CANDIDATI ALLE ELEZIONI POLITICHE A CONFRONTO

NEI COLLI VITIVINICOLI RIMINESI

CONFAGRICOLTURA:

“NON DIMENTICATE I PROBLEMI CHE AFFLIGGONO IL SETTORE”

 

(Rimini, 20 settembre 2022) –Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini, nel tardo pomeriggio di lunedì 19 settembre scorso, ha accompagnato i candidati alle elezioni politiche del 25 settembre alla scoperta di una delle più suggestive attività vitivinicole del territorio nei colli riminesi, la Tenuta del Monsignore a San Giovanni in Marignano.

 

A far da cicerone il titolare Sandro Bacchini che, giunto alla sua sessantottesima vendemmia, ha illustrato ai politici come è organizzata la sua impresa, raccontando le difficoltà quotidiane che un imprenditore agricolo oggi deve affrontare.

A seguire il dibattito trasmesso sui canali social dell’organizzazione.

 

Gli effetti negativi che i cambiamenti climatici hanno sull’agricoltura, la difficoltà ad assicurarsi da parte delle imprese, la scarsa disponibilità di manodopera da impiegare in campagna, il caro energia e l’assurda normativa sugli extraprofitti e poi ancora i danni provocati dalla fauna selvatica. Sono alcuni dei temi su cui i candidati sono stati sollecitati, temi approfonditi da Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini nel documento “Produrre non è peccato!” che è stato consegnato ai presenti.

 

Confagricoltura ha rivolto l’invito al confronto a tutti i candidati territoriali.

All’incontro hanno preso parte Marco Lombardi (Noi Moderati), Jacopo Morrone (Lega), Raffaella Sensoli (Impegno Ci-vico), Elena Leardini (Terzo Polo) e Mimma Spinelli (Fratelli d’Italia).

 

“Confagricoltura vuole aprire un dialogo con tutte le forze politiche e con i futuri rappresentati del territorio in Parlamento: il settore primario merita attenzione e in questa fase storica ne ha bisogno più che mai – afferma Carlo Carli, presidente Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini – Per esempio non possiamo affrontare nodi come il caro energia da soli. Durante la pandemia e poi con lo scoppio della guerra in Ucraina il ruolo degli agricoltori, coloro che producono il cibo che tutti i giorni finisce sulle nostre tavole, è stato riscoperto: noi non ci siamo mai fermati e anche in questo quadro difficile continuiamo incessanti il nostro lavoro. Ma la situazione sta diventando ogni giorno sempre più pesante: la morsa dei rincari, dall’energia ai mezzi tecnici, rischia di soffocare il settore. Questo rischio va disinnescato e questo sarà il compito del prossimo governo”.

 

“Auspichiamo che questo incontro possa essere il primo di una lunga serie: con la concretezza che contraddistingue gli agricoltori abbiamo portato i candidati in azienda, mostrando e spiegando loro difficoltà e problemi, ma anche l’entusiasmo che noi imprenditori agricoli mettiamo nel nostro lavoro quotidiano, testimoniato da Sandro Bacchini che ci ha ospitato  – aggiunge Carli – La nostra Associazione è infatti la casa degli imprenditori agricoli e la nostra porta è sempre aperta al dialogo con tutte le forze politiche per costruire insieme le migliori condizioni possibili affinché il settore primario possa svolgere al meglio il proprio lavoro, cioè quello di produrre e rispondere alle richieste di cibo di tutti i cittadini”.

 

La registrazione del dibattito è visionabile sul canale YouTube dell’Associazione al link: https://www.youtube.com/watch?v=QPWREOAzop8 e sulla pagina Facebook dell’Associazione al link: https://fb.watch/fGAhAyuf1i/

 

Il documento Confagricoltura “Produrre non è peccato!” è scaricabile al seguente link del sito web dell’Associazione: https://drive.google.com/file/d/12SYXK3a2pPuvTMoH5nXizLbl55aUtw4g/preview

DICHIARAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO: Scadenza al 30 settembre e le faq del MEF

Recentemente il MEF ha pubblicato sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze una serie di chiarimenti, sotto forma di FAQ, in merito alla dichiarazione dell’imposta di soggiorno da presentare entro il prossimo 30.9.2022.

A tal fine si rammenta che il gestore delle strutture ricettive (responsabile del pagamento) deve presentare un apposito modello utilizzabile da per dichiarare:

  • l’imposta di soggiorno dovuta dai soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive situate nei Comuni che hanno provveduto alla relativa istituzione;
  • il contributo di soggiorno a carico dei soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive di Roma Capitale.

La dichiarazione va presentata anche dai soggetti che incassano il canone / corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni / corrispettivi relativamente alle locazioni brevi.

I soggetti tenuti al versamento dell’imposta di soggiorno nonché del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, devono presentare un’apposita dichiarazione da inviare, esclusivamente in via telematica, entro il 30.6 dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, utilizzando l’apposito modello approvato dal MEF con il Decreto 29.4.2022, scadenza spostata per quest’anno al 30 settembre.

In particolare, la dichiarazione va presentata da parte:

  • del gestore della struttura ricettiva per la dichiarazione:
  • dell’imposta di soggiorno di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 23/2011;
  • del contributo di soggiorno di cui all’art. 14, comma 16, lett. e), DL n. 78/2010 a carico dei turisti che alloggiano nelle strutture ricettive di Roma Capitale;
  • del soggetto che incassa il canone / corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei canoni / corrispettivi relativi alle locazioni brevi ex art. 4, DL n. 50/2017.

La compilazione e l’invio (tramite Entratel / Fisconline) della dichiarazione possono essere effettuati dal sito Internet del MEF nonché accedendo all’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Nel modello, oltre all’indicazione dell’anno d’imposta di riferimento, devono essere tra l’altro riportati:

  • i dati identificativi delComune in cui sono situate le strutture ricettive;
  • la tipologia deldichiarante, ossia gestore della struttura ricettiva / mediatore della locazione (per le locazioni brevi) / soggetto diverso dal gestore della struttura ricettiva (erede, rappresentante, curatore fallimentare) / intermediario che trasmette la dichiarazione per conto del dichiarante;
  • l’indicazione se l’attività è esercitata in forma d’impresa. A seconda della qualifica del gestore / mediatore va compilato il riquadro “Persone fisiche” / “Soggetti diversi dalle persone fisiche”.

Sotto forma di FAQ, il MEF ha recentemente reso disponibili una serie di chiarimenti sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze, specificando in particolare quanto segue:

  • i soggetti che hanno già presentato per 2020 e 2021 una dichiarazione / comunicazione al Comune sulla base delle indicazioni fornite dal Comune stesso, non devono ripresentare la dichiarazione utilizzando il nuovo modello;
  • va presentata una dichiarazione per il 2020 ed una dichiarazione per il 2021. Il termine “cumulativamente”, si riferisce ai dati che devono essere dichiarati nell’anno di riferimento;
  • la dichiarazione non va presentata se il Comune ha sospeso il versamento dell’imposta a causa dell’emergenza COVID-19;
  • la dichiarazione multipla va utilizzata nel caso in cui non sia possibile rappresentare la posizione del dichiarante su un unico modello, poiché viene superato il numero massimo di 1.500 strutture per singolo modello ed è quindi necessario inviare più dichiarazioni allo stesso Comune;

e vale in caso di presentazione della dichiarazione allo stesso Comune;

  • il gestore deve presentare la dichiarazione anche in assenza di presenze;
  • in caso di locazioni brevi, la dichiarazione va presentata dall’intermediario, se l’imposta di soggiorno è incassata e riversata direttamente dallo stesso al Comune.

 

 

 

 

CUMULO INCENTIVI: Industria 4.0 cumulabile con altri incentivi Pnrr

Nessun divieto di doppio finanziamento previsto dalle norme comunitarie nel caso in cui si sommano diversi incentivi coperti dal Pnrr sul medesimo investimento se il beneficio complessivo non supera il 100% del costo.

Dopo il chiarimento della circolare Mef 33/2021, un’ulteriore conferma, riguardante le modalità di calcolo del credito di imposta 4.0 in presenza di contributi sul costo dell’investimento, arriva da una risposta a interpello rilasciata dalla direzione regionale delle Entrate (Dre) della Sardegna. Le vigenti agevolazioni sugli investimenti prevedono che, in presenza di acquisti sui quali sono stati concessi contributi in base ad altre norme, il credito di imposta si calcola applicando le percentuali di legge al costo al lordo di tali contributi, a condizione che il cumulo non porti il totale del beneficio a superare il 100% del costo, tenendo conto, nel conteggio, del risparmio fiscale ascrivibile alla intassabilità del credito di imposta.

La circolare 9/E/2021 ha precisato che, per effettuare questa verifica, occorre sommare i contributi al credito di imposta «maggiorato del risparmio di imposta».

Traducendo in numeri questa affermazione, si avrà la seguente formula (Srl con imposte del 24%+ 3,9%= 27,9%): [% contributo + (% credito di imposta x 127,9%)] < 100 per cento. Dove 127,9% è la maggiorazione della aliquota del credito di imposta per tenere conto del «risparmio fiscale».

In merito alla cumulabilità di agevolazioni per gli investimenti 4.0, erano sorte talune problematiche in relazione al divieto di doppio finanziamento previsto per gli incentivi finanziati nell’ambito del Pnrr. Il Mef, con la circolare 33 del 31 dicembre 2021, ha precisato che il doppio finanziamento è un concetto differente e non sovrapponibile con quello di cumulo di agevolazioni. Il divieto di doppio finanziamento prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche, mentre il cumulo si riferisce alla possibilità di diverse forme di sostegno che vengono cumulate a copertura di differenti quote parti di un investimento. È dunque consentito cumulare su un unico progetto fonti differenti purché il sostegno non copra lo stesso costo.

Nonostante il chiarimento ministeriale, taluni contribuenti hanno sollevato dubbi sull’effettiva applicazione matematica del principio. In un interpello inedito indirizzato alla direzione regionale della Sardegna (921 – 248/2022), si chiede, in particolare, se le percentuali del credito di imposta 4.0 colpiscano sempre il totale del costo o solo la quota residua che non ha beneficiato di altri incentivi. Ad esempio, nel caso di un investimento che ha fruito di un contributo del 30%, si chiede se il tax credit 4.0 (40% fino a 2,5 milioni per investimenti del 2022) si calcoli sempre su 100 oppure solo su 70. La Dre della Sardegna, nel dichiarare l’interpello inammissibile in quanto manca incertezza interpretativa (si richiama la circolare 9/E/2021), sottolinea che, in base alla circolare Mef, il cumulo è consentito con l’unico limite di non finanziarie con più agevolazioni oltre il 100% del costo.

Seguendo l’interpretazione ministeriale confermata dalla Dre, la percentuale del credito (40%) di applicherà pertanto al costo totale (100), dovendosi poi verificare il rispetto del limite [30 + (40 x 127,9%)] = 81,16% < al 100 per cento.

 

 

 

CONTOTERZISTI: Anche a loro il credito d’imposta carburante

Il decreto Aiuti-ter non dimentica gli agromeccanici e pone un fine sul riconoscimento dello sgravio fiscale del 20% per il quarto trimestre del 2022.

Ora ci sono i presupposti per includerli definitivamente anche nei precedenti provvedimenti. Un lungo lavoro, portato avanti dalle associazioni, porta finalmente nelle case dei contoterzisti il credito d’imposta del 20% sul gasolio acquistato per svolgere le consuete attività agromeccaniche. La bozza del decreto Aiuti-ter chiarisce, infatti, che anche a questi spetta lo sgravio fiscale. Si legge: “Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto”.

Lo sgravio fiscale spetterà ai contoterzisti sicuramente per il carburante usato nel quarto trimestre di quest’anno, periodo caratterizzato dalla preparazione dei terreni per le prime semine invernali. Ma, in generale, quanto puntualizzato nel decreto Aiuti-ter fornisce i presupposti per togliere tutti i dubbi della precedente norma ed includere gli agromeccanici tra i beneficiari dei crediti d’imposta relativi al carburante acquistato per la trazione dei mezzi agricoli nel primo trimestre dell’anno (decreto Aiuti) e nel terzo trimestre (decreto Aiuti-bis), dove non erano stati citati.

Come si legge dalle organizzazioni di settore, “L’obiettivo di tutti questi provvedimenti è il medesimo, ossia mitigare gli effetti del caro carburante. In particolare, il terzo trimestre è quello più importante perché si tratta dei mesi della raccolta dei cereali e della vendemmia meccanizzata, operazioni eseguite dagli agromeccanici nove volte su dieci. Insensato quindi pensare di escluderli dal credito d’imposta. La struttura del testo, inoltre, è identica”.

PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA DELL’EMISSIONE RELATIVA AI CONTRIBUTI DEI LAVORATORI AUTONOMI IN AGRICOLTURA DA VERSARE NELL’ANNO 2022 non applicazione sanzioni civili

Ricordiamo che l’Inps attraverso il Messaggio n. 3388 del 15/09/2022 fornisce comunicazione del fatto che, considerate le anomalie di carattere tecnico rilevate in fase di accesso al cassetto previdenziale dei lavoratori autonomi in agricoltura che determinano ritardi nell’acquisizione delle informazioni per effettuare il pagamento della seconda rata dell’emissione relativa ai contributi dei predetti lavoratori da versare nell’anno 2022, per i pagamenti intervenuti tra il 17 settembre e il 30 settembre 2022 l’Istituto non applicherà le sanzioni civili.

RAPPORTO BIENNALE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE: modifiche normative            

 

Ricordiamo che, con decreto del 29 marzo 2022, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali – di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia – ha aggiornato le indicazioni per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile che – ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”), come recentemente modificato dalla Legge n. 162/2021 – le aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti hanno l’obbligo di redigere telematicamente sul sito del Ministero del Lavoro e trasmettere alle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA).  Come noto, l’obbligo in questione era già in vigore dal 2006 ma riguardava esclusivamente i datori di lavoro che, al termine dell’anno precedente l’invio del rapporto, occupavano oltre 100 dipendenti. Con la citata modifica normativa apportata al Codice delle pari opportunità, da quest’anno l’obbligo di redazione del rapporto biennale è stato esteso alle aziende con più di 50 dipendenti. È stata altresì prevista la facoltà di redazione del report per le aziende che occupano fino a 50 dipendenti. Si ricorda che tale documento – che va trasmesso almeno ogni due anni entro il 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio – serve ad esaminare gli aspetti della gestione del personale (inquadramento, retribuzioni, assunzioni, licenziamenti, passaggi di categoria o qualifica, processi di selezione), in un’ottica di genere, differenziando le informazioni relative ai lavoratori maschi da quelle relative alle lavoratrici.  In fase di prima applicazione delle nuove modalità di trasmissione, limitatamente al biennio 2020-2021, il termine di trasmissione del rapporto è stabilito al 30 settembre 2022. Per i bienni successivi, il termine di trasmissione è confermato al 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio. Si ricorda altresì che per il computo dei dipendenti valgono, in assenza di ulteriori indicazioni, le precisazioni fornite dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 48/1992, secondo cui deve essere considerata tutta la forza lavoro a qualunque titolo occupata in azienda al 31 dicembre dell’anno precedente (per quest’anno, quindi, al 31 dicembre 2021), compresi gli apprendisti. Vanno conteggiati dunque anche gli operai agricoli a tempo determinato che risultavano in forza a tale data. Il rapporto inoltre deve essere redatto “sia in relazione al complesso delle unità produttive e delle dipendenze, che in riferimento a ciascuna unità produttiva con più di cinquanta dipendenti” (art. 1, comma 2, D.M. del 29 marzo 2022). La mancata trasmissione del rapporto – anche dopo l’invito a regolarizzarlo nel termine di sessanta giorni da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente – comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 11 del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 (da € 103 a € 516); qualora l’inottemperanza si protragga per oltre dodici mesi, può essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda. Si sottolinea che “nel caso di rapporto mendace o incompleto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro” (c. 4-bis dell’art. 46 D.Lgs. n. 198/2006). Il rapporto deve essere redatto in modalità esclusivamente telematica tramite il nuovo applicativo informatico disponibile sul portale Servizi Lavoro.

 

ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI CHE RIENTRANO A LAVORO NEL 2022: istruzioni Inps

                    

Si rende noto che, con la circolare n. 102 del 19 settembre, l’INPS ha fornito le necessarie indicazioni per l’applicazione dell’esonero contributivo introdotto, in via sperimentale per l’anno 2022, dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, c. 137, legge n. 234/2021) in favore delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, pari al 50% della contribuzione IVS a carico della dipendente per un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dalla data del rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.

Si evidenziano qui di seguito gli aspetti salienti del beneficio, con particolare riferimento ai datori di lavoro del settore agricolo:

  • l’esonero è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente, sia instaurati che instaurandi, del settore privato. Esso spetta dunque anche alle dipendenti del settore agricolo e alle lavoratrici associate ad una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001;
  • ha una durata complessiva pari a 12 mesi decorrenti dalla data del rientro al lavoro della lavoratrice madre al rientro dal periodo di congedo obbligatorio di maternità (ai sensi dell’art. 16 del D.lgs n. 151/2001). La circolare precisa, inoltre, che laddove la lavoratrice, al termine del periodo di congedo obbligatorio, fruisca dell’astensione facoltativa, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice. Parimenti, l’esonero contributivo in esame spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum di cui all’art. 17 del citato Testo unico sulla maternità. Il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022;
  • si sostanzia in una riduzione del 50% della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;
  • la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (art. 31 del D.lgs n. 150/2015) e non è subordinata al possesso, del documento unico di regolarità contributiva (art. 1, c. 1175, legge n. 296/2006);
  • è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro (comprese quindi le agevolazioni per zone montane e svantaggiate per i datori di lavoro agricolo). La circolare precisa, inoltre, che è ulteriormente cumulabile con l’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi IVS a carico del lavoratore, previsto dall’art. 1, c. 121, della citata di bilancio 2022, nonché con l’ulteriore esonero IVS sulla quota del lavoratore di 1,2 punti percentuali, disposto dall’art. 20, c. 1, del decreto-legge n. 155/2022, (c.d. Decreto Aiuti-bis);

 

Agriturismi: comunicazione periodi di apertura e tariffe, attenzione alla scadenza del 1 ottobre.

 

Entro il 1° ottobre di ogni anno, l’operatore agrituristico deve comunicare al Comune e alla Provincia il calendario di apertura dell’impresa, nonché l’elenco dei prezzi che intende applicare per i servizi agrituristici di somministrazione pasti e bevande e per il pernottamento. Tali prezzi dovranno essere rispettati per tutto l’anno successivo salvo eventuali variazioni che dovranno essere comunicate al Comune e alla Provincia entro il 31 marzo. Le variazioni potranno essere applicate solo dopo la comunicazione.

La comunicazione va presentata attraverso il portale dedicato (SUAP).

Per ogni chiarimento rivolgersi agli uffici.

Informativa investimenti Parco Agrisolare.

In riferimento alla presentazione delle domande di adesione al Bando relativo agli investimenti del Parco Agrisolare, comunichiamo che gli interventi finanziabili, la documentazione necessaria e termini e modalità di presentazione delle domande previsti sono i seguenti:

  • Interventi finanziabili quali investimenti nelle strutture produttive del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale, al fine di installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori, rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento
  • Intervento principale e obbligatorio: acquisto e posa in opera di pannelli fotovoltaici, sui tetti dei fabbricati suddetti, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp
    • Per le aziende agricole gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di energia elettrica dell’azienda agricola, compreso quello familiare. La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale
  • Interventi facoltativi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:
    • Rimozione e smaltimento dell’amianto (o, se del caso, dell’eternit) dai tetti
    • Realizzazione dell’isolamento termico dei tetti
    • Realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto
  • Documentazione necessaria
  • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con anagrafica del soggetto beneficiario, descrizione catastale dei manufatti oggetto di intervento, descrizione di massima dell’intervento, richiesta di contributo;
  • Relazione tecnica asseverata da parte del professionista abilitato (vedi elenco documentazione riportata a pagina 15 del Decreto e riportata da pagina 29 a pagina 32 del Regolamento Operativo)
  • Visura Catastale e planimetria dei fabbricati oggetto di intervento
  • Schema elettrico unifilare di progetto redatto da professionista abilitato
  • Dossier fotografico ante operam per documentare lo stato dei luoghi e eventuali coperture in amianto alla data di presentazione della domanda
  • Bollette elettriche o fatture rappresentative dei consumi annuali dichiarati
  • Relazione di calcolo di conversione del fabbisogno termico dell’azienda in energia elettrica equivalente con allegata documentazione probante
  • Report PDF generato dal sistema PVGIS

 

Le aziende interessate dovranno contattare quanto prima un tecnico abilitato al fine di valutare l’eventuale possibile investimento, anche in considerazione del fatto che la disponibilità finanziaria a livello nazionale è di 1.200 milioni di Euro fino ad esaurimento.

La percentuale di contributo è pari al 40% dell’investimento, per le aziende ricadenti in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici (zone montane) la percentuale di contributo è maggiorata di un ulteriore 20%.

Gli uffici tecnici di Confagricoltura sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per l’eventuale inserimento della domanda e della relativa documentazione.

 

Regolarità contributiva e richiesta contributi pubblici, attenzione alla situazione aziendale.

 

Ricordiamo alle aziende interessate che al fine di percepire contributi pubblici a vario titolo, la verifica che viene effettuata in tempi differenti è quella sulla regolarità contributiva. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è il certificato che attesta la regolarità dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi da parte delle aziende.

Nel caso di pagamenti diretti, come la Domanda Unica, un eventuale debito dell’azienda che ha fatto domanda con l’INPS viene compensato, quindi non pagato all’azienda, ma inviato direttamente all’INPS. Nel caso invece di progetti ad investimento sul Piano di Sviluppo Rurale oppure sull’OCM vitivinicolo ci sono controlli sul DURC sia in fase di istruttoria iniziale che al momento del saldo della domanda di contributo.

Invitiamo pertanto gli interessati ad effettuare sempre tale verifica nel caso di richieste di contributi pubblici.

 

UMA: aperta la possibilità di richiedere maggiorazione di carburante agevolato per siccità.

 

Come richiesto dalle Organizzazioni Agricole la Regione Emilia-Romagna ha deliberato lo scorso 25 luglio con Delibera numero 1276 la possibilità di richiedere una maggiorazione delle attribuzioni di carburante agevolato per uso agricolo, causa problematica siccità relativa al 2022.

Le aziende potranno accedere all’assegnazione se vengono soddisfatti i seguenti requisiti:

  • abbiano esaurito l’assegnazione annuale dell’anno 2022;
  • abbiano presentato la dichiarazione di avvenuto impiego del carburante agricolo dell’anno 2021 entro il 30 giugno 2022;
  • ne facciano richiesta entro il 3 novembre 2022;

 

E’ disponibile l’applicativo per la presentazione delle richieste. Le aziende interessate con i requisiti possono manifestare la loro intenzione a presentare la domanda presso gli uffici tecnici di Forlì, Cesena e Rimini.

 

 

FLAVESCENZA DORATA: la Regione incontra viticoltori e associazioni professionali agricole

Istituito un tavolo operativo permanente, aperto a tutto il territorio regionale, cui partecipano i rappresentanti dei Consorzi, i viticoltori e tutte le organizzazioni professionali per monitorare la situazione e rafforzare le misure di contrasto.

Allarme flavescenza dorata, la Regione ha istituito il presidio di un tavolo operativo permanente, aperto a tutto il territorio regionale, cui partecipano i rappresentanti dei Consorzi, i viticoltori e tutte le organizzazioni professionali agricole e agroalimentari per monitorare la situazione e rafforzare le misure necessarie. Nell’incontro, con l’assessore regionale all’Agricoltura e i servizi tecnici regionali, tenutosi a Modena nella sede del Consorzio Tutela Lambrusco, è stata condivisa una strategia comune per affrontare il problema che, in analogia al resto del Nord Italia, sta marcando una rilevante recrudescenza in tutte le province dell’Emilia-Romagna, in pianura e in collina. Il prossimo appuntamento operativo dei componenti del tavolo sarà tra un mese, per un nuovo punto della situazione. In uno scenario analogo si rende necessario rinforzare le azioni di contrasto e di contenimento con un Piano triennale, che intensifichi i monitoraggi annuali, coordini le attività necessarie e sia correlato a quanto attuato dalle Regioni coinvolte nell’emergenza e a quanto sarà disposto a livello nazionale. Per l’Emilia-Romagna deve essere strutturato un coordinamento interregionale con le altre regioni colpite da flavescenza dorata come Friuli Venezia-Giulia, Veneto e Piemonte e in stretto raccordo con il Ministero per le Politiche agricole, per promuovere misure per la prevenzione delle infestazioni e dare supporto alla filiera viticola danneggiata, attraverso risorse necessarie a indennizzare i viticoltori colpiti e a promuovere l’estirpo dei vigneti e il loro reimpianto. Nel frattempo la Regione Emilia- Romagna ha portato all’ordine del giorno della Commissione Nazionale Politiche Agricole della Conferenza Stato Regioni le grosse criticità causate dalla flavescenza, trovando l’attenzione delle altre Regioni coinvolte e ha scritto al ministro delle Politiche Agricole e Agroalimentari. Va poi rafforzata l’attività di controllo sul territorio per far estirpare tempestivamente tutte le piante sintomatiche che costituiscono il bacino dell’inoculo nei vigneti in produzione e in quelli incolti o abbandonati. Un’attenzione specifica va rivolta al monitoraggio territoriale delle popolazioni dell’insetto vettore della malattia al fine di perfezionare le strategie di contenimento che dovranno poter contare su trattamenti di sicura efficacia anche prevedendo nel breve periodo usi eccezionali di principi attivi. La Regione, è stato detto, metterà il massimo impegno per modificare la proposta di una nuova regolamentazione dell’uso dei fitofarmaci in via di adozione che dovrà tenere conto della necessità ineludibile di difendere le produzioni agricole. Viene ribadita la necessità di una maggiore formazione e sensibilizzazione rivolta a chi si occupa della gestione dei vigneti, per diffondere le corrette pratiche fitosanitarie da adottare a partire dagli interventi sulle barbatelle (le piantine di vite da impianto), che devono essere assolutamente sane, e certificate consigliando vivamente l’uso di materiale vivaistico termotrattato. Attenzione va posta alla ricerca che punti anche alla individuazione di nuove strategie di difesa e di contrasto alla malattia anche attraverso la sperimentazione di nuovi formulati.

Per maggiori informazioni, visitare il seguente link: https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/notizie/2022/settembre/flavescenza-dorata-la-regione-incontra-viticoltori-e-associazioni-professionali-agricole

 

PATATE ED EMERGENZA ELATERIDI: la Regione sollecita il Governo sugli indennizzi agli agricoltori

In arrivo una legge regionale sulla ricerca per contrastare il coleottero responsabile dei danni. Risorse europee per 6 milioni destinate a programmi operativi a tutela delle coltivazioni. Incontro in Regione con le organizzazioni dei produttori e le associazioni.

Situazione climatica difficilealti costi per la conservazione e soprattutto attacchi degli elateridi (insetti della famiglia dei coleotteri): l’attuale stagione di raccolta delle patate è seriamente minacciata. In particolare, i gravi danni provocati dagli elateridi stanno diventando per l’intero distretto pataticolo un fattore determinante per l’economicità della coltura e il mantenimento e la tenuta della coltivazione. Problematiche che sono state affrontate nel corso di un incontro in Regione con l’assessore all’Agricoltura e i rappresentanti della filiera produttiva e delle associazioni. Tra i temi sul tavolo, le conseguenze delle patologie che stanno provocando percentuali di scarto altissime, con l’aumento dei costi energetici per la conservazione di prodotto che dovrà essere in seguito eliminato.
La Regione ha ribadito le misure introdotte, tra cui la richiesta al Governo di indennizzi per gli agricoltori colpiti, attraverso una deroga al Decreto legislativo per danni da calamità naturali, l’attivazione del fondo di solidarietà nazionale recentemente rifinanziato con importanti risorse e azioni di ricerca e sperimentazione per rendere disponibili, in attesa di soluzioni innovative, fitofarmaci adeguati a contrastare l’insetto. In particolare, andranno approfonditi i costi aggiuntivi e i vantaggi per l’agroecosistema (risparmio idrico, riduzione dei quantitativi a ettaro di fertilizzanti e fitofarmaci) delle “applicazioni in manichetta” di mix di prodotti bio e per la lotta integrata. Un aiuto al settore arriva dal Piano strategico nazionale della nuova Pac (Politica agricola comune europea), che mette a disposizione per le Organizzazioni dei Produttori 6 milioni di euro annui per programmi operativi specifici, che vanno dai monitoraggi dell’infestazione nel territorio – sul modello di quelli per la cimice asiatica -, a programmi di ricerca sui fitofarmaci e sostegni finanziari ai produttori.

Il contrasto agli elateridi sarà inserito, assieme alla flavescenza dorata che colpisce la viticoltura, tra le priorità della legge regionale sul sostegno delle attività di ricerca in approvazione a ottobre, che prevede fondi pari a 1,5 milioni di euro nel 2023 e 500mila euro nel 2024. La situazione dei produttori è critica anche nel post raccolta: a seguito della revoca di formulati antigermoglianti (clorprofam) e dei costi energetici sempre maggiori per la frigoconservazione. I produttori attendono da tempo la conclusione dell’iter per l’autorizzazione di un corroborante a base di olio di girasole che potrebbe permettere di gestire adeguatamente questa fase così importante della catena produttiva. Proprio su quest’ultimo punto la Regione si è ripetutamente fatta portavoce presso il Ministero dell’Agricoltura. Inoltre, le necessità delle forti anticipazioni economiche per la coltivazione stanno orientando le scelte degli agricoltori verso una riduzione delle superfici e in molti casi anche verso l’abbandono della coltivazione.

 

TRASPORTO E BENESSERE ANIMALE: Efsa ha diffuso i dati di una recente indagine su questo argomento

Un aggiornamento delle norme è atteso entro il 2023.

Sul tema del trasporto animale e del benessere animale è intervenuta recentemente Efsa, l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, ricordando le strette connessioni fra la salute degli animali e adeguate condizioni di trasporto. Per ridurre gli impatti negativi sul benessere animale in conseguenza di inadeguate condizioni di trasporto, Efsa ha stilato una serie di raccomandazioni che vanno dalle fasi precedenti il trasporto stesso, alle temperature da assicurare sui mezzi utilizzati e ai tempi di percorrenza.

Piccoli e grandi ruminanti. Per i piccoli ruminanti, come pecore e capre, la temperatura non deve superare i 32 gradi per gli animali tosati, limite che scende a 28 gradi per gli animali con vello. La durata del viaggio non dovrebbe superare le 12 ore, dopo le quali va assicurata la possibilità di abbeverare e nutrire gli animali. Per i bovini la temperatura non deve superare i 25 gradi e lo spazio deve essere sufficiente per consentire una postura regolare ed equilibrio. Anche se i veicoli sono dotati di abbeveratoi, va tenuto conto che dopo nove ore i bovini sono assetati e dopo 12 ore anche affamati. Se la durata supera le 12 ore va considerata la necessità scaricare gli animali per riposarli e nutrirli.

Suini. Temperature di non oltre 25 gradi devono essere assicurate per i suinetti svezzati, temperatura che scende a 20 gradi nel caso del trasporto di scrofe e a 22 gradi per i suini da finissaggio. Per i suini occorre tenere conto del digiuno pre trasporto non superiore alle 10 ore per i suini maturi. Anche in questo caso le 12 ore sono considerate un tempo limite di trasporto, oltre il quale gli animali devono essere scaricati dal veicolo.

Avicoli. Più complesso il trasporto dei pulcini, ai quali va garantita una temperatura di 30-35 gradi, mentre si deve tenere conto che sete e fame si presentano già dopo 48 ore. Vista la difficoltà di assicurare tali condizioni, si suggerisce di evitare il trasporto dei pulcini e sostituirlo con il trasporto delle uova fecondate, la cui schiusa avverrà nell’allevamento di destinazione. Cosa tutto sommato non semplice da realizzare sotto il profilo pratico. Ancora in campo avicolo, si ricorda che il trasporto del pollame rappresenta la maggioranza degli scambi di animali vivi all’interno dell’Unione, che avviene prevalentemente su strada. Forte di conseguenza l’attenzione per questo segmento, anche se la maggior parte di questi trasporti non supera il limite delle 4 ore. Tenuto conto della rapidità con la quale si instaura una situazione di fame, la somministrazione del mangime va assicurata anche in prossimità del trasporto. La temperatura deve essere tale da evitare stress da calore e nel caso delle galline a fine carriera occorre tenere conto del loro scarso piumaggio e della minore resistenza al freddo.

Sia per gli avicoli che per i conigli, occorre tenere conto dell’altezza delle gabbie per il trasporto, tali da consentire agli animali di stare eretti e di cambiare posizione. Nel caso dei conigli è prevista un’altezza minima di 35 centimetri che sale a 40 centimetri per le razze più pesanti e per quelli da riproduzione. Non vanno sollevati per le orecchie, ma utilizzando con una mano la piega cutanea nella parte superiore del collo mentre l’altra mano ne tiene sostenuto il corpo.

Sulla base di queste evidenze emerse dagli studi di Efsa, la Commissione Europea adotterà entro la fine del prossimo anno una proposta di riforma che coinvolgerà sul tema del benessere animale sia gli allevamenti sia il trasporto degli animali. Le conseguenze pratiche potrebbero essere importanti ed è opportuno essere pronti a questi cambiamenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicità digitale ‘Out Of Home’ fuori casa : uno strumento di marketing ?

Giuseppe Alverone, Data Protection Officier (DPO) dell’Arma dei Carabinieri, qualche giorno, su Federprivacy pubblicava un articolo sulla pubblicità digitale “fuori casa”  degno di nota, che vale la pena riportare, nei suoi passaggi fondamentali, vista l’importanza dell’argomento.

Tra i trattamenti più pericolosi per la dignità delle persone e per i loro diritti e le libertà fondamentali sono annoverati le operazioni di profilazione e tracciamento, funzionali all’invio di messaggi personalizzati di pubblicità comportamentale on line. Tra le soluzioni volte a promuovere sul mercato prodotti e servizi senza impattare sulla privacy dei clienti, c’è quella della pubblicità digitale fuori casa (Digital Out Of Home – DOOH).

Dal cartellone pubblicitario al “Digital Signage”:

 -prima dell’avvento di internet, che ha stravolto gli usi e costumi in diversi ambiti, le campagne di marketing si sviluppavano prevalentemente attraverso la televisione e la radio, in questo modo, i messaggi pubblicitari raggiungevano gli utenti “all’interno delle loro abitazioni”.

“Ancor prima di questi strumenti, però, sin dall’inizio del secolo scorso, la promozione di prodotti e servizi veniva realizzata, con grande efficacia, mediante cartelloni pubblicitari posti lungo le strade ad alto traffico. Era la c.d. “pubblicità fuori casa” o “Out Of Home” (OOH). Questa antica modalità di fare pubblicità, molto semplice ma anche molto efficiente, si è poi evoluta trasformando i vecchi cartelloni pubblicitari in display digitali (i cc.dd. “Digital Signage”).”

La pubblicità fuori casa (OOH) si è così trasformata in pubblicità “digitale” fuori casa (Digital Out Of Home: DOOH).

Ci si è resi conto che display e schermi digitali di varie dimensioni vengono posizionati all’interno di stazioni ferroviarie, aeroporti e centri commerciali ove, con costi ridotti e concreta efficacia, consentono di gestire contenuti funzionali a sviluppare azioni mirate di marketing.

Ma la caratteristica che rende davvero interessanti, utili e vantaggiosi questi strumenti è il minimo impatto che essi hanno sui diritti, sulle libertà fondamentali e sulla dignità degli interessati poiché il loro utilizzo non comporta mai la profilazione né il tracciamento degli utenti.

In merito alle  valutazioni del Garante sull’uso delle segnaletiche promozionali del tipo “Digital Signage” e della rilevanza e del funzionamento di questo tipo di sistemi esaminando provvedimento del Garante della Privacy n. 551 del 21 dicembre 2017, si possono leggere le varie segnalazioni pervenute dopo l’installazione di alcune segnaletiche promozionali del tipo “Digital Signage” presso la stazione ferroviaria di Milano-Centrale.

A tal proposito l’Autorità ha accertato che la rete DOOH segnalata è composta da:

– una serie di schermi sui quali vengono trasmessi messaggi pubblicitari ed informazioni;
– alcuni apparati pc/media player (che inviano agli schermi i contenuti digitali da visualizzare);
– alcuni sensori in grado di effettuare la raccolta di dati di audience per valutare l´efficacia della comunicazione pubblicitaria trasmessa.

Il processo di gestione di tali sistemi è finalizzato ad effettuare l’analisi c.d. anonimizzata dell’audience pubblicitaria; in particolare, vengono raccolti i dati di audience, mediante l´utilizzo di applicativi in grado di analizzare le immagini raccolte dai citati sensori (in genere delle webcam) al fine di:

– determinare la presenza di un volto umano nell’area ripresa;
– rilevare il tempo di permanenza di fronte alla pubblicità, ovvero il tempo di persistenza di un certo volto nel campo visivo del sensore;
– fornire alcune informazioni (per quanto con un certo grado di approssimazione) desunte dalle caratteristiche del volto quali: sesso, fascia d’età, distanza dallo schermo;
– effettuare analisi statistiche volte ad individuare il livello di gradimento dei diversi messaggi pubblicitari.

La presenza di un volto viene rilevata attraverso algoritmi di mera “face detection” e non di “face recognition”, per cui il sistema non è in grado di identificare il volto dell’individuo attraverso dati biometrici ma consente di rilevare (genericamente) la presenza di un volto umano senza però identificarlo attraverso caratteristiche biometriche specifiche di quel volto.

Le immagini relative ai passanti non vengono salvate localmente nell’apparato né in alcun altro sistema; tali immagini sono infatti memorizzate nella sola memoria volatile (RAM) dell’apparato locale, per il solo tempo necessario ad effettuare le analisi indicate, pari a qualche decimo di secondo al massimo, venendo quindi subito sovrascritte dalle immagini successive. Le immagini analizzate dal sistema non sono in nessun caso trasmesse all’esterno né inviate ad alcun altro sistema.

Al fine di  rendere compliant il trattamento di dati tramite “Digital Signage” è necessario che il trattamento di dati mediante Digital Signage sia conforme alla normativa privacy e necessariamente che sia allineato ai principi di protezione dei dati personali.

A tal fine l’Autorità Garante ha precisato che è opportuno che il titolare del trattamento:

– fornisca l’informativa in forma semplificata, attraverso cartelli sintetici posizionati nelle vicinanze della segnaletica digitale, integrata da più complete informative, rese agevolmente disponibili sul sito del titolare, anche attraverso un QR code da posizionare sulla stessa vetrofania;
– individui una idonea base giuridica che non può essere il consenso degli interessati, evidentemente impossibile da acquisire. L’Autorità ritiene che un requisito alternativo possa essere individuato nel legittimo interesse che può essere invocato previa esecuzione di una L.I.A.;
– adotti le misure necessarie per implementare un monitoraggio periodico, con frequenza almeno semestrale, dello stato dei dispositivi (con specifico riguardo alla webcam e alla memoria locale), per evidenziare eventuali malfunzionamenti, indisponibilità degli apparati o tentativi di accesso fraudolento, in ragione del rischio specifico relativo ad un possibile utilizzo di tali dispositivi da parte di un soggetto non legittimato.

Il mercato DOOH sembra avere ottime prospettive di crescita. In un recente report del Global Market Insight si stima che entro il 2025, gli investimenti nel Digital Out Of Home supereranno quelli della pubblicità tradizionale; e non solo da parte degli investitori classici: e.g. Netflix, allo scopo di catturare un target offline, ha investito lo scorso anno 150 milioni di dollari per l’installazione di 32 “billboard” digitali nella città di Los Angeles.

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