CONFERME E NOVITÀ DELLA RIFORMA FISCALE
La “Riforma fiscale” è stata approvata in via definitiva con l’introduzione in via previsionale della possibilità di applicare:
- Imposte sostitutive dell’IRPEF per i dipendenti su tredicesima e straordinari
- Versamenti acconti e saldi imposte con periodicità mensile
- Introduzione di incentivi fiscali per investimenti specifici aumentando le quote di ammortamento, e incentivando le nuove assunzioni.
La riforma fiscale si pone l’obiettivo di una crescita economica e della natalità, puntando su
- efficienza del sistema tributario,
- riduzione del carico fiscale,
- Lotta all’evasione
- Riduzione della pressione fiscale
- Semplificazione del sistema tributario
- Revisione degli obblighi dichiarativi e semplificando gli obblighi del contribuente disincentivando la richiesta di documentazione già in possesso dell’Agenzia
- Aumentare l’attenzione e l’erogazione di informazioni verso persone anziane e con disabilità, per gli atti di trasferimento e acquisizione di beni e diritti
- Maggiore autonomia agli Enti territoriali e Regioni Legge 42/2009 (Federalismo fiscale), D.Lgs n.68/2011
- Rendere coerente la residenza fiscale evitando le doppie imposizioni per soggetti che trasferiscono la residenza in Italia con la previsione di adeguare le prestazioni lavorative in modalità agile.
- Promuovere imposizioni sul reddito maggiormente competitive sul piano internazionale
- Direttiva UE n.2022/2523 con un livello di imposizione globale minima “Global Minimun Tax”
- Semplificazione del regime delle società estere controllate.
REVISIONE IRPEF
La revisione dell’IRPEF si pone il traguardo di poter applicare una aliquota unica, riducendo gli scaglioni di reddito, indirizzando verso una equità orizzontale dove i soggetti con medesima capacità contributiva devono avere la medesima tassazione a prescindere dalla tipologia del reddito prodotto, con deduzioni più favorevoli anche per dipendenti e pensionati. Per i REDDITI AGRARI verranno introdotte nuove classi e qualità di cultura, introducendo procedimenti per aggiornare le qualità delle classi di cultura entro il 31/12 di ogni anno.
REVISIONE IRES nel caso di investimenti e nuove assunzioni.
REVISIONE IVA uniformando i presupposti alle normative UE, rivedendo le operazioni esenti, diminuendo il numero di aliquote e aumentando la detraibilità di beni e servizi, compresa la detraibilità delle aliquote relative ai fabbricati, ampliando le limitazioni temporali della detraibilità. Si intendono inoltre ridurre le aliquote per le importazioni di opere d’arte semplificare la disciplina anche degli entri del terzo settore.
ABROGAZIONE IRAP graduale abrogazione dell’imposta partendo dalle società di persone fino alle società di capitali.
REVISIONE DELLE SOCIETA’ NON OPERATIVE cercando di individuare le società senza impresa.
RAZIONALIZZAZIONE DETERMINAZIONE REDDITO DI IMPRESA si prevede la semplificazione al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi.
Lavoro occasionale e comunicazione preventiva
Un’importante novità interessa aziende e imprenditori che si avvalgono della collaborazione di lavoratori autonomi occasionali.
Da quest’anno, infatti, i rapporti di collaborazione autonoma occasionale devono essere oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
Il nuovo obbligo riguarda i “lavoratori autonomi occasionali”, ovvero coloro che svolgono, un’opera o un servizio in favore di un committente con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione. Questa attività lavorativa deve essere svolta in maniera occasionale e non abituale.
Non si parla degli avventizi in agricoltura, ma di autonomi.
L’obbligo comunicativo ha proprio l’obiettivo di evitare che questa particolare tipologia contrattuale venga utilizzata in modo improprio, per mascherare rapporti di lavoro subordinato.
Le eccezioni
Ci sono però delle eccezioni: il nuovo obbligo di comunicazione non si applica per le prestazioni di natura intellettuale.
Tra queste sono comprese le consulenze scientifiche rese da medici iscritti all’Ordine professionale, nonché le prestazioni rese dalle guide turistiche, dai traduttori, dagli interpreti e dai docenti di lingua. Sono inoltre escluse le attività di volontariato a fronte delle quali i soggetti percepiscono solo rimborsi spese, e anche le prestazioni rese in regime di smart working al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia.
Quali sono i dati da includere
Ogni comunicazione dovrà includere: i dati del committente (l’imprenditore) e del prestatore (cioè, il lavoratore); le informazioni relative al luogo della prestazione; una sintetica descrizione dell’attività prevista; la data di inizio prestazione e la durata stimata della collaborazione. Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione. Un altro dato obbligatorio è quello relativo all’ammontare del compenso stabilito al momento dell’incarico.
La comunicazione preventiva deve essere effettuata prima dell’inizio della prestazione.
Come si invia
La comunicazione preventiva va inviata all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per la regione in cui si opera.
La comunicazione si trasmette online, tramite il sito Servizi Lavoro, accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE.
I rischi per i datori di lavoro che non rispettano l’obbligo
È prevista una sanzione amministrativa da 500 e 2.500 euro per ogni lavoratore per cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione, senza possibilità di applicare la procedura di diffida.
Sono previste poi ulteriori sanzioni amministrative e il rischio di vedersi sospendere l’attività imprenditoriale nel caso in cui almeno il 10% dei lavoratori occupati (inclusi gli autonomi occasionali) non sia stato denunciato agli organi competenti. Chi non comunica i dati relativi alle prestazioni autonome occasionali rischia anche di incorrere nelle ulteriori sanzioni previste per contrastare il lavoro nero.
Fondo innovazione tecnologica delle Piccole e Medie Imprese nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura.
Pubblicato il decreto che sblocca le risorse previste dalla legge di bilancio 2023 per sostenere l’innovazione tecnologica delle PMI nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura: 75 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Le risorse serviranno ad erogare contributi a fondo perduto, garanzie su prestiti a breve, medio e lungo termine, nonché contributi per l’abbattimento del costo di accesso a tali garanzie. Per presentare domanda, si dovrà attendere la pubblicazione dell’avviso relativo all’apertura del portale dedicato.
Le agevolazioni saranno erogate come contributo a fondo perduto per sostenere “la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all’incremento della produttività nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell’impresa, per l’utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell’acqua e la riduzione dell’impiego di sostanze chimiche, nonché per l’utilizzo di sottoprodotti”.
Alle agevolazioni possono accedere le PMI (singole o associate) classificate come imprese agricole, ittiche o agro meccaniche, con sede operativa nel territorio nazionale, che risultano attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda e che effettuano investimenti in innovazione tecnologica di importo non inferiore a 70.000 euro (cifra che scende a 10.000 per il settore della pesca) e non superiore a 500.000 euro.
Per sostenere gli investimenti tecnologici è concesso un contributo a fondo perduto, erogato in forma diversa in base alla natura dell’impresa. Per le PMI agricole o della pesca la percentuale massima del contributo è determinata come segue:
- fino al 75% delle spese sostenute per investimenti fino a 100.000 euro
- fino al 65% delle spese sostenute per investimenti oltre i 100.000 euro e fino a 200.000 euro
- fino al 55% per investimenti oltre i 200.000 e fino a 300.000 euro
- fino al 45% per investimenti compresi tra 300.001 e 500.000 euro
Quando il beneficiario è una PMI Agro meccanica ovvero una PMI Agricola che svolge un’attività agricola che non rientra nell’ambito di applicazione degli articoli 14 e 17 dell’Aber, i massimali salgono al:
- 100% per investimenti fino a 100.000 euro
- 90% per investimenti oltre i 100.000 euro e fino a 200.000 euro
- 80% per investimenti oltre i 200.000 e fino a 300.000 euro
- 70% per investimenti compresi tra 300.001 e 500.000 euro
Oltre al contributo a fondo perduto, le imprese possono accedere alla garanzia dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (“Ismea”), così come stabilito dal decreto legislativo n.102 del 29 marzo 2004 (art. 17, comma 2). È inoltre possibile accedere a contributi diretti all’abbattimento del costo delle commissioni di garanzia, applicando i massimali di aiuto previsti dalla normativa europea di riferimento, vale a dire:
- un’intensità massima di aiuto pari al 65% dei costi ammissibili, elevabile all’80% per investimenti da parte di giovani agricoltori, nel caso di PMI Agricole, operanti nel settore
- della produzione primaria di prodotti agricoli ovvero nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli
- un’intensità massima di aiuto pari al 50% dei costi ammissibili per le PMI della Pesca, operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura ovvero nel settore della trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
In nessun caso la copertura fornita dal contributo a fondo perduto, nonché la garanzia del finanziamento bancario, può superare il 95% del costo ammissibile.
Sono ammissibili alle agevolazioni i costi per l’acquisto di:
- macchine, strumenti e attrezzature per l’agricoltura. In particolare, macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, droni, Automated Guided Vehicles (AGV) e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi, attrezzature per i trattamenti con prodotti fitosanitari e per lo spandimento dei fertilizzanti, che soddisfino i requisiti indicati nell’art.5, comma 1 lettera a del decreto (disponibile in pdf in calce all’articolo)
- macchine mobili non stradali per agricoltura e zootecnia
- macchine per la zootecnia. In particolare, macchine ed attrezzature dedicate al settore zootecnico caratterizzate da un elevato livello tecnologico e di automazione
- trattrici agricole (secondo le modalità indicate nel bando)
- investimenti per la pesca e l’acquacoltura, anche questi secondo le modalità riportate nell’art.5 del decreto
Per essere ammissibili, le spese devono riguardare l’acquisto di beni nuovi di fabbrica.
Le agevolazioni sono concesse attraverso una procedura sportello e previa pubblicazione di un avviso relativo all’apertura del portale dedicato alla ricezione delle domande e contenente le istruzioni operative.
Le domande dovranno essere presentate utilizzando la modulistica che sarà messa a disposizione dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, sul portale dedicato.
WEBINAR – Gli interventi a sostegno dell’innovazione in agricoltura Presentazione dei decreti Fondo innovazione e misura ammodernamento PNRR
Nelle prossime settimane si apriranno due bandi molto importanti per il settore agricolo.
Con l’attuazione del Fondo innovazione, previsto dalla legge di bilancio 2022, che destina 225 milioni nel triennio 2023-2025, verrà incentivata la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all’incremento della produttività nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell’impresa, per l’utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell’acqua e la riduzione dell’impiego di sostanze chimiche, nonché per l’utilizzo di sottoprodotti. Gli interventi saranno attuati da ISMEA con una procedura a sportello previa pubblicazione di un avviso relativo all’apertura del portale dedicato alla ricezione delle domande e contenente le istruzioni operative.
Nello stesso tempo con Decreto Masaf sono stati fissati i criteri per le Regioni e le Province autonome per la definizione delle modalità di emanazione dei bandi regionali (entro 31.12.23) relativi ai 400 milioni di euro, destinati alla sottomisura “ammodernamento delle macchine agricole” PNRR che prevede supporto all’investimento in macchine e attrezzature per l’agricoltura di precisione; sostituzione di veicoli fuoristrada per agricoltura e zootecnia; supporto all’investimento per l’innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle acque.
Il webinar si terrà il giorno lunedì 18 settembre 2023, ore 15.00.
Il link per la partecipazione è il seguente:
PARTECIPANO
Annamaria Barrile – Direttore Generale Confagricoltura
Maria Chiara Zaganelli – Direttore Generale ISMEA
Giorgio Venceslai – Direzione Servizi per le Imprese.
Massimo Iannone – U.R.P. – UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO, ISMEA
Marco Lupo – Capo Unità di Missione PNRR MASAF
PNRR Parco Agrisolare, pubblicato il secondo avviso, domande dal 12 settembre
È stato emanato, in data 21 luglio 2023, il nuovo Avviso ai sensi del Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 211444 del 19 aprile 2023. L’Avviso è relativo al finanziamento di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, con le risorse residue della misura PNRR M2C1 I 2.2 “Parco Agrisolare”. Le risorse disponibili ammontano a circa 1 miliardo di euro. Tra le principali novità del nuovo bando:
– incremento dell’intensità di aiuto massima concedibile fino all’80% per le imprese della produzione agricola primaria e della trasformazione agricolo in agricolo;
– introduzione della nuova fattispecie di autoconsumo condiviso;
– partecipazione di imprese in forma aggregata
– possibilità di realizzare impianti fotovoltaici sui tetti dei fabbricati agricoli con potenza fino ad un massimo di 1.000 kWp per impianto;
– raddoppio della spesa massima ammissibile per sistemi di accumulo fino a 100.000 euro;
– raddoppio della spesa massima ammissibile per dispositivi di ricarica fino a 30.000 euro;
– spesa massima per beneficiario pari ad 2.330.000 euro.
Le domande dovranno essere presentate tramite la Piattaforma informatica predisposta dal Soggetto attuatore GSE, accessibile dall’Area Clienti GSE a partire dalle ore 12:00:00 del giorno 12 settembre 2023 e fino alle ore 12:00:00 del giorno 12 ottobre 2023.
Confagricoltura dispone di contatti di alcune ditte che possono predisporre il progetto.
Gli uffici tecnici sono a disposizione per ogni informazione e per l’eventuale inserimento delle domande sul portale, previa presentazione del progetto completo.
Presentazione PAI 2023, produzioni vegetali.
Informiamo che Agea ha emanato nei giorni scorsi la circolare che delinea le modalità per la presentazione del Piano Assicurativo Individuale (PAI) per le produzioni vegetali per l’anno 2023.
Con l’applicativo PAI 2023 si applicano i Valori Standard per i prodotti biologici che riportano una maggiorazione dei valori dei corrispondenti prodotti convenzionali secondo un coefficiente stabilito dal decreto MASAF. In fase di compilazione di un PAI che prevede l’assicurazione di un prodotto biologico, sarà pertanto possibile visualizzare lo Standard Value ottenuto con il coefficiente di maggiorazione.
A partire dalla annualità 2023, è prevista la messa in compilazione, la stampa e la presentazione del PAI colture, in funzione di gruppi di valori standard, via via definiti e pubblicati dal Ministero con il supporto di Ismea per un gruppo di produzioni vegetali.
La presentazione dei PAI 2023 per produzioni vegetali in funzione di tutti i Valori Standard validi (per anno, settore) è possibile, quindi, solo se è presente il Valore Standard corrispondente alla produzione che si intende assicurare, nei decreti sui Valori Standard pubblicati dal Ministero.
Con il PAI 2023 viene, inoltre, introdotto l’obbligo di caricare la documentazione probatoria del valore storico della produzione nel caso sia maggiore dello Standard Value di riferimento nel decreto.
Pertanto, laddove il valore storico inserito nel PAI dovesse essere superiore allo SV, sarà necessario carica sull’applicativo PAI colture 2023 la documentazione idonea a comprova del valore della produzione ottenuto negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l’anno con il valore della produzione più alto e quello con il valore della produzione più basso; tale documentazione sarà oggetto di controllo parte dell’Organismo pagatore AGEA.
La documentazione probatoria da allegare può consistere in fatture o altri documenti equivalenti, ovvero in generale documentazione dalla quale sia possibile ricavare il valore unitario storico della produzione assicurata:
- fatture e altri documenti fiscali;
- documenti aventi forza probatoria equivalente;
- registro corrispettivi.
Il valore della produzione storica dichiarato nel PAI dal produttore viene verificato attraverso il Valore Standard. Tale valore rappresenta il massimo valore assicurabile ammissibile ai fini del sostegno pubblico per la campagna 2023. Il valore della produzione storica dichiarato dall’imprenditore agricolo sarà verificato con uno dei metodi seguenti:
- tramite l’utilizzo di “Standard Value”, determinati e approvati annualmente dal Ministero. La metodologia di calcolo degli Standard Value è illustrata nell’allegato 5 del PGRA 2022. La produzione media annua è identificata in termini monetari (valore);
- sulla base di idonea documentazione fornita dall’agricoltore a comprova della produzione ottenuta negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l’anno con il valore della produzione più alto e quello con il valore più basso, laddove superiore allo SV.
Pertanto, solo in caso di valore della produzione storica dichiarato dall’agricoltore superiore allo SV è previsto, ai fini dell’ammissibilità, il controllo della documentazione aziendale inerente al valore della produzione annua per il computo del valore della produzione storica.
Ai fini dell’ammissibilità al sostegno l’Amministrazione procederà pertanto, oltre al controllo attraverso lo SV, alla verifica di rispondenza tra i dati di superficie riportati nelle polizze sottoscritte dai beneficiari e quelle dei PAI, desunte dai Piani di coltivazione dei Fascicoli aziendali. I PAI riporteranno pertanto, oltre ai dati indentificativi dell’azienda, l’elenco delle particelle catastali di uno stesso comune e l’indicazione dalla superficie totale relativa al prodotto da assicurare. Per le polizze che superano la verifica attraverso lo SV, in presenza di valori assicurati per ettaro superiori al valore della produzione storica il premio ed il relativo contributo saranno rideterminati entro il predetto valore storico. Nel caso vengano compilati più PAI per lo stesso CUAA, comune e prodotto, il valore aziendale sarà richiesto solo al primo PAI e riutilizzato sugli altri. Oltre alla verifica attraverso i valori standard del valore complessivo dichiarato nel PAI, per l’uva da vino DOP e IGP, al momento del collegamento della polizza, sarà accertato l’eventuale superamento del valore standard anche per singola menzione. Pertanto, in caso di valore assicurato di una o più menzioni superiore al valore standard di riferimento, l’azienda dovrà possedere idonea documentazione atta a dimostrare il valore medio individuale per tale/i menzione/i.
Le produzioni, le avversità, le fitopatie, gli attacchi parassitari e i rischi e le garanzie assicurabili sono individuati, per l’anno 2023, dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023. Le polizze assicurative agevolate devono essere stipulate prima dell’insorgenza dei rischi e per le produzioni vegetali coprono l’intero ciclo colturale che può concludersi anche nell’anno solare successivo a quello di stipula. Il periodo di copertura della polizza deve essere congruente sia con il termine ultimo del raccolto del prodotto sia con il periodo di conduzione delle superfici sulle quali insiste la coltura assicurata. Il PAI deve essere riferito esclusivamente a polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione, in termini di valore, superiori al 20% del valore della produzione storica del produttore agricolo e riferita all’intera superficie in produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale di cui al Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023, coltivata all’interno di un territorio comunale.
La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata al prossimo 2 ottobre.
Gli uffici tecnici sono a disposizione per ogni informazione e per la predisposizione delle domande.
Prevenzione gelate primaverili, aperto il bando con scadenza al 19 settembre – prorogato al 3 ottobre 2023.
Si informa che la regione ha pubblicato il bando in oggetto. Ammontano ad oltre 1 milione di euro le risorse del terzo bando per il Tipo di operazione 5.1.04 “Prevenzione danni al potenziale produttivo frutticolo da gelate primaverili”.
Il sostegno, pari al 70 % del costo ammissibile dell’investimento, riguarderà l’acquisto e messa in opera di ventilatori e/o bruciatori con funzione antibrina, l’adeguamento di impianti irrigui esistenti al momento della domanda, limitatamente all’inserimento di linee di adduzione ed ugelli/erogatori specificamente dedicati ad espletare la sola funzione antibrina e, in parte, le spese tecniche generali come onorari di professionisti o consulenti in misura non superiore al 3% dell’importo ammissibile.
Le domande potevano essere presentate dal 29 giugno al 19 settembre 2023 – ore 13:00.
La decisione è stata adottata con delibera di Giunta regionale n. 1099 del 26 giugno 2023.
A seguito della Determinazione regionale n. 19076 del 12/09/2023 suddetto termine è stato prorogato al 3 ottobre 2023 – ore 13:00.
OCM vino – misura “investimenti” – Avviso pubblico per sostegno al settore vitivinicolo per la campagna 2023/2024
La Regione Emilia-Romagna concede contributi per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell’impresa e ad aumentarne la competitività.
Beneficiari: l’aiuto viene accordato a imprese che svolgono almeno una delle seguenti attività:
- produzione di mosto da uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse prodotte, acquistate o conferite da soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti da soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- l’elaborazione, l’affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti;
- produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.
Tipologia interventi ammessi: Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali e immateriali quali:
- costruzione/ristrutturazione di immobili strumentali allo svolgimento dell’attività vitivinicola, con esclusione degli interventi che riguardino punti vendita non attigui alla sede di lavorazione delle uve e/o vino;
- acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature specifici per l’attività di trasformazione e/o commercializzazione;
- arredi ed allestimenti finalizzati alla funzionalità di punti vendita diretta al consumatore finale dei prodotti aziendali;
- creazione e/o implementazione di siti internet, finalizzati all’ e-commerce;
- acquisto di software destinati esclusivamente alla gestione delle operazioni di cantina;
- spese tecniche, quali onorari di professionisti e consulenti, direttamente riconducibili agli investimenti proposti.
Sostegno: L’intensità dell’aiuto è:
– 40 % per le micro, piccole e medie imprese;- 20 % per le imprese intermedie;
– 19 % per le grandi Imprese.
La presentazione e protocollazione delle istanze di sostegno è fissata alle ore 13.00.00 del 31 ottobre 2023.
Gli uffici tecnici sono a disposizione per la consulenza e la predisposizione delle domande.
UMA prossime scadenze
Ricordiamo che sarà possibile richiedere l’assegnazione integrativa di carburante inerente alle lavorazioni straordinarie per il ripristino delle attività agricole colpite dell’alluvione dello scorso maggio fino al 10 ottobre 2023. Occorre aver comunicato la rimanenza di gasolio della campagna 2022 entro il 30/06/2023.
Cogliamo l’occasione per ricordare a coloro che hanno optato per richiedere l’anticipo del 50% sull’assegnazione di carburante che il 10 ottobre 2023 il termine per la presentazione delle domande di saldo.
Agriturismi: comunicazione periodi di apertura e tariffe, attenzione alla scadenza del 1 ottobre.
Entro il 1° ottobre di ogni anno, l’operatore agrituristico deve comunicare al Comune e alla Provincia il calendario di apertura dell’impresa, nonché l’elenco dei prezzi che intende applicare per i servizi agrituristici di somministrazione pasti e bevande e per il pernottamento. Tali prezzi dovranno essere rispettati per tutto l’anno successivo salvo eventuali variazioni che dovranno essere comunicate al Comune e alla Provincia entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Le variazioni potranno essere applicate solo dopo la comunicazione.
La comunicazione va presentata attraverso il portale dedicato (SUAP).
Per ogni chiarimento rivolgersi agli uffici.
Circoscrizione di Rimini
Bando d’asta per l’affitto di unità poderali di proprietà dell’Azienda USL della Romagna site in Rimini (RN).
LOTTO N. 1 – Costituito dalle seguenti unità poderali:
1) Podere Fosso Molino Sartoni – Parte Rimini Ha 01.86.53
2) Podere Orsoleto Grande Rimini Ha 10.04.44 con fabbricati
3) Podere Orsoleto Piccolo Rimini Ha 07.89.44
LOTTO N. 2 – Costituito dalla seguente unità poderale:
1) Podere “Le Grazie” Rimini Ha 2.94.00
L’affitto è concesso ai soli fini agricoli e, pertanto, è ammesso esclusivamente l’utilizzo delle unità poderali per la pratica agricola, con esclusione di usi diversi.
Le unità poderali relative al LOTTO N. 1 al momento dell’indizione della procedura di cui al presente bando, risultano occupate sine titulo da Cooperativa Agricola.
L’Amministrazione si riserva di sottoscrivere il contratto di affitto con l’aggiudicatario solo a seguito di rilascio e completa liberazione dei terreni da parte degli attuali occupanti.
L’unità poderale relativa al LOTTO N. 2 al momento dell’indizione della procedura di cui al presente bando risulta libera.
L’asta, che si svolgerà per pubblica gara con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con l’importo del canone d’affitto posto a base d’asta ai sensi degli artt. 73 lett. c) e 76 del R.D. 23.05.1924, n. 827, si svolgerà nella giornata del 12.10.2023, ore 11.00, presso gli uffici della U.O. Attività Tecniche Rimini, presso Ospedale Infermi di Rimini, ingresso principale, 2°piano.
Le offerte dovranno pervenire all’Azienda USL della Romagna – Segreteria UO Attività Tecniche – Ospedale Infermi di Rimini, Via Settembrini 2, ingresso principale, 2° piano, non più tardi delle ore 12,00 del giorno 11.10.2023.
Il Bando, la Modulistica e l’ulteriore documentazione sono disponibili e scaricabili al seguente link del sito internet dell’AUSL Romagna: https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/avvisi-bandi-indagini-immobiliari
Eventuali variazioni verranno comunicate al link sopra riportato.
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elisa Palermo – tel: 0541/653074, email: elisa.palermo@auslromagna.it – che è stata designata referente dell’Azienda nell’interlocuzione con soggetti interessati a partecipare alla pubblica gara; alla stessa possono essere richieste maggiori informazioni sul bando d’asta e, se pur non obbligatoria ai fini della gara, può essere richiesta la visione dei beni con accompagnamento da parte di personale Ausl. Le visite accompagnate si terranno fino al terzo giorno antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, previa prenotazione al numero telefonico della segreteria della U.O. Attività Tecniche Rimini tel. 0541-653074/0541/653576 (orario segreteria ore 9.00-12.00) o invio email per la richiesta di prenotazione all’indirizzo: tecnico.rn@auslromagna.it, specificando nell’oggetto: “ASTA TERRENI RIMINI – Richiesta visione immobili con accompagnamento” riportando i dati del richiedente. L’Azienda si riserva la formazione del calendario delle visite e di comunicare il giorno e l’ora della visita al soggetto interessato.
CACCIA: la Regione ricorre in appello al Consiglio di Stato contro l’ordinanza del Tar di Bologna
Mammi: “Stupisce che lo stesso calendario venatorio, con analogo parere Ispra, abbia avuto una valutazione differente in due anni consecutivi. Anche per questo chiederemo che il Tribunale anticipi l’udienza di merito a prima della chiusura della stagione”.
“Il calendario venatorio dell’Emilia-Romagna, approvato anche dalla Commissione Assembleare regionale, non è stato bocciato. E, riaffermandone la bontà, nelle prossime ore uscirà una nota tecnica che conterrà le indicazioni di quanto si potrà fare. Inoltre, stiamo valutando la possibilità di prolungare alcune attività di caccia, come quella stanziale, per recuperare le giornate che saranno perse a settembre”. L’assessore regionale all’Agricoltura, Caccia e pesca Alessio Mammi, conferma che la Regione ricorrerà in appello al Consiglio di Stato contro l’ordinanza del Tar di Bologna, in cui si accolgono alcune misure sospensive relative al calendario venatorio 2023/24. Ricorso che punterà sui periodi di apertura e chiusura della caccia e le giornate aggiuntive per il periodo ottobre-novembre. Ricorso che si rende necessario “in quanto ci sono degli elementi procedurali che necessitano di essere approfonditi e valutati” aggiunge Mammi.
“Siamo stupiti– prosegue l’assessore- che lo stesso calendario riproposto abbia avuto una valutazione differente in due anni consecutivi, questo crea enorme incertezza nel diritto e nell’organizzazione dell’attività venatoria. Chiederemo che l’udienza sul merito si tenga prima della chiusura della stagione venatoria ottemperando al momento solamente sulle parti su cui l’ordinanza obbliga ora a procedere. Infatti la chiusura per ora non verrà modificata non essendo necessario ma anche perché stiamo lavorando per rafforzare le motivazioni alle nostre scelte, in quanto confidiamo di poter conservare le date precedentemente approvate”. “Ieri ho chiesto al ministro Lollobrigida– aggiunge Mammi– un chiaro intervento dello Stato su questa situazione che ha bisogno di chiarezza visto che riguarda non solo la nostra ma anche altre Regioni italiane. Ho posto anche il tema delle zone umide e la necessità di chiarire quanto prima quali sono le regole da attuare in quanto c’è molto disorientamento fra i cacciatori. Bisogna ristabilire percorsi legislativi corretti, dove, se le Regioni hanno la facoltà di individuare le date di apertura e chiusura all’interno di un range stabilito dalla legge 157, ciò sia possibile e non di volta in volta oggetto di mutevole decisione”. Considerando infine il fatto che negli ultimi due anni il calendario venatorio ha visto una riduzione delle giornate di caccia si sta studiando, assieme al servizio bilancio, se vi è la possibilità di intervenire per ridurre la tassa regionale che i cacciatori pagheranno nel 2024.
Per maggiori informazioni, visitare il seguente link:
APICOLTURA: aperto il bando da 1,29 milioni di euro per il 2024
Invio domande fino al 30 ottobre prossimo. Si tratta della seconda annualità del Programma regionale poliennale 2023-2027.
Con la Delibera di Giunta regionale n. 1186 del 10 luglio 2023 è stato approvato il bando per la presentazione delle domande di aiuto a valere sull’Intervento settoriale apicoltura per il 2024 (seconda annualità del Programma regionale poliennale 2023-2027), relativamente al periodo 1° agosto 2023 – 30 giugno 2024.A partire dal 1 agosto e fino al 30 ottobre 2023 è possibile presentare le domande di aiuto ai Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti per ambito territoriale con le modalità informatiche (Siag) stabilite da Agrea. Il piano finanziario per l’annualità 2024 ammonta ad oltre 1.290.000 euro, messi a disposizione per la realizzazione delle azioni ricomprese nell’ambito degli Interventi A, B ed F a favore degli apicoltori e delle loro forme associate in possesso dei requisiti minimi di rappresentatività previsti dall’Avviso pubblico.
Per maggiori informazioni, visitare il seguente link:
CLASSYFARM: iscrizione obbligatoria per aderire all’eco-schema 1
Per poter aderire all’eco-schema 1 – pagamento per il benessere animale e la riduzione dell’antimicrobico resistenza – è obbligatorio iscriversi al sistema Classyfarm. Si specifica che si fa riferimento ad entrambi i livelli dell’eco-schema 1.
Classyfarm è il sistema informativo del Ministero della Salute, gestito dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER) ed integrato alla rete Vetinfo. Definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio e permette di monitorare, analizzare ed indirizzare gli interventi in funzione delle problematiche dell’allevamento. Classyfarm raccoglie e registra dati relativi al controllo ufficiale (autorità competente: medici veterinari ufficiali) e all’autocontrollo (operatore/allevatore, veterinario aziendale) sul benessere animale, inoltre, ha come base dati anche il sistema informativo per la farmacosorveglianza. Le elaborazioni consentono di misurare l’effettivo consumo di farmaco, tenendo conto dei principi attivi utilizzati, del numero di animali trattati per ciascun allevamento o possono essere analizzate in forma aggregata per consentire di studiare i fenomeni di utilizzo del farmaco su scala più ampia. Tutti i dati sono convertiti in coefficienti validati e inseriti in un logaritmo di calcolo che definisce un punteggio di rischio all’allevamento permettendo la categorizzazione dello stesso.
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News
RICOSTITUZIONE PENSIONE PER SUPPLEMENTO – AVVISO IMPORTANTE
La ricostituzione della pensione è una pratica che consente di ricalcolare l’importo della pensione sulla base del riconoscimento della contribuzione versata o maturata in precedenza alla decorrenza della data di pensionamento.
Consigliamo pertanto, a chi ha avuto la pensione liquidata nell’anno 2018 ed ha continuato a versare contributi prestando attività lavorativa per periodi successivi alla decorrenza della pensione, di recarsi presso le nostre sedi di Patronato in modo da presentare domanda per ottenere così un adeguamento dell’importo della pensione a seguito dei suddetti contributi versati.
PRIME INDICAZIONI SULLA MISURA DI SUPPORTO FORMAZIONE E LAVORO (SFL)
Con la presente news si forniscono le prime indicazioni in merito alle
modalità di accesso e di fruizione della misura del Supporto per la formazione
e il lavoro (SFL), recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro a decorrere dal 1° settembre 2023
Di seguito si forniscono le prime indicazioni in merito alle modalità di accesso e di fruizione della misura del Supporto per la formazione e il lavoro.
Il SFL è una misura finalizzata a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Nelle misure del Supporto per la formazione e il lavoro rientrano il servizio civile universale e i progetti utili alla collettività.
A chi è destinato:
Il SFL è destinato ai singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui e che non hanno i requisiti per accedere all’ADI.
Attenzione
Possono accedere alla misura, altresì, i componenti dei nuclei familiari, che percepiscono, a far data dal 1° gennaio 2024, l’Assegno di inclusione e che decidono di partecipare ai percorsi sopra indicati, pure non essendo sottoposti agli obblighi previsti dall’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 48/2023, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza specifica per l’ADI.
REQUISITI PER L’ACCESSO AL SUPPORTO PER ACCEDERE AL SFL
Al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, deve essere alternativamente in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadino italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino di altro Paese dell’Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- cittadino titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 o apolide in possesso di analogo permesso.
Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere, inoltre, residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
REQUISITI ECONOMICI
Il richiedente, all’atto della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione della prestazione, deve essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti reddituali e patrimoniali:
- un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui;
- un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza come definita ai fini dell’ISEE[1];
- un valore del patrimonio immobiliare (come definito ai fini dell’ISEE), diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell’ISEE (ad esempio, depositi, conti correnti, ecc., al lordo delle franchigie), non superiore a:
- 000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
- 000 euro per i nuclei composti da due componenti;
- 000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo).
I massimali sono incrementati di:
- 000 euro per ogni componente in condizioni di disabilità, come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo;
- 500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo.
Nel calcolo del reddito familiare non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza o di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà.
La verifica del possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali avviene mediante l’attestazione ISEE e sulla base dei valori contenuti nella stessa attestazione, in corso di validità all’atto di presentazione della domanda, nella quale sia presente il richiedente il SFL.
COSA ACCADE NEL CASO DI DIMISSIONI VOLONTARIE
Sono esclusi dal godimento del beneficio i soggetti disoccupati, a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La misura del SFL è compatibile con lo svolgimento di un’attività di lavoro, rispettivamente dipendente o autonomo, purché il reddito percepito non superi i valori soglia previsti per accedere alla misura.
Necessario però è il farne comunicazione all’ INPS.
INCONPARIBILITÀ
È prevista a norma di legge l’incompatibilità del Supporto per la formazione e il lavoro con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.
OBBLIGHI FORMATIVI
I richiedenti del SFL devono avere assolto il diritto-dovere all’istruzione e formazione.
Ai beneficiari del SFL, di età compresa tra i 18 e 29 anni, che non hanno adempiuto all’obbligo
di istruzione è richiesta l’iscrizione a percorsi di formazione dedicati dei quali si dettaglierà più avanti.
La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione, comporta la non erogazione del beneficio, che comunque decorre dall’inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di percezione di dodici mensilità.
RICHIESTA DELLA MISURA DEL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO E SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DI ATTIVAZIONE DIGITALE
Il Supporto per la formazione e il lavoro è istituito dal 1° settembre 2023.
La domanda è presentata dall’interessato all’INPS in modalità telematica e il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa presente nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (di seguito, anche SIISL) attraverso l’invio automatico ai servizi per il lavoro competenti.
All’atto della domanda, l’interessato viene informato che attraverso il SIISL riceverà l’informazione dell’accettazione della sua domanda del SFL per proseguire il percorso di attivazione.
REQUISITI e OBBLIGHI
- rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva (DID) di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- dimostrare, se di età compresa tra i 18 e i 29 anni e non abbia adempiuto all’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’iscrizione a un percorso di istruzione per adulti di primo livello, allegando, a tale fine, copia dell’attestato di iscrizione o frequenza a tali corsi;
- autorizzare la trasmissione dei dati contenuti nella domanda ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276/2003, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2015.
Per l’accesso alla misura è, inoltre, necessario che il richiedente avvii il relativo percorso di attivazione mediante il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
Pertanto, il richiedente il beneficio, dopo la presentazione della domanda, potrà accedere al portale del Sistema Informativo per l’inclusione sociale (SIISL) dove potrà precompilare il Patto di attivazione digitale (di seguito, anche PAD), che diverrà operativo all’esito positivo dell’istruttoria della domanda.
All’esito della verifica dei requisiti di accesso alla misura e al conseguente accoglimento della domanda del SFL, l’INPS informa, comunque, il richiedente che, ove non abbia già provveduto, deve accedere al SIISL, dove potrà compilare il proprio curriculum vitae e sottoscrivere il patto di attivazione digitale.
Nel patto di attivazione digitale, il beneficiario del SFL:
- fornisce le informazioni essenziali per la presa in carico e individua almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276/2003;
- si impegna a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato, e conferma l’autorizzazione alla trasmissione dei propri dati ai centri per l’impiego (CPI), alle Agenzie per il lavoro e agli enti di intermediazione.
DECORRENZA OBBLIGHI E IMPORTO DEL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO
Ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 48/2023, e dell’articolo 4, comma 4, del D.M. n. 108/2023, la partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio personalizzato, alle attività formative, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro, nonché dei progetti utili alla collettività e del servizio civile universale, compresa, anche l’iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione, per tutta la loro durata e comunque per un periodo massimo di dodici mensilità, determina l’accesso per l’interessato a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro.
OBBLIGHI
il beneficiario dell’indennità di partecipazione è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, anche con modalità telematica, ai servizi competenti, della partecipazione a tali attività almeno ogni novanta giorni,
- In caso di mancata conferma dell’attività l’INPS sospende il beneficio.
- In caso di mancata adesione, per rifiuto o abbandono dell’attività, il beneficiario decade dalla misura.
OFFERTE DI LAVORO E COMPATIBILITÀ CON IL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO
Il beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:
- a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale;
- b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno;
- c) la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contatti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
CHIARIMENTI SUL PASSAGGIO DA REDDITO DI CITTADINANZA ALLE NUOVE MISURE DI SUPPORTO FORMAZIONE E LAVORO (SFL) E ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI)
Si rendono note informazioni utili a chiarire il passaggio dal RdC verso le nuove misure:
- Supporto per la Formazione e Lavoro (SFL) – la nuova misura entra in vigore dal 1° settembre 2023 e prevede il riconoscimento di € 350 euro mensili alle persone a rischio di esclusione sociale lavorativa che parteciperanno a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale. La misura è destinata a soggetti di età tra 18 e 59 anni, con un valore ISEE non superiore a euro 6.000 annui e che non hanno i requisiti per ADI.
- Assegno di Inclusione (ADI) – la nuova misura che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024 si rivolge a favore di nuclei familiari in cui sono presenti componenti:
- Disabili,
- Minorenni,
- Over 60,
- In condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificati dalle pubbliche amministrazioni.
I componenti il nucleo familiare – dal momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del godimento del beneficio – devono possedere particolari e specifici requisiti relativi alle condizioni economiche (ISEE non superiore a € 9.360) e l’importo annuo dell’ADI può variare:
- Fino a € 6.000 annui per nuclei con disabili minori.
- Fino a € 7.560 annui per nuclei con soggetti ultra 67 anni ovvero da persone ultra 67 anni con familiari in disabilità grave.
Per quanto attiene il RdC, la prestazione verrà riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2023 per i seguenti nuclei in cui sono presenti componenti:
- Disabili,
- Minorenni,
- Over 60.
A tale platea – così come previsto dall’ art. 13, comma 5, del D.L. 4/2023, conv. In L. 85/2023 – il messaggio Inps precisa che:
- potranno aggiungersi i percettori di RdC non attivabili al lavoro, per i quali venga comunicata la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il suddetto termine dei sette mesi. I servizi sociali comunicano all’Inps tramite la piattaforma GePi l’avvenuta presa in carico. Decorso tale termine (i sette mesi) in assenza della comunicazione, l’erogazione è sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all’avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del 31 ottobre 2023 entro il quale i servizi sociali comunicano la presa in carico del nucleo.
Si ricorda che:
- per i nuclei già percettori di RdC con componenti attivabili al lavoro dal 1° settembre 2023 è previsto il Supporto per la Formazione e Lavoro (SFL), che, come detto, propone di individuare percorsi di formazione e lavoro e un sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro allo scopo di agevolare l’occupazione.
Chiarimento Inps – Il vero obiettivo della misura (SFL) che prevede anche il riconoscimento di un beneficio economico, di durata limitata, ma solamente come accompagnamento durante tale percorso. Per accedere al beneficio, infatti, oltre a presentare una domanda, è necessario seguire un iter: – sottoscrivere il patto di attivazione digitale; – contattare le Agenzie per il lavoro; – sottoscrivere il patto di servizio personalizzato. All’avvio della frequenza ai percorsi di formazione o delle altre iniziative di attivazione, per la loro durata, verrà erogato il beneficio dei 350 euro mensili previsti dal Supporto per la Formazione e Lavoro per un massimo di dodici mensilità. |
SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI E AI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2023 NEI TERRITORI INDICATI NELL’ALLEGATO 1 AL DECRETO-LEGGE 1 GIUGNO 2023, N. 61
Per fare fronte alle precitate situazioni di emergenza, è stato emanato il decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 127 del 1° giugno 2023, ed entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
In particolare, il citato decreto-legge n. 61/2023, ha previsto – con specifico riferimento ai territori indicati nell’Allegato 1 al medesimo decreto (Allegato n. 1) interessati dagli eventi in trattazione – specifici interventi, tra i quali, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento e da avvisi di addebito ai sensi degli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.
CONTRIBUTI DOVUTI DAI LAVORATORI AGRICOLI AUTONOMI E DAI CONCEDENTI A PICCOLA COLONIA E A COMPARTECIPANTI FAMILIARI
Per i lavoratori agricoli autonomi e i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare la sospensione si applica ai seguenti versamenti:
Scadenza versamento | Contributi sospesi |
16 luglio 2023 | Prima rata 2023 |
I lavoratori autonomi agricoli legittimati a usufruire della sospensione potranno trasmettere un’apposita istanza telematica che sarà resa disponibile nel “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi” a decorrere dal 1° al 30 settembre 2023, nella sezione “Domande Telematiche” (Istanza di sospensione).
Gli importi dovuti in relazione alla emissione sopra indicata dovranno essere versati, entro la data del 20 novembre 2023, senza ulteriori somme aggiuntive utilizzando le medesime causali del versamento ordinario e un’apposita codeline che sarà resa disponibile nelle news del predetto Cassetto previdenziale.
Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.
DECRETO LEGGE N.61/2023 INTERVENTI PER ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA
PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE LAVORO E AMMORTIZZATORI SOCIALI
A seguito del decreto-legge del 1°giugno 2023 n.61, siamo a rendervi nota una prima informativa su quanto effettivamente disposto in materia di:
- sospensione di adempimenti e versamenti tributari e contributivi
- misure al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi
Appena in possesso di istruzioni operative, faranno seguito ulteriori eventuali dettagli, disposizioni e chiarimenti su come procedere all’attuazione pratica delle misure previste da tale decreto.
MISURE AL SOSTEGNO DEL REDDITO DEI LAVORATORI AUTONOMI
Il sostegno al reddito prevede l’erogazione di un’indennità una tantum per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, in favore di:
- collaboratori coordinati e continuativi,
- dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale,
- dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa:
- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463;
- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 613;
- lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, istituita ai sensi dell’articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla medesima gestione;
- pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante “Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne”;
- lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l’obbligo contributivo presso la gestione speciale ex Enpals
iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, risiedono o sono domiciliati ovvero operano esclusivamente in uno dei Comuni delimitanti e che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi
Sono, altresì, destinatari dell’indennità una tantum i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.
Tale indennità è riconosciuta ed erogata dall’INPS, a domanda adeguatamente documentata.
Anche in questo caso, restiamo in attesa del rilascio di un’apposita procedura per la presentazione delle istanze da parte degli interessati.
VERIFICA DEI REQUISITI E MISURA INDENNITÀ UNA TANTUM:
Con riferimento al requisito della residenza, lo stesso è verificato dall’Istituto in sede di presentazione della domanda attraverso l’accesso al relativo servizio telematico tramite la propria indennità digitale SPID almeno di livello 2, CIE o CNS.
Quanto al requisito del domicilio è necessario che il richiedente l’indennità dichiari, in sede di domanda, di essere domiciliato alla data del 1° maggio 2023 in uno dei Comuni di cui all’allegato 1 del decreto in argomento.
Con riferimento ai periodi di sospensione, il lavoratore richiedente l’indennità una tantum è tenuto, in sede di presentazione della domanda, a dichiarare il periodo o i periodi durante il/i quale/i l’attività lavorativa è rimasta sospesa a causa degli eventi alluvionali, indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione medesima. I lavoratori possono scegliere di presentare:
- una domanda per ciascun periodo di sospensione
- una domanda che interessa due o più periodi di sospensione
- un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione; i periodi di sospensione dell’attività, fino a un massimo di sei periodi, possono anche essere continuativi.
Limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per l’anno 2023. Raggiunto detto limite INPS non procede all’accoglimento delle ulteriori domande per l’accesso ai benefici in esame.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I lavoratori potenziali destinatari delle indennità al fine di ricevere la prestazione dovranno presentare domanda all’INPS entro la data del 30 settembre 2023 esclusivamente in via telematica, utilizzando due modalità:
- i consueti canali messi a disposizione per i cittadini
- rivolgendosi presso gli Istituti di Patronato
La domanda sarà disponibile dal 15 giugno 2023, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto (www.inps.it).
Le credenziali di accesso al servizio per la prestazione sopra descritta sono attualmente le seguenti:
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Requisiti ammissibilità della domanda
Il lavoratore richiedente l’indennità è tenuto alle seguenti dichiarazioni:
- di rientrare nell’ambito di una delle categorie di lavoratori previste dall’articolo 8 del decreto-legge n. 61 del 2023;
- di essere residente in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
- di essere domiciliato in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
- di svolgere l’attività lavorativa esclusivamente in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
- di essere un lavoratore titolare di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e di svolgere attività lavorativa prevalentemente in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
- di possedere i requisiti previsti dalla legge per la categoria di appartenenza.
Si precisa che l’indennità una tantum è corrisposta dall’INPS sulla base dei dati dichiarati in domanda dal richiedente, della documentazione allegata nonché di quelli a disposizione dell’Istituto al momento del pagamento.
INFORMAZIONI NECESSARIE PER PRESENTARE DOMANDA
Al fine di poter predisporre la domanda per usufruire della misura di sostegno al reddito, ricordiamo che occorre comunicare all’indirizzo mail forli@enapa.it :
- se si è residenti o domiciliati in zone alluvionate precisando il/i comune/i interessato/i dal periodo di sospensione dell’attività
- se si svolge la propria attività lavorativa esclusivamente in uno dei Comuni alluvionati precisando il/i comune/i interessato/i dal periodo di sospensione dell’attività
- per quanti e quali periodi l’attività lavorativa è stata sospesa indicando data d’inizio e data di fine della sospensione
- il codice IBAN personale e non riferito all’azienda o attività, sul quale deve essere erogata la prestazione
NOTA BENE
Avendo la domanda di sostegno al reddito carattere individuale, le informazioni di cui sopra devono essere fornite da e per ogni componente del nucleo familiare richiedente la prestazione, in modo tale da poter ricevere il contributo.
