REDDITO DI CITTADINANZA, CONFAGRICOLTURA:
“IL SETTORE PRIMARIO OFFRE OPPORTUNITA’ DI LAVORO. ASPETTIAMO
IN CAMPAGNA CHI HA PERSO IL RDC E VUOLE RIMETTERSI IN GIOCO”
(Forlì-Cesena, 8 agosto 2023) – I percettori del reddito di cittadinanza, stando ai dati dell’Osservatorio Reddito e Pensione di Cittadinanza dell’Inps, nel giugno scorso sono stati 1.482 nuclei per 2.621 persone in provincia di Forlì-Cesena, mentre negli ultimi due anni i nuclei coinvolti sono stati circa 3.200; in provincia di Rimini, invece, i nuclei percettori sono stati 2.068 per 3.690 persone, quando negli ultimi due anni i nuclei coinvolti sono stati circa 4.000.
La riforma del Rdc, tra revoche e nuclei decaduti, ha già ridotto la platea dei beneficiari e lo stesso trend è atteso anche nei prossimi mesi, finché nel 2024 verrà abrogato e sostituito dall’Assegno di Inclusione.
“L’agricoltura può dare una risposta a chi è in cerca di occupazione: anche dopo le calamità di questo terribile 2023, dalle gelate all’alluvione, nel nostro settore continuano ad esserci opportunità di lavoro e necessità di manodopera a partire dalla prossima vendemmia – commenta Carlo Carli, presidente di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini – Facciamo appello a chi vuole mettersi nuovamente in gioco, la campagna vi aspetta e può avere bisogno di voi. La scarsità di manodopera è un fenomeno che negli ultimi anni si è andato ad acuire e dopo l’istituzione del reddito di cittadinanza è stato ancor più difficile trovare persone disponibili a lavorare nel nostro settore. La competizione con altri comparti, come quello edile stimolato dal Bonus 110%, ha fatto il resto. Confidiamo che le modifiche introdotte a questa misura di sostegno possano tradursi in un mercato del lavoro più dinamico, dove domanda e offerta potranno finalmente incontrarsi secondo le logiche del mercato e non in una condizione viziata da un assegno garantito anche a chi si rifiuta di lavorare. C’è però un tema che non deve sfuggire e che anche in questi anni è sempre stato sottovalutato: la professionalizzazione del lavoratore. Vero che c’è bisogno di manodopera, ma la necessità è di avere personale con una adeguata formazione: sino ad oggi le aziende agricole sono state lasciate sole davanti a questa sfida, con la formazione dell’addetto a proprio carico, salvo poi non poter contare sulla disponibilità del lavoratore. E’ arrivato il momento di spingere sulla formazione e prevederla anche per le attività agricole. Il lavoro in campagna è infatti cambiato: non è più solo zappa e sudore, ma si ha a che fare con macchinari moderni, oppure con tecniche, come la potatura ad esempio, che richiedono competenze specifiche sempre più difficili da trovare – conclude Carlo Carli – Crediamo sia importante inserire nei percorsi formativi che si proporranno in futuro a chi è senza lavoro anche attività dedicate a specializzarsi nei lavori agricoli. Ne beneficeranno i lavoratori, il territorio e l’economia”.
Dal 2024 possibili ulteriori diversificazioni per l’IMU dovuta sui terreni agricoli
Recentemente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto 7 luglio 2023 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che individua le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote Imu.
Il decreto individua innanzitutto le fattispecie generali in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell’Imu, che sono le seguenti:
- abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- fabbricati rurali a uso strumentale;
- fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
- terreni agricoli;
- aree fabbricabili;
- altri fabbricati (fabbricati diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D).
Inoltre, ogni comune, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, ha facoltà di introdurre ulteriori differenziazioni all’interno di ciascuna delle fattispecie.
Tra questi vi sono anche i “Terreni agricoli”, che è possibile differenziare solo in base all’Utilizzo (con opzioni “Coltivati”, “Non coltivati”, “Coltivati e destinati ad alcuni tipi di coltura” specificando la relativa tipologia, “Coltivati da parenti e affini di coltivatori entro il terzo grado” e “Terreni agricoli condotti da Coltivatori diretti e Imprenditori Agricoli Professionali e Società agricole non posseduti”.
Queste ulteriori classificazioni potrebbero far variare le aliquote di ogni comune, si attendono quindi le nuove delibere dei comuni per verificare le differenze per l’applicazione del tributo.
Crediti Energia 2° trimestre 2023
Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi del settore energetico, è ancora possibile usufruire del credito d’imposta, per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica / gas naturale nel primo e secondo trimestre 2023.
Merita evidenziare che rispetto ai precedenti periodi il bonus spettante in termini percentuali è più che dimezzato.
Credito d’imposta imprese “non energivore”
A favore delle imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (c.d. “non energivore”), il credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2023 è pari al 10% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata.
Per tali soggetti, il beneficio spetta a condizione che il prezzo della componente energia elettrica, calcolato sulla base della media del primo trimestre 2023 al netto di imposte e sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al primo trimestre 2019.
Credito d’imposta imprese “non gasivore”
A favore delle imprese c.d. “non gasivore” il credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2023 spetta nella misura del 20% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
Per tali soggetti il beneficio spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.
Richiesta dati credito d’imposta al fornitore di gas / energia
L’impresa non gasivora / non energivora beneficiaria del credito d’imposta che si è rifornita / si rifornisce di gas naturale / energia elettrica nel primo e nel secondo trimestre 2023 dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel primo trimestre 2019, può richiedere al proprio fornitore:
- il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
- l’ammontare del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre 2023.
Il fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l’agevolazione, deve inviare al cliente una specifica comunicazione contenente i predetti dati.
Utilizzo crediti d’imposta 2 trimestre 2023
I crediti d’imposta sopra esposti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 ed entro il 31.12.2023.
DECRETO EMERGENZA CLIMATICA: AMMORTIZZATORI SOCIALI operai AGRICOLI
Informiamo che la circolare n. 73 del 3 agosto 2023 dell’INPS, ha fornito le istruzioni operative relativamente allo speciale trattamento di integrazione salariale agricola (CISOA) per gli operai agricoli a tempo indeterminato introdotto dal decreto-legge n. 98/2023, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento” (cd. “decreto caldo”).
In particolare, la circolare precisa che i datori di lavoro che – per fronteggiare l’emergenza climatica/ondate di calore – sospendono parzialmente (per metà dell’orario giornaliero) l’attività nei periodi compresi tra il 29 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, per poter usufruire di questa speciale forma di CISOA, devono:
- presentare domanda secondo le consuete modalità indicando, quale causale, “CISOA eventi atmosferici a riduzione” entro l’ordinario termine di 15 giorni dall’inizio dell’evento di riduzione, salvo che per i periodi di riduzione verificatisi tra il 29 luglio 2023 (data di entrata in vigore del decreto) e il 9 agosto 2023, per i quali il termine di presentazione è fissato al 25 agosto 2023;
- denunciare le giornate di lavoro parziale per emergenza climatica nell’Unimens-Posagri
- retribuire il lavoratore per le ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata (l’integrazione salariale per il restante orario di lavoro viene direttamente corrisposta dall’INPS al lavoratore interessato);
- presentare l’apposito modello “SR43” per consentire il pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS al lavoratore.
Le istanze di questa particolare forma di CISOA saranno autorizzate dal Direttore della Sede INPS territorialmente competente (anziché dalla Commissione CISOA).
Le giornate di integrazione salariale per riduzione parziale dell’orario di lavoro a causa dell’emergenza climatica si aggiungono alle 90 giornate ordinariamente previste per la CISOA e sono considerate come giornate lavorate ai fini del raggiungimento delle 181 giornate di effettivo lavoro per poter usufruire di tale forma di integrazione.
L’Istituto precisa che, in caso sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata, i datori di lavoro dovranno presentare domanda secondo le consuete modalità, indicando la causale “eventi atmosferici”. In altre parole, secondo l’INPS, questa speciale forma di integrazione salariale per emergenza climatica/ondate di calore si applica soltanto in caso di riduzione parziale dell’orario di lavoro (pari alla metà dell’orario giornaliero), e non anche in caso di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata, nel qual caso di può ricorrere alla CISOA ordinaria.
AGENZIA DELLE ENTRATE: CHIARIMENTI AUMENTO A 3MILA EURO LIMITE ESENZIONE FRINGE BENEFIT.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 23/E del 1° agosto 2023, fornisce i primi chiarimenti interpretativi in merito all’innalzamento, per il periodo d’imposta 2023, a euro 3.000 del limite di esenzione dei fringe benefit, previsti dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), in favore dei lavoratori dipendenti (e di coloro i quali ricevono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) con figli fiscalmente a carico.
Al ricorrere dei requisiti previsti dall’articolo 40 del Decreto Lavoro, concorrono il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore, nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
L’esenzione è valevole unicamente per l’anno d’imposta 2023, si applica ai fringe benefit sopra indicati e percepiti dai lavoratori dipendenti «con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che sono considerati a carico.
Riguardo alla nozione di figli fiscalmente a carico l’articolo 12, comma 2, del TUIR prevede che sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a euro 2.840,51 (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili). Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, tale limite di reddito è elevato a euro 4.000. Al riguardo, si ritiene opportuno ricordare che, in base al principio dell’unitarietà del periodo d’imposta, la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno. Pertanto, nella specie, trattandosi di un’agevolazione spettante per il solo anno d’imposta 2023, occorre verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2023
L’agevolazione in commento è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.
Come chiarito dal comma 2 del richiamato articolo 40, con riguardo alla restante platea di lavoratori dipendenti, continuerà ad applicarsi l’ordinario regime di esenzione previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR, il quale prevede una soglia di esenzione fino a euro 258,23 per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati e, non estende tale previsione ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas.
AGRICAT termini di presentazione della denuncia di sinistro
Informiamo che i nostri uffici tecnici stanno predisponendo le denunce di sinistro per i danni da gelate e alluvione. Gli uffici stanno contattando tutte le aziende che hanno presentato una segnalazione. Chi avesse avuto danni e non ha presentato segnalazione deve contattare prima possibile l’ufficio tecnico. Chi avesse materiale fotografico oppure perizie è pregato di farle avere in ufficio in modo tale da allegare i documenti alla domanda presentata.
Al momento la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al prossimo 31 agosto. A livello nazionale come Confagricoltura abbiamo chiesto uno slittamento dei termini di scadenza al prossimo 15 settembre.
PNRR Parco Agrisolare, pubblicato il secondo avviso, domande dal 12 settembre
È stato emanato, in data 21 luglio 2023, il nuovo Avviso ai sensi del Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 211444 del 19 aprile 2023. L’Avviso è relativo al finanziamento di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, con le risorse residue della misura PNRR M2C1 I 2.2 “Parco Agrisolare”. Le risorse disponibili ammontano a circa 1 miliardo di euro. Tra le principali novità del nuovo bando:
– incremento dell’intensità di aiuto massima concedibile fino all’80% per le imprese della produzione agricola primaria e della trasformazione agricolo in agricolo;
– introduzione della nuova fattispecie di autoconsumo condiviso;
– partecipazione di imprese in forma aggregata
– possibilità di realizzare impianti fotovoltaici sui tetti dei fabbricati agricoli con potenza fino ad un massimo di 1.000 kWp per impianto;
– raddoppio della spesa massima ammissibile per sistemi di accumulo fino a 100.000 euro;
– raddoppio della spesa massima ammissibile per dispositivi di ricarica fino a 30.000 euro;
– spesa massima per beneficiario pari ad 2.330.000 euro.
Le domande dovranno essere presentate tramite la Piattaforma informatica predisposta dal Soggetto attuatore GSE, accessibile dall’Area Clienti GSE a partire dalle ore 12:00:00 del giorno 12 settembre 2023 e fino alle ore 12:00:00 del giorno 12 ottobre 2023.
Confagricoltura dispone di contatti di alcune ditte che possono predisporre il progetto.
Gli uffici tecnici sono a disposizione per ogni informazione e per l’eventuale inserimento delle domande sul portale, previa presentazione del progetto completo.
Dichiarazioni di giacenza, uscita la circolare Agea
Informiamo che Agea ha pubblicato la Circolare prot. n. 58643 emanata dal Coordinamento di Agea in data 27 luglio scorso, recante le istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza dei vini e/o mosti per la campagna 2022/2023.
Ricordiamo che tale adempimento è richiesto ai detentori di vini e/o mosti, diversi dai consumatori privati e dai rivenditori al minuto; con la dichiarazione di giacenza i soggetti di cui sopra sono chiamati a dichiarare i quantitativi, espressi in ettolitri, detenuti alla mezzanotte del 31 luglio. I quantitativi di vini e/o mosti viaggianti alla mezzanotte del 31 luglio sono dichiarati dal destinatario
Le dichiarazioni di giacenza 2022/2023 possono essere presentate a partire dal 1° agosto e non oltre il 10 settembre p.v. Per la corrente campagna, poiché il 10 settembre cade di domenica, la scadenza è automaticamente prorogata a lunedì 11 settembre 2023.
Le dichiarazioni presentate successivamente al termine indicato saranno sottoposte sia a sanzione amministrativa per ritardata presentazione che alle sanzioni di cui all’articolo 48 del regolamento delegato e all’articolo 64, paragrafo 4, lettera d) del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Ai fini della determinazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, comma 2, del regolamento delegato, si applicano le sanzioni pecuniarie nazionali previste dall’articolo 78, commi 1 e 3 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.
Le dichiarazioni sono inoltrate ad Agea esclusivamente con modalità telematica mediante registrazione nel sistema informativo.
Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle aziende viticole, sono disponibili servizi telematici opzionali che consentono di predisporre la dichiarazione di giacenza a partire dai dati del registro dematerializzato di carico e scarico (D.M. 293/2015).
Precisiamo che la dichiarazione di giacenza da registro è facoltativa; l’azienda vitivinicola può scegliere di predisporre le giacenze al 31 luglio a partire dai saldi contabili del registro telematico oppure continuare ad utilizzare le ordinarie modalità di compilazione.
Qualora l’azienda opti per la dichiarazione di giacenza a partire dai dati del registro telematico dovrà presentare una dichiarazione per ciascuno stabilimento con codice ICQRF. Precisiamo, infine, che la dichiarazione di giacenza da registro, una volta predisposta, non è modificabile ed eventuali successive rettifiche devono essere effettuate con le ordinarie procedure previste (Ravvedimento Operoso o Diffida dell’O.d.C.).
Presentazione PAI 2023, produzioni vegetali.
Informiamo che Agea ha emanato nei giorni scorsi la circolare che delinea le modalità per la presentazione del Piano Assicurativo Individuale (PAI) per le produzioni vegetali per l’anno 2023.
Con l’applicativo PAI 2023 si applicano i Valori Standard per i prodotti biologici che riportano una maggiorazione dei valori dei corrispondenti prodotti convenzionali secondo un coefficiente stabilito dal decreto MASAF. In fase di compilazione di un PAI che prevede l’assicurazione di un prodotto biologico, sarà pertanto possibile visualizzare lo Standard Value ottenuto con il coefficiente di maggiorazione.
A partire dalla annualità 2023, è prevista la messa in compilazione, la stampa e la presentazione del PAI colture, in funzione di gruppi di valori standard, via via definiti e pubblicati dal Ministero con il supporto di Ismea per un gruppo di produzioni vegetali.
La presentazione dei PAI 2023 per produzioni vegetali in funzione di tutti i Valori Standard validi (per anno, settore) è possibile, quindi, solo se è presente il Valore Standard corrispondente alla produzione che si intende assicurare, nei decreti sui Valori Standard pubblicati dal Ministero.
Con il PAI 2023 viene, inoltre, introdotto l’obbligo di caricare la documentazione probatoria del valore storico della produzione nel caso sia maggiore dello Standard Value di riferimento nel decreto.
Pertanto, laddove il valore storico inserito nel PAI dovesse essere superiore allo SV, sarà necessario carica sull’applicativo PAI colture 2023 la documentazione idonea a comprova del valore della produzione ottenuto negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l’anno con il valore della produzione più alto e quello con il valore della produzione più basso; tale documentazione sarà oggetto di controllo parte dell’Organismo pagatore AGEA.
La documentazione probatoria da allegare può consistere in fatture o altri documenti equivalenti, ovvero in generale documentazione dalla quale sia possibile ricavare il valore unitario storico della produzione assicurata:
- fatture e altri documenti fiscali;
- documenti aventi forza probatoria equivalente;
- registro corrispettivi.
Il valore della produzione storica dichiarato nel PAI dal produttore viene verificato attraverso il Valore Standard. Tale valore rappresenta il massimo valore assicurabile ammissibile ai fini del sostegno pubblico per la campagna 2023. Il valore della produzione storica dichiarato dall’imprenditore agricolo sarà verificato con uno dei metodi seguenti:
- tramite l’utilizzo di “Standard Value”, determinati e approvati annualmente dal Ministero. La metodologia di calcolo degli Standard Value è illustrata nell’allegato 5 del PGRA 2022. La produzione media annua è identificata in termini monetari (valore);
- sulla base di idonea documentazione fornita dall’agricoltore a comprova della produzione ottenuta negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l’anno con il valore della produzione più alto e quello con il valore più basso, laddove superiore allo SV.
Pertanto, solo in caso di valore della produzione storica dichiarato dall’agricoltore superiore allo SV è previsto, ai fini dell’ammissibilità, il controllo della documentazione aziendale inerente al valore della produzione annua per il computo del valore della produzione storica.
Ai fini dell’ammissibilità al sostegno l’Amministrazione procederà pertanto, oltre al controllo attraverso lo SV, alla verifica di rispondenza tra i dati di superficie riportati nelle polizze sottoscritte dai beneficiari e quelle dei PAI, desunte dai Piani di coltivazione dei Fascicoli aziendali. I PAI riporteranno pertanto, oltre ai dati indentificativi dell’azienda, l’elenco delle particelle catastali di uno stesso comune e l’indicazione dalla superficie totale relativa al prodotto da assicurare. Per le polizze che superano la verifica attraverso lo SV, in presenza di valori assicurati per ettaro superiori al valore della produzione storica il premio ed il relativo contributo saranno rideterminati entro il predetto valore storico. Nel caso vengano compilati più PAI per lo stesso CUAA, comune e prodotto, il valore aziendale sarà richiesto solo al primo PAI e riutilizzato sugli altri. Oltre alla verifica attraverso i valori standard del valore complessivo dichiarato nel PAI, per l’uva da vino DOP e IGP, al momento del collegamento della polizza, sarà accertato l’eventuale superamento del valore standard anche per singola menzione. Pertanto, in caso di valore assicurato di una o più menzioni superiore al valore standard di riferimento, l’azienda dovrà possedere idonea documentazione atta a dimostrare il valore medio individuale per tale/i menzione/i.
Le produzioni, le avversità, le fitopatie, gli attacchi parassitari e i rischi e le garanzie assicurabili sono individuati, per l’anno 2023, dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023. Le polizze assicurative agevolate devono essere stipulate prima dell’insorgenza dei rischi e per le produzioni vegetali coprono l’intero ciclo colturale che può concludersi anche nell’anno solare successivo a quello di stipula. Il periodo di copertura della polizza deve essere congruente sia con il termine ultimo del raccolto del prodotto sia con il periodo di conduzione delle superfici sulle quali insiste la coltura assicurata. Il PAI deve essere riferito esclusivamente a polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione, in termini di valore, superiori al 20% del valore della produzione storica del produttore agricolo e riferita all’intera superficie in produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale di cui al Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023, coltivata all’interno di un territorio comunale.
La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata al prossimo 2 ottobre.
Gli uffici tecnici sono a disposizione per ogni informazione e per la predisposizione delle domande.
Prevenzione gelate primaverili, aperto il bando con scadenza al 19 settembre.
Si informa che la regione ha pubblicato il bando in oggetto. Ammontano ad oltre 1 milione di euro le risorse del terzo bando per il Tipo di operazione 5.1.04 “Prevenzione danni al potenziale produttivo frutticolo da gelate primaverili”.
Il sostegno, pari al 70 % del costo ammissibile dell’investimento, riguarderà l’acquisto e messa in opera di ventilatori e/o bruciatori con funzione antibrina, l’adeguamento di impianti irrigui esistenti al momento della domanda, limitatamente all’inserimento di linee di adduzione ed ugelli/erogatori specificamente dedicati ad espletare la sola funzione antibrina e, in parte, le spese tecniche generali come onorari di professionisti o consulenti in misura non superiore al 3% dell’importo ammissibile.
Le domande potranno essere presentate dal 29 giugno al 19 settembre 2023 – ore 13:00.
La decisione è stata adottata con delibera di Giunta regionale n. 1099 del 26 giugno 2023.
Fauna selvatica, i bandi aperti.
SI informa che la regione ha prorogato al 1° settembre la possibilità di presentare domande sul bando prevenzione danni da fauna. La norma prevede contributi per la creazione di protezioni fisiche con recinzioni perimetrali, recinzioni individuali in rete metallica o “shelter” in materiale plastico, reti anti uccello; protezione elettrica a bassa intensità; protezione acustica con strumenti ad emissione di onde sonore, apparecchi radio, apparecchi con emissione di suoni; – protezioni visive con sagome di predatori, nastri olografici, palloni predatori;- acquisto dei cani da guardiania. I contributi sono sul 100% della spesa con un importo massimo di € 30.000. Oltre tre milioni la disponibilità finanziaria.
Per approfondimenti:
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2023/Danni%20da%20fauna
Con deliberazione n° 920 del 05/06/2023 la regione ha approvato bando per le richieste di contributi per presidi di prevenzione. Si tratta di provvedimento che la Regione ripropone da alcuni anni.
La Regione ha deliberato la scadenza domande al 01/09/2023 e concludere l’acquisto del presidio entro e non oltre il 15 aprile 2024; questo per permettere alle aziende interessate di coprire sia il periodo delle prevenzioni autunnali che quelle primaverili.
La somma stanziata quest’anno per tale bando è di € 250.000,00, diminuita di € 100.000 rispetto allo scorso anno.
DISPOSIZIONI PER I TERRITORI ALLUVIONATI
Il 1° agosto 2023 è entrata in vigore la Legge 31 luglio 2023, n. 100 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” (Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2023, n. 177).
La presente Legge:
- Converte in legge il cosiddetto Dl “Alluvioni”, introducendo delle modifiche che riguardano le autorizzazioni ambientali, gli scarichi idrici, la tutela paesaggistica e la prevenzione incendi;
- Abroga il Decreto Legge 5 luglio 2023, n. 88, trasferendo all’interno del Dl “Alluvioni” quanto previsto per le attività di gestione dei materiali e dei relativi rifiuti derivati dall’evento calamitoso. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge n. 88/2023.
Di seguito, le principali novità introdotte dalla Legge n. 100/2023:
- Sospensione dell’applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici delle infrastrutture idriche (fognature, fosse Imhoff, scolmatori, impianti di sollevamento e impianti di depurazione delle acque reflue) colpite dagli eventi alluvionali verificati nei territori dell’Emilia Romagna, Toscana e Marche (indicati nell’allegato 1 annesso al decreto), dal 1° maggio 2023 fino al loro ripristino, comunque non oltre il 1° maggio 2024 (nuovo art. 4-bis del D.L. n. 61/2023);
- Sospensione delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali che disciplinano la gestione degli impianti e delle infrastrutture (rilasciate ai sensi degli articoli 29-bis a 29-quattuordecies, 208, 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, o ai sensi del D.Lgs. n. 13 gennaio 2003, n. 36 , o delle norme previgenti in materia di realizzazione e gestione delle discariche nonché nei provvedimenti autorizzati o rilasciati ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59), gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali, dal 1° maggio 2023 al 1° maggio 2024 (nuovo art. 4-ter del D.L. n. 61/2023);
- Gli interventi urgenti di sistemazione delle aree in cui erano presenti soprassuoli boschivi, danneggiate da movimenti franosi conseguenti gli eventi calamitosi, qualora siano necessari il taglio e la rimozione della vegetazione compromessa, sono esenti dall’autorizzazione paesaggistica prevista dall’art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004 (nuovo art. 12-bis del D.L. n. 61/2023);
Si coglie l’occasione per far presente che, più in generale, il comma 2 dell’articolo 37 del Regolamento Forestale n. 3/2018 “Gestione delle aree danneggiate da incendio boschivo o da calamità naturali” prevede che “Nei boschi danneggiati dal vento e da altre calamità naturali è sempre consentita l’asportazione del materiale danneggiato e l’utilizzazione di sporadici fusti stroncati”. Per la rimozione di tale materiale non esistono pertanto particolari limitazioni riguardanti, ad esempio, i periodi di taglio e, laddove si agisce sul solo materiale danneggiato o stroncato, non sarebbe necessaria nemmeno la comunicazione di cui all’art. 5 del Regolamento Forestale. Per gli interventi di una certa estensione, che non si limitano a prelievi puntuali ma riguardano le compagini boschive nel loro complesso, è tuttavia certamente opportuno dare comunicazione all’Unione di Comuni o al Comune, ente competente in materia forestale, interfacciandosi con i tecnici preposti anche al di fuori della piattaforma web regionale delle richieste di taglio boschivo. In questo modo l’Ente avrà modo di prescrivere eventuali cautele nelle operazioni e guidare al meglio gli interventi. Del resto, anche con proprie circolari preventive, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 37 per le aree danneggiate da calamità naturali “l’ente forestale può prescrivere le modalità di intervento finalizzate al ripristino ambientale e funzionale del soprassuolo vegetale. Il proprietario o gestore è tenuto ad osservare tali prescrizioni”. Le comunicazioni, di cui sopra, relative agli interventi sui soprassuoli forestali potranno essere rese anche contestualmente alla comunicazione di cui all’art. 2 dell’Ordinanza n. 1010/2023 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, qualora questa fosse dovuta. Nello specifico l’ordinanza dispone che “Fino al termine di vigenza dello stato di emergenza, in attuazione dell’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 992/2023, in deroga agli articoli 7 e 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, anche per i soggetti privati interessati l’autorizzazione relativa alla gestione del vincolo idrogeologico è sostituita con una comunicazione
all’Ente delegato, che deve esprimersi entro 7 giorni dal suo ricevimento”. Restano ferme le tutele vigenti nei Parchi Regionali e Nazionali e nei Siti della Rete Natura 2000 nei quali saranno da seguire le indicazioni dei rispettivi Enti di gestione.
- Proseguimento delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione degli incendi previsti dal D.P.R. n. 151/2011, i cui impianti e sistemi di sicurezza antincendio sono stati danneggiati dagli eventi calamitosi, dal 1° maggio 2023 al 31 gennaio 2024, previa adozione di idonee misure di sicurezza equivalenti (nuovo art. 17-bis del D.L. n. 61/2023).
Per quanto concerne le attività di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall’evento calamitoso, qui di seguito si riporta, in sintesi, quanto già previsto dall’art. 9 del D.L. n. 88/2023 (ora abrogato) e trasferito nel Dl “Alluvioni”:
- L’approvazione di un piano per la gestionedei materiali derivanti dall’evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino;
- La classificazione con il codice 200399*dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privaticausati dagli eventi calamitosi di cui all’articolo 1 nonché’ quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi medesimi e da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 5 e 7 dell’art. 9. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali è il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all’articolo 183, comma 1, lettera f);
- La classificazione con il codice 170605* dei materiali derivanti dall’evento calamitoso nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amiantoe le relative modalità di gestione;
- Lemodalità di raccoltadei materiali insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto ai centri di raccolta comunali ed ai siti di raggruppamento, deposito temporaneo, ovvero direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5);
- L’autorizzazione, da parte dei Presidenti delle regioni interessate, qualora necessario, all’utilizzo di impianti mobiliper le operazioni di selezione, separazione, messa in riserva (R13), scambio di rifiuti per successive operazioni di recupero (R12) e recupero di flussi omogenei di rifiuti (R5) per l’eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile.
Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito della Gazzetta Ufficiale.
ISTITUTO DELLA DIFFIDA: novità della nota ministeriale
La nota ministeriale Prot. 002794-05/07/2023 DGISAN 21355-MDS del 05/07/2023 chiarisce alcuni aspetti riguardanti l’istituto della diffida, applicabile da parte delle Autorità Competenti in caso di accertamento, per la prima volta, di una non conformità che comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e sia valutata come “violazione sanabile” nei settori:
- alimenti, inclusi i nuovi alimenti, e la sicurezza alimentare, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti comprese le norme relative alle indicazioni nutrizionali e il loro coinvolgimento nel mantenimento dello stato di salute fornite sui prodotti alimentari, anche con riferimento ad alimenti contenenti allergeni e alimenti costituiti, contenenti o derivati da OGM, nonché la fabbricazione e l’uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;
- mangimi e sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell’uso, anche con riferimento a mangimi costituiti, contenenti o derivati da OGM;
- salute animale;
- sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ai fini della prevenzione e della riduzione al minimo dei rischi sanitari per l’uomo e per gli animali;
- benessere degli animali;
- prescrizioni per l’immissione in commercio e l’uso di prodotti fitosanitari, dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell’attrezzatura per l’applicazione dei pesticidi.
Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio tecnico – Area ambiente
BOVINI DA LATTE: revisione linee guida sull’uso prudente dell’antibiotico
Si comunica che la seconda revisione (anno 2023) delle Linee Guida per l’uso prudente dell’antibiotico nei bovini da latte
è stata pubblicata sul portale del Ministero della Salute, al seguente link:
Il documento, messo a punto, a partire dalla precedente edizione, da un gruppo di lavoro costituito da Regione Emilia-Romagna e IZSLER, è stato sottoposto a revisione da parte della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari e del CReNBA, è stato condiviso dalla Società Italiana di Buiatria e dalla Società Italiana Veterinari per Animali da Reddito ed è stato approvato dal Centro di Referenza Nazionale per l’Antibiotico resistenza.
APICOLTURA: aperto il bando da 1,29 milioni di euro per il 2024
Invio domande fino al 30 ottobre prossimo. Si tratta della seconda annualità del Programma regionale poliennale 2023-2027.
Con la Delibera di Giunta regionale n. 1186 del 10 luglio 2023 è stato approvato il bando per la presentazione delle domande di aiuto a valere sull’Intervento settoriale apicoltura per il 2024 (seconda annualità del Programma regionale poliennale 2023-2027), relativamente al periodo 1° agosto 2023 – 30 giugno 2024.A partire dal 1 agosto e fino al 30 ottobre 2023 è possibile presentare le domande di aiuto ai Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti per ambito territoriale con le modalità informatiche (Siag) stabilite da Agrea. Il piano finanziario per l’annualità 2024 ammonta ad oltre 1.290.000 euro, messi a disposizione per la realizzazione delle azioni ricomprese nell’ambito degli Interventi A, B ed F a favore degli apicoltori e delle loro forme associate in possesso dei requisiti minimi di rappresentatività previsti dall’Avviso pubblico.
Per maggiori informazioni, visitare il seguente link:
CLASSYFARM: iscrizione obbligatoria per aderire all’eco-schema 1
Per poter aderire all’eco-schema 1 – pagamento per il benessere animale e la riduzione dell’antimicrobico resistenza – è obbligatorio iscriversi al sistema Classyfarm. Si specifica che si fa riferimento ad entrambi i livelli dell’eco-schema 1.
Classyfarm è il sistema informativo del Ministero della Salute, gestito dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER) ed integrato alla rete Vetinfo. Definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio e permette di monitorare, analizzare ed indirizzare gli interventi in funzione delle problematiche dell’allevamento. Classyfarm raccoglie e registra dati relativi al controllo ufficiale (autorità competente: medici veterinari ufficiali) e all’autocontrollo (operatore/allevatore, veterinario aziendale) sul benessere animale, inoltre, ha come base dati anche il sistema informativo per la farmacosorveglianza. Le elaborazioni consentono di misurare l’effettivo consumo di farmaco, tenendo conto dei principi attivi utilizzati, del numero di animali trattati per ciascun allevamento o possono essere analizzate in forma aggregata per consentire di studiare i fenomeni di utilizzo del farmaco su scala più ampia. Tutti i dati sono convertiti in coefficienti validati e inseriti in un logaritmo di calcolo che definisce un punteggio di rischio all’allevamento permettendo la categorizzazione dello stesso.
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: dispense dalle verifiche di responsabile tecnico
Il comma 5 dell’art. 2 della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 come modificato dalla deliberazione n.7 del 16 novembre 2022 è così sostituito: “E’ dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente e ininterrottamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonché abbia ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione (trasporto rifiuti; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) per almeno complessivi 16 anni.”
Gli allegati A, B, C, D alla deliberazione n.7 del 16 novembre 2022 sono sostituiti con gli allegati A, B, C, D alla presente deliberazione.
I provvedimenti di dispensa, già rilasciati o in corso di rilascio, relativi al singolo settore di attività di trasporto (distinto tra trasporto rifiuti urbani e trasporto rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi) sono da intendersi validi per tutto il settore trasporto rifiuti a far data dall’entrata in vigore della presente deliberazione.
La presente deliberazione entra in vigore il 5 settembre.
Per la delibera completa e gli allegati, visitare il seguente link:
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: sessioni straordinarie delle verifiche per responsabili tecnici
In deroga all’art.1, all’art.2 commi 1, e all’art.5 comma 1, della deliberazione n.4 del 25 giugno 2019 è prevista l’introduzione di sessioni straordinarie di verifica per responsabili tecnici. Le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo nazionale gestori ambientali che intendano svolgere ulteriori sessioni straordinarie lo comunicano alla segreteria del Comitato nazionale purché la data di svolgimento sia precedente alla data del 16 ottobre 2023 e sia compatibile con la tempistica prevista dal successivo comma 3.
Il calendario delle sessioni straordinarie è pubblicato sul sito www.albonazionalegestoriambientali.it con indicazione della data di apertura delle iscrizioni per ogni Sezione regionale e provinciale.
La domanda di iscrizione alla verifica, a pena di improcedibilità della domanda stessa, deve essere inviata esclusivamente per via telematica non prima del termine di trenta giorni e non oltre il termine di venti giorni antecedenti la data di svolgimento della verifica. Entro i successivi dieci giorni si procederà alla convocazione dei candidati.
Ogni sessione straordinaria può prevedere un’iscrizione a numero chiuso per un numero massimo di candidati compatibile con la capacità della struttura ospitante.
La presente deliberazione entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.
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News
ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE – GESTIONE DELLE DOMANDE IN PRESENZA DI ATTESTAZIONE ISEE RECANTE OMISSIONI/DIFFORMITÀ – RINVIO ALLA MENSILITÀ DI NOVEMBRE P.V. DEI PAGAMENTI CON IMPORTI CALCOLATI AL MINIMO
L Inps in considerazione delle difficoltà che si potrebbero determinare in capo ai cittadini connesse al periodo estivo nel regolarizzare la propria situazione, si procederà al pagamento della misura AUU con importo al minimo di legge solo a decorrere dalla mensilità di novembre p.v., garantendo in tal modo agli interessati un lasso di tempo maggiore per procedere alla regolarizzazione dell’ISEE con le modalità indicate dal messaggio n. 2856 cui si rinvia al paragrafo successivo per tutti i necessari approfondimenti.
ISEE RECANTI OMISSIONI /DIFFORMITÀ
La domanda di Assegno unico e universale è istruita e liquidata dall’INPS sulla base dell’attestazione ISEE, ancorché recante omissioni/difformità, relativamente ai dati del patrimonio mobiliare e/o ai dati reddituali dichiarati.
Il soggetto richiedente, infatti, può avvalersi dell’attestazione relativa alla dichiarazione recante le omissioni o le difformità rilevate in quanto, tale dichiarazione è valida ai fini dell’erogazione della prestazione.
L’utente può regolarizzare la situazione in una delle seguenti modalità:
- presentare una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), priva di difformità;
- richiedere al CAF intermediario la rettifica della DSU che è stata trasmessa dallo stesso in precedenza, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora il CAF abbia commesso un errore materiale;
- presentare alla Struttura INPS territorialmente competente idonea documentazione per dimostrare la completezza e la veridicità dell’ISEE, relativamente al componente del nucleo familiare cui sono riferite le omissioni/difformità.
Con riguardo al patrimonio mobiliare potrà presentare documentazione giustificativa, quale:
- la documentazione dell’intermediario finanziario (ad esempio, estratto conto ecc.) che provi la correttezza dei saldi e delle giacenze dei rapporti finanziari indicati nella DSU;
- la denuncia presentata all’Autorità competente in cui si evince che il rapporto finanziario omesso in DSU è stato aperto all’insaputa del titolare del rapporto;
- la documentazione rilasciata dall’intermediario finanziario che attesta la chiusura del rapporto finanziario omesso in DSU (ad esempio, conto corrente chiuso, vendita di titoli, ecc.) negli anni precedenti a quello di riferimento dei dati patrimoniali esposti nella DSU con omissioni/difformità (ad esempio, per una DSU presentata a gennaio 2023 il rapporto omesso deve essere chiuso prima del 2021; infatti, anche un solo giorno di possesso nel 2021 implica che il rapporto debba essere dichiarato);
- la documentazione rilasciata dall’intermediario finanziario che attesta l’effettiva assenza del rapporto finanziario omesso in DSU, risultante negli archivi dell’Agenzia delle Entrate per un errore dell’intermediario stesso;
- la documentazione rilasciata sia dall’istituto di credito sia dalla società di gestione del risparmio, dalle quale risulti sostanzialmente la consistenza del medesimo patrimonio mobiliare;
oppure, con riferimento al reddito omesso/difforme:
- la documentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che attesti che l’omissione/difformità segnalata nell’attestazione ISEE non è più valida (ad esempio, il datore di lavoro ha comunicato all’Agenzia delle Entrate una Certificazione Unica errata) e, pertanto, il valore già dichiarato nel Quadro FC8, sez. II, della DSU è corretto.
Resta fermo sia in caso di presentazione di una nuova DSU priva di difformità che nell’ipotesi di presentazione della documentazione giustificativa, che la regolarizzazione dell’ISEE da parte dell’utente può avvenire entro il termine di validità della stessa DSU da cui siano derivate le omissioni e/o difformità (31 dicembre dell’anno di presentazione della DSU).
NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI MAGGIORENNI PER I QUALI È INTERVENUTA LA SOSPENSIONE DELLA MISURA REDDITO DI CITTADINANZA
EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLA MISURA ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER FRUIRE DELL’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO
A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, con il messaggio n. 2632 del 12 luglio 2023,
l’INPS ha rappresentato per coloro che sono stati destinatari del provvedimento di sospensione della misura Reddito di cittadinanza (Rdc), la possibilità di presentare la domanda per il beneficio dell’assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), nelle ipotesi di pagamento dell’AUU come importo integrativo del Reddito di cittadinanza.
ATTENZIONE
I nuclei già beneficiari di Rdc al cui interno sono inclusi figli minorenni e figli disabili proseguiranno nella fruizione di Rdc fino al 31 dicembre 2023, così come previsto dall’articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 48/2023.
INTEGRAZIONE AUU SI Rdc
Grazie al decreto legislativo n. 230/2021, che ha istituito a decorrere dal 1° marzo 2022 l’assegno unico e universale per i figli a carico è prevista la corresponsione d’ufficio della prestazione familiare AUU per i percettori del Reddito di cittadinanza, relativamente ai figli inclusi nei già nuclei.
In sostanza, la domanda di Rdc già presentata costituisce titolo anche per la percezione della quota eventualmente spettante per la prestazione AUU erogata unitamente al Rdc.
L’Inps ha riconosciuto ai predetti nuclei familiari, nei quali è stata verificata la presenza di figli minori o di figli maggiorenni con i requisiti previsti dalla legge, la prestazione Rdc unitamente a una quota supplementare di beneficio economico riferita specificatamente all’assegno unico e universale.
La questione della fruizione della misura di AUU, si pone invece per i nuclei percettori di Rdc già sospesi nel mese di luglio e per quelli che progressivamente verranno sospesi dal beneficio nelle mensilità successive, tenuto conto della maturazione della settima mensilità di percezione della prestazione.
Si tratta, in dettaglio, di nuclei che comprendono figli che si trovano nelle seguenti condizioni, accertate dall’INPS attraverso le dichiarazioni formulate a cura del titolare di Rdc su modello “AU-COM”:
1) frequentano un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolgono un tirocinio ovvero esercitano un’attività lavorativa e possiedono un reddito complessivo non superiore a 8.000 euro;
3) sono registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
4) svolgono il servizio civile universale.
Per i nuclei familiari che si trovano in una o più situazioni come sopra evidenziate, l’integrazione AUU su Rdc relativa alla mensilità di luglio verrà regolarmente corrisposta dall’Inps, senza subire ritardi.
Il pagamento di quanto spettante a titolo di integrazione, infatti, avverrà in data 27 agosto con le ordinarie modalità di accredito di Rdc, posto che la prestazione viene di norma liquidata nel mese successivo relativamente alla competenza maturata nel mese precedente.
Con riferimento alle mensilità successive, nel ribadire quanto affermato con il messaggio n. 2632/2023 relativamente alla possibilità di presentare una nuova domanda di AUU, occorre distinguere l’ipotesi in cui il cittadino abbia provveduto alla presentazione della domanda di AUU, da quelle in cui invece la domanda non sia stata presentata.
ANNOTAZIONI
Si ricorda, infine, che a decorrere dal 1° gennaio 2024, tutti i nuclei familiari con figli a carico, qualora non l’avessero già presentata in precedenza, dovranno presentare la domanda di AUU per percepire la prestazione con decorrenza 1° marzo 2024.
Al riguardo, si ricorda che la domanda può essere presentata entro il 30 giugno 2024, fatta salva la spettanza di tutti gli arretrati a partire dal 1° marzo.
I nuclei già beneficiari di Rdc al cui interno sono inclusi figli minorenni e figli disabili proseguono nella fruizione di Rdc fino al 31 dicembre 2023.
Per tali nuclei la fruizione dell’assegno unico e universale relativamente alle mensilità di gennaio e febbraio 2024 è garantita mediante accredito sulla carta Rdc senza soluzione di continuità e con importo calcolato ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021, fatto salvo che non sia nel frattempo intervenuta la presentazione della domanda di AUU.
CHIARIMENTI SUL PASSAGGIO DA REDDITO DI CITTADINANZA ALLE NUOVE MISURE DI
SUPPORTO FORMAZIONE E LAVORO (SFL) E ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI)
Si rendono note informazioni utili a chiarire il passaggio dal RdC verso le nuove misure:
- Supporto per la Formazione e Lavoro (SFL) – la nuova misura entra in vigore dal 1° settembre 2023 e prevede il riconoscimento di € 350 euro mensili alle persone a rischio di esclusione sociale lavorativa che parteciperanno a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale. La misura è destinata a soggetti di età tra 18 e 59 anni, con un valore ISEE non superiore a euro 6.000 annui e che non hanno i requisiti per ADI.
- Assegno di Inclusione (ADI) – la nuova misura che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024 si rivolge a favore di nuclei familiari in cui sono presenti componenti:
- Disabili,
- Minorenni,
- Over 60,
- In condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificati dalle pubbliche amministrazioni.
I componenti il nucleo familiare – dal momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del godimento del beneficio – devono possedere particolari e specifici requisiti relativi alle condizioni economiche (ISEE non superiore a € 9.360) e l’importo annuo dell’ADI può variare:
- Fino a € 6.000 annui per nuclei con disabili minori.
- Fino a € 7.560 annui per nuclei con soggetti ultra 67 anni ovvero da persone ultra 67 anni con familiari in disabilità grave.
Per quanto attiene il RdC, la prestazione verrà riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2023 per i seguenti nuclei in cui sono presenti componenti:
- Disabili,
- Minorenni,
- Over 60.
A tale platea – così come previsto dall’ art. 13, comma 5, del D.L. 4/2023, conv. In L. 85/2023 – il messaggio Inps precisa che:
- potranno aggiungersi i percettori di RdC non attivabili al lavoro, per i quali venga comunicata la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il suddetto termine dei sette mesi. I servizi sociali comunicano all’Inps tramite la piattaforma GePi l’avvenuta presa in carico. Decorso tale termine (i sette mesi) in assenza della comunicazione, l’erogazione è sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all’avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del 31 ottobre 2023 entro il quale i servizi sociali comunicano la presa in carico del nucleo.
Si ricorda che:
- per i nuclei già percettori di RdC con componenti attivabili al lavoro dal 1° settembre 2023 è previsto il Supporto per la Formazione e Lavoro (SFL), che, come detto, propone di individuare percorsi di formazione e lavoro e un sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro allo scopo di agevolare l’occupazione.
Chiarimento Inps – Il vero obiettivo della misura (SFL) che prevede anche il riconoscimento di un beneficio economico, di durata limitata, ma solamente come accompagnamento durante tale percorso. Per accedere al beneficio, infatti, oltre a presentare una domanda, è necessario seguire un iter: – sottoscrivere il patto di attivazione digitale; – contattare le Agenzie per il lavoro; – sottoscrivere il patto di servizio personalizzato. All’avvio della frequenza ai percorsi di formazione o delle altre iniziative di attivazione, per la loro durata, verrà erogato il beneficio dei 350 euro mensili previsti dal Supporto per la Formazione e Lavoro per un massimo di dodici mensilità. |
SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI E AI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2023 NEI TERRITORI INDICATI NELL’ALLEGATO 1 AL DECRETO-LEGGE 1 GIUGNO 2023, N. 61
Per fare fronte alle precitate situazioni di emergenza, è stato emanato il decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 127 del 1° giugno 2023, ed entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
In particolare, il citato decreto-legge n. 61/2023, ha previsto – con specifico riferimento ai territori indicati nell’Allegato 1 al medesimo decreto (Allegato n. 1) interessati dagli eventi in trattazione – specifici interventi, tra i quali, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento e da avvisi di addebito ai sensi degli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.
CONTRIBUTI DOVUTI DAI LAVORATORI AGRICOLI AUTONOMI E DAI CONCEDENTI A PICCOLA COLONIA E A COMPARTECIPANTI FAMILIARI
Per i lavoratori agricoli autonomi e i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare la sospensione si applica ai seguenti versamenti:
Scadenza versamento |
Contributi sospesi |
16 luglio 2023 |
Prima rata 2023 |
I lavoratori autonomi agricoli legittimati a usufruire della sospensione potranno trasmettere un’apposita istanza telematica che sarà resa disponibile nel “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi” a decorrere dal 1° al 30 settembre 2023, nella sezione “Domande Telematiche” (Istanza di sospensione).
Gli importi dovuti in relazione alla emissione sopra indicata dovranno essere versati, entro la data del 20 novembre 2023, senza ulteriori somme aggiuntive utilizzando le medesime causali del versamento ordinario e un’apposita codeline che sarà resa disponibile nelle news del predetto Cassetto previdenziale.
Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.
VERSAMENTI VOLONTARI DEL SETTORE AGRICOLO
LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI
Le aliquote contributive da applicare per la determinazione dell’importo dei contributi volontari dei lavoratori agricoli dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, per l’anno 2023, autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995 ovvero autorizzati dal 31 dicembre 1995, hanno raggiunto negli anni precedenti la misura dell’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole al Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD). L’aliquota da applicare è, pertanto, quella stabilita per il FPLD a decorrere dal 1° gennaio 2023, pari al 29,90% di cui il 29,79% come quota pensione e lo 0,11% come aliquota base, così come ripartita nella seguente tabella (cfr. la circolare n. 18 del 10 febbraio 2023).
Aliquote e Coefficienti di riparto – Decorrenza 1° gennaio 2023
Autorizzati entro il 30 dicembre 1995
Coefficienti di riparto |
Aliquota Base 0,11%
0,003679 |
Quota Pensione 29,79%
0,996321 |
Totale IVS 29,90%
1,000000 |
Autorizzati dal 31 dicembre 1995
Coefficienti di riparto |
0,11%
0,003679 |
29,79%
0,996321 |
29,90%
1,000000 |
COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI, COLONI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI
Per effetto dell’articolo 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233, i coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali versano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito settimanale.Nella seguente tabella sono riportate le classi di reddito settimanale e i contributi ai fini della prosecuzione volontaria, con decorrenza 1° gennaio 2023.
Classi di reddito settimanale e contributi ai fini della prosecuzione volontaria – Decorrenza 1° gennaio 2023
Classi |
Classi di reddito settimanale |
Reddito settimanale medio imponibile |
Quota Pensione
22,00% RM |
Addizionale legge n. 233/1990 2,00% RM |
Addizionale legge n. 160/1975 (€ 0,69 x 3) |
Contributo Totale |
1° |
Fino a € 254,16 |
€ 254,16 |
€ 55,92 |
€ 5,09 |
€ 2,25 |
€ 63,26 (a) |
2° |
Oltre € 254,16 Fino a € 338,88 |
€ 296,52 |
€ 65,24 |
€ 5,94 |
€ 2,25 |
€ 73,43 (a) |
3° |
Oltre € 338,88 Fino a € 423,60 |
€ 381,24 |
€ 83,88 |
€ 7,63 |
€ 2,25 |
€ 93,76 |
4° |
Oltre € 423,60 |
€ 465,96 |
€ 102,52 |
€ 9,32 |
€ 2,25 |
€ 114,09 |
- a) Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge n. 233/1990, l’importo del contributo settimanale non può essere inferiore ai seguenti importi:
– € 63,32 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima del 31 dicembre 1995;
– € 74,97 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata dopo il 31 dicembre 1995.
CONTRIBUTI INTEGRATIVI VOLONTARI DI CUI ALL’ARTICOLO 4 DEL D.P.R. N. 1432/1971
- Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato
In conformità all’articolo 4 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni, l’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate annue, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari a integrazione.
Pertanto, i contributi integrativi sono commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2023, per il FPLD è, come evidenziato in premessa, pari a 29,90%.
Si fa presente che, per effetto dell’articolo 01, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non trova più applicazione l’articolo 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, in forza del quale i contributi erano dovuti in rapporto alle retribuzioni medie convenzionali, come già previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, nei casi in cui le stesse non fossero superate dal salario contrattuale (cfr. la circolare n. 57 del 14 aprile 2006).
- Piccoli coloni e compartecipanti familiari
L’articolo 1, comma 785, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha autenticamente interpretato il comma 4 dell’articolo 01 del decreto-legge n. 2/2006, nel senso che, per i soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968.
Nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari continuano a trovare applicazione, pertanto, i salari medi convenzionali, determinati anno per anno e per ciascuna provincia dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale.
Per l’anno 2023, i salari medi convenzionali sono stati determinati con decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 giugno 2023 pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale del medesimo Ministero con numero repertorio 103/2023
- Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria
Per effetto dell’articolo 7, commi 1 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i coloni e i mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) versano i contributi volontari con differenti modalità, se autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo.
- Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997
Gli importi dei contributi volontari per l’anno 2023, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria in data antecedente al 12 luglio 1997 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 184/1997), sono riportati nella tabella dell’Allegato n. 2. L’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita.
- Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997
Il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda. Al riguardo si precisa che, per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2023, il contributo integrativo è costituito dalla somma dei seguenti importi:
- importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a € 21,62;
- importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34% (aliquota dell’8,84% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% di cui all’articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297).
Il contributo base, invece, è pari all’importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%.
DECRETO LEGGE N.61/2023 INTERVENTI PER ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA
PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE LAVORO E AMMORTIZZATORI SOCIALI
A seguito del decreto-legge del 1°giugno 2023 n.61, siamo a rendervi nota una prima informativa su quanto effettivamente disposto in materia di:
- sospensione di adempimenti e versamenti tributari e contributivi
- misure al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi
Appena in possesso di istruzioni operative, faranno seguito ulteriori eventuali dettagli, disposizioni e chiarimenti su come procedere all’attuazione pratica delle misure previste da tale decreto.
MISURE AL SOSTEGNO DEL REDDITO DEI LAVORATORI AUTONOMI
Il sostegno al reddito prevede l’erogazione di un’indennità una tantum per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, in favore di:
- collaboratori coordinati e continuativi,
- dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale,
- dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa:
- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463;
- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 613;
- lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, istituita ai sensi dell’articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla medesima gestione;
- pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante “Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne”;
- lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l’obbligo contributivo presso la gestione speciale ex Enpals
iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, risiedono o sono domiciliati ovvero operano esclusivamente in uno dei Comuni delimitanti e che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi
Sono, altresì, destinatari dell’indennità una tantum i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.
Tale indennità è riconosciuta ed erogata dall’INPS, a domanda adeguatamente documentata.
Anche in questo caso, restiamo in attesa del rilascio di un’apposita procedura per la presentazione delle istanze da parte degli interessati.
VERIFICA DEI REQUISITI E MISURA INDENNITÀ UNA TANTUM:
Con riferimento al requisito della residenza, lo stesso è verificato dall’Istituto in sede di presentazione della domanda attraverso l’accesso al relativo servizio telematico tramite la propria indennità digitale SPID almeno di livello 2, CIE o CNS.
Quanto al requisito del domicilio è necessario che il richiedente l’indennità dichiari, in sede di domanda, di essere domiciliato alla data del 1° maggio 2023 in uno dei Comuni di cui all’allegato 1 del decreto in argomento.
Con riferimento ai periodi di sospensione, il lavoratore richiedente l’indennità una tantum è tenuto, in sede di presentazione della domanda, a dichiarare il periodo o i periodi durante il/i quale/i l’attività lavorativa è rimasta sospesa a causa degli eventi alluvionali, indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione medesima. I lavoratori possono scegliere di presentare:
- una domanda per ciascun periodo di sospensione
- una domanda che interessa due o più periodi di sospensione
- un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione; i periodi di sospensione dell’attività, fino a un massimo di sei periodi, possono anche essere continuativi.
Limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per l’anno 2023. Raggiunto detto limite INPS non procede all’accoglimento delle ulteriori domande per l’accesso ai benefici in esame.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I lavoratori potenziali destinatari delle indennità al fine di ricevere la prestazione dovranno presentare domanda all’INPS entro la data del 30 settembre 2023 esclusivamente in via telematica, utilizzando due modalità:
- i consueti canali messi a disposizione per i cittadini
- rivolgendosi presso gli Istituti di Patronato
La domanda sarà disponibile dal 15 giugno 2023, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto (www.inps.it).
Le credenziali di accesso al servizio per la prestazione sopra descritta sono attualmente le seguenti:
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Requisiti ammissibilità della domanda
Il lavoratore richiedente l’indennità è tenuto alle seguenti dichiarazioni:
- di rientrare nell’ambito di una delle categorie di lavoratori previste dall’articolo 8 del decreto-legge n. 61 del 2023;
- di essere residente in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
- di essere domiciliato in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
- di svolgere l’attività lavorativa esclusivamente in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
- di essere un lavoratore titolare di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e di svolgere attività lavorativa prevalentemente in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
- di possedere i requisiti previsti dalla legge per la categoria di appartenenza.
Si precisa che l’indennità una tantum è corrisposta dall’INPS sulla base dei dati dichiarati in domanda dal richiedente, della documentazione allegata nonché di quelli a disposizione dell’Istituto al momento del pagamento.
INFORMAZIONI NECESSARIE PER PRESENTARE DOMANDA
Al fine di poter predisporre la domanda per usufruire della misura di sostegno al reddito, ricordiamo che occorre comunicare all’indirizzo mail forli@enapa.it :
- se si è residenti o domiciliati in zone alluvionate precisando il/i comune/i interessato/i dal periodo di sospensione dell’attività
- se si svolge la propria attività lavorativa esclusivamente in uno dei Comuni alluvionati precisando il/i comune/i interessato/i dal periodo di sospensione dell’attività
- per quanti e quali periodi l’attività lavorativa è stata sospesa indicando data d’inizio e data di fine della sospensione
- il codice IBAN personale e non riferito all’azienda o attività, sul quale deve essere erogata la prestazione
NOTA BENE
Avendo la domanda di sostegno al reddito carattere individuale, le informazioni di cui sopra devono essere fornite da e per ogni componente del nucleo familiare richiedente la prestazione, in modo tale da poter ricevere il contributo.
