NEVE NEL RIMINESE, AGRICOLTORI IN PRIMA LINEA SULLE STRADE

CONFAGRICOLTURA: “DISAGI MITIGATI DAL NOSTRO LAVORO” 

(Rimini, 23 gennaio 2023) Gli agricoltori si sono fatti trovare ancora una volta pronti e hanno mitigato gli effetti della copiosa nevicata che ha imbiancato la collina e la montagna riminese: con i loro trattori sono prontamente intervenuti per liberare le strade dalla neve e consentire la circolazione degli altri veicoli in sicurezza. 

“Per me, così come per altri colleghi, è diventata ormai una prassi intervenire in queste situazioni in virtù degli accordi che abbiamo con le Istituzioni locali“, commenta Paride Benvenuti, contoterzista di San Clemente e socio di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini. Per l’agricoltore è stata una giornata di grande impegno e con tre deI suoi cinque trattori impegnati di solito per sgombero neve ha operato in vari punti del territorio per tenere le strade pulite. “Appena abbiamo ricevuto notizia della forte nevicata, ci siamo subito adoperati per garantire la corretta viabilità stradale. Siamo felici di esserci riusciti ed aver evitato dei disagi alla popolazione locale”. 

“La neve è un toccasana per l’agricoltura, soprattutto dopo un anno siccitoso come il 2022 – evidenzia per Carlo Carli, presidente di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini – Gli agricoltori, anche in questa occasione, hanno dato il loro contributo per far fronte al maltempo e a una nevicata che, in alcune zone del Riminese, è stata molto abbondante, come ad esempio nel caso di Pennabili e Novafeltria dove la situazione è ancora un po’ critica. E‘ una soddisfazione poter essere di aiuto alla collettività, soprattutto nelle comunità della collina e della montagna abbiamo mostrato ancora una volta come è possibile collaborare con le Istituzioni per garantire ottimi risultati per la popolazione”.

DOMANDA PER LA “ROTTAMAZIONE-QUATER” DELLE CARTELLE  

Nell’ambito delle disposizioni in materia di “tregua fiscale”, con l’art. 1, commi da 231 a 251, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023), il Legislatore ha introdotto una nuova possibilità di definizione agevolata  delle cartelle di pagamento, c.d. “rottamazione-quater”.

Al fine di usufruire di tale definizione è richiesta la presentazione in via telematica di un’apposita domanda entro il 30.4.2023.

La comunicazione al contribuente, da parte dell’Agenzia delle Entrate – riscossione, dell’esito della domanda e dell’ammontare di quanto dovuto al fine della definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rateazione scelto sono inviati al contribuente entro il 30.6.2023.

Recentemente la stessa Agenzia delle Entrate – riscossione, come evidenziato nel Comunicato stampa 20.1.2023, ha reso disponibile sul proprio sito Internet il servizio on-line utilizzabile per la presentazione della domanda di adesione, fornendo altresì alcuni chiarimenti in merito.

La “rottamazione-quater” consente di estinguere il debito, senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, effettuando il pagamento in unica soluzione / rateale delle somme:

  • affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale;
  • maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di rimborso spese per procedure esecutive/ notifica della cartella di 

Merita evidenziare che la “rottamazione-quater” risulta meno onerosa rispetto alla “rottamazione-ter”, posto che ora non sono dovuti tutti gli interessi (in precedenza erano esclusi solo quelli di mora) e gli aggi. Per la determinazione di quanto dovuto sono considerati esclusivamente gli importi già versati a titolo di capitale compresi nei carichi affidati, nonché di rimborso delle spese.

La definizione agevolata interessa i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della    riscossione nel periodo 1.1.2000 – 30.6.2022.

Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate – riscossione sul proprio sito Internet, la definizione agevolata è consentita con riferimento a “tutti i carichi” affidati nel predetto periodo, compresi quelli:

  • contenuti in cartelle non ancora notificate;
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione / sospensione;
  • già oggetto di una precedente definizione agevolata, ancorché decaduta.

 

La definizione agevolata può essere effettuata anche per i carichi che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012, nonché per la ristrutturazione dei debiti del consumatore e  il concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019.

Inoltre possono essere estinti, anche se con riferimento ad essi si è determinata l’inefficacia della    relativa definizione (decadenza a causa di mancato / insufficiente / tardivo versamento di una delle  rate previste nel piano di pagamento), i debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione  nel periodo 2000 – 2017 oggetto delle seguenti precedenti definizioni agevolate:

  • definizione carichi affidati dal 2000 al 2016 (“rottamazione” ex 6, comma 2, DL n. 193/2016);
  • definizione carichi affidati dal 2000 al 2016 e dall’1.1 al 9.2017 (“rottamazione-bis” ex art. 1, comma 5, DL n. 148/2017);
  • definizione carichi affidati dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter” ex 3, comma 5, DL n. 119/2018);
  • definizione carichi affidati dal 2000 al 2017 a favore di persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica (“saldo e stralcio” ex 1, comma 189, Legge n. 145/2018);
  • riapertura definizione carichi affidati dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter” e “saldo e stralcio” ex 16-bis, commi 1 e 2, DL n. 34/2019).

La “rottamazione-quater” è inoltre consentita:

  • limitatamente agli interessi (comprese le d. “maggiorazioni”) e alle somme maturate a titolo di aggio, anche con riferimento alle sanzioni amministrative diverse da quelle riferite a:
  • violazioni tributarie
  • violazione degli obblighi relativi ai contributi / premi previdenziali;
  • per i debiti risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione da parte degli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 509/94 (Casse previdenziali professionisti, tra cui INARCASSA, CDC, ENPAV, ENPAM, ) e D.Lgs. n. 103/96 (per i professionisti privi di Cassa previdenziale di categoria), a fronte dell’adozione di apposite libere entro il 31.01.2023. 

SOMME ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE

La definizione agevolata in esame non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo riguardanti:

  • recupero degli aiuti di Stato ex art. 16, Regolamento UE n. 2015/1589;
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • multe / ammende / sanzioni dovute a seguito di provvedimenti / sentenze penali di condanna;
  • risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 7.6.2007, n. 2007/436/CE e 26.5.2014, n. 2014/335/UE e 14.12.2020, n. 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, nonché l’IVA riscossa all’importazione.

Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate – riscossione, l’esclusione dalla definizione riguarda anche:

  • le somme affidate dagli Enti della fiscalità locale / territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (c.d. “GIA”);
  • i carichi affidati da Enti / Casse previdenziali privati che non adottano, entro il 31.1.2023, l’apposita delibera. 

DOMANDA DI ADESIONE

Il soggetto interessato deve manifestare all’Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione da presentare entro il 30.4.2023 (entro tale termine è possibile integrare una dichiarazione già presentata). Nella dichiarazione va indicato, tra l’altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi. L’estinzione del giudizio richiede l’effettivo perfezionamento della definizione e la produzione in giudizio della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in mancanza il Giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Per beneficiare degli effetti della definizione, la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, a seguito di pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute relativamente ai carichi in esame.

La domanda di definizione va presentata in via telematica tramite il servizio disponibile all’indirizzo https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-di-adesione/

INDENNITÀ  200 € – 350 € COMMERCIANTI / ARTIGIANI / PROFESSIONISTI:

DEFINITE LE ISTRUZIONI PER IL RIESAME DELLA DOMANDA 

L’art. 33, DL n. 50/2022, c.d. “Decreto Aiuti”, ha istituito uno specifico fondo, con una dotazione di € 500 milioni per il 2022, destinato al riconoscimento di un’indennità una tantum (€ 200) a favore dei seguenti soggetti:

  • commercianti / artigiani iscritti all’IVS;
  • coltivatori diretti, coloni, mezzadri e IAP;
  • professionisti iscritti alla Gestione separata INPS;
  • professionisti iscritti alle relative Casse previdenziali;

titolari di un reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000. 

Con il DM 19.8.2022 il Ministero del Lavoro ha individuato i criteri e le modalità di concessione di tale indennità. Con il DL n. 44/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter” l’indennità in esame è stata aumentata di € 150 a favore dei predetti soggetti con un reddito complessivo 2021 non superiore a € 20.000. 

L’INPS con la Circolare 26.9.2022, n. 103 ha definito le modalità operative utilizzabili da parte dei soggetti iscritti all’IVS / Gestione separata precisando che i soggetti interessati dovevano presentare entro il 30.11.2022 un’apposita domanda. Recentemente lo stesso Istituto con il Messaggio 19.1.2023, n. 317 ha reso note le istruzioni per la presentazione delle richieste di riesame da parte dei soggetti, le cui domande sono state respinte per non avere superato i controlli relativi all’accertamento dei requisiti normativamente previsti. 

Come precisato dall’INPS nel Messaggio in esame:

  • la domanda di riesame può essere presentata entro il 19.4.2023 (termine non perentorio), ossia entro 90 giorni dalla data pubblicazione del citato Messaggio, ovvero dalla conoscenza dello scarto se successivo;
  • il soggetto interessato può presentare richiesta di riesame accedendo alla stessa Sezione del sito Internet dell’INPS utilizzata per la presentazione della domanda “Indennità una tantum 200 euro”;
  • per le domande nello stato “Respinta” è disponibile la lista dei motivi di scarto e il tasto “Chiedi riesame” che consente di inserire la motivazione della richiesta e, mediante la funzione “Allega documentazione”, i documenti utili per il riesame. 

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata è richiesta un’autocertificazione della presentazione della richiesta di iscrizione alla Gestione separata con indicazione della data e numero di protocollo nonchè copia del versamento contributivo effettuato o autocertificazione in caso di reddito assente / negativo, con indicazione del protocollo e data di invio della dichiarazione dei redditi per il 2020 e 2021.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI (VOUCHER): prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato 

La legge di bilancio 2023 ha eliminato per il settore agricolo la possibilità di utilizzare il contratto di prestazione occasionale disciplinato dall’art. 54 del decreto-legge n. 50/2017 (cd. “voucher”), che rimane invece in vigore per gli altri settori produttivi con un ampliamento della possibilità di utilizzo rispetto alla previgente normativa.

Per il settore primario – in sostituzione dei voucher – è stata introdotta in via sperimentale per il biennio 2023-2024 una nuova tipologia contrattuale denominata “prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato”, disciplinata dai commi da 344 a 354 della legge n. 197/2022 in commento.

Il nuovo istituto appare una forma ibrida tra lavoro dipendente e occasionale (l’occasionalità sembra in contraddizione con il lavoro subordinato) e presenta diverse zone d’ombra che dovranno essere chiarite dalle amministrazioni competenti.

Ciò premesso vediamo le principali caratteristiche di questa nuova tipologia contrattuale.

Datori di lavoro 

Possono utilizzare questa forma contrattuale tutti i datori di lavoro agricolo, senza limiti dimensionali, a differenza di quanto previsto per le prestazioni occasionali degli altri settori produttivi.

L’instaurazione di prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro che non rispettano la contrattazione collettiva nazionale e territoriale stipulata dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Prestatori di lavoro 

Possono essere assunti con questa particolare forma contrattuale le seguenti categorie di soggetti:

  1. persone disoccupate, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015, nonché percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o dell’indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL, o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali;
  2. pensionati di vecchiaia o di anzianità;
  3. giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università;
  4. detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

Le categorie di soggetti sopra elencate sono leggermente diverse rispetto a quelle precedentemente previste per le prestazioni occasionali (voucher), in quanto ricomprendono i percettori di reddito di cittadinanza e di ammortizzatori sociali, i pensionati di anzianità nonché i detenuti.

Da sottolineare che in nessun caso possono essere assunti con questa particolare tipologia contrattuale, anche se appartenenti alle predette categorie, coloro che abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti, salvo che non si tratti di pensionati.

Tipologia di attività

 

Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato possono riguardare solo attività di carattere “stagionale”.

Sul punto non è chiaro cosa debba intendersi per attività stagionali, e cioè se debba farsi riferimento al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 recante l’«Elenco che determina le attività a carattere stagionale di cui all’art. 1, comma secondo, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato» o ad altre fonti normative o contrattuali.

Durata

 

La durata dell’attività di natura stagionale occasionale non può essere superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore.

I 45 giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non l’arco temporale complessivo del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di 12 mesi.

Adempimenti 

Il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, deve acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva.

È necessario effettuare, prima dell’inizio della prestazione, la comunicazione di assunzione ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996. In sostanza il datore di lavoro deve effettuare una vera e propria comunicazione di assunzione così come è tenuto a fare per qualsiasi altro lavoratore dipendente. L’unica differenza sembrerebbe riguardare la tempistica dell’adempimento perché mentre la comunicazione di assunzione normalmente deve essere effettuata entro il giorno precedente a quello di instaurazione del rapporto, in questo caso la comunicazione deve essere effettuata “prima dell’inizio della prestazione” (come espressamente previsto dal comma 346 dell’art. 1 della legge n. 197/2022).

Con la consegna al lavoratore della copia della comunicazione d’assunzione si considerano assolti anche gli obblighi di informativa previsti dal d.lgs. n. 152/1997. In sostanza non è necessario fornire al lavoratore le informazioni aggiuntive previste dalla recente riforma dal d.lgs. n. 104/2022 (cfr. ns. Circ. n. 16693 del 23 settembre 2022 ).

L’iscrizione dei lavoratori nel libro unico del lavoro e la compilazione della parte “paghe” dello stesso possono avvenire in un’unica soluzione, anche alla scadenza del rapporto di lavoro. È fatta salva la possibilità di erogare degli anticipi dei compensi su base settimanale, quindicinale o mensile, con le consuete modalità tracciabili previste per il lavoro subordinato (bonifico, assegno, etc.).

Retribuzione

 

Il compenso spettante deve essere corrisposto direttamente dal datore di lavoro mediante bonifici o altre modalità tracciabili (e non utilizzando voucher), sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro.

Resta il dubbio su quale debba essere la retribuzione spettante in relazione all’attività stagionale svolta e se si applichino o meno le particolari modalità di determinazione della retribuzione per gli operai agricoli a tempo determinato (cosiddetto terzo elemento).

 

Oneri fiscali e previdenziali

 

Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile, ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

Il compenso è invece assoggettato alla contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva di quella contrattuale (cioè CAC nazionale e provinciale, EBAN, EBAT, etc.), nella misura prevista per le zone agricole svantaggiate (art. 1, c. 45, della legge n. 220/2010). Dalla lettura della norma sembrerebbe che la contribuzione dovuta debba essere sempre commisurata a quella delle zone agricole svantaggiate (riduzione del 68%), a prescindere dal luogo (ordinario, svantaggiato, montano-particolarmente svantaggiato) in cui è stata resa la prestazione. Questa previsione – se l’abbiamo correttamente interpretata – rappresenta un vantaggio rispetto alla contribuzione ordinariamente dovuta per il lavoro dipendente solo per le aziende operanti nelle zone non agevolate del centro-nord, mentre potrebbe addirittura rappresentare uno svantaggio per le imprese operanti nelle zone montane-particolarmente svantaggiate.

Nulla dice la legge in merito alle modalità di denuncia all’INPS delle retribuzioni corrisposte. La norma prevede soltanto che il datore di lavoro effettui all’INPS il versamento della contribuzione entro il 16 del mese successivo a quello in cui ha termine della prestazione, secondo modalità che dovranno essere stabilite dai competenti enti previdenziali ed assicurativi.

La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno.

 

Sanzioni

 

Laddove si superi il limite di durata di 45 giorni nell’anno è prevista la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione di assunzione ovvero in caso di utilizzo di soggetti che non rientrano in una delle categorie previste, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione non derivi da false dichiarazioni del lavoratore.

Non si applica la procedura di diffida (da parte del personale ispettivo) di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 124/2004 (che consente, in caso di ottemperanza al contenuto delle prescrizioni della diffida, di accedere ad una riduzione delle sanzioni).

 

 

Ad una prima lettura, non si riescono a cogliere grandi vantaggi da questa tipologia contrattuale rispetto all’ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura.

Si tratta infatti pur sempre di un rapporto di lavoro subordinato (così testualmente la legge) anche se di natura occasionale, con la conseguenza che debbono essere effettuati gli stessi adempimenti del lavoro dipendente, sia pure con cadenze diverse.

Anche gli adempimenti in materia previdenziale sembrano ricalcare quelli del lavoro dipendente, con un vantaggio in termini di costi esclusivamente per chi opera in zona ordinaria.

 

Si rileva, infine, che la norma è difficilmente attuabile in assenza delle necessarie indicazioni da parte delle amministrazioni competenti in merito agli adempimenti amministrativi e previdenziali che debbono essere posti in essere dai datori di lavoro.

 

Ci riserviamo, quindi, di tornare sull’argomento appena saranno disponibili le opportune indicazioni da parte degli Enti di riferimento.

 

PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI: invio entro gennaio 2023

 

Ricordiamo che l’articolo 9, comma 6, della Legge n. 68/1999 prevede un preciso obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati che a livello nazionale occupano almeno 15 dipendenti, ovvero gli stessi sono tenuti ad inviare telematicamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, un prospetto informativo sulla loro situazione occupazionale ai fini degli adempimenti richiesti dalla normativa sul lavoro dei disabili.

Sono quindi soggetti a tale obbligo i datori di lavoro per i quali siano intervenuti, con fotografia al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di invio del prospetto, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva. Ricordiamo, più in generale, che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della L. 68/1999 nella seguente misura: 

  • Sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti
  • Due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti
  • Un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti

I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione dei lavoratori disabili.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, in data 30 novembre 2021, il Decreto Ministeriale n. 194 del 30 settembre 2021 con il quale ha disposto un aumento, dal 1° gennaio 2022, dell’importo delle sanzioni per il ritardato invio del prospetto informativo. Nello specifico, in caso di mancato invio del Prospetto informativo disabili alla scadenza del 31 gennaio, dal 1° gennaio 2022, la sanzione amministrativa è pari a 702,43 euro, maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.

 

COMUNICAZIONE LAVORATORI SOMMINISTRATI: invio da effettuare entro il 31 gennaio prossimo 

Ricordiamo che, come ogni anno, entro il 31 gennaio 2023 le Aziende che durante l’anno 2022 hanno fatto ricorso a lavoratori somministrati, devono effettuare la comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU). Qualora queste non vi fossero, la comunicazione potrà essere fatta alle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL provinciali.

La comunicazione ha ad oggetto i contratti di somministrazione stipulati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e deve obbligatoriamente contenere:

  • il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
    • la durata dei contratti di somministrazione;
    • il numero e la qualifica dei lavoratori impiegati;

La stessa potrà essere effettuata tramite fax, raccomandata a mano, accomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC).  Per mancato adempimento dell’obbligo è prevista una sanzione da 250.00 a 1200,00 euro.

 

 

Sviluppo rurale, approvati i primi bandi per interventi agro climatico ambientali. 

La regione Emilia-Romagna con la Delibera di Giunta regionale n. 2375 del 27 dicembre 2022 ha approvato i primi bandi relativi alla nuova programmazione.

Gli interventi attivati sono i seguenti:

SRA001-ACA 1 – Produzione integrata

SRA003-ACA 3 – Tecniche lavorazione ridotta dei suoli

SRA004-ACA 4 – Apporto di sostanza organica nei suoli

SRA007-ACA 7 – Conversione seminativi a prati e pascoli

SRA008-ACA 8 – Gestione prati e pascoli permanenti

SRA013-ACA 13 – Impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola

SRA014-ACA 14 – Allevatori custodi dell’agrobiodiversità

SRA015-ACA 15 – Agricoltori custodi dell’agrobiodiversità

SRA019-ACA 19 – Riduzione dell’impatto dell’uso di prodotti fitosanitari

SRA026-ACA 26 – Ritiro seminativi dalla produzione

SRA029 – Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

Le domande di sostegno saranno compilabili su SIAG appena il PC 2023 verrà reso disponibile, probabilmente verso la fine di gennaio, a seguito dell’aggiornamento catastale AGEA e della pubblicazione e recepimento della nuova matrice prodotti/interventi.

Il termine per la presentazione delle domande di sostegno, ad oggi, è fissato al 15 marzo 2023.

Link diretto a sito dedicato:

Sviluppo rurale 2023-2027 — Agricoltura, caccia e pesca (regione.emilia-romagna.it)

Tutte le aziende interessate ad aderire ai bandi o comunque che vogliono prendere informazioni possono rivolgersi su appuntamento agli uffici tecnici di Forlì, Cesena e di Rimini

 

Credito, Agrifidi al via l’operatività per il 2023 

In data 23 gennaio 2023 la Regione Emilia Romagna ha deliberato il nuovo “Programma Operativo 2023 per migliorare le condizioni di accesso al Credito di Conduzione con la concessione, attraverso gli Organismi di garanzia, di un Aiuto De Minimis sotto forma di concorso interessi.

Il bando propone due linee di credito: “prestito di conduzione max. 12 mesi” e “Prestito di conduzione medio periodo fino ad un massimo di 60 mesi con contributo per i primi 36 mesi” con il solo regime di aiuto in de minimis.Per il breve termine l’abbattimento è fissato nella misura del 2%. (Importo minimo 6.000,00 euro e max. 150.000,00)

Per il medio termine l’abbattimento è fissato nella misura del 2,50%.(Importo minimo 12.000,00 euro e max.500.000,00)

Ribadisco anche in questa occasione che è un contributo molto importante, perché l’aiuto previsto (2,5% annuo), viene calcolato per 3 anni ed attualizzato all’anno in cui viene presentata la domanda, per essere poi liquidato all’azienda in 3 rate annuali, uguali e costanti. Questo aiuto corrisponde all’incirca ad un 4,4% netto: quindi, per semplificare, una domanda dell’importo di euro 100 mila riceverà un contributo di Euro 4.400,00 pagato in 3 rate uguali di Euro 1.466,00 per i primi 3 anni di durata del prestito.

Le Priorità sono state cambiate:

  • imprese agricole condotte da giovani imprenditori, con età inferiore ai 41 anni (che non abbiano ancora compiuto i 41 anni alla data di presentazione della domanda);
  • imprese agricole ricadenti nelle zone svantaggiate individuate dalla versione 11.1 del Programma di Sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna;
  • altre imprese agricole del territorio regionale.

La dotazione finanziaria complessivamente ammonta ad euro 900 mila, così ripartiti: euro 600 mila per le domande a breve termine ed Euro 300 mila per quelle a medio periodo.

Abbiamo avuto rassicurazione dall’Assessore all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna che, in sede di assestamento di Bilancio, la Regione si farà carico di tutte le richieste pervenute per riuscire a soddisfarle.

La grossa novità è costituita dal fatto che la Regione Emilia-Romagna, su precisa richiesta, ha modificato, alzandoli, i parametri Ettaro / Coltura della modulistica in maniera tale da potere avere importi più elevati all’atto della presentazione della domanda. Questo consente alle aziende, in accordo con la Banca di potere aumentare la cifra che prima era limitata da questi parametri che non erano più stati ritoccati da anni.

La data di scadenza di presentazione delle domande è fissata al 28 aprile 2023.

Ricordo che le aziende devono essere in Regola con il DURC anche al momento della presentazione della domanda.

Gli uffici tecnici sono a disposizione per ogni chiarimento e per la compilazione delle domande.

 

Domanda Unica 2022, circolare Agea sul pagamento dei saldi 

Agea ha pubblicato la circolare numero 5586 del 25.01.2023, con la quale si danni indicazioni relative al pagamento dei saldi, procedendo in tale senso a tutte le operazioni propedeutiche al pagamento. Ricordiamo che i pagamenti saranno effettuati entro il 30.06.2023.

E’ prevista una riduzione lineare dei titoli a livello nazionale, ciò a causa delle richieste presentate sulla Riserva Nazionale del titoli sia come giovani agricoltori che come nuovi agricoltori. Inoltre la riduzione è legata alle richieste alla Riserva per le casistiche “abbandono di terre” e “compensazione di svantaggi specifici”.

La riduzione complessiva di tutti i titoli è pertanto calcolata nel 1,12%.

Il premio greening per il 202 sarà pari al 0,5246% del valore dei titoli 2022.

Agea ad oggi non ha ancora provveduto ad effettuare i calcoli sul valore dei titoli per il 2023, che come noto subiranno una forte decurtazione a fronte dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari relativi alla nuova programmazione PAC.

 

 

APICOLTURA: Aperto il bando da 1,2 milioni di euro

Destinati al finanziamento delle azioni di assistenza tecnica, degli investimenti e delle attività di comunicazione e promozione. Invio domande tramite Agrea entro il 10 febbraio.

È attivo il primo bando relativo alla nuova programmazione regionale – Pac 2023-2027 – che mette a disposizione del settore apicoltura 1,2 milioni di euro, destinandoli al finanziamento delle azioni di assistenza tecnica, degli investimenti e delle attività di comunicazione e promozione. È possibile presentare la domanda di aiuto attraverso l’applicativo Siag messo a disposizione da Agrea, entro il 10 febbraio 2023. Le spese eleggibili a contributo sono quelle sostenute nel citato periodo a partire dalla data di presentazione della domanda di aiuto. Il nuovo anno apicolo (1 gennaio – 31 dicembre) è stato suddiviso in due periodi: “primo periodo”, dal 1° gennaio 2023 al 31 luglio 2023, e “secondo periodo”, dal 1° agosto 2023 al 31 dicembre 2023. Delle risorse assegnate, circa 980mila euro saranno già messi a disposizione degli apicoltori e delle loro forme associate nel primo periodo attraverso l’attivazione di tutti gli interventi previsti dalla programmazione regionale, la restante quota (oltre 200mila euro) sarà a disposizione per garantire l’attuazione, nel secondo periodo, degli interventi ritenuti indispensabili per il settore (in particolare assistenza tecnica e azioni di comunicazione e promozione). Il nuovo avviso pubblico si riferisce al primo periodo; la tipologia di Interventi/azioni attivate ed attività ammissibili, l’individuazione dei beneficiari e le relative percentuali di contributo, sono dettagliati all’allegato 2 della Delibera regionale n. 27/2023. Nella primavera del 2023 si provvederà, con una integrazione del bando, al finanziamento degli Interventi e azioni da attivare nei restanti 5 mesi di quest’anno.

Per maggiori informazioni, visitare il seguente link:

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/notizie/2023/gennaio/aperto-il-bando-da-1-2-milioni-di-euro-per-interventi-nel-settore-dellapicoltura

 

ALBO GESTORI AMBIENTALI: tempistiche di conclusione del procedimento in caso di rinnovo dell’iscrizione

Alcune Sezioni regionali hanno richiesto al Comitato nazionale chiarimenti circa le tempistiche di conclusione del procedimento amministrativo indicati all’articolo 22, comma 2, del D.M.120/2014. Si chiede, in particolare, se la riduzione dei tempi per la conclusione dell’istruttoria, prevista nei casi di rinnovo dell’iscrizione all’Albo si estenda anche alle tempistiche previste all’articolo 15, comma 10 del D.M. 120/2014 per la presentazione della garanzia finanziaria alla Sezione regionale o provinciale. A tale riguardo il Comitato nazionale ritiene di chiarire che il dimezzamento dei tempi previsto all’articolo 22, comma 2, del D.M. 120/2014 si riferisce esclusivamente alle tempistiche relative alla conclusione del procedimento amministrativo in capo alla pubblica amministrazione e non si estende alle tempistiche entro le quali il richiedente è tenuto a presentare alla Sezione regionale o provinciale la garanzia finanziaria, qualora prevista. Pertanto, l’interessato è sempre tenuto, anche nel rinnovo dell’iscrizione all’Albo a presentare alla Sezione regionale o provinciale la garanzia finanziaria a favore dello Stato entro il termine di decadenza di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di conclusione dell’istruttoria da parte della Sezione medesima.

 

PESTE SUINA AFRICANA: un bando per la biosicurezza negli allevamenti suini

Verranno erogati incentivi per l’acquisto di recinzioni per gli stabilimenti di suini domestici al fine di prevenire il contagio da parte dei cinghiali. Invio domande entro il 20 febbraio 2023.

Con Delibera n. 2199 del 12 dicembre 2022 la regione Emilia-Romagna ha finanziato con 1 milione di euro il Programma regionale per la concessione di contributi ad imprese agricole per interventi di biosicurezza sotto forma di contributi in conto capitale pari all’80% della spesa ammissibile. Il Programma è finalizzato a prevenire i rischi di contagio connessi alla diffusione della Peste suina africana da parte della fauna selvatica negli allevamenti di suini. L’azione si concretizza nell’erogazione di incentivi a fronte di investimenti in sistemi di biosicurezza ed antintrusione (recinzioni) degli stabilimenti di suini domestici (stabulati) nei confronti dei suini selvatici (cinghiali). La domanda dovrà essere presentata entro le ore 13.00 del 20 febbraio 2023 sul sistema informatico di Agrea (Siag).

Per maggiori informazioni visitare il seguente link: https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/notizie/2022/dicembre/bando-per-biosicurezza-negli-allevamenti-suini-contro-peste-suina-africana

Per il bando completo, visitare il seguente link: https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/bandi/bandi-2022/interventi-di-biosicurezza-atti-a-prevenire-la-peste-suina-africana

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Disoccupazione agricola 2023: requisiti e modalità di accesso a domanda

L’indennità di disoccupazione agricola è una prestazione economica a cui hanno diritto i lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate. La prestazione spetta a:

  • operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;
  • operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso dell’anno civile, dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
  • piccoli coloni;
  • compartecipanti familiari;
  • piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.

Non hanno diritto all’indennità:

  • i lavoratori che presentano la domanda oltre il termine previsto;
  • i lavoratori iscritti in una delle gestioni autonome o nella Gestione Separata per l’intero anno, o per parte dell’anno ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente;
  • i lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell’anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento durante l’anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione;
  • i lavoratori che hanno svolto prevalentemente, nell’anno o nel biennio antecedente la domanda, attività di lavoro dipendente non agricolo;
  • i lavoratori che si dimettono volontariamente, escluse le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri) e coloro che si dimettono per giusta causa;
  • i lavoratori cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

L’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle quali si dovranno detrarre:

  • le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
  • le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo;
  • le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc.;
  • quelle non indennizzabili, quali, per esempio, quelle successive all’espatrio definitivo.

L’indennità spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall’importo spettante viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera di disoccupazione a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un massimo di 150 giorni.

Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.

L’indennità viene pagata direttamente dall’INPS in un’unica soluzione.

Il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola determina automaticamente l’accredito di contribuzione figurativa, calcolata detraendo dal parametro 270 (pari all’anno intero ai fini pensionistici), le giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo. Le giornate accreditate figurativamente sono utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti e solo della misura della pensione anticipata.

Per coloro che, nell’anno di competenza della prestazione, sono iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate o abbiano svolto attività lavorativa dipendente agricola ed eventualmente non agricola per più di 150 giorni, le prime 90 giornate di accredito figurativo sono valide anche ai fini del diritto alla pensione anticipata.

L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che: 

  • siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l’anno cui si riferisce la domanda o che abbiano un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato solo per una parte dell’anno di competenza della prestazione dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
  • abbiano almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l’iscrizione negli elenchi agricoli, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI per almeno due anni civili antecedenti la domanda o, in alternativa, con l’iscrizione negli elenchi, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI, per l’anno di competenza della prestazione e l’accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
  • abbiano almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento). Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale, compresi nel biennio utile.

Nel caso di lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (300 giorni prima della data presunta del parto, dalla data di gestazione e fino al compimento del 1° anno di età del bambino) o di padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino, in presenza degli altri requisiti, le dimissioni non precludono il diritto all’indennità di disoccupazione.

Per quanto concerne i lavoratori che si dimettono per giusta causa, l’INPS ha accolto l’orientamento indicato nella sentenza della Corte Costituzionale 24 giugno 2002, n. 269 che prevede il pagamento dell’indennità ordinaria di disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni “per giusta causa” nei casi di:

  • mancato pagamento della retribuzione;
  • molestie sessuali sui luoghi di lavoro;
  • modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
  • mobbing, crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
  • notevoli variazioni delle condizioni di lavoro, a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda;
  • spostamento del lavoratore da una sede a un’altra, senza che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
  • comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

L’indennità di disoccupazione può essere riconosciuta, inoltre, ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari poiché tale cessazione dal servizio non può essere intesa quale evento da cui derivi disoccupazione volontaria in quanto la misura sanzionatoria del licenziamento non risulta conseguenza automatica dell’illecito disciplinare ma è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro, costituendone esercizio del potere discrezionale.

La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata tra il 1° gennaio ed entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. Se tale data coincide con la domenica o con un giorno festivo la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.

In caso di decesso dell’assicurato, la domanda può essere inoltrata dagli eredi entro la stessa data (31 marzo dell’anno successivo).

 

Pensione anticipata flessibile – Quota 103

 

Con la nuova legge di Bilancio è previsto che in via sperimentale per il 2023 si possa accedere alla PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE – QUOTA 103.

 

Soggetti interessati: iscritti AGO e forme Esclusive e Sostitutive gestite dall’Inps, Iscritti alla Gestione Separata (no ai già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni; no iscritti alle Casse Professionali; no personale Forze armate, Forze di polizia e di polizia penitenziaria, personale operativo Vigili del Fuoco e Guardia di finanza).

 

Requisiti: sono richiesti 62 anni di età e 41 anni di contribuzione.

 

Decorrenza – Finestra: per chi matura i requisiti dal 1° gennaio 2023 l’accesso a QUOTA 103 è altresì subordinato alle cosiddette finestre mobili che sono pari a:

 

  • 3 mesi per settore privato;
  • 6 mesi settore pubblico e comunque non prima del 1° agosto 2023.

 

Per chi è del settore privato e ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2022 la decorrenza della Pensione QUOTA 103 è dal 1° aprile 2023.

 

Per chi è del settore pubblico e ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2022 la decorrenza della Pensione QUOTA 103 è dal 1° agosto 2023; in questi casi si ricorda che la domanda di collocamento a riposo  deve  essere  presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi.

 

Importo Massimo: Il trattamento di Pensione anticipata flessibile QUOTA 103 è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il Trattamento minimo (2.818,70 euro). L’eventuale quota eccedente è riconosciuta al compimento del requisito anagrafico per la Pensione di Vecchiaia.

 

Cumulo dei Contributi: Come già previsto per Quota 100 e Quota 102, anche per Quota 103 è prevista la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle gestioni ammesse alla Pensione Anticipata Flessibile QUOTA 103.

 

Incumulabilità della Pensione Quota 103 con Redditi da lavoro: chi richiede la Pensione anticipata flessibile

QUOTA 103 non può cumulare il trattamento pensionistico con redditi da lavoro dipendente o autonomo dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Fanno eccezione i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

 

Personale Scuola e AFAM: per il personale del comparto scuola e AFAM con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è consentito presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023 con effetti dall’inizio, rispettivamente, dell’anno scolastico o accademico.

 

Cristallizzazione dei requisiti: chi ha maturato i requisiti nel 2023 conserva la possibilità di andare in Pensione anticipata flessibile QUOTA 103 anche negli anni successivi.

 

Rinuncia a Pensione QUOTA 103: i lavoratori dipendenti – privati e pubblici – in possesso dei requisiti per la pensione anticipata flessibile QUOTA 103 hanno la facoltà di rinunciare e proseguire il rapporto di lavoro e di conseguenza potranno percepire in busta paga la quota dei contributi IVS a proprio carico.

 

L’esercizio della rinuncia alla P. QUOTA 103 da parte del lavoratore – le cui modalità dovranno essere definite con specifico D.M. entro 30gg. dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio – fa sì che la quota di contributi a carico del lavoratore (9,19%) viene corrisposta dal datore di lavoro non più alla Gestione previdenziale, bensì al lavoratore in busta paga.

 

Dalla lettura della norma non appare chiaro se la quota di contributi a carico del datore (23,8%) venga analogamente corrisposta al lavoratore o comunque versata alla Gestione previdenziale. 

 

Ape Sociale 

La Legge di Bilancio proroga l’applicazione sperimentale dell’APE SOCIALE a tutto il 2023.

Com’è noto l’Ape Sociale è una misura assistenziale che si rivolge ad una platea di soggetti in determinate e specifiche condizioni di legge.

L’Ape Sociale può essere riconosciuta con:

 

  • 63 anni di età e 30 anni di contributi ai: 
  • lavoratori in stato di disoccupazione;
  • invalidi con grado superiore o uguale al 74%;
  • soggetti che assistono da almeno sei mesi un convivente affetto da handicap. 
  • 63 anni di età e 32 anni di contributi ai: 
  • lavoratori rientranti nelle 32 figure professionali cosiddette gravose. 

 

Opzione donna 

Fortemente modificata e ristretta la platea delle lavoratrici che nel 2023 potranno accedere al pensionamento anticipato con OPZIONE DONNA

Requisiti: la normativa si rivolge alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 siano in possesso di un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, con età anagrafica di almeno 60 anni (età che si riduce di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) e siano in una delle seguenti condizioni:

  1. assistano da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (Caregiver familiari);
  2. abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile);
  3. siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In questo caso, la riduzione di due anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.  

Decorrenza – Finestra: viene confermato quanto previsto nella previgente normativa con il conseguimento al diritto al trattamento pensionistico trascorsi: 

  • 18 mesi dalla maturazione dei requisiti per le lavoratrici autonome,
  • 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per le lavoratrici dipendenti. 

Sistema di Calcolo: viene confermato il sistema di calcolo contributivo. 

Personale Scuola e AFAM: le lavoratrici del comparto scuola dovranno presentare domanda di collocamento a riposo entro il 28 febbraio 2023, per vedersi erogato il primo assegno dalla data di inizio del nuovo anno scolastico o accademico. 

 

 

Perequazione pensioni 2023 e 2024 

In base alla disciplina generale, gli incrementi a titolo di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici – ivi compresi i trattamenti di natura assistenziale – si basano sulla variazione dell’indice del costo della vita e decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. Nel 2022 la variazione misurata in termini percentuali si attesta al 7,3%. 

Per gli anni 2023 – 2024 viene introdotta una disciplina speciale che prevede in via transitoria termini più restrittivi per i soggetti che percepiscono trattamenti superiori a quattro volte il trattamento minimo (525,38 euro). È previsto infatti che: 

 

  • per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia pari o inferiore a quattro volte il trattamento minimo (T.M.) INPS, la perequazione è riconosciuta nella misura del 100 per cento della variazione dell’indice del costo della vita pari al 7,3 %;
  • per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia superiore a 4 volte il T.M. la perequazione è riconosciuta in misura variabile da 85 a 32 punti percentuali in relazione a 5 classi di importo dei trattamenti. 
  • Dell’85% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il T.M. e pari o inferiori a 5 volte il T.M.
  • Dell’53% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il T.M. e pari o inferiori a 6 volte il T.M
  • Dell’47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il T.M. e pari o inferiori a 8 volte il T.M.
  • Dell’37% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il T.M. e pari o inferiori a 10 volte il T.M.
  • Dell’32% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 10 volte il T.M. 

 

Incremento pensioni minime

 

Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione, è previsto in via eccezionale per il 2023 e il 2024 l’incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al T.M., ivi compresa la tredicesima mensilità.

L’incremento è pari a:

 

  • 1,5 punti percentuali per l’anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni;
  • 2,7 punti percentuali per l’anno 2024.

 

L’incremento non rileva ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. Ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell’incremento transitorio.

 

 

Riforma Reddito di Cittadinanza

 

Nelle more di una più ampia riforma delle misure di sostegno alla povertà e inclusione lavorativa, la Legge di bilancio prevede alcune modifiche alla disciplina del reddito di cittadinanza, in vista della sua soppressione dal 1° gennaio 2024.

 

Le economie così realizzate confluiranno nel “Fondo per il sostegno alla povertà e all’inclusione attiva” istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Durata RdC: dal 1° gennaio 2023 è previsto che il reddito di cittadinanza sia riconosciuto per un massimo di sette mensilità, a fronte dei diciotto mesi attuali.

 

La riduzione non si applica ai nuclei familiari al cui interno siano presenti:

 

  • componenti con disabilità come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,
  • minorenni o persone con almeno sessant’anni di età. 

 

Obbligo di Formazione: sempre dal 1° gennaio, per i beneficiari tenuti all’adesione ad un percorso di accompagnamento all’inserimento lavorativo, è disposto l’obbligo di frequentare corsi di formazione e/o riqualificazione professionale di durata semestrale, pena la decadenza dal beneficio per l’intero nucleo.

 

In caso di mancata frequenza del programma assegnato, il nucleo familiare del beneficiario del reddito di  cittadinanza  decade  dal diritto alla  prestazione.

 

Le Regioni sono tenute a trasmettere all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro gli elenchi dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza.

 

Obbligo scolastico: sulla stessa linea l’intervento che condiziona l’erogazione del reddito di cittadinanza ai beneficiari di età compresa tra i 18 e i 29 anni che non abbiano adempiuto all’obbligo scolastico di cui all’art. 1, comma 622, della legge 296/2006 (ovvero un titolo di studi di scuola secondaria superiore o di qualifica professionale di durata almeno triennale), alla frequenza di  percorsi  di  istruzione  degli adulti di primo livello, previsti dall’articolo 4, comma  1,  lettera a del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque  funzionali  all’adempimento  del predetto obbligo di istruzione.

 

Decadenza RdC: con le nuove regole la decadenza dalla misura di sostegno è prevista già dalla prima offerta di lavoro senza parametri di congruità

Viene così meno il concetto di “offerta congrua” definito sulla base di criteri che tengono conto della coerenza con le esperienze e le competenze maturate dall’utente, della distanza della sede di lavoro dalla propria abitazione e di altri parametri retributivi e contrattuali.

Con questa modifica viene dunque rivisto il regime della decadenza dalla prestazione. In precedenza, la decadenza interveniva se non veniva accettata la seconda offerta congrua nei primi diciotto mesi di fruizione o la prima dopo il rinnovo del beneficio.

 

Canone di Locazione: la componente di reddito pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, corrisposta ad integrazione del reddito dei nuclei familiari, sarà erogata direttamente al locatore che la imputa al pagamento parziale o totale del canone. A tale fine il beneficiario comunica all’ente erogatore i dati del locatore.

 

Percezione reddito da lavoro: è inoltre previsto che i redditi da lavoro stagionale o intermittente non concorrano alla determinazione del beneficio economico entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Devono essere comunicati all’INPS esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo. 

 

 

Misure di semplificazione in materia di Isee 

La Legge di bilancio prevede un intervento legislativo volto a favorire la presentazione della DSU in modalità precompilata. A tal fine è previsto che fino al 31 dicembre 2023 permanga la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata, ma che, a decorrere dal 1° luglio 2023, la presentazione della DSU avvenga prioritariamente in modalità precompilata. 

Ad un successivo decreto è demandata l’individuazione delle ulteriori semplificazioni e le modalità operative per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall’INPS.  

L’erogazione di molti servizi e prestazioni sociali è effettuata in base alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente ponderata attraverso l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), calcolato sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) caratterizzata, nella versione precompilata, dalla coesistenza di dati auto dichiarati da parte del cittadino con dati forniti direttamente dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS.  

 

 

Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali 

Significative modifiche vengono introdotte in materia di contratto di prestazioni occasionali (cosiddetti voucher). La novità principale è l’eliminazione per il settore agricolo della possibilità di utilizzare il contratto di prestazione occasionale disciplinato dall’art. 54 del decreto-legge n. 50/2017, che rimane invece in vigore per gli altri settori produttivi con un ampliamento della possibilità di utilizzo rispetto alla previgente normativa. 

Importo erogabile: viene aumentato da 5.000 a 10.000 euro il limite massimo di compensi che, nel corso di un anno, possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore (datore di lavoro) in riferimento alla totalità dei prestatori.

Resta, invece, fermo a 5.000 euro il compenso massimo annuale che può essere percepito da ciascun prestatore (lavoratore).  

Aziende utilizzatrici: la platea dei datori di lavoro che possono acquisire le prestazioni di lavoro occasionale viene ampliata. In base alla nuova previsione, potranno stipulare contratti di prestazione di lavoro occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (invece di 5, come previsto dalla disciplina previgente). L’innalzamento fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato vale anche per le aziende alberghiere e strutture che operano nel settore turismo. 

Come detto, il settore agricolo viene escluso dalla disciplina dei voucher. In sostituzione, è prevista l’introduzione di una disciplina sperimentale, valida per il biennio 2023-2024, che consente il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese agricole per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore.Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale. 

Tale disciplina prevede che le prestazioni di lavoro occasionale possono riguardare solo specifiche categorie di lavoratori: 

  1. persone disoccupate nonché percettori di Naspi e Dis-Coll e percettori di ammortizzatori sociali o del Reddito di cittadinanza;
  2. pensionati di vecchiaia o di anzianità;
  3. studenti fino a 25 anni;
  4. detenuti o internati ammessi al lavoro all’esterno o in semilibertà, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà. 

Da sottolineare che in nessun caso possono essere assunti con questa particolare tipologia contrattuale, anche se appartenenti alle predette categorie, coloro che abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti, salvo che non si tratti di pensionati.

 

Prevista inoltre una durata massima di 12 mesi, con limite di 45 giorni di effettivo lavoro, e la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in contratto a tempo indeterminato come sanzione per il superamento del limite dei 45 giorni. 

 

Prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione ed è obbligato ad effettuare la comunicazione di assunzione al competente Centro per l’Impiego. 

 

Le violazioni degli obblighi di comunicazione, o l’utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono erogare le prestazioni occasionali, comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione da parte dell’impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore.  

L’instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato resta preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.  

L’iscrizione dei lavoratori che erogano prestazioni occasionali di lavoro agricolo nel libro unico del lavoro può avvenire in un’unica soluzione, tenuto conto della scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile. In ogni caso il compenso erogato per prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. 

Il compenso spettante deve essere corrisposto direttamente dal datore di lavoro mediante bonifici o altre modalità tracciabili (e non utilizzando voucher), sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro. 

Il compenso è invece assoggettato alla contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva di quella contrattuale (cioè CAC nazionale e provinciale, EBAN, EBAT, etc.), nella misura prevista per le zone agricole svantaggiate (art. 1, c. 45, della legge n. 220/2010). 

La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno

 

Assegno Unico Universale 

Con decorrenza dal 1° gennaio 2023, la Legge di bilancio revisiona i criteri di calcolo degli importi dell’assegno unico universale per supportare maggiormente le famiglie numerose e i nuclei familiari che accolgono al proprio interno figli disabili. Nello specifico:  

  • viene introdotto un incremento della misura dell’assegno pari al 50% per ciascun figlio di età inferiore a un anno, o di età inferiore a 3 anni con un ISEE del nucleo familiare inferiore o pari a 40.000 euro a condizione che nel nucleo medesimo vi siano almeno 3 figli
  • la maggiorazione forfettaria dell’assegno, prevista per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico a prescindere dalla loro età anagrafica, passa dagli attuali 100 euro a 150 euro mensili. 

È confermato infine l’incremento di 120 euro al mese della maggiorazione transitoria riconosciuta, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 230/2021, ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità: 

  • qualora sia stato effettivamente percepito, nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare (ANF) in presenza di figli minori,
  • il valore dell’ISEE del nucleo familiare non sia superiore a 25.000 euro. 

 

Congedo parentale 

All’art.34, comma 1 del D.lgs. 151/2001 (T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) relativo al congedo parentale la disposizione in commento prevede la possibilità, in alternativa per la madre lavoratrice o il padre lavoratore, di beneficiare di una indennità dell’80% (anziché del 30%) per un solo mese dei previsti sei mesi disponibili, entro il sesto anno di vita del bambino

La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.  

 

Bonus indennità una tantum € 200 +150 

Come si ricorderà il D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti) all’art. 33 ha previsto il riconoscimento di una indennità una tantum – 200 euro a favore dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza (alla data del 18 maggio 2022), previa presentazione della domanda all’INPS e sempre che il reddito complessivo – per l’anno d’imposta 2021 – non superasse i 35.000 euro

Successivamente il D.L. n. 144/2022 ha incrementato di ulteriori 150,00 euro l’indennità una tantum per quei lavoratori il cui reddito complessivo – per l’anno d’imposta 2021 – non fosse superiore a 20.000 euro. 

Si ricorda che i lavoratori che hanno avuto accesso all’indennità in argomento sono:

  • lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463;
  • lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 613;
  • lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, istituita ai sensi dell’articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla predetta gestione;
  • pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante “Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne”, che istituisce, tra l’altro, tutele previdenziali a favore delle persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie e rapporto di lavoro autonomo oppure esercitino tale attività per proprio conto, senza essere associate in cooperative o compagnie;
  • liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, quali soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 53 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici.

Sono destinatari dell’indennità anche i lavoratori iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani, commercianti e coltivatori diretti, in qualità di coadiuvanti e coadiutori, sempre che il titolare dell’impresa presso cui esercitano l’attività lavorativa sia titolare di Partita IVA attiva e con attività avviata alla data del 18 maggio 2022. 

Sempre in merito ai coadiuvanti e coadiutori è bene ricordare che il requisito contributivo è verificato sulla posizione aziendale del titolare dell’impresa. 

Sono invece esclusi gli IAP iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri per l’attività di amministratore in società di capitali, in quanto il reddito prodotto non rientra tra i redditi prodotti dall’attività aziendale. 

Per quanto riguarda i richiedenti che si sono visti respinta la domanda di accesso al bonus per non aver superato i controlli relativamente ai requisiti prescritti, l’Inps fornisce le istruzioni relative alla presentazione di eventuali riesami.

Infatti il termine per proporre le istanze di riesame è di 90 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio INPS in commento (ovvero entro il 19 gennaio 2023) e comunque non oltre 90 giorni dalla conoscenza della reiezione se successiva alla data di pubblicazione del messaggio INPS in commento.

 

Si ricorda che l’esito delle domande e le motivazioni dell’eventuale respinta sono consultabili – come di consueto – accedendo al sito INPS alla voce “Indennità una tantum 200 euro” ed alla sottocategoria “esiti”, l’Istituto ha fornito in allegato al messaggio in commento e per ogni categoria di lavoratori, un prospetto nel quale sono riportate le “motivazioni di reiezione” e la relativa documentazione necessaria al fine di richiedere il riesame, al quale espressamente si rimanda.

 

Qualora l’utente ritenga di essere nelle “condizioni” di richiedere il riesame si evidenzia che per le domande nello stato “Respinta” è disponibile il tasto “Chiedi riesame” e “Allega documentazione”.