalità di comunicazione tra venditori e imprese.

In particolare ARERA precisa che le comunicazioni tra venditore e imprese devono avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC), o con altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuata dal venditore.

Alcuni venditori di energia tra cui Enel, Plenitude (ex ENI luce e gas), Sorgenia ed altri, si sono dichiarati disponibili ad evadere le richieste delle imprese, a condizione che abbiano i requisiti richiesti dalla normativa. Ricordiamo che il credito d’imposta previsto per il II trimestre del 2022 garantirà la possibilità di fruire dell’agevolazione entro il 31 dicembre di quest’anno.

A questo link trovate i fac simili di lettera da inviare a fornitori.

MODELLO PEC GAS                                                                                                           
MODELLO PEC ENERGIA ELETTRICA

 

 

 

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE: Detrazione al 75% anche per imprese e per immobili non abitativi

Con l’art. 119-ter, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, introdotto ad opera dell’art. 1, comma 42, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022) è stata riconosciuta la nuova detrazione del 75% per le spese sostenute nel 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti quali, ad esempio, la sistemazione a norma / installazione da nuovo di un ascensore, la predisposizione di rampe per superare eventuali differenze di livello per entrare nell’edificio / accedere agli ascensori, la sistemazione di servizi igienici e l’installazione di servoscala / montascale.

Tra le spese agevolabili rientrano anche quelle relative:

  • all’automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche (ad esempio, soluzioni automatizzate sull’impianto elettrico per l’apertura / chiusura delle porte di accesso o la revisione / installazione di pulsantiere per ascensori / citofoni, in modo che risultino fruibili anche da parte delle persone con disabilità);
  • allo smaltimento e alla bonifica dei materiali dell’impianto sostituito.

La detrazione è fruibile in 5 quote annuali e la spesa massima agevolabile è pari a:

  • € 50.000 per gli edifici unifamiliari e per le unità immobiliari in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti con uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • € 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • € 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Il limite di spesa calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto costituisce la spesa massima agevolabile riferita all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono. Pertanto, ciascun condomino può calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà (o altro criterio applicabile), ed effettivamente pagata al condominio, anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare che possiede.

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver fornito chiarimenti ha recentemente pubblicato alcune Risposte a interpello ribadendo gli aspetti riguardanti l’ambito di applicazione di tale detrazione di seguito illustrati.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione in esame spetta anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano interventi di eliminazione delle barriere architettoniche su immobili posseduti / detenuti dagli stessi, sostenendo le relative spese.

In particolare, nella Risposta n. 465 l’Agenzia evidenzia che la norma riconosce una “detrazione dall’imposta lorda” senza porre ulteriori limitazioni “soggettive” e, come precisato anche nella Circolare n. 23/E, ciò comporta che:

  • ” rientrano nel campo soggettivo di applicazione della nuova disposizione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali)”.

Possono pertanto fruire della detrazione sia soggetti IRPEF che soggetti IRES;

  • la detrazione “non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva”.

La detrazione è riconosciuta anche nel caso in cui l’immobile sia concesso in locazione, “nella misura in cui [l’impresa] sostiene le spese … e le spese siano rimaste a proprio carico”.

Come di consueto, la detrazione è riconosciuta anche al detentore dell’immobile a condizione che lo stesso abbia richiesto il consenso del proprietario e che l’immobile sia detenuto in base ad un contratto di locazione regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

Con la Risposta 21.9.2022, n. 465 l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che è possibile fruire della detrazione del 75% in esame per le spese sostenute nel 2022 per l’abbattimento delle barriere architettoniche quando gli interventi sono effettuati in un edificio prevalentemente non residenziale.

Ciò in considerazione del fatto che, sotto il profilo oggettivo, la norma richiede solo che gli interventi siano effettuati su “edifici già esistenti”, facendo quindi rientrare nella disciplina agevolativa gli interventi effettuati su edifici composti da unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale .

Tale orientamento è confermato dalle citate Risposte n. 444 e 475 nelle quali è specificato che:

  • la detrazione è ammessa anche per gli interventi effettuati:
  • sull’edificio nel quale l’impresa / società esercita la propria attività;
  • sull’edificio concesso in locazione;
  • sull’edificio detenuto con titolo idoneo (ad esempio, con contratto di locazione);

a prescindere dalla qualificazione dello stesso (strumentale / bene merce / patrimoniale);

  • la detrazione, essendo riservata agli interventi effettuati in edifici “già esistenti”, non spetta per gli interventi effettuati:
    • nella fase di costruzione dell’immobile;
    • nell’ambito degli interventi di “ristrutturazione edilizia” mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente.

 

Con la Risposta n. 461 l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in merito alle spese che possono essere ricomprese tra quelle agevolabili. In particolare, analizzando il caso di un contribuente che ha avviato interventi finalizzati al collegamento di due appartamenti adiacenti in un condominio e all’eliminazione delle barriere architettoniche al loro interno per consentire alla figlia (con disabilità motoria e invalidità certificata al 100%) l’accesso ai locali con una carrozzina elettrica, l’Agenzia ha chiarito che per le spese sostenute nel 2022:

  • è possibile fruire della detrazione del 75% in esame per le spese relative:
    • agli interventi all’interno degli appartamenti (ristrutturazione del bagno e ampliamento / sostituzione delle porte) che rispettano le caratteristiche tecniche di cui al DM n. 236/89, qualificabili come interventi ” direttamente finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche”;
    • alle opere di completamento dei predetti interventi (nel caso di specie, sistemazione della pavimentazione, adeguamento dell’impianto elettrico e sostituzione dei sanitari);
  • non è possibile fruire della detrazione del 75% in esame per gli interventi eseguiti contestualmente ma non strettamente riconducibili a quelli di abbattimento delle barriere architettoniche, come, nel caso di specie, quelli di collegamento dei due appartamenti con la sostituzione della porta di ingresso esterno con serramenti.

Per tali lavori, al ricorrere delle condizioni previste, è possibile fruire della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio del 50% di cui all’art. 16-bis, TUIR.

 

 

 

 

CREDITI D’IMPOSTA: Il trasferimento dei crediti d’imposta per investimenti nei modelli Redditi 2022

I crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, e del Mezzogiorno, possono essere trasferiti ai soci della società di persone e ai collaboratori dell’impresa familiare.

In relazione al credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno, con la risposta all’interpello n. 85/2020, l’Agenzia delle entrate ha confermato la legittimità dell’attribuzione in considerazione dei principi che regolano l’imputazione del reddito per trasparenza ex articolo 5 Tuir, richiamando la risoluzione AdE 163/E/2003.

Nella circolare 9/E/2021, paragrafo 5.6.3, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto valide le medesime considerazioni, i criteri, le modalità e la tempistica per l’attribuzione di un credito d’imposta da parte dell’ente trasparente e per l’utilizzo del credito da parte dei soci della società di persone o dei collaboratori dell’impresa familiare, in relazione al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.

Quanto all’esposizione nei modelli Redditi SP e PF 2022, la recente Faq pubblicata dall’Agenzia delle entrate nella sezione “dichiarativi” del proprio sito istituzionale fornisce alcuni chiarimenti sulle corrette modalità di indicazione del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, che, potrebbero trovare applicazione anche per il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.

In entrambi i casi infatti:

  • l’attribuzione del credito ai soci o collaboratori deve risultare dalla dichiarazione dell’ente trasparente, che deve darne evidenza formale nel quadro RU.
  • l’acquisizione della quota di credito assegnata ai soci o collaboratori deve risultare nella dichiarazione di ciascun socio o collaboratore.

La Faq citata aggiunge i seguenti chiarimenti circa l’attribuzione del credito dal titolare dell’impresa familiare ai propri collaboratori:

  • il titolare dell’impresa indica nei righi RU5 del modello Redditi PF 2022 l’importo del credito d’imposta maturato, al lordo della quota attribuita ai propri collaboratori e inserisce nei righi da RU6 a RU12 gli importi relativi agli utilizzi e/o ai residui della quota di credito a lui spettante, barrando la casella “vedere istruzioni” al rigo RU12 col. 1;
  • il collaboratore dell’impresa familiare riporta nella propria dichiarazione la quota di credito d’imposta trasferitagli al rigo RU3, indicando nella colonna 4 della sezione VI-A il codice fiscale del titolare dell’impresa familiare.

 

 

 

RAPPORTO BIENNALE SITUAZIONE PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE: proroga termine di trasmissione

Si informa che, con notizia pubblicata sul proprio sito istituzionale, il Ministero del Lavoro prevede una proroga del termine di trasmissione del Rapporto biennale sulla situazione personale maschile e femminile biennio 2020-2021, prevista originariamente per il 30 settembre 2022, il termine sarà prorogato al 14 ottobre 2022. La proroga è stata disposta a seguito di segnalazioni che riportano difficoltà nella compilazione del Rapporto, dovute principalmente a rallentamenti sul sistema, generati dal grande flusso di aziende che negli ultimi giorni sta definendo l’adempimento.

BONUS 200 EURO PER I LAVORATORI AUTONOMI: istruzioni operative INPS

Si informa che con la circolare n. 103 del 26 settembre 2022 l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la presentazione della richiesta dell’indennità una tantum di 200 euro prevista dal cd. decreto-legge “aiuti” (DL n. 50/2022, art. 33) in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali INPS e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

 Si riportano qui di seguito le principali indicazioni contenute nella Circolare, con particolare riferimento alle istanze relative ai lavoratori autonomi del settore agricolo.

 

Estensione del bonus fino a 350 euro

Preliminarmente la circolare ricorda che il bonus di 200 euro (previsto dall’art. 33 del decreto-legge n. 50/2022) è stato incrementato – dall’art. 20 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (cd. aiuti-ter) – di 150 euro per i lavoratori autonomi che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Pertanto, congiuntamente al bonus di 200 euro sarà possibile richiedere – per gli interessati che ne abbiano i requisiti (reddito non superiore a 20.000 euro nell’anno 2021) – anche l’estensione di 150 euro, per un totale di 350 euro.

 

Soggetti beneficiari

La circolare ricomprende espressamente tra i beneficiari del bonus i lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, istituita ai sensi dell’articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla predetta gestione. Sono destinatari dell’indennità una tantum anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti familiari alla gestione previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Secondo l’Istituto sono invece esclusi dal beneficio gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri per l’attività di amministratore in società di capitali in quanto il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall’attività aziendale. Questa esclusione francamente è poco comprensibile, in quanto la legge (art. 1, c. 1 e 5, d.lgs. n. 99/2004) – sia pure con una finzione giuridica – equipara i compensi percepiti in qualità di amministratore di una società di capitali agricola ai redditi derivanti dall’attività agricola.

 

Requisito reddituale

L’importo dell’indennità una tantum è pari a 200 euro per i lavoratori che nell’anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35.000 euro, ma superiore a 20.000 euro. L’indennità, ai sensi dell’art. 20 del decreto-legge n. 144/2022, è incrementata di 150 euro in favore dei lavoratori interessati che, nell’anno d’imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. In ordine al predetto requisito reddituale, la circolare ricorda quanto previsto dall’art. 4, c. 2 del decreto ministeriale: “dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata”. Pertanto, precisa la circolare, il valore reddituale da considerare ai fini del riconoscimento dei benefici in oggetto è quello del reddito complessivo, come rilevato nel modello “Redditi Persone fisiche 2022”, dato dalla sommatoria di redditi contenuta nel quadro RN, rigo RN1 colonna 1, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell’abitazione principale (rigo RN 2).

Si precisa, inoltre, che nell’ambito dei contributi previdenziali effettivamente versati non devono essere computate le somme riconosciute dall’INPS a titolo di esonero contributivo. Si ricorda infine che, come precisato nel decreto ministeriale (comma 3 dell’art. 2) i requisiti di iscrizione alla gestione e quelli reddituali per i coadiuvanti familiari sono verificati sulla posizione del titolare del nucleo familiare.

 

Iscrizione alla gestione INPS e partita IVA attiva

Come noto, il decreto ministeriale prevede che i beneficiari devono risultare iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie INPS e agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria alla data di entrata in vigore del decreto-legge “aiuti” (DL n. 50/2022) e cioè al 18 maggio 2022 (l’art. 59 del medesimo decreto-legge, infatti, fissa la sua entrata in vigore al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, avvenuta il 17 maggio 2022). Si evidenzia che la circolare INPS precisa che “in ogni caso sono destinatari dell’indennità i soggetti che abbiano provveduto a presentare tempestiva iscrizione alla Gestione previdenziale”. Questa precisazione sembra consentire l’accesso al beneficio anche a coloro che hanno tempestivamente richiesto l’iscrizione ad una delle gestioni dei lavoratori autonomi entro il 18 maggio 2022, anche se l’iter istruttorio da parte dell’INPS non sia stato concluso entro tale data. Occorre inoltre che i beneficiari siano titolari di partita IVA attiva e che l’attività lavorativa risulti già avviata al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto “aiuti”. Ovviamente i richiedenti il beneficio in qualità di coadiuvanti – che non sono titolari di partita IVA autonoma – accedono al beneficio solo laddove il titolare dell’impresa diretto-coltivatrice sia titolare di partita IVA attiva e con attività avviata alla data del 18 maggio 2022. Per i soci di società o i componenti degli studi associati, il requisito della titolarità della partita IVA, attiva alla data del 18 maggio 2022, deve essere soddisfatto in capo alla società o allo studio associato.

Requisito contributivo

La circolare ricorda che i beneficiari devono avere effettuato, sempre entro la data di entrata in vigore del citato decreto-legge “aiuti” (e cioè entro il 18 maggio 2022), almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla relativa gestione di iscrizione, con competenza a decorrere dall’anno 2020. Tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022. Ne deriva – sebbene la circolare non lo precisi espressamente – che sono destinatari dell’agevolazione anche i lavoratori autonomi agricoli neo-iscritti nel 2022. Tali soggetti infatti non hanno contribuzione utile prima del 18 maggio 2022, in virtù delle particolari modalità di versamento della contribuzione agricola unificata, la cui prima scadenza, come noto, è fissata per legge nel mese di luglio (I rata 2022). Inoltre, con riferimento ai coadiuvanti familiari, la circolare INPS precisa che possono accedere al beneficio solo laddove il requisito contributivo sia soddisfatto sulla posizione aziendale del titolare.

Incompatibilità

La circolare chiarisce che il bonus è incompatibile con:

  • la titolarità di trattamenti pensionistici diretti (pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, c. 26, della legge n. 335/1995, degli enti di previdenza di cui al d.lgs. n. 509/1994 e al d.lgs. legislativo n. 103/1996, nonché con l’APE sociale).
  • l’analogo bonus di 200 euro riconosciuto dal medesimo decreto-legge “aiuti” ai lavoratori dipendenti, ai pensionati e ad altre categorie di soggetti (ai sensi degli articoli 31 e 32 del DL n. 50/2022).

Presentazione della domanda

La domanda va presentata all’ente di previdenza cui l’interessato è iscritto che provvederà all’erogazione del bonus in ragione dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. È già possibile presentare l’istanza da oggi fino al 30 novembre 2022, sia direttamente che attraverso gli istituti di Patronato attraverso il portale web dell’INPS (in alternativa attraverso il Contact Center Multicanale). Una volta presentata la domanda, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario. Nella domanda l’interessato dovrà presentare una dichiarazione di responsabilità, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, che attesti:

  1. a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista;
  2. b) di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
  3. c) di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge n. 50/2022;
  4. d) di non aver percepito nell’anno d’imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro (o, in alternativa, di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro);
  5. e) di essere iscritto alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022 ad una delle gestioni previdenziali dell’INPS o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
  6. f) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato, per il medesimo fine, istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.

 

Si evidenzia che le dichiarazioni aventi ad oggetto il limite di reddito complessivo percepito nel periodo d’imposta 2021 (non superiore a 35.000 euro o non superiore a 20.000) sono tra loro alternative, poiché danno diritto ad un bonus di importo differente (rispettivamente di 200 o 350 euro).

Si ricorda che se l’interessato è iscritto contemporaneamente all’INPS e ad uno degli enti gestori di previdenza e assistenza per i lavoratori autonomi, la domanda deve essere presentata solo all’INPS.

All’istanza dovranno essere allegate le copie fotostatiche di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale, nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.

 

 

Dotazione finanziaria

 

La circolare precisa che – oltre alla dotazione finanziaria di 600 milioni di euro per il bonus 200 euro (95,6 milioni di euro dei quali sono stati destinati dal decreto ministeriale citato ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria) – il decreto “aiuti-ter” ha stanziato 412,5 milioni di euro per l’estensione del bonus di ulteriori 150 euro per coloro che nel 2021 avevano un reddito inferiore ai 20.000 euro.

Per la presentazione della domanda o per eventuali informazioni in merito, potete contattare i nostri Uffici di Patronato.

 

DECRETO FLUSSI 2021: proroga dei termini per le istanze di conversione

 Si informa che sono stati prorogati i termini per la presentazione delle istanze a valere sulle quote previste dal Decreto flussi – D.P.C.M. 21 dicembre 2021 (“Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2021”) – relativamente:

  • alla quota di n. 100 ingressi per i cittadini formati all’estero ai sensi dell’articolo 23 T.U. immigrazione (art. 4, comma 1 del DPCM):
  • alla quota riguardante le conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo (art. 4, co. 3 e 4 del DPCM).

Con circolare interministeriale congiunta (Interno, Lavoro, Agricoltura) n. 6707 del 23 settembre 2022 (che si allega), il termine utile per la presentazione delle relative istanze è stato prorogato dal 30 settembre 2021 al 31 dicembre 2022.  In tal modo viene concessa la possibilità di utilizzare la totalità delle predette quote ancora disponibili, che – come si legge nel provvedimento ministeriale – non sono state completamente utilizzate.

 

 

Agrifidi: risorse disponibili da parte del Comune di Forlì.

 Comunichiamo che l’Amministrazione Comunale di Forlì ha stanziato un contributo di € 20.000,00 a favore delle imprese agricole del proprio territorio, che ottengono prestiti garantititi da Agrifidi Uno.

L’ Ente si rivolge alle imprese agricole in questo particolare momento in cui si rilevano sia l’aumento esponenziale dei costi aziendali sia gli effetti climatici avversi della scorsa estate, in particolare la siccità.

Il contributo è utilizzato per l’abbattimento del tasso di interesse, in regime de minimis, su tutte le tipologie operative proposte da Agrifidi Uno: prestiti di liquidità a 12 e a medio termine, prestiti a medio / lungo termine finalizzati agli investimenti o all’acquisto di terreno agricolo.

Per la presentazione delle domande è possibile rivolgersi all’ufficio tecnico.

 

Settore vitivinicolo: emergenza flavescenza dorata.

 Istituito un tavolo operativo permanente, aperto a tutto il territorio regionale, cui partecipano i rappresentanti dei Consorzi, i viticoltori e tutte le organizzazioni professionali per monitorare la situazione e rafforzare le misure di contrasto.

Nell’incontro, con l’assessore regionale all’Agricoltura e i servizi tecnici regionali, tenutosi a Modena nella sede del Consorzio Tutela Lambrusco, è stata condivisa una strategia comune per affrontare il problema che, in analogia al resto del Nord Italia, sta marcando una rilevante recrudescenza in tutte le province dell’Emilia-Romagna, in pianura e in collina. Il prossimo appuntamento operativo dei componenti del tavolo sarà tra un mese, per un nuovo punto della situazione.

In uno scenario analogo si rende necessario rinforzare le azioni di contrasto e di contenimento con un Piano triennale, che intensifichi i monitoraggi annuali, coordini le attività necessarie e sia correlato a quanto attuato dalle Regioni coinvolte nell’emergenza e a quanto sarà disposto a livello nazionale.

Per l’Emilia-Romagna deve essere strutturato un coordinamento interregionale con le altre regioni colpite da flavescenza dorata come Friuli Venezia-Giulia, Veneto e Piemonte e in stretto raccordo con il Ministero per le Politiche agricole, per promuovere misure per la prevenzione delle infestazioni e dare supporto alla filiera viticola danneggiata, attraverso risorse necessarie a indennizzare i viticoltori colpiti e a promuovere l’estirpo dei vigneti e il loro reimpianto.

Nel frattempo la Regione Emilia- Romagna ha portato all’ordine del giorno della Commissione Nazionale Politiche Agricole della Conferenza Stato Regioni le grosse criticità causate dalla flavescenza, trovando l’attenzione delle altre Regioni coinvolte e ha scritto al ministro delle Politiche Agricole e Agroalimentari.

Va poi rafforzata l’attività di controllo sul territorio per far estirpare tempestivamente tutte le piante sintomatiche che costituiscono il bacino dell’inoculo nei vigneti in produzione e in quelli incolti o abbandonati. Un’attenzione specifica va rivolta al monitoraggio territoriale delle popolazioni dell’insetto vettore della malattia al fine di perfezionare le strategie di contenimento che dovranno poter contare su trattamenti di sicura efficacia anche prevedendo nel breve periodo usi eccezionali di principi attivi.

La Regione, è stato detto, metterà il massimo impegno per modificare la proposta di una nuova regolamentazione dell’uso dei fitofarmaci in via di adozione che dovrà tenere conto della necessità ineludibile di difendere le produzioni agricole.

 

UMA: aperta la possibilità di richiedere maggiorazione di carburante agevolato per siccità.

Come richiesto dalle Organizzazioni Agricole la Regione Emilia-Romagna ha deliberato lo scorso 25 luglio con Delibera numero 1276 la possibilità di richiedere una maggiorazione delle attribuzioni di carburante agevolato per uso agricolo, causa problematica siccità relativa al 2022.

Le aziende potranno accedere all’assegnazione se vengono soddisfatti i seguenti requisiti:

  • abbiano esaurito l’assegnazione annuale dell’anno 2022;
  • abbiano presentato la dichiarazione di avvenuto impiego del carburante agricolo dell’anno 2021 entro il 30 giugno 2022;
  • ne facciano richiesta entro il 3 novembre 2022;

E’ disponibile l’applicativo per la presentazione delle richieste. Le aziende interessate con i requisiti possono manifestare la loro intenzione a presentare la domanda presso gli uffici tecnici di Forlì, Cesena e Rimini.

 

Vitivinicolo: aperto il bando OCM vitivinicolo misura investimenti, campagna 2022/2023

La regione con la Delibera di Giunta Regionale 1343 del 1 agosto 2022 ha pubblicato i bandi per la misura rivolta agli investimenti nelle aziende vitivinicole e nelle aziende agroindustriali.

Sono disponibili circa 5,2 milioni di euro, la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al prossimo 15 novembre.

L’aiuto viene accordato a imprese, indipendentemente dalla dimensione economica, che svolgono almeno una delle seguenti attività:

  1. a) produzione di mosto da uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse prodotte, acquistate o conferite da soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
  2. b) produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti da soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
  3. c) elaborazione, affinamento e/o confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti;
  4. d) produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.

Non rientrano in queste categorie di beneficiari coloro che lavorano prevalentemente (più del 50% delle uve trattate) prodotti in conto lavorazione.

L’aiuto è pari al 40% della spesa ammessa, gli investimenti possono essere effettuati in una o due annualità.

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali e immateriali per le seguenti azioni, quali:

  1. costruzione/ristrutturazione di immobili strumentali allo svolgimento delle attività di cui al paragrafo 1, con esclusione degli interventi che riguardino punti vendita non attigui alla sede di lavorazione delle uve e/o vino;
  2. acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature specifici per l’attività di trasformazione e/o commercializzazione;
  3. arredi ed allestimenti finalizzati alla funzionalità di punti vendita diretta al consumatore finale dei prodotti aziendali;
  4. creazione e/o implementazione di siti internet, finalizzati all’ e-commerce;
  5. acquisto di software destinati esclusivamente alla gestione delle operazioni di cantina;
  6. spese tecniche, quali onorari di professionisti e consulenti, direttamente riconducibili agli investimenti proposti.

L’attività di costruzione/ristrutturazione di immobili comprende: opere edili ed affini propriamente dette, opere edili complementari, strutture prefabbricate, impianti fissi quali impianti elettrico – idrico – termico – e impianti fotovoltaici. La spesa ammissibile per questa attività non potrà superare il 70% dell’importo totale degli investimenti con esclusione della voce relativa alle spese tecniche. Non sono compresi in questa categoria l’impianto di climatizzazione dei locali, destinati alla lavorazione, produzione e stoccaggio del vino e la vetrificazione delle vasche in cemento.

L’intensità dell’aiuto calcolata sul totale della spesa ammissibile e fissata:

– nel 40 % per le microimprese, le piccole e medie imprese come definite all’art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell’allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;

Gli investimenti proposti dovranno avere una dimensione minima di euro 30.000,00 ed una dimensione massima di euro 800.000,00, pena la non ammissibilità della domanda.

Per le imprese agricole la soglia massima e determinata anche in misura proporzionale alla superficie a vigneto calcolando euro 80.000,00 di spesa ammissibile per ettaro di vigneto posseduto quale risultanti dallo schedario vitivinicolo alla data prevista come scadenza per la presentazione delle domande dal presente Avviso. In ogni caso la soglia massima non potrà essere superiore a 800.000,00 euro, come sopra indicato.

Il progetto potrà avere durata annuale o biennale.

Importante novità sul bando: Tutti i beni acquistati, riconducibili al progetto ammesso all’aiuto, devono essere identificati mediante un contrassegno indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, vernice indelebile, targhetta metallica o di plastica) che riporti il riferimento del “Regolamento (UE) n. 1308/2013 – art.50 – PNS Misura Investimenti e la campagna di riferimento 2022/2023” tale identificazione e a carico del beneficiario che dovrà apporre il contrassegno entro il termine di presentazione della domanda di saldo

Per ogni informazione potete rivolgervi ai nostri uffici tecnici.

 

 

 

 

 

SICCITA’: permane la criticità

Piogge di settembre inferiori alla norma in Emilia-Romagna, restano gravi i deficit idrici da inizio anno.

Le piogge di settembre non sono state sufficienti a colmare i deficit idrici pregressi, in particolare quelli cumulati dall’inizio dell’anno.

Dall’1 al 28 settembre sono caduti circa 56 mm medi regionali, contro i circa 80 attesi, secondo il clima di riferimento 1991-2020. Questi apporti mensili, ancora inferiori alla norma, hanno contribuito solo a un momentaneo sollievo e non ad attenuare le gravi anomalie negative pre-esistenti sul lungo periodo.

Restano infatti ancora molto inferiori alle attese le piogge cumulate da inizio anno al 28 settembre 2022: solo 432 mm (media regionale), rispetto ai 587 che il clima di riferimento (1991-2020) stima per questo periodo dell’anno; l’anomalia è di -155 mm, pari a circa il 25 % in meno rispetto alla norma. Con questo ulteriore aggiornamento, il 2022 si conferma un’annata che, relativamente ai valori di precipitazione cumulata da inizio anno, rimane tra i più bassi degli ultimi sessanta anni, precisamente il 5° più basso della serie dal 1961, superiore solo a quello degli anni 2021, 2017, 2003 e 2000.

Per maggiori informazioni, visitare il seguente link: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/notizie/attualita/2022/ottobre/siccita-permane-la-criticita

 

ABBRUCIAMENTI: tornano in vigore i divieti per la tutela della qualità dell’aria

Vietato bruciare i residui vegetali agricoli e forestali nei Comuni di pianura.

Dal primo ottobre 2022 fino al 30 aprile 2023 torna in vigore il divieto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali nei Comuni delle zone Pianura est (IT0893), Pianura ovest (IT0892) e agglomerato di Bologna (IT0890) già individuati dal Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020). Il divieto non si applica quindi nei comuni dell’ambito “Appennino” (che nella carta sono colorati in azzurro). Sono sempre fatte salve, inoltre, le deroghe in caso di attuazione di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria.

È invece cessata, dal 15 settembre scorso, la fase di attenzione per gli incendi boschivi che limitava gli orari di abbruciamento: nei Comuni dell’Appennino in cui sono tuttora ammessi gli abbruciamenti non è quindi più attuale la prescrizione di spegnere il fuoco entro le ore 11,00 della mattina.

Nei Comuni della pianura e dell’agglomerato di Bologna è ammessa una deroga per soli due giorni per ogni proprietario o possessore del terreno, valida nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria. Tale deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano scattate le misure emergenziali per le polveri sottili attivate attraverso il bollettino “liberiamo l’aria” emesso da ARPAE per comunicare l’allerta smog. Chi intende procedere in deroga deve necessariamente comunicare preventivamente l’attività di abbruciamento con una delle seguenti modalità:

La stessa comunicazione è dovuta anche nei Comuni dell’Appennino, dove però l’obbligo vige solo se l’attività di abbruciamento è prevista a meno di 100 metri dai boschi, dai terreni saldi e dai terreni saldi arbustati o cespugliati, dai castagneti da frutto, dalle tartufaie controllate e coltivate, dagli impianti di arboricoltura da legno e dai pioppeti.

L’attività di abbruciamento deve avvenire in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, in assenza di vento e deve terminare entro 48 ore dalla comunicazione. Le comunicazioni verranno automaticamente trasmesse ai Vigili del Fuoco, al Comune e ai Carabinieri Forestali per gli eventuali controlli.

Per le comunicazioni di abbruciamento per motivi fitosanitari non vanno utilizzate queste modalità: bisogna fare riferimento unicamente alle procedure e utilizzare la modulistica predisposte dal Servizio Fitosanitario regionale, disponibili al link https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/avversita/sorveglianza/abbruciamenti

Ulteriori informazioni e dettagli circa le corrette modalità di abbruciamento sono disponibili al seguente link: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gestione-forestale/abbruciamenti

L’elenco dei comuni delle zone Pianura Ovest, Pianura Est e agglomerato di Bologna (Allegato 1 della D.G.R. n. 189 del 15/2/2021) è scaricabile dal seguente link: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gestione-forestale/abbruciamenti/qaria_elenco-dei-comuni.pdf/@@download/file/QAria_Elenco dei Comuni.pdf

 

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Bonus 200 euro per i lavoratori autonomi: istruzioni operative

Con la circolare n. 103 di oggi, 26 settembre 2022, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la presentazione della richiesta dell’indennità una tantum di 200 euro prevista dal cd. decreto-legge “aiuti” (DL n. 50/2022, art. 33) in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali INPS e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Nel rinviare ad un’attenta lettura della circolare INPS – che è stata emanata dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre u.s. del decreto con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fissato i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum – si riportano qui di seguito le principali indicazioni ivi contenute, con particolare riferimento alle istanze relative ai lavoratori autonomi del settore agricolo.

Estensione del bonus fino a 350 euro

Preliminarmente la circolare ricorda che il bonus di 200 euro (previsto dall’art. 33 del decreto-legge n. 50/2022) è stato incrementato – dall’art. 20 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (cd. aiuti-ter) – di 150 euro per i lavoratori autonomi che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

Pertanto, congiuntamente al bonus di 200 euro sarà possibile richiedere – per gli interessati che ne abbiano i requisiti (reddito non superiore a 20.000 euro nell’anno 2021) – anche l’estensione di 150 euro, per un totale di 350 euro.  

Soggetti beneficiari

La circolare ricomprende espressamente tra i beneficiari del bonus i lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, istituita ai sensi dell’articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla predetta gestione.

Sono destinatari dell’indennità una tantum anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti familiari alla gestione previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Secondo l’Istituto sono invece esclusi dal beneficio gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri per l’attività di amministratore in società di capitali in quanto il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall’attività aziendale.

Questa esclusione francamente è poco comprensibile, in quanto la legge (art. 1, c. 1 e 5, d.lgs. n. 99/2004) – sia pure con una finzione giuridica – equipara i compensi percepiti in qualità di amministratore di una società di capitali agricola ai redditi derivanti dall’attività agricola.

 Requisito reddituale

L’importo dell’indennità una tantum è pari a 200 euro per i lavoratori che nell’anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35.000 euro, ma superiore a 20.000 euro. L’indennità, ai sensi dell’art. 20 del decreto-legge n. 144/2022, è incrementata di 150 euro in favore dei lavoratori interessati che, nell’anno d’imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

In ordine al predetto requisito reddituale, la circolare ricorda quanto previsto dall’art. 4, c. 2 del decreto ministeriale: “dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata”.

Pertanto, precisa la circolare, il valore reddituale da considerare ai fini del riconoscimento dei benefici in oggetto è quello del reddito complessivo, come rilevato nel modello “Redditi Persone fisiche 2022”, dato dalla sommatoria di redditi contenuta nel quadro RN, rigo RN1 colonna 1, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell’abitazione principale (rigo RN 2).

Si precisa, inoltre, che nell’ambito dei contributi previdenziali effettivamente versati non devono essere computate le somme riconosciute dall’INPS a titolo di esonero contributivo. Si ricorda infine che, come precisato nel decreto ministeriale (comma 3 dell’art. 2) i requisiti di iscrizione alla gestione e quelli reddituali per i coadiuvanti familiari sono verificati sulla posizione del titolare del nucleo familiare.

 Iscrizione alla gestione INPS e partita IVA attiva

Come noto, il decreto ministeriale prevede che i beneficiari devono risultare iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie INPS e agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria alla data di entrata in vigore del decreto-legge “aiuti” (DL n. 50/2022) e cioè al 18 maggio 2022 (l’art. 59 del medesimo decreto-legge, infatti, fissa la sua entrata in vigore al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, avvenuta il 17 maggio 2022).

Si evidenzia che la circolare INPS precisa che “in ogni caso sono destinatari dell’indennità i soggetti che abbiano provveduto a presentare tempestiva iscrizione alla Gestione previdenziale”. Questa precisazione sembra consentire l’accesso al beneficio anche a coloro che hanno tempestivamente richiesto l’iscrizione ad una delle gestioni dei lavoratori autonomi entro il 18 maggio 2022, anche se l’iter istruttorio da parte dell’INPS non sia stato concluso entro tale data.

Occorre inoltre che i beneficiari siano titolari di partita IVA attiva e che l’attività lavorativa risulti già avviata al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto “aiuti”.

Ovviamente i richiedenti il beneficio in qualità di coadiuvanti – che non sono titolari di partita IVA autonoma – accedono al beneficio solo laddove il titolare dell’impresa diretto-coltivatrice sia titolare di partita IVA attiva e con attività avviata alla data del 18 maggio 2022.

Per i soci di società o i componenti degli studi associati, il requisito della titolarità della partita IVA, attiva alla data del 18 maggio 2022, deve essere soddisfatto in capo alla società o allo studio associato.

Requisito contributivo

La circolare ricorda che i beneficiari devono avere effettuato, sempre entro la data di entrata in vigore del citato decreto-legge “aiuti” (e cioè entro il 18 maggio 2022), almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla relativa gestione di iscrizione, con competenza a decorrere dall’anno 2020.

Tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022.

Ne deriva – sebbene la circolare non lo precisi espressamente – che sono destinatari dell’agevolazione anche i lavoratori autonomi agricoli neo-iscritti nel 2022. Tali soggetti infatti non hanno contribuzione utile prima del 18 maggio 2022, in virtù delle particolari modalità di versamento della contribuzione agricola unificata, la cui prima scadenza, come noto, è fissata per legge nel mese di luglio (I rata 2022).

Inoltre, con riferimento ai coadiuvanti familiari, la circolare INPS precisa che possono accedere al beneficio solo laddove il requisito contributivo sia soddisfatto sulla posizione aziendale del titolare.

Incompatibilità

La circolare chiarisce che il bonus è incompatibile con:

  • la titolarità di trattamenti pensionistici diretti (pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, c. 26, della legge n. 335/1995, degli enti di previdenza di cui al d.lgs. n. 509/1994 e al d.lgs. legislativo n. 103/1996, nonché con l’APE sociale).
  • l’analogo bonus di 200 euro riconosciuto dal medesimo decreto-legge “aiuti” ai lavoratori dipendenti, ai pensionati e ad altre categorie di soggetti (ai sensi degli articoli 31 e 32 del DL n. 50/2022).

Presentazione della domanda

La domanda va presentata all’ente di previdenza cui l’interessato è iscritto che provvederà all’erogazione del bonus in ragione dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.

È già possibile presentare l’istanza da oggi fino al 30 novembre 2022, sia direttamente che attraverso gli istituti di Patronato attraverso il portale web dell’INPS.

Una volta presentata la domanda, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.

Nella domanda l’interessato dovrà presentare una dichiarazione di responsabilità, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, che attesti:

  1. a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista;
  2. b) di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
  3. c) di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge n. 50/2022;
  4. d) di non aver percepito nell’anno d’imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro (o, in alternativa, di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro);
  5. e) di essere iscritto alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022 ad una delle gestioni previdenziali dell’INPS o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.      103;
  6. f) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato, per il medesimo fine, istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.
  7. g) sono esclusi dal beneficio gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e per i coloni mezzadri per l’attività di amministratore in società di capitali in quanto il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall’attività aziendale.

 Si evidenzia che le dichiarazioni aventi ad oggetto il limite di reddito complessivo percepito nel periodo d’imposta 2021 (non superiore a 35.000 euro o non superiore a 20.000) sono tra loro alternative, poiché danno diritto ad un bonus di importo differente (rispettivamente di 200 o 350 euro).

Si ricorda che se l’interessato è iscritto contemporaneamente all’INPS e ad uno degli enti gestori di previdenza e assistenza per i lavoratori autonomi, la domanda deve essere presentata solo all’INPS.

All’istanza dovranno essere allegate le copie fotostatiche di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale, nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.

Dotazione finanziaria

La circolare precisa che – oltre alla dotazione finanziaria di 600 milioni di euro per il bonus 200 euro (95,6 milioni di euro dei quali sono stati destinati dal decreto ministeriale citato ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria) – il decreto “aiuti-ter” ha stanziato 412,5 milioni di euro per l’estensione del bonus di ulteriori 150 euro per coloro che nel 2021 avevano un reddito inferiore ai 20.000 euro.

 

Aumenta l’importo della tua pensione con il supplemento di pensione

Andare in pensione e continuare a lavorare è una situazione che riguarda molti cittadini; i contributi versati non vanno persi, possono dare origine ad un aumento della pensione. Il supplemento di pensione si può ottenere solo a domanda, nei tempi e modi previsti dalla norma. I contributi versati dopo il pensionamento non sono stati utilizzati per il calcolo della pensione: in altre parole sono contributi versati che potranno essere utilizzati per aumentare l’ammontare della pensione in pagamento. 

Il supplemento di pensione altro non è che un incremento della pensione già percepita a suo tempo, dovuto agli accrediti di contribuzione previdenziale. In buona sostanza si tratta di una somma aggiuntiva di pensione che viene erogata solo su domanda in via telematica all’INPSIl pensionato può richiedere tale prestazione trascorsi soltanto due anni dalla decorrenza di pensione o dal precedente supplemento, a condizione che sia già stata compiuta l’età prevista per la pensione di vecchiaia nella gestione in cui si chiede il supplemento viceversa è possibile ogni cinque anni indipendentemente dall’età. 

Per la determinazione dell’importo del supplemento, vengono seguiti i criteri generali delle pensioni: per gli importi successivi al 31/12/1995 viene utilizzato il sistema retributivo se il titolare ha già maturato i 18 anni di contributi a tale data. Fermo restando che invece i contributi versati a partire dal 01/01/2012 saranno conteggiati con il sistema contributivo. 

La decorrenza di tale prestazione è fissata dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda. Tale prestazione non prevede il calcolo degli arretrati anche se il diritto era stato maturato prima dell’invio della domanda. 

Per verificare come e quando fare la tua richiesta, rivolgiti agli sportelli del Patronato ENAPA: troverai un nostro operatore sempre disponibile per informazioni e assistenza per l’invio telematico della domanda di supplemento di pensione.