CONFERME DELLA RIFORMA FISCALE IN MATERIA DI ACCERTAMENTO Legge n.111/2023 

La finalità sarà quella di semplificare i procedimenti accertativi, di adesioni e di adempimenti spontanei (IRPEF/IRES/IRAP/IVA).

Le novità in materia di accertamento intendono semplificare il procedimento accertativo di adesione e di adempimento spontaneo utilizzando alcune misure: 

  • Potenziamento dell’adempimento collaborativo, volto a ridurre la soglia di accesso all’istituto con la possibilità di introdurre un sistema certificato di rilevazione misurazione e controllo del rischio fiscale. Garantendo il riconoscimento di vantaggi fiscali, nei confronti dei contribuenti il cui sistema di rilevazione e gestione del rischio fiscale sarà certificato da un professionista qualificato.

L’adempimento collaborativo sarà possibile anche per le persone che trasferiscono la residenza in Italia e per coloro che la mantengono all’estero ma che possiedono un reddito in Italia pari o maggiore a € 1 milione.

  • Concordato preventivo in linea con i risultati ISA, per il contribuente sarà possibile attuare un concordato preventivo biennale, fermo restando che il contribuente deve aver rispettato gli obblighi contabili e dichiarativi. La decadenza del concordato è prevista nel caso in cui il contribuente non abbia correttamente documentato i ricavi o i compensi con omissioni e con violazioni non di lieve entità.
  • Revisione dei termini di accertamento è stata prevista una riduzione di almeno due anni dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, nei confronti dei contribuenti il cui il sistema integrato di rilevazione e la gestione del rischio sia certificata da un professionista. Nel dettaglio l’attività di accertamento dovrà essere supportata dall’utilizzo di tecnologie digitali, riducendo gli oneri amministrativi dei contribuenti, introducendo per il contribuente la possibilità di applicare il principio del contradditorio con un accesso “a tavolino” in un termine congruo (60gg) per formulare le osservazioni.
  • Presumere utili extracontabili per le società di capitali, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base sociale, sarà limitato nei soli casi in cui sia accertata l’esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti.

 

FLAT TAX INCREMENTALE IN AGRICOLTURA, CONFERMATA ANCHE PER LE ATTIVITA’ DI ENERGIA, AGRITURISMO, OLEOTURISMO ED ENOTURISMO 

È stata confermata dall’Agenzia delle Entrate l’applicazione della flat tax incrementale anche per gli agricoltori che esercitano attività connesse come: la produzione di energia elettrica, agriturismo, oleoturismo ed enoturismo.

Con la condizione di determinare il reddito avvalendosi di criteri forfettari e di compilare il quadro RD del modello Redditi. 

Sono stati forniti i chiarimenti per l’applicazione della nuova flat tax nel 2023, introdotta dalla legge 197/2022: 

  • Comporterà l’applicazione di una tassa del 15% sugli incrementi di reddito 2023, rispetto al reddito più elevato del triennio precedente e al netto di una franchigia del 5%, con una base imponibile non superiore a 40.000 euro.

L’incremento, ovvero il reddito eccedente, corrisponde alla differenza tra il reddito dell’anno e quello assoggettato alla flat tax, sul quale si applicheranno l’IRPEF e le ADDIZIONALI con le regole ordinarie; 

  • Applicabile anche agli imprenditori agricoli individuali che svolgono le seguenti attività: allevamento eccedentario con redditi determinati secondo i parametri dell’Art. 56 comma 5; produzione di vegetali oltre il limite del doppio della superficie su cui insiste la produzione come da Art.56-BIS, comma 1; attività connesse su prodotti prevalentemente ottenuti dal fondo, Art.56-BIS comma 2; prestazioni di servizi di cui al comma 3 dell’articolo 2135 del Codice civile, Art.56-BIS, comma 3; commercializzazione di prodotti della floricoltura come da Art.56-BIS, comma 3-BIS; 
  • Esclusi gli agricoltori che svolgono l’attività, nei limiti dell’articolo 32 del Tuir, che quindi dichiarano solo il reddito fondiario;

 

INCREMENTO TASSI DI INTERESE PER RATEAZIONE E SANZIONI CIVILI –  INPS e INAIL

Informiamo che a seguito dell’ aumento del Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) deliberato dalla Banca Centrale Europea, l’ Inps con Circolare n. 81 del 18 settembre 2023 e l’ Inail con Circolare n. 42 del 18 settembre 2023 rendono note le variazioni del tasso di differimento e di dilazione per la regolarizzazione di debiti contributivi ed accessori di legge, nonché della misura delle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali  e le variazioni del tasso di interesse per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi ed accessori, nonché della misura delle sanzioni civili.

Per effetto dell’ aumento del TUR al 4,50%, la nuova misura del tasso è pari al:

  • 10,50% per l’ interesse dovuto per le regolarizzazione/rateazioni dei debiti contributivi
  • 10,00% per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili

 

La suddetta misura sarà applicata alle istanze presentate a partire dal 20 settembre 2023.

I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni. 

RIFORMA PAC 2023-2027

Ricadute del regolamento comunitario sull’annata agraria2023/2024 e domanda unica 2024 

Condizionalità

  1. Annata agraria 2023/2024 – obbligo e vincoli alla rotazione delle colture BCAA7

Si avvicinano le semine della nuova annata agra 2023/2024 ed è quindi opportuno ricordare che la recente Riforma della Politica Agricola Comune, avviata si lo scorso anno, ha introdotto, (vedi norma di condizionalità BCAA7), l’obbligo della rotazione delle colture (da applicarsi a tutte le colture con l’eccezione delle colture pluriennali, di quelle sommerse, di quelle biologiche certificate, in produzione integrata certificata SQNPI). In altre parole, viene introdotto il divieto di monosuccesione, valutato per genere botanico; pertanto grano tenero, grano duro, triticale, spelta e farro che, essendo dello steso genere botanico, sono da confederarsi una stessa coltura.

Va però ricordato che in forza della specifica deroga accordata lo scorso anno, la noma BCAA7 entra in vigore solo dall’annata 2023/2024. Pertanto, per la prossima annata agraria (2023/2024) sarà possibile ripetere, sullo stesso terreno la stessa coltura pratica nel 2022/2023. 

Questa la norma di base, che però trova ampie eccezioni qualora l’azienda abbia aderito all’ECOSCHEMA 4 o alla misura SRA 1 (difesa integrata) del PSR 2023/2027. In tale caso prevalgono gli obblighi di rotazioni proprio delle due diverse misure.

Con l’adesione all’ecoschema 4, l’azienda si impegna, oltre che a non ripetere sullo stesso terreno la stessa coltura, ad assicurare, nell’avvicendamento biennale, la presenza nella rotazione di almeno una coltura miglioratrice proteica (leguminosa) o oleaginosa o una da rinnovo o una foraggera o un terreno a riposo. Inoltre, vige l’obbligo, per le eventuali colture leguminose e per quelle foraggere, di non utilizzare diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari; mentre sulle colture da rinnovo è consentito esclusivamente l’uso della tecnica della difesa integrata (o biologica). Infine, l’Ecoschema 4 prevede (fatta eccezione per le aziende zootecniche) l’obbligo di effettuare l’interramento dei residui colturali (non l’asporto o la bruciatura). Si ricorda che le seguenti colture sono da considerarsi da rinnovo: Mais, Soia, Girasole, Pomodoro, Patata, Sorgo granella, Barbabietola da Zucchero, Colza, Canapa, Aglio, Lino, Arachide, Ravizzone, Carota, Carciofo, Tabacco, Cipolla, Cocomero, Melone, Peperone, Melanzana. Pertanto, a titolo esemplificativo, chi nel 2023 ha aderito a questo Ecoschema, dovrà far seguire al cereale autunno-vernino coltivato nel 2023, una coltura da rinnovo (o una foraggera e una leguminosa foraggera) scelta tra quelle indicate. Chi invece aveva coltivato una coltura da rinnovo, dovrà nel 2024, farle succedere o un cereale autunno-vernino o una diversa coltura da rinnovo (o una foraggera o una leguminosa).

Più articolati gli obblighi di avvicendamento previsti della misura SRA 1 (lotta integrata) del PSR. In tale caso occorrerà rispettare le regole stabilite dai Disciplinari di Produzione Integrata. Va precisato che l’adesione alla SRA 1 consente la contemporanea adesione, sulla medesima superficie, all’ecoschema 4 (ma con una riduzione di taluni importi dell’aiuto SRA1). In tal caso occorrerà prestare grande attenzione alle scelte colturali, rispettando le regole di avvicendamento dettate dai Disciplinari di produzione integrata ed evitando qualsiasi tipo di ristoppio (anche quando, eventualmente ammesso dai Disciplinari). Vale la pena ricordare che gli avvicendamenti possono essere completati anche ricorrendo a colture di secondo raccolto. Tali colture devo essere presenti sule terreno nella finestra compresa tra il 15 maggio e il 30 novembre e avere una durata di almeno 90 giorni. 

  1. Piano colturale 2023/2024 – obbligo di aree ambientali BCAA8

Con la domanda PAC 2023/2024 entra in vigore l’obbligo, previsto dall’ultima riforma della Politica Agricola Comune, di destinare ad elementi/aree non produttivi almeno il 4% delle superfici aziendali a seminativo ammissibili al pagamento dei titoli. Nello specifico si tratta di quanto previsto dalla norma BCAA 8 della nuova condizionalità rafforzata.  Concorrono a raggiungere la soglia del 4% le superfici ritirate dalla produzione (dal 1 gennaio al 30 giugno dell’anno di domanda), ma anche le fasce tampone (le zone ampie almeno 3 metri adiacenti a corsi d’acqua sulle quali è vietato l’uso di concimi e fitofarmaci), i fossati (fossi lungo i campi, compresi quelli di drenaggio e irrigazione, larghi al massimo 10 metri, ma con parete non cementata), i Margini dei campi (i bordi dei campi di larghezza compresa tra 1-20 metri sui quali è assente qualsiasi produzione agricola), le siepi o gruppi di alberi in filare (aventi larghezza compresa tra 2 e 20 metri, lunghezza minima di 25 metri; e con il divieto di potatura tra il 15 marzo e il 15 agosto, corrispondente al periodo di riproduzione degli uccelli), gli alberi isolati (esemplari arborei con chioma di diametro minimo di 4 metri), i piccioli stagni e maceri (bacini idrici naturali o artificiali, non impermeabilizzati, di superficie non superiore a 3.000 mq.).

Ciascuno dei precedenti elementi del paesaggio non produttivi concorrono al raggiungimento della soglia del 4% applicando alla superficie effettiva uno specifico fattore di ponderazione, pari ad 1 per il set-aside, ad 1,5 per le fasce tampone, i margini dei campi, gli alberi isolati e i maceri e a 2 per le siepi e gli alberi in filare e i fossati.

Sono esentate da tale obbligo le aziende con superficie a seminativo inferiore a 10 ettari o i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% alla produzione di erbe o di altre piante erbacee da foraggio o a set-aside o a leguminose (o a una combinazione di tali destinazioni) o le aziende nelle quali la superficie ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente o è utilizzata per la produzione di erbe e di piante erbacee da foraggio o è investita a colture sommerse (o a una loro combinazione).

Vale la pena ricordare, sebbene le probabilità di accoglimento da parte della Commissione Europea paiono, all’attualità, molto scarse, che è stata avanzata richiesta da diversi Stati Membri di concedere, come accaduto l’anno passato, una deroga all’applicazione di tale norma (BCAA8), rinviandone l’attuazione all’annata 2024/2025. 

 

3.Divieto di bruciatura delle stoppie – BCAA 3

La nuova Condizionalità rafforzata, introdotta a seguito della definizione della politica agricola Comune 2023-2027, prevede il divieto di bruciare le stoppie di tutte le superfici a seminativo, incluse quelle dei cereali autunno-vernini e le paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie.  Vale la pena ricordare che tale divieto si ricollega strettamente con l’imminente attivazione del Piano Integrato Aria (PAIR), che, nell’intento di ridurre le emissioni di poveri sottili, ribadisce il divieto di bruciatura dei residui colturali. Per quanto riguarda la BCAA 3, le Regioni specificano, in relazione alle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti sia l’eventuale intervallo temporale di applicazione delle deroghe, che l’eventuale suddivisone del territorio in aree omogene per caratteristiche agro-pedoclimatiche, al fine di adattare gli impegni previsti dalla norma alle condizioni locali.

Come detto, è prevista la possibilità di derogare al divieto (per la bruciatura delle stoppie e delle paglie di riso) solo qualora sussistano esigenze legate ad emergenze fitosanitarie. Per tali motivi si raccomanda alle aziende agricole di evitare qualsiasi bruciatura di residui colturali. 

 

  1. Copertura minima del suolo nei periodi più sensibili – BCAA 6

Al fine della protezione dei suoli nei periodi più sensibili e per evitare o limitare fenomeni di lisciviazione, erosione e riduzione del contenuto in sostanza organica, la norma prevede di assicurare la copertura vegetale dei terreni agricoli, privi di protezioni artificiali (ad esempio serre, tunnel).

A livello nazionale, l’intervallo di copertura è di 60 giorni consecutivi da collocare all’interno del periodo di impegno che va dal 15 settembre al 15 maggio, adattabile a livello regionale in funzione dell’ordinamento colturale prevalente e della piovosità.

Al fine di assicurare che i terreni oggetto della Norma abbiano una copertura vegetale nel periodo più sensibile, i beneficiari hanno l’obbligo di mettere in atto almeno una tra le seguenti pratiche:

  1. mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell’intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
  2. lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi sempre nel periodo 15/9-15/5, fatta salva l’esecuzione delle fasce tagliafuoco.

Per Inerbimento spontaneo si intende l’assenza di lavorazioni che compromettano la copertura vegetale del terreno agricolo per il periodo definito. In funzione dell’andamento climatico ordinario, il grado di copertura vegetale può presentarsi anche non continuo e non omogeneo.

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale del terreno o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive). 

 

  1. Mantenimento dei prati permanenti BCAA 1 e Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti siti di Natura 2000 – BCAA 9

Le nuove regole di condizionalità impongono che le superfici investiti a prato permanente non calino più del 5% rispetto alle superfici determinate nel 2018.

Pertanto è possibile rompere un prato permanente purché venga richiesta l’autorizzazione alla conversione del prato, autorizzazione che viene sempre concessa in presenza delle seguenti condizioni:

  1. il rapporto annuale calcolato per l’anno precedente non appare diminuito rispetto a quello di riferimento oltre il livello di allerta;
  2. la superficie interessata dalla richiesta di conversione è al di fuori delle aree Natura 2000;

Non è possibile ottenere l’autorizzazione a convertire i PP all’interno delle Aree Natura 2000, a meno che l’intervento non sia autorizzato dall’Autorità di Gestione dell’Area stessa, attraverso apposito provvedimento. In questo caso l’azienda accompagnerà la propria richiesta di conversione con il documento di autorizzazione rilasciato dall’Autorità di Gestione dell’Area interessata e l’autorizzazione sarà concessa solo a seguito della verifica della documentazione stessa da parte dell’OP competente per territorio.

Vi invitiamo gli agricoltori a contattarci prima di effettuare qualsiasi rottura di prati permanenti.

Si ricorda inoltre che è obbligatorio sfalciare i prati permanenti almeno una volta all’anno. 

Premi accoppiati – Obbligo utilizzo sementi certificate

Per l’anno di presentazione della domanda unica 2024, vi è l’obbligo di utilizzare sementi certificate o materiale di propagazione certificato per chi richiede il premio accoppiato per le seguenti colture:

  1. Frumento duro (richiedibile soltanto per le seguenti regioni: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).
  2. Colza e Girasole (si ricorda anche l’obbligo di stipula di contratti di filiera per poter accedere al premio).
  3. Riso.
  4. Barbabietola da zucchero oggetto di contratti di fornitura con un’industria saccarifera.
  5. Pomodoro da trasformazione, oggetto di contratti di fornitura stipulati con un’industria di trasformazione del pomodoro per il solo tramite di un’organizzazione dei produttori riconosciuta.
  6. Soia.                                                             

Ecoschemi.

  1. Obbligo iscrizione a Classyfarm entro 31/12/2023 per richiesta contributo Ecoschema 1 (riduzione dell’antibiotico e pascolamento) e premio accoppiato zootecnia anno 2023.

Si ricorda che per tutte le aziende zootecniche che hanno aderito l’ecoschema 1 e/o al premio accoppiato zootecnia in domanda unica 2023 devono essere iscritti al sistema Classyfarm, per chi non lo avesse ancora fatto si invita a procedere a tale iscrizione entro il 31/12/2023.

Per chi invece richiederà per la prima volta il premio accoppiato e/o ecoschema 1 nell’anno 2024, dovrà già essere iscritto al sistema Classyfarm entro il termine ultimo di presentazione della domanda unica (15 maggio 2024).

 

 

Presentazione PAI 2023, produzioni vegetali. 

Informiamo che Agea ha emanato nei giorni scorsi la circolare che delinea le modalità per la presentazione del Piano Assicurativo Individuale (PAI) per le produzioni vegetali per l’anno 2023.

Con l’applicativo PAI 2023 si applicano i Valori Standard per i prodotti biologici che riportano una maggiorazione dei valori dei corrispondenti prodotti convenzionali secondo un coefficiente stabilito dal decreto MASAF. In fase di compilazione di un PAI che prevede l’assicurazione di un prodotto biologico, sarà pertanto possibile visualizzare lo Standard Value ottenuto con il coefficiente di maggiorazione. 

A partire dalla annualità 2023, è prevista la messa in compilazione, la stampa e la presentazione del PAI colture, in funzione di gruppi di valori standard, via via definiti e pubblicati dal Ministero con il supporto di Ismea per un gruppo di produzioni vegetali. 

La presentazione dei PAI 2023 per produzioni vegetali in funzione di tutti i Valori Standard validi (per anno, settore) è possibile, quindi, solo se è presente il Valore Standard corrispondente alla produzione che si intende assicurare, nei decreti sui Valori Standard pubblicati dal Ministero. 

Con il PAI 2023 viene, inoltre, introdotto l’obbligo di caricare la documentazione probatoria del valore storico della produzione nel caso sia maggiore dello Standard Value di riferimento nel decreto. 

Pertanto, laddove il valore storico inserito nel PAI dovesse essere superiore allo SV, sarà necessario carica sull’applicativo PAI colture 2023 la documentazione idonea a comprova del valore della produzione ottenuto negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l’anno con il valore della produzione più alto e quello con il valore della produzione più basso; tale documentazione sarà oggetto di controllo parte dell’Organismo pagatore AGEA. 

La documentazione probatoria da allegare può consistere in fatture o altri documenti equivalenti, ovvero in generale documentazione dalla quale sia possibile ricavare il valore unitario storico della produzione assicurata: 

  • fatture e altri documenti fiscali;
  • documenti aventi forza probatoria equivalente;
  • registro corrispettivi. 

Il valore della produzione storica dichiarato nel PAI dal produttore viene verificato attraverso il Valore Standard. Tale valore rappresenta il massimo valore assicurabile ammissibile ai fini del sostegno pubblico per la campagna 2023. Il valore della produzione storica dichiarato dall’imprenditore agricolo sarà verificato con uno dei metodi seguenti: 

  • tramite l’utilizzo di “Standard Value”, determinati e approvati annualmente dal Ministero. La metodologia di calcolo degli Standard Value è illustrata nell’allegato 5 del PGRA 2022. La produzione media annua è identificata in termini monetari (valore);
  • sulla base di idonea documentazione fornita dall’agricoltore a comprova della produzione ottenuta negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l’anno con il valore della produzione più alto e quello con il valore più basso, laddove superiore allo SV. 

Pertanto, solo in caso di valore della produzione storica dichiarato dall’agricoltore superiore allo SV è previsto, ai fini dell’ammissibilità, il controllo della documentazione aziendale inerente al valore della produzione annua per il computo del valore della produzione storica. 

Ai fini dell’ammissibilità al sostegno l’Amministrazione procederà pertanto, oltre al controllo attraverso lo SV, alla verifica di rispondenza tra i dati di superficie riportati nelle polizze sottoscritte dai beneficiari e quelle dei PAI, desunte dai Piani di coltivazione dei Fascicoli aziendali. I PAI riporteranno pertanto, oltre ai dati indentificativi dell’azienda, l’elenco delle particelle catastali di uno stesso comune e l’indicazione dalla superficie totale relativa al prodotto da assicurare. Per le polizze che superano la verifica attraverso lo SV, in presenza di valori assicurati per ettaro superiori al valore della produzione storica il premio ed il relativo contributo saranno rideterminati entro il predetto valore storico. Nel caso vengano compilati più PAI per lo stesso CUAA, comune e prodotto, il valore aziendale sarà richiesto solo al primo PAI e riutilizzato sugli altri. Oltre alla verifica attraverso i valori standard del valore complessivo dichiarato nel PAI, per l’uva da vino DOP e IGP, al momento del collegamento della polizza, sarà accertato l’eventuale superamento del valore standard anche per singola menzione. Pertanto, in caso di valore assicurato di una o più menzioni superiore al valore standard di riferimento, l’azienda dovrà possedere idonea documentazione atta a dimostrare il valore medio individuale per tale/i menzione/i. 

Le produzioni, le avversità, le fitopatie, gli attacchi parassitari e i rischi e le garanzie assicurabili sono individuati, per l’anno 2023, dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023. Le polizze assicurative agevolate devono essere stipulate prima dell’insorgenza dei rischi e per le produzioni vegetali coprono l’intero ciclo colturale che può concludersi anche nell’anno solare successivo a quello di stipula. Il periodo di copertura della polizza deve essere congruente sia con il termine ultimo del raccolto del prodotto sia con il periodo di conduzione delle superfici sulle quali insiste la coltura assicurata. Il PAI deve essere riferito esclusivamente a polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione, in termini di valore, superiori al 20% del valore della produzione storica del produttore agricolo e riferita all’intera superficie in produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale di cui al Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023, coltivata all’interno di un territorio comunale. 

La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata al prossimo 2 ottobre.

Gli uffici tecnici sono a disposizione per ogni informazione e per la predisposizione delle domande.

 

 

 

Prevenzione gelate primaverili, aperto il bando con scadenza al 19 settembre – prorogato al 3 ottobre 2023. 

Si informa che la regione ha pubblicato il bando in oggetto. Ammontano ad oltre 1 milione di euro le risorse del terzo bando per il Tipo di operazione 5.1.04 “Prevenzione danni al potenziale produttivo frutticolo da gelate primaverili”.

Il sostegno, pari al 70 % del costo ammissibile dell’investimento, riguarderà l’acquisto e messa in opera di ventilatori e/o bruciatori con funzione antibrina,  l’adeguamento di impianti irrigui esistenti al momento della domanda, limitatamente all’inserimento di linee di adduzione ed ugelli/erogatori specificamente dedicati ad espletare la sola funzione antibrina e, in parte, le spese tecniche generali come onorari di professionisti o consulenti in misura non superiore al 3% dell’importo ammissibile.

Le domande potevano essere presentate dal 29 giugno al 19 settembre 2023 – ore 13:00.

La decisione è stata adottata con delibera di Giunta regionale n. 1099 del 26 giugno 2023.

A seguito della Determinazione regionale n. 19076 del 12/09/2023 suddetto termine è stato prorogato al 3 ottobre 2023 – ore 13:00.

OCM vino – misura “investimenti” – Avviso pubblico per sostegno al settore vitivinicolo per la campagna 2023/2024 

La Regione Emilia-Romagna concede contributi per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell’impresa e ad aumentarne la competitività. 

Beneficiari: l’aiuto viene accordato a imprese che svolgono almeno una delle seguenti attività:

  1. produzione di mosto da uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse prodotte, acquistate o conferite da soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
  2. produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti da soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
  3. l’elaborazione, l’affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti;
  4. produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione. 

Tipologia interventi ammessi: Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali e immateriali quali:

  1. costruzione/ristrutturazione di immobili strumentali allo svolgimento dell’attività vitivinicola, con esclusione degli interventi che riguardino punti vendita non attigui alla sede di lavorazione delle uve e/o vino;
  2. acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature specifici per l’attività di trasformazione e/o commercializzazione;
  3. arredi ed allestimenti finalizzati alla funzionalità di punti vendita diretta al consumatore finale dei prodotti aziendali;
  4. creazione e/o implementazione di siti internet, finalizzati all’ e-commerce;
  5. acquisto di software destinati esclusivamente alla gestione delle operazioni di cantina;
  6. spese tecniche, quali onorari di professionisti e consulenti, direttamente riconducibili agli investimenti proposti. 

Sostegno: L’intensità dell’aiuto è:

– 40 % per le micro, piccole e medie imprese;

– 20 % per le imprese intermedie;

– 19 % per le grandi Imprese. 

La presentazione e protocollazione delle istanze di sostegno è fissata alle ore 13.00.00 del 31 ottobre 2023.

Gli uffici tecnici sono a disposizione per la consulenza e la predisposizione delle domande.

 

 

 

UMA prossime scadenze 

Ricordiamo che sarà possibile richiedere l’assegnazione integrativa di carburante inerente alle lavorazioni straordinarie per il ripristino delle attività agricole colpite dell’alluvione dello scorso maggio fino al 10 ottobre 2023. Occorre aver comunicato la rimanenza di gasolio della campagna 2022 entro il 30/06/2023.

Cogliamo l’occasione per ricordare a coloro che hanno optato per richiedere l’anticipo del 50% sull’assegnazione di carburante che il 10 ottobre 2023 il termine per la presentazione delle domande di saldo.

Agriturismi: comunicazione periodi di apertura e tariffe, attenzione alla scadenza del 1 ottobre. 

Entro il 1° ottobre di ogni anno, l’operatore agrituristico deve comunicare al Comune e alla Provincia il calendario di apertura dell’impresa, nonché l’elenco dei prezzi che intende applicare per i servizi agrituristici di somministrazione pasti e bevande e per il pernottamento. Tali prezzi dovranno essere rispettati per tutto l’anno successivo salvo eventuali variazioni che dovranno essere comunicate al Comune e alla Provincia entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Le variazioni potranno essere applicate solo dopo la comunicazione.

La comunicazione va presentata attraverso il portale dedicato (SUAP).

Per ogni chiarimento rivolgersi agli uffici.

Circoscrizione di Rimini

Bando d’asta per l’affitto di unità poderali di proprietà dell’Azienda USL della Romagna site in Rimini (RN).

LOTTO N. 1 – Costituito dalle seguenti unità poderali:

1) Podere Fosso Molino Sartoni – Parte Rimini Ha 01.86.53

2) Podere Orsoleto Grande Rimini Ha 10.04.44 con fabbricati

3) Podere Orsoleto Piccolo Rimini Ha 07.89.44

LOTTO N. 2 – Costituito dalla seguente unità poderale:

1) Podere “Le Grazie” Rimini Ha 2.94.00

L’affitto è concesso ai soli fini agricoli e, pertanto, è ammesso esclusivamente l’utilizzo delle unità poderali per la pratica agricola, con esclusione di usi diversi.

Le unità poderali relative al LOTTO N. 1 al momento dell’indizione della procedura di cui al presente bando, risultano occupate sine titulo da Cooperativa Agricola.

L’Amministrazione si riserva di sottoscrivere il contratto di affitto con l’aggiudicatario solo a seguito di rilascio e completa liberazione dei terreni da parte degli attuali occupanti.

L’unità poderale relativa al LOTTO N. 2 al momento dell’indizione della procedura di cui al presente bando risulta libera.

L’asta, che si svolgerà per pubblica gara con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con l’importo del canone d’affitto posto a base d’asta ai sensi degli artt. 73 lett. c) e 76 del R.D. 23.05.1924, n. 827, si svolgerà nella giornata del 12.10.2023, ore 11.00, presso gli uffici della U.O. Attività Tecniche Rimini, presso Ospedale Infermi di Rimini, ingresso principale, 2°piano.

Le offerte dovranno pervenire all’Azienda USL della Romagna – Segreteria UO Attività Tecniche – Ospedale Infermi di Rimini, Via Settembrini 2, ingresso principale, 2° piano, non più tardi delle ore 12,00 del giorno 11.10.2023.

Il Bando, la Modulistica e l’ulteriore documentazione sono disponibili e scaricabili al seguente link del sito internet dell’AUSL Romagna: https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/avvisi-bandi-indagini-immobiliari

Eventuali variazioni verranno comunicate al link sopra riportato.

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elisa Palermo – tel: 0541/653074, email: elisa.palermo@auslromagna.it – che è stata designata referente dell’Azienda nell’interlocuzione con soggetti interessati a partecipare alla pubblica gara; alla stessa possono essere richieste maggiori informazioni sul bando d’asta e, se pur non obbligatoria ai fini della gara, può essere richiesta la visione dei beni con accompagnamento da parte di personale Ausl. Le visite accompagnate si terranno fino al terzo giorno antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, previa prenotazione al numero telefonico della segreteria della U.O. Attività Tecniche Rimini tel. 0541-653074/0541/653576 (orario segreteria ore 9.00-12.00) o invio email per la richiesta di prenotazione all’indirizzo: tecnico.rn@auslromagna.it, specificando nell’oggetto: “ASTA TERRENI RIMINI – Richiesta visione immobili con accompagnamento” riportando i dati del richiedente. L’Azienda si riserva la formazione del calendario delle visite e di comunicare il giorno e l’ora della visita al soggetto interessato.

INCENDI BOSCHIVI: proroga della fase di attenzione su tutto il territorio regionale

Si dispone la proroga della fase di attenzione per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale dal 18 settembre 2023 al 30 settembre 2023 compresi, in base anche all’andamento delle condizioni meteo climatiche.

Durante il predetto periodo, così come previsto dal sopracitato “Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00, periodo 2022-2026” e dall’art. 58 comma 5 del Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 1 agosto 2018, le attività di abbruciamento di residui vegetali derivanti dai lavori agricoli e forestali in prossimità di boschi, di castagneti da frutto, di tartufaie controllate e coltivate, di pioppeti, di impianti di arboricoltura da legno, di terreni saldi e di terreni saldi arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni, sono consentite in assenza di vento e solo in mattinata fino a che perdurano condizioni ottimali di umidità, i fuochi dovranno comunque essere spenti entro le ore 11.00.

 

 

PROGETTO GOI CHAR RIMEDIO: convegno conclusivo – 29 settembre 2023 Tecnopolo Reggio Emilia

Venerdì 29 settembre 2023 a partire dalle ore 10:00, presso la Sala Convegni del Tecnopolo di Reggio Emilia, in P.le Europa n. 1 a Reggio Emilia, si terrà il convengo conclusivo del Progetto GOI CHAR Rimedio, coordinato dall’OI Gran Suino Italiano con la partecipazione dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, del CRPA scpa, di Dinamica scarl e della Società Agricola Neve. Il Gruppo Operativo CHAR RIMEDIO, attraverso l’impiego del biochar (un materiale adsorbente ottenuto dalla gassificazione di biomasse vegetali), ha testato la possibilità di ridurre le emissioni climalteranti ed ammoniacali rilasciate dagli stoccaggi di liquame presenti negli allevamenti suinicoli. Al termine è previsto un rinfresco per tutti i partecipanti.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la registrazione al link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbA-XUeKWk3ziH6qxwNnpFAMLvotCW5h9feQsNRHTVYYGenw/viewform?pli=1

per poter organizzare al meglio l’evento ed il buffet finale.

Maggiori informazioni sul Progetto sono disponibili sul sito

https://charrimedio.crpa.it/nqcontent.cfm?a_id=22326

 

 

 

CLASSYFARM: iscrizione obbligatoria per aderire all’eco-schema 1

Per poter aderire all’eco-schema 1 – pagamento per il benessere animale e la riduzione dell’antimicrobico resistenza – è obbligatorio iscriversi al sistema Classyfarm. Si specifica che si fa riferimento ad entrambi i livelli dell’eco-schema 1.

Classyfarm è il sistema informativo del Ministero della Salute, gestito dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER) ed integrato alla rete Vetinfo. Definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio e permette di monitorare, analizzare ed indirizzare gli interventi in funzione delle problematiche dell’allevamento. Classyfarm raccoglie e registra dati relativi al controllo ufficiale (autorità competente: medici veterinari ufficiali) e all’autocontrollo (operatore/allevatore, veterinario aziendale) sul benessere animale, inoltre, ha come base dati anche il sistema informativo per la farmacosorveglianza. Le elaborazioni consentono di misurare l’effettivo consumo di farmaco, tenendo conto dei principi attivi utilizzati, del numero di animali trattati per ciascun allevamento o possono essere analizzate in forma aggregata per consentire di studiare i fenomeni di utilizzo del farmaco su scala più ampia. Tutti i dati sono convertiti in coefficienti validati e inseriti in un logaritmo di calcolo che definisce un punteggio di rischio all’allevamento permettendo la categorizzazione dello stesso. 

Visita il nostro Sito Web e la nostra pagina Facebook

 https://patronatoenapa.com

https://www.facebook.com/PatronatoEnapaForli

 

News 

RICOSTITUZIONE PENSIONE PER SUPPLEMENTO – AVVISO IMPORTANTE

La ricostituzione della pensione è una pratica che consente di ricalcolare l’importo della pensione sulla base del riconoscimento della contribuzione versata o maturata in precedenza alla decorrenza della data di pensionamento.

Consigliamo pertanto, a chi ha avuto la pensione liquidata nell’anno 2018 ed ha continuato a versare contributi prestando attività lavorativa per periodi successivi alla decorrenza della pensione, di recarsi presso le nostre sedi di Patronato in modo da presentare domanda per ottenere così un adeguamento dell’importo della pensione a seguito dei suddetti contributi versati.

 

PRIME INDICAZIONI SULLA MISURA DI SUPPORTO FORMAZIONE E LAVORO (SFL) 

Con la presente news si forniscono le prime indicazioni in merito alle

modalità di accesso e di fruizione della misura del Supporto per la formazione

e il lavoro (SFL), recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro a decorrere dal 1° settembre 2023

Di seguito si forniscono le prime indicazioni in merito alle modalità di accesso e di fruizione della misura del Supporto per la formazione e il lavoro. 

Il SFL è una misura finalizzata a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Nelle misure del Supporto per la formazione e il lavoro rientrano il servizio civile universale e i progetti utili alla collettività. 

A chi è destinato:

Il SFL è destinato ai singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui e che non hanno i requisiti per accedere all’ADI.

Attenzione

Possono accedere alla misura, altresì, i componenti dei nuclei familiari, che percepiscono, a far data dal 1° gennaio 2024, l’Assegno di inclusione e che decidono di partecipare ai percorsi sopra indicati, pure non essendo sottoposti agli obblighi previsti dall’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 48/2023, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza specifica per l’ADI.

 

 REQUISITI PER L’ACCESSO AL SUPPORTO PER ACCEDERE AL SFL

Al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, deve essere alternativamente in possesso dei seguenti requisiti: 

  • cittadino italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 
  • cittadino di altro Paese dell’Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 
  • cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 
  • cittadino titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 o apolide in possesso di analogo permesso. 

Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere, inoltre, residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. 

 

REQUISITI ECONOMICI

Il richiedente, all’atto della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione della prestazione, deve essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti reddituali e patrimoniali: 

  • un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui;
  • un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza come definita ai fini dell’ISEE[1];
  • un valore del patrimonio immobiliare (come definito ai fini dell’ISEE), diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
  • un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell’ISEE (ad esempio, depositi, conti correnti, ecc., al lordo delle franchigie), non superiore a:
    1. 000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
    2. 000 euro per i nuclei composti da due componenti;
    3. 000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo). 

I massimali sono incrementati di:

  1. 000 euro per ogni componente in condizioni di disabilità, come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo;
  2. 500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo.

 

Nel calcolo del reddito familiare non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza o di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà.

La verifica del possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali avviene mediante l’attestazione ISEE e sulla base dei valori contenuti nella stessa attestazione, in corso di validità all’atto di presentazione della domanda, nella quale sia presente il richiedente il SFL.

 

 COSA ACCADE NEL CASO DI DIMISSIONI VOLONTARIE

Sono esclusi dal godimento del beneficio i soggetti disoccupati, a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La misura del SFL è compatibile con lo svolgimento di un’attività di lavoro, rispettivamente dipendente o autonomo, purché il reddito percepito non superi i valori soglia previsti per accedere alla misura.

Necessario però è il farne comunicazione all’ INPS.

 

INCONPARIBILITÀ 

È prevista a norma di legge l’incompatibilità del Supporto per la formazione e il lavoro con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

 

OBBLIGHI FORMATIVI

I richiedenti del SFL devono avere assolto il diritto-dovere all’istruzione e formazione.

Ai beneficiari del SFL, di età compresa tra i 18 e 29 anni, che non hanno adempiuto all’obbligo

di istruzione è richiesta l’iscrizione a percorsi di formazione dedicati dei quali si dettaglierà più avanti.

La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione, comporta la non erogazione del beneficio, che comunque decorre dall’inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di percezione di dodici mensilità.

RICHIESTA DELLA MISURA DEL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO E SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DI ATTIVAZIONE DIGITALE

Il Supporto per la formazione e il lavoro è istituito dal 1° settembre 2023.

La domanda è presentata dall’interessato all’INPS in modalità telematica e il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa presente nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (di seguito, anche SIISL) attraverso l’invio automatico ai servizi per il lavoro competenti.

All’atto della domanda, l’interessato viene informato che attraverso il SIISL riceverà l’informazione dell’accettazione della sua domanda del SFL per proseguire il percorso di attivazione. 

REQUISITI e OBBLIGHI

  • rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva (DID) di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  • dimostrare, se di età compresa tra i 18 e i 29 anni e non abbia adempiuto all’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’iscrizione a un percorso di istruzione per adulti di primo livello, allegando, a tale fine, copia dell’attestato di iscrizione o frequenza a tali corsi;
  • autorizzare la trasmissione dei dati contenuti nella domanda ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276/2003, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2015.

 

Per l’accesso alla misura è, inoltre, necessario che il richiedente avvii il relativo percorso di attivazione mediante il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL). 

Pertanto, il richiedente il beneficio, dopo la presentazione della domanda, potrà accedere al portale del Sistema Informativo per l’inclusione sociale (SIISL) dove potrà precompilare il Patto di attivazione digitale (di seguito, anche PAD), che diverrà operativo all’esito positivo dell’istruttoria della domanda.

All’esito della verifica dei requisiti di accesso alla misura e al conseguente accoglimento della domanda del SFL, l’INPS informa, comunque, il richiedente che, ove non abbia già provveduto, deve accedere al SIISL, dove potrà compilare il proprio curriculum vitae e sottoscrivere il patto di attivazione digitale

Nel patto di attivazione digitale, il beneficiario del SFL:

  • fornisce le informazioni essenziali per la presa in carico e individua almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276/2003;
  • si impegna a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato, e conferma l’autorizzazione alla trasmissione dei propri dati ai centri per l’impiego (CPI), alle Agenzie per il lavoro e agli enti di intermediazione.

 DECORRENZA OBBLIGHI E IMPORTO DEL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO

Ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 48/2023, e dell’articolo 4, comma 4, del D.M. n. 108/2023, la partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio personalizzato, alle attività formative, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro, nonché dei progetti utili alla collettività e del servizio civile universale, compresa, anche l’iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione, per tutta la loro durata e comunque per un periodo massimo di dodici mensilità, determina l’accesso per l’interessato a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. 

 

OBBLIGHI

il beneficiario dell’indennità di partecipazione è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, anche con modalità telematica, ai servizi competenti, della partecipazione a tali attività almeno ogni novanta giorni,

  • In caso di mancata conferma dell’attività l’INPS sospende il beneficio.
  • In caso di mancata adesione, per rifiuto o abbandono dell’attività, il beneficiario decade dalla misura.

 

OFFERTE DI LAVORO E COMPATIBILITÀ CON IL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO

Il beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:

  1. a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale;
  2. b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno;
  3. c) la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contatti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
  4. d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

 

 

CHIARIMENTI SUL PASSAGGIO DA REDDITO DI CITTADINANZA ALLE NUOVE MISURE DI

SUPPORTO FORMAZIONE E LAVORO (SFL) E ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI) 

Si rendono note informazioni utili a chiarire il passaggio dal RdC verso le nuove misure: 

  • Supporto per la Formazione e Lavoro (SFL) – la nuova misura entra in vigore dal 1° settembre 2023 e prevede il riconoscimento di € 350 euro mensili alle persone a rischio di esclusione sociale lavorativa che parteciperanno a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale. La misura è destinata a soggetti di età tra 18 e 59 anni, con un valore ISEE non superiore a euro 6.000 annui e che non hanno i requisiti per ADI. 
  • Assegno di Inclusione (ADI) – la nuova misura che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024 si rivolge a favore di nuclei familiari in cui sono presenti componenti: 
  1. Disabili,
  2. Minorenni,
  3. Over 60,
  4. In condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificati dalle pubbliche amministrazioni.

 

I componenti il nucleo familiare – dal momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del godimento del beneficio – devono possedere particolari e specifici requisiti relativi alle condizioni economiche (ISEE non superiore a € 9.360) e l’importo annuo dell’ADI può variare: 

  • Fino a € 6.000 annui per nuclei con disabili minori.
  • Fino a € 7.560 annui per nuclei con soggetti ultra 67 anni ovvero da persone ultra 67 anni con familiari in disabilità grave. 

Per quanto attiene il RdC, la prestazione verrà riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2023 per i seguenti nuclei in cui sono presenti componenti: 

  1. Disabili,
  2. Minorenni,
  3. Over 60. 

A tale platea – così come previsto dall’ art. 13, comma 5, del D.L. 4/2023, conv. In L. 85/2023 – il messaggio Inps precisa che: 

  1. potranno aggiungersi i percettori di RdC non attivabili al lavoro, per i quali venga comunicata la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il suddetto termine dei sette mesi. I servizi sociali comunicano all’Inps tramite la piattaforma GePi l’avvenuta presa in carico. Decorso tale termine (i sette mesi) in assenza della comunicazione, l’erogazione è sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all’avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del 31 ottobre 2023 entro il quale i servizi sociali comunicano la presa in carico del nucleo. 

Si ricorda che: 

  • per i nuclei già percettori di RdC con componenti attivabili al lavoro dal 1° settembre 2023 è previsto il Supporto per la Formazione e Lavoro (SFL), che, come detto, propone di individuare percorsi di formazione e lavoro e un sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro allo scopo di agevolare l’occupazione. 

Chiarimento InpsIl vero obiettivo della misura (SFL) che prevede anche il riconoscimento di un beneficio economico, di durata limitata, ma solamente come accompagnamento durante tale percorso. Per accedere al beneficio, infatti, oltre a presentare una domanda, è necessario seguire un iter:

– sottoscrivere il patto di attivazione digitale;

– contattare le Agenzie per il lavoro;

– sottoscrivere il patto di servizio personalizzato.

All’avvio della frequenza ai percorsi di formazione o delle altre iniziative di attivazione, per la loro durata, verrà erogato il beneficio dei 350 euro mensili previsti dal Supporto per la Formazione e Lavoro per un massimo di dodici mensilità.

 

 

 

SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI E AI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2023 NEI TERRITORI INDICATI NELL’ALLEGATO 1 AL DECRETO-LEGGE 1 GIUGNO 2023, N. 61 

Per fare fronte alle precitate situazioni di emergenza, è stato emanato il decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 127 del 1° giugno 2023, ed entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 

In particolare, il citato decreto-legge n. 61/2023, ha previsto – con specifico riferimento ai territori indicati nell’Allegato 1 al medesimo decreto (Allegato n. 1) interessati dagli eventi in trattazione – specifici interventi, tra i quali, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento e da avvisi di addebito ai sensi degli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. 

CONTRIBUTI DOVUTI DAI LAVORATORI AGRICOLI AUTONOMI E DAI CONCEDENTI A PICCOLA COLONIA E A COMPARTECIPANTI FAMILIARI 

Per i lavoratori agricoli autonomi e i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare la sospensione si applica ai seguenti versamenti: 

Scadenza versamento

Contributi sospesi

16 luglio 2023

Prima rata 2023

 

I lavoratori autonomi agricoli legittimati a usufruire della sospensione potranno trasmettere un’apposita istanza telematica che sarà resa disponibile nel “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi” a decorrere dal 1° al 30 settembre 2023, nella sezione “Domande Telematiche” (Istanza di sospensione).

 

Gli importi dovuti in relazione alla emissione sopra indicata dovranno essere versati, entro la data del 20 novembre 2023, senza ulteriori somme aggiuntive utilizzando le medesime causali del versamento ordinario e un’apposita codeline che sarà resa disponibile nelle news del predetto Cassetto previdenziale.

 

Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.

 

 

DECRETO LEGGE N.61/2023 INTERVENTI PER ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA

 PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE LAVORO E AMMORTIZZATORI SOCIALI

 

A seguito del decreto-legge del 1°giugno 2023 n.61, siamo a rendervi nota una prima informativa su quanto effettivamente disposto in materia di:

  1. sospensione di adempimenti e versamenti tributari e contributivi
  2. misure al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi

 Appena in possesso di istruzioni operative, faranno seguito ulteriori eventuali dettagli, disposizioni e chiarimenti su come procedere all’attuazione pratica delle misure previste da tale decreto.

 

 MISURE AL SOSTEGNO DEL REDDITO DEI LAVORATORI AUTONOMI

Il sostegno al reddito prevede l’erogazione di un’indennità una tantum per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, in favore di:

  1. collaboratori coordinati e continuativi,
  2. dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale,
  • dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa:
    1. lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463;
    2. lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 613;
    3. lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, istituita ai sensi dell’articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla medesima gestione;
    4. pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante “Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne”;
    5. lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l’obbligo contributivo presso la gestione speciale ex Enpals

iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, risiedono o sono domiciliati ovvero operano esclusivamente in uno dei Comuni delimitanti e che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi 

Sono, altresì, destinatari dell’indennità una tantum i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.              

Tale indennità è riconosciuta ed erogata dall’INPS, a domanda adeguatamente documentata

Anche in questo caso, restiamo in attesa del rilascio di un’apposita procedura per la presentazione delle istanze da parte degli interessati.

VERIFICA DEI REQUISITI E MISURA INDENNITÀ UNA TANTUM:

Con riferimento al requisito della residenza, lo stesso è verificato dall’Istituto in sede di presentazione della domanda attraverso l’accesso al relativo servizio telematico tramite la propria indennità digitale SPID almeno di livello 2, CIE o CNS.

Quanto al requisito del domicilio è necessario che il richiedente l’indennità dichiari, in sede di domanda, di essere domiciliato alla data del 1° maggio 2023 in uno dei Comuni di cui all’allegato 1 del decreto in argomento.

Con riferimento ai periodi di sospensione, il lavoratore richiedente l’indennità una tantum è tenuto, in sede di presentazione della domanda, a dichiarare il periodo o i periodi durante il/i quale/i l’attività lavorativa è rimasta sospesa a causa degli eventi alluvionali, indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione medesima. I lavoratori possono scegliere di presentare:

  1. una domanda per ciascun periodo di sospensione
  2. una domanda che interessa due o più periodi di sospensione
  • un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione; i periodi di sospensione dell’attività, fino a un massimo di sei periodi, possono anche essere continuativi.

Limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per l’anno 2023. Raggiunto detto limite INPS non procede all’accoglimento delle ulteriori domande per l’accesso ai benefici in esame.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

 

I lavoratori potenziali destinatari delle indennità al fine di ricevere la prestazione dovranno presentare domanda all’INPS entro la data del 30 settembre 2023 esclusivamente in via telematica, utilizzando due modalità:

  1. i consueti canali messi a disposizione per i cittadini
  2. rivolgendosi presso gli Istituti di Patronato

La domanda sarà disponibile dal 15 giugno 2023, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto (www.inps.it).

Le credenziali di accesso al servizio per la prestazione sopra descritta sono attualmente le seguenti:

  1. SPID di livello 2 o superiore;
  2. Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi. 

Requisiti ammissibilità della domanda

Il lavoratore richiedente l’indennità è tenuto alle seguenti dichiarazioni:

  1. di rientrare nell’ambito di una delle categorie di lavoratori previste dall’articolo 8 del decreto-legge n. 61 del 2023;
  2. di essere residente in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
  3. di essere domiciliato in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
  • di svolgere l’attività lavorativa esclusivamente in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023; 
  • di essere un lavoratore titolare di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e di svolgere attività lavorativa prevalentemente in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
  1. di possedere i requisiti previsti dalla legge per la categoria di appartenenza.

Si precisa che l’indennità una tantum è corrisposta dall’INPS sulla base dei dati dichiarati in domanda dal richiedente, della documentazione allegata nonché di quelli a disposizione dell’Istituto al momento del pagamento.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER PRESENTARE DOMANDA 

Al fine di poter predisporre la domanda per usufruire della misura di sostegno al reddito, ricordiamo che occorre comunicare all’indirizzo mail forli@enapa.it :

  1. se si è residenti o domiciliati in zone alluvionate precisando il/i comune/i interessato/i dal periodo di sospensione dell’attività
  2. se si svolge la propria attività lavorativa esclusivamente in uno dei Comuni alluvionati precisando il/i comune/i interessato/i dal periodo di sospensione dell’attività
  • per quanti e quali periodi l’attività lavorativa è stata sospesa indicando data d’inizio e data di fine della sospensione
  1. il codice IBAN personale e non riferito all’azienda o attività, sul quale deve essere erogata la prestazione

 

NOTA BENE

Avendo la domanda di sostegno al reddito carattere individuale, le informazioni di cui sopra devono essere fornite da e per ogni componente del nucleo familiare richiedente la prestazione, in modo tale da poter ricevere il contributo.