Delega fiscale: una disciplina su misura per le nuove attività di coltivazione fuori terra
La legge delega prevede la revisione anche dei redditi agrari.
La figura dell’imprenditore agricolo è disciplinata dall’articolo 2135 del Codice civile; è tale colui che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. I successivi commi definiscono puntualmente cosa debba intendersi per ciascuna di queste attività.
Si ricorda che ai fini fiscali, gli imprenditori agricoli possono invece contare sul regime di tassazione catastale che permette di assoggettare a tassazione i redditi dei terreni e non, invece, il reddito effettivamente prodotto. Questo regime è quello “naturale” per le persone fisiche e le società semplici mentre è opzionale per Snc, Sas, Srl e Cooperative qualificate come «società agricole» (sono tali se svolgono esclusivamente attività agricola e se nella ragione/denominazione sociale includono l’espressione «società agricola»).
Dalla legge delega si desume la conferma di questa modalità di determinazione dei redditi, non essendo previsto nulla in senso contrario. Per il resto, il legislatore delega il Governo ad osservare quattro principi e criteri direttivi per la riforma dei redditi agrari.
Il primo riguarda l’introduzione, per le attività agricole di coltivazione di cui all’articolo 2135, comma 1, del Codice civile, di nuove classi e qualità di coltura al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, riordinando il relativo regime di imposizione su base catastale e individuando il limite oltre il quale l’attività eccedente è produttiva di reddito d’impresa.
Dalla lettura della relazione che accompagna la legge, si evince che il riferimento è alle coltivazioni idroponiche e alle vertical farm. Queste attività sono senza dubbio “agricole” sul piano civilistico considerato che l’articolo 2135 del Codice civile qualifica il terreno come bene anche solo “utilizzabile” ai fini della qualificazione delle attività agricole; tuttavia, sul piano fiscale non esiste una norma specifica e trovano applicazione le disposizioni previste per le coltivazioni di vegetali su più piani.
La legge delega prevede anche di disciplinare i redditi relativi ai beni, anche immateriali, derivanti dalle attività di coltivazione e allevamento che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, entro limiti predeterminati, ai redditi ottenuti dalle attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile con eventuale assoggettamento ad imposizione semplificata.
In questa previsione rientra la cessione dei crediti di carbonio ottenuti mediante la cattura di CO2; questa fattispecie è stata oggetto di un chiarimento da parte delle Entrate, secondo cui l’attuale formulazione dell’articolo 56-bis non permette di includere queste attività tra quelle connesse. Pertanto, anche in questo caso, la previsione di una normativa ad hoc non potrà che essere favorevole.
Infine, si prevedono alcune norme di semplificazione. Viene, infatti, prevista l’introduzione di procedimenti, anche digitali, che consentano, senza oneri aggiuntivi per i possessori e conduttori dei terreni agricoli, di aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni anno, le qualità e le classi di coltura presenti in catasto con quelle effettivamente praticate.
INTERVENTI PER ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA -SOSPENSIONE ADEMPIMENTI E VERSAMENTI CONTRIBUTIVI
In merito alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi in scadenza nel periodo che va dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, disposta dal decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 in favore delle aziende e dei lavoratori autonomi dei territori colpiti dagli eventi alluvionali del maggio scorso, l’INPS, con circolare n 67 del 20 luglio 2023, chiarisce che la sospensione è applicabile, unicamente, agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nei territori elencati nell’Allegato 1 al decreto-legge n.61/2023. Pertanto, i datori di lavoro privati e i committenti possono usufruirne soltanto in relazione ai lavoratori che operino nelle sedi ubicate in tali territori in trattazione.
Viene inoltre precisato che la sospensione comprende anche:
la contribuzione a carico dei lavoratori e le quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria;
- i versamenti, in scadenza nel predetto periodo, relativi alle note di rettifica scadute, ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall’Istituto e agli atti di accertamento da vigilanza documentale;
- il versamento della prima rata in caso di domanda di rateazione per la quale il relativo pagamento ricada nel predetto periodo di sospensione.
La sospensione non opera automaticamente, ma richiede da parte degli aventi diritto (e dei loro intermediari), lo svolgimento di una serie di adempimenti nel mese di settembre 2023 , fino al pagamento della contribuzione sospesa entro il 20 novembre 2023.
Per Aziende agricole che occupano operai (Uniemens Posagri)
Nel mese di settembre 2023 – dovrà essere trasmessa, attraverso il cassetto previdenziale, apposita istanza di sospensione della contribuzione agricola unificata relativa al IV trimestre 2022 (scaduta lo scorso 16 giugno).
Entro il 20 novembre 2023 – dovranno essere effettuati i versamenti senza ulteriori somme aggiuntive.
Lavoratori agricoli autonomi
Nel mese di settembre 2023 – dovrà essere trasmessa, attraverso il cassetto previdenziale, apposita istanza di sospensione della contribuzione agricola unificata relativa alla prima rata 2023, scaduta lo scorso 16 luglio 2023.
Entro il 20 novembre 2023 – dovranno essere effettuati i versamenti senza ulteriori somme aggiuntive.
AGRICAT prorogati i termini di presentazione della denuncia di sinistro
Informiamo che i nostri uffici tecnici stanno predisponendo le denunce di sinistro per i danni da gelate e alluvione. Gli uffici stanno contattando tutte le aziende che hanno presentato una segnalazione. Chi avesse avuto danni e non ha presentato segnalazione deve contattare prima possibile l’ufficio tecnico. Chi avesse materiale fotografico oppure perizie è pregato di farle avere in ufficio in modo tale da allegare i documenti alla domanda presentata.
A livello nazionale come Confagricoltura abbiamo chiesto ed ottenuto uno slittamento dei termini di scadenza al prossimo 15 settembre.
Fondo innovazione tecnologica delle Piccole e Medie Imprese nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura.
Pubblicato il decreto che sblocca le risorse previste dalla legge di bilancio 2023 per sostenere l’innovazione tecnologica delle PMI nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura: 75 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Le risorse serviranno ad erogare contributi a fondo perduto, garanzie su prestiti a breve, medio e lungo termine, nonché contributi per l’abbattimento del costo di accesso a tali garanzie. Per presentare domanda, si dovrà attendere la pubblicazione dell’avviso relativo all’apertura del portale dedicato.
Le agevolazioni saranno erogate come contributo a fondo perduto per sostenere “la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all’incremento della produttività nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell’impresa, per l’utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell’acqua e la riduzione dell’impiego di sostanze chimiche, nonché per l’utilizzo di sottoprodotti”.
Alle agevolazioni possono accedere le PMI (singole o associate) classificate come imprese agricole, ittiche o agro meccaniche, con sede operativa nel territorio nazionale, che risultano attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda e che effettuano investimenti in innovazione tecnologica di importo non inferiore a 70.000 euro (cifra che scende a 10.000 per il settore della pesca) e non superiore a 500.000 euro.
Per sostenere gli investimenti tecnologici è concesso un contributo a fondo perduto, erogato in forma diversa in base alla natura dell’impresa. Per le PMI agricole o della pesca la percentuale massima del contributo è determinata come segue:
- fino al 75% delle spese sostenute per investimenti fino a 100.000 euro
- fino al 65% delle spese sostenute per investimenti oltre i 100.000 euro e fino a 200.000 euro
- fino al 55% per investimenti oltre i 200.000 e fino a 300.000 euro
- fino al 45% per investimenti compresi tra 300.001 e 500.000 euro
Quando il beneficiario è una PMI Agro meccanica ovvero una PMI Agricola che svolge un’attività agricola che non rientra nell’ambito di applicazione degli articoli 14 e 17 dell’Aber, i massimali salgono al:
- 100% per investimenti fino a 100.000 euro
- 90% per investimenti oltre i 100.000 euro e fino a 200.000 euro
- 80% per investimenti oltre i 200.000 e fino a 300.000 euro
- 70% per investimenti compresi tra 300.001 e 500.000 euro
Oltre al contributo a fondo perduto, le imprese possono accedere alla garanzia dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (“Ismea”), così come stabilito dal decreto legislativo n.102 del 29 marzo 2004 (art. 17, comma 2). È inoltre possibile accedere a contributi diretti all’abbattimento del costo delle commissioni di garanzia, applicando i massimali di aiuto previsti dalla normativa europea di riferimento, vale a dire:
- un’intensità massima di aiuto pari al 65% dei costi ammissibili, elevabile all’80% per investimenti da parte di giovani agricoltori, nel caso di PMI Agricole, operanti nel settore
- della produzione primaria di prodotti agricoli ovvero nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli
- un’intensità massima di aiuto pari al 50% dei costi ammissibili per le PMI della Pesca, operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura ovvero nel settore della trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
In nessun caso la copertura fornita dal contributo a fondo perduto, nonché la garanzia del finanziamento bancario, può superare il 95% del costo ammissibile.
Sono ammissibili alle agevolazioni i costi per l’acquisto di:
- macchine, strumenti e attrezzature per l’agricoltura. In particolare, macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, droni, Automated Guided Vehicles (AGV) e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi, attrezzature per i trattamenti con prodotti fitosanitari e per lo spandimento dei fertilizzanti, che soddisfino i requisiti indicati nell’art.5, comma 1 lettera a del decreto (disponibile in pdf in calce all’articolo)
- macchine mobili non stradali per agricoltura e zootecnia
- macchine per la zootecnia. In particolare, macchine ed attrezzature dedicate al settore zootecnico caratterizzate da un elevato livello tecnologico e di automazione
- trattrici agricole (secondo le modalità indicate nel bando)
- investimenti per la pesca e l’acquacoltura, anche questi secondo le modalità riportate nell’art.5 del decreto
Per essere ammissibili, le spese devono riguardare l’acquisto di beni nuovi di fabbrica.
Le agevolazioni sono concesse attraverso una procedura sportello e previa pubblicazione di un avviso relativo all’apertura del portale dedicato alla ricezione delle domande e contenente le istruzioni operative.
Le domande dovranno essere presentate utilizzando la modulistica che sarà messa a disposizione dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, sul portale dedicato.
PNRR Parco Agrisolare, pubblicato il secondo avviso, domande dal 12 settembre
È stato emanato, in data 21 luglio 2023, il nuovo Avviso ai sensi del Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 211444 del 19 aprile 2023. L’Avviso è relativo al finanziamento di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, con le risorse residue della misura PNRR M2C1 I 2.2 “Parco Agrisolare”. Le risorse disponibili ammontano a circa 1 miliardo di euro. Tra le principali novità del nuovo bando:
– incremento dell’intensità di aiuto massima concedibile fino all’80% per le imprese della produzione agricola primaria e della trasformazione agricolo in agricolo;
– introduzione della nuova fattispecie di autoconsumo condiviso;
– partecipazione di imprese in forma aggregata
– possibilità di realizzare impianti fotovoltaici sui tetti dei fabbricati agricoli con potenza fino ad un massimo di 1.000 kWp per impianto;
– raddoppio della spesa massima ammissibile per sistemi di accumulo fino a 100.000 euro;
– raddoppio della spesa massima ammissibile per dispositivi di ricarica fino a 30.000 euro;
– spesa massima per beneficiario pari ad 2.330.000 euro.
Le domande dovranno essere presentate tramite la Piattaforma informatica predisposta dal Soggetto attuatore GSE, accessibile dall’Area Clienti GSE a partire dalle ore 12:00:00 del giorno 12 settembre 2023 e fino alle ore 12:00:00 del giorno 12 ottobre 2023.
Confagricoltura dispone di contatti di alcune ditte che possono predisporre il progetto.
Gli uffici tecnici sono a disposizione per ogni informazione e per l’eventuale inserimento delle domande sul portale, previa presentazione del progetto completo.
Dichiarazioni di giacenza, uscita la circolare Agea
Informiamo che Agea ha pubblicato la Circolare prot. n. 58643 emanata dal Coordinamento di Agea in data 27 luglio scorso, recante le istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza dei vini e/o mosti per la campagna 2022/2023.
Ricordiamo che tale adempimento è richiesto ai detentori di vini e/o mosti, diversi dai consumatori privati e dai rivenditori al minuto; con la dichiarazione di giacenza i soggetti di cui sopra sono chiamati a dichiarare i quantitativi, espressi in ettolitri, detenuti alla mezzanotte del 31 luglio. I quantitativi di vini e/o mosti viaggianti alla mezzanotte del 31 luglio sono dichiarati dal destinatario
Le dichiarazioni di giacenza 2022/2023 possono essere presentate a partire dal 1° agosto e non oltre il 10 settembre p.v. Per la corrente campagna, poiché il 10 settembre cade di domenica, la scadenza è automaticamente prorogata a lunedì 11 settembre 2023.
Le dichiarazioni presentate successivamente al termine indicato saranno sottoposte sia a sanzione amministrativa per ritardata presentazione che alle sanzioni di cui all’articolo 48 del regolamento delegato e all’articolo 64, paragrafo 4, lettera d) del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Ai fini della determinazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, comma 2, del regolamento delegato, si applicano le sanzioni pecuniarie nazionali previste dall’articolo 78, commi 1 e 3 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.
Le dichiarazioni sono inoltrate ad Agea esclusivamente con modalità telematica mediante registrazione nel sistema informativo.
Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle aziende viticole, sono disponibili servizi telematici opzionali che consentono di predisporre la dichiarazione di giacenza a partire dai dati del registro dematerializzato di carico e scarico (D.M. 293/2015).
Precisiamo che la dichiarazione di giacenza da registro è facoltativa; l’azienda vitivinicola può scegliere di predisporre le giacenze al 31 luglio a partire dai saldi contabili del registro telematico oppure continuare ad utilizzare le ordinarie modalità di compilazione.
Qualora l’azienda opti per la dichiarazione di giacenza a partire dai dati del registro telematico dovrà presentare una dichiarazione per ciascuno stabilimento con codice ICQRF. Precisiamo, infine, che la dichiarazione di giacenza da registro, una volta predisposta, non è modificabile ed eventuali successive rettifiche devono essere effettuate con le ordinarie procedure previste (Ravvedimento Operoso o Diffida dell’O.d.C.).
Prevenzione gelate primaverili, aperto il bando con scadenza al 19 settembre.
Si informa che la regione ha pubblicato il bando in oggetto. Ammontano ad oltre 1 milione di euro le risorse del terzo bando per il Tipo di operazione 5.1.04 “Prevenzione danni al potenziale produttivo frutticolo da gelate primaverili”.
Il sostegno, pari al 70 % del costo ammissibile dell’investimento, riguarderà l’acquisto e messa in opera di ventilatori e/o bruciatori con funzione antibrina, l’adeguamento di impianti irrigui esistenti al momento della domanda, limitatamente all’inserimento di linee di adduzione ed ugelli/erogatori specificamente dedicati ad espletare la sola funzione antibrina e, in parte, le spese tecniche generali come onorari di professionisti o consulenti in misura non superiore al 3% dell’importo ammissibile.
Le domande potranno essere presentate dal 29 giugno al 19 settembre 2023 – ore 13:00.
La decisione è stata adottata con delibera di Giunta regionale n. 1099 del 26 giugno 2023.
Presentazione PAI 2023, produzioni vegetali.
Informiamo che Agea ha emanato nei giorni scorsi la circolare che delinea le modalità per la presentazione del Piano Assicurativo Individuale (PAI) per le produzioni vegetali per l’anno 2023.
Con l’applicativo PAI 2023 si applicano i Valori Standard per i prodotti biologici che riportano una maggiorazione dei valori dei corrispondenti prodotti convenzionali secondo un coefficiente stabilito dal decreto MASAF. In fase di compilazione di un PAI che prevede l’assicurazione di un prodotto biologico, sarà pertanto possibile visualizzare lo Standard Value ottenuto con il coefficiente di maggiorazione.
A partire dalla annualità 2023, è prevista la messa in compilazione, la stampa e la presentazione del PAI colture, in funzione di gruppi di valori standard, via via definiti e pubblicati dal Ministero con il supporto di Ismea per un gruppo di produzioni vegetali.
La presentazione dei PAI 2023 per produzioni vegetali in funzione di tutti i Valori Standard validi (per anno, settore) è possibile, quindi, solo se è presente il Valore Standard corrispondente alla produzione che si intende assicurare, nei decreti sui Valori Standard pubblicati dal Ministero.
Con il PAI 2023 viene, inoltre, introdotto l’obbligo di caricare la documentazione probatoria del valore storico della produzione nel caso sia maggiore dello Standard Value di riferimento nel decreto.
Pertanto, laddove il valore storico inserito nel PAI dovesse essere superiore allo SV, sarà necessario carica sull’applicativo PAI colture 2023 la documentazione idonea a comprova del valore della produzione ottenuto negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l’anno con il valore della produzione più alto e quello con il valore della produzione più basso; tale documentazione sarà oggetto di controllo parte dell’Organismo pagatore AGEA.
La documentazione probatoria da allegare può consistere in fatture o altri documenti equivalenti, ovvero in generale documentazione dalla quale sia possibile ricavare il valore unitario storico della produzione assicurata:
- fatture e altri documenti fiscali;
- documenti aventi forza probatoria equivalente;
- registro corrispettivi.
Il valore della produzione storica dichiarato nel PAI dal produttore viene verificato attraverso il Valore Standard. Tale valore rappresenta il massimo valore assicurabile ammissibile ai fini del sostegno pubblico per la campagna 2023. Il valore della produzione storica dichiarato dall’imprenditore agricolo sarà verificato con uno dei metodi seguenti:
- tramite l’utilizzo di “Standard Value”, determinati e approvati annualmente dal Ministero. La metodologia di calcolo degli Standard Value è illustrata nell’allegato 5 del PGRA 2022. La produzione media annua è identificata in termini monetari (valore);
- sulla base di idonea documentazione fornita dall’agricoltore a comprova della produzione ottenuta negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l’anno con il valore della produzione più alto e quello con il valore più basso, laddove superiore allo SV.
Pertanto, solo in caso di valore della produzione storica dichiarato dall’agricoltore superiore allo SV è previsto, ai fini dell’ammissibilità, il controllo della documentazione aziendale inerente al valore della produzione annua per il computo del valore della produzione storica.
Ai fini dell’ammissibilità al sostegno l’Amministrazione procederà pertanto, oltre al controllo attraverso lo SV, alla verifica di rispondenza tra i dati di superficie riportati nelle polizze sottoscritte dai beneficiari e quelle dei PAI, desunte dai Piani di coltivazione dei Fascicoli aziendali. I PAI riporteranno pertanto, oltre ai dati indentificativi dell’azienda, l’elenco delle particelle catastali di uno stesso comune e l’indicazione dalla superficie totale relativa al prodotto da assicurare. Per le polizze che superano la verifica attraverso lo SV, in presenza di valori assicurati per ettaro superiori al valore della produzione storica il premio ed il relativo contributo saranno rideterminati entro il predetto valore storico. Nel caso vengano compilati più PAI per lo stesso CUAA, comune e prodotto, il valore aziendale sarà richiesto solo al primo PAI e riutilizzato sugli altri. Oltre alla verifica attraverso i valori standard del valore complessivo dichiarato nel PAI, per l’uva da vino DOP e IGP, al momento del collegamento della polizza, sarà accertato l’eventuale superamento del valore standard anche per singola menzione. Pertanto, in caso di valore assicurato di una o più menzioni superiore al valore standard di riferimento, l’azienda dovrà possedere idonea documentazione atta a dimostrare il valore medio individuale per tale/i menzione/i.
Le produzioni, le avversità, le fitopatie, gli attacchi parassitari e i rischi e le garanzie assicurabili sono individuati, per l’anno 2023, dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023. Le polizze assicurative agevolate devono essere stipulate prima dell’insorgenza dei rischi e per le produzioni vegetali coprono l’intero ciclo colturale che può concludersi anche nell’anno solare successivo a quello di stipula. Il periodo di copertura della polizza deve essere congruente sia con il termine ultimo del raccolto del prodotto sia con il periodo di conduzione delle superfici sulle quali insiste la coltura assicurata. Il PAI deve essere riferito esclusivamente a polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione, in termini di valore, superiori al 20% del valore della produzione storica del produttore agricolo e riferita all’intera superficie in produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale di cui al Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023, coltivata all’interno di un territorio comunale.
La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata al prossimo 2 ottobre.
Gli uffici tecnici sono a disposizione per ogni informazione e per la predisposizione delle domande.
OCM vino – misura “investimenti” – Avviso pubblico per sostegno al settore vitivinicolo per la campagna 2023/2024
La Regione Emilia-Romagna concede contributi per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell’impresa e ad aumentarne la competitività.
Beneficiari: l’aiuto viene accordato a imprese che svolgono almeno una delle seguenti attività:
- produzione di mosto da uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse prodotte, acquistate o conferite da soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti da soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- l’elaborazione, l’affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti;
- produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.
Tipologia interventi ammessi: Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali e immateriali quali:
- costruzione/ristrutturazione di immobili strumentali allo svolgimento dell’attività vitivinicola, con esclusione degli interventi che riguardino punti vendita non attigui alla sede di lavorazione delle uve e/o vino;
- acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature specifici per l’attività di trasformazione e/o commercializzazione;
- arredi ed allestimenti finalizzati alla funzionalità di punti vendita diretta al consumatore finale dei prodotti aziendali;
- creazione e/o implementazione di siti internet, finalizzati all’ e-commerce;
- acquisto di software destinati esclusivamente alla gestione delle operazioni di cantina;
- spese tecniche, quali onorari di professionisti e consulenti, direttamente riconducibili agli investimenti proposti.
Sostegno: L’intensità dell’aiuto è:
– 40 % per le micro, piccole e medie imprese;
– 20 % per le imprese intermedie;
– 19 % per le grandi Imprese.
La presentazione e protocollazione delle istanze di sostegno è fissata alle ore 13.00.00 del 31 ottobre 2023.
Gli uffici tecnici sono a disposizione per la consulenza e la predisposizione delle domande.
PESTE SUINA AFRICANA: nuova nota regionale
La Regione dispone le nuove misure di controllo della Peste Suina Africana per le movimentazioni di suini domestici sul territorio dell’Emilia-Romagna a seguito dei focolai rilevati in provincia di Pavia. In base delle nuove disposizioni, su tutto il territorio regionale, le movimentazioni dei suini dagli allevamenti, sia da vita che da macello, possono avvenire solo se precedute da esito favorevole di un controllo ufficiale eseguito dall’autorità competente locale che preveda:
- la visita clinica, eseguita nelle 24 ore precedenti il primo carico e ripetuta ogni 72 ore;
- la verifica dell’andamento della mortalità, eseguita nelle 24 ore precedenti il primo carico e ripetuta nelle 72 ore;
- il prelievo di milza, in condizioni di biosicurezza (in cella) per il conferimento ad IZSLER, da due soggetti morti di recente, possibilmente da non oltre 5 giorni. Nel caso non ci fossero animali morti di recente, devono comunque essere prelevati animali morti da meno tempo possibile; tale prelievo dovrà essere effettuato nelle 72 ore precedenti il primo carico e ripetuto ogni 72 ore qualora vi siano suini deceduti dopo il precedente controllo;
- in presenza di soggetti disvitali, il prelievo di sangue in EDTA.
Tali misure decorrono dal 30 agosto e permarranno per almeno 15 giorni, periodo di monitoraggio della malattia, come previsto dall’Allegato II al Regolamento delegato (UE) 2020/687. Per l’intero territorio regionale, per tutti gli allevamenti di suini, dovrà essere inoltre inserito in BDN il blocco sanitario tipologia “condizionato” su tutte le uscite, (“validazione del Modello IV”) con inizio data blocco 30 agosto.
ALLEVAMENTI IN A.I.A. E CALCOLO EMISSIONI
In seguito ai lavori del “Tavolo avicolo”, luogo di confronto, su diversi aspetti inerenti la regolazione e le normative della filiera avicola, a cui hanno partecipato i tecnici di diversi settori regionali, di ARPAE e i rappresentanti degli operatori di settore, è stato redatto il primo report denominato Prime indicazioni per la compilazione del modello Excel per la presentazione del Report AIA allevamenti e per il calcolo di determinati parametri con il modello di stima delle emissioni BAT tool per dare risposta ad alcuni quesiti connessi all’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A) degli allevamenti avicoli, con particolare riferimento all’utilizzo degli strumenti di calcolo e di reportistica attualmente in uso.
I principali contenuti del documento possono essere così riassunti:
- Indicazioni per la compilazione del modello Excel per la presentazione del Report AIA approvato con DGR 2306/2009.
- Indicazioni per l’utilizzo del software “BAT tool” per il calcolo delle emissioni di ammoniaca e gas serra dagli allevamenti, sviluppato all’interno del progetto europeo Life integrato PREPAIR. BAT-tool è un utile strumento di supporto alla valutazione delle emissioni delle aziende zootecniche e degli effetti di misure di mitigazione utilizzabile nell’ambito delle procedure AIA.
- Chiarimenti su alcuni specifici contenuti dei procedimenti di riesame AIA degli allevamenti.
Il documento fa riferimento al settore avicolo, ma, ove pertinente, potrà essere utilizzato anche per il settore suinicolo.
Per maggiori informazioni e per scaricare il documento, visitare il seguente link:
CLASSYFARM: iscrizione obbligatoria per aderire all’eco-schema 1
Per poter aderire all’eco-schema 1 – pagamento per il benessere animale e la riduzione dell’antimicrobico resistenza – è obbligatorio iscriversi al sistema Classyfarm. Si specifica che si fa riferimento ad entrambi i livelli dell’eco-schema 1.
Classyfarm è il sistema informativo del Ministero della Salute, gestito dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER) ed integrato alla rete Vetinfo. Definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio e permette di monitorare, analizzare ed indirizzare gli interventi in funzione delle problematiche dell’allevamento. Classyfarm raccoglie e registra dati relativi al controllo ufficiale (autorità competente: medici veterinari ufficiali) e all’autocontrollo (operatore/allevatore, veterinario aziendale) sul benessere animale, inoltre, ha come base dati anche il sistema informativo per la farmacosorveglianza. Le elaborazioni consentono di misurare l’effettivo consumo di farmaco, tenendo conto dei principi attivi utilizzati, del numero di animali trattati per ciascun allevamento o possono essere analizzate in forma aggregata per consentire di studiare i fenomeni di utilizzo del farmaco su scala più ampia. Tutti i dati sono convertiti in coefficienti validati e inseriti in un logaritmo di calcolo che definisce un punteggio di rischio all’allevamento permettendo la categorizzazione dello stesso.
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News
PRIME INDICAZIONI DULLA MISURA SUPPORTO FORMAZIONE E LAVORO (SFL)
Con la presente news si forniscono le prime indicazioni in merito alle
modalità di accesso e di fruizione della misura del Supporto per la formazione
e il lavoro (SFL), recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro a decorrere dal 1° settembre 2023
Di seguito si forniscono le prime indicazioni in merito alle modalità di accesso e di fruizione della misura del Supporto per la formazione e il lavoro.
Il SFL è una misura finalizzata a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Nelle misure del Supporto per la formazione e il lavoro rientrano il servizio civile universale e i progetti utili alla collettività.
A chi è destinato:
Il SFL è destinato ai singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui e che non hanno i requisiti per accedere all’ADI.
Attenzione
Possono accedere alla misura, altresì, i componenti dei nuclei familiari, che percepiscono, a far data dal 1° gennaio 2024, l’Assegno di inclusione e che decidono di partecipare ai percorsi sopra indicati, pure non essendo sottoposti agli obblighi previsti dall’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 48/2023, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza specifica per l’ADI.
REQUISITI PER L’ACCESSO AL SUPPORTO PER ACCEDERE AL SFL
Al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, deve essere alternativamente in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadino italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino di altro Paese dell’Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- cittadino titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 o apolide in possesso di analogo permesso.
Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere, inoltre, residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
REQUISITI ECONOMICI
Il richiedente, all’atto della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione della prestazione, deve essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti reddituali e patrimoniali:
- un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui;
- un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza come definita ai fini dell’ISEE[1];
- un valore del patrimonio immobiliare (come definito ai fini dell’ISEE), diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell’ISEE (ad esempio, depositi, conti correnti, ecc., al lordo delle franchigie), non superiore a:
- 000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
- 000 euro per i nuclei composti da due componenti;
- 000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo).
I massimali sono incrementati di:
- 000 euro per ogni componente in condizioni di disabilità, come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo;
- 500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo.
Nel calcolo del reddito familiare non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza o di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà.
La verifica del possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali avviene mediante l’attestazione ISEE e sulla base dei valori contenuti nella stessa attestazione, in corso di validità all’atto di presentazione della domanda, nella quale sia presente il richiedente il SFL.
COSA ACCADE NEL CASO DI DIMISSIONI VOLONTARIE
Sono esclusi dal godimento del beneficio i soggetti disoccupati, a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La misura del SFL è compatibile con lo svolgimento di un’attività di lavoro, rispettivamente dipendente o autonomo, purché il reddito percepito non superi i valori soglia previsti per accedere alla misura.
Necessario però è il farne comunicazione all’ INPS.
INCONPARIBILITÀ
È prevista a norma di legge l’incompatibilità del Supporto per la formazione e il lavoro con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.
OBBLIGHI FORMATIVI
I richiedenti del SFL devono avere assolto il diritto-dovere all’istruzione e formazione.
Ai beneficiari del SFL, di età compresa tra i 18 e 29 anni, che non hanno adempiuto all’obbligo
di istruzione è richiesta l’iscrizione a percorsi di formazione dedicati dei quali si dettaglierà più avanti.
La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione, comporta la non erogazione del beneficio, che comunque decorre dall’inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di percezione di dodici mensilità.
RICHIESTA DELLA MISURA DEL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO E SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DI ATTIVAZIONE DIGITALE
Il Supporto per la formazione e il lavoro è istituito dal 1° settembre 2023.
La domanda è presentata dall’interessato all’INPS in modalità telematica e il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa presente nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (di seguito, anche SIISL) attraverso l’invio automatico ai servizi per il lavoro competenti.
All’atto della domanda, l’interessato viene informato che attraverso il SIISL riceverà l’informazione dell’accettazione della sua domanda del SFL per proseguire il percorso di attivazione.
REQUISITI e OBBLIGHI
- rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva (DID) di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- dimostrare, se di età compresa tra i 18 e i 29 anni e non abbia adempiuto all’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’iscrizione a un percorso di istruzione per adulti di primo livello, allegando, a tale fine, copia dell’attestato di iscrizione o frequenza a tali corsi;
- autorizzare la trasmissione dei dati contenuti nella domanda ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276/2003, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2015.
Per l’accesso alla misura è, inoltre, necessario che il richiedente avvii il relativo percorso di attivazione mediante il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
Pertanto, il richiedente il beneficio, dopo la presentazione della domanda, potrà accedere al portale del Sistema Informativo per l’inclusione sociale (SIISL) dove potrà precompilare il Patto di attivazione digitale (di seguito, anche PAD), che diverrà operativo all’esito positivo dell’istruttoria della domanda.
All’esito della verifica dei requisiti di accesso alla misura e al conseguente accoglimento della domanda del SFL, l’INPS informa, comunque, il richiedente che, ove non abbia già provveduto, deve accedere al SIISL, dove potrà compilare il proprio curriculum vitae e sottoscrivere il patto di attivazione digitale.
Nel patto di attivazione digitale, il beneficiario del SFL:
- fornisce le informazioni essenziali per la presa in carico e individua almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276/2003;
- si impegna a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato, e conferma l’autorizzazione alla trasmissione dei propri dati ai centri per l’impiego (CPI), alle Agenzie per il lavoro e agli enti di intermediazione.
DECORRENZA OBBLIGHI E IMPORTO DEL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO
Ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 48/2023, e dell’articolo 4, comma 4, del D.M. n. 108/2023, la partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio personalizzato, alle attività formative, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro, nonché dei progetti utili alla collettività e del servizio civile universale, compresa, anche l’iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione, per tutta la loro durata e comunque per un periodo massimo di dodici mensilità, determina l’accesso per l’interessato a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro.
OBBLIGHI
il beneficiario dell’indennità di partecipazione è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, anche con modalità telematica, ai servizi competenti, della partecipazione a tali attività almeno ogni novanta giorni,
- In caso di mancata conferma dell’attività l’INPS sospende il beneficio.
- In caso di mancata adesione, per rifiuto o abbandono dell’attività, il beneficiario decade dalla misura.
OFFERTE DI LAVORO E COMPATIBILITÀ CON IL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO
Il beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:
- a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale;
- b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno;
- c) la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contatti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
CHIARIMENTI SUL PASSAGGIO DA REDDITO DI CITTADINANZA ALLE NUOVE MISURE DI
SUPPORTO FORMAZIONE E LAVORO (SFL) E ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI)
Si rendono note informazioni utili a chiarire il passaggio dal RdC verso le nuove misure:
- Supporto per la Formazione e Lavoro (SFL) – la nuova misura entra in vigore dal 1° settembre 2023 e prevede il riconoscimento di € 350 euro mensili alle persone a rischio di esclusione sociale lavorativa che parteciperanno a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale. La misura è destinata a soggetti di età tra 18 e 59 anni, con un valore ISEE non superiore a euro 6.000 annui e che non hanno i requisiti per ADI.
- Assegno di Inclusione (ADI) – la nuova misura che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024 si rivolge a favore di nuclei familiari in cui sono presenti componenti:
- Disabili,
- Minorenni,
- Over 60,
- In condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificati dalle pubbliche amministrazioni.
I componenti il nucleo familiare – dal momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del godimento del beneficio – devono possedere particolari e specifici requisiti relativi alle condizioni economiche (ISEE non superiore a € 9.360) e l’importo annuo dell’ADI può variare:
- Fino a € 6.000 annui per nuclei con disabili minori.
- Fino a € 7.560 annui per nuclei con soggetti ultra 67 anni ovvero da persone ultra 67 anni con familiari in disabilità grave.
Per quanto attiene il RdC, la prestazione verrà riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2023 per i seguenti nuclei in cui sono presenti componenti:
- Disabili,
- Minorenni,
- Over 60.
A tale platea – così come previsto dall’ art. 13, comma 5, del D.L. 4/2023, conv. In L. 85/2023 – il messaggio Inps precisa che:
- potranno aggiungersi i percettori di RdC non attivabili al lavoro, per i quali venga comunicata la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il suddetto termine dei sette mesi. I servizi sociali comunicano all’Inps tramite la piattaforma GePi l’avvenuta presa in carico. Decorso tale termine (i sette mesi) in assenza della comunicazione, l’erogazione è sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all’avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del 31 ottobre 2023 entro il quale i servizi sociali comunicano la presa in carico del nucleo.
Si ricorda che:
- per i nuclei già percettori di RdC con componenti attivabili al lavoro dal 1° settembre 2023 è previsto il Supporto per la Formazione e Lavoro (SFL), che, come detto, propone di individuare percorsi di formazione e lavoro e un sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro allo scopo di agevolare l’occupazione.
Chiarimento Inps – Il vero obiettivo della misura (SFL) che prevede anche il riconoscimento di un beneficio economico, di durata limitata, ma solamente come accompagnamento durante tale percorso. Per accedere al beneficio, infatti, oltre a presentare una domanda, è necessario seguire un iter: – sottoscrivere il patto di attivazione digitale; – contattare le Agenzie per il lavoro; – sottoscrivere il patto di servizio personalizzato. All’avvio della frequenza ai percorsi di formazione o delle altre iniziative di attivazione, per la loro durata, verrà erogato il beneficio dei 350 euro mensili previsti dal Supporto per la Formazione e Lavoro per un massimo di dodici mensilità. |
SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI E AI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2023 NEI TERRITORI INDICATI NELL’ALLEGATO 1 AL DECRETO-LEGGE 1 GIUGNO 2023, N. 61
Per fare fronte alle precitate situazioni di emergenza, è stato emanato il decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 127 del 1° giugno 2023, ed entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
In particolare, il citato decreto-legge n. 61/2023, ha previsto – con specifico riferimento ai territori indicati nell’Allegato 1 al medesimo decreto (Allegato n. 1) interessati dagli eventi in trattazione – specifici interventi, tra i quali, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento e da avvisi di addebito ai sensi degli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.
CONTRIBUTI DOVUTI DAI LAVORATORI AGRICOLI AUTONOMI E DAI CONCEDENTI A PICCOLA COLONIA E A COMPARTECIPANTI FAMILIARI
Per i lavoratori agricoli autonomi e i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare la sospensione si applica ai seguenti versamenti:
Scadenza versamento |
Contributi sospesi |
16 luglio 2023 |
Prima rata 2023 |
I lavoratori autonomi agricoli legittimati a usufruire della sospensione potranno trasmettere un’apposita istanza telematica che sarà resa disponibile nel “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi” a decorrere dal 1° al 30 settembre 2023, nella sezione “Domande Telematiche” (Istanza di sospensione).
Gli importi dovuti in relazione alla emissione sopra indicata dovranno essere versati, entro la data del 20 novembre 2023, senza ulteriori somme aggiuntive utilizzando le medesime causali del versamento ordinario e un’apposita codeline che sarà resa disponibile nelle news del predetto Cassetto previdenziale.
Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.
DECRETO LEGGE N.61/2023 INTERVENTI PER ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA
PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE LAVORO E AMMORTIZZATORI SOCIALI
A seguito del decreto-legge del 1°giugno 2023 n.61, siamo a rendervi nota una prima informativa su quanto effettivamente disposto in materia di:
- sospensione di adempimenti e versamenti tributari e contributivi
- misure al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi
Appena in possesso di istruzioni operative, faranno seguito ulteriori eventuali dettagli, disposizioni e chiarimenti su come procedere all’attuazione pratica delle misure previste da tale decreto.
MISURE AL SOSTEGNO DEL REDDITO DEI LAVORATORI AUTONOMI
Il sostegno al reddito prevede l’erogazione di un’indennità una tantum per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, in favore di:
- collaboratori coordinati e continuativi,
- dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale,
- dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa:
- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463;
- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 613;
- lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, istituita ai sensi dell’articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla medesima gestione;
- pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante “Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne”;
- lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l’obbligo contributivo presso la gestione speciale ex Enpals
iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, risiedono o sono domiciliati ovvero operano esclusivamente in uno dei Comuni delimitanti e che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi
Sono, altresì, destinatari dell’indennità una tantum i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.
Tale indennità è riconosciuta ed erogata dall’INPS, a domanda adeguatamente documentata.
Anche in questo caso, restiamo in attesa del rilascio di un’apposita procedura per la presentazione delle istanze da parte degli interessati.
VERIFICA DEI REQUISITI E MISURA INDENNITÀ UNA TANTUM:
Con riferimento al requisito della residenza, lo stesso è verificato dall’Istituto in sede di presentazione della domanda attraverso l’accesso al relativo servizio telematico tramite la propria indennità digitale SPID almeno di livello 2, CIE o CNS.
Quanto al requisito del domicilio è necessario che il richiedente l’indennità dichiari, in sede di domanda, di essere domiciliato alla data del 1° maggio 2023 in uno dei Comuni di cui all’allegato 1 del decreto in argomento.
Con riferimento ai periodi di sospensione, il lavoratore richiedente l’indennità una tantum è tenuto, in sede di presentazione della domanda, a dichiarare il periodo o i periodi durante il/i quale/i l’attività lavorativa è rimasta sospesa a causa degli eventi alluvionali, indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione medesima. I lavoratori possono scegliere di presentare:
- una domanda per ciascun periodo di sospensione
- una domanda che interessa due o più periodi di sospensione
- un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione; i periodi di sospensione dell’attività, fino a un massimo di sei periodi, possono anche essere continuativi.
Limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per l’anno 2023. Raggiunto detto limite INPS non procede all’accoglimento delle ulteriori domande per l’accesso ai benefici in esame.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I lavoratori potenziali destinatari delle indennità al fine di ricevere la prestazione dovranno presentare domanda all’INPS entro la data del 30 settembre 2023 esclusivamente in via telematica, utilizzando due modalità:
- i consueti canali messi a disposizione per i cittadini
- rivolgendosi presso gli Istituti di Patronato
La domanda sarà disponibile dal 15 giugno 2023, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto (www.inps.it).
Le credenziali di accesso al servizio per la prestazione sopra descritta sono attualmente le seguenti:
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Requisiti ammissibilità della domanda
Il lavoratore richiedente l’indennità è tenuto alle seguenti dichiarazioni:
- di rientrare nell’ambito di una delle categorie di lavoratori previste dall’articolo 8 del decreto-legge n. 61 del 2023;
- di essere residente in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
- di essere domiciliato in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
- di svolgere l’attività lavorativa esclusivamente in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
- di essere un lavoratore titolare di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e di svolgere attività lavorativa prevalentemente in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
- di possedere i requisiti previsti dalla legge per la categoria di appartenenza.
Si precisa che l’indennità una tantum è corrisposta dall’INPS sulla base dei dati dichiarati in domanda dal richiedente, della documentazione allegata nonché di quelli a disposizione dell’Istituto al momento del pagamento.
INFORMAZIONI NECESSARIE PER PRESENTARE DOMANDA
Al fine di poter predisporre la domanda per usufruire della misura di sostegno al reddito, ricordiamo che occorre comunicare all’indirizzo mail forli@enapa.it :
- se si è residenti o domiciliati in zone alluvionate precisando il/i comune/i interessato/i dal periodo di sospensione dell’attività
- se si svolge la propria attività lavorativa esclusivamente in uno dei Comuni alluvionati precisando il/i comune/i interessato/i dal periodo di sospensione dell’attività
- per quanti e quali periodi l’attività lavorativa è stata sospesa indicando data d’inizio e data di fine della sospensione
- il codice IBAN personale e non riferito all’azienda o attività, sul quale deve essere erogata la prestazione
NOTA BENE
Avendo la domanda di sostegno al reddito carattere individuale, le informazioni di cui sopra devono essere fornite da e per ogni componente del nucleo familiare richiedente la prestazione, in modo tale da poter ricevere il contributo.
