Alluvione, Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini:

“Bene la Camera di Commercio, fondamentale assicurare liquidità alle imprese agricole danneggiate. Anche il sistema creditizio faccia ora la sua parte”

 

(Forlì-Cesena, 26 settembre 2023) “Un segnale che l’agricoltura aspettava e che può essere, in attesa dei ristori promessi dal Governo, un aiuto per tante imprese agricole colpite dall’alluvione di maggio che ancora non hanno visto un euro”. Così Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini commenta la decisione della Camera di Commercio della Romagna di mettere a disposizione un contributo a fondo perduto per le imprese agricole che hanno subito danni alluvionali.

“Riconosciamo alla Camera di Commercio, e al suo presidente Carlo Battistini, di aver recepito le nostre indicazioni e quelle del settore primario, un perno dell’economia territoriale – commenta Carlo Carli, presidente di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini – Dopo il bando riservato alle imprese degli altri settori, questo intervento straordinario a sostegno delle imprese agricole restituisce centralità al nostro mondo ed è un aiuto concreto. L’auspicio è che anche il sistema creditizio faccia la sua parte per sostenere il territorio e le imprese colpite”.

Entrando nello specifico della misura, le imprese che stipulano un nuovo contratto di finanziamento assistito dalla garanzia di Agrifidi Uno Emilia-Romagna hanno diritto a ricevere il contributo direttamente dalla Camera di Commercio della Romagna. Per i prestiti a breve termine della durata di 12 mesi, con un importo richiedibile fino a 140 mila euro, viene erogato un contributo pari al 5% della somma richiesta. Per quanto riguarda i prestiti a medio e lungo termine della durata massima di 60 mesi, con un importo richiesto fino a 200 mila euro, viene invece erogato un contributo pari al 10% della somma richiesta.

”Per primi avevamo parlato e ci eravamo confrontati lo scorso luglio con l’ente camerale sulla possibilità di estendere il Bando Resistere anche al mondo agricolo e, grazie alla disponibilità del presidente Battistini, è stato raggiunto questo risultato – spiega Alberto Mazzoni, vice-presidente di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini – E’ un aiuto importante perché permetterà alle imprese agricole di procurarsi liquidità con condizioni agevolate: pertanto questo contributo della Camera di Commercio permette ai nostri agricoltori di ridurre se non azzerare il costo del denaro in un periodo in cui i tassi di interesse sono volati alle stelle. L’alluvione ha causato danni diretti e ha falcidiato le produzioni agricole, quindi il reddito degli agricoltori: in attesa dei ristori del Governo diventa fondamentale avere la liquidità necessaria alla continuazione dell’attività – conclude Mazzoni – Ecco perché questa iniziativa va nella giusta direzione”.

CEDOLARE SECCA: ALIQUOTA AL 15% SUI NEGOZI PER I PICCOLI CENTRI

Si tratta di una cedolare secca ridotta al 15% per l’affitto degli immobili non residenziali nei comuni con meno di 5 mila abitanti al fine di contrastare lo spostamento dei borghi. Mentre, rimane invariata l’aliquota al 21% per gli immobili siti negli altri comuni.

Rispetto alla precedente proposta per la “vecchia cedolare”, applicata ai soli contratti siglati nel 2019 per i negozi, quindi per gli immobili di categoria catastale C/1, questa volta, la delega per la riforma fiscale parla genericamente di “immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo”. Quindi oltre ai negozi, rientrerebbero anche gli uffici (categoria catastale A/10), i laboratori (C/3) e anche altri fabbricati del gruppo D, esempio gli alberghi (D/2).

Secondo quanto vociferato dal Governo e dalle Entrate in passato, alcune sono le idee sulle caratteristiche della nuova cedolare:

  • Il nuovo regime fiscale potrebbe essere riservato alle persone fisiche che possiedono immobili delle categorie catastali citate sopra, per la quali l’inquilino dovrà essere un imprenditore, quindi una ditta individuale o una società, oppure un professionista;
  • L’applicazione ai contratti già in essere sarebbe insostenibile per cui si presuppone l’applicazione ai contratti stipulati nell’anno 2024, con la possibilità di optare per l’opzione anche in occasione delle proroghe;
  • Infine, si presuppone l’applicazione anche alle pertinenze affittate insieme all’immobile principale, come succede già per gli usi abitativi. Escludendo quindi quei casi in cui non c’è allineamento tra utilizzo e inquadramento catastale come, ad esempio, gli uffici ancora iscritti in categoria abitativa A/2;

Sull’effettiva ampiezza di queste categorie interessate, come sulla decorrenza della nuova imposta, e sulla definizione delle caratteristiche, saranno decisive le coperture finanziarie. Infatti, la “tassa piatta” è prevista come una semplice possibilità della legge delega.

La quantificazione del costo della nuova imposta è affidata alla Ragioneria generale, che si dovrà occupare di misurare tutte le proposte realizzabili con l’obiettivo di trovare uno spazio per questa nuova cedolare nella legge di bilancio 2024.

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER INTERVENTI CON DETRAZIONE DEL 90%

E REDDITO FINO A € 15.000

Le detrazioni, DL N.34/2020, relative al 110% hanno subito numerose modifiche, fra cui, la riduzione della detrazione al 90% per le spese sostenute nel 2023 e l’introduzione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti, persone fisiche, “privati”, con un reddito non superiore a 15.000 che hanno eseguito interventi edilizi detraibili al 90%.

Con recente provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha approvato un apposito modello utilizzabile per richiedere il contributo a fondo perduto a favore delle persone fisiche che abbiano: 

  • reddito non superiore a 15.000 euro.

Il reddito va determinato sommando i redditi complessivi, dell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, del contribuente, del coniuge/soggetto legato da unione civile/convivente presenti nel nucleo familiare, e del familiare fiscalmente a carico; l’importo che ne deriva va suddiviso per una quota determinata in base al numero dei componenti del nucleo familiare.

 

Nucleo Familiare

Quota in cui dividere il reddito complessivo

Contribuente

1

Contribuente + coniuge/convivente

2

Contribuente + coniuge/convivente + 1 familiare fiscalmente a carico

2,5 *

Contribuente + coniuge/convivente + 2 familiari fiscalmente a carico

3 *

Contribuente + coniuge/convivente+ 3 familiari fiscalmente a carico  

4 *

*In assenza del coniuge la quota va diminuita di 1

 

  • interventi edilizi detraibili al 90%

Gli interventi sono detraibili fino ad un massimo di 96000 euro e riguardano gli interventi edilizi di risparmio energetico agevolabili con la detrazione del 90% che siano stati eseguiti da condomini e persone fisiche su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastati o sulla singola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, dal proprietario o dal titolare di un diritto di godimento.

 

Il contributo verrà erogato limitatamente alle spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 ottobre 2023 e va richiesto a decorrere dal 02/10/2023 entro il 31/10/2023 presentando, esclusivamente in via telematica, anche tramite un intermediario abilitato, un’apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate.

L’importo riconosciuto a ciascun richiedente sarà determinato sulla base del rapporto tra fondi disponibili (20 milioni di euro) e le richieste di contributo inviate, qualora il rapporto fra fondi disponibili e contributi richiesti risultasse inferiore al 10%, il contributo sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse, sulla base dell’ordine cronologico della data del primo bonifico effettuato dal richiedente.

 

INAIL: Alluvioni 2023 – sospensione dei termini per i ricorsi amministrativi 

L’Inail ha pubblicato la circolare n. 43 del 25 settembre 2023, con la quale fornisce le istruzioni operative aggiornate relativamente al periodo di sospensione dei termini per i ricorsi amministrativi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2023 è stata pubblicata la legge 31 luglio 2023, n. 100, riguardante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.

La legge in argomento, in particolare, ha modificato l’originaria formulazione dell’articolo 2, comma 4, quarto periodo, del suddetto decreto-legge, in base al quale con la circolare Inail 24 luglio 2023, n. 33 sono state fornite, al paragrafo F., le istruzioni per l’applicazione della sospensione ai termini amministrativi riguardanti i ricorsi amministrativi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi. A parziale modifica delle precedenti indicazioni si forniscono le istruzioni operative aggiornate relativamente al periodo di sospensione applicabile ai predetti ricorsi amministrativi.

 

 

Lavoro occasionale e comunicazione preventiva

Un’importante novità interessa aziende e imprenditori che si avvalgono della collaborazione di lavoratori autonomi occasionali.

Da quest’anno, infatti, i rapporti di collaborazione autonoma occasionale devono essere oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

 Il nuovo obbligo riguarda i “lavoratori autonomi occasionali”, ovvero coloro che svolgono, un’opera o un servizio in favore di un committente con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione. Questa attività lavorativa deve essere svolta in maniera occasionale e non abituale. 

Non si parla degli avventizi in agricoltura, ma di autonomi.

L’obbligo comunicativo ha proprio l’obiettivo di evitare che questa particolare tipologia contrattuale venga utilizzata in modo improprio, per mascherare rapporti di lavoro subordinato. 

Le eccezioni 

Ci sono però delle eccezioni: il nuovo obbligo di comunicazione non si applica per le prestazioni di natura intellettuale. 

Tra queste sono comprese le consulenze scientifiche rese da medici iscritti all’Ordine professionale, nonché le prestazioni rese dalle guide turistiche, dai traduttori, dagli interpreti e dai docenti di lingua. Sono inoltre escluse le attività di volontariato a fronte delle quali i soggetti percepiscono solo rimborsi spese, e anche le prestazioni rese in regime di smart working al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia. 

Quali sono i dati da includere 

Ogni comunicazione dovrà includere: i dati del committente (l’imprenditore) e del prestatore (cioè, il lavoratore); le informazioni relative al luogo della prestazione; una sintetica descrizione dell’attività prevista; la data di inizio prestazione e la durata stimata della collaborazione. Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione. Un altro dato obbligatorio è quello relativo all’ammontare del compenso stabilito al momento dell’incarico. 

La comunicazione preventiva deve essere effettuata prima dell’inizio della prestazione. 

Come si invia

La comunicazione preventiva va inviata all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per la regione in cui si opera.

La comunicazione si trasmette online, tramite il sito Servizi Lavoro, accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE. 

I rischi per i datori di lavoro che non rispettano l’obbligo 

È prevista una sanzione amministrativa da 500 e 2.500 euro per ogni lavoratore per cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione, senza possibilità di applicare la procedura di diffida.

 Sono previste poi ulteriori sanzioni amministrative e il rischio di vedersi sospendere l’attività imprenditoriale nel caso in cui almeno il 10% dei lavoratori occupati (inclusi gli autonomi occasionali) non sia stato denunciato agli organi competenti. Chi non comunica i dati relativi alle prestazioni autonome occasionali rischia anche di incorrere nelle ulteriori sanzioni previste per contrastare il lavoro nero. 

Camera di Commercio della Romagna: sostegno alle imprese agricole dei territori alluvionati. 

In data 21 settembre 2023 la Camera di Commercio della Romagna ha attivato un intervento straordinario a sostegno delle imprese con sede operativa nei territori dei Comuni interessati dalle piogge alluvionali di maggio 2023. La misura prevede contributi a fondo perduto per le imprese agricole che stipulino un contratto di finanziamento garantito da Agrifidi uno Emilia-Romagna 

L’intervento consiste in un contributo a fondo perduto destinato, alle imprese agricole con sede operativa nelle zone ricomprese nell’allegato 1 del D.M. 61 / 2023 ovvero rientranti nei seguenti comuni:

per la provincia di Forlì-Cesena: tutti i comuni,

per la provincia di Rimini: Casteldelci, Novafeltria, San Leo, Sant’Agata Feltria, Montescudo. 

Le Imprese che stipulano un nuovo contratto di finanziamento assistito dalla garanzia di Agrifidi Uno Emilia Romagna potranno ricevere il contributo direttamente dalla CCIAA della Romagna. 

Il contributo viene quantificato come segue:

per prestiti a breve, fino a 12 mesi, il contributo  del 5% conteggiato sull’importo finanziato, può arrivare ad un massimo di euro 7 mila; 

per prestiti di medio/lungo periodo, fino a 60 mesi, il contributo del 10% conteggiato sull’importo finanziato, può arrivare ad un massimo di euro 20 mila; 

Lo stanziamento complessivo riservato a questa misura arriva ad Euro 800 mila, la priorità viene determinata dalla presentazione delle domande alla Camera di Commercio che avviene dopo l’erogazione del prestito. 

Le imprese possono presentare richiesta di contributo per nuovi finanziamenti garantiti ed erogati fino al 30 giugno 2024

Tutte le aziende richiedenti devono essere in regola con i requisiti previsti dal Regolamento De Minimis UE 1408/2013, avere una Sede Operativa e/o una Unità Locale nelle Province di Forlì-Cesena e Rimini ricompresa nell’Allegato 1 del Decreto Ministeriale n.61 del I° giugno 2023, ed essere in regola con il versamento dei diritti camerali alla CCIAA della Romagna, essere in regola con il DURC, avere una gestione economica in equilibrio e poter effettuare la firma digitale.

 

 

 

RIFORMA PAC 2023-2027 

Ricadute del regolamento comunitario sull’annata agraria2023/2024 e domanda unica 2024 

Condizionalità

  1. Annata agraria 2023/2024 – obbligo e vincoli alla rotazione delle colture BCAA7

Si avvicinano le semine della nuova annata agra 2023/2024 ed è quindi opportuno ricordare che la recente Riforma della Politica Agricola Comune, avviata si lo scorso anno, ha introdotto, (vedi norma di condizionalità BCAA7), l’obbligo della rotazione delle colture (da applicarsi a tutte le colture con l’eccezione delle colture pluriennali, di quelle sommerse, di quelle biologiche certificate, in produzione integrata certificata SQNPI). In altre parole, viene introdotto il divieto di monosuccesione, valutato per genere botanico; pertanto grano tenero, grano duro, triticale, spelta e farro che, essendo dello steso genere botanico, sono da confederarsi una stessa coltura.

Va però ricordato che in forza della specifica deroga accordata lo scorso anno, la noma BCAA7 entra in vigore solo dall’annata 2023/2024. Pertanto, per la prossima annata agraria (2023/2024) sarà possibile ripetere, sullo stesso terreno la stessa coltura pratica nel 2022/2023. 

Questa la norma di base, che però trova ampie eccezioni qualora l’azienda abbia aderito all’ECOSCHEMA 4 o alla misura SRA 1 (difesa integrata) del PSR 2023/2027. In tale caso prevalgono gli obblighi di rotazioni proprio delle due diverse misure.

Con l’adesione all’ecoschema 4, l’azienda si impegna, oltre che a non ripetere sullo stesso terreno la stessa coltura, ad assicurare, nell’avvicendamento biennale, la presenza nella rotazione di almeno una coltura miglioratrice proteica (leguminosa) o oleaginosa o una da rinnovo o una foraggera o un terreno a riposo. Inoltre, vige l’obbligo, per le eventuali colture leguminose e per quelle foraggere, di non utilizzare diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari; mentre sulle colture da rinnovo è consentito esclusivamente l’uso della tecnica della difesa integrata (o biologica). Infine, l’Ecoschema 4 prevede (fatta eccezione per le aziende zootecniche) l’obbligo di effettuare l’interramento dei residui colturali (non l’asporto o la bruciatura). Si ricorda che le seguenti colture sono da considerarsi da rinnovo: Mais, Soia, Girasole, Pomodoro, Patata, Sorgo granella, Barbabietola da Zucchero, Colza, Canapa, Aglio, Lino, Arachide, Ravizzone, Carota, Carciofo, Tabacco, Cipolla, Cocomero, Melone, Peperone, Melanzana. Pertanto, a titolo esemplificativo, chi nel 2023 ha aderito a questo Ecoschema, dovrà far seguire al cereale autunno-vernino coltivato nel 2023, una coltura da rinnovo (o una foraggera e una leguminosa foraggera) scelta tra quelle indicate. Chi invece aveva coltivato una coltura da rinnovo, dovrà nel 2024, farle succedere o un cereale autunno-vernino o una diversa coltura da rinnovo (o una foraggera o una leguminosa).

Più articolati gli obblighi di avvicendamento previsti della misura SRA 1 (lotta integrata) del PSR. In tale caso occorrerà rispettare le regole stabilite dai Disciplinari di Produzione Integrata. Va precisato che l’adesione alla SRA 1 consente la contemporanea adesione, sulla medesima superficie, all’ecoschema 4 (ma con una riduzione di taluni importi dell’aiuto SRA1). In tal caso occorrerà prestare grande attenzione alle scelte colturali, rispettando le regole di avvicendamento dettate dai Disciplinari di produzione integrata ed evitando qualsiasi tipo di ristoppio (anche quando, eventualmente ammesso dai Disciplinari). Vale la pena ricordare che gli avvicendamenti possono essere completati anche ricorrendo a colture di secondo raccolto. Tali colture devo essere presenti sule terreno nella finestra compresa tra il 15 maggio e il 30 novembre e avere una durata di almeno 90 giorni. 

  1. Piano colturale 2023/2024 – obbligo di aree ambientali BCAA8

Con la domanda PAC 2023/2024 entra in vigore l’obbligo, previsto dall’ultima riforma della Politica Agricola Comune, di destinare ad elementi/aree non produttivi almeno il 4% delle superfici aziendali a seminativo ammissibili al pagamento dei titoli. Nello specifico si tratta di quanto previsto dalla norma BCAA 8 della nuova condizionalità rafforzata.  Concorrono a raggiungere la soglia del 4% le superfici ritirate dalla produzione (dal 1 gennaio al 30 giugno dell’anno di domanda), ma anche le fasce tampone (le zone ampie almeno 3 metri adiacenti a corsi d’acqua sulle quali è vietato l’uso di concimi e fitofarmaci), i fossati (fossi lungo i campi, compresi quelli di drenaggio e irrigazione, larghi al massimo 10 metri, ma con parete non cementata), i Margini dei campi (i bordi dei campi di larghezza compresa tra 1-20 metri sui quali è assente qualsiasi produzione agricola), le siepi o gruppi di alberi in filare (aventi larghezza compresa tra 2 e 20 metri, lunghezza minima di 25 metri; e con il divieto di potatura tra il 15 marzo e il 15 agosto, corrispondente al periodo di riproduzione degli uccelli), gli alberi isolati (esemplari arborei con chioma di diametro minimo di 4 metri), i piccioli stagni e maceri (bacini idrici naturali o artificiali, non impermeabilizzati, di superficie non superiore a 3.000 mq.).

Ciascuno dei precedenti elementi del paesaggio non produttivi concorrono al raggiungimento della soglia del 4% applicando alla superficie effettiva uno specifico fattore di ponderazione, pari ad 1 per il set-aside, ad 1,5 per le fasce tampone, i margini dei campi, gli alberi isolati e i maceri e a 2 per le siepi e gli alberi in filare e i fossati.

Sono esentate da tale obbligo le aziende con superficie a seminativo inferiore a 10 ettari o i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% alla produzione di erbe o di altre piante erbacee da foraggio o a set-aside o a leguminose (o a una combinazione di tali destinazioni) o le aziende nelle quali la superficie ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente o è utilizzata per la produzione di erbe e di piante erbacee da foraggio o è investita a colture sommerse (o a una loro combinazione).

Vale la pena ricordare, sebbene le probabilità di accoglimento da parte della Commissione Europea paiono, all’attualità, molto scarse, che è stata avanzata richiesta da diversi Stati Membri di concedere, come accaduto l’anno passato, una deroga all’applicazione di tale norma (BCAA8), rinviandone l’attuazione all’annata 2024/2025. 

 

3.Divieto di bruciatura delle stoppie – BCAA 3

La nuova Condizionalità rafforzata, introdotta a seguito della definizione della politica agricola Comune 2023-2027, prevede il divieto di bruciare le stoppie di tutte le superfici a seminativo, incluse quelle dei cereali autunno-vernini e le paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie.  Vale la pena ricordare che tale divieto si ricollega strettamente con l’imminente attivazione del Piano Integrato Aria (PAIR), che, nell’intento di ridurre le emissioni di poveri sottili, ribadisce il divieto di bruciatura dei residui colturali. Per quanto riguarda la BCAA 3, le Regioni specificano, in relazione alle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti sia l’eventuale intervallo temporale di applicazione delle deroghe, che l’eventuale suddivisone del territorio in aree omogene per caratteristiche agro-pedoclimatiche, al fine di adattare gli impegni previsti dalla norma alle condizioni locali.

Come detto, è prevista la possibilità di derogare al divieto (per la bruciatura delle stoppie e delle paglie di riso) solo qualora sussistano esigenze legate ad emergenze fitosanitarie. Per tali motivi si raccomanda alle aziende agricole di evitare qualsiasi bruciatura di residui colturali. 

 

  1. Copertura minima del suolo nei periodi più sensibili – BCAA 6

Al fine della protezione dei suoli nei periodi più sensibili e per evitare o limitare fenomeni di lisciviazione, erosione e riduzione del contenuto in sostanza organica, la norma prevede di assicurare la copertura vegetale dei terreni agricoli, privi di protezioni artificiali (ad esempio serre, tunnel).

A livello nazionale, l’intervallo di copertura è di 60 giorni consecutivi da collocare all’interno del periodo di impegno che va dal 15 settembre al 15 maggio, adattabile a livello regionale in funzione dell’ordinamento colturale prevalente e della piovosità.

Al fine di assicurare che i terreni oggetto della Norma abbiano una copertura vegetale nel periodo più sensibile, i beneficiari hanno l’obbligo di mettere in atto almeno una tra le seguenti pratiche:

  1. mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell’intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
  2. lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi sempre nel periodo 15/9-15/5, fatta salva l’esecuzione delle fasce tagliafuoco.

Per Inerbimento spontaneo si intende l’assenza di lavorazioni che compromettano la copertura vegetale del terreno agricolo per il periodo definito. In funzione dell’andamento climatico ordinario, il grado di copertura vegetale può presentarsi anche non continuo e non omogeneo.

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale del terreno o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive). 

 

  1. Mantenimento dei prati permanenti BCAA 1 e Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti siti di Natura 2000 – BCAA 9

Le nuove regole di condizionalità impongono che le superfici investiti a prato permanente non calino più del 5% rispetto alle superfici determinate nel 2018.

Pertanto è possibile rompere un prato permanente purché venga richiesta l’autorizzazione alla conversione del prato, autorizzazione che viene sempre concessa in presenza delle seguenti condizioni:

  1. il rapporto annuale calcolato per l’anno precedente non appare diminuito rispetto a quello di riferimento oltre il livello di allerta;
  2. la superficie interessata dalla richiesta di conversione è al di fuori delle aree Natura 2000;

Non è possibile ottenere l’autorizzazione a convertire i PP all’interno delle Aree Natura 2000, a meno che l’intervento non sia autorizzato dall’Autorità di Gestione dell’Area stessa, attraverso apposito provvedimento. In questo caso l’azienda accompagnerà la propria richiesta di conversione con il documento di autorizzazione rilasciato dall’Autorità di Gestione dell’Area interessata e l’autorizzazione sarà concessa solo a seguito della verifica della documentazione stessa da parte dell’OP competente per territorio.

Vi invitiamo gli agricoltori a contattarci prima di effettuare qualsiasi rottura di prati permanenti.

Si ricorda inoltre che è obbligatorio sfalciare i prati permanenti almeno una volta all’anno.

 

Premi accoppiati – Obbligo utilizzo sementi certificate

Per l’anno di presentazione della domanda unica 2024, vi è l’obbligo di utilizzare sementi certificate o materiale di propagazione certificato per chi richiede il premio accoppiato per le seguenti colture:

  1. Frumento duro (richiedibile soltanto per le seguenti regioni: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).
  2. Colza e Girasole (si ricorda anche l’obbligo di stipula di contratti di filiera per poter accedere al premio).
  3. Riso.
  4. Barbabietola da zucchero oggetto di contratti di fornitura con un’industria saccarifera.
  5. Pomodoro da trasformazione, oggetto di contratti di fornitura stipulati con un’industria di trasformazione del pomodoro per il solo tramite di un’organizzazione dei produttori riconosciuta.
  6. Soia.                                                             

Ecoschemi.

  1. Obbligo iscrizione a Classyfarm entro 31/12/2023 per richiesta contributo Ecoschema 1 (riduzione dell’antibiotico e pascolamento) e premio accoppiato zootecnia anno 2023.

Si ricorda che per tutte le aziende zootecniche che hanno aderito l’ecoschema 1 e/o al premio accoppiato zootecnia in domanda unica 2023 devono essere iscritti al sistema Classyfarm, per chi non lo avesse ancora fatto si invita a procedere a tale iscrizione entro il 31/12/2023.

Per chi invece richiederà per la prima volta il premio accoppiato e/o ecoschema 1 nell’anno 2024, dovrà già essere iscritto al sistema Classyfarm entro il termine ultimo di presentazione della domanda unica (15 maggio 2024).

 

 

 

Riunione MASAF condizionalità ed ecoschemi

Confagricoltura ha chiesto un incontro al Ministero, tenutosi lo scorso 20 settembre, per discutere del momento complesso in cui si trovano gli imprenditori agricoli, soprattutto in considerazione della forte incertezza che caratterizza il contesto normativo di applicazione della nuova PAC 2023-2027.Confagricoltura ha ribadito la necessità di ottenere anche per il 2024, in sede comunitaria, la proroga della deroga alle norme di BCAA 7 (rotazione) e primo requisito della BCAA 8 (4% dei seminativi a riposo), nonché di avere tale informazione in tempi brevissimi, considerata l’imminenza delle prossime semine. In sede di incontro, la Confederazione ha chiesto, nuovamente, che sia data la possibilità alle cover crops (BCAA 6) di poter essere utilizzate (con le dovute condizioni) per interrompere la mono successione anche se sovesciate, non vincolando quindi l’azienda agricola alla raccolta. Infine, è stata evidenziata la necessità di semplificare e ampliare l’applicazione dell’ecoschema 4 (Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento) anche alle rotazioni che rientrano tra le buone pratiche agronomiche dell’agricoltura italiana e ampiamente utilizzate sul territorio.

 

 

 

OCM vino – misura “investimenti” – Avviso pubblico per sostegno al settore vitivinicolo per la campagna 2023/2024 

La Regione Emilia-Romagna concede contributi per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell’impresa e ad aumentarne la competitività. 

Beneficiari: l’aiuto viene accordato a imprese che svolgono almeno una delle seguenti attività:

  1. produzione di mosto da uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse prodotte, acquistate o conferite da soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
  2. produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti da soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
  3. l’elaborazione, l’affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti;
  4. produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione. 

Tipologia interventi ammessi: Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali e immateriali quali:

  1. costruzione/ristrutturazione di immobili strumentali allo svolgimento dell’attività vitivinicola, con esclusione degli interventi che riguardino punti vendita non attigui alla sede di lavorazione delle uve e/o vino;
  2. acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature specifici per l’attività di trasformazione e/o commercializzazione;
  3. arredi ed allestimenti finalizzati alla funzionalità di punti vendita diretta al consumatore finale dei prodotti aziendali;
  4. creazione e/o implementazione di siti internet, finalizzati all’ e-commerce;
  5. acquisto di software destinati esclusivamente alla gestione delle operazioni di cantina;
  6. spese tecniche, quali onorari di professionisti e consulenti, direttamente riconducibili agli investimenti proposti. 

Sostegno: L’intensità dell’aiuto è:

– 40 % per le micro, piccole e medie imprese;

– 20 % per le imprese intermedie;

– 19 % per le grandi Imprese. 

La presentazione e protocollazione delle istanze di sostegno è fissata alle ore 13.00.00 del 31 ottobre 2023.

Gli uffici tecnici sono a disposizione per la consulenza e la predisposizione delle domande.

 

 

 

UMA prossime scadenze 

Ricordiamo che sarà possibile richiedere l’assegnazione integrativa di carburante inerente alle lavorazioni straordinarie per il ripristino delle attività agricole colpite dell’alluvione dello scorso maggio fino al 10 ottobre 2023. Occorre aver comunicato la rimanenza di gasolio della campagna 2022 entro il 30/06/2023.

Cogliamo l’occasione per ricordare a coloro che hanno optato per richiedere l’anticipo del 50% sull’assegnazione di carburante che il 10 ottobre 2023 il termine per la presentazione delle domande di saldo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circoscrizione di Rimini

Bando d’asta per l’affitto di unità poderali di proprietà dell’Azienda USL della Romagna site in Rimini (RN).

LOTTO N. 1 – Costituito dalle seguenti unità poderali:

1) Podere Fosso Molino Sartoni – Parte Rimini Ha 01.86.53

2) Podere Orsoleto Grande Rimini Ha 10.04.44 con fabbricati

3) Podere Orsoleto Piccolo Rimini Ha 07.89.44

LOTTO N. 2 – Costituito dalla seguente unità poderale:

1) Podere “Le Grazie” Rimini Ha 2.94.00

L’affitto è concesso ai soli fini agricoli e, pertanto, è ammesso esclusivamente l’utilizzo delle unità poderali per la pratica agricola, con esclusione di usi diversi.

Le unità poderali relative al LOTTO N. 1 al momento dell’indizione della procedura di cui al presente bando, risultano occupate sine titulo da Cooperativa Agricola.

L’Amministrazione si riserva di sottoscrivere il contratto di affitto con l’aggiudicatario solo a seguito di rilascio e completa liberazione dei terreni da parte degli attuali occupanti.

L’unità poderale relativa al LOTTO N. 2 al momento dell’indizione della procedura di cui al presente bando risulta libera.

L’asta, che si svolgerà per pubblica gara con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con l’importo del canone d’affitto posto a base d’asta ai sensi degli artt. 73 lett. c) e 76 del R.D. 23.05.1924, n. 827, si svolgerà nella giornata del 12.10.2023, ore 11.00, presso gli uffici della U.O. Attività Tecniche Rimini, presso Ospedale Infermi di Rimini, ingresso principale, 2°piano.

Le offerte dovranno pervenire all’Azienda USL della Romagna – Segreteria UO Attività Tecniche – Ospedale Infermi di Rimini, Via Settembrini 2, ingresso principale, 2° piano, non più tardi delle ore 12,00 del giorno 11.10.2023.

Il Bando, la Modulistica e l’ulteriore documentazione sono disponibili e scaricabili al seguente link del sito internet dell’AUSL Romagna: https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/avvisi-bandi-indagini-immobiliari

Eventuali variazioni verranno comunicate al link sopra riportato.

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elisa Palermo – tel: 0541/653074, email: elisa.palermo@auslromagna.it – che è stata designata referente dell’Azienda nell’interlocuzione con soggetti interessati a partecipare alla pubblica gara; alla stessa possono essere richieste maggiori informazioni sul bando d’asta e, se pur non obbligatoria ai fini della gara, può essere richiesta la visione dei beni con accompagnamento da parte di personale Ausl. Le visite accompagnate si terranno fino al terzo giorno antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, previa prenotazione al numero telefonico della segreteria della U.O. Attività Tecniche Rimini tel. 0541-653074/0541/653576 (orario segreteria ore 9.00-12.00) o invio email per la richiesta di prenotazione all’indirizzo: tecnico.rn@auslromagna.it, specificando nell’oggetto: “ASTA TERRENI RIMINI – Richiesta visione immobili con accompagnamento” riportando i dati del richiedente. L’Azienda si riserva la formazione del calendario delle visite e di comunicare il giorno e l’ora della visita al soggetto interessato.

MISURE ANTISMOG: PAIR2020

Essendo ancora in vigore il PAIR2020, da domenica 1° ottobre 2023 e fino a martedì 30 aprile 2024 tornano attive le “misure antismog” e verrà pubblicato tre volte a settimana il bollettino ARPAE che stabilirà l’attivazione o meno delle misure emergenziali (bollino rosso). Si ricorda che durante il periodo PAIR vige il divieto di abbruciamento dei residui vegetali. Sono possibili deroghe come specificato alla pagina

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gestione-forestale/abbruciamenti

La nuova Condizionalità rafforzata, introdotta a seguito della definizione della politica agricola Comune 2023-2027, prevede il divieto di bruciare le stoppie di tutte le superfici a seminativo, incluse quelle dei cereali autunno-vernini e le paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie.

Si rimane in attesa degli aggiornamenti da parte della Regione sull’approvazione del nuovo PAIR.

 

 

 

PESTE SUINA AFRICANA: trasmissione della nota ministeriale

Con la nuova nota ministeriale sono state definite le misure di controllo da applicare negli allevamenti suinicoli. In particolare, almeno fino al 15 ottobre 2023, le movimentazioni dei suini, sia da vita che da macello, possono avvenire solo a seguito dell’esito favorevole di un controllo ufficiale eseguito dall’autorità competente locale (ACL) che preveda la visita clinica e la verifica dell’andamento della mortalità, eseguita:

  • per le province di Parma e Piacenza, che comprendono territori in zone di restrizione, nelle 24 ore precedenti il primo carico e ripetuta ogni 72 ore;
  • per tutte le restanti provincie della regione Emilia-Romagna: eseguita nelle 72 ore precedenti il primo carico e ripetuta ogni 72 ore.

Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio tecnico – Area ambiente

 

 

 

RIDUZIONE DELLA PLASTICA MONOUSO NELLA PRODUZIONE DELLE FORAGGERE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI LATTE: viaggio studio in Trentino

Dal 18 al 20 ottobre si terrà il viaggio studio in Trentino Alto Adige, realizzato in collaborazione con il C.R.P.A. di Reggio Emilia e la Fondazione Edmund Mach di San Michele All’Adige(TN). Il progetto formativo, che rientra nel progetto GOI Plastic-Less-Milk-Sustainability, intende mettere a confronto le esperienze e le ricerche sulle foraggere destinate agli allevamenti che producono latte destinato alla trasformazione di formaggi.

A seguito:

Per ragioni organizzative, si chiede di inviare quanto prima la scheda di adesione e un documento di identità a: Segreteria.pr@dinamica-fp.it

Si ricorda che per poter beneficiare del contributo previsto dal PSR a copertura parziale dei costi di partecipazione al viaggio studio (il costo indicato sulla scheda è l’importo al netto del contributo) occorre che la persona sia in possesso dei requisiti previsti dal Bando ossia essere Imprenditori, dipendenti o coadiuvanti di Imprese Agricole iscritte all’Anagrafe della Regione Emilia Romagna, iscritte alla CCIAA con Codice Ateco 01 (precisiamo che per i coadiuvanti, che versano regolarmente i contributi INPS, deve comparire NOME, COGNOME, RUOLO “Collaboratore familiare” all’interno dell’Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole).

Per ulteriori chiarimenti/informazioni contattare la segreteria organizzativa di DINAMICA Parma 0521/1554165 – e-mail: PR@dinamica-fp.it

 

 

 

CLASSYFARM: iscrizione obbligatoria per aderire all’eco-schema 1

Per poter aderire all’eco-schema 1 – pagamento per il benessere animale e la riduzione dell’antimicrobico resistenza – è obbligatorio iscriversi al sistema Classyfarm. Si specifica che si fa riferimento ad entrambi i livelli dell’eco-schema 1.

Classyfarm è il sistema informativo del Ministero della Salute, gestito dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER) ed integrato alla rete Vetinfo. Definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio e permette di monitorare, analizzare ed indirizzare gli interventi in funzione delle problematiche dell’allevamento. Classyfarm raccoglie e registra dati relativi al controllo ufficiale (autorità competente: medici veterinari ufficiali) e all’autocontrollo (operatore/allevatore, veterinario aziendale) sul benessere animale, inoltre, ha come base dati anche il sistema informativo per la farmacosorveglianza. Le elaborazioni consentono di misurare l’effettivo consumo di farmaco, tenendo conto dei principi attivi utilizzati, del numero di animali trattati per ciascun allevamento o possono essere analizzate in forma aggregata per consentire di studiare i fenomeni di utilizzo del farmaco su scala più ampia. Tutti i dati sono convertiti in coefficienti validati e inseriti in un logaritmo di calcolo che definisce un punteggio di rischio all’allevamento permettendo la categorizzazione dello stesso.

 

 

 

 

 

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News

 RICOSTITUZIONE PENSIONE PER SUPPLEMENTO – AVVISO IMPORTANTE

 La ricostituzione della pensione è una pratica che consente di ricalcolare l’importo della pensione sulla base del riconoscimento della contribuzione versata o maturata in precedenza alla decorrenza della data di pensionamento.

Consigliamo pertanto, a chi ha avuto la pensione liquidata nell’anno 2018 ed ha continuato a versare contributi prestando attività lavorativa per periodi successivi alla decorrenza della pensione, di recarsi presso le nostre sedi di Patronato in modo da presentare domanda per ottenere così un adeguamento dell’importo della pensione a seguito dei suddetti contributi versati. 

 

PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE – QUOTA 103

FACOLTÀ A PERCEPIRE L’INCENTIVO DI POSTICIPO AL PENSIONAMENTO

La pensione anticipata flessibile (P. QUOTA 103) riconosce agli iscritti dell’AGO, alle Gestioni esclusive e sostitutive e agli iscritti alla G. Separata la possibilità di andare in pensione anticipata ai lavoratori (dipendenti e autonomi) che nell’anno 2023 siano in possesso di almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi.

Ai soli lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti per richiedere la P. QUOTA 103 e che scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente, è riconosciuta la facoltà di rinunciare al pensionamento in QUOTA 103 e proseguire il rapporto di lavoro nonché richiedere di acquisire direttamente in busta paga dal datore di lavoro la quota di contribuzione IVS di competenza (9,19%).

Le somme corrisposte a tale titolo sono soggette a tassazione fiscale.

ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI RINUNCIA

La facoltà di rinuncia può essere esercitata dal lavoratore dipendente:

  • una sola volta nel corso della vita lavorativa, e non può essere esercitata dopo il conseguimento di una pensione diretta (fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità),

La facoltà di rinuncia non può essere esercitata dal lavoratore dipendente:

  • dopo il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (requisiti Legge Fornero),
  • per la pensione di vecchiaia prevista dalla gestione pensionistica di appartenenza, se inferiore,
  • nel caso il lavoratore eserciti il diritto alla revocaalla fruizione dell’incentivo.

L’accredito contributivo cessa di essere riconosciuto al dipendente al raggiungimento dei requisiti per la P. di Vecchiaia.

Il lavoratore ha, per una sola volta, la possibilità di revocare la facoltà di rinuncia esercitata.

COMPETENZE DEL DATORE DI LAVORO

I datori di lavoria prescindere se assumono o meno la natura di imprenditore – sono tenuti, previa valutazione della istanza da parte dell’Inps:

  • a riconoscere, ai propri dipendenti che hanno fatto domanda di accredito, direttamente in busta paga la quota di contribuzione IVS a carico degli stessi,
  • a continuare a versare all’Inps la quota di contribuzione IVS a proprio carico (23,81%).

 

A seguito dell’esercizio della facoltà di rinuncia, il datore di lavoro sarà esonerato dal versamento contributivo all’Inps a partire dalla prima decorrenza utile per il trattamento di pensione anticipata flessibile

Pertanto, se la facoltà di rinuncia è esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per P. Quota 103, l’obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesim

 

 

PRIME INDICAZIONI SULLA MISURA DI SUPPORTO FORMAZIONE E LAVORO (SFL) 

Con la presente news si forniscono le prime indicazioni in merito alle

modalità di accesso e di fruizione della misura del Supporto per la formazione

e il lavoro (SFL), recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro a decorrere dal 1° settembre 2023

Di seguito si forniscono le prime indicazioni in merito alle modalità di accesso e di fruizione della misura del Supporto per la formazione e il lavoro. 

Il SFL è una misura finalizzata a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Nelle misure del Supporto per la formazione e il lavoro rientrano il servizio civile universale e i progetti utili alla collettività. 

A chi è destinato:

Il SFL è destinato ai singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui e che non hanno i requisiti per accedere all’ADI. 

Attenzione

Possono accedere alla misura, altresì, i componenti dei nuclei familiari, che percepiscono, a far data dal 1° gennaio 2024, l’Assegno di inclusione e che decidono di partecipare ai percorsi sopra indicati, pure non essendo sottoposti agli obblighi previsti dall’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 48/2023, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza specifica per l’ADI. 

 

REQUISITI PER L’ACCESSO AL SUPPORTO PER ACCEDERE AL SFL

Al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, deve essere alternativamente in possesso dei seguenti requisiti: 

  • cittadino italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

 

  • cittadino di altro Paese dell’Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 
  • cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 
  • cittadino titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 o apolide in possesso di analogo permesso. 

Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere, inoltre, residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. 

 

REQUISITI ECONOMICI

Il richiedente, all’atto della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione della prestazione, deve essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti reddituali e patrimoniali: 

  • un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui;
  • un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza come definita ai fini dell’ISEE[1];
  • un valore del patrimonio immobiliare (come definito ai fini dell’ISEE), diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
  • un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell’ISEE (ad esempio, depositi, conti correnti, ecc., al lordo delle franchigie), non superiore a:
    1. 000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
    2. 000 euro per i nuclei composti da due componenti;
    3. 000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo). 

I massimali sono incrementati di:

  1. 000 euro per ogni componente in condizioni di disabilità, come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo;
  2. 500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo.

 

Nel calcolo del reddito familiare non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza o di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà.

 La verifica del possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali avviene mediante l’attestazione ISEE e sulla base dei valori contenuti nella stessa attestazione, in corso di validità all’atto di presentazione della domanda, nella quale sia presente il richiedente il SFL. 

 COSA ACCADE NEL CASO DI DIMISSIONI VOLONTARIE

Sono esclusi dal godimento del beneficio i soggetti disoccupati, a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La misura del SFL è compatibile con lo svolgimento di un’attività di lavoro, rispettivamente dipendente o autonomo, purché il reddito percepito non superi i valori soglia previsti per accedere alla misura.

Necessario però è il farne comunicazione all’ INPS.

 

INCONPARIBILITÀ

È prevista a norma di legge l’incompatibilità del Supporto per la formazione e il lavoro con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

 OBBLIGHI FORMATIVI

I richiedenti del SFL devono avere assolto il diritto-dovere all’istruzione e formazione.

Ai beneficiari del SFL, di età compresa tra i 18 e 29 anni, che non hanno adempiuto all’obbligo

di istruzione è richiesta l’iscrizione a percorsi di formazione dedicati dei quali si dettaglierà più avanti.

La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione, comporta la non erogazione del beneficio, che comunque decorre dall’inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di percezione di dodici mensilità.

 RICHIESTA DELLA MISURA DEL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO E SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DI ATTIVAZIONE DIGITALE

Il Supporto per la formazione e il lavoro è istituito dal 1° settembre 2023.

La domanda è presentata dall’interessato all’INPS in modalità telematica e il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa presente nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (di seguito, anche SIISL) attraverso l’invio automatico ai servizi per il lavoro competenti.

All’atto della domanda, l’interessato viene informato che attraverso il SIISL riceverà l’informazione dell’accettazione della sua domanda del SFL per proseguire il percorso di attivazione. 

REQUISITI e OBBLIGHI

  • rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva (DID) di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  • dimostrare, se di età compresa tra i 18 e i 29 anni e non abbia adempiuto all’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’iscrizione a un percorso di istruzione per adulti di primo livello, allegando, a tale fine, copia dell’attestato di iscrizione o frequenza a tali corsi;
  • autorizzare la trasmissione dei dati contenuti nella domanda ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276/2003, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2015. 

Per l’accesso alla misura è, inoltre, necessario che il richiedente avvii il relativo percorso di attivazione mediante il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL). 

Pertanto, il richiedente il beneficio, dopo la presentazione della domanda, potrà accedere al portale del Sistema Informativo per l’inclusione sociale (SIISL) dove potrà precompilare il Patto di attivazione digitale (di seguito, anche PAD), che diverrà operativo all’esito positivo dell’istruttoria della domanda.

All’esito della verifica dei requisiti di accesso alla misura e al conseguente accoglimento della domanda del SFL, l’INPS informa, comunque, il richiedente che, ove non abbia già provveduto, deve accedere al SIISL, dove potrà compilare il proprio curriculum vitae e sottoscrivere il patto di attivazione digitale

Nel patto di attivazione digitale, il beneficiario del SFL:

  • fornisce le informazioni essenziali per la presa in carico e individua almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276/2003;
  • si impegna a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato, e conferma l’autorizzazione alla trasmissione dei propri dati ai centri per l’impiego (CPI), alle Agenzie per il lavoro e agli enti di intermediazione. 

DECORRENZA OBBLIGHI E IMPORTO DEL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO

Ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 48/2023, e dell’articolo 4, comma 4, del D.M. n. 108/2023, la partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio personalizzato, alle attività formative, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro, nonché dei progetti utili alla collettività e del servizio civile universale, compresa, anche l’iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione, per tutta la loro durata e comunque per un periodo massimo di dodici mensilità, determina l’accesso per l’interessato a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. 

OBBLIGHI

il beneficiario dell’indennità di partecipazione è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, anche con modalità telematica, ai servizi competenti, della partecipazione a tali attività almeno ogni novanta giorni,

  • In caso di mancata conferma dell’attività l’INPS sospende il beneficio.
  • In caso di mancata adesione, per rifiuto o abbandono dell’attività, il beneficiario decade dalla misura

OFFERTE DI LAVORO E COMPATIBILITÀ CON IL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO

Il beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:

  1. a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale;
  2. b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno;
  3. c) la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contatti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
  4. d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

 

 

 CHIARIMENTI SUL PASSAGGIO DA REDDITO DI CITTADINANZA ALLE NUOVE MISURE DI

SUPPORTO FORMAZIONE E LAVORO (SFL) E ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI)

 

Si rendono note informazioni utili a chiarire il passaggio dal RdC verso le nuove misure:

 

  • Supporto per la Formazione e Lavoro (SFL) – la nuova misura entra in vigore dal 1° settembre 2023 e prevede il riconoscimento di € 350 euro mensili alle persone a rischio di esclusione sociale lavorativa che parteciperanno a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale. La misura è destinata a soggetti di età tra 18 e 59 anni, con un valore ISEE non superiore a euro 6.000 annui e che non hanno i requisiti per ADI.

 

  • Assegno di Inclusione (ADI) – la nuova misura che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024 si rivolge a favore di nuclei familiari in cui sono presenti componenti:

 

  1. Disabili,
  2. Minorenni,
  3. Over 60,
  4. In condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificati dalle pubbliche amministrazioni.

 

I componenti il nucleo familiare – dal momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del godimento del beneficio – devono possedere particolari e specifici requisiti relativi alle condizioni economiche (ISEE non superiore a € 9.360) e l’importo annuo dell’ADI può variare:

 

  • Fino a € 6.000 annui per nuclei con disabili minori.
  • Fino a € 7.560 annui per nuclei con soggetti ultra 67 anni ovvero da persone ultra 67 anni con familiari in disabilità grave.

 

Per quanto attiene il RdC, la prestazione verrà riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2023 per i seguenti nuclei in cui sono presenti componenti:

 

  1. Disabili,
  2. Minorenni,
  3. Over 60.

 

A tale platea – così come previsto dall’ art. 13, comma 5, del D.L. 4/2023, conv. In L. 85/2023 – il messaggio Inps precisa che:

 

  1. potranno aggiungersi i percettori di RdC non attivabili al lavoro, per i quali venga comunicata la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il suddetto termine dei sette mesi. I servizi sociali comunicano all’Inps tramite la piattaforma GePi l’avvenuta presa in carico. Decorso tale termine (i sette mesi) in assenza della comunicazione, l’erogazione è sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all’avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del 31 ottobre 2023 entro il quale i servizi sociali comunicano la presa in carico del nucleo.

 

Si ricorda che:

 

  • per i nuclei già percettori di RdC con componenti attivabili al lavoro dal 1° settembre 2023 è previsto il Supporto per la Formazione e Lavoro (SFL), che, come detto, propone di individuare percorsi di formazione e lavoro e un sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro allo scopo di agevolare l’occupazione.

 

Chiarimento InpsIl vero obiettivo della misura (SFL) che prevede anche il riconoscimento di un beneficio economico, di durata limitata, ma solamente come accompagnamento durante tale percorso. Per accedere al beneficio, infatti, oltre a presentare una domanda, è necessario seguire un iter:

– sottoscrivere il patto di attivazione digitale;

– contattare le Agenzie per il lavoro;

– sottoscrivere il patto di servizio personalizzato.

All’avvio della frequenza ai percorsi di formazione o delle altre iniziative di attivazione, per la loro durata, verrà erogato il beneficio dei 350 euro mensili previsti dal Supporto per la Formazione e Lavoro per un massimo di dodici mensilità.