ELEZIONI, CONFAGRICOLTURA AI NEO PARLAMENTARI:
“TENETE FEDE AGLI IMPEGNI PRESI, LE IMPRESE AGRICOLE ASPETTANO MISURE CONCRETE”
Forlì-Cesena e Rimini, 28 settembre 2022 – “Ci congratuliamo con i parlamentari eletti sul nostro territorio e, visto che molti di loro hanno partecipato ai nostri incontri in campagna elettorale, li invitiamo a riprendere in mano il documento che gli abbiamo consegnato, ‘Produrre non è peccato!’, confermando la nostra piena disponibilità a continuare il percorso di dialogo e confronto che è stato avviato. Un percorso che vuole affrontare e sciogliere i nodi dell’agricoltura, riportare il settore primario al centro dell’agenda politica per difendere il reddito degli agricoltori e incrementare la potenzialità produttiva del comparto”.
Carlo Carli, presidente di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini, si rivolge così ai neodeputati e senatori eletti. Ma indirizza un plauso anche a “tutti gli altri candidati che si sono resi disponibili a condividere con noi le problematiche che i nostri soci vivono quotidianamente, ci auguriamo che nei loro ruoli presenti e futuri possano continuare a riservare all’agricoltura l’attenzione che merita”.
Confagricoltura guarda con favore al nuovo scenario politico in corso di definizione. “Gli italiani al voto hanno espresso compattezza e desiderio di stabilità. Sono certo che il nuovo esecutivo riconoscerà l’importanza di tutelare l’imprenditoria agricola, da sempre volano di sviluppo e crescita economica per il Paese – aggiunge Carli – Ed è importante che da un territorio a forte vocazione agricola come la Romagna possano arrivare a Roma le istanze del nostro mondo agricolo, ribadite a chiare lettere nel documento ‘Produrre non è peccato!’: danni correlati agli effetti dei cambiamenti climatici, misure per far fronte ai rincari energetici e dei mezzi tecnici, contenimento della fauna selvatica e ristori per le aziende danneggiate, il nodo dell’ulteriore giro di vite sui prodotti fitosanitari ammessi, e il grande problema del reperimento della manodopera”.
“Il momento storico che stiamo affrontando richiede un intervento deciso a supporto degli imprenditori e dei lavoratori della filiera – conclude Carlo Carli – È necessario mettere in campo ogni sforzo possibile per tutelare un settore nevralgico per la nostra economia e per la Romagna”.
“DECRETO AIUTI-TER”: i sostegni per il rincaro di energia / gas / carburanti
Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi del settore energetico, nell’ambito del c.d. “Decreto Sostegni-ter”, c.d. “Decreto Energia” e c.d. “Decreto Ucraina”, il Legislatore ha introdotto alcune specifiche agevolazioni, sotto forma di credito d’imposta, per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica / gas naturale nel primo e secondo trimestre 2022, in seguito estese anche al terzo trimestre ad opera del c.d. “Decreto Aiuti-bis”.
Ora il DL n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter”, ripropone le citate agevolazioni con alcune modifiche, quali l’estensione della platea dei beneficiari e la riduzione a 4,5 kW (in precedenza 16,5 kW) della soglia di potenza del contatore oltre la quale è possibile accedere al credito d’imposta per le imprese non energivore.
Credito d’imposta imprese “non gasivore”
Tale beneficio spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del terzo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infra giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del terzo trimestre 2019. Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 40% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato in ottobre e novembre 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
Credito d’imposta imprese “non energivore”
Il Decreto Aiuti-Ter riconosce il credito d’imposta per le imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (in precedenza 16,5 kW), diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (c.d. “non energivore”).
Per tali imprese il beneficio spetta qualora il prezzo della componente energia elettrica, calcolato sulla base della media del terzo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al terzo trimestre 2019.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata ad ottobre e novembre 2022.
Adempimenti del fornitore di gas / energia
Qualora l’impresa non gasivora / non energivora beneficiaria del credito d’imposta si sia rifornita / si rifornisca di gas naturale o energia elettrica nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022 dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel terzo trimestre 2019, il fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l’agevolazione, deve inviare al cliente, a fronte di specifica richiesta, una comunicazione riportante:
- il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
- l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.
È demandata all’ARERA l’individuazione del contenuto della comunicazione e delle sanzioni per il mancato rilascio della stessa in capo al fornitore.
Credito d’imposta imprese esercenti attività agricola e della pesca
Nell’ambito del “Decreto Ucraina” è stato introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca pari al 20% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 per l’acquisto di gasolio / benzina per i mezzi utilizzati per l’attività.
Successivamente:
- “Decreto Aiuti”, ha esteso il predetto credito d’imposta alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel secondo trimestre 2022, limitatamente alle imprese esercenti la pesca;
- “Decreto Aiuti-bis”, ha previsto a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, l’estensione del credito d’imposta per le spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel terzo trimestre
Ora tale decreto riconosce, a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, un credito d’imposta nella misura del 20% delle spese sostenute nel quarto trimestre 2022 per l’acquisto di carburante per:
- la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività ed è riconosciuto anche alle imprese esercenti l’attività agromeccanica identificate dal codice ATECO 1.61 (attività agricole per conto terzi quali la preparazione dei terreni, semina, trattamento del raccolto, disinfestazione, potatura degli alberi da frutta e delle viti; gestione dei sistemi di irrigazione, manutenzione del terreno agricolo, fornitura di macchine agricole con operatori, ecc.).
- il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.
Utilizzo dei crediti d’imposta del terzo trimestre
I crediti d’imposta sopra descritti:
- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 entro il 3.2023.
Merita evidenziare che, come specificato dall’Agenzia delle Entrate l’utilizzo del credito d’imposta anche per importi superiori a € 5.000 annui, avendo natura “agevolativa”, non richiede:
- la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi;
- l’apposizione del visto di conformità;
- non operano i limiti di:
- € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti;
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
- non sono tassati ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ai fini della determinazione della quota delle “altre spese” deducibile;
- sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.
Utilizzo crediti consumi terzo trimestre 2022
Modificando il precedente “Decreto Aiuti-bis”, il comma 11 dell’art. 1 in esame, proroga dal 31.12.2022 al 31.3.2023 il termine entro il quale è possibile utilizzare in compensazione nel mod. F24 i crediti d’imposta riconosciuti per il caro energia / gas dal c.d. “Decreto Aiuti-bis”, ossia i crediti spettanti per le spese di acquisto di gas / energia consumato nel terzo trimestre 2022, sia in caso di utilizzo “diretto” da parte dell’avente diritto che di utilizzo da parte del cessionario dei crediti stessi.
Cedibilità dei crediti d’imposta
L’impresa beneficiaria può cedere il credito d’imposta spettante, solo per intero, entro il 31.3.2023, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari.
In generale non è consentita una successiva cessione; tuttavia, sono possibili 2 ulteriori cessioni, successive alla prima, solo se effettuate a favore di banche / intermediari finanziari / società appartenenti ad un gruppo bancario / imprese di assicurazione.
Come precisato nelle citate Circolari l’utilizzo parziale del credito d’imposta tramite il mod. F24 non consente la cessione della quota non utilizzata.
I soggetti beneficiari del credito d’imposta a seguito della cessione dello stesso devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione, rilasciato da un soggetto abilitato (ad esempio, dottore commercialista, consulente del lavoro) o da un responsabile del CAF imprese.
Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe utilizzato dal cedente (compensazione tramite mod. F24) e comunque entro il 31.3.2023.
Per effetto del richiamo:
- è demandato all’Agenzia delle Entrate il potere di controllo e recupero degli importi non spettanti;
- i soggetti interessati dagli obblighi antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni “non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e astensione”;
- l’Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, le comunicazioni di cessione che presentano profili di rischio.
Comunicazione crediti agenzia entrate
Entro il 16.2.2023 i beneficiari dei crediti sopra illustrati sono tenuti ad inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita Comunicazione relativa all’importo del credito maturato nel 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito.
Il contenuto di tale comunicazione e le relative modalità di presentazione saranno definite con un Provvedimento della stessa Agenzia.
DECRETO TRASPARENZA: circolare del Ministero del Lavoro
Si informa che con circolare n. 19 del 20 settembre 2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori specificazioni in relazione agli adempimenti informativi a carico del datore di lavoro previsti dal d.lgs. n. 104/2022 (che ha modificato il d.lgs. n. 152/1997). Sull’argomento era già intervenuto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con circolare n. 4/2022, lasciando la possibilità di rinviare alla contrattazione collettiva per le informazioni di dettaglio, pur in assenza di un’esplicita previsione in tal senso nel richiamato d.lgs. n. 104/2022 (previsione che invece era contenuta nella previgente disposizione legislativa e, soprattutto, nella direttiva UE di riferimento). Anche se la circolare del Ministero del Lavoro ribadisce che l’informativa deve essere “modulata in maniera proporzionata e sostenibile per i datori di lavoro” e richiama la precedente circolare dell’INL n.4/2022 che consentiva il rinvio “per le informazioni di maggior dettaglio al contratto collettivo o a documenti aziendali”, si addentra però in una serie di precisazioni e puntualizzazioni sull’effettività e sulla concretezza dell’obbligo informativo con riferimento ai congedi, alla retribuzione, all’orario di lavoro e alla previdenza e assistenza che sembrano andare nella direzione di un appesantimento dell’onere informativo, anziché di un alleggerimento. Insomma, la circolare in oggetto desta parecchie perplessità poiché il Ministero sembra adottare un’interpretazione più restrittiva rispetto all’INL (e, francamente, non se ne sentiva il bisogno), pretendendo la precisazione di maggiori elementi con riferimento allo specifico rapporto di lavoro, rendendo più gravoso l’adempimento specialmente per i datori di lavoro, quali quelli agricoli, che assumono frequentemente lavoratori stagionali. Naturalmente continueremo sul piano politico-sindacale, ad impegnarci in tutte le sedi competenti per cercare di addivenire ad una modifica normativa che alleggerisca in modo sostanziale l’adempimento in questione.
ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI CHE RIENTRANO A LAVORO NEL 2022: istruzioni Inps
Si rende noto che, con la circolare n. 102 del 19 settembre, l’INPS ha fornito le necessarie indicazioni per l’applicazione dell’esonero contributivo introdotto, in via sperimentale per l’anno 2022, dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, c. 137, legge n. 234/2021) in favore delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, pari al 50% della contribuzione IVS a carico della dipendente per un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dalla data del rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.
Si evidenziano qui di seguito gli aspetti salienti del beneficio, con particolare riferimento ai datori di lavoro del settore agricolo:
- l’esonero è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente, sia instaurati che instaurandi, del settore privato. Esso spetta dunque anche alle dipendenti del settore agricolo e alle lavoratrici associate ad una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001;
- ha una durata complessiva pari a 12 mesi decorrenti dalla data del rientro al lavoro della lavoratrice madre al rientro dal periodo di congedo obbligatorio di maternità (ai sensi dell’art. 16 del D.lgs n. 151/2001). La circolare precisa, inoltre, che laddove la lavoratrice, al termine del periodo di congedo obbligatorio, fruisca dell’astensione facoltativa, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice. Parimenti, l’esonero contributivo in esame spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum di cui all’art. 17 del citato Testo unico sulla maternità. Il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022;
- si sostanzia in una riduzione del 50% della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;
- la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (art. 31 del D.lgs n. 150/2015) e non è subordinata al possesso, del documento unico di regolarità contributiva (art. 1, c. 1175, legge n. 296/2006);
- è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro (comprese quindi le agevolazioni per zone montane e svantaggiate per i datori di lavoro agricolo). La circolare precisa, inoltre, che è ulteriormente cumulabile con l’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi IVS a carico del lavoratore, previsto dall’art. 1, c. 121, della citata di bilancio 2022, nonché con l’ulteriore esonero IVS sulla quota del lavoratore di 1,2 punti percentuali, disposto dall’art. 20, c. 1, del decreto-legge n. 155/2022, (c.d. Decreto Aiuti-bis);
BONUS 200 EURO PER I LAVORATORI AUTONOMI: istruzioni operative INPS
Si informa che con la circolare n. 103 del 26 settembre 2022 l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la presentazione della richiesta dell’indennità una tantum di 200 euro prevista dal cd. decreto-legge “aiuti” (DL n. 50/2022, art. 33) in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali INPS e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
Si riportano qui di seguito le principali indicazioni contenute nella Circolare, con particolare riferimento alle istanze relative ai lavoratori autonomi del settore agricolo.
Estensione del bonus fino a 350 euro
Preliminarmente la circolare ricorda che il bonus di 200 euro (previsto dall’art. 33 del decreto-legge n. 50/2022) è stato incrementato – dall’art. 20 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (cd. aiuti-ter) – di 150 euro per i lavoratori autonomi che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Pertanto, congiuntamente al bonus di 200 euro sarà possibile richiedere – per gli interessati che ne abbiano i requisiti (reddito non superiore a 20.000 euro nell’anno 2021) – anche l’estensione di 150 euro, per un totale di 350 euro.
Soggetti beneficiari
La circolare ricomprende espressamente tra i beneficiari del bonus i lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, istituita ai sensi dell’articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla predetta gestione. Sono destinatari dell’indennità una tantum anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti familiari alla gestione previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Secondo l’Istituto sono invece esclusi dal beneficio gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri per l’attività di amministratore in società di capitali in quanto il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall’attività aziendale. Questa esclusione francamente è poco comprensibile, in quanto la legge (art. 1, c. 1 e 5, d.lgs. n. 99/2004) – sia pure con una finzione giuridica – equipara i compensi percepiti in qualità di amministratore di una società di capitali agricola ai redditi derivanti dall’attività agricola.
Requisito reddituale
L’importo dell’indennità una tantum è pari a 200 euro per i lavoratori che nell’anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35.000 euro, ma superiore a 20.000 euro. L’indennità, ai sensi dell’art. 20 del decreto-legge n. 144/2022, è incrementata di 150 euro in favore dei lavoratori interessati che, nell’anno d’imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. In ordine al predetto requisito reddituale, la circolare ricorda quanto previsto dall’art. 4, c. 2 del decreto ministeriale: “dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata”. Pertanto, precisa la circolare, il valore reddituale da considerare ai fini del riconoscimento dei benefici in oggetto è quello del reddito complessivo, come rilevato nel modello “Redditi Persone fisiche 2022”, dato dalla sommatoria di redditi contenuta nel quadro RN, rigo RN1 colonna 1, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell’abitazione principale (rigo RN 2).
Si precisa, inoltre, che nell’ambito dei contributi previdenziali effettivamente versati non devono essere computate le somme riconosciute dall’INPS a titolo di esonero contributivo. Si ricorda infine che, come precisato nel decreto ministeriale (comma 3 dell’art. 2) i requisiti di iscrizione alla gestione e quelli reddituali per i coadiuvanti familiari sono verificati sulla posizione del titolare del nucleo familiare.
Iscrizione alla gestione INPS e partita IVA attiva
Come noto, il decreto ministeriale prevede che i beneficiari devono risultare iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie INPS e agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria alla data di entrata in vigore del decreto-legge “aiuti” (DL n. 50/2022) e cioè al 18 maggio 2022 (l’art. 59 del medesimo decreto-legge, infatti, fissa la sua entrata in vigore al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, avvenuta il 17 maggio 2022). Si evidenzia che la circolare INPS precisa che “in ogni caso sono destinatari dell’indennità i soggetti che abbiano provveduto a presentare tempestiva iscrizione alla Gestione previdenziale”. Questa precisazione sembra consentire l’accesso al beneficio anche a coloro che hanno tempestivamente richiesto l’iscrizione ad una delle gestioni dei lavoratori autonomi entro il 18 maggio 2022, anche se l’iter istruttorio da parte dell’INPS non sia stato concluso entro tale data. Occorre inoltre che i beneficiari siano titolari di partita IVA attiva e che l’attività lavorativa risulti già avviata al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto “aiuti”. Ovviamente i richiedenti il beneficio in qualità di coadiuvanti – che non sono titolari di partita IVA autonoma – accedono al beneficio solo laddove il titolare dell’impresa diretto-coltivatrice sia titolare di partita IVA attiva e con attività avviata alla data del 18 maggio 2022. Per i soci di società o i componenti degli studi associati, il requisito della titolarità della partita IVA, attiva alla data del 18 maggio 2022, deve essere soddisfatto in capo alla società o allo studio associato.
Requisito contributivo
La circolare ricorda che i beneficiari devono avere effettuato, sempre entro la data di entrata in vigore del citato decreto-legge “aiuti” (e cioè entro il 18 maggio 2022), almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla relativa gestione di iscrizione, con competenza a decorrere dall’anno 2020. Tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022. Ne deriva – sebbene la circolare non lo precisi espressamente – che sono destinatari dell’agevolazione anche i lavoratori autonomi agricoli neo-iscritti nel 2022. Tali soggetti infatti non hanno contribuzione utile prima del 18 maggio 2022, in virtù delle particolari modalità di versamento della contribuzione agricola unificata, la cui prima scadenza, come noto, è fissata per legge nel mese di luglio (I rata 2022). Inoltre, con riferimento ai coadiuvanti familiari, la circolare INPS precisa che possono accedere al beneficio solo laddove il requisito contributivo sia soddisfatto sulla posizione aziendale del titolare.
Incompatibilità
La circolare chiarisce che il bonus è incompatibile con:
- la titolarità di trattamenti pensionistici diretti (pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, c. 26, della legge n. 335/1995, degli enti di previdenza di cui al d.lgs. n. 509/1994 e al d.lgs. legislativo n. 103/1996, nonché con l’APE sociale).
- l’analogo bonus di 200 euro riconosciuto dal medesimo decreto-legge “aiuti” ai lavoratori dipendenti, ai pensionati e ad altre categorie di soggetti (ai sensi degli articoli 31 e 32 del DL n. 50/2022).
Presentazione della domanda
La domanda va presentata all’ente di previdenza cui l’interessato è iscritto che provvederà all’erogazione del bonus in ragione dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. È già possibile presentare l’istanza da oggi fino al 30 novembre 2022, sia direttamente che attraverso gli istituti di Patronato attraverso il portale web dell’INPS (in alternativa attraverso il Contact Center Multicanale). Una volta presentata la domanda, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario. Nella domanda l’interessato dovrà presentare una dichiarazione di responsabilità, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, che attesti:
- a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista;
- b) di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
- c) di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge n. 50/2022;
- d) di non aver percepito nell’anno d’imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro (o, in alternativa, di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro);
- e) di essere iscritto alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022 ad una delle gestioni previdenziali dell’INPS o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
- f) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato, per il medesimo fine, istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.
Si evidenzia che le dichiarazioni aventi ad oggetto il limite di reddito complessivo percepito nel periodo d’imposta 2021 (non superiore a 35.000 euro o non superiore a 20.000) sono tra loro alternative, poiché danno diritto ad un bonus di importo differente (rispettivamente di 200 o 350 euro).
Si ricorda che se l’interessato è iscritto contemporaneamente all’INPS e ad uno degli enti gestori di previdenza e assistenza per i lavoratori autonomi, la domanda deve essere presentata solo all’INPS.
All’istanza dovranno essere allegate le copie fotostatiche di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale, nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
Dotazione finanziaria
La circolare precisa che – oltre alla dotazione finanziaria di 600 milioni di euro per il bonus 200 euro (95,6 milioni di euro dei quali sono stati destinati dal decreto ministeriale citato ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria) – il decreto “aiuti-ter” ha stanziato 412,5 milioni di euro per l’estensione del bonus di ulteriori 150 euro per coloro che nel 2021 avevano un reddito inferiore ai 20.000 euro.
Per la presentazione della domanda o per eventuali informazioni in merito, potete contattare i nostri Uffici di Patronato.
ESONERO CONTRIBUTIVO IVS LAVORATORI DIPENDENTI INNALZATO AL 2%: istruzioni INPS
Si informa che con il Decreto Aiuti-bis, è stato stabilito l’innalzamento al 2% della riduzione della quota contributiva IVS a carico dei lavoratori, per i mesi da luglio 2022 a dicembre 2022. L’INPS. Con il Messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022, a completamento di quanto previsto dalla Circolare n. 43 del 22 marzo 2022 (con la quale venivano fornite le istruzioni per la fruizione dell’esonero contributivo dello 0,8%), ha fornito le indicazioni necessarie alla fruizione della riduzione della quota contributiva del 2%. Ricordiamo che l’esonero in questione si applica a tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro, pubblici o privati, già in forza, e ai lavoratori che verranno assunti nel corso del 2022. Il riconoscimento dello sgravio è subordinato alla presenza di un imponibile previdenziale mensile del lavoratore non superiore a euro 2.692,00.
RAPPORTO BIENNALE SITUAZIONE PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE: proroga termine di trasmissione
Si informa che, con notizia pubblicata sul proprio sito istituzionale, il Ministero del Lavoro prevede una proroga del termine di trasmissione del Rapporto biennale sulla situazione personale maschile e femminile biennio 2020-2021, prevista originariamente per il 30 settembre 2022, il termine sarà prorogato al 14 ottobre 2022. La proroga è stata disposta a seguito di segnalazioni che riportano difficoltà nella compilazione del Rapporto, dovute principalmente a rallentamenti sul sistema, generati dal grande flusso di aziende che negli ultimi giorni sta definendo l’adempimento.
Adempimenti aziende agrituristiche.
Ricordiamo che per le attività agrituristiche entro il 1° di Ottobre, va comunicato al SUAP di competenza (sportello unico Comunale o di Unione dei Comuni), il calendario di apertura dell’impresa, nonché l’elenco dei prezzi che intende applicare per i servizi agrituristici di somministrazione pasti e bevande e per il pernottamento, come previsto dalla Deliberazione di Giunta regionale N. 987/2011 “LR N. 4 DEL 31 MARZO 2009 “DISCIPLINA DELL’AGRITURISMO E DELLA MULTIFUNZIONALITA’ DELLE AZIENDE AGRICOLE”.
ART.17. PERIODO DI APERTURA E TARIFFE
“Entro il 1° ottobre di ogni anno, l’operatore agrituristico deve comunicare al Comune e alla Provincia il calendario di apertura dell’impresa, nonché l’elenco dei prezzi che intende applicare per i servizi agrituristici di somministrazione pasti e bevande e per il pernottamento. Tali prezzi dovranno essere rispettati per tutto l’anno successivo salvo eventuali variazioni che dovranno essere comunicate al Comune e alla Provincia entro il 31 marzo. Le variazioni potranno essere applicate solo dopo la comunicazione. Per la comunicazione del periodo di apertura dell’impresa e dei prezzi dovrà essere utilizzato lo schema di cui all’Allegato 6. Qualora per esigenze aziendali l’imprenditore si trovi nell’impossibilità di svolgere la propria attività ricettiva potrà sospendere il servizio previa comunicazione al Comune. Dovranno essere comunque fatti salvi i diritti dei clienti presenti in azienda o che hanno già prenotato concordando con loro soluzioni alternative. Le tariffe relative all’attività ricettiva devono essere indicate per ogni camera, unità abitativa o piazzola. I prezzi relativi alla somministrazione pasti e bevande possono essere indicati per ogni singola offerta enogastronomica e bevanda e/o con l’indicazione forfettaria a pasto. I prezzi relativi all’ospitalità dovranno essere riepilogati in un listino a disposizione dei clienti nel punto di ricevimento e su uno specifico cartello in ogni unità di ospitalità (camera o appartamento) collocato sul retro della porta di accesso. Durante l’anno l’imprenditore potrà sostituire i singoli piatti con produzioni enogastronomiche stagionali equivalenti. L’operatore deve esporre all’entrata dei locali una tabella riepilogativa dei prezzi praticati per l’offerta ricettiva e mettere a disposizione dei clienti un dettagliato menù con i prezzi praticati. I prezzi comunicati ai Comuni ed alle Province devono intendersi come massimi praticabili. I prezzi massimi comunicati al Comune non possono essere derogati per nessuna ragione. Ogni eventuale aumento deve essere comunicato preventivamente al Comune nei termini previsti dalla legge.”
Questo ovviamente è pertinente e valido per chi ha attività operativa con SCIA depositata allo Sportello Unico delle attività produttive.
Agrifidi: risorse disponibili da parte del Comune di Forlì.
Comunichiamo che l’Amministrazione Comunale di Forlì ha stanziato un contributo di € 20.000,00 a favore delle imprese agricole del proprio territorio, che ottengono prestiti garantititi da Agrifidi Uno.
L’ Ente si rivolge alle imprese agricole in questo particolare momento in cui si rilevano sia l’aumento esponenziale dei costi aziendali sia gli effetti climatici avversi della scorsa estate, in particolare la siccità.
Il contributo è utilizzato per l’abbattimento del tasso di interesse, in regime de minimis, su tutte le tipologie operative proposte da Agrifidi Uno: prestiti di liquidità a 12 e a medio termine, prestiti a medio / lungo termine finalizzati agli investimenti o all’acquisto di terreno agricolo.
Per la presentazione delle domande è possibile rivolgersi all’ufficio tecnico.
Contributi per il settore apistico
Il MIPAAF ha pubblicato le istruzioni operative relative ai contributi per il settore.
Le risorse previste dall’art. 5 comma a) del DM 22 luglio 2022 n.0327494 sono pari a 6,95 milioni di euro distribuite come di seguito riportato:
- a) euro 1.390.000,00 per l’incentivazione della pratica dell’impollinazione distribuite agli apicoltori che esercitano tale attività su richiesta degli stessi. L’incentivo è erogato sulla base del numero di alveari utilizzati nell’attività di impollinazione con un massimale pari a euro 20,00/alveare;
- b) euro 5.560.000,00 per l’incentivazione della pratica dell’allevamento apistico e del nomadismo distribuite agli apicoltori stanziali o nomadisti, che ne fanno richiesta, a parziale ristoro dei maggiori costi sostenuti per la movimentazione degli alveari “nomadi” e del mantenimento degli alveari stanziali mediante alimentazione succedanea. L’incentivo è erogato sulla base del numero di alveari dichiarati in BDN con un massimale pari a euro 40,00/alveare.
Le attività si riferiscono alla campagna 2021.
La presentazione delle domande è prevista dal 31 ottobre prossimo fino al 14 novembre.
Programma di Sviluppo Rurale 2023-2027, la situazione.
Via libera da parte dell’Assemblea legislativa alla Programmazione per lo sviluppo rurale 2023-2027 che prevede quasi un miliardo di euro per l’agroalimentare dell’Emilia-Romagna.
Dopo l’approvazione dell’Aula, il Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Piano strategico della Pac 2023-2027 sarà trasmesso al ministero delle Politiche agricole e poi inviato alla Commissione europea per l’approvazione finale, possibile già entro l’anno.
Complessivamente ammontano a 913,2 milioni di euro i fondi per lo sviluppo rurale da qui al 2027, cifra che piazza la regione al primo posto per valore delle risorse ottenute fra le Regioni del Centro-Nord: il 40% dall’Europa, quasi 372 milioni, e il restante 60% fra finanziamento statale (379 milioni) e regionale (162,5 milioni). Si tratta di oltre 132 milioni di euro in più rispetto alla programmazione europea 2014-20, considerati nel nuovo settennato 2021-27 anche i due anni del Psr di transizione 2021 e 2022.
Un risultato reso possibile, oltre che dal superamento del criterio dei parametri storici di riparto, dalla maggiore quantità di fondi europei ottenuta proprio nel biennio di transizione e dal maggiore cofinanziamento sia statale che regionale per il 2023-2027.
Tre le macro-aree di intervento: competitività, reddito delle imprese e la buona occupazione, cui andranno 286 milioni di euro (31,33% del totale); sostenibilità ambientale dei processi produttivi e delle colture, 404 milioni, pari al 44,25% delle risorse, e quindi la quota maggiore; sviluppo equilibrato dei territori, a partire dalle aree montane e interne, con 149 milioni di euro (16,32%). Sono poi previste azioni sull’innovazione digitale in agricoltura a tutte le aree di intervento, per le quali sono disponibili 51 milioni (5,58%). Nell’elaborare la propria strategia, la Regione ha tenuto conto del Piano Nazionale di Riforma e Resilienza (Pnrr), che, in un’ottica di sostenibilità globale, destina risorse straordinarie ai settori agricolo, agroalimentare e dello sviluppo del territorio (oltre 10 miliardi di euro a livello nazionale). L’impegno per il periodo 2023-27 che la Regione si trova ad affrontare è sostenere il sistema agricolo, agroindustriale regionale e i territori rurali nel perseguimento degli innovativi e ambiziosi obiettivi definiti della nuova Politica agricola comunitari in una congiuntura internazionale di grande difficoltà. Rispetto agli obiettivi comunitari che prevedono almeno il 35% su interventi per agroambiente e clima, l’Emilia-Romagna ha raggiunto il 44%, mentre sopra le soglie europee sono anche le risorse destinate ai partenariati pubblico-privati che operano prevalentemente in aree interne e montane, attraverso l’approccio Leader col GAL (Gruppi di Azione Locale).
UMA: aperta la possibilità di richiedere maggiorazione di carburante agevolato per siccità.
Come richiesto dalle Organizzazioni Agricole la Regione Emilia-Romagna ha deliberato lo scorso 25 luglio con Delibera numero 1276 la possibilità di richiedere una maggiorazione delle attribuzioni di carburante agevolato per uso agricolo, causa problematica siccità relativa al 2022.
Le aziende potranno accedere all’assegnazione se vengono soddisfatti i seguenti requisiti:
- abbiano esaurito l’assegnazione annuale dell’anno 2022;
- abbiano presentato la dichiarazione di avvenuto impiego del carburante agricolo dell’anno 2021 entro il 30 giugno 2022;
- ne facciano richiesta entro il 3 novembre 2022;
E’ disponibile l’applicativo per la presentazione delle richieste. Le aziende interessate con i requisiti possono manifestare la loro intenzione a presentare la domanda presso gli uffici tecnici di Forlì, Cesena e Rimini.
METTIAMO RADICI PER IL FUTURO: il 1° ottobre riparte la distribuzione degli alberi nei vivai per fare dell’Emilia-Romagna il corridoio verde d’Italia
Già distribuiti in regione, da Piacenza a Rimini, un milione e 274mila esemplari. Online la prima puntata del podcast “Cartoline dal futuro” con Stefano Mancuso e Tessa Gelisio.
Le ventidue aziende vivaistiche accreditate per la distribuzione sono pronte: dal 1° ottobre prossimo, torneranno a consegnare gratuitamente a cittadini, associazioni ed enti pubblici che ne facciano richiesta le piante di “Mettiamo radici per il futuro”, la campagna messa a punto dalla Regione per fare dell’Emilia-Romagna il corridoio verde d’Italia.
Inizia così la terza fase della distribuzione che ha raggiunto oramai quota un milione e 274mila: al primo posto delle piante più diffuse ci sono l’alloro, il Laurus nobilis sempreverde e dal buon profumo. Seguono il carpino bianco, specie “rustica” che si adatta a vari ambienti, il cespuglioso ligustro selvatico, dai delicati fiori bianchi, il nocciolo e il carpino nero.
Da oggi è online la prima puntata di “Cartoline dal futuro”, un podcast di quattro appuntamenti con Stefano Mancuso e Tessa Gelisio che indaga, immagina e racconta un futuro per una Emilia-Romagna più verde grazie alle buone pratiche ecologiche innescate dal progetto “Mettiamo radici per il futuro”. È possibile ascoltare la prima puntata, “Rinverdiamo il presente” sulle piattaforme Spreaker e Spotify.
“Continuiamo nel nostro cammino, consapevoli che la sfida per arricchire il nostro Pianeta è ancora lunga- commenta Irene Priolo, assessore regionale all’Ambiente-. Gli alberi sono alleati preziosi per il benessere nostro e dell’ambiente ed è per questo che continuiamo una campagna strategica che affianca alla distribuzione diretta tramite vivai convenzionati presenti in tutta la regione, anche finanziamenti per progetti di forestazione nei comuni e nelle aziende. A questo si aggiungono più di un milione di nuovi alberi che saranno messi a dimora sul territorio regionale lungo le rive del Grande Fiume, grazie ad un progetto per la Rinaturazione del Po, inserito nel Pnrr e finanziato con 357 milioni”.
Dall’inizio della campagna (1° ottobre 2020) fino al 15 aprile 2022 sono stati distribuiti gratuitamente 1.215.332 alberi, a questi ne vanno aggiunti altri 58.391 dei bandi forestazione dedicati ai comuni. È inoltre in fase di chiusura l’avviso dedicato alla forestazione in aree di proprietà di aziende.
In tutta la regione, dunque, gli enti locali, le scuole, le associazioni e i singoli cittadini potranno nuovamente tornare a ritirare gratuitamente le piante disponibili nei 22 vivai accreditati. Molto ampia è la tipologia di alberi, tra cui è possibile scegliere: per la maggior parte si tratta di specie autoctone, cioè adatte alle caratteristiche ecologiche del luogo dove saranno piantumate, che sia in pianura, collina o montagna. Non mancano comunque esemplari e arbusti alloctoni, cioè originari di altri ambienti.
Le informazioni per aderire all’iniziativa, su come e dove ritirare le piantine, quante e quali specie mettere a dimora, perché e come prendersene cura si possono trovare sul sito web del progetto.
Per maggiori informazioni, visitare il seguente link: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/notizie/primo-piano/mettiamo-radici-per-il-futuro-il-1deg-ottobre-riparte-la-distribuzione-degli-alberi-nei-vivai-per-fare-dell2019emilia-romagna-il-corridoio-verde-d2019italia
ZOOTECNIA SOSTENIBILE: una risorsa nazionale
Un convegno l’11 ottobre a Reggio Emilia organizzato da Accademia nazionale di Agricoltura, con il patrocinio dell’assessorato all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna e dell’Università di Modena Reggio Emilia.
La sostenibilità delle filiere zootecniche è il tema centrale della transizione ecologica dell’agricoltura in quanto, da molte parti, si ritiene che queste contribuiscano in misura preponderante agli impatti ambientali del sistema agroalimentare mondiale. Nel nostro Paese l’allevamento animale è una delle attività prevalenti, almeno in termini di superficie, di molte aree soprattutto interne e montane, contribuisce alla creazione del 40% del reddito agricolo e fornisce le produzioni base per una importante quota delle esportazioni made in Italy a marchio di origine.
L’Accademia Nazionale di Agricoltura di Bologna, con il patrocinio dell’Assessorato all’Agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna e dell’Università di Modena Reggio Emilia, organizza l’11 ottobre un convegno sul tema “La zootecnia sostenibile, una risorsa nazionale” presso l’Aula Magna Pietro Manodori della stessa Università (Palazzo Dossetti, Viale Allegri 9, Reggio Emilia) con inizio alle ore 9.00.
Dopo i saluti del presidente dell’Accademia Giorgio Cantelli Forti, del Magnifico Rettore Carlo Adolfo Porro e dell’Assessore Alessio Mammi, si succederanno gli interventi sui più rilevanti temi legati alla sostenibilità del sistema zootecnico italiano.
L’evento potrà essere seguito in presenza e online; in entrambi i casi è necessaria la preiscrizione a questo link (entro il 7 ottobre).
Coordinerà la giornata di studi Rosanna Scipioni, accademica ordinaria e già professore ordinario prezzo l’Ateneo ospitante.
Maggiori informazioni al seguente link: https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/notizie/2022/settembre/la-zootecnia-sostenibile-una-risorsa-nazionale
ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLLE CARROZZERIE MOBILI: conseguenze del mancato adempimento
Deliberazione n.3 del 24 giugno 2020 “Iscrizione all’Albo (albo gestori ambientali) delle carrozzerie mobili”: conseguenze del mancato adeguamento entro i termini previsti dalla Deliberazione n. 1 del 31 gennaio 2022.
La Deliberazione n.1 del 31 gennaio 2022 ha disposto che i provvedimenti d’iscrizione all’Albo in corso di validità alla data di entrata in vigore della deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020 fossero aggiornati alle disposizioni di cui alla deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020, entro il 29 giugno 2022. In proposito il Comitato nazionale, anche al fine di garantire parità di condizioni alla stessa categoria di utenza e di evitare difformità nei dati riportati sui provvedimenti, oggetto di controllo da parte degli operatori delle forze dell’ordine, ha ritenuto necessario definire la corretta procedura che le Sezioni regionali e provinciali debbano attivare per le imprese che non risulteranno adeguate alle disposizioni previste dalla deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020.
Il Comitato nazionale ha pertanto stabilito che le Sezioni regionali e provinciali a partire dal 15 ottobre 2022 provvedono alla cancellazione d’ufficio:
- a) delle carrozzerie mobili che non risultano adeguate alle disposizioni contenute nella deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020;
- b) dei veicoli potenzialmente equipaggiati con carrozzeria mobile, trascorsi, senza riscontro, 60 giorni dall’invio di una comunicazione di mancato adeguamento a tutte le imprese per cui gli stessi risultano ancora iscritti.
Per maggiori informazioni, è possibile visitare il seguente link per le circolari dell’albo gestori ambientali: https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Normativa
L’obbligo di informare gli interessati negli attacchi ransomware
Negli ultimi tempi si è visto un aumento della frequenza di attacchi informatici; questo avrebbe dovuto avere quale conseguenza un aumento dei livelli di attenzione, invece, si assiste ad un calo e allentamento delle sicurezze nella gestione dei data breach e in quello delle comunicazioni verso gli interessati, un vero e proprio paradosso, visto le conseguenze che può portare un attacco alla cyber sicurezza.
Molto spesso infatti, le informazioni vengono rese tardivamente, del tutto mancanti o altrimenti incomplete, soprattutto nelle ipotesi di ransomware sempre più oggetto di cronaca.
L’organizzazione aziendale colpita non deve essere solamente in grado di notificare la violazione entro le 72 ore dalla scoperta (termine indicato dall’art. 33 GDPR) ma deve essere in grado di valutare anche se, quando e come informare gli interessati per mitigare le conseguenze del data breach o anche per adempiere alle prescrizioni dell’art. 34 GDPR. Ciò comporta di conseguenza l’esigenza di dover definire – meglio se all’interno della procedura di incident response – lo svolgimento di una valutazione dell’impatto della violazione nei confronti degli interessati. In questo modo, qualora venga riscontrato un “rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche” l’organizzazione è in grado di adempiere all’obbligo in capo al titolare di provvedere “senza ingiustificato ritardo” alla comunicazione nei confronti degli interessati.
Certamente, l’obbligo di comunicazione viene meno se non sussiste un rischio elevato o se altrimenti ricorre una delle condizioni indicate dall’art. 34.3 GDPR, ovverosia:
– applicazione di misure adeguate di protezione “in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura”;
– adozione di misure di mitigazione “atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati”;
– sforzi sproporzionati per la comunicazione individuale e scelta di veicolarla tramite un canale pubblico (ad es. su sito web e/o canali social) “tramite la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia.”
Nonostante non vi sia un obbligo formale, fornire informazioni agli interessati sull’accaduto contribuisce alla tutela dei loro diritti e libertà fondamentali seguendo così gli scopi sostanziali dell’intero apparato della normativa in materia di protezione dei dati personali.
La rilevanza della comunicazione viene evidenziata dal considerando n. 86 GDPR, il quale indica che la stessa sia effettuata “non appena ragionevolmente possibile e in stretta collaborazione con l’autorità di controllo”, in modo tale da consentire all’interessato “di prendere le precauzioni necessarie” apprendendo le informazioni necessarie sull’accaduto nonché ricevere quelle eventuali “raccomandazioni per la persona fisica interessata intese ad attenuare i potenziali effetti negativi”. E dunque, la comunicazione può avvenire anche prima della notifica completa all’autorità di controllo che solitamente si realizza soltanto con la chiusura dell’incidente e gli esiti delle analisi svolte.
Negli scenari ricorrenti di attacchi ransomware con esfiltrazione di dati (e successiva pubblicazione degli stessi), il rischio è generalmente elevato (come confermato dall’EDPB nelle linee guida 01/2021), dunque provvedere in tale ambito ad una comunicazione iniziale e a successive integrazioni durante la fase di investigazione non risponde solo a una buona prassi bensì costituisce un adempimento di uno specifico obbligo normativo.
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Bonus 200 euro per i lavoratori autonomi: istruzioni operative
Con la circolare n. 103 di oggi, 26 settembre 2022, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la presentazione della richiesta dell’indennità una tantum di 200 euro prevista dal cd. decreto-legge “aiuti” (DL n. 50/2022, art. 33) in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali INPS e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Nel rinviare ad un’attenta lettura della circolare INPS – che è stata emanata dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre u.s. del decreto con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fissato i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum – si riportano qui di seguito le principali indicazioni ivi contenute, con particolare riferimento alle istanze relative ai lavoratori autonomi del settore agricolo.
Estensione del bonus fino a 350 euro
Preliminarmente la circolare ricorda che il bonus di 200 euro (previsto dall’art. 33 del decreto-legge n. 50/2022) è stato incrementato – dall’art. 20 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (cd. aiuti-ter) – di 150 euro per i lavoratori autonomi che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
Pertanto, congiuntamente al bonus di 200 euro sarà possibile richiedere – per gli interessati che ne abbiano i requisiti (reddito non superiore a 20.000 euro nell’anno 2021) – anche l’estensione di 150 euro, per un totale di 350 euro.
Soggetti beneficiari
La circolare ricomprende espressamente tra i beneficiari del bonus i lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, istituita ai sensi dell’articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla predetta gestione.
Sono destinatari dell’indennità una tantum anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti familiari alla gestione previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
Secondo l’Istituto sono invece esclusi dal beneficio gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri per l’attività di amministratore in società di capitali in quanto il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall’attività aziendale.
Questa esclusione francamente è poco comprensibile, in quanto la legge (art. 1, c. 1 e 5, d.lgs. n. 99/2004) – sia pure con una finzione giuridica – equipara i compensi percepiti in qualità di amministratore di una società di capitali agricola ai redditi derivanti dall’attività agricola.
Requisito reddituale
L’importo dell’indennità una tantum è pari a 200 euro per i lavoratori che nell’anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35.000 euro, ma superiore a 20.000 euro. L’indennità, ai sensi dell’art. 20 del decreto-legge n. 144/2022, è incrementata di 150 euro in favore dei lavoratori interessati che, nell’anno d’imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
In ordine al predetto requisito reddituale, la circolare ricorda quanto previsto dall’art. 4, c. 2 del decreto ministeriale: “dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata”.
Pertanto, precisa la circolare, il valore reddituale da considerare ai fini del riconoscimento dei benefici in oggetto è quello del reddito complessivo, come rilevato nel modello “Redditi Persone fisiche 2022”, dato dalla sommatoria di redditi contenuta nel quadro RN, rigo RN1 colonna 1, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell’abitazione principale (rigo RN 2).
N.B. la circolare INPS non definisce con precisione il reddito dei Coltivatori Diretti / Imprenditori Agricoli per i quali, ad interpretazione della normativa, sarà necessario aggiungere al reddito presente al rigo RN1, i redditi fondiari non imponibili derivanti dal reddito agrario presenti nel QUADRO A del modello “Redditi Persone fisiche 2022”.
Si precisa, inoltre, che nell’ambito dei contributi previdenziali effettivamente versati non devono essere computate le somme riconosciute dall’INPS a titolo di esonero contributivo. Si ricorda infine che, come precisato nel decreto ministeriale (comma 3 dell’art. 2) i requisiti di iscrizione alla gestione e quelli reddituali per i coadiuvanti familiari sono verificati sulla posizione del titolare del nucleo familiare.
Iscrizione alla gestione INPS e partita IVA attiva
Come noto, il decreto ministeriale prevede che i beneficiari devono risultare iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie INPS e agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria alla data di entrata in vigore del decreto-legge “aiuti” (DL n. 50/2022) e cioè al 18 maggio 2022 (l’art. 59 del medesimo decreto-legge, infatti, fissa la sua entrata in vigore al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, avvenuta il 17 maggio 2022).
Si evidenzia che la circolare INPS precisa che “in ogni caso sono destinatari dell’indennità i soggetti che abbiano provveduto a presentare tempestiva iscrizione alla Gestione previdenziale”. Questa precisazione sembra consentire l’accesso al beneficio anche a coloro che hanno tempestivamente richiesto l’iscrizione ad una delle gestioni dei lavoratori autonomi entro il 18 maggio 2022, anche se l’iter istruttorio da parte dell’INPS non sia stato concluso entro tale data.
Occorre inoltre che i beneficiari siano titolari di partita IVA attiva e che l’attività lavorativa risulti già avviata al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto “aiuti”.
Ovviamente i richiedenti il beneficio in qualità di coadiuvanti – che non sono titolari di partita IVA autonoma – accedono al beneficio solo laddove il titolare dell’impresa diretto-coltivatrice sia titolare di partita IVA attiva e con attività avviata alla data del 18 maggio 2022.
Per i soci di società o i componenti degli studi associati, il requisito della titolarità della partita IVA, attiva alla data del 18 maggio 2022, deve essere soddisfatto in capo alla società o allo studio associato.
Requisito contributivo
La circolare ricorda che i beneficiari devono avere effettuato, sempre entro la data di entrata in vigore del citato decreto-legge “aiuti” (e cioè entro il 18 maggio 2022), almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla relativa gestione di iscrizione, con competenza a decorrere dall’anno 2020.
Tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022.
Ne deriva – sebbene la circolare non lo precisi espressamente – che sono destinatari dell’agevolazione anche i lavoratori autonomi agricoli neo-iscritti nel 2022. Tali soggetti infatti non hanno contribuzione utile prima del 18 maggio 2022, in virtù delle particolari modalità di versamento della contribuzione agricola unificata, la cui prima scadenza, come noto, è fissata per legge nel mese di luglio (I rata 2022).
Inoltre, con riferimento ai coadiuvanti familiari, la circolare INPS precisa che possono accedere al beneficio solo laddove il requisito contributivo sia soddisfatto sulla posizione aziendale del titolare.
Incompatibilità
La circolare chiarisce che il bonus è incompatibile con:
- la titolarità di trattamenti pensionistici diretti (pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, c. 26, della legge n. 335/1995, degli enti di previdenza di cui al d.lgs. n. 509/1994 e al d.lgs. legislativo n. 103/1996, nonché con l’APE sociale).
- l’analogo bonus di 200 euro riconosciuto dal medesimo decreto-legge “aiuti” ai lavoratori dipendenti, ai pensionati e ad altre categorie di soggetti (ai sensi degli articoli 31 e 32 del DL n. 50/2022).
Presentazione della domanda
La domanda va presentata all’ente di previdenza cui l’interessato è iscritto che provvederà all’erogazione del bonus in ragione dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.
È già possibile presentare l’istanza da oggi fino al 30 novembre 2022, sia direttamente che attraverso gli istituti di Patronato attraverso il portale web dell’INPS (in alternativa attraverso il Contact Center Multicanale).
Una volta presentata la domanda, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.
Nella domanda l’interessato dovrà presentare una dichiarazione di responsabilità, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, che attesti:
- a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista;
- b) di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
- c) di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge n. 50/2022;
- d) di non aver percepito nell’anno d’imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro (o, in alternativa, di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro);
- e) di essere iscritto alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022 ad una delle gestioni previdenziali dell’INPS o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
- f) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato, per il medesimo fine, istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.
Si evidenzia che le dichiarazioni aventi ad oggetto il limite di reddito complessivo percepito nel periodo d’imposta 2021 (non superiore a 35.000 euro o non superiore a 20.000) sono tra loro alternative, poiché danno diritto ad un bonus di importo differente (rispettivamente di 200 o 350 euro).
Si ricorda che se l’interessato è iscritto contemporaneamente all’INPS e ad uno degli enti gestori di previdenza e assistenza per i lavoratori autonomi, la domanda deve essere presentata solo all’INPS.
All’istanza dovranno essere allegate le copie fotostatiche di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale, nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
Dotazione finanziaria
La circolare precisa che – oltre alla dotazione finanziaria di 600 milioni di euro per il bonus 200 euro (95,6 milioni di euro dei quali sono stati destinati dal decreto ministeriale citato ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria) – il decreto “aiuti-ter” ha stanziato 412,5 milioni di euro per l’estensione del bonus di ulteriori 150 euro per coloro che nel 2021 avevano un reddito inferiore ai 20.000 euro.