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PENSIONE SCUOLA: tutti gli adempimenti da effettuare

Il personale della scuola, deve fare alcuni adempimenti per regolarizzare l’assunzione e le proprie posizioni contributive.
Oltre alla cosiddetta “Dichiarazione dei servizi”, il neo-assunto procede generalmente alla presentazione di tutta una serie di istanze che incidono sulla posizione assicurativa e che valgono ai fini pensionistici fondamentali perché saranno documenti necessari in futuroquando si farà la richiesta di pensione.  

Si tratta, in particolare, delle domande di:  

– Computo gratuito dei servizi scolastici pre-ruolo (incarichi, supplenze) resi con iscrizione Inps;
– Riscatto oneroso del corso legale di laurea o di altri titoli di studio;
– Ricongiunzione onerosa dei periodi assicurativi Inps legati a lavori svolti nel privato.  

È da evidenziare che il campo di applicazione dei riscatti a pagamento è molto più vasto: infatti comprende la possibilità di ottenere la valutazione ai fini pensionistici dei periodi di sospensione del rapporto lavorativo privi di retribuzione – riscatto di aspettative per motivi personali o familiari, o per motivi di studio – e dei periodi tra decorrenza giuridica e decorrenza economica dell’immissione in ruolo.

Le ricongiunzionisi estendono anche a gestioni previdenziali diverse dall’Inps e comprendono, ad esempio, la gestione ex-Enpals dei lavoratori dello spettacolo e tutte le Casse dei Liberi Professionisti. 
Una particolare forma di accredito gratuito riguarda eventuali maternità avvenute al di fuori di un periodo di occupazione lavorativa, e riguarda i 5 mesi corrispondenti al congedo di maternità ex-astensione obbligatoria.
Nella maggior parte dei casi, la domanda viene presentata all’atto dell’immissione in ruolo, tuttavia potrebbe anche non essere mai stata prodotta.
Per questo motivo, in sede di attivazione della pratica di pensione, è bene portare al Patronato Enapa tutti i documenti in proprio possesso riguardanti le diverse istanze presentate nel corso degli anni. 

Pensione di vecchiaia
 per uomini e donne: 20 anni di contributi  e 67 anni di età  

Pensione anticipata
 per le donne: 41 anni e 10 mesi di contributi 
 per gli uomini: 42 anni e 10 mesi di contributi  

Opzione donna
 Per le sole donne  resta in vigore la norma che consente l’accesso alla pensione con 58 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva, entrambi maturati entro il 31 dicembre 2021
 L’assegno pensionistico verrà conteggiato per intero con il sistema contributivo  

Pensione Quota 100
 62 anni di età e minimo 38 anni di contributi al 31 dicembre 2021

 

 

 

INDENNITA’ 200 EURO: autonomi e professionisti iscritti all’INPS

Con l’art. 33, DL n. 50/2022, c.d. “Decreto Aiuti”, è stato istituito uno specifico fondo, con una dotazione di € 500 milioni per il 2022, destinato al riconoscimento di un’indennità una tantum al fine di sostenere il potere d’acquisto anche di lavoratori autonomi / professionisti (analogamente a quanto previsto per i lavoratori dipendenti) a fronte della crisi energetica e il caro prezzi in corso. La dotazione del citato fondo è stata incrementata a € 600 milioni ad opera del DL n. 115/2022, c.d. “Decreto Aiuti-bis”.

Con il recente DM 19.8.2022 (in corso di pubblicazione sulla G.U.) il Ministero del Lavoro di concerto con il MEF ha individuato i criteri e le modalità di concessione di tale indennità. 

L’indennità in esame è destinata a:

  • lavoratori autonomi / professionisti iscritti all’INPS ossia:
    • artigiani / commercianti iscritti all’IVS;
    • professionisti iscritti alla Gestione separata INPS;
  • professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali) ai quali è riservato una quota del predetto fondo pari a € 95,6 milioni;

che soddisfino le seguenti condizioni:

  • non aver fruito delle indennità previste dagli artt. 31 (€ 200 per i lavoratori dipendenti) e 32 (€ 200 per pensionati e altre categorie di soggetti), DL n. 50/2022;
  • un reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000.

In merito al requisito riguardante l’iscrizione all’INPS / Ente previdenziale e assistenziale di riferimento, l’art. 2, DM 19.8.2022 specifica che per poter fruire dell’indennità in esame è necessario che i predetti soggetti al 18.5.2022 (data entrata in vigore del DL n. 50/2022) devono:

  • risultare iscritti alla propria gestione previdenziale;
  • essere titolari di partita IVA attiva con l’attività lavorativa avviata;
  • aver effettuato almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dal 2020. Tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la predetta data del 18.5.2022. Per i soggetti iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO in qualità di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli tale requisito è verificato sulla posizione del titolare.

Come sopra accennato, i soggetti che soddisfano le condizioni sopra esposte, per ottenere l’indennità una tantum sono tenuti a presentare un’apposita domanda all’INPS ovvero al proprio Ente previdenziale e assistenziale che ne verificano la regolarità e provvedono ad erogarlo sulla base del monitoraggio sull’utilizzo delle risorse disponibili.

Il soggetto iscritto contemporaneamente all’IVS / Gestione separata INPS e ad uno degli Enti di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali), dovrà presentare la domanda esclusivamente all’INPS.

Nella domanda il soggetto interessato è tenuto ad autocertificare:

  • la sussistenza dei requisiti richiesti sopra esposti (essere lavoratore autonomo / professionista iscritto alla Cassa previdenziale / assistenziale con reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000, non percettore delle indennità di cui agli artt. 31 e 32, DL n. 50/2022);
  • di non avere presentato la domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria, in caso di contemporanea iscrizione a diversi Enti previdenziali.

Il soggetto interessato deve inoltre:

  • allegare la fotocopia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale;
  • indicare le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento del beneficio.

Per i soggetti che hanno regolarmente presentato l’apposita domanda e soddisfano i requisiti richiesti l’indennità spettante ammonta a € 200. Tale somma:

  • non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del TUIR;
  • non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile;
  • è corrisposta una sola volta all’avente diritto.

L’INPS / Ente previdenziale, verificata la regolarità della domanda presentata, provvede ad erogare l’indennità sulla base del monitoraggio sull’utilizzo delle risorse complessive. In particolare:

  • l’indennità è erogata in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte (trattasi quindi di un click-day);
  • è previsto il monitoraggio, con cadenza settimanale, da parte del Ministero del Lavoro delle domande presentate e di quelle ammesse a pagamento.

Nel momento in cui risulti in procinto il verificarsi di scostamenti rispetto al fondo stanziato (€ 600 milioni), il Ministero del Lavoro inoltra immediata comunicazione all’INPS / Ente previdenziale sulle risorse residue affinché non siano adottati provvedimenti concessori.

 

 

INAIL: malattia professionale

Definizione di malattia professionale. La malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull’organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo). La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l’infermità in modo esclusivo o prevalente: il Testo Unico, infatti, parla di malattie contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose. È ammesso, tuttavia, il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale in quanto capaci di produrre da sole l’infermità.
Per le malattie professionali, quindi, non basta l’occasione di lavoro come per gli infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale, o concausale.
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l’assicurato svolge, oppure dall’ambiente.

Malattie professionali tabellate e non tabellate. Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate.
Le malattie professionali sono tabellate se:

  • indicate nelle due tabelle (una per l’industria e una per l’agricoltura)
  • provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle
  • denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell’attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (“periodo massimo di indennizzabilità”).

Nell’ambito del cosiddetto “sistema tabellare”, il lavoratore è sollevato dall’onere di dimostrare l’origine professionale della malattia. Infatti, una volta che egli abbia provato l’adibizione a lavorazione tabellata (o comunque l’esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l’esistenza della malattia anch’essa tabellata e abbia effettuato la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale. È questa la cosiddetta “presunzione legale d’origine”, superabile soltanto con la rigorosissima prova – a carico dell’Inail – che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non dal lavoro.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 179/1988, ha introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto “sistema misto” in base al quale il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della “presunzione legale d’origine”, ma è affiancato dalla possibilità per l’assicurato di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale.

Adeguamento delle tabelle. Sul tema delle malattie professionali è intervenuto l’articolo 10 del decreto legislativo 38/2000 il quale, nell’introdurre un’importante novità, ha consentito non solo di adeguare tempestivamente le tabelle delle malattie professionali allegate al Testo Unico, ma anche di costituire un osservatorio delle patologie di probabile o possibile origine lavorativa, a disposizione di tutto il mondo della sanità, della prevenzione e della ricerca. Con questo articolo, il legislatore:

  • ha confermato l’attuale sistema misto di tutela delle malattie professionali
  • ha reso più semplice e tempestivo il sistema di revisione periodica delle tabelle allegate al Testo Unico, da effettuarsi con decreto ministeriale su proposta della Commissione scientifica appositamente istituita che ne propone, periodicamente, la modifica e/o integrazione
  • ha istituito presso la banca dati dell’Inail un Registro delle malattie causate dal lavoro ovvero a esso correlate al quale potranno accedere, oltre alla Commissione stessa, tutti gli organismi competenti, per lo svolgimento delle funzioni di sicurezza della salute nei luoghi di lavoro nonché per fini di ricerca e approfondimento scientifico ed epidemiologico

Le prestazioni erogate dall’Inail in caso di malattia professionale. L’Inail indennizza i danni provocati dalle malattie professionali prevedendo prestazioni di carattere economico, sanitario e riabilitativo.

 

Assistenza dai patronati

Nel caso in cui i lavoratori abbiano necessità, possono richiedere per lo svolgimento delle pratiche l’assistenza dei patronati che, per legge, tutelano i diritti dei lavoratori infortunati in forma gratuita.

 

 

BONUS 200 EURO COLF E BADANTI: la scadenza per fare domanda è il 30 settembre 2022

Per ottenere il Bonus 200 euro per Colf e Badanti è necessario fare la domanda, non verrà erogato d’ufficio. La domanda per ottenere il Bonus 200 euro per Colf e Badanti dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2022. 

Il Bonus 200 euro per Colf e Badanti sarà pagato direttamente dall’INPS, dal mese di luglio. La Famiglia, in qualità di datore di lavoro, non deve anticipare o pagare il Bonus 200 euro per Colf e Badanti nel cedolino paga. 

Il Bonus 200 euro per Colf e Badanti è personale, possono percepire l’indennità di 200 euro anche altri familiari del lavoratore domestico se rientrano tra le categorie previste dalla norma. 

La procedura online dell’INPS per la richiesta Bonus 200 euro per Colf e Badanti è stata aperta. Come Patronato Enapa stiamo già tramettendo le domande online per la richiesta del Bonus 200 euro per Colf e Badanti. 

Il Bonus 200 euro per Colf e Badanti viene erogato se alla data del 18 maggio 2022 è attivo almeno un rapporto di lavoro domestico regolare o in via di regolarizzazione, a condizione che il richiedente non abbia percepito, per l’anno 2021, un reddito superiore a 35.000 mila euro, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali. 

Il Bonus 200 euro per Colf e Badanti non è legato ad una durata minima settimanale del rapporto di lavoro è necessario solo che ci sia un contratto regolare attivo. 

Il Bonus 200 euro per Colf e Badanti può essere riconosciuto una sola volta, indipendentemente dal numero di rapporti di lavoro regolari attivi alla data del 18 maggio 2022. 

Il Bonus 200 euro per Colf e Badanti viene erogato dall’INPS oltre che su IBAN anche direttamente allo sportello tramite ufficio postale. Pertanto, è possibile chiedere il ‘bonifico domiciliato’ con invio di denaro tramite poste da ritirare in contanti. Il codice IBAN del conto corrente deve essere intestato direttamente al collaboratore domestico che sta richiedendo il Bonus 200 euro per Colf e Badanti. 

 

 

Recati presso i nostri uffici per saperne di più!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.0: Requisiti per non perdere il diritto al credito

Sul tema del Credito d’imposta 4.0, si è diffusa la convinzione che per fruire dei contributi Impresa 4.0 (attuale Transizione 4.0), sia sufficiente essere in possesso di una Perizia Giurata oppure della Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio resa dal Legale Rappresentante.

Sicuramente la Perizia Giurata o la Dichiarazione Sostitutiva sono condizione necessaria ma non sufficiente per poter fruire dei Contributi 4.0.

Nel merito è importante ricordare quanto affermato nella Circolare 23 maggio 2018, n. 177355 del MISE:

“Come più volte ricordato, per la fruizione dell’iper ammortamento non è sufficiente l’acquisizione e la semplice messa in funzione di un bene strumentale (nuovo) rientrante per caratteristiche tecnologiche tra quelli elencati negli allegati A e B della legge n. 232 del 2016, essendo necessario che il bene oggetto d’investimento soddisfi anche il requisito della c.d. “interconnessione”: requisito che, è appena il caso di osservare, ai fini del mantenimento del diritto al beneficio, dovrà essere presente, evidentemente, anche nei periodi d’imposta successivi a quello in cui il bene viene interconnesso.”

L’Azienda beneficiaria non solo è tenuta ad acquistare macchine nuove che rispettino le 5+2/3 caratteristiche tecnologiche, ma è altresì tenuta a fornire evidenza di utilizzare effettivamente, nella propria routine e durante i processi di produzione ordinari, le caratteristiche di interconnessione e integrazione ai fini di una migliore produttività, efficienza, miglioramento della qualità, maggiore sicurezza, consumi energetici, ecc.

Di fatto non sarà sufficiente – in sede di controllo degli Organi competenti – dimostrare che tali caratteristiche siano potenzialmente utilizzabili. Bisogna dimostrare che tali caratteristiche siano effettivamente utilizzate dall’Azienda. Da qui è nata l’obbligatorietà di adeguata e sistematica Reportistica come esplicitato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n° 9/E del 23 Luglio 2021 (vedi estratto).

DECRETO AIUTI-BIS: novità in materia di Fringe Benefits

 

Informiamo che il Decreto Legge n. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-bis), all’art. 12, introduce un’importante novità in materia di Fringe Benefits, ovvero dispone che, per l’anno 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3 del TUIR (il quale prevede un limite pari a euro 258,23) non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti  entro il limite complessivo di euro 600,00.

Si precisa, inoltre, che viene introdotto anche un ampliamento dei beni e servizi oggetto di agevolazione, riconoscendo per l’anno 2022 la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, sempre nel citato limite di euro 600,00, anche alle somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.

 

 

LAVORO AGILE: nuove modalità di comunicazione al Ministero del Lavoro

 

Facciamo seguito alle nostre ultime comunicazioni sull’argomento in oggetto, per ricordare che con il decreto del 22 agosto 2022 il Ministro del Lavoro – in attuazione di una previsione del “decreto semplificazioni” – ha definito le modalità di trasmissione telematica della comunicazione semplificata di smart working.

Ed infatti l’art. 41 bis del decreto-legge n. 73/2022, introdotto dalla legge di conversione n. 122/2022, ha modificato l’art. 23 della legge sul lavoro agile (legge n. 81/2017) concernente gli “Obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, prevedendo che il datore di lavoro comunichi in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il citato decreto, dunque, fissa le nuove modalità di comunicazione degli accordi di lavoro agile, adottando in via definitiva le modalità semplificate che erano state sperimentate nel periodo pandemico. Il decreto infatti definisce un modulo, allegato al provvedimento, che contiene solo alcune informazioni relative all’accordo di lavoro agile: tipologia (a termine o a tempo indeterminato), data di sottoscrizione, data di inizio della prestazione agile e data di cessazione. Non sarà dunque più necessario allegare alla comunicazione la copia dell’accordo individuale che, comunque, dovrà essere sottoscritto tra le parti e conservato dal datore di lavoro per 5 anni.

Il modulo per la comunicazione deve essere trasmesso attraverso il portale dei servizi on-line del Ministero del Lavoro (https://servizi.lavoro.gov.it.), accessibile tramite autenticazione SPID e CIE, in analogia con quanto avvenuto nel periodo emergenziale. Le nuove modalità di adempimento sono entrate in vigore, per espressa previsione normativa, dal 1° settembre 2022. Si segnala però che il Ministero del Lavoro – in data 26 agosto 2022 – ha pubblicato sul proprio sito un’informativa con la quale precisa che in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022, per consentire l’adeguamento dei sistemi informatici di invio delle comunicazioni. Si ricorda che la comunicazione deve essere effettuata solo in caso di nuovi accordi di lavoro agile o qualora si intenda procedere a modifiche (ivi comprese le proroghe) di precedenti accordi.  Restano infatti valide, per espressa previsione del DM, le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente. Si sottolinea inoltre che la citata comunicazione ministeriale del 26 agosto chiarisce la portata di una ulteriore importante novità che si ricava dalle modifiche apportate dal “decreto semplificazioni”. Ed infatti, con riguardo al termine entro cui effettuare l’adempimento, viene precisato che “nella logica di favorire la semplificazione degli obblighi per i datori di lavoro, la relativa comunicazione andrà effettuata entro il termine di cinque giorni”. In sostanza, mentre in precedenza la comunicazione della modalità di lavoro agile era espressamente assimilata alla comunicazione di assunzione e doveva dunque essere effettuata prima dell’inizio dell’attività lavorativa, a seguito dell’entrata in vigore del “decreto semplificazioni” essa viene considerata una comunicazione che riguarda “una mera trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”, da effettuarsi entro 5 giorni, come ordinariamente previsto per le comunicazioni relative a modifiche del rapporto di lavoro. Da ultimo, si ricorda che il 31 agosto è cessata l’efficacia della speciale normativa emergenziale che consentiva l’utilizzo dello smart working anche in deroga delle previsioni della legge n. 81/2017 (ed in particolare all’obbligo di stipula di un accordo individuale).  Pertanto, dal 1° settembre 2022 è necessario stipulare veri e propri accordi individuali con i lavoratori che debbono definire termini e condizioni dello svolgimento in modalità agile della prestazione.

 

 

 

 

4.0: Requisiti per non perdere il diritto al credito

Sul tema del Credito d’imposta 4.0, si è diffusa la convinzione che per fruire dei contributi Impresa 4.0 (attuale Transizione 4.0), sia sufficiente essere in possesso di una Perizia Giurata oppure della Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio resa dal Legale Rappresentante.

Sicuramente la Perizia Giurata o la Dichiarazione Sostitutiva sono condizione necessaria ma non sufficiente per poter fruire dei Contributi 4.0.

Nel merito è importante ricordare quanto affermato nella Circolare 23 maggio 2018, n. 177355 del MISE:

“Come più volte ricordato, per la fruizione dell’iper ammortamento non è sufficiente l’acquisizione e la semplice messa in funzione di un bene strumentale (nuovo) rientrante per caratteristiche tecnologiche tra quelli elencati negli allegati A e B della legge n. 232 del 2016, essendo necessario che il bene oggetto d’investimento soddisfi anche il requisito della c.d. “interconnessione”: requisito che, è appena il caso di osservare, ai fini del mantenimento del diritto al beneficio, dovrà essere presente, evidentemente, anche nei periodi d’imposta successivi a quello in cui il bene viene interconnesso.”

L’Azienda beneficiaria non solo è tenuta ad acquistare macchine nuove che rispettino le 5+2/3 caratteristiche tecnologiche, ma è altresì tenuta a fornire evidenza di utilizzare effettivamente, nella propria routine e durante i processi di produzione ordinari, le caratteristiche di interconnessione e integrazione ai fini di una migliore produttività, efficienza, miglioramento della qualità, maggiore sicurezza, consumi energetici, ecc.

Di fatto non sarà sufficiente – in sede di controllo degli Organi competenti – dimostrare che tali caratteristiche siano potenzialmente utilizzabili. Bisogna dimostrare che tali caratteristiche siano effettivamente utilizzate dall’Azienda. Da qui è nata l’obbligatorietà di adeguata e sistematica Reportistica come esplicitato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n° 9/E del 23 Luglio 2021 (vedi estratto).

GAL VALLI MARECCHIA E CONCA: aperto il bando per investimenti su agriturismi e fattorie didattiche.

 

Informiamo della presenza del bando GAL 6.4.01 CREAZIONE E SVILUPPO DI AGRITURISMI E FATTORIE DIDATTICHE (Terza edizione) con scadenza 31/10/2022.

Attuazione in ambito Leader dell’Azione ordinaria 6.4.01CREAZIONE E SVILUPPO DI AGRITURISMI E FATTORIE DIDATTICHE (Terza edizione)

Sintesi a titolo non esaustivo

Tempistica prevista Scadenza bando: 31 Ottobre 2022, ore 13:00

Beneficiari
Imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del Codice civile, singoli o associati.

Condizioni di ammissibilità

  • avere quale attività o oggetto sociale l’esercizio dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del c.c.;
  • essere regolarmente iscritta ai registri della C.C.I.A.A. nella sezione imprese agricole;
  • essere regolarmente iscritti all’Anagrafe regionale delle Aziende Agricole
  • avere, in caso di società, durata del contratto societario almeno pari a quella del periodo di vincolo di destinazione delle opere;
  • rientrare, per dimensioni, nella definizione di micro e piccola impresa;
  • avere una posizione previdenziale regolare (regolarità contributiva)
  • essere inoltre iscritti negli elenchi di cui all’art. 30 della L.R. 4/2009 “Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole”.

Tutti i sopraindicati requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Costi ammissibili:

  • ristrutturazione e miglioramento di beni immobili e delle loro aree pertinenziali;
  • acquisto di nuovi macchinari e attrezzature per l’attività didattica (solo beni inventariabili);
  • spese generali e tecniche collegate alle spese di cui ai due punti precedenti nel limite massimo del 10%;
  • acquisto di hardware e software inerenti o necessari all’attività.

Aspetti economico – finanziari. Budget del bando: euro 825.000,00

Entità dell’aiuto: contributo massimo concedibile euro 200.000,00, minimo 20.000,00. Aiuto concesso (in regime “De minimis”) nella percentuale del:

  • 50% della spesa ammissibile per gli interventi posti nelle zone D “Aree rurali con problemi di sviluppo”;
  • 40% della spesa ammissibile per gli interventi posti nella zona B “Aree ad agricoltura intensiva e specializzata”.

Eleggibilità delle spese. Gli investimenti devono essere realizzati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno.

E’ disponibile l’applicativo per la presentazione delle domande di sostegno. Le aziende interessate con i requisiti possono manifestare la loro intenzione a presentare la domanda presso l’ufficio tecnico.

 

GAL ALTRA ROMAGNA: prorogato il termine per il bando relativo a contributi sulla prevenzione danni da fauna.

Informiamo di questo importante bando approvato dal GAL Altra Romagna.

Misura 19 -“Sostegno dello sviluppo locale LEADER”, operazione 19.02.01-azione ordinaria azione ordinaria 4.4.02 “Prevenzione dei danni da fauna” destinato a Imprenditori agricoli in forma singola o associata

Nell’ambito della Misura 19 del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Sostegno allo sviluppo locale Leader – operazione 19.2.01 – azione ordinaria 4.4.02, il Gal L’Altra Romagna pubblica il bando “Prevenzione dei danni da fauna” disponibile al link del sito web istituzionale:

https://www.altraromagna.it/it/bando-misura-19-azione-ordinaria-4-4-02-prevenzione-dei-danni-da-fauna/

È possibile presentare domanda di sostegno fino al prossimo 30 settembre ore 17,00.

Gli uffici tecnici sono a disposizione per ogni chiarimento e per la predisposizione delle domande.

 

ZOOTECNIA: stanziato un aiuto per attutire gli effetti della guerra tra Russia e Ucraina.

 

Con decreto n. 294546/2022, il Ministero delle Politiche Agricole ha stanziato dei fondi destinati alle aziende zootecniche al fine di attutire gli effetti sui costi dei mangimi e dell’energia causati dalla guerra tra Russia e Ucraina.

Gli aiuti sono concessi alla zootecnia da latte (vacche da latte), bufalina (bufale da latte) e da carne (vacche nutrici e capi macellati).

I beneficiari del sostegno sono gli agricoltori che rientrano nella categoria dei produttori delle seguenti filiere di allevamento:

  • Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità;
  • Vacche da latte di allevamenti di qualità in zone montane;
  • Bufale da latte:
  • Vacche nutrici da carne o a duplice attitudine, iscritte ai libri genealogici o al registro anagrafico;
  • Vacche nutrici da carne o a duplice attitudine, iscritte e inserite nei piani selettivi o di gestione di razza;
  • Vacche nutrici non iscritte;
  • Capi bovini macellati;

Per beneficiare dell’aiuto, le aziende zootecniche devono avere beneficiato del sostegno accoppiato nella domanda unica PAC 2021, rispettato i criteri di gestione obbligatoria relativi al benessere animale ed essere dotate un codice di allevamento attivo a loro intestato nella BDN dell’anagrafe bovina al 31 marzo 2022.

Non bisognerà fare nessuna domanda per ricevere il contributo, in quanto questo aiuto eccezionale si aggiungerà al sostegno accoppiato 2022 e verrà erogato direttamente dall’Organismo Pagatore.

 

VITIVINICOLO: aperto il bando OCM vitivinicolo misura investimenti.

La regione con la Delibera di Giunta Regionale 1343 del 1 agosto 2022 ha pubblicato i bandi per la misura rivolta agli investimenti nelle aziende vitivinicole e nelle aziende agroindustriali.

Sono disponibili circa 5,2 milioni di euro, la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al prossimo 15 novembre.

L’aiuto viene accordato a imprese, indipendentemente dalla dimensione economica, che svolgono almeno una delle seguenti attività:

  1. a) produzione di mosto da uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse prodotte, acquistate o conferite da soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
  2. b) produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti da soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
  3. c) elaborazione, affinamento e/o confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti;
  4. d) produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.

Non rientrano in queste categorie di beneficiari coloro che lavorano prevalentemente (più del 50% delle uve trattate) prodotti in conto lavorazione.

L’aiuto è pari al 40% della spesa ammessa, gli investimenti possono essere effettuati in una o due annualità.

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali e immateriali per le seguenti azioni, quali:

  1. costruzione/ristrutturazione di immobili strumentali allo svolgimento delle attività di cui al paragrafo 1, con esclusione degli interventi che riguardino punti vendita non attigui alla sede di lavorazione delle uve e/o vino;
  2. acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature specifici per l’attività di trasformazione e/o commercializzazione;
  3. arredi ed allestimenti finalizzati alla funzionalità di punti vendita diretta al consumatore finale dei prodotti aziendali;
  4. creazione e/o implementazione di siti internet, finalizzati all’ e-commerce;
  5. acquisto di software destinati esclusivamente alla gestione delle operazioni di cantina;
  6. spese tecniche, quali onorari di professionisti e consulenti, direttamente riconducibili agli investimenti proposti.

L’attività di costruzione/ristrutturazione di immobili comprende: opere edili ed affini propriamente dette, opere edili complementari, strutture prefabbricate, impianti fissi quali impianti elettrico – idrico – termico – e impianti fotovoltaici. La spesa ammissibile per questa attività non potrà superare il 70% dell’importo totale degli investimenti con esclusione della voce relativa alle spese tecniche. Non sono compresi in questa categoria l’impianto di climatizzazione dei locali, destinati alla lavorazione, produzione e stoccaggio del vino e la vetrificazione delle vasche in cemento.

L’intensità dell’aiuto calcolata sul totale della spesa ammissibile e fissata:

– nel 40 % per le microimprese, le piccole e medie imprese come definite all’art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell’allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;

Gli investimenti proposti dovranno avere una dimensione minima di euro 30.000,00 ed una dimensione massima di euro 800.000,00, pena la non ammissibilità della domanda.

Per le imprese agricole la soglia massima e determinata anche in misura proporzionale alla superficie a vigneto calcolando euro 80.000,00 di spesa ammissibile per ettaro di vigneto posseduto quale risultanti dallo schedario vitivinicolo alla data prevista come scadenza per la presentazione delle domande dal presente Avviso. In ogni caso la soglia massima non potrà essere superiore a 800.000,00 euro, come sopra indicato.

Il progetto potrà avere durata annuale o biennale.

Importante novità sul bando: Tutti i beni acquistati, riconducibili al progetto ammesso all’aiuto, devono essere identificati mediante un contrassegno indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, vernice indelebile, targhetta metallica o di plastica) che riporti il riferimento del “Regolamento (UE) n. 1308/2013 – art.50 – PNS Misura Investimenti e la campagna di riferimento 2022/2023” tale identificazione e a carico del beneficiario che dovrà apporre il contrassegno entro il termine di presentazione della domanda di saldo

Per ogni informazione potete rivolgervi ai nostri uffici tecnici.

 

SICCITA’: la regione sta procedendo con la delimitazione delle aree e delle colture danneggiate

 

A seguito dell’approvazione dell’art. 13 “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” (GU Serie Generale n.185 del 09-08-2022), la Regione Emilia-Romagna, in accordo con i principali CAA, sta procedendo con la delimitazione delle aree e delle colture danneggiate dalla siccità occorsa a partire dal mese di maggio.

Attendiamo il risultato della delimitazione, prevista dal D.Lgs. 102/2004 e ss.mm.ii., per ulteriori informazioni.

 

PREVENZIONE DANNI DA FAUNA: approvato il bando regionale.

 

La Regione Emilia-Romagna concede contributi destinati alle piccole e medie imprese attive nel settore nella produzione primaria di prodotti agricoli, per l’acquisto di presidi di prevenzione per i danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni vegetali e zootecniche, ivi comprese anche le produzioni degli allevamenti ittici.

I contributi vengono concessi al fine di prevenire danni alle produzioni agricole arrecati dalla fauna selvatica appartenente a:

  • specie protette
  • specie il cui prelievo venatorio sia vietato anche temporaneamente per ragioni di pubblico interesse su tutto il territorio regionale
  • o da specie cacciabili nelle Oasi di protezione, nelle Zone di Ripopolamento e cattura, nei Centri Pubblici di produzione della Fauna Selvatica, nelle zone di Rifugio, nei Parchi e nelle Riserve regionali e nelle aree contigue ai Parchi precluse all’esercizio venatorio.

Il bando indica come ammissibili diverse tipologie di intervento: dalla creazione di protezioni fisiche con recinzioni perimetrali alle reti anti-uccello, dalla protezione elettrica a bassa intensità a quella acustica con strumenti ad emissione di onde sonore, suoni o ultrasuoni, dalle protezioni visive con sagome di predatori e nastri olografici ai cani da guardiania.

La spesa massima ammissibile per ogni singola impresa, a copertura dell’acquisto dei presìdi di prevenzione, è di 2.500 euro, quella minima di 300 euro.

Le domande devono essere presentate in carta semplice al Settore Agricoltura, Caccia e Pesca regionale con sede nel territorio nel quale si intende effettua l’investimento a scopo di prevenzione, o la parte prevalente dello stesso.

La scadenza fissata per la presentazione delle domande è il prossimo 15 ottobre.

A seguire il link per scaricare il bando.

https://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod_protocollo=GPG/2022/1439&ENTE=1

Le aziende interessate possono manifestare la loro intenzione a presentare la domanda presso gli uffici tecnici di Forlì, Cesena e Rimini.

 

 

 

INCENDI BOSCHIVI: si ritorna alla fase di attenzione

Dal 29 agosto rientra il preallarme su tutto il territorio regionale. Abbruciamenti di residui vegetali consentiti solo in assenza di vento ed entro le ore 11. A partire da lunedì 29 agosto l’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile mantiene attiva, su tutto il territorio regionale, la fase di attenzione per gli incendi boschivi, sospendendo una fase di preallarme dichiarata sin dal 2 luglio scorso. Questa fase di attenzione agli incendi terminerà il 15 settembre 2022. Il termine potrà essere rivisto in base all’andamento delle condizioni meteo climatiche: le previsioni lasciano presagire un progressivo ma ancora parziale rientro delle condizioni di siccità più pericolose per il fenomeno incendi boschivi. Durante questo periodo di attenzione, le attività di abbruciamento di residui vegetali in prossimità di boschi, di castagneti da frutto, di tartufaie controllate e coltivate, di pioppeti, di impianti di arboricoltura da legno, di terreni saldi, arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni, sono consentite in assenza di vento e solo in mattinata fino a che perdurano condizioni ottimali di umidità. I fuochi dovranno comunque essere spenti entro le ore 11.00. I numeri da chiamare (la telefonata è gratuita) in caso di avvistamento di un incendio boschivo sono:

 – 115 da chiamare in caso d’incendio (numero di soccorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco);

 – 1515 per la segnalazione di illeciti e di comportamenti a rischio di incendio boschivo (numero di emergenza ambientale dell’Arma dei Carabinieri-specialità Forestale);

 – 800841051 numero verde regionale da utilizzare anche per il preavviso di accensione di fuochi o abbruciamenti controllati di materiale vegetale derivante da lavori agricoli e forestali.

L’Agenzia se sarà necessario potrà in seguito dichiarare nuovamente il periodo di “grave pericolosità” o preallarme, durante il quale troveranno applicazione specifici divieti e sanzioni per i comportamenti a rischio di incendio.

 

APICOLTURA: novità in arrivo per gli spostamenti degli alveari

Dal 27 settembre sarà attiva la modalità di segnalazione automatica delle movimentazioni e sarà obbligatorio indicare la destinazione degli alveari prima dello spostamento.

Ci sono novità burocratiche in arrivo per lo spostamento degli alveari. Dal 27 settembre sarà attiva la funzionalità di registrazione automatica delle movimentazioni di alveari nella Banca Dati Nazionale (BDN) dell’Anagrafe apistica. A comunicarlo è stata la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute con una nota inviata alle autorità veterinarie locali e alle associazioni di categoria. La registrazione automatica avverrà dopo la compilazione del documento di accompagnamento, che sarà disponibile sul portale dell’Anagrafe apistica stessa dove dovrà essere indicato il luogo di destinazione degli alveari che si devono spostare. In pratica l’apicoltore, o un suo delegato, dovrà compilare sul portale il documento di accompagnamento, noto anche come modello C, prima dello spostamento, indicando gli alveari da spostare e dove saranno spostati. La compilazione del documento di accompagnamento dovrà essere fatta per qualsiasi tipo di spostamento. Quindi non solo per l’attività di nomadismo, ma anche per altri tipi di spostamenti tra apiari della stessa azienda (formazione di nuclei, spostamenti per fecondazioni o invernamento, ecc…) o per la cessione e vendita di alveari. La destinazione degli alveari dovrà essere un apiario identificato dal codice aziendale assegnato e dal numero progressivo, così come registrato in BDN. Nel caso che lo spostamento venga fatto per un servizio di impollinazione presso l’appezzamento di un agricoltore – che in quanto non possessore di api non è tenuto ad avere un apiario registrato nella BDN dell’Anagrafe apistica – si dovrà indicare la denominazione, il codice fiscale e il comune dell’azienda agricola e si dovrà indicare se gli alveari portati sono “a perdere” (come nel caso delle arniette in cartone con famiglie orfane) o sono da recuperare. L’avvenuto spostamento può essere registrato direttamente dall’apicoltore o da un suo delegato in BDN entro 7 giorni dalla data di movimentazione scritta nel documento di accompagnamento. Nel caso non venga fatto, trascorsi i 7 giorni il sistema registrerà in automatico lo spostamento. Se invece lo spostamento non verrà effettuato, il documento di accompagnamento dovrà essere annullato entro 7 giorni dalla data della movimentazione, altrimenti lo spostamento verrà registrato in automatico.

Tutte le informazioni tecniche sono disponibili sul portale www.vetinfo.it e sarà come sempre possibile chiedere maggiori dettagli sia per mail all’indirizzo csn@vetinfo.it che tramite il numero verde 800 08 22 80.