Le novità del c.d. “Decreto Alluvioni” dopo la conversione in legge
Lo scorso 31.7.2023, è stata pubblicata la Legge n. 100/2023 di conversione del DL n. 61/2023, c.d. “Decreto Alluvioni” contenente specifici interventi per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dall’1.5.2023 che hanno interessato l’Emilia Romagna, la Toscana e le Marche.
In sede di conversione, oltre alla conferma delle disposizioni contenute nel Decreto originario, sono state introdotte alcune novità, di seguito illustrate.
SOSPENSIONE VERSAMENTI E ADEMPIMENTI
Versamenti tributari / previdenziali
È confermata a favore dei soggetti che all’1.5.2023 avevano la residenza / sede legale o operativa nei territori alluvionati (Tabella A), la sospensione dei termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo 1.5 – 31.8.2023.
Per lo stesso periodo è altresì confermata la sospensione dei termini dei versamenti e adempimenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.
La sospensione opera anche per i versamenti relativi alle ritenute alla fonte di lavoro dipendente / assimilato e alle trattenute relative all’addizionale regionale / comunale IRPEF, operate dai predetti soggetti in qualità di sostituti d’imposta.
Si ritiene, invece, che non siano sospesi i termini di versamento delle ritenute su redditi di lavoro autonomo e su provvigioni relative a rapporti di commissione / agenzia / mediazione / rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari, in quanto non espressamente richiamati dalla norma.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione, senza sanzioni ed interessi, entro il 20.11.2023.
La sospensione opera anche con riferimento alle comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari). La sospensione dei versamenti di cui all’art. 1, comma 2, DL n. 61/2023, riguarda anche “gli altri atti emessi dagli enti impositori”.
Come specificato dall’Agenzia tra gli “altri atti” rientrano le comunicazioni di irregolarità delle dichiarazioni (avvisi bonari), interessate anche dalla specifica sospensione “estiva” (dall’1.8 al 4.9) disciplinata dall’art. 7-quater, comma 17, DL n. 193/2016 relativamente al pagamento in unica soluzione / prima rata di quanto dovuto.
Adempimenti tributari
É confermata la sospensione dei termini degli adempimenti tributari, in scadenza nel periodo 1.5 – 31.8.2023.
Inoltre, per lo stesso periodo sono sospesi i termini degli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro verso le Amministrazioni pubbliche, previsti a carico di datori di lavoro, professionisti, consulenti e CAF che hanno sede / operano nei territori alluvionati (Tabella A), anche per conto di aziende / clienti non operanti in tali territori. Nel periodo di sospensione non sono applicate sanzioni in caso di mancato adempimento dei predetti obblighi.
Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati entro il 20.11.2023.
Sono inoltre disposte la sospensione versamenti cartelle di pagamento / avvisi e la sospensione versamenti e adempimenti “tregua fiscale”.
ROTTAMAZIONE – QUATER
È confermata la proroga di 3 mesi dei termini connessi con la c.d. “rottamazione-quater” e, di conseguenza, è differito:
- dal 30.6 al 30.9.2023 il termine di presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata in esame e di eventuale integrazione della stessa;
- dal 30.9 al 31.12.2023 il termine entro il quale l’Agente della riscossione comunica al debitore l’accoglimento della domanda con indicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata ovvero il diniego con indicazione dei motivi di mancato accoglimento;
- dal 31.10.2023 al 31.1.2024 il termine per il versamento in unica soluzione / prima rata (pari al 10%) di quanto dovuto e dal 30.11.2023 al 29.2.2024 il termine per il versamento della seconda rata (anch’essa pari al 10% dell’importo dovuto).
In sede di conversione, a favore dei soggetti che, all’1.5.2023, avevano la residenza / sede legale / sede operativa nei Comuni della Tabella A, è stato previsto l’azzeramento del tasso di interesse dovuto per il versamento in forma rateale.
È infine prorogata dal 31.10.2023 al 31.1.2024 la data alla quale, con riguardo ai debiti definibili per i quali è presentata la domanda, sono automaticamente revocate le dilazioni sospese (sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della domanda).
INDENNITÀ UNA TANTUM CO.CO.CO. / AGENTI E RAPPRESENTANTI / LAVORATORI AUTONOMI / IMPRESE
Per il periodo 1.5 – 31.8.2023 è confermato il riconoscimento di un’indennità una tantum a favore dei seguenti soggetti:
- collaboratori coordinati e continuativi;
- titolari di rapporti di agenzia / rappresentanza commerciale;
- lavoratori autonomi / titolari di attività d’impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza (compresi gli imprenditori agricoli);
che:
all’1.5.2023risiedevano / erano domiciliati ovvero operavano esclusivamente/ prevalentemente (per gli agenti e rappresentanti) in uno dei Comuni della Tabella A;
e hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dall’1.5.2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri con le Delibere 4.5.2023, 23.5.2023 e 25.5.2023.
L’indennità in esame:
- è pari a € 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima di € 3.000;
- è riconosciuta / erogata dall’INPS, previa apposita domanda (adeguatamente documentata) da presentare, esclusivamente in via telematica, dal 15.6 al 30.9.2023 accedendo al sito Internet dell’Istituto, nel limite delle risorse stanziate pari a € 253,6 milioni;
- spetta nel rispetto della normativa UE in materia di Aiuti di Stato.
In sede di conversione è stato previsto che l’indennità una tantum in esame non concorre alla formazione del reddito.
ULTERIORI SOSPENSIONI
Nei confronti delle società / imprese che avevano sede operativa all’1.5.2023 nei territori alluvionati (Tabella A) sono sospesi dall’1.5 al 30.6.2023 senza applicazione di sanzioni e interessi:
- il versamento del diritto annuale CCIAA.
Il versamento sospeso va effettuato in unica soluzione “alla ripresa del termine”, ossia l’1.7.2023;
- gli “adempimenti contabili e societari” in scadenza entro il 30.6.2023.
Tale sospensione interessa, ad esempio, il termine per l’approvazione del bilancio entro 180 giorni, per la tenuta delle assemblee / CdA, per le verifiche periodiche del Collegio sindacale / Revisore.
In sede di conversione la disposizione è stata modificata prevedendo che possono beneficiare della sospensione anche le società / imprese che avevano la sede legale o unità locali nei predetti territori.
È confermato che la sospensione in esame opera anche per il pagamento:
- delle rate dei mutui / finanziamenti di qualsiasi genere, comprese le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario erogati da banche / altri intermediari finanziari;
- dei canoni di leasing;
È inoltre confermato che gli eventi alluvionali sono considerati, ai sensi dell’art. 1218, C.c., causa di forza maggiore anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni bancarie e di segnalazione delle banche alla Centrale dei Rischi.
RISTORI COMPARTO TURISTICO
È confermata l’istituzione di un apposito Fondo, con una dotazione di € 10 milioni, al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici:
- con sede operativa nei territori alluvionati (Tabella A);
- per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri con le Delibere 4.5.2023, 23.5.2023 e 25.5.2023.
In particolare, il Fondo è destinato alle imprese dei predetti territori per il sostegno:
- delle attività turistiche e ricettive, inclusi porti turistici / stabilimenti termali e balneari / parchi tematici / parchi di divertimento / agriturismi e settore fieristico;
- della ristorazione.
L’individuazione dei criteri di determinazione / modalità di assegnazione / procedure di erogazione delle risorse, nel rispetto della normativa UE in materia di Aiuti di Stato, sono demandate al Ministero del Turismo di concerto con il MEF.
REGISTRATORE TELEMATICO: Periodo di inattività superiore a 12 giorni
Nel caso in cui l’interruzione dell’attività sia superiore ai 12 giorni (ad esempio: ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, ecc.) o se l’esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori, il Registratore Telematico deve prevedere la possibilità di predisporre l’invio di un evento di tipo “fuori servizio”, per comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività.
In questo caso il Registratore Telematico tornerà “In servizio” alla prima trasmissione utile.
Oppure, l’operazione può essere eseguita manualmente dall’esercente stesso (tramite SPID) accedendo al proprio “cassetto” fatture e corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, anche tramite intermediari.
Specifiche Tecniche
Le specifiche tecniche (11), prevedono che “nel caso in cui l’interruzione dell’attività sia superiore ai 12 giorni (ad esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, etc.) o se l’esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori, il Registratore Telematico deve prevedere la possibilità di predisporre l’invio di un evento di tipo “fuori servizio”, codice 608 (magazzino/periodo di inattività), per comunicare
al sistema l’inizio del periodo di inattività. In questo caso il RT tornerà “In servizio” alla prima trasmissione utile”.
Entrata in vigore
Il provvedimento specifica, che sono approvate le specifiche tecniche “Specifiche tecniche RT – Versione 11” che devono essere rispettate obbligatoriamente dai nuovi modelli di Registratore Telematico e di ServerRT che presentano istanza di
approvazione dopo il 30.06.2023.
Per i modelli già approvati le predette specifiche tecniche devono essere rispettate obbligatoriamente solo nel caso di presentazione di istanza di variante successivamente al 30.06.2023.
Rimane fortemente consigliato, in sede di adeguamento dei RT per la “Lotteria istantanea” (da effettuarsi entro il 2.10.2023), cogliere l’opportunità per richiedere al tecnico di fiducia di effettuare anche l’adeguamento relativo alla funzionalità che permette al registratore telematico di essere messo “fuori servizio” in caso di periodo di inattività superiore a 12 giorni.
Procedura alternativa
Gli adempimenti da porre in essere in caso di periodo di inattività superiore a 12 giorni, sono l’invio di un evento di tipo “fuori servizio”, con uno specifico codice (608), effettuato direttamente dal Registratore Telematico.
In alternativa, la messa “fuori servizio” può essere effettuata dal contribuente, accedendo al cassetto fiscale, tramite lo SPID (oppure a mezzo di un intermediario abilitato).
RINNOVO O PROROGA DEI TEMPI DETERMINATI SENZA CAUSALE PER ALLUVIONATI
Con la Legge n. 100/2023, di conversione del Decreto Legge n. 61/2023, riguardante interventi per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, il legislatore ha previsto, in deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, che i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare per un periodo massimo di novanta giorni, anche in assenza delle cosiddette causali, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, degli impiegati presso le imprese che hanno sede legale od operativa in uno dei territori coinvolti dall’alluvione e indicati nello stesso Decreto,ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi
AGENZIA DELLE ENTRATE: CHIARIMENTI AUMENTO A 3MILA EURO LIMITE ESENZIONE FRINGE BENEFIT.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 23/E del 1° agosto 2023, fornisce i primi chiarimenti interpretativi in merito all’innalzamento, per il periodo d’imposta 2023, a euro 3.000 del limite di esenzione dei fringe benefit, previsti dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), in favore dei lavoratori dipendenti (e di coloro i quali ricevono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) con figli fiscalmente a carico.
Al ricorrere dei requisiti previsti dall’articolo 40 del Decreto Lavoro, concorrono il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore, nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
L’esenzione è valevole unicamente per l’anno d’imposta 2023, si applica ai fringe benefit sopra indicati e percepiti dai lavoratori dipendenti «con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che sono considerati a carico.
Riguardo alla nozione di figli fiscalmente a carico l’articolo 12, comma 2, del TUIR prevede che sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a euro 2.840,51 (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili). Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, tale limite di reddito è elevato a euro 4.000. Al riguardo, si ritiene opportuno ricordare che, in base al principio dell’unitarietà del periodo d’imposta, la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno. Pertanto, nella specie, trattandosi di un’agevolazione spettante per il solo anno d’imposta 2023, occorre verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2023
L’agevolazione in commento è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.
Come chiarito dal comma 2 del richiamato articolo 40, con riguardo alla restante platea di lavoratori dipendenti, continuerà ad applicarsi l’ordinario regime di esenzione previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR, il quale prevede una soglia di esenzione fino a euro 258,23 per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati e, non estende tale previsione ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas.
Dichiarazioni di giacenza, uscita la circolare Agea
Informiamo che Agea ha pubblicato la Circolare prot. n. 58643 emanata dal Coordinamento di Agea in data 27 luglio scorso, recante le istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza dei vini e/o mosti per la campagna 2022/2023.
Ricordiamo che tale adempimento è richiesto ai detentori di vini e/o mosti, diversi dai consumatori privati e dai rivenditori al minuto; con la dichiarazione di giacenza i soggetti di cui sopra sono chiamati a dichiarare i quantitativi, espressi in ettolitri, detenuti alla mezzanotte del 31 luglio. I quantitativi di vini e/o mosti viaggianti alla mezzanotte del 31 luglio sono dichiarati dal destinatario
Le dichiarazioni di giacenza 2022/2023 possono essere presentate a partire dal 1° agosto e non oltre il 10 settembre p.v. Per la corrente campagna, poiché il 10 settembre cade di domenica, la scadenza è automaticamente prorogata a lunedì 11 settembre 2023.
Le dichiarazioni presentate successivamente al termine indicato saranno sottoposte sia a sanzione amministrativa per ritardata presentazione che alle sanzioni di cui all’articolo 48 del regolamento delegato e all’articolo 64, paragrafo 4, lettera d) del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Ai fini della determinazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, comma 2, del regolamento delegato, si applicano le sanzioni pecuniarie nazionali previste dall’articolo 78, commi 1 e 3 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.
Le dichiarazioni sono inoltrate ad Agea esclusivamente con modalità telematica mediante registrazione nel sistema informativo.
Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle aziende viticole, sono disponibili servizi telematici opzionali che consentono di predisporre la dichiarazione di giacenza a partire dai dati del registro dematerializzato di carico e scarico (D.M. 293/2015).
Precisiamo che la dichiarazione di giacenza da registro è facoltativa; l’azienda vitivinicola può scegliere di predisporre le giacenze al 31 luglio a partire dai saldi contabili del registro telematico oppure continuare ad utilizzare le ordinarie modalità di compilazione.
Qualora l’azienda opti per la dichiarazione di giacenza a partire dai dati del registro telematico dovrà presentare una dichiarazione per ciascuno stabilimento con codice ICQRF. Precisiamo, infine, che la dichiarazione di giacenza da registro, una volta predisposta, non è modificabile ed eventuali successive rettifiche devono essere effettuate con le ordinarie procedure previste (Ravvedimento Operoso o Diffida dell’O.d.C.).
Riforma della politica agricola comune 2023-2027. Reg. (UE) n. 2115/2021, artt. 69, lett. f) e 76 – Copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina, siccità
Circolare AGRICAT N. 3 del 9 giugno 2023 – proroga dei termini di presentazione della denuncia di sinistro
Informiamo che con circolare AGRICAT n. 3 emanata il 9 giugno è stata disposta la proroga dei termini per la presentazione della denuncia di sinistro al Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina, siccità per la campagna 2023.
La circolare sopra richiamata, a parziale deroga di quanto disposto nella circolare n. 2 si stabilisce quanto segue:
- In applicazione del Decreto-legge n. 61 del 1 giugno 2023 i termini di presentazione della denuncia di sinistro per i soggetti che conducono a qualsiasi titolo, terreni ubicati nelle zone elencate dalle delibere del Consiglio dei Ministri del 4 maggio, 23 e 25 maggio 2023 citate nel paragrafo 2.2 della presente circolare, sono prorogati al 31 agosto 2023.
- Per tutti coloro che non rientrano nel punto precedente i termini di presentazione della denuncia di sinistro sono prorogati al 25 luglio 2023.
Presentazione PAI 2023, produzioni vegetali.
Informiamo che Agea ha emanato nei giorni scorsi la circolare che delinea le modalità per la presentazione del Piano Assicurativo Individuale (PAI) per le produzioni vegetali per l’anno 2023.
Con l’applicativo PAI 2023 si applicano i Valori Standard per i prodotti biologici che riportano una maggiorazione dei valori dei corrispondenti prodotti convenzionali secondo un coefficiente stabilito dal decreto MASAF. In fase di compilazione di un PAI che prevede l’assicurazione di un prodotto biologico, sarà pertanto possibile visualizzare lo Standard Value ottenuto con il coefficiente di maggiorazione.
A partire dalla annualità 2023, è prevista la messa in compilazione, la stampa e la presentazione del PAI colture, in funzione di gruppi di valori standard, via via definiti e pubblicati dal Ministero con il supporto di Ismea per un gruppo di produzioni vegetali.
La presentazione dei PAI 2023 per produzioni vegetali in funzione di tutti i Valori Standard validi (per anno, settore) è possibile, quindi, solo se è presente il Valore Standard corrispondente alla produzione che si intende assicurare, nei decreti sui Valori Standard pubblicati dal Ministero.
Con il PAI 2023 viene, inoltre, introdotto l’obbligo di caricare la documentazione probatoria del valore storico della produzione nel caso sia maggiore dello Standard Value di riferimento nel decreto.
Pertanto, laddove il valore storico inserito nel PAI dovesse essere superiore allo SV, sarà necessario carica sull’applicativo PAI colture 2023 la documentazione idonea a comprova del valore della produzione ottenuto negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l’anno con il valore della produzione più alto e quello con il valore della produzione più basso; tale documentazione sarà oggetto di controllo parte dell’Organismo pagatore AGEA.
La documentazione probatoria da allegare può consistere in fatture o altri documenti equivalenti, ovvero in generale documentazione dalla quale sia possibile ricavare il valore unitario storico della produzione assicurata:
- fatture e altri documenti fiscali;
- documenti aventi forza probatoria equivalente;
- registro corrispettivi.
Il valore della produzione storica dichiarato nel PAI dal produttore viene verificato attraverso il Valore Standard. Tale valore rappresenta il massimo valore assicurabile ammissibile ai fini del sostegno pubblico per la campagna 2023. Il valore della produzione storica dichiarato dall’imprenditore agricolo sarà verificato con uno dei metodi seguenti:
- tramite l’utilizzo di “Standard Value”, determinati e approvati annualmente dal Ministero. La metodologia di calcolo degli Standard Value è illustrata nell’allegato 5 del PGRA 2022. La produzione media annua è identificata in termini monetari (valore);
- sulla base di idonea documentazione fornita dall’agricoltore a comprova della produzione ottenuta negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l’anno con il valore della produzione più alto e quello con il valore più basso, laddove superiore allo SV.
Pertanto, solo in caso di valore della produzione storica dichiarato dall’agricoltore superiore allo SV è previsto, ai fini dell’ammissibilità, il controllo della documentazione aziendale inerente al valore della produzione annua per il computo del valore della produzione storica.
Ai fini dell’ammissibilità al sostegno l’Amministrazione procederà pertanto, oltre al controllo attraverso lo SV, alla verifica di rispondenza tra i dati di superficie riportati nelle polizze sottoscritte dai beneficiari e quelle dei PAI, desunte dai Piani di coltivazione dei Fascicoli aziendali. I PAI riporteranno pertanto, oltre ai dati indentificativi dell’azienda, l’elenco delle particelle catastali di uno stesso comune e l’indicazione dalla superficie totale relativa al prodotto da assicurare. Per le polizze che superano la verifica attraverso lo SV, in presenza di valori assicurati per ettaro superiori al valore della produzione storica il premio ed il relativo contributo saranno rideterminati entro il predetto valore storico. Nel caso vengano compilati più PAI per lo stesso CUAA, comune e prodotto, il valore aziendale sarà richiesto solo al primo PAI e riutilizzato sugli altri. Oltre alla verifica attraverso i valori standard del valore complessivo dichiarato nel PAI, per l’uva da vino DOP e IGP, al momento del collegamento della polizza, sarà accertato l’eventuale superamento del valore standard anche per singola menzione. Pertanto, in caso di valore assicurato di una o più menzioni superiore al valore standard di riferimento, l’azienda dovrà possedere idonea documentazione atta a dimostrare il valore medio individuale per tale/i menzione/i.
Le produzioni, le avversità, le fitopatie, gli attacchi parassitari e i rischi e le garanzie assicurabili sono individuati, per l’anno 2023, dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023. Le polizze assicurative agevolate devono essere stipulate prima dell’insorgenza dei rischi e per le produzioni vegetali coprono l’intero ciclo colturale che può concludersi anche nell’anno solare successivo a quello di stipula. Il periodo di copertura della polizza deve essere congruente sia con il termine ultimo del raccolto del prodotto sia con il periodo di conduzione delle superfici sulle quali insiste la coltura assicurata. Il PAI deve essere riferito esclusivamente a polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione, in termini di valore, superiori al 20% del valore della produzione storica del produttore agricolo e riferita all’intera superficie in produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale di cui al Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023, coltivata all’interno di un territorio comunale.
Gli uffici tecnici sono a disposizione per ogni informazione e per la predisposizione delle domande.
Prevenzione gelate primaverili, aperto il bando con scadenza al 19 settembre.
Si informa che la regione ha pubblicato il bando in oggetto. Ammontano ad oltre 1 milione di euro le risorse del terzo bando per il Tipo di operazione 5.1.04 “Prevenzione danni al potenziale produttivo frutticolo da gelate primaverili”.
Il sostegno, pari al 70 % del costo ammissibile dell’investimento, riguarderà l’acquisto e messa in opera di ventilatori e/o bruciatori con funzione antibrina, l’adeguamento di impianti irrigui esistenti al momento della domanda, limitatamente all’inserimento di linee di adduzione ed ugelli/erogatori specificamente dedicati ad espletare la sola funzione antibrina e, in parte, le spese tecniche generali come onorari di professionisti o consulenti in misura non superiore al 3% dell’importo ammissibile.
Le domande potranno essere presentate dal 29 giugno al 19 settembre 2023 – ore 13:00.La decisione è stata adottata
con delibera di Giunta regionale n. 1099 del 26 giugno 2023.
Fauna selvatica, i bandi aperti.
SI informa che la regione ha prorogato al 1° settembre la possibilità di presentare domande sul bando prevenzione danni da fauna. La norma prevede contributi per la creazione di protezioni fisiche con recinzioni perimetrali, recinzioni individuali in rete metallica o “shelter” in materiale plastico, reti anti uccello; protezione elettrica a bassa intensità; protezione acustica con strumenti ad emissione di onde sonore, apparecchi radio, apparecchi con emissione di suoni; – protezioni visive con sagome di predatori, nastri olografici, palloni predatori;- acquisto dei cani da guardiania. I contributi sono sul 100% della spesa con un importo massimo di € 30.000. Oltre tre milioni la disponibilità finanziaria.
Per approfondimenti:
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2023/Danni%20da%20fauna
Con deliberazione n° 920 del 05/06/2023 la regione ha approvato bando per le richieste di contributi per presidi di prevenzione. Si tratta di provvedimento che la Regione ripropone da alcuni anni.
La Regione ha deliberato la scadenza domande al 01/09/2023 e concludere l’acquisto del presidio entro e non oltre il 15 aprile 2024; questo per permettere alle aziende interessate di coprire sia il periodo delle prevenzioni autunnali che quelle primaverili.
La somma stanziata quest’anno per tale bando è di € 250.000,00, diminuita di € 100.000 rispetto allo scorso anno.
APICOLTURA: aperto il bando da 1,29 milioni di euro per il 2024
Invio domande fino al 30 ottobre prossimo. Si tratta della seconda annualità del Programma regionale poliennale 2023-2027.
Con la Delibera di Giunta regionale n. 1186 del 10 luglio 2023 è stato approvato il bando per la presentazione delle domande di aiuto a valere sull’Intervento settoriale apicoltura per il 2024 (seconda annualità del Programma regionale poliennale 2023-2027), relativamente al periodo 1° agosto 2023 – 30 giugno 2024.A partire dal 1 agosto e fino al 30 ottobre 2023 è possibile presentare le domande di aiuto ai Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti per ambito territoriale con le modalità informatiche (Siag) stabilite da Agrea. Il piano finanziario per l’annualità 2024 ammonta ad oltre 1.290.000 euro, messi a disposizione per la realizzazione delle azioni ricomprese nell’ambito degli Interventi A, B ed F a favore degli apicoltori e delle loro forme associate in possesso dei requisiti minimi di rappresentatività previsti dall’Avviso pubblico.
Per maggiori informazioni, visitare il seguente link:
ALBO GESTORI AMBIENTALI: trasporto intermodale di rifiuti – chiarimenti sulle modalità di gestione della tratta stradale
Come già chiarito dalle circolari n. 1235 del 4 dicembre 2017 e n. 6 del 21 luglio 2022, la parte terminale su strada del trasporto intermodale di rifiuti può essere effettuata mediante un complesso veicolare composto da un trattore/motrice nella disponibilità di un’impresa diversa da quella che ha in disponibilità il semirimorchio/rimorchio, purché le imprese siano entrambe iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali nella stessa categoria di iscrizione e per i codici EER relativi ai rifiuti trasportati. La medesima condizione può essere applicata anche per la parte iniziale su strada del trasporto intermodale di rifiuti e cioè il trasporto può iniziare con un complesso veicolare composto da un veicolo a motore (trattore o motrice) nella disponibilità di un’impresa diversa da quella che ha in disponibilità il veicolo rimorchiato (semirimorchio o rimorchio). Si ricorda che nei documenti di trasporto (formulario, se il trasporto intermodale avviene in Italia, o documento di movimento o allegato VII al Regolamento CE n. 1013/2006 se si tratta di un trasporto transfrontaliero di rifiuti) dovranno essere indicate negli appositi spazi le generalità e il numero di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di entrambe le imprese che concorrono al trasporto, fermo restando che il titolare del trasporto, indicato come trasportatore, rimane l’impresa che ha in disponibilità il semirimorchio/rimorchio, mentre i dati dell’impresa titolare del trattore/motrice dovranno essere riportati nel campo annotazioni. Si conferma infine, che nell’effettuazione del trasporto intermodale dovranno essere rigorosamente rispettati i punti a,b,c della circolare del Comitato Nazionale n. 1235 del 4 dicembre 2017, già richiamati nella circolare n.6 del 21 luglio 2022.
EVENTI METEORICI LUGLIO 2023: disposizioni per la gestione emergenziale dei rifiuti
I rifiuti derivanti degli eventi meteorici eccezionali, provenienti da edifici pubblici e privati, sono classificati come rifiuti urbani. A tali rifiuti è attribuito prevalentemente il codice EER 20.03.01, ovvero 20.03.07 per i rifiuti ingombranti, ferma restando la possibilità di attribuire il codice EER 20.03.99 ove ne ricorrano le condizioni. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore di tali rifiuti è il Comune di origine dei rifiuti stessi.
Il detentore dei rifiuti di cui al punto precedente potrà conferirli in prossimità della sede stradale, ove lo consentano le dimensioni e purché non arrechino pregiudizio alla libera circolazione, affinché il gestore del servizio provveda alla loro raccolta. Qualora l’ingombro di detti rifiuti sia tale da non consentirne il collocamento nei pressi della sede stradale, essi saranno raccolti, dal gestore del servizio, su chiamata del detentore.
Per maggiori informazioni, contattare l’Ufficio tecnico – Area ambiente
CLASSYFARM: iscrizione obbligatoria per aderire all’eco-schema 1
Per poter aderire all’eco-schema 1 – pagamento per il benessere animale e la riduzione dell’antimicrobico resistenza – è obbligatorio iscriversi al sistema Classyfarm. Si specifica che si fa riferimento ad entrambi i livelli dell’eco-schema 1.
Classyfarm è il sistema informativo del Ministero della Salute, gestito dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER) ed integrato alla rete Vetinfo. Definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio e permette di monitorare, analizzare ed indirizzare gli interventi in funzione delle problematiche dell’allevamento. Classyfarm raccoglie e registra dati relativi al controllo ufficiale (autorità competente: medici veterinari ufficiali) e all’autocontrollo (operatore/allevatore, veterinario aziendale) sul benessere animale, inoltre, ha come base dati anche il sistema informativo per la farmacosorveglianza. Le elaborazioni consentono di misurare l’effettivo consumo di farmaco, tenendo conto dei principi attivi utilizzati, del numero di animali trattati per ciascun allevamento o possono essere analizzate in forma aggregata per consentire di studiare i fenomeni di utilizzo del farmaco su scala più ampia. Tutti i dati sono convertiti in coefficienti validati e inseriti in un logaritmo di calcolo che definisce un punteggio di rischio all’allevamento permettendo la categorizzazione dello stesso.
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News
CHIARIMENTI SUL PASSAGGIO DA REDDITO DI CITTADINANZA ALLE NUOVE MISURE DISUPPORTO FORMAZIONE E LAVORO (SFL) E ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI)
Si rendono note informazioni utili a chiarire il passaggio dal RdC verso le nuove misure:
- Supporto per la Formazione e Lavoro (SFL) – la nuova misura entra in vigore dal 1° settembre 2023 e prevede il riconoscimento di € 350 euro mensili alle persone a rischio di esclusione sociale lavorativa che parteciperanno a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale. La misura è destinata a soggetti di età tra 18 e 59 anni, con un valore ISEE non superiore a euro 6.000 annui e che non hanno i requisiti per ADI.
- Assegno di Inclusione (ADI) – la nuova misura che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024 si rivolge a favore di nuclei familiari in cui sono presenti componenti:
- Disabili,
- Minorenni,
- Over 60,
- In condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificati dalle pubbliche amministrazioni.
I componenti il nucleo familiare – dal momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del godimento del beneficio – devono possedere particolari e specifici requisiti relativi alle condizioni economiche (ISEE non superiore a € 9.360) e l’importo annuo dell’ADI può variare:
- Fino a € 6.000 annui per nuclei con disabili minori.
- Fino a € 7.560 annui per nuclei con soggetti ultra 67 anni ovvero da persone ultra 67 anni con familiari in disabilità grave.
Per quanto attiene il RdC, la prestazione verrà riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2023 per i seguenti nuclei in cui sono presenti componenti:
- Disabili,
- Minorenni,
- Over 60.
A tale platea – così come previsto dall’ art. 13, comma 5, del D.L. 4/2023, conv. In L. 85/2023 – il messaggio Inps precisa che:
- potranno aggiungersi i percettori di RdC non attivabili al lavoro, per i quali venga comunicata la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il suddetto termine dei sette mesi. I servizi sociali comunicano all’Inps tramite la piattaforma GePi l’avvenuta presa in carico. Decorso tale termine (i sette mesi) in assenza della comunicazione, l’erogazione è sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all’avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del 31 ottobre 2023 entro il quale i servizi sociali comunicano la presa in carico del nucleo.
Si ricorda che:
- per i nuclei già percettori di RdC con componenti attivabili al lavoro dal 1° settembre 2023 è previsto il Supporto per la Formazione e Lavoro (SFL), che, come detto, propone di individuare percorsi di formazione e lavoro e un sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro allo scopo di agevolare l’occupazione.
Chiarimento Inps – Il vero obiettivo della misura (SFL) che prevede anche il riconoscimento di un beneficio economico, di durata limitata, ma solamente come accompagnamento durante tale percorso. Per accedere al beneficio, infatti, oltre a presentare una domanda, è necessario seguire un iter: – sottoscrivere il patto di attivazione digitale; – contattare le Agenzie per il lavoro; – sottoscrivere il patto di servizio personalizzato. All’avvio della frequenza ai percorsi di formazione o delle altre iniziative di attivazione, per la loro durata, verrà erogato il beneficio dei 350 euro mensili previsti dal Supporto per la Formazione e Lavoro per un massimo di dodici mensilità. |
SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI E AI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2023 NEI TERRITORI INDICATI NELL’ALLEGATO 1 AL DECRETO-LEGGE 1 GIUGNO 2023, N. 61
Per fare fronte alle precitate situazioni di emergenza, è stato emanato il decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 127 del 1° giugno 2023, ed entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
In particolare, il citato decreto-legge n. 61/2023, ha previsto – con specifico riferimento ai territori indicati nell’Allegato 1 al medesimo decreto (Allegato n. 1) interessati dagli eventi in trattazione – specifici interventi, tra i quali, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento e da avvisi di addebito ai sensi degli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.
CONTRIBUTI DOVUTI DAI LAVORATORI AGRICOLI AUTONOMI E DAI CONCEDENTI A PICCOLA COLONIA E A COMPARTECIPANTI FAMILIARI
Per i lavoratori agricoli autonomi e i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare la sospensione si applica ai seguenti versamenti:
Scadenza versamento |
Contributi sospesi |
16 luglio 2023 |
Prima rata 2023 |
I lavoratori autonomi agricoli legittimati a usufruire della sospensione potranno trasmettere un’apposita istanza telematica che sarà resa disponibile nel “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi” a decorrere dal 1° al 30 settembre 2023, nella sezione “Domande Telematiche” (Istanza di sospensione).
Gli importi dovuti in relazione alla emissione sopra indicata dovranno essere versati, entro la data del 20 novembre 2023, senza ulteriori somme aggiuntive utilizzando le medesime causali del versamento ordinario e un’apposita codeline che sarà resa disponibile nelle news del predetto Cassetto previdenziale.
Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.
VERSAMENTI VOLONTARI DEL SETTORE AGRICOLO
LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI
Le aliquote contributive da applicare per la determinazione dell’importo dei contributi volontari dei lavoratori agricoli dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, per l’anno 2023, autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995 ovvero autorizzati dal 31 dicembre 1995, hanno raggiunto negli anni precedenti la misura dell’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole al Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD). L’aliquota da applicare è, pertanto, quella stabilita per il FPLD a decorrere dal 1° gennaio 2023, pari al 29,90% di cui il 29,79% come quota pensione e lo 0,11% come aliquota base, così come ripartita nella seguente tabella (cfr. la circolare n. 18 del 10 febbraio 2023).
Aliquote e Coefficienti di riparto – Decorrenza 1° gennaio 2023
Autorizzati entro il 30 dicembre 1995
Coefficienti di riparto |
Aliquota Base 0,11%
0,003679 |
Quota Pensione 29,79%
0,996321 |
Totale IVS 29,90%
1,000000 |
Autorizzati dal 31 dicembre 1995
Coefficienti di riparto |
0,11%
0,003679 |
29,79%
0,996321 |
29,90%
1,000000 |
COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI, COLONI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI
Per effetto dell’articolo 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233, i coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali versano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito settimanale.
Nella seguente tabella sono riportate le classi di reddito settimanale e i contributi ai fini della prosecuzione volontaria, con decorrenza 1° gennaio 2023.
Classi di reddito settimanale e contributi ai fini della prosecuzione volontaria – Decorrenza 1° gennaio 2023
Classi |
Classi di reddito settimanale |
Reddito settimanale medio imponibile |
Quota Pensione
22,00% RM |
Addizionale legge n. 233/1990 2,00% RM |
Addizionale legge n. 160/1975 (€ 0,69 x 3) |
Contributo Totale |
1° |
Fino a € 254,16 |
€ 254,16 |
€ 55,92 |
€ 5,09 |
€ 2,25 |
€ 63,26 (a) |
2° |
Oltre € 254,16 Fino a € 338,88 |
€ 296,52 |
€ 65,24 |
€ 5,94 |
€ 2,25 |
€ 73,43 (a) |
3° |
Oltre € 338,88 Fino a € 423,60 |
€ 381,24 |
€ 83,88 |
€ 7,63 |
€ 2,25 |
€ 93,76 |
4° |
Oltre € 423,60 |
€ 465,96 |
€ 102,52 |
€ 9,32 |
€ 2,25 |
€ 114,09 |
- a) Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge n. 233/1990, l’importo del contributo settimanale non può essere inferiore ai seguenti importi:
– € 63,32 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima del 31 dicembre 1995;
– € 74,97 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata dopo il 31 dicembre 1995.
CONTRIBUTI INTEGRATIVI VOLONTARI DI CUI ALL’ARTICOLO 4 DEL D.P.R. N. 1432/1971
- Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato
In conformità all’articolo 4 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni, l’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate annue, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari a integrazione.
Pertanto, i contributi integrativi sono commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2023, per il FPLD è, come evidenziato in premessa, pari a 29,90%.
Si fa presente che, per effetto dell’articolo 01, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non trova più applicazione l’articolo 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, in forza del quale i contributi erano dovuti in rapporto alle retribuzioni medie convenzionali, come già previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, nei casi in cui le stesse non fossero superate dal salario contrattuale (cfr. la circolare n. 57 del 14 aprile 2006).
- Piccoli coloni e compartecipanti familiari
L’articolo 1, comma 785, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha autenticamente interpretato il comma 4 dell’articolo 01 del decreto-legge n. 2/2006, nel senso che, per i soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968.
Nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari continuano a trovare applicazione, pertanto, i salari medi convenzionali, determinati anno per anno e per ciascuna provincia dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale.
Per l’anno 2023, i salari medi convenzionali sono stati determinati con decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 giugno 2023 pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale del medesimo Ministero con numero repertorio 103/2023
- Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria
Per effetto dell’articolo 7, commi 1 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i coloni e i mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) versano i contributi volontari con differenti modalità, se autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo.
- Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997
Gli importi dei contributi volontari per l’anno 2023, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria in data antecedente al 12 luglio 1997 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 184/1997), sono riportati nella tabella dell’Allegato n. 2. L’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita.
- Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997
Il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda. Al riguardo si precisa che, per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2023, il contributo integrativo è costituito dalla somma dei seguenti importi:
- importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a € 21,62;
- importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34% (aliquota dell’8,84% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% di cui all’articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297).
Il contributo base, invece, è pari all’importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%.
DECRETO LEGGE N.61/2023 INTERVENTI PER ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA
PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE LAVORO E AMMORTIZZATORI SOCIALI
A seguito del decreto-legge del 1°giugno 2023 n.61, siamo a rendervi nota una prima informativa su quanto effettivamente disposto in materia di:
- sospensione di adempimenti e versamenti tributari e contributivi
- misure al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi
Appena in possesso di istruzioni operative, faranno seguito ulteriori eventuali dettagli, disposizioni e chiarimenti su come procedere all’attuazione pratica delle misure previste da tale decreto.
MISURE AL SOSTEGNO DEL REDDITO DEI LAVORATORI AUTONOMI
Il sostegno al reddito prevede l’erogazione di un’indennità una tantum per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, in favore di:
- collaboratori coordinati e continuativi,
- dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale,
- dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa:
- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463;
- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 613;
- lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, istituita ai sensi dell’articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla medesima gestione;
- pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante “Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne”;
- lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l’obbligo contributivo presso la gestione speciale ex Enpals
iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, risiedono o sono domiciliati ovvero operano esclusivamente in uno dei Comuni delimitanti e che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi
Sono, altresì, destinatari dell’indennità una tantum i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.
Tale indennità è riconosciuta ed erogata dall’INPS, a domanda adeguatamente documentata.
Anche in questo caso, restiamo in attesa del rilascio di un’apposita procedura per la presentazione delle istanze da parte degli interessati.
VERIFICA DEI REQUISITI E MISURA INDENNITÀ UNA TANTUM:
Con riferimento al requisito della residenza, lo stesso è verificato dall’Istituto in sede di presentazione della domanda attraverso l’accesso al relativo servizio telematico tramite la propria indennità digitale SPID almeno di livello 2, CIE o CNS.
Quanto al requisito del domicilio è necessario che il richiedente l’indennità dichiari, in sede di domanda, di essere domiciliato alla data del 1° maggio 2023 in uno dei Comuni di cui all’allegato 1 del decreto in argomento.
Con riferimento ai periodi di sospensione, il lavoratore richiedente l’indennità una tantum è tenuto, in sede di presentazione della domanda, a dichiarare il periodo o i periodi durante il/i quale/i l’attività lavorativa è rimasta sospesa a causa degli eventi alluvionali, indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione medesima. I lavoratori possono scegliere di presentare:
- una domanda per ciascun periodo di sospensione
- una domanda che interessa due o più periodi di sospensione
- un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione; i periodi di sospensione dell’attività, fino a un massimo di sei periodi, possono anche essere continuativi.
Limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per l’anno 2023. Raggiunto detto limite INPS non procede all’accoglimento delle ulteriori domande per l’accesso ai benefici in esame.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I lavoratori potenziali destinatari delle indennità al fine di ricevere la prestazione dovranno presentare domanda all’INPS entro la data del 30 settembre 2023 esclusivamente in via telematica, utilizzando due modalità:
- i consueti canali messi a disposizione per i cittadini
- rivolgendosi presso gli Istituti di Patronato
La domanda sarà disponibile dal 15 giugno 2023, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto (www.inps.it).
Le credenziali di accesso al servizio per la prestazione sopra descritta sono attualmente le seguenti:
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Requisiti ammissibilità della domanda
Il lavoratore richiedente l’indennità è tenuto alle seguenti dichiarazioni:
- di rientrare nell’ambito di una delle categorie di lavoratori previste dall’articolo 8 del decreto-legge n. 61 del 2023;
- di essere residente in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
- di essere domiciliato in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
- di svolgere l’attività lavorativa esclusivamente in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
- di essere un lavoratore titolare di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e di svolgere attività lavorativa prevalentemente in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
- di possedere i requisiti previsti dalla legge per la categoria di appartenenza.
Si precisa che l’indennità una tantum è corrisposta dall’INPS sulla base dei dati dichiarati in domanda dal richiedente, della documentazione allegata nonché di quelli a disposizione dell’Istituto al momento del pagamento.
INFORMAZIONI NECESSARIE PER PRESENTARE DOMANDA
Al fine di poter predisporre la domanda per usufruire della misura di sostegno al reddito, ricordiamo che occorre comunicare all’indirizzo mail forli@enapa.it :
- se si è residenti o domiciliati in zone alluvionate precisando il/i comune/i interessato/i dal periodo di sospensione dell’attività
- se si svolge la propria attività lavorativa esclusivamente in uno dei Comuni alluvionati precisando il/i comune/i interessato/i dal periodo di sospensione dell’attività
- per quanti e quali periodi l’attività lavorativa è stata sospesa indicando data d’inizio e data di fine della sospensione
- il codice IBAN personale e non riferito all’azienda o attività, sul quale deve essere erogata la prestazione
NOTA BENE
Avendo la domanda di sostegno al reddito carattere individuale, le informazioni di cui sopra devono essere fornite da e per ogni componente del nucleo familiare richiedente la prestazione, in modo tale da poter ricevere il contributo.
