I FALSI MITI DELL’AGRICOLTURA,

IDEE E PROGETTI PER RILANCIARE L’IMMAGINE DEL SETTORE PRIMARIO 

 

Ecco cosa è emerso all’incontro promosso da Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini al Meeting. 

(Rimini, 23 agosto 2023) Un’immagine distorta del settore primario non aiuta gli agricoltori a difendere il valore dei loro prodotti e a rendere il settore attrattivo per i giovani: anche da qui nascono i problemi di ricambio generazionale e reperimento di manodopera e di figure professionali specialistiche che il mondo agricolo si trova ad affrontare. L’agricoltura è vittima di falsi miti che dipingono il comparto per quello che non è, associandolo troppo spesso a fenomeni come l’inflazione, il lavoro irregolare, la mancata tutela dell’ambiente e degli animali, impieghi di sola fatica… Smontare queste credenze vuol dire restituire un’immagine corretta e moderna del settore primario, da anni impegnato in percorsi virtuosi di sostenibilità. E proprio da questi punti è partito l’incontro organizzato da Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini al Meeting “Sfatiamo i falsi miti dell’agricoltura – La percezione del settore primario nel sentire comune” a cui hanno partecipato Massimiliano Ceccarini, general manager di Sipo, azienda ortofrutticola socia di Confagricoltura; Giampaolo Ferri, esperto di distribuzione alimentare e formatore e Cristiano Riciputi, giornalista agroalimentare. 

“E’ importante ripartire dalle cose buone che facciamo, per creare un nuovo messaggio sull’agricoltura – commenta Carlo Carli, presidente di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini – Oggi quello che ci distingue nel mondo è la qualità dei nostri prodotti agricoli: sfatiamo i falsi miti dell’agricoltura”. 

“Superficialità e informazioni pretestuose sviluppano un tipo di comunicazione sensazionalistica che non porta all’attenzione dei consumatori i veri temi dell’agricoltura”, ricorda Riciputi commentando quegli accostamenti stonati che l’agricoltura subisce: quando si parla di inflazione sui media generalisti spesso e volentieri viene mostrata l’ortofrutta, referenza che, in ambito alimentare, presenta i prezzi al chilo più bassi e ha invece un’importante valenza nutrizionale; oppure quando si parla di sfruttamento del lavoro si mostrano braccianti che raccolgono i pomodori, quando ormai la raccolta è totalmente meccanizzata per il prodotto destinato alla trasformazione, mentre si ignorano tante altre forme di sfruttamento del lavoro, “come gli stagisti negli studi professionali”. Il racconto di un’agricoltura bucolica o di lavori di sola fatica, poi, non rende giustizia alle opportunità professionali che il comparto può dare. 

“Il lavoro manuale è importante in agricoltura – ricorda Ceccarini – nel nostro mondo possiamo dire che ‘questo prodotto l’ho fatto io’ e per un agricoltore è una grande soddisfazione. Ma la tecnologia e la meccanizzazione hanno fatto evolvere il comparto e il lavoro stesso, le imprese investono in formazione ma resta molto difficile trovare il personale, a tutti i livelli. Certi messaggi distorti che passano non servono a creare appeal attorno al nostro mondo e soprattutto alla filiera ortofrutticola: una filiera organizzata, dove si tutelano i prodotti, dove ci sono tanti valori positivi da comunicare”. 

“Associare l’ortofrutta con il caro prezzi non aiuta certo i consumi – interviene Ferri – Sull’inflazione moderiamo i toni: il settore è da sempre soggetto a periodi inflattivi e deflattivi, condizionati soprattutto dall’andamento meteo. Questo va detto chiaramente”. 

Per rendere l’agricoltura un settore sempre più interessante per i giovani, come comparto capace di dare soddisfazioni professionali, ma anche per incrementare la fiducia e la conoscenza dei consumatori, è necessario comunicare di più e meglio. Sipo, azienda di Bellaria Igea Marina (Rimini) specializzata nella produzione e commercializzazione di verdure e ortaggi, sta investendo in tale direzione. “Pensando come una filiera nel 2016 abbiamo lanciato il brand Verdure di Romagna, nato per valorizzare il territorio e i suoi prodotti, coinvolgendo aziende agricole, incentivando il ricambio generazionale, fino ad arrivare alla divulgazione dei valori dei prodotti, dalla stagionalità alle proprietà nutrizionali – aggiunge il general manager dell’impresa – Ora siamo pronti a un nuovo passo e presto lanceremo l’Orto Didattico, un progetto per coinvolgere i bambini delle scuole elementari. L’idea è quella di far adottare una piantina e consentire ai bambini di vederla crescere grazie alle telecamere posizionate nelle nostre serre, così da mostrare i vari passaggi della coltivazione. Poi saranno proprio i bambini a raccoglierne i frutti, venendo in azienda insieme ai loro insegnanti: dopo la raccolta incontreranno i nutrizionisti che spiegheranno le proprietà dei prodotti e poi potranno cucinare il proprio ortaggio e mangiarlo. Dal campo alla tavola, proprio come il nostro claim. Vogliamo creare un’emozione perché l’aspetto emotivo è uno dei più importanti al momento dell’acquisto – conclude Ceccarini – Coinvolgere i bambini è il primo passo per ritornare a incentivare il ricambio generazionale e stimolare i consumi”. 

 

 

 

CONFAGRICOLTURA FORLÌ-CESENA E RIMINI AL MEETING CON UN INCONTRO PER SFATARE I FALSI MITI DELL’AGRICOLTURA 

Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini partecipa al Meeting e nello spazio dell’associazione confederale (padiglione A3, stand 003) martedì 22 alle ore 11 organizza l’incontro “Sfatiamo i falsi miti dell’agricoltura”, un approfondimento sulla percezione dell’agricoltura presso l’opinione pubblica e sui fattori che diffondono un’immagine errata del comparto. 

Dopo i saluti del presidente Carlo Carli, ci sarà un dialogo – moderato dal giornalista Maicol Mercuriali – tra il General manager di Sipo Massimiliano Ceccarini, l’esperto di distribuzione e formatore Giampaolo Ferri e il giornalista agroalimentare Cristiano Riciputi. 

“L’agricoltura è un settore economico fondamentale, ma che ancora oggi è vittima di luoghi comuni, semplificazioni, errori, che non rendono giustizia al suo vero valore – osserva Carli – Vediamo i nostri prodotti sbandierati come emblema dell’inflazione, il lavoro nei campi è troppo spesso associato a situazioni di illegalità e viene rappresentato come antiquato, quando invece tecnologie e competenze evolute sono all’ordine del giorno, gli agricoltori sono i primi difensori dell’ambiente e degli animali, ma non vengono dipinti come tali. Al Meeting vogliamo sfatare i falsi miti che colpiscono il nostro mondo e finiscono per renderlo poco appetibile ai giovani. Partecipiamo con convinzione a questa manifestazione, che con il nostro territorio ha un legame particolare. Qui sono trattati anche i grandi temi che, come organizzazione professionale, ci troviamo ad affrontare; ma è anche una preziosa occasione di confronto, dialogo e condivisione di esperienze. Vogliamo cogliere l’occasione di questo evento – conclude il presidente di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini – per diffondere i valori legati al settore primario”.

 

 

 POST ALLUVIONE, CONFAGRICOLTURA: “UN FERRAGOSTO AMARO PER GLI AGRICOLTORI. POLITICA IN VACANZA MA SERVONO RISORSE ORA” 

“Sarà un Ferragosto amaro per tanti agricoltori: la politica va in vacanza ma in campagna i problemi si aggravano giorno dopo giorno, i conti non tornano e le aziende agricole sono davvero in carenza di ossigeno. Dall’alluvione di maggio ad oggi ci sono state solo tante spese da affrontare e mancati guadagni per le produzioni decimate, tutto ciò pregiudica la tenuta del sistema. Le imprese del settore primario hanno bisogno di liquidità, qui e ora, non di promesse: la speranza era di vedere qualche euro prima di agosto, ma l’attesa continua, e se un mese in più a Roma sembra poca cosa, in Romagna è un incubo che prosegue e di cui, purtroppo, ad oggi non si vede la fine”. Il quadro è tracciato da Luca Gasparini, direttore di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini. 

“Ci sono ancora tante, troppe, incognite sui ristori post alluvione – prosegue Gasparini – Di certo c’è solo un fatto: le imprese agricole non hanno potuto vendere le loro produzioni come programmato perché travolte da acqua, fango e dalle frane; mentre quelle scampate dall’alluvione hanno dovuto fare i conti con gelate, grandine, vento, attacchi di insetti e di fitopatie. E’ un’annata nefasta: raccolti ai minimi e un mercato in difficoltà che non remunera come sperato i pochi volumi salvati, che sia ortofrutta o colture estensive come quelle cerealicole. I bilanci aziendali si stanno appesantendo, perché nel frattempo restano tutti gli adempimenti e le ingenti spese per il ripristino dei campi alluvionati o dei danneggiamenti alle strutture aziendali. In campagna gli imprenditori agricoli hanno messo mano alle loro riserve per cercare di non pregiudicare il futuro delle loro aziende, confidando in un aiuto dello Stato davanti a un fenomeno dalla portata storica. Ad oggi non è ancora chiaro come arriveranno questi aiuti e in che misura saranno coperti i danni: ci sono solo 100 milioni sul fondo Agricat; mentre la legge nazionale 102/2004 ha storicamente liquidato non più del 40% delle produzioni perse per avversità atmosferiche. Ma le nostre aziende hanno subito anche danni alle strutture e ai macchinari, come verranno coperti? Agricat definisce valori indice per la definizione delle perdite economiche e dei risarcimenti erogabili che, per esigenze di bilancio, vengono poi erogati solo in una minima percentuali. Visto che dal Governo sono arrivate promesse di ristori completi ai danni degli agricoltori, ci aspettiamo quanto meno la liquidazione dei valori indice”. 

Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini ribadisce come sia fondamentale fare presto: il fattore tempo è per l’agricoltura più dirimente che altri comparti. L’associazione sollecita le istituzioni anche per quei famosi 20mila euro che dovevano arrivare, come misura una-tantum, a tutte le aziende colpite. “Avrebbero rappresentato un segnale e un piccolo aiuto per mettere in atto i primi interventi – rimarca il direttore – Tra l’altro questa misura doveva essere portata avanti dalla Protezione civile regionale nella fase di emergenza. Ora la ricostruzione è in mano al Commissario Figliuolo a cui chiediamo, come abbiamo già fatto con la politica, celerità: non amiamo gli allarmismi, è una richiesta che facciamo con il cuore in mano e un groppo in gola, ma la situazione è davvero al limite perché il nostro comparto è stato colpito su più fronti. Durante l’emergenza Covid lo Stato è intervenuto con decreti che hanno assicurato risorse in tempi rapidi: per il nostro territorio ciò che è accaduto è peggio della pandemia – conclude Luca Gasparini – ecco perché serve intervenire qui e ora”.

 

 

 

ACQUISTO TRATTORE AGRICOLO SENZA PARTITA IVA

Importanti novità nel Codice della Strada per l’immatricolazione dei trattori agricoli.

Com’è noto, l’intestazione di macchine e trattori agricoli era consentita solo alle imprese agricole o forestali, imprese agro meccaniche, agli enti e consorzi pubblici ed imprese di locazione macchine agricole ma adesso si può immatricolare un trattore agricolo anche senza Partita Iva.

Tutto questo è stato reso possibile grazie all’approvazione del Decreto-legge Infrastrutture e Trasporti 121/2021, che ha introdotto importanti novità nel Codice della Strada.

Una di queste novità riguarda proprio l’acquisto di mezzi agricoli da parte di soggetti non titolari di un’impresa agricola o forestale. In questo modo, anche gli agricoltori non professionisti, i cosiddetti hobby farmer, possono acquistare e immatricolare un trattore agricolo. Possono acquistare un trattore anche i titolari di Partita Iva riferita ad attività che non sono strettamente attinenti con l’agricoltura e con l’utilizzo di un trattore.

La documentazione necessaria

Che si sia titolari di Partita Iva o meno, per effettuare un passaggio di proprietà di un trattore agricolo bisogna presentare una domanda di immatricolazione presso l’ufficio della motorizzazione Civile del territorio.

Assieme ai versamenti richiesti, bisogna fornire anche una documentazione completa composta da:

  • Domanda redatta su apposito modello
  • Fattura originale e fotocopia dell’acquisto del mezzo
  • Dichiarazione di conformità originale rilasciata dal costruttore del mezzo agricolo
  • Eventuali allegati tecnici le cui informazioni sono rilevanti e necessarie per la circolazione su strada
  • eventuale certificato di approvazione in corso di validità
  • eventuale contratto di leasing in originale
  • eventuale certificato di iscrizione alla C.C.I.A. con codici di attività o di autocertificazione
  • apposito modulo in caso di acquisto in comproprietà
  • fotocopia del documento d’identità dell’intestatario o degli intestatari del trattore agricolo
  • codice fiscale dell’intestatario o degli intestatari del mezzo

 

 

Extracomunitari. Quote integrative per l’anno 2022. 

 

Approvato da parte del Governo un DPCM integrativo del cd. “decreto flussi” di lavori stranieri per l’anno 2022 (DPCM 29 dicembre 2022) –tale provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023.

Il DPCM, datato 19 luglio 2023, autorizza l’ingresso di 40.000 unità aggiuntive (rispetto alle 44.000 riconosciute dal precedente DPCM) interamente destinate agli ingressi per lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, a valere sulle domande già presentate nel click-day del 27 marzo u.s.

 A seguito della pubblicazione del decreto, è stata altresì emanata la consueta circolare congiunta (Interno, Lavoro, Agricoltura, Turismo) contenente le indicazioni operative per l’assegnazione delle 40.000 quote integrative che, come detto, vanno ad aggiungersi alle 44.000 per lavoro stagionale già autorizzate sulla base del DPCM precedente (29 dicembre 2022).

Per le istanze che rientrano nelle 40.000 quote integrative verranno automaticamente rilasciati, nei termini previsti dalla legge (massimo 30 giorni) ed in presenza di tutti i requisiti, i relativi nulla osta all’ingresso (non saranno dunque necessari ulteriori adempimenti da parte dei soggetti che hanno presentato domanda). È appena il caso di precisare che si tratta di istanze di nulla osta al lavoro stagionale già presentate e rimaste in sospeso nei mesi scorsi per incapienza delle quote (che, come detto, erano “solo” 44.000).

Le quote, come di consueto, verranno assegnate ai vari territori provinciali attraverso apposita circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base delle domande presentate e dei fabbisogni evidenziati a livello locale.          

 

AGRICAT termini di presentazione della denuncia di sinistro  

Informiamo che i nostri uffici tecnici stanno predisponendo le denunce di sinistro per i danni da gelate e alluvione. Gli uffici stanno contattando tutte le aziende che hanno presentato una segnalazione. Chi avesse avuto danni e non ha presentato segnalazione deve contattare prima possibile l’ufficio tecnico. Chi avesse materiale fotografico oppure perizie è pregato di farle avere in ufficio in modo tale da allegare i documenti alla domanda presentata. 

Al momento la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al prossimo 31 agosto. A livello nazionale come Confagricoltura abbiamo chiesto uno slittamento dei termini di scadenza al prossimo 15 settembre.

PNRR Parco Agrisolare, pubblicato il secondo avviso, domande dal 12 settembre

È stato emanato, in data 21 luglio 2023, il nuovo Avviso ai sensi del Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 211444 del 19 aprile 2023. L’Avviso è relativo al finanziamento di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, con le risorse residue della misura PNRR M2C1 I 2.2 “Parco Agrisolare”. Le risorse disponibili ammontano a circa 1 miliardo di euro. Tra le principali novità del nuovo bando:

– incremento dell’intensità di aiuto massima concedibile fino all’80% per le imprese della produzione agricola primaria e della trasformazione agricolo in agricolo;

– introduzione della nuova fattispecie di autoconsumo condiviso;

– partecipazione di imprese in forma aggregata

– possibilità di realizzare impianti fotovoltaici sui tetti dei fabbricati agricoli con potenza fino ad un massimo di 1.000 kWp per impianto;

– raddoppio della spesa massima ammissibile per sistemi di accumulo fino a 100.000 euro;

– raddoppio della spesa massima ammissibile per dispositivi di ricarica fino a 30.000 euro;

– spesa massima per beneficiario pari ad 2.330.000 euro.

Le domande dovranno essere presentate tramite la Piattaforma informatica predisposta dal Soggetto attuatore GSE, accessibile dall’Area Clienti GSE a partire dalle ore 12:00:00 del giorno 12 settembre 2023 e fino alle ore 12:00:00 del giorno 12 ottobre 2023.

Confagricoltura dispone di contatti di alcune ditte che possono predisporre il progetto.

Gli uffici tecnici sono a disposizione per ogni informazione e per l’eventuale inserimento delle domande sul portale, previa presentazione del progetto completo.

Dichiarazioni di giacenza, uscita la circolare Agea

Informiamo che Agea ha pubblicato la Circolare prot. n. 58643 emanata dal Coordinamento di Agea in data 27 luglio scorso, recante le istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza dei vini e/o mosti per la campagna 2022/2023.

Ricordiamo che tale adempimento è richiesto ai detentori di vini e/o mosti, diversi dai consumatori privati e dai rivenditori al minuto; con la dichiarazione di giacenza i soggetti di cui sopra sono chiamati a dichiarare i quantitativi, espressi in ettolitri, detenuti alla mezzanotte del 31 luglio. I quantitativi di vini e/o mosti viaggianti alla mezzanotte del 31 luglio sono dichiarati dal destinatario

Le dichiarazioni di giacenza 2022/2023 possono essere presentate a partire dal 1° agosto e non oltre il 10 settembre p.v. Per la corrente campagna, poiché il 10 settembre cade di domenica, la scadenza è automaticamente prorogata a lunedì 11 settembre 2023.

Le dichiarazioni presentate successivamente al termine indicato saranno sottoposte sia a sanzione amministrativa per ritardata presentazione che alle sanzioni di cui all’articolo 48 del regolamento delegato e all’articolo 64, paragrafo 4, lettera d) del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Ai fini della determinazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, comma 2, del regolamento delegato, si applicano le sanzioni pecuniarie nazionali previste dall’articolo 78, commi 1 e 3 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

Le dichiarazioni sono inoltrate ad Agea esclusivamente con modalità telematica mediante registrazione nel sistema informativo.

Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle aziende viticole, sono disponibili servizi telematici opzionali che consentono di predisporre la dichiarazione di giacenza a partire dai dati del registro dematerializzato di carico e scarico (D.M. 293/2015).

Precisiamo che la dichiarazione di giacenza da registro è facoltativa; l’azienda vitivinicola può scegliere di predisporre le giacenze al 31 luglio a partire dai saldi contabili del registro telematico oppure continuare ad utilizzare le ordinarie modalità di compilazione.

Qualora l’azienda opti per la dichiarazione di giacenza a partire dai dati del registro telematico dovrà presentare una dichiarazione per ciascuno stabilimento con codice ICQRF. Precisiamo, infine, che la dichiarazione di giacenza da registro, una volta predisposta, non è modificabile ed eventuali successive rettifiche devono essere effettuate con le ordinarie procedure previste (Ravvedimento Operoso o Diffida dell’O.d.C.).

 

 

 

Presentazione PAI 2023, produzioni vegetali. 

Informiamo che Agea ha emanato nei giorni scorsi la circolare che delinea le modalità per la presentazione del Piano Assicurativo Individuale (PAI) per le produzioni vegetali per l’anno 2023.

Con l’applicativo PAI 2023 si applicano i Valori Standard per i prodotti biologici che riportano una maggiorazione dei valori dei corrispondenti prodotti convenzionali secondo un coefficiente stabilito dal decreto MASAF. In fase di compilazione di un PAI che prevede l’assicurazione di un prodotto biologico, sarà pertanto possibile visualizzare lo Standard Value ottenuto con il coefficiente di maggiorazione. 

A partire dalla annualità 2023, è prevista la messa in compilazione, la stampa e la presentazione del PAI colture, in funzione di gruppi di valori standard, via via definiti e pubblicati dal Ministero con il supporto di Ismea per un gruppo di produzioni vegetali. 

La presentazione dei PAI 2023 per produzioni vegetali in funzione di tutti i Valori Standard validi (per anno, settore) è possibile, quindi, solo se è presente il Valore Standard corrispondente alla produzione che si intende assicurare, nei decreti sui Valori Standard pubblicati dal Ministero. 

Con il PAI 2023 viene, inoltre, introdotto l’obbligo di caricare la documentazione probatoria del valore storico della produzione nel caso sia maggiore dello Standard Value di riferimento nel decreto. 

Pertanto, laddove il valore storico inserito nel PAI dovesse essere superiore allo SV, sarà necessario carica sull’applicativo PAI colture 2023 la documentazione idonea a comprova del valore della produzione ottenuto negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l’anno con il valore della produzione più alto e quello con il valore della produzione più basso; tale documentazione sarà oggetto di controllo parte dell’Organismo pagatore AGEA. 

La documentazione probatoria da allegare può consistere in fatture o altri documenti equivalenti, ovvero in generale documentazione dalla quale sia possibile ricavare il valore unitario storico della produzione assicurata: 

  • fatture e altri documenti fiscali;
  • documenti aventi forza probatoria equivalente;
  • registro corrispettivi. 

Il valore della produzione storica dichiarato nel PAI dal produttore viene verificato attraverso il Valore Standard. Tale valore rappresenta il massimo valore assicurabile ammissibile ai fini del sostegno pubblico per la campagna 2023. Il valore della produzione storica dichiarato dall’imprenditore agricolo sarà verificato con uno dei metodi seguenti: 

  • tramite l’utilizzo di “Standard Value”, determinati e approvati annualmente dal Ministero. La metodologia di calcolo degli Standard Value è illustrata nell’allegato 5 del PGRA 2022. La produzione media annua è identificata in termini monetari (valore);
  • sulla base di idonea documentazione fornita dall’agricoltore a comprova della produzione ottenuta negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l’anno con il valore della produzione più alto e quello con il valore più basso, laddove superiore allo SV. 

Pertanto, solo in caso di valore della produzione storica dichiarato dall’agricoltore superiore allo SV è previsto, ai fini dell’ammissibilità, il controllo della documentazione aziendale inerente al valore della produzione annua per il computo del valore della produzione storica. 

Ai fini dell’ammissibilità al sostegno l’Amministrazione procederà pertanto, oltre al controllo attraverso lo SV, alla verifica di rispondenza tra i dati di superficie riportati nelle polizze sottoscritte dai beneficiari e quelle dei PAI, desunte dai Piani di coltivazione dei Fascicoli aziendali. I PAI riporteranno pertanto, oltre ai dati indentificativi dell’azienda, l’elenco delle particelle catastali di uno stesso comune e l’indicazione dalla superficie totale relativa al prodotto da assicurare. Per le polizze che superano la verifica attraverso lo SV, in presenza di valori assicurati per ettaro superiori al valore della produzione storica il premio ed il relativo contributo saranno rideterminati entro il predetto valore storico. Nel caso vengano compilati più PAI per lo stesso CUAA, comune e prodotto, il valore aziendale sarà richiesto solo al primo PAI e riutilizzato sugli altri. Oltre alla verifica attraverso i valori standard del valore complessivo dichiarato nel PAI, per l’uva da vino DOP e IGP, al momento del collegamento della polizza, sarà accertato l’eventuale superamento del valore standard anche per singola menzione. Pertanto, in caso di valore assicurato di una o più menzioni superiore al valore standard di riferimento, l’azienda dovrà possedere idonea documentazione atta a dimostrare il valore medio individuale per tale/i menzione/i. 

Le produzioni, le avversità, le fitopatie, gli attacchi parassitari e i rischi e le garanzie assicurabili sono individuati, per l’anno 2023, dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023. Le polizze assicurative agevolate devono essere stipulate prima dell’insorgenza dei rischi e per le produzioni vegetali coprono l’intero ciclo colturale che può concludersi anche nell’anno solare successivo a quello di stipula. Il periodo di copertura della polizza deve essere congruente sia con il termine ultimo del raccolto del prodotto sia con il periodo di conduzione delle superfici sulle quali insiste la coltura assicurata. Il PAI deve essere riferito esclusivamente a polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione, in termini di valore, superiori al 20% del valore della produzione storica del produttore agricolo e riferita all’intera superficie in produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale di cui al Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023, coltivata all’interno di un territorio comunale. 

La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata al prossimo 2 ottobre.

Gli uffici tecnici sono a disposizione per ogni informazione e per la predisposizione delle domande.

 

 

 

Prevenzione gelate primaverili, aperto il bando con scadenza al 19 settembre. 

Si informa che la regione ha pubblicato il bando in oggetto. Ammontano ad oltre 1 milione di euro le risorse del terzo bando per il Tipo di operazione 5.1.04 “Prevenzione danni al potenziale produttivo frutticolo da gelate primaverili”.

Il sostegno, pari al 70 % del costo ammissibile dell’investimento, riguarderà l’acquisto e messa in opera di ventilatori e/o bruciatori con funzione antibrina,  l’adeguamento di impianti irrigui esistenti al momento della domanda, limitatamente all’inserimento di linee di adduzione ed ugelli/erogatori specificamente dedicati ad espletare la sola funzione antibrina e, in parte, le spese tecniche generali come onorari di professionisti o consulenti in misura non superiore al 3% dell’importo ammissibile.

Le domande potranno essere presentate dal 29 giugno al 19 settembre 2023 – ore 13:00.

La decisione è stata adottata con delibera di Giunta regionale n. 1099 del 26 giugno 2023.

 

 

 

OCM vino – misura “investimenti” – Avviso pubblico per sostegno al settore vitivinicolo per la campagna 2023/2024 

La Regione Emilia-Romagna concede contributi per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell’impresa e ad aumentarne la competitività.

 

Beneficiari: l’aiuto viene accordato a imprese che svolgono almeno una delle seguenti attività:

  1. produzione di mosto da uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse prodotte, acquistate o conferite da soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
  2. produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti da soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
  3. l’elaborazione, l’affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti;
  4. produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione. 

Tipologia interventi ammessi: Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali e immateriali quali:

  1. costruzione/ristrutturazione di immobili strumentali allo svolgimento dell’attività vitivinicola, con esclusione degli interventi che riguardino punti vendita non attigui alla sede di lavorazione delle uve e/o vino;
  2. acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature specifici per l’attività di trasformazione e/o commercializzazione;
  3. arredi ed allestimenti finalizzati alla funzionalità di punti vendita diretta al consumatore finale dei prodotti aziendali;
  4. creazione e/o implementazione di siti internet, finalizzati all’ e-commerce;
  5. acquisto di software destinati esclusivamente alla gestione delle operazioni di cantina;
  6. spese tecniche, quali onorari di professionisti e consulenti, direttamente riconducibili agli investimenti proposti. 

Sostegno: L’intensità dell’aiuto è:

– 40 % per le micro, piccole e medie imprese;

– 20 % per le imprese intermedie;

– 19 % per le grandi Imprese. 

La presentazione e protocollazione delle istanze di sostegno è fissata alle ore 13.00.00 del 31 ottobre 2023.

Gli uffici tecnici sono a disposizione per la consulenza e la predisposizione delle domande. 

DISPOSIZIONI PER I TERRITORI ALLUVIONATI

Il 1° agosto 2023 è entrata in vigore la Legge 31 luglio 2023, n. 100 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” (Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2023, n. 177).

La presente Legge:

  • Converte in legge il cosiddetto Dl “Alluvioni”, introducendo delle modifiche che riguardano le autorizzazioni ambientali, gli scarichi idrici, la tutela paesaggistica e la prevenzione incendi;
  • Abroga il Decreto Legge 5 luglio 2023, n. 88, trasferendo all’interno del Dl “Alluvioni” quanto previsto per le attività di gestione dei materiali e dei relativi rifiuti derivati dall’evento calamitoso. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge n. 88/2023.

Di seguito, le principali novità introdotte dalla Legge n. 100/2023:

  1. Sospensione dell’applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici delle infrastrutture idriche (fognature, fosse Imhoff, scolmatori, impianti di sollevamento e impianti di depurazione delle acque reflue) colpite dagli eventi alluvionali verificati nei territori dell’Emilia Romagna, Toscana e Marche (indicati nell’allegato 1 annesso al decreto), dal 1° maggio 2023 fino al loro ripristino, comunque non oltre il 1° maggio 2024 (nuovo art. 4-bis del D.L. n. 61/2023);
  2. Sospensione delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali che disciplinano la gestione degli impianti e delle infrastrutture (rilasciate ai sensi degli articoli 29-bis a 29-quattuordecies, 208, 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006,  o ai sensi del D.Lgs. n. 13 gennaio 2003, n. 36 , o delle norme previgenti in materia di realizzazione e gestione delle discariche nonché nei provvedimenti autorizzati o rilasciati ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59), gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali, dal 1° maggio 2023 al 1° maggio 2024 (nuovo art. 4-ter del D.L. n. 61/2023);

In virtù del principio di collaborazione esistente, anche ai fini di una corretta applicazione di quanto previsto all’art. 29 – decies del d.lgs. 152/06, si invitano le aziende che si trovassero nella situazione prevista agli art. 4-bis e 4-ter, a darne comunicazione all’ Arpae territorialmente competente, possibilmente entro il 30 ottobre 2023. Analogamente si invitano le aziende a comunicare l’avvenuto ripristino degli impianti e delle infrastrutture.

Con la presente si rammenta inoltre che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. 61/2023, qualora gli eventi alluvionali del maggio 2023 abbiano causato guasti, rotture, difficoltà gestionali, o in generale incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull’ambiente, la comunicazione di cui all’art. 29-undecies, comma 1, del d.lgs. 152/06, nel caso non fosse ancora stata inviata, potrà essere effettuata entro il 01 settembre 2023.

  1. Gli interventi urgenti di sistemazione delle aree in cui erano presenti soprassuoli boschivi, danneggiate da movimenti franosi conseguenti gli eventi calamitosi, qualora siano necessari il taglio e la rimozione della vegetazione compromessa, sono esenti dall’autorizzazione paesaggistica prevista dall’art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004 (nuovo art. 12-bis del D.L. n. 61/2023);

Si coglie l’occasione per far presente che, più in generale, il comma 2 dell’articolo 37 del Regolamento Forestale n. 3/2018 “Gestione delle aree danneggiate da incendio boschivo o da calamità naturali” prevede che “Nei boschi danneggiati dal vento e da altre calamità naturali è sempre consentita l’asportazione del materiale danneggiato e l’utilizzazione di sporadici fusti stroncati”. Per la rimozione di tale materiale non esistono pertanto particolari limitazioni riguardanti, ad esempio, i periodi di taglio e, laddove si agisce sul solo materiale danneggiato o stroncato, non sarebbe necessaria nemmeno la comunicazione di cui all’art. 5 del Regolamento Forestale. Per gli interventi di una certa estensione, che non si limitano a prelievi puntuali ma riguardano le compagini boschive nel loro complesso, è tuttavia certamente opportuno dare comunicazione all’Unione di Comuni o al Comune, ente competente in materia forestale, interfacciandosi con i tecnici preposti anche al di fuori della piattaforma web regionale delle richieste di taglio boschivo. In questo modo l’Ente avrà modo di prescrivere eventuali cautele nelle operazioni e guidare al meglio gli interventi. Del resto, anche con proprie circolari preventive, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 37 per le aree danneggiate da calamità naturali “l’ente forestale può prescrivere le modalità di intervento finalizzate al ripristino ambientale e funzionale del soprassuolo vegetale. Il proprietario o gestore è tenuto ad osservare tali prescrizioni”. Le comunicazioni, di cui sopra, relative agli interventi sui soprassuoli forestali potranno essere rese anche contestualmente alla comunicazione di cui all’art. 2 dell’Ordinanza n. 1010/2023 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, qualora questa fosse dovuta. Nello specifico l’ordinanza dispone che “Fino al termine di vigenza dello stato di emergenza, in attuazione dell’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 992/2023, in deroga agli articoli 7 e 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, anche per i soggetti privati interessati l’autorizzazione relativa alla gestione del vincolo idrogeologico è sostituita con una comunicazione

all’Ente delegato, che deve esprimersi entro 7 giorni dal suo ricevimento”. Restano ferme le tutele vigenti nei Parchi Regionali e Nazionali e nei Siti della Rete Natura 2000 nei quali saranno da seguire le indicazioni dei rispettivi Enti di gestione.

  1. Proseguimento delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione degli incendi previsti dal D.P.R. n. 151/2011, i cui impianti e sistemi di sicurezza antincendio sono stati danneggiati dagli eventi calamitosi, dal 1° maggio 2023 al 31 gennaio 2024, previa adozione di idonee misure di sicurezza equivalenti (nuovo art. 17-bis del D.L. n. 61/2023).

Per quanto concerne le attività di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall’evento calamitoso, qui di seguito si riporta, in sintesi, quanto già previsto dall’art. 9 del D.L. n. 88/2023 (ora abrogato) e trasferito nel Dl “Alluvioni”:

  • L’approvazione di un piano per la gestionedei materiali derivanti dall’evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino;
  • La classificazione con il codice 200399*dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privaticausati dagli eventi calamitosi di cui all’articolo 1 nonché’ quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi medesimi e da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 5 e 7 dell’art. 9. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali è il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all’articolo 183, comma 1, lettera f);
  • La classificazione con il codice 170605* dei materiali derivanti dall’evento calamitoso nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amiantoe le relative modalità di gestione;
  • Lemodalità di raccoltadei materiali insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto ai centri di raccolta comunali ed ai siti di raggruppamento, deposito temporaneo, ovvero direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5);
  • L’autorizzazione, da parte dei Presidenti delle regioni interessate, qualora necessario, all’utilizzo di impianti mobiliper le operazioni di selezione, separazione, messa in riserva (R13), scambio di rifiuti per successive operazioni di recupero (R12) e recupero di flussi omogenei di rifiuti (R5) per l’eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile. 

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito della Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

APICOLTURA: aperto il bando da 1,29 milioni di euro per il 2024

Invio domande fino al 30 ottobre prossimo. Si tratta della seconda annualità del Programma regionale poliennale 2023-2027.

Con la Delibera di Giunta regionale n. 1186 del 10 luglio 2023 è stato approvato il bando per la presentazione delle domande di aiuto a valere sull’Intervento settoriale apicoltura per il 2024 (seconda annualità del Programma regionale poliennale 2023-2027), relativamente al periodo 1° agosto 2023 – 30 giugno 2024.A partire dal 1 agosto e fino al 30 ottobre 2023 è possibile presentare le domande di aiuto ai Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti per ambito territoriale con le modalità informatiche (Siag) stabilite da Agrea. Il piano finanziario per l’annualità 2024 ammonta ad oltre 1.290.000 euro, messi a disposizione per la realizzazione delle azioni ricomprese nell’ambito degli Interventi A, B ed F a favore degli apicoltori e delle loro forme associate in possesso dei requisiti minimi di rappresentatività previsti dall’Avviso pubblico.

Per maggiori informazioni, visitare il seguente link: https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/notizie/2023/luglio/sostegno-apicoltura-aperto-bando-da-1-29-milioni-euro-per-2024

 

CLASSYFARM: iscrizione obbligatoria per aderire all’eco-schema 1

Per poter aderire all’eco-schema 1 – pagamento per il benessere animale e la riduzione dell’antimicrobico resistenza – è obbligatorio iscriversi al sistema Classyfarm. Si specifica che si fa riferimento ad entrambi i livelli dell’eco-schema 1.

Classyfarm è il sistema informativo del Ministero della Salute, gestito dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER) ed integrato alla rete Vetinfo. Definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio e permette di monitorare, analizzare ed indirizzare gli interventi in funzione delle problematiche dell’allevamento. Classyfarm raccoglie e registra dati relativi al controllo ufficiale (autorità competente: medici veterinari ufficiali) e all’autocontrollo (operatore/allevatore, veterinario aziendale) sul benessere animale, inoltre, ha come base dati anche il sistema informativo per la farmacosorveglianza. Le elaborazioni consentono di misurare l’effettivo consumo di farmaco, tenendo conto dei principi attivi utilizzati, del numero di animali trattati per ciascun allevamento o possono essere analizzate in forma aggregata per consentire di studiare i fenomeni di utilizzo del farmaco su scala più ampia. Tutti i dati sono convertiti in coefficienti validati e inseriti in un logaritmo di calcolo che definisce un punteggio di rischio all’allevamento permettendo la categorizzazione dello stesso. 

Visita il nostro Sito Web e la nostra pagina Facebook

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News

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE – GESTIONE DELLE DOMANDE IN PRESENZA DI ATTESTAZIONE ISEE RECANTE OMISSIONI/DIFFORMITÀ – RINVIO ALLA MENSILITÀ DI NOVEMBRE P.V. DEI PAGAMENTI CON IMPORTI CALCOLATI AL MINIMO 

L Inps in considerazione delle difficoltà che si potrebbero determinare in capo ai cittadini connesse al periodo estivo nel regolarizzare la propria situazione, si procederà al pagamento della misura AUU con importo al minimo di legge solo a decorrere dalla mensilità di novembre p.v., garantendo in tal modo agli interessati un lasso di tempo maggiore per procedere alla regolarizzazione dell’ISEE con le modalità indicate dal messaggio n. 2856  cui si rinvia al paragrafo successivo per tutti i necessari approfondimenti.

 

ISEE RECANTI OMISSIONI /DIFFORMITÀ

La domanda di Assegno unico e universale è istruita e liquidata dall’INPS sulla base dell’attestazione ISEE, ancorché recante omissioni/difformità, relativamente ai dati del patrimonio mobiliare e/o ai dati reddituali dichiarati.

Il soggetto richiedente, infatti, può avvalersi dell’attestazione relativa alla dichiarazione recante le omissioni o le difformità rilevate in quanto, tale dichiarazione è valida ai fini dell’erogazione della prestazione.

 

L’utente può regolarizzare la situazione in una delle seguenti modalità:

 

  • presentare una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), priva di difformità;

 

  • richiedere al CAF intermediario la rettifica della DSU che è stata trasmessa dallo stesso in precedenza, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora il CAF abbia commesso un errore materiale;
  • presentare alla Struttura INPS territorialmente competente idonea documentazione per dimostrare la completezza e la veridicità dell’ISEE, relativamente al componente del nucleo familiare cui sono riferite le omissioni/difformità.

Con riguardo al patrimonio mobiliare potrà presentare documentazione giustificativa, quale:

  • la documentazione dell’intermediario finanziario (ad esempio, estratto conto ecc.) che provi la correttezza dei saldi e delle giacenze dei rapporti finanziari indicati nella DSU;
  • la denuncia presentata all’Autorità competente in cui si evince che il rapporto finanziario omesso in DSU è stato aperto all’insaputa del titolare del rapporto;
  • la documentazione rilasciata dall’intermediario finanziario che attesta la chiusura del rapporto finanziario omesso in DSU (ad esempio, conto corrente chiuso, vendita di titoli, ecc.) negli anni precedenti a quello di riferimento dei dati patrimoniali esposti nella DSU con omissioni/difformità (ad esempio, per una DSU presentata a gennaio 2023 il rapporto omesso deve essere chiuso prima del 2021; infatti, anche un solo giorno di possesso nel 2021 implica che il rapporto debba essere dichiarato);
  • la documentazione rilasciata dall’intermediario finanziario che attesta l’effettiva assenza del rapporto finanziario omesso in DSU, risultante negli archivi dell’Agenzia delle Entrate per un errore dell’intermediario stesso;
  • la documentazione rilasciata sia dall’istituto di credito sia dalla società di gestione del risparmio, dalle quale risulti sostanzialmente la consistenza del medesimo patrimonio mobiliare;

oppure, con riferimento al reddito omesso/difforme:

  • la documentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che attesti che l’omissione/difformità segnalata nell’attestazione ISEE non è più valida (ad esempio, il datore di lavoro ha comunicato all’Agenzia delle Entrate una Certificazione Unica errata) e, pertanto, il valore già dichiarato nel Quadro FC8, sez. II, della DSU è corretto.

Resta fermo sia in caso di presentazione di una nuova DSU priva di difformità che nell’ipotesi di presentazione della documentazione giustificativa, che la regolarizzazione dell’ISEE da parte dell’utente può avvenire entro il termine di validità della stessa DSU da cui siano derivate le omissioni e/o difformità (31 dicembre dell’anno di presentazione della DSU).

 

 

 

NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI MAGGIORENNI PER I QUALI È INTERVENUTA LA SOSPENSIONE DELLA MISURA REDDITO DI CITTADINANZA

EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLA MISURA ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER FRUIRE DELL’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO

A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, con il messaggio n. 2632 del 12 luglio 2023,

l’INPS ha rappresentato per coloro che sono stati destinatari del provvedimento di sospensione della misura Reddito di cittadinanza (Rdc), la possibilità di presentare la domanda per il beneficio dell’assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), nelle ipotesi di pagamento dell’AUU come importo integrativo del Reddito di cittadinanza.

 

ATTENZIONE

 I nuclei già beneficiari di Rdc al cui interno sono inclusi figli minorenni e figli disabili proseguiranno nella fruizione di Rdc fino al 31 dicembre 2023, così come previsto dall’articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 48/2023.

 

INTEGRAZIONE AUU SI Rdc

Grazie al decreto legislativo n. 230/2021, che ha istituito a decorrere dal 1° marzo 2022 l’assegno unico e universale per i figli a carico è prevista la corresponsione d’ufficio della prestazione familiare AUU per i percettori del Reddito di cittadinanza, relativamente ai figli inclusi nei già nuclei.

In sostanza, la domanda di Rdc già presentata costituisce titolo anche per la percezione della quota eventualmente spettante per la prestazione AUU erogata unitamente al Rdc.

L’Inps ha riconosciuto ai predetti nuclei familiari, nei quali è stata verificata la presenza di figli minori o di figli maggiorenni con i requisiti previsti dalla legge, la prestazione Rdc unitamente a una quota supplementare di beneficio economico riferita specificatamente all’assegno unico e universale.

La questione della fruizione della misura di AUU, si pone invece per i nuclei percettori di Rdc già sospesi nel mese di luglio e per quelli che progressivamente verranno sospesi dal beneficio nelle mensilità successive, tenuto conto della maturazione della settima mensilità di percezione della prestazione.

Si tratta, in dettaglio, di nuclei che comprendono figli che si trovano nelle seguenti condizioni, accertate dall’INPS attraverso le dichiarazioni formulate a cura del titolare di Rdc su modello “AU-COM”:

1) frequentano un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

2) svolgono un tirocinio ovvero esercitano un’attività lavorativa e possiedono un reddito complessivo non superiore a 8.000 euro;

3) sono registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

4) svolgono il servizio civile universale.

Per i nuclei familiari che si trovano in una o più situazioni come sopra evidenziate, l’integrazione AUU su Rdc relativa alla mensilità di luglio verrà regolarmente corrisposta dall’Inps, senza subire ritardi.

Il pagamento di quanto spettante a titolo di integrazione, infatti, avverrà in data 27 agosto con le ordinarie modalità di accredito di Rdc, posto che la prestazione viene di norma liquidata nel mese successivo relativamente alla competenza maturata nel mese precedente.

Con riferimento alle mensilità successive, nel ribadire quanto affermato con il messaggio n. 2632/2023 relativamente alla possibilità di presentare una nuova domanda di AUU, occorre distinguere l’ipotesi in cui il cittadino abbia provveduto alla presentazione della domanda di AUU, da quelle in cui invece la domanda non sia stata presentata.

 

ANNOTAZIONI

Si ricorda, infine, che a decorrere dal 1° gennaio 2024, tutti i nuclei familiari con figli a carico, qualora non l’avessero già presentata in precedenza, dovranno presentare la domanda di AUU per percepire la prestazione con decorrenza 1° marzo 2024.

Al riguardo, si ricorda che la domanda può essere presentata entro il 30 giugno 2024, fatta salva la spettanza di tutti gli arretrati a partire dal 1° marzo.

I nuclei già beneficiari di Rdc al cui interno sono inclusi figli minorenni e figli disabili proseguono nella fruizione di Rdc fino al 31 dicembre 2023.

Per tali nuclei la fruizione dell’assegno unico e universale relativamente alle mensilità di gennaio e febbraio 2024 è garantita mediante accredito sulla carta Rdc senza soluzione di continuità e con importo calcolato ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021, fatto salvo che non sia nel frattempo intervenuta la presentazione della domanda di AUU. 

 

 

CHIARIMENTI SUL PASSAGGIO DA REDDITO DI CITTADINANZA ALLE NUOVE MISURE DI

SUPPORTO FORMAZIONE E LAVORO (SFL) E ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI)

Si rendono note informazioni utili a chiarire il passaggio dal RdC verso le nuove misure: 

  • Supporto per la Formazione e Lavoro (SFL) – la nuova misura entra in vigore dal 1° settembre 2023 e prevede il riconoscimento di € 350 euro mensili alle persone a rischio di esclusione sociale lavorativa che parteciperanno a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale. La misura è destinata a soggetti di età tra 18 e 59 anni, con un valore ISEE non superiore a euro 6.000 annui e che non hanno i requisiti per ADI. 
  • Assegno di Inclusione (ADI) – la nuova misura che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024 si rivolge a favore di nuclei familiari in cui sono presenti componenti: 
  1. Disabili,
  2. Minorenni,
  3. Over 60,
  4. In condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificati dalle pubbliche amministrazioni. 

I componenti il nucleo familiare – dal momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del godimento del beneficio – devono possedere particolari e specifici requisiti relativi alle condizioni economiche (ISEE non superiore a € 9.360) e l’importo annuo dell’ADI può variare: 

  • Fino a € 6.000 annui per nuclei con disabili minori.
  • Fino a € 7.560 annui per nuclei con soggetti ultra 67 anni ovvero da persone ultra 67 anni con familiari in disabilità grave. 

Per quanto attiene il RdC, la prestazione verrà riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2023 per i seguenti nuclei in cui sono presenti componenti: 

  1. Disabili,
  2. Minorenni,
  3. Over 60. 

A tale platea – così come previsto dall’ art. 13, comma 5, del D.L. 4/2023, conv. In L. 85/2023 – il messaggio Inps precisa che: 

  1. potranno aggiungersi i percettori di RdC non attivabili al lavoro, per i quali venga comunicata la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il suddetto termine dei sette mesi. I servizi sociali comunicano all’Inps tramite la piattaforma GePi l’avvenuta presa in carico. Decorso tale termine (i sette mesi) in assenza della comunicazione, l’erogazione è sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all’avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del 31 ottobre 2023 entro il quale i servizi sociali comunicano la presa in carico del nucleo.

 

Si ricorda che: 

  • per i nuclei già percettori di RdC con componenti attivabili al lavoro dal 1° settembre 2023 è previsto il Supporto per la Formazione e Lavoro (SFL), che, come detto, propone di individuare percorsi di formazione e lavoro e un sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro allo scopo di agevolare l’occupazione. 

Chiarimento InpsIl vero obiettivo della misura (SFL) che prevede anche il riconoscimento di un beneficio economico, di durata limitata, ma solamente come accompagnamento durante tale percorso. Per accedere al beneficio, infatti, oltre a presentare una domanda, è necessario seguire un iter:

– sottoscrivere il patto di attivazione digitale;

– contattare le Agenzie per il lavoro;

– sottoscrivere il patto di servizio personalizzato.

All’avvio della frequenza ai percorsi di formazione o delle altre iniziative di attivazione, per la loro durata, verrà erogato il beneficio dei 350 euro mensili previsti dal Supporto per la Formazione e Lavoro per un massimo di dodici mensilità.

 

 

 

 

SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI E AI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2023 NEI TERRITORI INDICATI NELL’ALLEGATO 1 AL DECRETO-LEGGE 1 GIUGNO 2023, N. 61

 Per fare fronte alle precitate situazioni di emergenza, è stato emanato il decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 127 del 1° giugno 2023, ed entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 

In particolare, il citato decreto-legge n. 61/2023, ha previsto – con specifico riferimento ai territori indicati nell’Allegato 1 al medesimo decreto (Allegato n. 1) interessati dagli eventi in trattazione – specifici interventi, tra i quali, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento e da avvisi di addebito ai sensi degli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.

 

CONTRIBUTI DOVUTI DAI LAVORATORI AGRICOLI AUTONOMI E DAI CONCEDENTI A PICCOLA COLONIA E A COMPARTECIPANTI FAMILIARI 

Per i lavoratori agricoli autonomi e i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare la sospensione si applica ai seguenti versamenti: 

Scadenza versamento Contributi sospesi
16 luglio 2023 Prima rata 2023

 I lavoratori autonomi agricoli legittimati a usufruire della sospensione potranno trasmettere un’apposita istanza telematica che sarà resa disponibile nel “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi” a decorrere dal 1° al 30 settembre 2023, nella sezione “Domande Telematiche” (Istanza di sospensione). 

Gli importi dovuti in relazione alla emissione sopra indicata dovranno essere versati, entro la data del 20 novembre 2023, senza ulteriori somme aggiuntive utilizzando le medesime causali del versamento ordinario e un’apposita codeline che sarà resa disponibile nelle news del predetto Cassetto previdenziale. 

Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.

 

VERSAMENTI VOLONTARI DEL SETTORE AGRICOLO

LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI

Le aliquote contributive da applicare per la determinazione dell’importo dei contributi volontari dei lavoratori agricoli dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, per l’anno 2023, autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995 ovvero autorizzati dal 31 dicembre 1995, hanno raggiunto negli anni precedenti la misura dell’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole al Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD). L’aliquota da applicare è, pertanto, quella stabilita per il FPLD a decorrere dal 1° gennaio 2023, pari al 29,90% di cui il 29,79% come quota pensione e lo 0,11% come aliquota base, così come ripartita nella seguente tabella (cfr. la circolare n. 18 del 10 febbraio 2023). 

Aliquote e Coefficienti di riparto – Decorrenza 1° gennaio 2023 

Autorizzati entro il

30 dicembre 1995

 

Coefficienti di riparto

Aliquota Base

0,11%

 

0,003679

Quota Pensione

29,79%

 

0,996321

Totale IVS

29,90%

 

1,000000

Autorizzati dal

31 dicembre 1995

 

Coefficienti di riparto

 

0,11%

 

0,003679

 

29,79%

 

0,996321

 

29,90%

 

1,000000

 

COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI, COLONI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI

Per effetto dell’articolo 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233, i coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali versano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito settimanale.

Nella seguente tabella sono riportate le classi di reddito settimanale e i contributi ai fini della prosecuzione volontaria, con decorrenza 1° gennaio 2023. 

Classi di reddito settimanale e contributi ai fini della prosecuzione volontaria – Decorrenza 1° gennaio 2023

 

Classi

Classi di reddito

settimanale

Reddito

settimanale

medio imponibile

Quota

Pensione

 

22,00% RM

Addizionale

legge n. 233/1990

2,00% RM

Addizionale

legge n. 160/1975

(€ 0,69 x 3)

Contributo

Totale

Fino a

€ 254,16

 

€ 254,16

 

€ 55,92

 

€ 5,09

 

€ 2,25

 

€ 63,26 (a)

Oltre

€ 254,16

Fino a

€ 338,88

 

 

 

€ 296,52

 

 

 

€ 65,24

 

 

 

€ 5,94

 

 

 

€ 2,25

 

 

 

€ 73,43 (a)

Oltre

€ 338,88

Fino a

€ 423,60

 

 

 

€ 381,24

 

 

 

€ 83,88

 

 

 

€ 7,63

 

 

 

€ 2,25

 

 

 

€    93,76

 

Oltre € 423,60

 

€ 465,96

 

€ 102,52

 

€ 9,32

 

€ 2,25

 

€   114,09

 

 

  1. a) Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge n. 233/1990, l’importo del contributo settimanale non può essere inferiore ai seguenti importi:

– € 63,32 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima del 31 dicembre 1995;

– € 74,97 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata dopo il 31 dicembre 1995. 

 

CONTRIBUTI INTEGRATIVI VOLONTARI DI CUI ALL’ARTICOLO 4 DEL D.P.R. N. 1432/1971

  1. Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato

In conformità all’articolo 4 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni, l’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate annue, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari a integrazione. 

Pertanto, i contributi integrativi sono commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2023, per il FPLD è, come evidenziato in premessa, pari a 29,90%. 

Si fa presente che, per effetto dell’articolo 01, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non trova più applicazione l’articolo 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, in forza del quale i contributi erano dovuti in rapporto alle retribuzioni medie convenzionali, come già previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, nei casi in cui le stesse non fossero superate dal salario contrattuale (cfr. la circolare n. 57 del 14 aprile 2006). 

  1. Piccoli coloni e compartecipanti familiari

L’articolo 1, comma 785, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha autenticamente interpretato il comma 4 dell’articolo 01 del decreto-legge n. 2/2006, nel senso che, per i soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968. 

Nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari continuano a trovare applicazione, pertanto, i salari medi convenzionali, determinati anno per anno e per ciascuna provincia dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale. 

Per l’anno 2023, i salari medi convenzionali sono stati determinati con decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 giugno 2023 pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale del medesimo Ministero con numero repertorio 103/2023 

  1. Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria

Per effetto dell’articolo 7, commi 1 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i coloni e i mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) versano i contributi volontari con differenti modalità, se autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo. 

  1. Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997

Gli importi dei contributi volontari per l’anno 2023, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria in data antecedente al 12 luglio 1997 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 184/1997), sono riportati nella tabella dell’Allegato n. 2. L’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita. 

  1. Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997

Il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda. Al riguardo si precisa che, per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2023, il contributo integrativo è costituito dalla somma dei seguenti importi:

  • importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a € 21,62;
  • importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34% (aliquota dell’8,84% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% di cui all’articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297).

Il contributo base, invece, è pari all’importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%.

 

DECRETO LEGGE N.61/2023 INTERVENTI PER ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA

 PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE LAVORO E AMMORTIZZATORI SOCIALI 

A seguito del decreto-legge del 1°giugno 2023 n.61, siamo a rendervi nota una prima informativa su quanto effettivamente disposto in materia di:

  1. sospensione di adempimenti e versamenti tributari e contributivi
  2. misure al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi 

Appena in possesso di istruzioni operative, faranno seguito ulteriori eventuali dettagli, disposizioni e chiarimenti su come procedere all’attuazione pratica delle misure previste da tale decreto.

 

MISURE AL SOSTEGNO DEL REDDITO DEI LAVORATORI AUTONOMI

 Il sostegno al reddito prevede l’erogazione di un’indennità una tantum per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, in favore di:

  1. collaboratori coordinati e continuativi,
  2. dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale,
  • dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa:
    1. lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463;
    2. lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 613;
    3. lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, istituita ai sensi dell’articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla medesima gestione;
    4. pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante “Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne”;
    5. lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l’obbligo contributivo presso la gestione speciale ex Enpals

iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, risiedono o sono domiciliati ovvero operano esclusivamente in uno dei Comuni delimitanti e che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi 

Sono, altresì, destinatari dell’indennità una tantum i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.

Tale indennità è riconosciuta ed erogata dall’INPS, a domanda adeguatamente documentata

Anche in questo caso, restiamo in attesa del rilascio di un’apposita procedura per la presentazione delle istanze da parte degli interessati.

 

VERIFICA DEI REQUISITI E MISURA INDENNITÀ UNA TANTUM:

Con riferimento al requisito della residenza, lo stesso è verificato dall’Istituto in sede di presentazione della domanda attraverso l’accesso al relativo servizio telematico tramite la propria indennità digitale SPID almeno di livello 2, CIE o CNS.

Quanto al requisito del domicilio è necessario che il richiedente l’indennità dichiari, in sede di domanda, di essere domiciliato alla data del 1° maggio 2023 in uno dei Comuni di cui all’allegato 1 del decreto in argomento.

Con riferimento ai periodi di sospensione, il lavoratore richiedente l’indennità una tantum è tenuto, in sede di presentazione della domanda, a dichiarare il periodo o i periodi durante il/i quale/i l’attività lavorativa è rimasta sospesa a causa degli eventi alluvionali, indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione medesima. I lavoratori possono scegliere di presentare:

  1. una domanda per ciascun periodo di sospensione
  2. una domanda che interessa due o più periodi di sospensione
  • un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione; i periodi di sospensione dell’attività, fino a un massimo di sei periodi, possono anche essere continuativi.

Limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per l’anno 2023. Raggiunto detto limite INPS non procede all’accoglimento delle ulteriori domande per l’accesso ai benefici in esame.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I lavoratori potenziali destinatari delle indennità al fine di ricevere la prestazione dovranno presentare domanda all’INPS entro la data del 30 settembre 2023 esclusivamente in via telematica, utilizzando due modalità:

  1. i consueti canali messi a disposizione per i cittadini
  2. rivolgendosi presso gli Istituti di Patronato

La domanda sarà disponibile dal 15 giugno 2023, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto (www.inps.it).

Le credenziali di accesso al servizio per la prestazione sopra descritta sono attualmente le seguenti:

  1. SPID di livello 2 o superiore;
  2. Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

 

Requisiti ammissibilità della domanda

Il lavoratore richiedente l’indennità è tenuto alle seguenti dichiarazioni:

  1. di rientrare nell’ambito di una delle categorie di lavoratori previste dall’articolo 8 del decreto-legge n. 61 del 2023;
  2. di essere residente in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
  3. di essere domiciliato in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
  • di svolgere l’attività lavorativa esclusivamente in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;

 

  • di essere un lavoratore titolare di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e di svolgere attività lavorativa prevalentemente in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
  1. di possedere i requisiti previsti dalla legge per la categoria di appartenenza.

Si precisa che l’indennità una tantum è corrisposta dall’INPS sulla base dei dati dichiarati in domanda dal richiedente, della documentazione allegata nonché di quelli a disposizione dell’Istituto al momento del pagamento.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER PRESENTARE DOMANDA 

Al fine di poter predisporre la domanda per usufruire della misura di sostegno al reddito, ricordiamo che occorre comunicare all’indirizzo mail forli@enapa.it :

  1. se si è residenti o domiciliati in zone alluvionate precisando il/i comune/i interessato/i dal periodo di sospensione dell’attività
  2. se si svolge la propria attività lavorativa esclusivamente in uno dei Comuni alluvionati precisando il/i comune/i interessato/i dal periodo di sospensione dell’attività
  • per quanti e quali periodi l’attività lavorativa è stata sospesa indicando data d’inizio e data di fine della sospensione
  1. il codice IBAN personale e non riferito all’azienda o attività, sul quale deve essere erogata la prestazione

 

NOTA BENE

Avendo la domanda di sostegno al reddito carattere individuale, le informazioni di cui sopra devono essere fornite da e per ogni componente del nucleo familiare richiedente la prestazione, in modo tale da poter ricevere il contributo.